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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2025, n. 14787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14787 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14787 Anno 2025 Presidente: MARIA VESSICHELLI Relatore:CARLO RENOLDI Data Udienza: 12/03/2025 SENTENZA sui ricorsi proposti: dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA dalla parte civile l A. l nata a [...] omissis l ili omissis dalla parte civilel B. l nato a [...] omissis dalla parte civile l C. l nata a [...] omissis dalla parte civ i le l D. l nato a [...]..----;==om==is=s=is====~--:------, dalla parte civile l E. l nata a [...] omissis dalla parte civile MINISTERO DELLA DIFESA- MINISTERO DELL'INTERNO dalla parte civile ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ODV-ETS "VITTIME DOVERE" DEL il da l M. l nato a [...]___ __ om_is_si_s __ __. ~~==~--------~ l omissis nel procedimento a carico di quest'ultimo e di: N. ~ nato al omissis l il l omissis avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
(]) ~ ro . ......-( u ~r: ~ ;:::$ ~ o ~ ro . ......-( ~ o u (]) ~ o . ......-( N ro 00 00 ro u . ......-( '"O C) t:: o u udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale presso la Corte di cassazione, GABRIELE MAZZOTT A, che ha cosi concluso: I. In parziale accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma e del ricorso delle parti civili, chiede l'annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello di Roma in diversa composizione-, in punto di: -esclusione, per l M. ~ delle aggravanti di cui al reato di omicidio di cui al capo 2); - elemento psicologico del concorso di l M. l nel reato di omicidio di cui al capo 2), da ritenere volontario a titolo di dolo eventuale;
II. In parziale accoglimento del ricorso delle parti civili, chiede, quanto a N. l, annullamento con rinvio alla Corte di appello civile di Roma, agli effetti civili, sui punti delle aggravanti del reato di omicidio di cui al capo 2) e di assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale;
III. Quanto al ricorso di J M. l chiede siano dichiarati assorbiti il motivo sul concorso anomalo nel reato di omicidio e i seguenti motivi in punto di trattamento sanzionatorio: - la mancata motivazione della concessione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione;
- la violazione del divieto di reformatia jn pejus, con riguardo alla quantificazione della pena sui reati unificati in continuazione;
-la compatibilità tra concorso anomalo e continuazione;
-l'errore di calcolo sulla diminuente per il rito abbreviato. IV. Chiede rigettarsi nel resto tutti i ricorsi. Uditi altresi: l'avv. ROBERTO BORGOGNO, in difesa della parte civile ._I ___ D_. ---'~che ha concluso per la legittimazione all'impugnazione delle parti civili, chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresi, la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di l M. '-----'1 con condanna degli imputati alla rifusione degli onorari e delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile costituita;
e ha depositato all'uopo conclusioni e nota spese;
l'avv. FRANCO CARLO COPPI in difesa della parte civile l A. W proprio e nella qualità di ESERCENTE LA RESPONSABILHA' GENHORIALE SU E. anche quale sostituto processuale dell'avv. ESTER '--------~~--~~--~ MOLINARO in difesa di B. che ha concluso associandosi alle richieste formulate dall'avv. BORGOGNO, riportandosi ai propri scritti e alle conclusioni che deposita, per sé e per l'avv. MOLINARO, unitamente a note spese;
l'avv. MASSIMO FERRANDINa, in difesa della parte civile~ C. ~che si è riportato ai propri scritti e ha chiesto che la Corte di cassazione voglia 2 accogliere i l ricorso presentato nell'interesse delle parti civ ili e dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza o, comunque, rigettare il ricorso presentato nell'interesse di l M. lcon condanna degli imputati alla rifusione degli onorari e delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile costituita, depositando conclusioni e nota spese;
l'avv. ANDREA FEDELI per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presente in difesa delle parti civili MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'INTERNO che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti dalle PARTI CIVILI e dal PROCURATORE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e il rigetto, in quanto inammissibile e infondato, del ricorso proposto da l M. l L depositando le proprie conclusioni unitamente alla nota spese;
l'avv. STEFANO MACCIONI in difesa della parte civile ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV-ETS "VITTIME DEL DOVERE" che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da J M. l e l'accoglimento di quello proposto dal PROCURATORE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e ha depositato le proprie conclusioni unitamente alla nota spese;
l'avv. RENATO BORZONE, in rappresentanza di l N. l riportandosi ai propri scritti, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalle PARTI CIVILI nei confronti del proprio assistito ovvero il rigetto e ritenere, altresi, destituite di fondamento le richieste del PROCURATORE GENERALE;
l'avv. ROBERTO CAPRA si è associato alle richieste dell'avv. BORZONE;
l'avv. FABIO ALONZI, in difesa di JL. ______ .;.;M.;.;. ______ -1 ha insistito nell'accoglimento del ricorso a sua firma e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e delle PARTI CIVILI;
l'avv. FRANCESCO PETRELLI, in difesa di ~...J ______ M_. -------' si è associato alle conclusioni dell'avv. ALONZI, chiedendo che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dalle PARTI CIVILI e dal PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e venga accolto il ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito. 3 R.ITENUTO IN FATTO 1. L'imputazione. Con decreto del 20 novembre 2 019 .... 1 _____ M_. ____ __.Ie l N . .__ __ __.l erano stati tratti a giudizio immediato per rispondere dei reati - contestati come commessi in concorso tra loro in Roma, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 - di tentata estorsione aggravata in danno di l G. (capo 1), omicidio volontario pluriaggravato in danno dii L. le capo 2), resistenza a pubblico ufficiale (capo 3), lesioni personali aggravate in danno di D. l (capo 4) e porto abusivo di LL (capo 5). Con riferimento al reato più grave, è utile riportare la condotta descritta nel capo d'imputazione: « ... in concorso tra loro, dopo aver stabilito un appuntamento in Roma, via Pietro Cossa per la riconsegna dello zainetto di cui al precedente capo, raggiunto il luogo concordato ed avvicinatisi i due Carabinieri l L. l D e 1 D. 1 in borghese allertati da l G. J, nonostante l L. l lei D. l si fossero qualificati come appartenenti all'Arma dei Carabinieri, dapprima ingaggiavano una colluttazione, rispettivamente, l L. l con l N. lei D. ON M. ~ poi~olpiva.:on numerosi fendenti J L. l attingendolo in zone vitali, tanto che in conseguenza delle lesioni l L. l decedeva presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Santo Spirito". Entrambi i correi si davano, poi, a precipitosa fuga, incuranti delle condizioni di L. l esanime>>. 2. La sentenza di p1;mo grado. Con sentenza in data 5 maggio 2021, la Corte di assise di Roma aveva ritenuto commesso da entrambi gli imputati il tentativo di estorsione. E dopo aver ritenuto infondata la tesi difensiva della legittima difesa anche solo putativa, reputando insussistenti la necessità di difendersi e la inevitabilità, altrimenti, del pericolo e avere accertato che i Carabinieri si erano qualificati mostrando placca e tesserino, sicché nemmeno~ che non parlava italiano, avrebbe potuto essere tratto in equivoco sull'operazione di polizia al momento in corso, la Corte di primo grado aveva ritenuto, a carico di entrambi, il concorso nell'omicidio doloso dij L. D reputando, con riferimento all'elemento soggettivo, che dovesse essere esclusa per ~ l'incapacità di intendere e di volere pur in presenza di un «disturbo comportamentale medio-grave», che costui avesse volontariamente cagionato la morte del militare nella forma del dolo diretto e che, quanto al M. '----'~ dovesse ravvisarsi la medesima ipotesi di dolo nella forma del dolo alternativo. Essi avevano, dunque, agito secondo un programma preordinato, essendo consapevoli di dover affrontare una situazione di illegalità e, dunque, a forte rischio di un potenziale scontro fisico derivante dalla richiesta estorsiva, tanto 4 l v - ~ . ....-i (.) ....... f~ 4--1 ...... ,....> c o ç::: ro ....... ,..... o u v q o ......... N ~ \/: \/: C\j 0 ,...... 'D !']) ..,....... ~ o u è vero che avevano organizzato l'incontro con l G. l in un luogo sicuro;
l M. l D aveva compiuto una perlustrazione poco prima dell'abboccamento, cui i due imputati si erano recati travisati per non essere riconosciuti e armati di un micidiale LL, appostandosi in attesa della vittima. Essi, inoltre, avevano realizzato una condotta coordinata nei confi·onti dei militari, cogliendoli di sorpresa;
in particolare ~aveva posto in essere una rapida, violenta e ripetuta azione nei confi·onti di J L. lmentrel D. lera impegnato nella colluttazione con t M. e 1quindi, impossibilitato a prestare soccorso al collega;
avevano poi occultato l'arma e pianificato di allontanarsi dall'albergo in cui soggiornavano, la mattina successiva al delitto, per non destare sospetti, come riferito da ~in alcune conversazioni intercettate. Su queste basi i due imputati erano stati ritenuti responsabili, in concorso, di tutti i reati, realizzati dolosamente e, quanto all'omicidio e alle lesioni personali, con l'aggravante teleologica dell'avere commesso i fatti per eseguire la tentata estorsione e con l'aggravante della commissione dei fatti ai danni di un pubblico ufficiale nell'atto dell'esercizio delle funzioni;
e ritenuta la continuazione tra tutti gli episodi, erano stati condannati all'ergastolo con l'isolamento diurno per due anni. 3. La prima sentenza di appello. Con sentenza in data l 7 marzo 2022, la Corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dagli imputati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti di cui al capo 2) della rubrica, aveva rideterminato la pena in 22 anni di reclusione per l M. l e in 24 anni di reclusione per~ revocando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e confermando, nel resto, la pronuncia appellata. Nel fi·angente, la Corte territoriale aveva ritenuto che le dichiarazioni dii D. !fossero assistite da riscontro, come richiesto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., soltanto ove egli aveva riferito che i due militari si erano qualificati verbalmente, ma non anche nella parte relativa alla esibizione, !ili due americani, di placca e tesserino. Pertanto, ritenuto pacifico che l M. l il quale conosceva l'italiano, fosse stato consapevole della qualità soggettiva dei militari,~ ne avrebbe avuto contezza in quanto la parola Carabinieri è conosciuta anche all'estero e in quanto sapeva che dei carabinieri in borghese erano già intervenuti nella fase svoltasi nei dintorni di piazza Mastai, quando i due giovani cercavano di procurarsi la cocaina. Quanto al M. IL sentenza aveva ribadito: il suo ruolo trainante nella fase dell'acquisto della droga e del tentativo di estorsione;
