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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 248/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Rabiolo e dall'Avv. Dorino
Tamagnini, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ufficio posto in Lucca, alla Via Ospedale,
Campo di Marte
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Glauco CP_1 C.F._1
Orsitto, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via Oberdan n. 29, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni di assistenza sanitaria.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 17.3.2022, l ha chiesto Parte_1 di “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per la continuazione dell'erogazione al Sig.
, viste le attuali condizioni di saluti, della terapia denominata IK;
Accertare e CP_1 dichiarare l'insussistenza del diritto in capo al sig. all'erogazione gratuita della terapia CP_1
denominata DICUL, viste le attuali condizioni di salute e conseguentemente dichiarare venuto meno il diritto alla prosecuzione della prestazioni a carico dell' , secondo Controparte_2
quanto richiesto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza 1024 del 4 ottobre 2012; in via subordinata ridurre il tempo e le modalità dell'erogazione gratuita , a carico dell'
[...]
della terapia denominata IK a quanto di stretta giustizia;
Con vittoria di Parte_1 spese, diritti e onorari”.
Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) nel luglio 2002, in seguito di una caduta dal motorino, aveva riportato una lesione CP_1 alla vertebra D5, con compressione del midollo;
b) con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quest'ultimo aveva chiesto al Tribunale di Lucca, sezione
Lavoro, di ordinare alla di corrispondere la somma necessaria al proseguimento della Parte_1 terapia denominata Dikul presso il Centro Giusti di Firenze, fino all'esaurimento della terapia medesima;
c) con ordinanza dell'8 novembre 2006, il Tribunale di Lucca accoglieva il ricorso;
d) con ricorso di merito ex art. 669 octies sesto comma c.p.c. depositato nel maggio 2007 la Pt_2
chiedeva il rigetto nel merito delle domande;
[...]
e) il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarava la cessazione, con decorrenza dal 30 luglio 2009, dell'obbligo per l'azienda di Pt_2
AR di erogare gratuitamente la terapia al ricorrente;
CP_1
f) l' aveva dunque cessato di corrispondere a la somma necessaria per il Pt_1 CP_1
pagamento della terapia;
g) la sentenza veniva appellata e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1024 del 4 ottobre
2012, condannava l' di AR a continuare nell'erogazione gratuita in favore Parte_2
di , attraverso il Centro medico Giusti di Firenze, della terapia denominata Dikul, CP_1
“per tutto il tempo necessario alla stessa”;
h) l' pertanto, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, provvedeva a Pt_1
garantire al il pagamento della terapia erogata dal Centro Giusti di Firenze;
CP_1
i) con comunicazione del 12 luglio 2018 prot n. 114901, il veniva invitato, senza esito, a CP_1 presentarsi a visita il giorno 26 luglio 2018 presso l'Ospedale Versilia, al fine di sottoporre a verifica il progetto riabilitativo individuale a cui era sottoposto;
j) data la natura riabilitativa, il trattamento non poteva ritenersi concesso a tempo indeterminato;
k) la Corte di Appello di Firenze, con la citata sentenza, prevedeva che la terapia fosse erogata “per tutto il tempo necessario alla stessa”;
l) nei programmi della terapia venivano previsti cicli di 15, 20 settimane, ed essa era stata erogata per 14 anni;
m) reputava necessaria una consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di , al fine di CP_1 verificare la sussistenza ancora oggi dei presupposti che giustificavano l'erogazione della suddetta terapia.
2. Con memoria depositata il 6.9.2022 si è costituito , eccependo: CP_1
a) l'incompetenza per territorio per violazione art. 18 cpc, essendo competente il Tribunale di Lucca, dichiarando altresì la competenza del giudice dell'esecuzione e non del giudice ordinario;
b) la nullità, inammissibilità' e/o improcedibilità della domanda della ricorrente per violazione art. 324 cpc;
c) il rigetto nel merito delle richieste della ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. In via preliminare, l'eccezione di incompetenza deve essere disattesa, posto l'articolo 444 c.p.c. stabilisce che le controversie in materia di assistenza obbligatoria sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore.
Nel presente procedimento, il ricorso è stato proposto dall' la cui Parte_1
sede risulta essere collocata in Pisa, alla Via A. Cocchi n.7/9, pertanto la causa è stata correttamente instaurata presso questo Tribunale.
4. Contrariamente a quanto rilevato dalla parte resistente, la questione oggetto di causa non appare coperta da giudicato, dato che l' ha chiesto di accertare se attualmente Parte_1 sussistono ancora i presupposti per continuare l'erogazione gratuita della terapia denominata IK in favore del CP_1
Ebbene, una tale pronuncia non richiede una rivalutazione della decisione della Corte di Appello di
Parte Firenze, dal momento che tale pronuncia aveva condannato l' al pagamento del trattamento effettuato presso il centro medico Giusti di Firenze “per tutto il tempo necessario alla stessa”.
