Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 378/2018
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to FALCO RITA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to ZICCONI
[...] P.IVA_1
SILVIO resistente
OGGETTO: opposizione delibera
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 16/8/2018 avv. Francesca ha Pt_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, la
[...]
ed ha chiesto:” in via Parte_2
principale: accertare e dichiarare la nullità o annullare la delibera di
Giunta di cui la sottoscritta ha avuto notizia con nota in data 10/1/2013,
[...]
, ivi comprese le sanzioni richieste;
in subordine Controparte_1
nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione adito dovesse ritenere che il termine di prescrizione pe rla riscossione dei contributi, non sia utilmente decorso, Voglia disporre i soli versamenti dei contributi, senza accessori, penalità, sanzioni ed interessi, concedendo la massima rateizzazione;
in ulteriore subordine nell'ipotesi in cui il Consiglio di
Amministrazione adito dovesse ritenere che l'importo di €16.669,00 sia da corrispondere per intero, Voglia disporre la massima rateizzazione e comunque superiore a tre anni e non inferiore a sei tenuto conto anche della circostanza che entro la data del 30.9;2013 il sottoscritto avvocato dovrà corrispondere alla l'ulteriore importo di €3.512,00, CP_1
a titolo di contributi minimi e che è in attesa di ricevere come già preannunciatogli, sempre con la citata nota pervenutagli in data
0,01.2013, la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni a decorrere dal 2009 che sarebbe da effettuare in una unica soluzione entro il
31/10/2013 ed anche in considerazione del fatto che dal 2010 il suo reddito professionale e/o il suo volume d'affari è inferiore ai limiti fissati dal
Comitato dei delegati per l'accertamento della continuità dell'esercizio professionale;
A fondamento della domanda ha dedotto l'illegittimità della pretesa creditoria per le seguenti ragioni: a) intervenuta prescrizione, considerato il carattere quinquennale della stessa sino alla data del 01.02.2013 e l'inoltro del primo atto interruttivo solo in data 10.01.20132; b) versamento dei
Pag. 2 di 4 contributi per gli anni 2006 e 2007 all' nell'ambito della gestione CP_2
separata, con asserita impossibilità di rimborso da parte di detto istituto;
c) negli anni 2010-2012 la ricorrente avrebbe svolto solo sporadicamente l'attività professionale non superando i limiti reddituali previsti dal comitato dei delegati per cui non sussisterebbe alcun obbligo di iscrizione per detto ulteriore periodo.
Si è costituita in giudizio la Parte_2
ed ha contestato le avverse difese, in quanto destituite di
[...]
fondamento.
Ha chiesto:” 1. In via cautelare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
2. Dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo ai crediti contributivi e connessi all'iscrizione d'ufficio per l'anno 2006, accessori compresi, in quanto già oggetto di sgravio in sede amministrativa;
3. Rigettare l'impugnazione proposta ed ogni avversa domanda ed eccezione, dichiarando per l'effetto legittima l'iscrizione d'ufficio dal 01.01.2006, così come le conseguenti delibere di
CF e ogni atto connesso e consequenziale impugnato e tenuta la ricorrente al pagamento a C.F. dei contributi e relativi accessori con riguardo agli anni 2007-2008 e conseguenti all'iscrizione d'ufficio, di cui alla nota
21.12.2012 (delibera 13.12.2012) e già iscritti nel ruolo 2013 impugnato;
4.
Anche in accoglimento della domanda riconvenzionale qui proposta, previo accertamento, condannare comunque la ricorrente al pagamento in favore della della Controparte_1
somma complessiva di €. 13.938,96 per i titoli per cui è causa, di cui alla nota del 21.12.2012 (delibera 13.12.2012) e già iscritti nel ruolo 2013 impugnato, con riguardo agli anni 2007 e 2008 o, comunque, di quella che
Pag. 3 di 4 per i titoli in oggetto si riterrà dalla stessa dovuta, sempre oltre i relativi interessi e accessori di legge sino al saldo;
5. Col favore delle spese di lite.
Dopo vari rinvii per trattative, alla udienza odierna, la
[...]
ha dichiarato che la ricorrente Controparte_1 Pt_1
aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere con spese legali compensate.
La ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Alla luce delle dichiarazioni delle parti deve essere, dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente le spese di lite
04/03/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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