la conoscenza del porto del LL da parte di~ la ripartizione dei ruoli, con J M. l come organizzatore e l N. pome incaricato della difesa di entrambi, sicché egli aveva ritenuto inutile portare il proprio LL;
la mancata dissuasione dell'amico; il 5 fatto che ._I __ M_. _ __.I avesse impedito a l D. l di intervenire a difesa del collega;
che fosse consapevole dei colpi sferrati da~perché capiva l'italiano e aveva udito J L l lamentarsi e in quanto egli stesso aveva proferito la fi·ase «it's enaugh» e non aveva mostrato alcuno sbigottimento rispetto all'uccisione del Carabiniere, aiutando anzi~ pulire il LL e ad occultar lo, addormentandosi con l'amico dopo l'accaduto, senza preoccuparsene e preparandosi, poi, a lasciare l'albergo. E peraltro, se anche non si fosse ritenuto esistente, per l M. l il dolo diretto, vi sarebbe stato, comunque, il dolo eventuale. 4. La sentenza rescindente. Con sentenza n. 46921 in data 15 marzo 2023, la Prima sezione penale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento nei confronti dq N. l l limitatamente alle circostanze aggravanti contestate al capo 2) e al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio sul capo e sui punti predetti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma e rigettando, nel resto, il ricorso di~ nei cui confronti divenne quindi definitiva la condanna per i delitti di tentata estorsione (•capo 1), lesioni personali aggravate (capo 4) e porto abusivo di LL (capo 5), per i quali ultimi non erano state mosse specifiche censure con i l ricorso per cassazione;
e annullò altresi la sentenza di appello nei confronti di j M. l limitatamente al concorso nel delitto di omicidio di cui al capo 2), con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma, rigettando, nel resto, il ricorso di l M. l con conseguente definitività della condanna per i delitti di tentata estorsione (capo 1), lesioni personali (capo 4) nonché di resistenza a pubblico ufficiale (capo 3) e di porto abusivo di LL (capo 5), per i quali ultimi non erano state mosse specifiche censure con il ricorso per cassazione. In particolare, per quanto riguarda la posizione di J ... _ __;,M;.;.;... _ __.IL Corte di cassazione osservò: 1) in relazione al ruolo rivestito nel primo incontro per l'acquisto di stupefacente e all'impulso dato all'amico per presentarsi all'appuntamento per la restituzione dello zaino, si era al cospetto di episodi distinti sul piano spazio-temporale, collocandosi l'evento-morte in un contesto diverso da quello programmato, non essendo stato dimostrato: -se il progetto omicidiario fosse stato elaborato sin da quando maturò l'idea dell'estorsione- o se, insorto in un secondo tempo, fosse stato comune a entrambi o - , infine, se l M. avesse previsto che rispetto all'estorsione programmata, si sarebbe verificato un evento delittuoso più grave;
2) quanto al fatto che l M. l non avesse tentato di evitare che l'amico si recasse armato all'incontro, pur essendo consapevole della sua precaria condizione psichica, accettando la suddivisione dei 6 ruoli, la Corte rilevò che non potesse contestarsi a ._I __ M_. _ __,l di non aver impedito all'amico di recarsi all'incontro armato e al contempo ammettere che egli avesse accettato la suddivisione dei ruoli, fermo restando che dovesse escludersi chel M. ~osse consapevole della situazione psicologica di~n ragione del superficiale rapporto tra i due;
3) quanto al fatto che l M. l, impegnandolo nella colluttazione, avesse impedito a l D. l di intervenire a sostegno del collega, la stessa Corte territoriale aveva descritto una dinamica distinta delle azioni delle due coppie: posto che mentrel M. lei D. avevano ingaggiato una colluttazione in terra non particolarmente violenta, l L. l e~ non avevano avviato alcuna colluttazione;
atteso che, nel giro di pochissimi secondi (i5-22 secondi), il primo aveva ricevuto undici fendenti micidiali e che non vi era stata la possibilità per gli uni di percepire cosa stesse capitando agli altri;
e, ancora, che seG:ondo lo stesso l D. l «al momento dell'incontro ravvicinato, J M. l tentò subito di fuggire, salvo essere bloccato nell'azione>> dal Carabiniere e che, dopo essere entrambi caduti in terra, «il giovane tentava di divincolarsi per proseguire la fUga»; 4) quanto all'aver omesso di prestare soccorso alla vittima e all'aver pulito e occultato l'arma del delitto in albergo, trattavasi di circostanze suscettibili di alternative letture ove singolarmente considerate;
5) quanto al fatto che l'imputato avesse «messo a disposizione del complessivo progetto criminoso la propria conoscenza della lingua italiana, quasi nulla per~ il suo utilizzo era servito essenzialmente per l'attuazione del progetto estorsivo;
6) quanto al fatto che l M. lsi fosse recato alla riunione insieme a~ consapevole che questi era munito di LL, la circostanza non è stata ritenuta suffìci ente per ravvisare i l consapevole concorso del ricorrente nella condotta omicidiaria in assenza di altri elementi che avvalorassero l'esistenza del dolo diretto, tanto più che la Corte di merito, in maniera perplessa, aveva ipotizzato che l'atteggiamento di j M. l si potesse inquadrare nel dolo eventuale, trascurando di esplicitare le ragioni per le quali l'ipotesi medesima si sarebbe dovuta scartare;
7) che il LL avrebbe potuto: a) non essere usato;
b) essere usato solo a scopo di minaccia;
c) usato al solo fine di ledere;
d) usato per uccidere, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto stabilire se l M. l ai) avesse accettato la morte di l L l (dolo diretto), escludendo l'utilizzo del LL a fini di minaccia o di lesioni;
bi) avesse accettato il rischio dell'evento mortale (dolo eventuale), sempre escludendo l'uso del LL per minacciare o ledere;
c 1) non avesse colpevolmente previsto, in quanto sviluppo logicamente prevedibile, che dal fatto estorsivo sarebbe scaturito, come evento diverso e più grave di quello programmato, l'omicidio di J L 0; di) non avesse previsto detto evento diverso e più grave, in quanto non prevedibile, in base alle circostanze del caso concreto, per la sua eccezionalità; 8) 7 quanto, infine, alla frase «it's enough)) rivolta~ N. l che essa non fosse in realtà suscettibile di univoca lettura, se singolarmente considerata. 5. La pronuncia rescissoria. 5.1. Con sentenza in data 3 luglio 2024, la Corte di assise di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, in riforma della sentenza impugnata, quanto a N. l escluse le aggravanti contestate con riguardo al reato eli cui al capo 2), con le già concesse circostanze attenuanti generiche, unificati i reati di cui ai capi 1), 2), 4) e 5) dell'imputazione sotto il vincolo della continuazione, ridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ha rideterminato la complessiva pena per i suddetti reati in 15 anni e 2 mesi di reclusione, assolvendo l'imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato ed eliminando la relativa pena;
nonché, quanto al M. l ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. con rifermento al delitto contestatogli al capo 2) dell'imputazione, escluse le aggravanti contestate, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ha rideterminato la pena per i l suddetto reato in 9 anni di reclusione e unificati i residui reati di cui ai capi 1), 3), 4), e 5) dell'imputazione sotto il vincolo della continuazione, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata quanto al più grave reato di cui al capo 1), ridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ha rideterminato la complessiva pena per i suddetti reati in 2 anni e 4 mesi di reclusione e in 800,00 euro di multa, cosi rideterminando la complessiva pena per tutti i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'imputazione in quella di 11 anni e 4 mesi di reclusione e in 800,00 di multa, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza anche con riferimento alle statuizioni civili e condanna degli imputati alla rifusione, in favore delle costituite parti civili delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidavano in 5.000,00 euro per ciascuna parte civile, oltre spese generali, !VA se dovuta e CPA come per legge. 5. 2. Con la sentenza rescissoria si è ritenuto che l N. ~ .-1---:M=-=-. ----.1 non avessero concordato le modalità di riscossione del compendio dal G. l né una ripartizione di ruoli, essendo due giovani che, in paese straniero, intendevano solo procurarsi droga e rientrare in possesso dei soldi loro sottratti con la truffa e tenuto conto dell'evidente sproporzione tra l'omicidio e il fine perseguito. Nel corso della telefonata trai M. le l G. l i due avevano parlato in italiano, lingua sconosciuta d N. l Inoltre, l M. lsi era mosso, nelle fasi precedenti all'incontro con i militari, in punti controllati da telecamere eli sorveglianza, atteggiamento incompatibile con la volontà di compiere un'azione violenta e, anzi, la scelta di un luogo prossimo all'ingresso del suo hotel dimostrava che egli aveva 8 cercato un'agevole via secondo cuq M. di fuga, concordemente a quanto riferito da l D. !aveva cercato unicamente di guadagnare la fuga. Su tali basi è stato escluso il dolo di concorso, ritenendosi che l'azione fosse riconducibile alla volontà del solo~ senza che l M. l ne fosse consapevole, considerata la fuga «disarmata e non violenta>i , non essendo stata confermata da l D. !l'esortazione («basta!>>) rivolta all'amico, che peraltro avrebbe costituto un elemento a discarico e non potendo riconoscersi alcuna rilevanza alle condotte successive, quali la fuga e l'aiuto a ripulire il LL, o al fatto che l M. l non si fosse sorpreso che la vittima fosse agonizzante, tenuto conto che non si era accorto di quanto accaduto, come lo stesso l D. l non avendo l L !gridato quando veniva colpito ed essendosi egli accorto di quanto accaduto dopo che erano tornati in albergo e aveva visto~ lavare il LL sporco di sangue. Dunque, il Giudice del rinvio ha escluso sia il dolo diretto, sia il dolo eventuale, quale accettazione del «rischio della verificazione dell'evento mortale del Vicebrigadiere», non emergendo che ._I __ M_. _ __,Iavesse previsto il possibile verificarsi dell'evento e che lo avesse accettato come "prezzo" da pagare per il raggiungimento di un risultato quale conseguenza collaterale della propria condotta, cui avesse prestato adesione. Infatti, quando gli imputati lasciarono la stanza dell'albergo per recarsi all'appuntamento, scopo di J M. l era "semplicemente" quello operare lo "scambio" tra lo zaino e il corrispettivo pattuito, non risultando prevedibile, in quella fase, che all'appuntamento si sarebbero presentati i due Carabinieri, tanto è vero che l M. l pur in possesso di un LL, lo aveva lasciato in albergo, potendo il porto dell'arma micidiale da parte dell'amico ragionevolmente apparirgli come una «cautela difensiva» opportuna, attesa la tarda ora, la loro giovane età, la condizione di ospiti in un Paese straniero, il timore chel G. lnon si presentasse da solo all'appuntamento, essendo un mediatore di spacciatori potenzialmente pericolosi, tanto da predisporsi alla fuga e indossare felpe con il cappuccio per nascondersi. Ma ciò senza che egli si fosse rappresentato la realistica prospettiva della morte di un uomo quale effetto della sua condotta;