La domanda proposta, in quanto limitata all'accertamento della ricorrenza all'attualità dei presupposti Parte per continuare a porre i costi delle cure a carico dell' ricorrente, non risulta pertanto preclusa dal giudicato.
5. Passando al merito della controversia, il ricorso deve essere accolto.
L'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che “sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla portata applicativa della normativa in esame, ha chiarito che per l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, essa richiede “che le prestazioni presentino, per le specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
l' appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
l'economicità nell'impiego delle risorse, che impone infine di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze, di efficacia comparabile, considerando quindi la possibilità di adeguati e tempestivi interventi terapeutici concorrenti o alternativi erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale…si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario, da una parte, e il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra” (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 10719/19;
Cass. Sez. Lavoro n. 972/19; Cass. S.U. n. 2923/2012).
Al fine di compiere l'accertamento dei richiamati presupposti, limitatamente alla loro attuale sussistenza, è stata disposta una CTU, alle cui conclusioni questo Tribunale ritiene di aderire, in quanto adeguatamente motivata ed esente da vizi logici.
Il consulente ha rappresentato che il resistente si trova in una situazione di stabilità clinica e funzionale, già da molti anni, che non appare suscettibile di ulteriori miglioramenti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Tale situazione di stabilità è stata riscontrata dal confronto dell'esame
Pe clinico effettuato in corso delle operazioni peritali, con quello eseguito dal prof. in data
28/08/2006, che secondo il consulente sono risultati sovrapponibili.
Ciò posto, l'ausiliario ha evidenziato che il mantenimento delle autonomie ottenute dal resistente è il principale obiettivo clinico perseguibile dal resistente, al fine di prevenire la regressione delle abilità raggiunte.
Per perseguire questa finalità, il consulente ha concluso che “al momento attuale il sig. CP_1
possa, allo scopo di mantenere le abilità acquisite, usufruire delle terapie riabilitative messe a disposizione dalle strutture del SSN”, avendo riscontrato che “le stesse prestazioni erogate dalla di Firenze con metodica R.I.C. (già denominata Dikul) vengono, con metodiche CP_3
diverse, utilizzate nelle strutture afferenti al S.S.N. e confortate da Linee Guida Regionali e Nazionali e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla cospicua letteratura internazionale”.
Secondo lo stesso ausiliario, dunque, “sulla base dei quesiti posti dal Signor Giudice, delle indagini anamnestiche, dei rilievi obiettivi, della letteratura specialistica consultata, di quanto regolamentato in termini di terapia riabilitativa da OMS, Conferenza Stato- Regioni, SSN, SSR, Consiglio Sanitario
Regionale, e con riferimento alla sentenza 1024 del 4 ottobre 2012 emessa dalla Corte d'Appello di
Firenze, si ritiene che al momento attuale il sig. possa, allo scopo di mantenere le abilità CP_1
acquisite, usufruire delle terapie riabilitative messe a disposizione dalle strutture del SSN. A tale fine gli operatori della riabilitazione delle suddette strutture sono tenuti ad elaborare un progetto che puntualizzi, secondo le “Scale di Valutazione” internazionali, la fase iniziale del trattamento, l'esito atteso e gli indici di efficacia reperiti periodicamente. I tempi necessari per questo trattamento di mantenimento saranno valutati dagli stessi operatori della riabilitazione del SSR sulla base dei suddetti parametri”.
Deve ritenersi accertato, pertanto, che il resistente non ha più avuto miglioramenti negli ultimi anni di terapia con metodo c.d. Dikul o R.I.C e che l'unica finalità ad oggi perseguibile è quella del mantenimento delle abilità acquisite, che può essere raggiunta anche con le terapie riabilitative del
SSN. Di conseguenza, la terapia c.d. Dikul o R.I.C non risulta più necessaria, dato che il miglioramento ulteriore della mobilità non appare più un obiettivo perseguibile.
In conclusione, deve ritenersi che il trattamento c.d. Dikul o R.I.C non possa più essere posto a carico del Servizio sanitario, poiché non soddisfa i quesiti di efficacia, appropriatezza ed economicità previsti dalla normativa vigente, così come interpretata dalla recente giurisprudenza di legittimità.
6. Si ritiene di disporne l'integrale compensazione delle spese di lite alla luce della particolare complessità delle questioni affrontate.
