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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2406/2019 RGAC, vertente:
TRA
, in persona del commissario, legale Parte_1 rappresentante pro tempore (partita iva: ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
, Via F. Crispi 18, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Iannello, Parte_1 che la rappresenta e difende, giusta delibera e procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
E
(codice fiscale: ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
Centrale e (codice fiscale: ), nata il [...] a [...] C.F._2
Chiaravalle Centrale, elettivamente domiciliati in Chiaravalle Centrale, via
Sant'Antonio, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Teresa Sanzo, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Adolfo Procopi, Gregorio
AI e ES MA, giusta procura notificata in calce alla sentenza n.
1961/2019 del Tribunale di Catanzaro notificata in data 26.11.19-10.12.19;
Appellati
E
nata a [...] il [...] (codice fiscale: NTroparte_2
), elettivamente domiciliata in , via ES Turco C.F._3 Parte_1
12, presso lo studio professionale dell'avv. Rita Staiano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
1 Appellata
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis
IN VIA CAUTELARE sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1961/2019, emessa in data 28.10.19, depositata in cancelleria in data 29.10.19, dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile a.c. n. 4501/2012 promosso dai signori e
contro
CP_1 Parte_2
l e la dr.ssa , notificata Parte_1 NTroparte_2 in data 26.11.2019 a mezzo pec
NEL MERITO
In riforma della Sentenza n. 1961/2019, emessa in data 28.10.19 e depositata in cancelleria in data 29.10.19, dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile A.C. n.
4501/2012 promosso dai signori e contro l CP_1 Parte_2 [...]
, C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo l.r. p.t., e la dr.ssa , notificata in data 26.11.2019 a mezzo pec NTroparte_2 nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda diretta ad accertare che l'evento
è imputabile ad esclusiva colpa di quest'ultima cui deve essere posto il risarcimento del danno accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sanitario Dott.ssa e per effetto condannare NTroparte_2 quest'ultima e per essa la Compagnia Assicurativa a manlevare l Parte_1 dalle somme riconosciute in sentenza oppure accertare e dichiarare che l
[...]
ha diritto di ripetere dalla Dott.ssa quanto costretta a Parte_1 NTroparte_2 pagare agli attori per i fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per gli appellati e : “Voglia l'Onorevole Corte di Appello CP_1 Parte_2 di Catanzaro, disattese le contrarie richieste, domande ed eccezioni, - in via preliminare: rigettare la richiesta di inibitoria, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, accertata e dichiarata la formazione del “giudicato interno” nei termini illustrati nel corpo del presente atto, rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza n.
1961/2019 – A.C. n. 4501/2012, depositata in cancelleria in data 29.10.19, del Tribunale di Catanzaro”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, a) NTroparte_2 rigettare l'avversa istanza di sospensiva, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della provvisoria esecuzione in capo alla impugnata
2 sentenza nella sua totalità; b) rigettare l'appello spiegato in quanto inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto e non supportato da alcun sostanziale elemento giuridico e probatorio e, per l'effetto, conferma di quanto disposto nella sentenza n. 1961/2019, pubblicata in data 29 ottobre 2019, nella causa di primo grado avente R.G. n. 4501/2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, sezione prima civile. c) Con vittoria di onorari e spese di giudizio del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc. Con ogni ulteriore salvezza e riserva”.
RILEVATO IN FATTO 1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, e CP_1 Parte_2 convenivano dinanzi a questo Tribunale la dott.ssa nonché l NTroparte_2 [...]
in qualità, al fine di vederli condannare, in solido tra loro, “al NTroparte_3 risarcimento dei danni patiti quali genitori di , nata sana il 29.01.2005 e Persona_1 deceduta il 31.01.2005 per imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari che l'hanno avuta in cura, i quali omettevano di procedere a corretta diagnosi e ad avviare il dovuto iter terapeutico, che ne avrebbe evitato il decesso...”.
Gli attori, al riguardo, esponevano: che, all'esito di una normale gravidanza, nell'anno 2004 era stata concepita “una creatura”; che “alle ore 22,30 del 28.01.2005, , che percepiva le contrazioni tipiche Parte_2 della fase preparto, veniva ricoverata presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Ospedale di Soverato;
- che, eseguiti gli esami clinici e le visite di routine, dopo il travaglio, , alle Parte_2 ore 4,35 del giorno 29.01.2005, dava alla luce una bambina alla quale veniva posto il nome di;
ne veniva registrato il peso in 2.860 gr. e l'altezza in cm 49. Per_1
Sulla cartella clinica della bambina veniva annotato il gruppo sanguigno della madre (0 positivo) e quello della bambina (4 Rh).
Come si evince dalla cartella clinica, alle ore 17,30 era stata accertata una valida suzione ed una lieve sfumatura itterica. Ma solo alle ore 7,00 del giorno successivo veniva eseguito un esame del sangue, che evidenziava valori di bilirubina pari a 15 mg%
(a fronte di valori di riferimento compresi tra 0,3 mg% ed 1 mg%), valori che aumentavano a 21mg% alle ore 22,00 dello stesso giorno. E non solo, ma venivano
3 sottovalutate le reali condizioni della neonata e per imprudenza e negligenza si ometteva di procedere alla corretta diagnosi e, conseguentemente, ad avviare il dovuto iter terapeutico.
Solo alle ore 13,14 del 31.01.2005 si effettuava il trasferimento della piccola Per_1 dall'Ospedale di Soverato all'Ospedale Pugliese di , divisione neonatale, ove Parte_1 veniva sottoposta alle terapie previste dalla scienza medica per il trattamento della patologia, le quali, a causa del colpevole ritardo nella diagnosi e nell'avvio dell'iter terapeutico dei medici pediatri dell'Ospedale di Soverato, non sortivano alcun effetto positivo, con conseguente decesso della neonata alle ore 23,00 del 31.01.2005 per arresto cardiocircolatorio da encefalopatia bilirubinica (Kemiterus) in bambina affetta da malattia emolitica del neonato (M.E.N.);
- che per tal fatto, il G.I.P. di Catanzaro, disattendendo la CTU del dott. Per_2 disposta dal P.M., nonché la CTP, assolveva gli imputati (dott.ri e , CP_2 CP_4 che avevano avuto in cura la piccola presso l'Ospedale di Soverato, per non Per_1 aver commesso il fatto”;
- che, a seguito di “appello promosso avverso la suddetta pronuncia nei confronti della sola ..., l'adita Corte, con sentenza del 7 maggio 2012, previa NTroparte_2 scrupolosa ed ineccepibile ricostruzione della vicenda sulla base degli atti processuali.... ha accertato la piena responsabilità della e, in riforma della pronuncia del CP_2
19.10.2010 del Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato la predetta dottoressa responsabile del reato ascritto, condannandola alla pena di mesi 4 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, rimettendole per la determinazione davanti al giudice civile, nonché alla refusione delle spese giudiziali...”.
Tutto ciò premesso, gli epigrafati genitori della piccola , intendendo ottenere il Per_1 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della tragica vicenda, adivano le vie legali e concludevano come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano sia l , in Parte_1 qualità di ente ospedaliero presso cui operava la sanitaria ritenuta responsabile dell'infausto evento, che la stessa dott.ssa CP_2
La prima, si limitava a dedurre, a mezzo di considerazioni alquanto generiche e riduttive, che, essendo “le obbligazioni inerenti all'esercizio delle professioni intellettuali sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, per cui la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale può scaturire soltanto dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e non dal mancato raggiungimento del risultato”,
4 aggiungendo, da ultimo, che, avendo “la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 7 maggio 2012 accertato la piena responsabilità della dott.ssa CP_2 condannandola altresì al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili,
l'eventuale risarcimento era da considerarsi ad esclusivo carico del sanitario”; la seconda, invece, evidenziava “l'intervenuta decisione della Corte di cassazione, che con sentenza n… del 10.01.2013, rilevando l'intervenuta prescrizione del reato, aveva annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello, rigettando il ricorso agli effetti civili”.