che si fosse "confrontato" con esso e che, dopo avere tutto soppesato, si fosse determinato ad agire comunque accettando l'eventualità della morte (profilo rilevante anche ai fini della cd. formula di Frank). Del resto, egli non si era reso conto di quanto stava capitando, considerata la dinamica delle due aggressioni;
intendeva solo fuggire e non portare avanti la colluttazione;
non conosceva la condizione di precarietà psichica dell'amico. Tuttavia, secondo la Corte di merito, allorquando ebbe ad abbandonare l'albergo conC!:!J,I M. l avrebbe potuto concretamente prevedere, quale «logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani» dell'azione delittuosa, la degenerazione violenta dell'incontro, considerato: che 9 M. lera stato il promotore della tentata estorsione;
il contesto illecito in cui, dunque, ci si muoveva e il correlato timore che i due imputati nutrivano circa la presenza di complici di l G. ICanche se non della polizia, avendo raccomandato a costui di presentarsi da solo e considerata la situazione illecita in cui era maturata la prima transazione e l'oggetto in parte illecito del corrispettivo dell'estorsione), con la conseguente rappresentazione della possibilità che si rendesse necessaria una fuga e considerata la consapevolezza della presenza del LL con la possibilità di un uso dello stesso, sia pure con intenti difensivi per il caso in cui l G. l appunto, non si fosse presentato da solo. Nel frangente la Corte ha ritenuto insussistente l'aggravante dell'avere commesso il fatto «ai danni di un Carabiniere in servizio>>, non essendo stato provato che i due militari avessero esibito i due tesserini e non avendo potuto [!!]avvedersi, a causa della «barriera linguistica», che l L l era un Carabiniere;
e non essendovi la prova che J M. ~ nel sottrarsi all'afferramento finalizzato al bloccaggio da parte di l D. l fosse stato consapevole di opporsi alla legittima azione di un pubblico ufficiale, né che egli avesse avuto qualche "dubbio" circa la qualità del soggetto passivo o si fosse trovato in una situazione di ignoranza colpevole o di errore determinato da colpa, tenuto conto della tardiva affermazione della propria identità, dell'ora notturna, della qualità di stranieri dei due giovani, dell'abbigliamento dei due Carabinieri e della mancata esibizione del tesserino di riconoscimento, del contesto nel quale si erano svolti i fatti: ossia di circostanze che giustificavano il convincimento che si trattasse di «malintenzionati» (ovvero i compiici e sodali dell'intermediario G. be non di appartenenti alla polizia. Quanto all'aggravante del «nesso teleologico», la sentenza ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il «concorso anomalo» è incompatibile con tale aggravante, posto che non si potrebbe ipotizzare alcuna « intenzionalità» con riferimento alla condotta più grave posta in essere dall'autore del ferimento, né sul concorrente a titolo di dolo eventuale, mancando in quel caso la prova della previsione in concorso di tale possibile sviluppo. 6. Il ricorso del Procuratore generale territoriale nei confronti di M. l· 6.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. p e n., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa valutazione di elementi indiziari a carico dell'imputato e travisamento di alcuni di essi. Si opina che i due giovani non volessero soltanto difendersi, essendo stata esclusa, con statuizione ormai coperta da giudicato, la legittima difesa, avendo essi dato causa a una situazione di pericolo con il tentativo di estorsione, lO ragionevolmente prevedendo una reazione da parte di l G. l o di un suo emissario, tanto che ~si era portato un LL e l'aveva utilizzato, pur potendo darsi alla fuga;
ed essendo stata esclusa altresi la legittima difesa putativa, poiché essi non avevano mai percepito che l L !fosse armato. E non essendovi ragioni di difesa, il porto del LL, di cui M. lera consapevole per statuizione coperta parimenti dal giudicato, doveva ritenersi diretto a offendere qualora la situazione l'avesse richiesto, posto chel M. non aveva portato il suo coltellino, che pure deteneva nella stanza d'albergo, perché esso non aveva le caratteristiche necessarie per affrontare la prevedibile offesa;
sicché i due si sarebbero preparati a eventi che potevano degenerare, tanto è vero che, secondo l D. l dopo essersi qualificati, i militari erano stati immediatamente aggrediti. La scelta dell'appuntamento in un luogo coperto dalla videosorveglianza sarebbe stato diretto a conseguire «una sicurezza di controllo>> nel caso in cui 1 G. lsi fosse presentato con i sodali. La sentenza sarebbe contraddittoria nel ritenere che l'evento letale si era sviluppato al di fuori di ogni controllo da parte di l M. l e che esso fosse da attribuirsi al solo ~ rimasto totalmente subalterno rispetto a l M. l sino ad allora, anche perché non comprendeva la lingua italiana, sicché il contributo dij M. !sarebbe quello tipico di un coautore. Quanto, poi, al fatto che costui non avesse portato con sé il proprio LL, ciò si spiegherebbe con il fatto che ~era ben armato. La sentenza ometterebbe di spiegare come@]. sia responsabile delle lesioni commesse da l M. l e J M. lnon sia responsabile dell'omicidio commesso da ~nel medesimo contesto. Erronea sarebbe poi l'affermazione secondo cuil M. !avrebbe detto a ~«Was it enough», nel significato d i« basta!», avendo la Corte di cassazione affermato che la frase era «It's enough» ovvero« è sufficiente, è abbastanza» o «adesso basta», sicché J M. l aveva piena consapevolezza di ciò che era accaduto, anche considerato ciò che l L. l D diceva nel venire colpito. Illogica sarebbe l'affermazione secondo cui la condotta di ~ sarebbe caratterizzata dal dolo d'impeto, posto che egli si era recato all'appuntamento con un LL. Né rileverebbe che l'impeto sia stato innescato dalle sue precarie condizioni psichiche, che non avevano inciso sulla sua capacità d'intendere e di volere. Illogica sarebbe poi l'affermazione secondo cui quando LI _ __;,M.;.;.;.... _ _.l aveva lavato il LL in albergo, egli non avesse contezza di ciò che era accaduto, posto che la fuga dimostrerebbe il contrario. La sentenza traviserebbe le dichiarazioni dij D. l secondo cui egli avrebbe mostrato il t esserino ai due americani, affermando chel M. l abbia avuto conoscenza della qualifica in un momento successivo, quando la condotta di~ 11 si era già compiuta, in contraddizione con la sua responsabilità per le lesioni personali commesse nell'ambito della resistenza a pubblico ufficiale. Infine, il ricorso stigmatizza l'affermazione secondo cui sarebbero stati i due Carabinieri ad aggredire i due americani, circostanza smentita dal D. l dalla sentenza della Corte di cassazione e dalla stessa sentenza impugnata nell'affermare «essere inverosimile ritenere che~ sovrastato da un uomo della corporatura di l L. l (alto m. 1,8 O e pesante 115 Kg), avesse conservato la piena libertà motoria di estrarre il LL dalla tasca anteriore della propria felpa e, riuscendo a divincolarsi, avesse potuto portare a segno svariati colpi prima su un fianco e poi, passando il LL nell'altra mano, sul fianco opposto>>. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla esclusione del dolo eventuale dell'omicidio contestato. La sentenza dimenticherebbe gli elementi a favore della esistenza del dolo eventuale in capo a l M. l ovvero il porto in concorso del LL, che confuterebbe l'affermazione che i due imputati volevano solo operare lo scambio, essendo stato definito come una cautela difensiva opportuna nonostante i l contesto delittuoso di tipo bagattellare. Quanto all'assenza di accordi espliciti, essi non escludono una condivisione implicita;
e la dinamica dell'aggressione tra due coppie di contendenti non oblitera il porto comune del LL dai due imputati, che hanno aggredito immediatamente le persone offese, le quali avevano detto di essere Carabinieri. M. !non aveva bisogno di conoscere le condizioni psichiche di 12!] per chiedergli conto del perché portasse il LL con sé; fermo restando che il loro incontro non doveva ritenersi occasionale, dato che condividevano una camera d'albergo. Quanto al travisamento per guadagnare più facilmente la fuga verso l'albergo, i due erano vicinissimi ad esso, sicché la spiegazione più plausibile è che 12!] volesse nascondere il LL. Essendo stato, il reato diverso, oggetto di previsione concreta, non vi sarebbe «concorso anomalo», ma dolo eventuale, apoditticamente sottovalutato nonostante il consapevole porto del pugnale da parte di 12!] in un contesto illecito, caratterizzato dalla comune consapevolezza di dovere fare fronte a una probabile reazione dimostrata dall'immediatezza del ruolo aggressivo e proattivo dello stessol M. lal momento dell'intervento dei due militari. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale per violazione del giudicato parziale nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione alla esclusione delle aggravanti dell'omicidio. 12 La decisione contrasta con il giudicato che ha ritenuto M. responsabile del reato di lesioni personali in danno di l D. l con il fine di commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche questo coperto dal giudicato e che presuppone che egli abbia voluto la resistenza. In sostanza per due reati commessi nello stesso contesto, per uno si ritiene sussistente la c.d. aggravante teleologica e per un altro no, non essendo risultata provata l'esibizione dei tesserini da parte dei Carabinieri. Ma questo peri M. bon è conferente avendo l D. !affermato di avere esibito il tesser in o di riconoscimento e di aver detto che erano Carabinieri. La sentenza non si uniforma al giudicato ed è contraddetta dalla esibizione dei tesser in i da parte delle persone offese, che hanno detto ai due imputati di essere Carabinieri. 7. I ricorsi delle parti civili. 7 .
