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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 01/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
187/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
nato a [...] il [...] c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(AO), frazione Pila n. 77 , elettivamente domiciliato in TA , via Porta Pretoria n. 18, presso lo studio dell'Avv. Claudia Tomiozzo ( c.f. che lo rappresenta e difende C.F._2
E
nata ad [...] il [...] c.f. residente a Gressan (AO) CP_1 C.F._3 frazione Barral n. 14, elettivamente domiciliata in TA, via Torino n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Alessandra Fanizzi (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._4
RICORRENTI
con intervento obbligatorio del P.M. in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, di comune accordo, hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di TA n. 82/2016 del 16.03.2026 (R.G.
1423\2015), così come modificata dalla sentenza del Tribunale di TA n. 2 del 26.6.2023 R.G.
812/2023, revocandosi, a far data dal febbraio 2025 compreso, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre Persona_1 Parte_1 aggiornamento annuale Istat, ed ogni obbligo contributivo nei confronti del medesimo. L'accordo tra le parti può essere recepito, considerato che per come allegato e documentato in ricorso il figlio maggiorenne si è inserito nel mondo lavorativo ed ha raggiunto l'indipendenza economica.
Sussistono infine validi motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti ed in conformità ad esso
P.Q.M.
pagina 1 di 2 DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la modifica sentenza del Tribunale di TA n. 2 del 26.6.2023 R.G. 812/2023 e per l'effetto revoca, a far data dal febbraio 2025 compreso, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura di euro Persona_1 Parte_1
400,00 mensili, oltre aggiornamento annuale Istat, ed ogni obbligo contributivo nei confronti del medesimo.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
TA, 26.3.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
nato a [...] il [...] c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(AO), frazione Pila n. 77 , elettivamente domiciliato in TA , via Porta Pretoria n. 18, presso lo studio dell'Avv. Claudia Tomiozzo ( c.f. che lo rappresenta e difende C.F._2
E
nata ad [...] il [...] c.f. residente a Gressan (AO) CP_1 C.F._3 frazione Barral n. 14, elettivamente domiciliata in TA, via Torino n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Alessandra Fanizzi (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._4
RICORRENTI
con intervento obbligatorio del P.M. in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, di comune accordo, hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di TA n. 82/2016 del 16.03.2026 (R.G.
1423\2015), così come modificata dalla sentenza del Tribunale di TA n. 2 del 26.6.2023 R.G.
812/2023, revocandosi, a far data dal febbraio 2025 compreso, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre Persona_1 Parte_1 aggiornamento annuale Istat, ed ogni obbligo contributivo nei confronti del medesimo. L'accordo tra le parti può essere recepito, considerato che per come allegato e documentato in ricorso il figlio maggiorenne si è inserito nel mondo lavorativo ed ha raggiunto l'indipendenza economica.
Sussistono infine validi motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti ed in conformità ad esso
P.Q.M.
pagina 1 di 2 DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la modifica sentenza del Tribunale di TA n. 2 del 26.6.2023 R.G. 812/2023 e per l'effetto revoca, a far data dal febbraio 2025 compreso, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre nella misura di euro Persona_1 Parte_1
400,00 mensili, oltre aggiornamento annuale Istat, ed ogni obbligo contributivo nei confronti del medesimo.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
TA, 26.3.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'Abrusco Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 2 di 2