Ciò che finiva, a suo dire, coll'assumere particolare rilievo “proprio in relazione all'efficacia da attribuire all'accertamento in sede penale del fatto, nel giudizio civile di risarcimento dal danno”, visto che “in tal caso sarebbe spettato al giudice civile procedere in maniera autonoma a rivalutare per intero i fatti già accertati in sede penale”.
La domandava, inoltre, di poter chiamare in causa la propria Compagnia CP_2
Assicurativa “Willis Italia S.p.a” che, in forza di polizza stipulata, avrebbe dovuto comunque garantirla in caso di eventuale condanna da responsabilità civile verso terzi.
La causa, premessa la dichiarazione di tardività della chiamata del terzo in garanzia
“per violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c.”, istruita a mezzo di apposita Ctu medico legale, per come disposta dal Tribunale in diversa composizione fisica (cfr. ordinanza del 9 ottobre del 2013, a firma della dott.ssa Raschellà, finalizzata “ad accertare: 1.
Quale è stata la causa della morte di :
2. Se la morte è, o meno, da porsi Persona_1 in nesso di causalità materiale con il trattamento medico chirurgico:
3. In caso di risposta affermativa, se il trattamento medico chirurgico è stato causa unico dell'evento ovvero se ha agito in concorso con altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il trattamento ovvero con altre patologie preesistenti o sopravvenute:
4. Se la prestazione d'opera comportava una speciale difficoltà in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente;
5. A quale epoca risale la morte ed in particolare se è sopraggiunta immediatamente ovvero in brevissimo tempo ovvero dopo un decorso nel quale il quadro clinico, in nesso causale con il trattamento, ha configurato danno biologico;
6. Se il medico ha violato una o più regole doverose di condotta quali risultano da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica, dalle linee guida nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti;
7. Analizzi in particolare la adeguatezza e tempestività delle procedure
5 diagnostiche, le indicazioni al trattamento terapeutico medico o chirurgico prescelto e concordato con il paziente, se cosciente, o con il suo legale rappresentante, le eventuali controindicazioni, le modalità di esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso;
8. Dica, inoltre, qualora le scelte dei mezzi e dei tempi diagnostici rientrassero nell'ambito dell'opzionalità, quale di esse risponda al criterio della doverosa prudenza e diligenza;
9. Nel caso di violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza, dica il CTU se la morte del paziente sia stata o meno in nesso causale con dette violazioni indicando, in caso di condotta omissiva, il grado di probabilità, bassa, media od elevata del nesso causale”), nonché a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in rituale allegazione, all'udienza del 09.07.2018 è stata trattenuta per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi”.
Con la sentenza n. 1961 del 2019, emessa il 28 ottobre del 2019 e depositata in cancelleria il 29 ottobre 2019, il Tribunale di Catanzaro ha così statuito:
“- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dai coniugi e CP_1
, e per l'effetto, accertata la responsabilità dei convenuti, in relazione ai Parte_2 fatti denunciati nell'atto introduttivo del giudizio, li condanna, in solido tra loro, al pagamento a titolo di danno non patrimoniale iure proprio:
- di euro 185.000,00, in moneta attuale, oltre agli interessi come da motivazione, in favore della sig.ra ; Parte_3
- condanna gli stessi convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore della controparte e per essa dei suoi procuratori, avv.ti Squillace e che si Pt_2 sono dichiarati distrattari ex art. 93 cpc, che si liquidano in 27.912,54, di cui euro 472,54 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa dovuti, come per legge;
- pone definitivamente a carico dei medesimi convenuti le spese relative alla espletata ctu, per come liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale - richiamati gli esiti dell'istruttoria e la disciplina ratione temporis applicabile, nonché la giurisprudenza in tema di natura giuridica della responsabilità del medico1 e della struttura sanitaria - ha accertato la sussistenza, nel caso di specie, di tutti
6 i presupposti per ritenere ascrivibile il tragico evento occorso alla piccola alla Per_1 condotta del medico che l'aveva in cura, ravvisando altresì la concorrente responsabilità dell'ente ospedaliero ai sensi dell'art.1228 c.c..
alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non incide sulla responsabilità civile, improntata alle sue regole consolidate. Ciò detto, devesi poi rilevare che anche la responsabilità della struttura sanitaria si inserisce nell'ambito di un rapporto negoziale, qualificabile come complesso e atipico "contratto di spedalità", che sorge per il suo effetto anche tacito del ricovero del paziente o del suo "contatto" e sottoposto all'attività terapeutica o, sanitaria in generale, posta in essere all'interno della struttura dell'ente Azienda Sanitaria Locale. Ed invero, allorché siano allegati, come nel caso di specie, danni derivanti, in tesi dalla sola imperita o negligente attività professionale medica, la struttura ospedaliera (sia essa pubblica o privata) si ritiene che debba rispondere per inadempimento contrattuale anche in relazione alla inadeguata opera prestata direttamente dai propri dipendenti o medici convenzionati, secondo la fattispecie di responsabilità per fatto altrui configurata dall'art. 1228 del c.c. (cfr. per tutte Cass. nn. 577/08 e 11621/2011). Sull'ente ospedaliero gravano, infatti, non solo obblighi latu sensu alberghieri e di messa a disposizione del personale ausiliario e paramedico e delle attrezzature necessarie ma, altresì, della prestazione professionale svolta dal personale sanitario, con la conseguenza che l'inadempimento di uno dei soggetti coobbligati produce, a carico dell'altro, l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal paziente. Pertanto, in caso di danni subiti dal ricoverato, che siano riconducibili ad una condotta colposa del medico e non alla violazione degli obblighi posti direttamente a carico dell'ente ospedaliero ex art. 1218 c.c., quest'ultimo risponderà, comunque, in solido con il medico, dei danni ex art. 1218 c.c. e l'eventuale prova liberatoria avrà, pertanto, effetto nei soli rapporti interni tra i coobbligati solidali. Le conclusioni esposte trovano peraltro conferma nel dettato normativo successivamente introdotto ex lege 08.03.2017 n. 24, pure inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, nel cui contesto la responsabilità della struttura sanitaria per danni conseguenti all'operato professionale dei sanitari alle proprie dipendenze viene configurata, appunto, in termini di responsabilità sempre a titolo contrattuale”; “Applicando tali principi e ribadendo, quindi, che la giurisprudenza ormai consolidata ha sussunto la responsabilità professionale del medico nei confronti del paziente nell'ambito della responsabilità contrattuale o da contatto ritenendo, dunque, che l'obbligo risarcitorio del professionista sia soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss. del c.c..., rimane da evidenziare che, per la sussistenza della responsabilità in parola è necessario, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, provveda a dimostrare, oltre alla circostanza dell'avvenuto ricovero presso l'ente ospedaliero de quo (e quindi dell'esistenza del contratto o contatto sociale), e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre spetterà al soggetto e/o ente danneggiante - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n 577/2008; n. 975/2009 e n. 15993/2011)”.
7 Il giudice di primo grado ha ritenuto pienamente assolto l'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il decesso della piccola e l'operato del Per_1 sanitario, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che: la dott.ssa “nella gestione della piccola paziente è incorsa in CP_2 evidenti profili di colpa medica che iniziano con una inescusabile omessa diagnosi di ittero patologico e culminato con un successivo anomalo processo decisionale nel cui ambito incide gravemente il non aver diligentemente diagnostico ed inquadrato il temibile quadro di incompatibilità materno fetale pur a fronte si segni e sintomi sufficientemente suggestivi tali da poter addivenire ad una corretta diagnosi e di conseguenza ad un corretto e tempestivo trattamento, che invece fu tardivo e non di pochi minuti bensì di molte ore che risultarono, purtroppo, fatali per la piccola paziente”; in applicazione del criterio del più probabile, “se fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica corretta, l'evento tragico occorso non si sarebbe verificato”; subito dopo il parto, “la piccola aveva valori di bilirubina già sufficientemente suggestivi per formulare la diagnosi di iperbilirubinemia patologica e che in realtà fu clamorosamente sottovalutata”; tali preoccupanti anomalie avrebbero dovuto suggerire, con immediatezza, l'indifferibile trasferimento della piccola presso la Terapia Per_1 intensiva neonatale di , mentre “nei fatti si è assistito ad un incomprensibile Parte_1 immobilismo durato sino al pomeriggio del giorno 31 che ha inesorabilmente e definitivamente compromesso le condizioni cliniche della piccola”; la colpa medica si è dunque concretizzata nella mancata e/o omessa diagnosi di incompatibilità materno fetale e nel mancato trasferimento della neonata presso una struttura specializzata, assumendo carattere di inescusabile negligenza.