1. Con il primo motivo, i ricorsi proposti nell'interesse di l D. l e degli stretti congiunti dd L. l deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 59, comma secondo, nonché degli artt. 61, n. 2, 575 e 576, n.
5-bis, cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in merito all'esclusione delle aggravanti dell'omicidio, nei confronti di C!!:] L'interesse a impugnare sul punto è correlato al fatto che l'esclusione per~ dell'aggravante dell'omicidio in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e il riconoscimento in favore dii M. !dell'attenuante prevista da Il' art. 116 cod. pen. siano basate sull' ascrizione a l D. l e l L. l di un comportamento arbitrario, imprudente e comunque non conforme alle regole operative, che potrebbe essere qualificato dal giudice civile, in sede di quantificazione e liquidazione del danno, quale concorso colposo delle persone offese nella causazione dell'evento, con conseguente riduzione dell'importo del risarcimento in loro favore. In tale prospettiva, i lamentati vizi vengono prospettati a partire dal fatto che il Giudice del rinvio non si sarebbe confrontato con la sentenza di primo grado, passata in giudicato sui punti della decisione non oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione e precisamente sulla condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, che escluderebbero la tesi difensiva secondo cui sarebbero stati i Carabinieri ad aggredire i due imputati e che non avrebbero agito secondo le normali procedure di fermo. Con riferimento alla ricostruzione delle modalità utilizzate da l D. l e l L. l per qualificarsi e, in particolare, rispetto alla mancata identificazione con il tesserino e con la placca, che, pur riferita da l D. l non sarebbe stata riscontrata, il ricorso deduce la carenza e illogicità manifesta della motivazione, che avrebbe obliterato alcuni elementi di carattere logico, come il fatto che .__ __ L_. __ _.I si fosse appena 13 qualificato esibendo il tesserino al F. le che quella fosse la modalità ordinaria di procedere al fermo, da seguire a garanzia degli operanti e della buona riuscita dell'operazione anche in un caso privo di particolari criticità operative in relazione al quale sarebbero rimaste indimostrate le illazioni circa irregolarità compiute dai Carabinieri nella fase del tentato acquisto di droga;
motivazione che avrebbe anche affermato, arbitrariamente, che non vi fosse stato il tempo per i due militari di mostrare tesserino e placca in ragione di una repentinità dell'azione di avvicinamento che, invece, avrebbe loro permesso l'astensione degli strumenti di riconoscimento. Si deduce, poi, il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla violazione degli artt. 192, 197-bis e 21 O cod. proc. pen. per aver ritenuto chel D. l dovesse essere sentito come imputato di reato connesso e non come testimone assistito;
e, a seguire, che si siano applicati, per la valutazione delle sue dichiarazioni, criteri erronei per quanto concerne i relativi riscontri, con la richiesta di una fonte di prova autosufficiente e ad onta del maggiore grado di affidabilità delle dichiarazioni del testimone assistito, con l'ulteriore censura di carenza e illogicità manifesta della motivazione e di violazione dei criteri di valutazione della prova e>< art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per avere utilizzato, come elementi di comparazione, sia dichiarazioni spontanee non riscontrate, provenienti da un imputato che non si è sottoposto al contradditorio, di nessun valore probatorio e in ogni caso smentite dal giudicato interno che ha respinto la sua tesi sulla legittima difesa e sull'aggressione portata da l L l l sia dichiarazioni provenienti dal coimputato senza verificarne la fondatezza mediante elementi di riscontro. Ancora, si censurano i travisamenti delle dichiarazioni rese dal D. l a dibattimento, in particolare per quanto riguarda l'affermazione, non contenuta nei verbali, secondo cui gli operanti di regola si qualificherebbero verbalmente, esibendo i dispositivi di riconoscimento solo a richiesta degli interessati e per quanto concerne la cd. prova regina della mancata esibizione del t esserino, consistente nella frase con cui l M. l avrebbe collocato il qualificarsi di l L l come Carabiniere solo nel momento in cui veniva colpito, laddove in tesi dei ricorrenti quel riferimento non avrebbe il significato che non vi fosse stata, già prima dell'inizio della colluttazione, l'astensione del tesserino;
obliterando, invece, gli elementi di riscontro offerti dalle stesse ammissioni di l M. l che, in sede di interrogatorio del Pubblico ministero, aveva ammesso di avere sentito gridare la frase «Fermi, Carabinieri>>, prima dell'inizio della colluttazione. Su un ulteriore versante, si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e, segnatamente, del giudicato interno consolidatosi a seguito della sentenza della Corte di cassazione in merito alla ricostruzione delle modalità utilizzate dai militari per qualificarsi, la cui correttezza emergerebbe dalla condanna degli imputati per lesioni personali e dalla 14 assoluzione di 12!] dalla resistenza a pubblico ufficiale solo per difetto dell'elemento soggettivo. Ancora, si prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per non essersi la sentenza uniformata a quella di annullamento, omettendo di prendere in esame tutto il materiale probatorio acquisito nel corso del processo di merito, sul presupposto che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti dal giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio. A riprova dell'interesse delle parti civili a ricorrere, la dimostrazione che i due mii'itari si siano qualificati mostrando il t esserino comporterebbe l a configurabilità dell'aggravante anche per 12!] essendo tale modalità seguita in tutto il mondo, compresi gli Stati uniti, come da lui precisato in sede di dichiarazioni spontanee. Infine, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione alla violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per avere utilizzato, come prova dei fatti ricostruiti nella motivazione, dichiarazioni spontanee non riscontrate provenienti da un imputato,~ che non si sarebbe sottoposto al contradditorio dibattimentale, nonché dichiarazioni provenienti dal coimputato l M. l senza in alcun modo verificarne la fondatezza mediante elementi esterni d i riscontro. 7.2. Con il secondo motivo, i ricorsi deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., nonché la carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza, dopo aver erroneamente escluso in capo a 12!] la conoscenza della qualifica soggettiva di L. avrebbe erroneamente escluso in capo a 12!] e a M. la "conoscibilità" di tale qualifica e la applicabilità dell'aggravante quantomeno a titolo di colpa sul presupposto che i due militari avessero tenuto un comportamento «anomalo>> e che esso fosse stato la «causa determinante del mancato riconoscimento della loro qualità da parte di l M. l L..-_ ..... 1 e di ~, considerati gli abiti civili indossati per «dissimulare» la loro qualità, che la qualificazione verbale doveva essere rapportata all'ora notturna, alla qualità di stranieri dei due giovani, alle circostanze che legittimavano il convincimento che si trattasse di «malintenzionati» complici di l G. l Tale L-~==-. ricostruzione sarebbe basata su gravi travisamenti delle dichiarazioni di l D. l sull'adozione di errati criteri di valutazione dell'inattendibilità di tali dichiarazioni, sulla mancata analisi dei numerosi elementi di risconto che le convalidano, sul recepimento acritico delle dichiarazioni rese da l M. l nel suo esame dibattimentale (e difformi da quelle rese nel primo interrogatorio dinanzi ai Pubblici ministeri) non sorrette da alcun riscontro. Dunque, anche l'esclusione 15 dell'aggravante a titolo di colpa si baserebbe sugli stessi vizi motivazionali denunciati in precedenza, oltre che su incontrollabili massime di esperienza, quali quelle secondo cui «se un qualsiasi autore del reato di un reato avesse visto avvicinarsi un uomo in divisa, sarebbe probabilmente fuggito [ ... ] e analogo comportamento[ ... ] avrebbe tenuto se l'esibizione del tesserino con la placca da parte del Carabiniere fosse avvenuta a distanza>>, posto che, cosi opinando, ogni tentativo di identificazione di un sospettato si trasformerebbe inevitabilmente o in una fi.Jga con successivo inseguimento da parte della polizia o in una zuffa con il fermato ed essendo l'esigenza di qualificarsi nel modo più chiaro possibile una garanzia per la buona riuscita del fermo. In ogni caso, la condotta tenuta dai militati sarebbe in linea con quanto richiesto in relazione a un reato avente le caratteristiche di una "ragazzata", si da non lasciare immaginare che i sospettati aggredissero gli operanti che avrebbero avuto ragione di porre in essere comportamenti contrari a ogni prassi operativa. Si ribadisce, poi, che chi, come i due americani, aveva trascorso la serata tenendo condotte illecite, si era sottratto all'intervento dei Carabinieri in borghese durante il tentativo di acquistare una dose di stupefacente a Piazza Mastai e aveva successivamente commesso altri reati, dovesse aspettarsi, ragionevolmente, l'intervento della Forza pubblica. La sentenza, inoltre, avrebbe obliterato le trascrizioni delle intercettazioni in carcere, in occasione dei colloqui tra~ i genitori e il suo avvocato americano, in cui il giovane riferiva di avere appreso dall'amico dell'intervento di Carabinieri a Piazza Mastai, a riprova del fatto che~ sentendo la parola «Carabinieri», avrebbe dovuto capire che cosa stava succedendo. Per questo motivo ~ nelle sue spontanee dichiarazioni, affermerebbe che i Carabinieri non si erano qualificati neanche verbalmente, essendo passati immediatamente all'aggressione fisica, intendendo sottrarsi alla contestazione delle aggravanti, come compreso dal M. l .