(Integrazione del contratto).
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'.
[…] Gennaro Ferraioli L'integrazione del contratto è un istituto disciplinato all'art. 1374 c.c., il quale vincola le parti non solo a quanto in esso espresso, ma anche a tutte le conseguenze che originano ex lege o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità. […]
Leggi di più…[…] La riscontrata “lacuna” nel regolamento contrattuale, secondo la Corte, andrebbe colmata mediante una “integrazione suppletiva”, ex art. 1374, cod. civ., e non già attraverso una “integrazione” ex art. 1339, cod. civ. La disciplina di cui all'art. 1374 cod. civ., determina il contenuto del rapporto in mancanza di una diversa volontà delle parti, operando, quindi, un'integrazione naturale e non cogente, come quella prevista dall'art. 1339 cod. civ., operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. […]
Leggi di più…[…] Il contratto produce sia gli effetti previsti dalle parti, che, eventualmente, altri effetti c.d. integrativi determinati dalla legge o da altra fonte, come la consuetudine, la buona fede (es. artt. 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.) e l'equità (art. 1374 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Il tutto quale naturale effetto dell'operatività del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 1374 c.c., il quale, si ricorda, stabilisce che “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”. […]
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