7. Per le medesime ragioni, si pongono a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
dichiara l'insussistenza dei requisiti per l'erogazione in favore di della terapia CP_1
c.d. Dikul o R.I.C. con spese a carico del SSN;
compensa le spese di lite;
pone, in via definitiva, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 248/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Rabiolo e dall'Avv. Dorino
Tamagnini, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ufficio posto in Lucca, alla Via Ospedale,
Campo di Marte
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Glauco CP_1 C.F._1
Orsitto, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via Oberdan n. 29, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni di assistenza sanitaria.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 17.3.2022, l ha chiesto Parte_1 di “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per la continuazione dell'erogazione al Sig.
, viste le attuali condizioni di saluti, della terapia denominata IK;
Accertare e CP_1 dichiarare l'insussistenza del diritto in capo al sig. all'erogazione gratuita della terapia CP_1
denominata DICUL, viste le attuali condizioni di salute e conseguentemente dichiarare venuto meno il diritto alla prosecuzione della prestazioni a carico dell' , secondo Controparte_2
quanto richiesto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza 1024 del 4 ottobre 2012; in via subordinata ridurre il tempo e le modalità dell'erogazione gratuita , a carico dell'
[...]
della terapia denominata IK a quanto di stretta giustizia;
Con vittoria di Parte_1 spese, diritti e onorari”.
Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) nel luglio 2002, in seguito di una caduta dal motorino, aveva riportato una lesione CP_1 alla vertebra D5, con compressione del midollo;
b) con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quest'ultimo aveva chiesto al Tribunale di Lucca, sezione
Lavoro, di ordinare alla di corrispondere la somma necessaria al proseguimento della Parte_1 terapia denominata Dikul presso il Centro Giusti di Firenze, fino all'esaurimento della terapia medesima;
c) con ordinanza dell'8 novembre 2006, il Tribunale di Lucca accoglieva il ricorso;
d) con ricorso di merito ex art. 669 octies sesto comma c.p.c. depositato nel maggio 2007 la Pt_2
chiedeva il rigetto nel merito delle domande;
[...]
e) il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarava la cessazione, con decorrenza dal 30 luglio 2009, dell'obbligo per l'azienda di Pt_2
AR di erogare gratuitamente la terapia al ricorrente;
CP_1
f) l' aveva dunque cessato di corrispondere a la somma necessaria per il Pt_1 CP_1
pagamento della terapia;
g) la sentenza veniva appellata e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1024 del 4 ottobre
2012, condannava l' di AR a continuare nell'erogazione gratuita in favore Parte_2
di , attraverso il Centro medico Giusti di Firenze, della terapia denominata Dikul, CP_1
“per tutto il tempo necessario alla stessa”;
h) l' pertanto, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, provvedeva a Pt_1
garantire al il pagamento della terapia erogata dal Centro Giusti di Firenze;
CP_1
i) con comunicazione del 12 luglio 2018 prot n. 114901, il veniva invitato, senza esito, a CP_1 presentarsi a visita il giorno 26 luglio 2018 presso l'Ospedale Versilia, al fine di sottoporre a verifica il progetto riabilitativo individuale a cui era sottoposto;
j) data la natura riabilitativa, il trattamento non poteva ritenersi concesso a tempo indeterminato;
k) la Corte di Appello di Firenze, con la citata sentenza, prevedeva che la terapia fosse erogata “per tutto il tempo necessario alla stessa”;
l) nei programmi della terapia venivano previsti cicli di 15, 20 settimane, ed essa era stata erogata per 14 anni;
m) reputava necessaria una consulenza tecnica d'ufficio sulla persona di , al fine di CP_1 verificare la sussistenza ancora oggi dei presupposti che giustificavano l'erogazione della suddetta terapia.
2. Con memoria depositata il 6.9.2022 si è costituito , eccependo: CP_1
a) l'incompetenza per territorio per violazione art. 18 cpc, essendo competente il Tribunale di Lucca, dichiarando altresì la competenza del giudice dell'esecuzione e non del giudice ordinario;
b) la nullità, inammissibilità' e/o improcedibilità della domanda della ricorrente per violazione art. 324 cpc;
c) il rigetto nel merito delle richieste della ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3. In via preliminare, l'eccezione di incompetenza deve essere disattesa, posto l'articolo 444 c.p.c. stabilisce che le controversie in materia di assistenza obbligatoria sono di competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore.
Nel presente procedimento, il ricorso è stato proposto dall' la cui Parte_1
sede risulta essere collocata in Pisa, alla Via A. Cocchi n.7/9, pertanto la causa è stata correttamente instaurata presso questo Tribunale.
4. Contrariamente a quanto rilevato dalla parte resistente, la questione oggetto di causa non appare coperta da giudicato, dato che l' ha chiesto di accertare se attualmente Parte_1 sussistono ancora i presupposti per continuare l'erogazione gratuita della terapia denominata IK in favore del CP_1
Ebbene, una tale pronuncia non richiede una rivalutazione della decisione della Corte di Appello di
Parte Firenze, dal momento che tale pronuncia aveva condannato l' al pagamento del trattamento effettuato presso il centro medico Giusti di Firenze “per tutto il tempo necessario alla stessa”.