__ _ _.l che, nell'esame dibattimentale, ha cambiato versione sostenendo che la parola «Carabinieri» non era stata scandita ad alta voce dal D. l mentre gli si stava avvicinando, ma «sussurrata» nell'orecchio mentre già era in corso la colluttazione. Tale elemento di prova a carico di ~viene superato dalla sentenza sul presupposto che ~avesse detto alla madre di aver saputo di aver ucciso un «poliziotto» solo dopo l'arresto e che nel SMS che si era scambiato con la fidanzata prima di recarsi all'appuntamento coni G. l prendendo in girol M. aveva riferito che quest'ultimo era stato raggirato da «Niggers» (cioè~ l H. p, mentre il mancato riferimento ai Carabinieri era dovuto al fatto ~r::!!J si era concentrato sull'episodio per lui più divertente. Né la sentenza impugnata, in base all'art. 59, secondo comma, cod. pen., avrebbe dimostrato che l'errore di valutazione dei due imputati fosse incolpevole, non essendo ragionevole ritenere che due cittadini stranieri (uno dei quali 16 appartenente ad una famiglia di origine italiana), trovandosi nel centro della capitale e avendo tentato, nel corso della serata, di acquistare droga (tentativo sfUmato anche per l'intervento dei Carabinieri), per poi passare alla commissione di reati più gravi, non si rappresentino la possibilità che i Carabinieri nuovamente intervengano per porre termine all'azione delittuosa;
sicché il loro errore sarebbe stato determinato da colpa. Sul punto, la sentenza incorrerebbe in gravi illogicità nell'affermare che, avendo l G. l partecipato a un'attività di spaccio, l M. l avesse ragionevolmente escluso che egli si sarebbe rivolto alla polizia giudiziaria, posto che il furto dello zainetto era intervenuto dopo che l'episodio dello spaccio si era concluso, sicché l G. l avrebbe potuto denunciare il furto senza fare riferimento all'episodio precedente. Quanto alla affermazione che la richiesta di una dose di cocaina rafforzasse il convincimento che l G. lnon si sarebbe rivolto alla polizia, la richiesta intervenne, da parte dij M. l quando era già in corso la condotta estorsiva. Quanto all'affermazione che l M. lnon era a conoscenza che i Carabinieri potessero operare «in abiti civili>), non sarebbe enunciata una plausibile ragione per la quale l M. !dovesse ignorare la circostanza. Quanto all'affermazione che i militari avevano disatteso gli ordini impartiti dalla Centrale operativa non ottemperando alla procedura della c.d. «consegna controllata>), non sarebbe stato chiarito in che modo tali violazioni avrebbero dovuto determinare nei due americani la convinzione di trovarsi di fi·onte a due malviventi anziché a due Carabinieri. Quanto all'affermazione che i due militari avessero tenuto un comportamento non aderente a un protocollare controllo di polizia, essendosi impegnati in un «aggiramento>) dei due soggetti da controllare, la circostanza non sarebbe riscontrata, risultando dalle sole dichiarazioni dei due imputati, mentre resterebbe indimostrato il motivo per cui l'aggiramento dei due soggetti dovrebbe considerarsi una tipica modalità di agire dei «malfattori>) e non di «Carabinieri>). Quanto all'affermazione che la parola Carabiniere era stata pronunciata dal D. Isolo nel momento in cui afferrava M. l essa contrasterebbe con il passaggio in giudicato, nei confronti di M. l della condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre nell'affermare che le circostanze di tempo e di luogo giustificavano che si potesse trattare di due «malintenzionati>) che si fingevano "Carabinieri" per rapinarli, la sentenza ammetterebbe che i militari si fossero subito qualificati come tali e non dopo l'inizio della colluttazione. Quanto, poi, al dubbio che gli imputati avrebbero potuto avere della qualità soggettiva dei due Carabinieri, tale argomento viene sbrigativamente liquidato affermando che l'anomalo comportamento di costoro sia stata causa determinante del mancato riconoscimento della loro qualità da parte di l M. l essendosi atteggiato in modo tale da assorbire ogni eventuale colpa addebitabile agli imputati, senza che si sia dimostrato che le asserite 17 «anomalie>> fossero state di importanza tale da far sorgere il dubbio circa la loro effettiva qualifica e da far raggiungere agli imputati l'incolpevole certezza che si trattasse di malviventi. Viene, infine, dedotta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, esorbitando dai limiti del giudizio di rinvio, ha escluso le aggravanti anche nei confi-onti di l M. 1. Se fosse vero che le «anomalie» dei Carabinieri erano di tale rilievo da giustificare l'incolpevole convinzione dei due imputati di trovarsi di fronte a due malviventi che li stavano aggredendo, ne dovrebbe conseguire la configurabilità della legittima difesa quantomeno a livello putativo, esclusa dalla sentenza rescindente ai paragrafi 9.2.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.2. 7.3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi la sentenza uniformata alla sentenza di annullamento, omettendo di riprendere in esame, nei confi-onti di l M_ l tutto il materiale probatorio acquisito nel corso del processo di merito;
la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per aver motivato in merito al ruolo svolto da l M_ !nell'omicidio in violazione del giudicato interno consolidatosi con riferimento alla condanna per «resistenza a pubblico ufficiale» e «lesioni dolose» aggravate dalla conoscenza della qualifica di pubblico ufficiale, in danno dij O_ l nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 116 e 575 cod. pen., nonché la carenza e illogicità della motivazione in merito all'esclusione del concorso sorretto dal dolo eventuale di l M. l nell'omicidio e al riconoscimento dell'attenuante dell'art. 116 cod. pen., con plurimi travisamenti delle dichiarazioni dii o_ l e con violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dagli artt. 192 e 197-l:is cod. proc. pen. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il concorso di l M_ fmx:.e materiale e sostenuto quantomeno dal dolo eventuale, in quanto l M_ L--_ _.lera consapevole della presenza di un'arma micidiale e che~ l'avrebbe utilizzata per reagire a qualsiasi imprevisto, compreso il comparire della polizia, per procurare ad entrambi la fUga. La sentenza di secondo grado, invece, nel ritenere non riscontrate le dichiarazioni di l o_ l in merito all'esibizione del tesserino, avrebbe preso per buone le dichiarazioni dei due americani, valorizzando il racconto del militare a proposito della volontà di l M_ Idi «scappare». In questo modo la sentenza impugnata incorre in vistosi travisamenti delle dichiarazioni di l D_ l che descriverebbe la condotta tenuta da l M. L--_ _.lcome diretta a opporsi alla identificazione e a coadiuvare l'azione di~' di cui sarebbe consapevole, tenendo impegnato lo stessol O_ le impedendogli di soccorrere il collega sino al momento in cui, verificata la possibilità della fuga, si era allontanato sapendo che J D. l dovendo fermarsi per aiutare l L 18 l 1.) - ~ • "~'"""i (,) . ...... '~ 4--1 ....... ,_..J c o c ~ ....... ,.... - o u v Q o -"~'"""i N ç\:i {f; r./: C'\j () l ,.....; '"d 1.) ..,_. ~ o u ITJ. non avrebbe potuto inseguirlo. Tale racconto sarebbe stato travisato dalla sentenza impugnata, in partic0lare ove si riferirebbe: che J M. l«aveva subito tentato di fuggire>), dimenticando che l'imputato aveva immediatamente aggredito il Carabiniere, afferrandolo e buttandolo a terra, tanto da essere condannato, con sentenza in giudicato, per la resistenza e le lesioni aggravate dalla conoscenza della qualifica di pubblico ufficiale. E illogica sarebbe sia l'affermazione secondo cud M. l intendesse solo fuggire, posto che tale obiettivo era impossibile da realizzare, se non previo annientamento della possibilità dei due Carabinieri di inseguirli o di vederli entrare in albergo;
sia l'affermazione secondo cui l M. l non aveva percepito quello che stava accadendo, essendo impossibile che, alle tre di notte, in una via del quartiere Prati deserta, non fossero percepibili le urla di dolore di un soggetto colpito con undici pugnalate, anche considerando che l M. l sapeva che ~era uscito armato. Né la sentenza avrebbe considerato che dalle stesse parole di J D. l emergeva il concorso materiale di l M. !nell'omicidio commesso da~ avendo egli agito all'unisono con coimputato e con unanime e crescente determinazione criminale sin dal primo momento dell'azione e successivamente all'uccisione di l L. l anche tentando di rendere dichiarazioni che corrispondessero perfettamente a quelle di ~ e obliterassero la volontà di colpire il Carabiniere per darsi alla fuga, in una volontaria adesione dell'evento morte alla luce degli indicatori individuati dalla c.d. sentenza HY KR per la valutazione sulla sussistenza del dolo eventuale, quali: l'accettazione di una sfida nei confi·onti di chiunque eventualmente si fosse fi·apposto al raggiungimento dell'obiettivo criminale, la« lontananza della condotta tenuta da quella doverosa>), anche tenuto conto della parvità del movente (il recupero d 80 euro) per il quale i due imputati hanno agito, del «contesto illecito>) in cui si era svolta l'azione, del «comportamento successivo al fatto>), caratterizzato dall'assenza di qualsiasi interesse per il destino del Carabiniere accoltellato e dal fattivo aiuto prestato per l'occultamento dell'arma e l'eliminazione delle tracce del reato;
della cd. «prima formula di Fr ank>), risultando evidente che l M. !avrebbe agito nello stesso modo anche se avesse saputo che l'azione criminale avrebbe avuto come esito l'omicidio; e tenuto conto della personalità di l M. l caratterizzata da una significativa proclività a delinquere. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di L-1 ______ M_. _____ ....~l. 8.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 116 cod. pen. nonché dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla prevedibilità in concreto della morte conseguente all'azione autonoma di~ ritenuta logico sviluppo dell'azione concordata avente ad oggetto i l tentativo di estorsione ai danni 19 di ._I __ G_. _ _.Ia partire dall'applicazione di canoni astratti e, in definitiva, sulla m era consapevolezza del possesso dell'arma da parte del coimputato, ritenuta non decisiva dalla pronuncia rescindente. In particolare, la prevedibilità dell'evento non voluto sarebbe stata agganciata al fatto che l M. l abbia fatto affidamento sul concorrente nella realizzazione del reato condiviso, costruendo il coefficiente di imputazione soggettiva a partire da una culpa in eligendo ben lontana dalla nozione di colpa in concreto richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e fondata da un lato sull'essersi accompagnato a C!:!:] e, dunque, sul mero contesto illecito in cui i due si muovevano, con conseguente recupero del canone del versar! in re illicita che si intendeva abbandonare e, dall'altro lato, su una imprudenza derivante dall'essersi affidato a un soggetto con cui aveva poca frequentazione che rimanderebbe a regole deontiche astratte e non a elementi concreti dell'accaduto, considerato il contesto bagatellare del reato programmato. Inoltre, la Corte di merito ometterebbe di considerare, in contrasto con il cd. principio di completezza, una serie di elementi idonei a ricondurre l'evento non voluto in una sfera di atipicità e a escluderne la prevedibilità in concreto: lo scenario completamente diverso da quello programmato in cui la morte si era verificata, tale da renderne imprevedibile il verificarsi, stante la connotazione bagatellare che anche «agli occhi delle stesse Forze dell'Ordine appariva>> da affrontare «in assenza delle "necessarie cautele"» (sent. della Corte di assise di appello, pag. 194); l'unico scopo che aveva animato gli imputati ad agire, costituito dal recupero del danaro e di una dose di stupefacente, cui era estraneo ogni intendo aggressivo;
la sproporzione tra lo scopo conseguito e le gravissime conseguenze derivanti dal delitto diverso;
l'ininfluenza del porto del LL sul proposito omicidiario e, dunque, sulla prevedibilità di un suo utilizzo in chiave non soltanto difensiva;
la mancata comune preordinazione sin dall'inizio delle condotte da tenere e dei rispettivi ruoli;
l'appostamento in una zona coperta da telecamere, incompatibile con la prefigurazione di un'azione violenta;
la fuga dii M. dalla presa di l D. l indicativa dell'assenza di una sfida portata dall'imputato. Inoltre, la ritenuta non prevedibilità del fatto che all'appuntamento si sarebbero presentati dei Carabinieri sarebbe incompatibile logicamente con la prevedibilità dell'evento diverso e con la sussistenza del nesso causale. Nell'imputazione relativa al reato di estorsione tentata, unico reato programmato dagli imputati, mancherebbe ogni riferimento a possibili atti di violenza personale, sicché mancherebbe la correlazione, richiesta dalla giurisprudenza, tra l'evento non voluto e il bene giuridico, di natura essenzialmente patrimoniale, posto in pericolo con il reato programmato. Illogica sarebbe l'equiparazione della micidialità dell'arma con un suo utilizzo letale, stante la pluralità di possibili usi dello strumento e finanche del suo non 20 utilizzo, mentre immotivata sarebbe la pregiudiziale valutazione sull'incauta valutazione da parte dd M. bel porto dell'arma da parte del sodale anche se dovuto a ragioni difensive. L'ipotetico intervento di spacciatori potenzialmente pericolosi sarebbe stato affermato sulla base di proposizioni assertive, prive di riferimenti con la realtà e con la stessa prospettazione degli imputati. L·uso del LL sarebbe stato valutato sulla base di un senno del poi camuffato da prognosi postuma. Sarebbero stati, poi, pretermessi alcuni dati circostanziali rilevanti al fine di affermare l'atipicità e imprevedibilità degli esiti fatali della condotta degli imputati (quali: la mancanza di atteggiamenti criminali, la natura bagatellare del tentativo estorsivo, la mancata restituzione dello zaino quale unico fatto ritorsivo, l'assenza di ogni intento intimidatorio o violento nell'ambito della programmata estorsione, l'inverosimiglianza della possibilità che gli imputati immaginassero che G. lsi fosse rivolto alla polizia, la scelta del luogo dell'incontro in zona prossima al loro hotel, la condotta di l M. l senza alcuna arma, la tranquillità dell'intero contesto relazionale, comportamento non violento nel corso dello scontro con l D. IL mancata conoscenza da parte di l M. dei problemi psichici di~ e la loro incidenza sullo sviluppo della condotta); né sarebbe stato considerato, illogicamente, l'anomalo comportamento tenuto dai due militari nel corso dell'operazione di polizia, tale da determinare «sotto un profilo eziologico una manifesta rottura nel susseguirsi logico e dunque prevedibile degli eventi>>. 8.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 116, 41 cod. pen. e dell'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi il giudice del rinvio attenuto alla sentenza rescindente, nonché vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso la natura atipica, eccezionale e imprevedibile della condotta di ~ esclusivamente determinata (o condizionata in maniera preponderante) dal suo disturbo di personalità borderline antisociale di gravità medio elevata. La motivazione escluderebbe che la patologia avesse dispiegato un «anomalo» effetto causale, riconoscendo, contraddittoriamente, che i l processo volitivo dell'imputato fosse connotato dalla sua incapacità di gestire la rabbia e situazioni "avvertite" come pericolose, come riconosciuto in sede rescindente ( ove sarebbe stato finanche sottolineato come, i «talvolta anomali» impulsi di[!!] avrebbero fatto dubitare della prevedibilità, da parte di l M. l di un'azione di selvaggia violenza), introducendo con la «anomalia» degli impulsi di ~un indice di discontinuità del corso ordinario degli eventi. Tale profilo non sarebbe stato tenuto in conto, in quanto le patologie non inficiavano la capacità di intendere e di volere di [!!] sicché l'azione omicidiaria non poteva essere ricollegata ad esse. Tale conclusione sarebbe, però, manifestamente illogica, essendosi al cospetto di sfere fenomenologiche distinte (la pulsione patologica che può determinare una 21 incapacità di volere ovvero quella che determina una risposta abnorme rispetto allo stimolo senza incidere sulla prima). Né rileverebbe l'ammissione di~ di poter interrompere l'azione se si fosse reso conto che l L. l era un Carabiniere, posto che la circostanza non escluderebbe che l1azione violenta fosse stata determinata da una errata comprensione della situazione dovuta all'incidenza della patologia, i !logicamente identificandosi la eccezionalità/imprevedibilità dello stimolo con l'impossibilità di un suo successivo controllo. In ogni caso, l'ininfluenza della patologia di ~ non sarebbe stata «irrevocabilmente riconosciuta>) dai periti, avendo la stessa Corte Suprema individuato un nesso ti-a la patologia di ~ e la imprevedibilità dei suoi comportamenti «reattivi e istintivi>) al di là dell'imputabilità. Sarebbe dunque contraddittorio affermare che ~fosse affetto da un disturbo borderline antisociale di gravità medio elevata «estrinsecantesi in rabbia immotivata e intensa, limitata capacità di controllare le emozioni, disregolazione emozionale, con conseguente disregolazione comportamentale, tendenza all'impulsività>> e, al contempo, escludere «il "nesso condizionalistico" tra quelle patologie e i fatti commessi>). Quanto, infine, alla colpa derivata in capo a J~.._.....;.M.....;.. _ __,l dalla «non conoscenza dei trascorsi di vita dell'amico>), si instaurerebbe una culpa in e/igendo da troppo scarsa frequentazione come violazione di una presunta regola di «maggior prudenza>), con una inversione del principio di affidamento che non trova giustificazione all'interno di una valutazione in concreto del reato programmato, in cui non era previsto un uso della violenza;
l'esecuzione dello scambio era affidato al M. lper ragioni connesse alla conoscenza della lingua, non era previsto alcun ruolo di[!:!] i l quale non sarebbe mai dovuto uscire dalla sfera di controllo dii M. l 8.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena con riferimento all'art. 133 cod. pen. perché la quantificazione della pena per il reato di omicidio sarebbe stata sproporzionata, con una diminuzione per le generiche nella misura di l solo anno di reclusione in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. L'esiguità della quantificazione non sarebbe stata giustificata, laddove la prima Corte di assise di appello, con la cui decisione deve essere operato il raffronto ex art. 597 cod. proc. pen., aveva riconosciuto le attenuanti generiche in bilanciamento con due aggravanti determinanti la pena dell'ergastolo e risultando irragionevole che, una volta cadute entrambe, le attenuanti generiche vedano ridotta la propria valenza mitigatrice senza «una qualche argomentazione>) a 22 fi·onte di una fa-bice offerta dalla norma («fino a un terzo>>) e con un conseguente scostamento da parte del giudice dallo standard medio. Nel precedente giudizio, peraltro, il riconoscimento delle generiche era stata giustificata con ampia motivazione, non contraddetta nel giudizio di rinvio, di tal che sarebbe incomprensibile una cosi vistosa limitazione dell'efficacia mitigatrice di esse. 8.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen. avendo la sentenza determinato erroneamente la riduzione di un terzo della pena all'esito del riconoscimento del diritto dell'imputato di accedere all'abbreviato ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. La pena per il più grave reato di cui al capo 2), pari a 9 anni di reclusione, sarebbe stata determinata diminuendo di un terzo la pena base di 21 anni per il riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. (giungendo a 14 anni), di 1 anno in applicazione delle attenuanti generiche (13 anni) e, infine, di un terzo per la diminuente del rito abbreviato. In questo modo, però, la riduzione sarebbe stata inferiore a quella fissa di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., posto che la riduzione applicata alla pena di 13 anni di reclusione avrebbe dovuto comportare, non 9 anni, bensi 8 anni 8 e 8 mesi di reclusione. Pertanto, si richiede la correzione del calcolo ai sensi dell'art. 630, lett. h), cod. proc. pen., giungendo alla pena finale di 11 anni di reclusione e 800,00 euro di multa. 8.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla determinazione della pena, nonché alla quantificazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite in misura sproporzionata e comunque superiore a quella della prima sentenza di appello, in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., posto che il divieto di reformatio in peius non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena, «ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione». Infatti, nel primo giudizio di appello, la pena era stata determinata, per tutti i reati in continuazione, in 1 anno di reclusione, laddove con la sentenza impugnata la «pena base» per il reato di cui al capo 1), ritenuto il più grave, è stata determinata in 3 anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa, aumentata di 3 mesi di reclusione per il reato di cui al capo 3), di 2 mesi di reclusione per il reato di cui al capo 4), di 1 mese di reclusione per il reato di cui al capo 5), poi ridotti di 1/3 per il rito abbreviato. Sotto altro profilo, la scelta operata dai giudici del rinvi0sarebbe priva di una ragionevole motivazione, non avendo specificato, quanto alla «pena base» della tentata estorsione di cui al capo 1), quale sia stata la pena sulla quale è stata operata la riduzione per il tentativo e, pertanto, quale sia stata la effettiva riduzione ai sensi dell'art. 56 cod. pen., potendo evincersi unicamente che la pena originaria sia stata ingiustificatamente determinata in misura superiore al minimo 23 (di 5 anni) o che essa sia stata ridotta in misura inferiore ai 2/3 indicati dalla norma, senza richiamare nessuno degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e in ogni caso senza considerare la lesività minima del fatto, non coinvolgente l'integrità fisica della persona offesa. Quanto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti non alle contestate aggravanti, come indicato in sentenza, ma alla sola aggravante del «numero delle persone>> di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. in considerazione del «ruolo "preminente" tenuto nella programmata tentata estorsione in danno dii G. ldall'imputatol M. l (sent. della Corte di assise di appello, pag. 228), in realtà J M. lera l'unico in grado di gestire i contatti con l G. l in quanto ~ non conosceva l'italiano, sicché la circostanza in parola non avrebbe nulla ,a che fare con una maggiore o minore «capacità a delinquere» in quanto frutto di una mera occasionalità. Dunque, il giudice avrebbe dovuto spiegare perché la natura "bagatellare" del reato, la giovanissima età dell'imputato all'epoca appena diciottenne e la sua incensuratezza, già favorevolmente apprezzati dal primo giudice di appello, non avrebbero dovuto esplicare alcuna efficacia fini del relativo giudizio di bilanciamento. 8.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. nella parte in cui se ne esclude l'applicabilità in relazione all'art. 116 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni della ritenuta incompatibilità dell'istituto della continuazione con il concorso anomalo. La tesi accolta dalla sentenza impugnata deve essere ridefinita alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 55/2021), ponendo al centro non tanto la natura dei diversi reati commessi, bensi l'esistenza o meno di un'originaria deliberazione in capo al concorrente anomalo e di un nesso fi·a quella deliberazione e gli eventi successivi, comunque collegati «al programma iniziale da un nesso causale e da un nesso di consequenzialità logica». Inoltre, la lettura costituzionalmente orientata del concorso «anomalo» valorizza la speciale attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 116 cod. pen., fino a impedirne la compressione. Pertanto, il concorso anomalo non potrebbe avere quale conseguenza un ulteriore svantaggio, quale la disapplicazione del trattamento sanzionatorio previsto nel caso di continuazione, avente una finalità mitigatrice. Inoltre, la soluzione accolta avrebbe il risultato irragionevole di consentire l'applicazione di un trattamento più mite alla ipotesi di maggior disvalore, vanificando la funzione che la diminuente tende ad assicurare e con violazione del principio di eguaglianza. Infatti, @ ad onta dei reati J')iù gravi ascrittigli, avrebbe beneficiato di un aumento di pena per la continuazione pari a 9 mesi di reclusione, mentre l M. per i reati ritenuti in continuazione, sarebbe 24 stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Pertanto, dovrebbe darsi prevalenza alla circostanza che la condotta tipica del reato più grave sia stata posta in essere dal correo con dolo e che il reato più grave risulti inevitabilmente collegato al programma comune da un nesso causale, alla cui origine sta una unitaria deliberazione concorsuale. 9. Le memorie e i motivi aggiunti. 9.1. La memoa;
a del Procuratore Generale di udienza. Con una memoria assai articolata il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha sollecitato, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale territoriale e dei ricorsi delle parti civili, l'annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello di Roma con riferimento alla esclusione, per l M. l l L delle aggravanti di cui al reato di omicidio di cui al capo 2), e alla configurabilità del concorso doloso di tale imputato nel reato in parola, nonché, ai soli effetti civili, in relazione alla assoluzione di~ dalla resistenza a pubblico ufficiale. A sostegno di tali richieste, ha aderito alle censure delle parti civili innanzitutto nella parte in cui deducono il mancato confronto degli ultimi Giudici del merito con i ragionamenti della Corte di primo grado, sostanzialmente pretermessi, nonché con le differenti valutazioni compiute dal primo Giudice dell'appello; e, indi, laddove esse denunciano la non corretta qualificazione del dichiarante, l D. l all'uopo prospettando, accanto a una critica specifica in ordine alla lettura travisata del suo apporto dichiarativo, un criterio di valutazione del narrato del testimone assistito nel quale, una volta escluso un concreto interesse di quest'ultimo a rendere dichiarazioni a sé favorevoli, il valore probatorio sia sostanzialmente equiparato a quello del testimone ordinario, senza bisogno di particolari riscontri esterni, fermo restando che, a quest'ultimo fine, non sarebbero, comunque, utilizzabili, come invece avvenuto, le dichiarazioni spontanee di un imputato. Pur escludendo che dal giudicato parziale formatosi sul riconoscimento del concorso nel delitto di lesioni personali e delle relative aggravanti possano derivare dei vincoli nella ricostruzione dell'omicidio e delle relative aggravanti, il Procuratore generale di legittimità ha, poi, evidenziato come la esclusione della legittima difesa, anche putativa, abbia indubbia refluenza nello scrutinio sull'elemento psicologico dell'omicidio, in relazione al quale ha, poi, formulato specifiche censure sulla motivazione resa con riferimento agli indici sintomatici del dolo eventuale in capo a l M. l passati in analitica rassegna, i quali sarebbero stati erroneamente valutati e conclusivamente esclusi da parte della Corte di assise di appello. Infine, quanto al ricorso dd M. l il Procuratore generale ha chiesto che siano dichiarati assorbiti sia il motivo sul concorso anomalo nel reato di omicidio, rispetto ai quali la memoria sottolinea, comunque, la scrupolosa lettura 25 offerta dalla sentenza impugnata degli elementi indiziar! indicativi di una concreta prevedibilità dell'evento e il tentativo di rivalutazione operato, sul punto, dalla Difesa dell'imputato, sia i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio: da quello, pur astrattamente fondato, della mancanza di motivazione circa la ridotta estensione della riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, a quello, invece infondato, relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius in ordine alla quantifìcazione della pena sui reati unificati in continuazione;