Accertata la responsabilità del medico e della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c., il
Tribunale ha determinato il quantum risarcitorio applicando i parametri stabiliti dalle
Tabelle di Milano del 2018, e ha condannato i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma, rispettivamente, di euro
200.000, in favore della madre e di euro 185.000 in favore del padre.
La domanda relativa al danno iure hereditatis è stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di regresso, NT proposta dall convenuta nei confronti del sanitario, in ragione della evidente tardività della costituzione della stessa rispetto al termine perentorio previsto dagli artt.
166 e 167 comma 2 c.p.c..
8 Avverso tale provvedimento ha proposto appello l , censurando la NTroparte_3 sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi “sulla domanda diretta ad accertare che l'evento si è verificato per colpa esclusiva del sanitario, accertamento rilevante per l'esercizio del diritto di rivalsa”.
Secondo l'ente ospedaliero, dagli esiti dell'istruttoria sarebbe emerso che il decesso era riconducibile unicamente alla condotta del medico, sicché il risarcimento avrebbe dovuto essere posto ad esclusivo carico di quest'ultimo2.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di appello la dott.ssa CP_2
, contestando integralmente le argomentazioni della struttura sanitaria e
[...] ribadendo l'inammissibilità della relativa domanda, già accertata in primo grado.
L'appellata ha infatti rilevato che, a fronte della citazione per l'udienza del 7 marzo 2013, NT l si era costituita oltre il termine di venti giorni prima della citata udienza, così incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 cpc. NT La dott.ssa ha, altresì, evidenziato che la domanda formulata dall nelle CP_2 conclusioni dell'atto di appello (“Accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa si
è verificato per esclusiva responsabilità del sanitario Dott.ssa e per NTroparte_2 effetto condannare quest'ultima e per essa la compagnia Assicurativa a manlevare l dalle somme riconosciute in sentenza oppure accertare e dichiarare Parte_1 che l ha diritto di ripetere dalla Dott.ssa quanto Parte_1 NTroparte_2 costretta a pagare agli attori per i fatti per cui è causa”) è connotata da novità, dovendo, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Nel merito, ha comunque dedotto l'infondatezza delle pretese avversarie, osservando che, in caso di errore professionale del personale sanitario operante all'interno della struttura, quest'ultima risponde ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c., salvo prova – nella specie mancante – dell'esclusiva responsabilità del dipendente.
Ha, quindi, formulato appello incidentale chiedendo la condanna dell NTroparte_3 alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si sono, altresì, costituiti nel giudizio di appello, e CP_1 Parte_2 eccependo l'intervenuta formazione del giudicato interno in ordine all'an e al quantum del danno liquidato in loro favore, essendo oggetto del gravame esclusivamente la distribuzione dei carichi di responsabilità tra l'ente ospedaliero e il medico.
Gli appellati hanno inoltre osservato che, in ogni caso, l'appello proposto è infondato nel NT merito, non avendo l' adeguatamente allegato né provato l'assunto circa l'esclusiva responsabilità del medico.
All'udienza del 20.5.2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte
- depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse avverso la sentenza impugnata, si deve innanzitutto precisare che risulta estraneo a questo giudizio di gravame, e quindi coperto ormai dal giudicato, l'accertamento relativo alla responsabilità professionale della dott.ssa e della sussistenza del nesso di causalità NTroparte_2 tra la condotta inadempiente del sanitario e il decesso della piccola , nonché Per_1
l'accertamento relativo al quantum debeatur.
3. Tanto premesso, si rileva che, con l'atto di appello, l ha censurato NTroparte_3 la sentenza impugnata nella parte in cui, a suo avviso erroneamente, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda volta ad accertare la responsabilità esclusiva, per l'evento occorso a , del medico dipendente dalla struttura Persona_1 sanitaria3.
NT Secondo l tale accertamento avrebbe dovuto condurre ad escludere la propria responsabilità risarcitoria, in quanto imputabile unicamente al sanitario coinvolto.
In particolare, con il motivo di appello, si lamenta che, sebbene il giudice di prime cure abbia ricostruito il fatto come dipendente dall'errore diagnostico del sanitario, avrebbe poi omesso ogni conseguente statuizione in merito alla domanda diretta ad accertare che NT quest'ultima sarebbe stata tenuta a rifondere quanto eventualmente pagato dall L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale, invero, ha ritenuto sussistere una responsabilità solidale tra l'azienda sanitaria convenuta e la dott.ssa dichiarando inammissibile, poiché CP_2 tardivamente proposta, la domanda di regresso della prima.
Il Tribunale, infatti, nel corpo della sentenza, ha espressamente esaminato e statuito in ordine alla posizione dell'ente ospedaliero, svolgendo le seguenti osservazioni:
1) “(…) anche la responsabilità della struttura sanitaria si inserisce nell'ambito di un rapporto negoziale, qualificabile come complesso e atipico “contratto di spedalità”, che sorge per il suo effetto anche tacito del ricovero del paziente o del suo “contatto” e sottoposto all'attività terapeutica o, sanitaria in generale, posta in essere all'interno della struttura dell'ente Azienda Sanitaria Locale;
2) “(…) allorché siano allegati, come nel caso di specie, danni derivanti, in tesi dalla solo imperita o negligente attività professionale medica, la struttura ospedaliera (sia essa pubblica o privata) si ritiene che debba rispondere per inadempimento contrattuale anche in relazione alla inadeguata opera prestata direttamente dai propri dipendenti o medici convenzionati, secondo la fattispecie di responsabilità per fatto altrui configurata dall'art. 1228 c.c;
3) “Sull'ente ospedaliero gravano, infatti, non solo obblighi latu sensu alberghieri e di messa a disposizione del personale ausiliario e paramedico e delle attrezzature necessarie ma, altresì, della prestazione professionale svolta dal personale sanitario, con la conseguenza che l'inadempimento di uno dei soggetti coobbligati produce, a carico dell'altro, l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal paziente. Pertanto, in caso di danni subiti dal ricoverato, che siano riconducibili ad una condotta colposa del medico e non alla violazione degli obblighi posti direttamente a carico dell'ente ospedaliero ex art. 1218 c.c. e l'eventuale prova liberatoria avrà, pertanto, effetto nei soli rapporti interni tra i coobbligati solidali”.
In proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di
11 natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Sez. 3
-, Sentenza n. 29001 del 20/10/2021). In sostanza, “l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.” (Cass. 28642/24).
Ribadito che il principio regolatore della fattispecie in esame non può che essere quello NT appena riferito, nel caso di specie l non ha provato le anomalie, le deviazioni o abnormità citate nei superiori arresti giurisprudenziali.
La consulenza tecnica d'ufficio ha, anzi, evidenziato specifici profili di inadeguatezza organizzativa della struttura, sottolineando come la gestione del complesso caso clinico fosse stata affidata a un unico sanitario, in assenza di ulteriori figure professionali, con conseguente responsabilità diretta della struttura4.
Appare, altresì, infondata l'argomentazione dell'Asp secondo cui “il professionista non ha né contestato né provato che l'insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile, ma
12 ascrivibile ad inadempimento della struttura nei suoi confronti, per esempio perché lo ha sottoposto ad orari di lavoro eccessivi che gli hanno tolto lucidità, o perché non lo ha agevolato nella partecipazione a corsi di aggiornamento, o perché non gli ha fornito adeguati mezzi per adempiere (sala operatoria, macchinari ecc) o perché è stato incaricato di prestazioni non adeguate alla sua professionalità o esperienza o specializzazione” (cfr. atto di appello).
Sul punto, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha precisato la distribuzione dei carichi probatori in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, osservando che “nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico, non competendo a quest'ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica” (cfr. Cass. civ. n. 24167 del 2019).
Ciò posto, una volta accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe comunque pervenirsi, in assenza di specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il danneggiato da un fatto illecito imputabile a più soggetti, responsabili in solido, può pretendere l'intera prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati. Afferma, invero, la Suprema Corte che “la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili” (cfr.
13 Cass. civ., sent. n. 19492 del 21.09.2007; in termini Cass. civ., sent. n. 16810 del
20.06.2008).
Alla luce di ciò, appare corretta la statuizione del giudice di primo grado che ha dichiarato tardiva l'azione di regresso esercitata dell nei confronti del medico. Parte_1
Infatti, quando il presunto autore di un fatto illecito, convenuto in giudizio insieme ad altri e ritenuto responsabile in solido, si limiti a negare la propria responsabilità e a sostenere che altri siano gli esclusivi responsabili, senza formulare nei loro confronti una domanda espressa, egli svolge mere difese volte ad ottenere il rigetto della domanda attorea, e non un'azione di regresso.
Perché tali argomentazioni possano integrare una domanda, ai sensi degli artt. 99 c.p.c.
e ss., è necessario che il convenuto richieda espressamente- anche in via subordinata-
l'accertamento della misura percentualizzata delle rispettive responsabilità.
Una simile domanda non può ritenersi implicita nella sola richiesta di rigetto della domanda attorea e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, né comunque dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 167
c.p.c..
Nella fattispecie, come correttamente evidenziato dall'odierna appellata, dott.ssa
[...]
l , a fronte di una citazione per l'udienza del 7.3.2013, CP_2 NTroparte_3 si è costituita in giudizio in data 11.3.2013 e, quindi, ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. - incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. – chiedendo di “in via preliminare - dichiarare che il diritto è prescritto per decorso dei termini. Nel merito – dichiarare, in ogni caso, infondata sia in fatto che in diritto la pretesa risarcitoria nei confronti dell , da addebitare ad esclusivo carico del sanitario...”. NTroparte_3
Con la comparsa conclusionale ha poi così concluso “Voglia l'On.le Tribunale adito
1. - Rigettare la domanda per omessa specificazione del quantum debeatur
2. In via sub.ta e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sanitario e per effetto condannare quest'ultima e per essa la Compagni Assicurativa a manlevare l dalle somme riconosciute in sentenza oppure accertare e Parte_1 dichiarare che l ha diritto di ripetere quanto costretta a pagare agli Parte_1 attori per i fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
14 Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il giudice di prime cure del tutto correttamente ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di regresso proposta dall'Asp convenuta in via riconvenzionale, in quanto tardivamente proposta.
4. Con riguardo, infine, all'appello incidentale proposto dalla dott.ssa in ordine CP_2 alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, lo stesso deve essere rigettato.
L'impugnazione si limita, infatti, ad una mera clausola di stile inserita nelle sole conclusioni, priva di qualsivoglia argomentazione volta a dimostrare l'asserita erroneità della statuizione impugnata5.
In ogni caso, non si ravvisano ragioni in grado di giustificare una statuizione diversa rispetto a quella effettuata dal Tribunale, la quale risulta pienamente conforme al principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito della lite.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante nei rapporti tra l
[...]
e si liquidano come da prospetto che Parte_4 NTroparte_6 Parte_2 segue, con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato con DM n. 147/2022, tenuto conto del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del valore dell'affare, compreso tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00, senza applicare l'aumento previsto per l'assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in quanto la prestazione professionale nei confronti di e non ha comportato in grado d'appello CP_1 Parte_2
l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale, sussistono ragioni ex art. 92 c.p.c., per la parziale compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra parte appellante e
, in ragione della metà, ponendo a carico dell'appellante principale NTroparte_2 complessivamente soccombente la restante metà, liquidata avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, (scaglione da euro
260.000,01 ad euro 520.000,00 valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del
50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Poiché gli appelli sono respinti, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1961 del 2019 del 29 ottobre 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di e che si liquidano in euro 10.060,00 per compensi, oltre CP_1 Parte_2 rim. forf. 15%, iva e cpa, come per legge;
- compensa per metà le spese di lite tra parte appellante e e condanna NTroparte_2
l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante NTroparte_3 metà in favore di , con distrazione in favore del procuratore costituito NTroparte_2 dichiaratosi antistatario, che si liquidano per l'intero in € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell e di di un ulteriore importo a titolo di NTroparte_3 NTroparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per quello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 20 novembre 2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Alessandra Petrolo
16 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella sentenza: "Giova, inoltre, evidenziare, anche se solo per ragioni di mera completezza espositiva (non potendo trovare applicazione nel caso di specie, ratione temporis, la legge c.d.
come la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 8940/2014 e CP_5
27391/2014) abbia precisato che l'art. 3 del D.L: n. 158 del 2012, convertito nella L. n. 189 del 2012, che esclude la responsabilità in sede penale dell'esercente l'attività sanitaria che si attenga 2 Hanno evidenziato, a tal fine, gli appellanti che, da un lato, il fatto si è verificato in un lasso di tempo così breve da non poter consentire una diversa e maggiore partecipazione di altro personale e, dall'altro lato, che, in ogni caso, né parte attrice né il medico hanno ricondotto la verificazione del fatto per una carenza strutturale dell'ente sanitario.
9 3 Così nell'atto di appello: “A - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL PRIMO GIUDICE DOPO AVER ACCERTATO CHE L'EVENTO SI È VERIFICATO PER COLPA DEL SANITARIO, NON SI È PRONUNCIATO SULLA DOMANDA DIRETTA AD ACCERTARE CHE L'EVENTO È IMPUTABILE AD ESCLUSIVA COLPA DI QUEST'ULTIMO CUI DEVE ESSERE POSTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO”; “Pertanto, nel caso di specie, la sentenza è viziata da omessa pronuncia sulla specifica domanda di parte e dalla conseguente violazione delle norme citate che disciplinano i rapporti tra la struttura sanitaria e il medico curante cui è imputabile l'errore diagnostico e che in definitiva è tenuto al pagamento del danno”.
10 4 Così si legge nella consulenza tecnica d'ufficio: “(…) Si rileva come un caso clinico come quello di cui si discute è stato affidato alla cura di un singolo sanitario e non emergono altre figure sanitarie (…) ciò che rileva, dunque, è l'inadeguatezza della struttura sanitaria nell'approccio della piccola paziente”. 5 Così nella comparsa di costituzione e risposta della “CONCLUSIONI CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, a) rigettare l'avversa istanza di sospensiva, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della provvisoria esecuzione in capo alla impugnata sentenza nella sua totalità; b) rigettare l'appello spiegato in quanto inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto e non supportato da alcun sostanziale elemento giuridico e probatorio e, per l'effetto, conferma di quanto disposto nella sentenza n. 1961/2019, pubblicata in data 29 ottobre 2019, nella causa di primo grado avente R.G. n. 4501/2012, emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile. c) Con vittoria di onorari e spese di giudizio del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2406/2019 RGAC, vertente:
TRA
, in persona del commissario, legale Parte_1 rappresentante pro tempore (partita iva: ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
, Via F. Crispi 18, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Iannello, Parte_1 che la rappresenta e difende, giusta delibera e procura in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante
E
(codice fiscale: ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
Centrale e (codice fiscale: ), nata il [...] a [...] C.F._2
Chiaravalle Centrale, elettivamente domiciliati in Chiaravalle Centrale, via
Sant'Antonio, presso lo studio professionale dell'avv. Maria Teresa Sanzo, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Adolfo Procopi, Gregorio
AI e ES MA, giusta procura notificata in calce alla sentenza n.
1961/2019 del Tribunale di Catanzaro notificata in data 26.11.19-10.12.19;
Appellati
E
nata a [...] il [...] (codice fiscale: NTroparte_2
), elettivamente domiciliata in , via ES Turco C.F._3 Parte_1
12, presso lo studio professionale dell'avv. Rita Staiano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
1 Appellata
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis
IN VIA CAUTELARE sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1961/2019, emessa in data 28.10.19, depositata in cancelleria in data 29.10.19, dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile a.c. n. 4501/2012 promosso dai signori e
contro
CP_1 Parte_2
l e la dr.ssa , notificata Parte_1 NTroparte_2 in data 26.11.2019 a mezzo pec
NEL MERITO
In riforma della Sentenza n. 1961/2019, emessa in data 28.10.19 e depositata in cancelleria in data 29.10.19, dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile A.C. n.
4501/2012 promosso dai signori e contro l CP_1 Parte_2 [...]
, C.F./P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo l.r. p.t., e la dr.ssa , notificata in data 26.11.2019 a mezzo pec NTroparte_2 nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda diretta ad accertare che l'evento
è imputabile ad esclusiva colpa di quest'ultima cui deve essere posto il risarcimento del danno accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sanitario Dott.ssa e per effetto condannare NTroparte_2 quest'ultima e per essa la Compagnia Assicurativa a manlevare l Parte_1 dalle somme riconosciute in sentenza oppure accertare e dichiarare che l
[...]
ha diritto di ripetere dalla Dott.ssa quanto costretta a Parte_1 NTroparte_2 pagare agli attori per i fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per gli appellati e : “Voglia l'Onorevole Corte di Appello CP_1 Parte_2 di Catanzaro, disattese le contrarie richieste, domande ed eccezioni, - in via preliminare: rigettare la richiesta di inibitoria, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, accertata e dichiarata la formazione del “giudicato interno” nei termini illustrati nel corpo del presente atto, rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza n.
1961/2019 – A.C. n. 4501/2012, depositata in cancelleria in data 29.10.19, del Tribunale di Catanzaro”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, a) NTroparte_2 rigettare l'avversa istanza di sospensiva, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della provvisoria esecuzione in capo alla impugnata
2 sentenza nella sua totalità; b) rigettare l'appello spiegato in quanto inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto e non supportato da alcun sostanziale elemento giuridico e probatorio e, per l'effetto, conferma di quanto disposto nella sentenza n. 1961/2019, pubblicata in data 29 ottobre 2019, nella causa di primo grado avente R.G. n. 4501/2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, sezione prima civile. c) Con vittoria di onorari e spese di giudizio del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc. Con ogni ulteriore salvezza e riserva”.
RILEVATO IN FATTO 1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, e CP_1 Parte_2 convenivano dinanzi a questo Tribunale la dott.ssa nonché l NTroparte_2 [...]
in qualità, al fine di vederli condannare, in solido tra loro, “al NTroparte_3 risarcimento dei danni patiti quali genitori di , nata sana il 29.01.2005 e Persona_1 deceduta il 31.01.2005 per imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari che l'hanno avuta in cura, i quali omettevano di procedere a corretta diagnosi e ad avviare il dovuto iter terapeutico, che ne avrebbe evitato il decesso...”.
Gli attori, al riguardo, esponevano: che, all'esito di una normale gravidanza, nell'anno 2004 era stata concepita “una creatura”; che “alle ore 22,30 del 28.01.2005, , che percepiva le contrazioni tipiche Parte_2 della fase preparto, veniva ricoverata presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Ospedale di Soverato;
- che, eseguiti gli esami clinici e le visite di routine, dopo il travaglio, , alle Parte_2 ore 4,35 del giorno 29.01.2005, dava alla luce una bambina alla quale veniva posto il nome di;
ne veniva registrato il peso in 2.860 gr. e l'altezza in cm 49. Per_1
Sulla cartella clinica della bambina veniva annotato il gruppo sanguigno della madre (0 positivo) e quello della bambina (4 Rh).
Come si evince dalla cartella clinica, alle ore 17,30 era stata accertata una valida suzione ed una lieve sfumatura itterica. Ma solo alle ore 7,00 del giorno successivo veniva eseguito un esame del sangue, che evidenziava valori di bilirubina pari a 15 mg%
(a fronte di valori di riferimento compresi tra 0,3 mg% ed 1 mg%), valori che aumentavano a 21mg% alle ore 22,00 dello stesso giorno. E non solo, ma venivano
3 sottovalutate le reali condizioni della neonata e per imprudenza e negligenza si ometteva di procedere alla corretta diagnosi e, conseguentemente, ad avviare il dovuto iter terapeutico.
Solo alle ore 13,14 del 31.01.2005 si effettuava il trasferimento della piccola Per_1 dall'Ospedale di Soverato all'Ospedale Pugliese di , divisione neonatale, ove Parte_1 veniva sottoposta alle terapie previste dalla scienza medica per il trattamento della patologia, le quali, a causa del colpevole ritardo nella diagnosi e nell'avvio dell'iter terapeutico dei medici pediatri dell'Ospedale di Soverato, non sortivano alcun effetto positivo, con conseguente decesso della neonata alle ore 23,00 del 31.01.2005 per arresto cardiocircolatorio da encefalopatia bilirubinica (Kemiterus) in bambina affetta da malattia emolitica del neonato (M.E.N.);
- che per tal fatto, il G.I.P. di Catanzaro, disattendendo la CTU del dott. Per_2 disposta dal P.M., nonché la CTP, assolveva gli imputati (dott.ri e , CP_2 CP_4 che avevano avuto in cura la piccola presso l'Ospedale di Soverato, per non Per_1 aver commesso il fatto”;
- che, a seguito di “appello promosso avverso la suddetta pronuncia nei confronti della sola ..., l'adita Corte, con sentenza del 7 maggio 2012, previa NTroparte_2 scrupolosa ed ineccepibile ricostruzione della vicenda sulla base degli atti processuali.... ha accertato la piena responsabilità della e, in riforma della pronuncia del CP_2
19.10.2010 del Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato la predetta dottoressa responsabile del reato ascritto, condannandola alla pena di mesi 4 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, rimettendole per la determinazione davanti al giudice civile, nonché alla refusione delle spese giudiziali...”.
Tutto ciò premesso, gli epigrafati genitori della piccola , intendendo ottenere il Per_1 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della tragica vicenda, adivano le vie legali e concludevano come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano sia l , in Parte_1 qualità di ente ospedaliero presso cui operava la sanitaria ritenuta responsabile dell'infausto evento, che la stessa dott.ssa CP_2
La prima, si limitava a dedurre, a mezzo di considerazioni alquanto generiche e riduttive, che, essendo “le obbligazioni inerenti all'esercizio delle professioni intellettuali sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, per cui la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale può scaturire soltanto dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e non dal mancato raggiungimento del risultato”,
4 aggiungendo, da ultimo, che, avendo “la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 7 maggio 2012 accertato la piena responsabilità della dott.ssa CP_2 condannandola altresì al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili,
l'eventuale risarcimento era da considerarsi ad esclusivo carico del sanitario”; la seconda, invece, evidenziava “l'intervenuta decisione della Corte di cassazione, che con sentenza n… del 10.01.2013, rilevando l'intervenuta prescrizione del reato, aveva annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello, rigettando il ricorso agli effetti civili”.
Ciò che finiva, a suo dire, coll'assumere particolare rilievo “proprio in relazione all'efficacia da attribuire all'accertamento in sede penale del fatto, nel giudizio civile di risarcimento dal danno”, visto che “in tal caso sarebbe spettato al giudice civile procedere in maniera autonoma a rivalutare per intero i fatti già accertati in sede penale”.
La domandava, inoltre, di poter chiamare in causa la propria Compagnia CP_2
Assicurativa “Willis Italia S.p.a” che, in forza di polizza stipulata, avrebbe dovuto comunque garantirla in caso di eventuale condanna da responsabilità civile verso terzi.
La causa, premessa la dichiarazione di tardività della chiamata del terzo in garanzia
“per violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c.”, istruita a mezzo di apposita Ctu medico legale, per come disposta dal Tribunale in diversa composizione fisica (cfr. ordinanza del 9 ottobre del 2013, a firma della dott.ssa Raschellà, finalizzata “ad accertare: 1.
Quale è stata la causa della morte di :
2. Se la morte è, o meno, da porsi Persona_1 in nesso di causalità materiale con il trattamento medico chirurgico:
3. In caso di risposta affermativa, se il trattamento medico chirurgico è stato causa unico dell'evento ovvero se ha agito in concorso con altre cause, in particolare con la patologia che ha richiesto il trattamento ovvero con altre patologie preesistenti o sopravvenute:
4. Se la prestazione d'opera comportava una speciale difficoltà in relazione alla complessità tecnica del trattamento, proporzionata allo specifico livello di competenza del professionista, e tenendo conto delle condizioni del paziente;
5. A quale epoca risale la morte ed in particolare se è sopraggiunta immediatamente ovvero in brevissimo tempo ovvero dopo un decorso nel quale il quadro clinico, in nesso causale con il trattamento, ha configurato danno biologico;
6. Se il medico ha violato una o più regole doverose di condotta quali risultano da una condivisa prassi, ed in particolare dal codice di deontologia medica, dalle linee guida nazionali ed internazionali, da leggi e regolamenti;
7. Analizzi in particolare la adeguatezza e tempestività delle procedure
5 diagnostiche, le indicazioni al trattamento terapeutico medico o chirurgico prescelto e concordato con il paziente, se cosciente, o con il suo legale rappresentante, le eventuali controindicazioni, le modalità di esecuzione, l'assistenza nel corso del trattamento stesso;
8. Dica, inoltre, qualora le scelte dei mezzi e dei tempi diagnostici rientrassero nell'ambito dell'opzionalità, quale di esse risponda al criterio della doverosa prudenza e diligenza;
9. Nel caso di violazione di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza, dica il CTU se la morte del paziente sia stata o meno in nesso causale con dette violazioni indicando, in caso di condotta omissiva, il grado di probabilità, bassa, media od elevata del nesso causale”), nonché a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in rituale allegazione, all'udienza del 09.07.2018 è stata trattenuta per la decisione all'esito del decorso dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi”.
Con la sentenza n. 1961 del 2019, emessa il 28 ottobre del 2019 e depositata in cancelleria il 29 ottobre 2019, il Tribunale di Catanzaro ha così statuito:
“- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa dai coniugi e CP_1
, e per l'effetto, accertata la responsabilità dei convenuti, in relazione ai Parte_2 fatti denunciati nell'atto introduttivo del giudizio, li condanna, in solido tra loro, al pagamento a titolo di danno non patrimoniale iure proprio:
- di euro 185.000,00, in moneta attuale, oltre agli interessi come da motivazione, in favore della sig.ra ; Parte_3
- condanna gli stessi convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore della controparte e per essa dei suoi procuratori, avv.ti Squillace e che si Pt_2 sono dichiarati distrattari ex art. 93 cpc, che si liquidano in 27.912,54, di cui euro 472,54 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa dovuti, come per legge;
- pone definitivamente a carico dei medesimi convenuti le spese relative alla espletata ctu, per come liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale - richiamati gli esiti dell'istruttoria e la disciplina ratione temporis applicabile, nonché la giurisprudenza in tema di natura giuridica della responsabilità del medico1 e della struttura sanitaria - ha accertato la sussistenza, nel caso di specie, di tutti
6 i presupposti per ritenere ascrivibile il tragico evento occorso alla piccola alla Per_1 condotta del medico che l'aveva in cura, ravvisando altresì la concorrente responsabilità dell'ente ospedaliero ai sensi dell'art.1228 c.c..
alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non incide sulla responsabilità civile, improntata alle sue regole consolidate. Ciò detto, devesi poi rilevare che anche la responsabilità della struttura sanitaria si inserisce nell'ambito di un rapporto negoziale, qualificabile come complesso e atipico "contratto di spedalità", che sorge per il suo effetto anche tacito del ricovero del paziente o del suo "contatto" e sottoposto all'attività terapeutica o, sanitaria in generale, posta in essere all'interno della struttura dell'ente Azienda Sanitaria Locale. Ed invero, allorché siano allegati, come nel caso di specie, danni derivanti, in tesi dalla sola imperita o negligente attività professionale medica, la struttura ospedaliera (sia essa pubblica o privata) si ritiene che debba rispondere per inadempimento contrattuale anche in relazione alla inadeguata opera prestata direttamente dai propri dipendenti o medici convenzionati, secondo la fattispecie di responsabilità per fatto altrui configurata dall'art. 1228 del c.c. (cfr. per tutte Cass. nn. 577/08 e 11621/2011). Sull'ente ospedaliero gravano, infatti, non solo obblighi latu sensu alberghieri e di messa a disposizione del personale ausiliario e paramedico e delle attrezzature necessarie ma, altresì, della prestazione professionale svolta dal personale sanitario, con la conseguenza che l'inadempimento di uno dei soggetti coobbligati produce, a carico dell'altro, l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal paziente. Pertanto, in caso di danni subiti dal ricoverato, che siano riconducibili ad una condotta colposa del medico e non alla violazione degli obblighi posti direttamente a carico dell'ente ospedaliero ex art. 1218 c.c., quest'ultimo risponderà, comunque, in solido con il medico, dei danni ex art. 1218 c.c. e l'eventuale prova liberatoria avrà, pertanto, effetto nei soli rapporti interni tra i coobbligati solidali. Le conclusioni esposte trovano peraltro conferma nel dettato normativo successivamente introdotto ex lege 08.03.2017 n. 24, pure inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, nel cui contesto la responsabilità della struttura sanitaria per danni conseguenti all'operato professionale dei sanitari alle proprie dipendenze viene configurata, appunto, in termini di responsabilità sempre a titolo contrattuale”; “Applicando tali principi e ribadendo, quindi, che la giurisprudenza ormai consolidata ha sussunto la responsabilità professionale del medico nei confronti del paziente nell'ambito della responsabilità contrattuale o da contatto ritenendo, dunque, che l'obbligo risarcitorio del professionista sia soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss. del c.c..., rimane da evidenziare che, per la sussistenza della responsabilità in parola è necessario, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, provveda a dimostrare, oltre alla circostanza dell'avvenuto ricovero presso l'ente ospedaliero de quo (e quindi dell'esistenza del contratto o contatto sociale), e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre spetterà al soggetto e/o ente danneggiante - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n 577/2008; n. 975/2009 e n. 15993/2011)”.
7 Il giudice di primo grado ha ritenuto pienamente assolto l'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il decesso della piccola e l'operato del Per_1 sanitario, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che: la dott.ssa “nella gestione della piccola paziente è incorsa in CP_2 evidenti profili di colpa medica che iniziano con una inescusabile omessa diagnosi di ittero patologico e culminato con un successivo anomalo processo decisionale nel cui ambito incide gravemente il non aver diligentemente diagnostico ed inquadrato il temibile quadro di incompatibilità materno fetale pur a fronte si segni e sintomi sufficientemente suggestivi tali da poter addivenire ad una corretta diagnosi e di conseguenza ad un corretto e tempestivo trattamento, che invece fu tardivo e non di pochi minuti bensì di molte ore che risultarono, purtroppo, fatali per la piccola paziente”; in applicazione del criterio del più probabile, “se fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica corretta, l'evento tragico occorso non si sarebbe verificato”; subito dopo il parto, “la piccola aveva valori di bilirubina già sufficientemente suggestivi per formulare la diagnosi di iperbilirubinemia patologica e che in realtà fu clamorosamente sottovalutata”; tali preoccupanti anomalie avrebbero dovuto suggerire, con immediatezza, l'indifferibile trasferimento della piccola presso la Terapia Per_1 intensiva neonatale di , mentre “nei fatti si è assistito ad un incomprensibile Parte_1 immobilismo durato sino al pomeriggio del giorno 31 che ha inesorabilmente e definitivamente compromesso le condizioni cliniche della piccola”; la colpa medica si è dunque concretizzata nella mancata e/o omessa diagnosi di incompatibilità materno fetale e nel mancato trasferimento della neonata presso una struttura specializzata, assumendo carattere di inescusabile negligenza.
Accertata la responsabilità del medico e della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c., il
Tribunale ha determinato il quantum risarcitorio applicando i parametri stabiliti dalle
Tabelle di Milano del 2018, e ha condannato i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma, rispettivamente, di euro
200.000, in favore della madre e di euro 185.000 in favore del padre.
La domanda relativa al danno iure hereditatis è stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di regresso, NT proposta dall convenuta nei confronti del sanitario, in ragione della evidente tardività della costituzione della stessa rispetto al termine perentorio previsto dagli artt.
166 e 167 comma 2 c.p.c..
8 Avverso tale provvedimento ha proposto appello l , censurando la NTroparte_3 sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi “sulla domanda diretta ad accertare che l'evento si è verificato per colpa esclusiva del sanitario, accertamento rilevante per l'esercizio del diritto di rivalsa”.
Secondo l'ente ospedaliero, dagli esiti dell'istruttoria sarebbe emerso che il decesso era riconducibile unicamente alla condotta del medico, sicché il risarcimento avrebbe dovuto essere posto ad esclusivo carico di quest'ultimo2.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio di appello la dott.ssa CP_2
, contestando integralmente le argomentazioni della struttura sanitaria e
[...] ribadendo l'inammissibilità della relativa domanda, già accertata in primo grado.
L'appellata ha infatti rilevato che, a fronte della citazione per l'udienza del 7 marzo 2013, NT l si era costituita oltre il termine di venti giorni prima della citata udienza, così incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 cpc. NT La dott.ssa ha, altresì, evidenziato che la domanda formulata dall nelle CP_2 conclusioni dell'atto di appello (“Accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa si
è verificato per esclusiva responsabilità del sanitario Dott.ssa e per NTroparte_2 effetto condannare quest'ultima e per essa la compagnia Assicurativa a manlevare l dalle somme riconosciute in sentenza oppure accertare e dichiarare Parte_1 che l ha diritto di ripetere dalla Dott.ssa quanto Parte_1 NTroparte_2 costretta a pagare agli attori per i fatti per cui è causa”) è connotata da novità, dovendo, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Nel merito, ha comunque dedotto l'infondatezza delle pretese avversarie, osservando che, in caso di errore professionale del personale sanitario operante all'interno della struttura, quest'ultima risponde ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c., salvo prova – nella specie mancante – dell'esclusiva responsabilità del dipendente.
Ha, quindi, formulato appello incidentale chiedendo la condanna dell NTroparte_3 alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si sono, altresì, costituiti nel giudizio di appello, e CP_1 Parte_2 eccependo l'intervenuta formazione del giudicato interno in ordine all'an e al quantum del danno liquidato in loro favore, essendo oggetto del gravame esclusivamente la distribuzione dei carichi di responsabilità tra l'ente ospedaliero e il medico.
Gli appellati hanno inoltre osservato che, in ogni caso, l'appello proposto è infondato nel NT merito, non avendo l' adeguatamente allegato né provato l'assunto circa l'esclusiva responsabilità del medico.
All'udienza del 20.5.2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte
- depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
2. Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse avverso la sentenza impugnata, si deve innanzitutto precisare che risulta estraneo a questo giudizio di gravame, e quindi coperto ormai dal giudicato, l'accertamento relativo alla responsabilità professionale della dott.ssa e della sussistenza del nesso di causalità NTroparte_2 tra la condotta inadempiente del sanitario e il decesso della piccola , nonché Per_1
l'accertamento relativo al quantum debeatur.
3. Tanto premesso, si rileva che, con l'atto di appello, l ha censurato NTroparte_3 la sentenza impugnata nella parte in cui, a suo avviso erroneamente, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda volta ad accertare la responsabilità esclusiva, per l'evento occorso a , del medico dipendente dalla struttura Persona_1 sanitaria3.
NT Secondo l tale accertamento avrebbe dovuto condurre ad escludere la propria responsabilità risarcitoria, in quanto imputabile unicamente al sanitario coinvolto.
In particolare, con il motivo di appello, si lamenta che, sebbene il giudice di prime cure abbia ricostruito il fatto come dipendente dall'errore diagnostico del sanitario, avrebbe poi omesso ogni conseguente statuizione in merito alla domanda diretta ad accertare che NT quest'ultima sarebbe stata tenuta a rifondere quanto eventualmente pagato dall L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale, invero, ha ritenuto sussistere una responsabilità solidale tra l'azienda sanitaria convenuta e la dott.ssa dichiarando inammissibile, poiché CP_2 tardivamente proposta, la domanda di regresso della prima.
Il Tribunale, infatti, nel corpo della sentenza, ha espressamente esaminato e statuito in ordine alla posizione dell'ente ospedaliero, svolgendo le seguenti osservazioni:
1) “(…) anche la responsabilità della struttura sanitaria si inserisce nell'ambito di un rapporto negoziale, qualificabile come complesso e atipico “contratto di spedalità”, che sorge per il suo effetto anche tacito del ricovero del paziente o del suo “contatto” e sottoposto all'attività terapeutica o, sanitaria in generale, posta in essere all'interno della struttura dell'ente Azienda Sanitaria Locale;
2) “(…) allorché siano allegati, come nel caso di specie, danni derivanti, in tesi dalla solo imperita o negligente attività professionale medica, la struttura ospedaliera (sia essa pubblica o privata) si ritiene che debba rispondere per inadempimento contrattuale anche in relazione alla inadeguata opera prestata direttamente dai propri dipendenti o medici convenzionati, secondo la fattispecie di responsabilità per fatto altrui configurata dall'art. 1228 c.c;
3) “Sull'ente ospedaliero gravano, infatti, non solo obblighi latu sensu alberghieri e di messa a disposizione del personale ausiliario e paramedico e delle attrezzature necessarie ma, altresì, della prestazione professionale svolta dal personale sanitario, con la conseguenza che l'inadempimento di uno dei soggetti coobbligati produce, a carico dell'altro, l'obbligo al risarcimento dei danni subiti dal paziente. Pertanto, in caso di danni subiti dal ricoverato, che siano riconducibili ad una condotta colposa del medico e non alla violazione degli obblighi posti direttamente a carico dell'ente ospedaliero ex art. 1218 c.c. e l'eventuale prova liberatoria avrà, pertanto, effetto nei soli rapporti interni tra i coobbligati solidali”.
In proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di
11 natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Sez. 3
-, Sentenza n. 29001 del 20/10/2021). In sostanza, “l'attuale sistema normativo e giurisprudenziale consente di concludere nel senso che, in assenza di una prova dal contenuto ben specifico gravante sulla struttura sanitaria, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa non solo come grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione gli artt. 1298 secondo comma e 2055 terzo comma c.c.” (Cass. 28642/24).
Ribadito che il principio regolatore della fattispecie in esame non può che essere quello NT appena riferito, nel caso di specie l non ha provato le anomalie, le deviazioni o abnormità citate nei superiori arresti giurisprudenziali.
La consulenza tecnica d'ufficio ha, anzi, evidenziato specifici profili di inadeguatezza organizzativa della struttura, sottolineando come la gestione del complesso caso clinico fosse stata affidata a un unico sanitario, in assenza di ulteriori figure professionali, con conseguente responsabilità diretta della struttura4.