La domanda proposta, in quanto limitata all'accertamento della ricorrenza all'attualità dei presupposti Parte per continuare a porre i costi delle cure a carico dell' ricorrente, non risulta pertanto preclusa dal giudicato.
5. Passando al merito della controversia, il ricorso deve essere accolto.
L'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che “sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla portata applicativa della normativa in esame, ha chiarito che per l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario
Nazionale, essa richiede “che le prestazioni presentino, per le specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
l' appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
l'economicità nell'impiego delle risorse, che impone infine di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze, di efficacia comparabile, considerando quindi la possibilità di adeguati e tempestivi interventi terapeutici concorrenti o alternativi erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale…si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario, da una parte, e il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra” (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 10719/19;
Cass. Sez. Lavoro n. 972/19; Cass. S.U. n. 2923/2012).
Al fine di compiere l'accertamento dei richiamati presupposti, limitatamente alla loro attuale sussistenza, è stata disposta una CTU, alle cui conclusioni questo Tribunale ritiene di aderire, in quanto adeguatamente motivata ed esente da vizi logici.
Il consulente ha rappresentato che il resistente si trova in una situazione di stabilità clinica e funzionale, già da molti anni, che non appare suscettibile di ulteriori miglioramenti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Tale situazione di stabilità è stata riscontrata dal confronto dell'esame
Pe clinico effettuato in corso delle operazioni peritali, con quello eseguito dal prof. in data
28/08/2006, che secondo il consulente sono risultati sovrapponibili.
Ciò posto, l'ausiliario ha evidenziato che il mantenimento delle autonomie ottenute dal resistente è il principale obiettivo clinico perseguibile dal resistente, al fine di prevenire la regressione delle abilità raggiunte.
Per perseguire questa finalità, il consulente ha concluso che “al momento attuale il sig. CP_1
possa, allo scopo di mantenere le abilità acquisite, usufruire delle terapie riabilitative messe a disposizione dalle strutture del SSN”, avendo riscontrato che “le stesse prestazioni erogate dalla di Firenze con metodica R.I.C. (già denominata Dikul) vengono, con metodiche CP_3
diverse, utilizzate nelle strutture afferenti al S.S.N. e confortate da Linee Guida Regionali e Nazionali e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla cospicua letteratura internazionale”.
Secondo lo stesso ausiliario, dunque, “sulla base dei quesiti posti dal Signor Giudice, delle indagini anamnestiche, dei rilievi obiettivi, della letteratura specialistica consultata, di quanto regolamentato in termini di terapia riabilitativa da OMS, Conferenza Stato- Regioni, SSN, SSR, Consiglio Sanitario
Regionale, e con riferimento alla sentenza 1024 del 4 ottobre 2012 emessa dalla Corte d'Appello di
Firenze, si ritiene che al momento attuale il sig. possa, allo scopo di mantenere le abilità CP_1
acquisite, usufruire delle terapie riabilitative messe a disposizione dalle strutture del SSN. A tale fine gli operatori della riabilitazione delle suddette strutture sono tenuti ad elaborare un progetto che puntualizzi, secondo le “Scale di Valutazione” internazionali, la fase iniziale del trattamento, l'esito atteso e gli indici di efficacia reperiti periodicamente. I tempi necessari per questo trattamento di mantenimento saranno valutati dagli stessi operatori della riabilitazione del SSR sulla base dei suddetti parametri”.
Deve ritenersi accertato, pertanto, che il resistente non ha più avuto miglioramenti negli ultimi anni di terapia con metodo c.d. Dikul o R.I.C e che l'unica finalità ad oggi perseguibile è quella del mantenimento delle abilità acquisite, che può essere raggiunta anche con le terapie riabilitative del
SSN. Di conseguenza, la terapia c.d. Dikul o R.I.C non risulta più necessaria, dato che il miglioramento ulteriore della mobilità non appare più un obiettivo perseguibile.
In conclusione, deve ritenersi che il trattamento c.d. Dikul o R.I.C non possa più essere posto a carico del Servizio sanitario, poiché non soddisfa i quesiti di efficacia, appropriatezza ed economicità previsti dalla normativa vigente, così come interpretata dalla recente giurisprudenza di legittimità.
6. Si ritiene di disporne l'integrale compensazione delle spese di lite alla luce della particolare complessità delle questioni affrontate.
7. Per le medesime ragioni, si pongono a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
dichiara l'insussistenza dei requisiti per l'erogazione in favore di della terapia CP_1
c.d. Dikul o R.I.C. con spese a carico del SSN;
compensa le spese di lite;
pone, in via definitiva, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli