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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 526/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. COSTA TERESA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la definizione della causa secondo le condizioni contenute nell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 6.8.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 278
Parte II Serie A dell'anno 1991, unione dalla quale sono nate due figlie, , l'1.5.1998 Persona_1
1 e , il 4.9.1992, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge Persona_2
. Controparte_1
Allegava di aver saltuariamente svolto attività di lavoro, talvolta aiutando il coniuge nell'attività di ristorazione, e di essersi prevalentemente occupata della famiglia mentre ha sempre Controparte_1
svolto attività di cuoco presso diversi esercizi commerciali e che attualmente lavora presso un panificio.
Deduceva che a causa delle continue violenze e condotte aggressive del marito era venuta meno
l'affectio coniugalis e la convivenza è divenuta intollerabile, tanto che da oltre 10 anni i coniugi vivono in una situazione di separazione di fatto
Affermava che per non subire le condotte offensive del marito e per non stare da sola in casa con lui
è costretta a trasferirsi da parenti e/o amici nel weekend, ossia nelle occasioni in cui la figlia della coppia non è presente in casa.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, anche in ragione della convivenza stabile con la figlia e un assegno di mantenimento di € 200,00 in suo favore. Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della richiesta di mantenimento della moglie.
All'udienza del 5.11.2024, dopo essere state sentite personalmente, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione nei seguenti termini:
1. “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo al reciproco rispetto, la casa coniugale sita in
Gela nella Via San Salvo n. 7, sarà assegnata alla IG.ra , ma il IG. Parte_1 CP_1
potrà recarsi nella suddetta casa, solo a seguito di preavviso, per poter trascorrere
[...]
del tempo con le proprie figlie e con i propri nipoti;
2. Le parti si prestano reciprocamente l'assenso all'espatrio e comunque di recarsi all'estero per ragioni di lavoro e/o di vacanza.
3. IL SIG. corrisponderà a titolo di mantenimento alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili ogni 5 del mese dalla data dell'omologa.
4. I beni mobili custoditi all'interno della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della IG.ra .”. Parte_1
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento poiché risulta raggiunto l'accordo dei coniugi circa la sistemazione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali, come può
2 evincersi dalla dichiarazione resa nel corso dell'udienza di comparizione e dalla copia dell'accordo sottoscritto depositato in data 6.11.2024.
Considerato, infine, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto a tali conclusioni, il Collegio le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva Controparte_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 278, P. II
Serie A, anno 1991);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 526/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. COSTA TERESA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VESPO TOMMASO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale trasformata in consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la definizione della causa secondo le condizioni contenute nell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 6.8.1991, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 278
Parte II Serie A dell'anno 1991, unione dalla quale sono nate due figlie, , l'1.5.1998 Persona_1
1 e , il 4.9.1992, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge Persona_2
. Controparte_1
Allegava di aver saltuariamente svolto attività di lavoro, talvolta aiutando il coniuge nell'attività di ristorazione, e di essersi prevalentemente occupata della famiglia mentre ha sempre Controparte_1
svolto attività di cuoco presso diversi esercizi commerciali e che attualmente lavora presso un panificio.
Deduceva che a causa delle continue violenze e condotte aggressive del marito era venuta meno
l'affectio coniugalis e la convivenza è divenuta intollerabile, tanto che da oltre 10 anni i coniugi vivono in una situazione di separazione di fatto
Affermava che per non subire le condotte offensive del marito e per non stare da sola in casa con lui
è costretta a trasferirsi da parenti e/o amici nel weekend, ossia nelle occasioni in cui la figlia della coppia non è presente in casa.
Chiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale, anche in ragione della convivenza stabile con la figlia e un assegno di mantenimento di € 200,00 in suo favore. Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della richiesta di mantenimento della moglie.
All'udienza del 5.11.2024, dopo essere state sentite personalmente, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione nei seguenti termini:
1. “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo al reciproco rispetto, la casa coniugale sita in
Gela nella Via San Salvo n. 7, sarà assegnata alla IG.ra , ma il IG. Parte_1 CP_1
potrà recarsi nella suddetta casa, solo a seguito di preavviso, per poter trascorrere
[...]
del tempo con le proprie figlie e con i propri nipoti;
2. Le parti si prestano reciprocamente l'assenso all'espatrio e comunque di recarsi all'estero per ragioni di lavoro e/o di vacanza.
3. IL SIG. corrisponderà a titolo di mantenimento alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili ogni 5 del mese dalla data dell'omologa.
4. I beni mobili custoditi all'interno della casa coniugale rimarranno nella disponibilità della IG.ra .”. Parte_1
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento poiché risulta raggiunto l'accordo dei coniugi circa la sistemazione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali, come può
2 evincersi dalla dichiarazione resa nel corso dell'udienza di comparizione e dalla copia dell'accordo sottoscritto depositato in data 6.11.2024.
Considerato, infine, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto a tali conclusioni, il Collegio le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva Controparte_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 278, P. II
Serie A, anno 1991);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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