Articolo 1374 del Codice civile
Articolo 1373Articolo 1375
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19 aprile 1942
Art. 1374.

(Integrazione del contratto).

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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