Appare, altresì, infondata l'argomentazione dell'Asp secondo cui “il professionista non ha né contestato né provato che l'insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile, ma
12 ascrivibile ad inadempimento della struttura nei suoi confronti, per esempio perché lo ha sottoposto ad orari di lavoro eccessivi che gli hanno tolto lucidità, o perché non lo ha agevolato nella partecipazione a corsi di aggiornamento, o perché non gli ha fornito adeguati mezzi per adempiere (sala operatoria, macchinari ecc) o perché è stato incaricato di prestazioni non adeguate alla sua professionalità o esperienza o specializzazione” (cfr. atto di appello).
Sul punto, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha precisato la distribuzione dei carichi probatori in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, osservando che “nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico, non competendo a quest'ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica” (cfr. Cass. civ. n. 24167 del 2019).
Ciò posto, una volta accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe comunque pervenirsi, in assenza di specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il danneggiato da un fatto illecito imputabile a più soggetti, responsabili in solido, può pretendere l'intera prestazione risarcitoria anche da uno solo dei coobbligati. Afferma, invero, la Suprema Corte che “la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull'efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto nel giudizio - rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest'ultimo - o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili” (cfr.
13 Cass. civ., sent. n. 19492 del 21.09.2007; in termini Cass. civ., sent. n. 16810 del
20.06.2008).
Alla luce di ciò, appare corretta la statuizione del giudice di primo grado che ha dichiarato tardiva l'azione di regresso esercitata dell nei confronti del medico. Parte_1
Infatti, quando il presunto autore di un fatto illecito, convenuto in giudizio insieme ad altri e ritenuto responsabile in solido, si limiti a negare la propria responsabilità e a sostenere che altri siano gli esclusivi responsabili, senza formulare nei loro confronti una domanda espressa, egli svolge mere difese volte ad ottenere il rigetto della domanda attorea, e non un'azione di regresso.
Perché tali argomentazioni possano integrare una domanda, ai sensi degli artt. 99 c.p.c.
e ss., è necessario che il convenuto richieda espressamente- anche in via subordinata-
l'accertamento della misura percentualizzata delle rispettive responsabilità.
Una simile domanda non può ritenersi implicita nella sola richiesta di rigetto della domanda attorea e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, né comunque dopo il maturare delle preclusioni di cui all'art. 167
c.p.c..
Nella fattispecie, come correttamente evidenziato dall'odierna appellata, dott.ssa
[...]
l , a fronte di una citazione per l'udienza del 7.3.2013, CP_2 NTroparte_3 si è costituita in giudizio in data 11.3.2013 e, quindi, ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. - incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. – chiedendo di “in via preliminare - dichiarare che il diritto è prescritto per decorso dei termini. Nel merito – dichiarare, in ogni caso, infondata sia in fatto che in diritto la pretesa risarcitoria nei confronti dell , da addebitare ad esclusivo carico del sanitario...”. NTroparte_3
Con la comparsa conclusionale ha poi così concluso “Voglia l'On.le Tribunale adito
1. - Rigettare la domanda per omessa specificazione del quantum debeatur
2. In via sub.ta e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che l'evento per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sanitario e per effetto condannare quest'ultima e per essa la Compagni Assicurativa a manlevare l dalle somme riconosciute in sentenza oppure accertare e Parte_1 dichiarare che l ha diritto di ripetere quanto costretta a pagare agli Parte_1 attori per i fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze”.
14 Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il giudice di prime cure del tutto correttamente ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di regresso proposta dall'Asp convenuta in via riconvenzionale, in quanto tardivamente proposta.
4. Con riguardo, infine, all'appello incidentale proposto dalla dott.ssa in ordine CP_2 alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, lo stesso deve essere rigettato.
L'impugnazione si limita, infatti, ad una mera clausola di stile inserita nelle sole conclusioni, priva di qualsivoglia argomentazione volta a dimostrare l'asserita erroneità della statuizione impugnata5.
In ogni caso, non si ravvisano ragioni in grado di giustificare una statuizione diversa rispetto a quella effettuata dal Tribunale, la quale risulta pienamente conforme al principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito della lite.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante nei rapporti tra l
[...]
e si liquidano come da prospetto che Parte_4 NTroparte_6 Parte_2 segue, con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n.
55, come modificato con DM n. 147/2022, tenuto conto del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del valore dell'affare, compreso tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00, senza applicare l'aumento previsto per l'assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in quanto la prestazione professionale nei confronti di e non ha comportato in grado d'appello CP_1 Parte_2
l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale, sussistono ragioni ex art. 92 c.p.c., per la parziale compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra parte appellante e
, in ragione della metà, ponendo a carico dell'appellante principale NTroparte_2 complessivamente soccombente la restante metà, liquidata avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, (scaglione da euro
260.000,01 ad euro 520.000,00 valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del
50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Poiché gli appelli sono respinti, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I^ sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1961 del 2019 del 29 ottobre 2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di e che si liquidano in euro 10.060,00 per compensi, oltre CP_1 Parte_2 rim. forf. 15%, iva e cpa, come per legge;
- compensa per metà le spese di lite tra parte appellante e e condanna NTroparte_2
l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante NTroparte_3 metà in favore di , con distrazione in favore del procuratore costituito NTroparte_2 dichiaratosi antistatario, che si liquidano per l'intero in € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell e di di un ulteriore importo a titolo di NTroparte_3 NTroparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per quello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 20 novembre 2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Alessandra Petrolo
16 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella sentenza: "Giova, inoltre, evidenziare, anche se solo per ragioni di mera completezza espositiva (non potendo trovare applicazione nel caso di specie, ratione temporis, la legge c.d.
come la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 8940/2014 e CP_5
27391/2014) abbia precisato che l'art. 3 del D.L: n. 158 del 2012, convertito nella L. n. 189 del 2012, che esclude la responsabilità in sede penale dell'esercente l'attività sanitaria che si attenga 2 Hanno evidenziato, a tal fine, gli appellanti che, da un lato, il fatto si è verificato in un lasso di tempo così breve da non poter consentire una diversa e maggiore partecipazione di altro personale e, dall'altro lato, che, in ogni caso, né parte attrice né il medico hanno ricondotto la verificazione del fatto per una carenza strutturale dell'ente sanitario.
9 3 Così nell'atto di appello: “A - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL PRIMO GIUDICE DOPO AVER ACCERTATO CHE L'EVENTO SI È VERIFICATO PER COLPA DEL SANITARIO, NON SI È PRONUNCIATO SULLA DOMANDA DIRETTA AD ACCERTARE CHE L'EVENTO È IMPUTABILE AD ESCLUSIVA COLPA DI QUEST'ULTIMO CUI DEVE ESSERE POSTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO”; “Pertanto, nel caso di specie, la sentenza è viziata da omessa pronuncia sulla specifica domanda di parte e dalla conseguente violazione delle norme citate che disciplinano i rapporti tra la struttura sanitaria e il medico curante cui è imputabile l'errore diagnostico e che in definitiva è tenuto al pagamento del danno”.
10 4 Così si legge nella consulenza tecnica d'ufficio: “(…) Si rileva come un caso clinico come quello di cui si discute è stato affidato alla cura di un singolo sanitario e non emergono altre figure sanitarie (…) ciò che rileva, dunque, è l'inadeguatezza della struttura sanitaria nell'approccio della piccola paziente”. 5 Così nella comparsa di costituzione e risposta della “CONCLUSIONI CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, a) rigettare l'avversa istanza di sospensiva, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della provvisoria esecuzione in capo alla impugnata sentenza nella sua totalità; b) rigettare l'appello spiegato in quanto inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto e non supportato da alcun sostanziale elemento giuridico e probatorio e, per l'effetto, conferma di quanto disposto nella sentenza n. 1961/2019, pubblicata in data 29 ottobre 2019, nella causa di primo grado avente R.G. n. 4501/2012, emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile. c) Con vittoria di onorari e spese di giudizio del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”.
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