da quello, pur astrattamente fondato, relativo alla compatibilità tra concorso anomalo e disciplina del reato continuato a quello, anch'esso fondato, relativo all'errore di calcolo nel computo della diminuente per il rito abbreviato, la cui rettifica potrebbe in ogni caso essere direttamente operata dalla Corte di cassazione, qualora la questione non dovesse essere considerata assorbita. Ha, conclusivamente, richiesto il rigetto, nel resto, di tutti i ricorsi. 9.2. I motivi aggiunti e le note difensive delle pa11:i civili. I Difensori delle parti civili sviluppano motivi aggiunti in relazione al terzo motivo del ricorso introduttivo, concernente la riqualificazione della responsabilità dii M. lper il concorso anomalo nell'omicidio. La sentenza impugnata escluderebbe, in capo a l M. l la preordinazione delle attività illecite da compiere in esecuzione dell'estorsione e la «suddivisione dei ruoli>> di cui aveva parlato la prima sentenza di appello. La memoria rileva che non sarebbe stato indicato in base a quali elementi sarebbe «emerso» che la decisione di (}[]di prendere il LL e di accompagnare J M. l c=J all'appuntamento sarebbe stata estemporanea e non concordata fra i due, anche considerato che durante la sosta in albergo gli imputati si erano cambiati, indossando, nonostante la notte afosa, felpe per nascondere la micidiale arma e non farsi vedere in volto, sicché tutto era stato concordato fìn nei minimi dettagli;
mentre si ribadisce che l'affermazione di l M. l di essersi accorto del LL solo quando era ritornato in albergo dopo il delitto è stata motivatamente smentita dalla sentenza di primo grado, sicché la consapevolezza che l'amico era armato, di trovarsi di fronte a due Carabinieri, di non avere vie di fuga perché i militari li avrebbero inseguiti e rintracciati, del fatto che l L. l era stato accoltellato, come dimostrato dall'assenza di sorpresa nel vederlo agonizzante e dalla fi·ase «was it enough» ovvero «è abbastanza», sarebbero elementi indicativi del dolo eventuale indebitamente pretermessi dalla sentenza impugnata, al pari del comportamento tenuto dal M. ldopo il delitto, allorché si era attivato immediatamente per aiutare l'amico ad occultare l'arma del delitto, senza prendere le distanze dall'azione violenta, fermandosi a soccorrere il ferito, rimproverando l'amico, allertando i soccorsi, chiamando i parenti per raccontare quanto accaduto e comunque dissociandosi dall'operato di[!!] come sarebbe 26 stato logico attendersi ove non fosse stato suo complice. Dunque, la sentenza impugnata non consentirebbe di comprendere da che cosa «sarebbe emerso>> che la decisione di ~di collaborare coni M. lsarebbe stata presa all'ultimo momento e in modo estemporaneo, difettando consistenti elementi di prova a supporto, tali non potendo considerarsi né le dichiarazioni spontanee rese da~ smentite da un'imponente serie di elementi di prova contraria, come riconosciuto dalla Corte di cassazione, né le dichiarazioni rese in dibattimento da l M. il quale avrebbe cercato di avallare la inverosimile tesi dell'aggressione patita ad opera di Carabinieri, presentatisi senza l'esibizione del tesserino;
ricostruzione smentita dal giudicato interno relativo alla condanna dii M. jper violenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose aggravate a danno dij D. Quanto ai motivi del ricorso di l M. jcon i quali i suoi difensori tentano di accreditare la tesi che ~ avrebbe agito in modo del tutto autonomo e imprevedibile, gli elementi indicati dal ricorso (e, in particolare:
1. la mancanza di atteggiamenti "criminali" caratterizzanti il contesto nel quale maturarono i fatti;
2. la natura bagatellare del tentativo estorsivo, l'entità della somma richiesta e il valore irrisorio dello zainetto;
3. la mancata restituzione dello zaino quale unica minaccia estorsiva;
4. la assenza nell'ambito del tentativo di estorsione di ogni accento minatorio violento), tentano di dimostrare l'assenza di dati di contesto che potessero far presagire quello che si sarebbe verificato. Tuttavia, quanto alla «mancanza di atteggiamenti "criminali" caratterizzanti il contesto nel quale maturarono i fatti», si evidenzia come la pacifica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado abbia accertato che i due americani avevano operato in un contesto illecito sin dal primo momento in cui avevano organizzato la loro "notte brava", dapprima tentando di procurarsi della cocaina, poi sottraendosi con la fuga al fermo dei Carabinieri in borghese intervenuti sul luogo dell'acquisto dello stupefacente, quindi rubando, per ritorsione, lo zainetto di l G. l e infine organizzando un'estorsione ai suoi danni e agendo come consumati criminali nel predisporre accuratamente il luogo dell'incontro con la vittima, nell'indossare pesanti felpe dotate di cappuccio in modo da non farsi riconoscere e da occultare l'arma, commettendo il reato di porto abusivo di arma e, in conclusione, realizzando i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose a carico di l D. l e l'omicidio doloso di ~ L. l· Ciò che renderebbe temeraria l'affermazione del carattere "bagatellare" del contesto criminale in cui i due americani hanno agito. Quanto agli ulteriori elementi, asseritamente indicativi dell'assenza di un contesto violento in cui si sarebbero mossi i due imputati, si ribadisce che essi avevano deciso di recarsi all'appuntamento con 1 G. portando con sé un arma micidiale, pronti ad usarla nel caso in cui fosse necessario opporsi a un eventuale intervento delle Forze dell'Ordine, non risultando chiaro il motivo per il quale l M. ~ avrebbe dovuto effettuare un'accurata 27 perlustrazione dei luoghi circostanti l'albergo per individuare uno dei pochi punti non esposti all'occhio delle telecamere presenti, né perché i due imputati, tornati in albergo, abbiano sentito la necessità di indossare pesanti felpe dotate di cappucci se non per travisarsi agli occhi degli eventuali poliziotti e di occultare l'arma che avevano portato con sé. Ciò che smentirebbe il passaggio della motivazione secondo cui la circostanza che i due imputati avessero agito in un luogo ben illuminato e sorvegliato da telecamere, in grado di registrare gli spostamenti e le condotte dei due giovani, sarebbe incompatibile con l'intenzione di compiere un'azione «violenta>> concordata, atteso che, appunto, della colluttazione non vi è alcuna ripresa video perché il luogo dell'agguato è stato scelto con cura dal M. l in modo che non fossero presenti telecamere. Quanto alla inverosimiglianza del fatto chel G. l si potesse essere rivolto alla polizia stante il suo coinvolgimento nella cessione di cocaina, l M. lsi era sottratto non più di un'ora prima a un tentativo di fermo da parte di Carabinieri in borghese che potevano essere ancora sulle sue tracce. Quanto alla tranquillità dell'intero contesto relazionale, esso risulterebbe incomprensibile, non risultando chiaro a cosa si faccia riferimento con tale locuzione, se non che la situazione si era presentata ai Carabinieri come bagatellare e facilmente ti-onteggiabile senza armi e con le consuete modalità operative;
circostanza che però sarebbe argomento valido in favore dei Carabinieri e non per gli imputati che presentatisi, per motivi del tutto futili (vendicarsi di una precedente "truffa"), con una micidiale arma, avevano proditoriamente aggredito i Carabinieri. Quanto alla circostanza che l M. l si recò all'incontro con l ~. l disarmato, la circostanza si spiegherebbe soltanto proprio con una divisione di ruoli perfettamente corrispondenti a quella già delineatasi fra i due americani in precedenza: divisione che vede l M. !agire come la "mente" della coppia, tracciando le strategie comportamentali e programmando come portarle avanti e 12:!] ricoprire invece ruoli più subordinati ed esecutivi ("il braccio"). Quanto poi alla scelta di un luogo di scambio prossimo all'hotel, esso ha una portata fortemente negativa per l M. l atteso che costui era al corrente che 12:!] avrebbe usato il LL che avevano concordato di portare con sé per annientare l'intervento del Carabiniere di maggiore stazza fisica, tanto da ordinar gli di fermarsi ( « was enough») e da dirigersi tranquillamente verso il proprio albergo essendo sicuro che l D. !non sarebbe stato in grado di seguir lo. Quanto, infine, alla mancata conoscenza da parte di l M. l dei problemi psichiatrici di 12:!] e alla loro incidenza sullo sviluppo della condotta, essi sarebbero privi d i qualsiasi valenza difensiva ove si rifletta sul fatto che 12:!] ha agito lucidamente in esecuzione di un piano preordinato e altrettanto lucidamente ha articolato la propria difesa sulla circostanza che non avrebbe colpito! L. D se avesse saputo che si trattava di un poliziotto, difendendosi nel processo 28 secondo una strategia razionale che nulla ha a che fare con le sue asserite patologie psichiche. Dunque, sarebbe inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso presentato d~ M. !contro la sentenza emessa dal Giudice di rinvio;
e anzi la sentenza delle Sezioni Unite "Espenhahn", ai fini della valutazione della eventuale sussistenza del dolo eventuale, dimostrerebbe la piena configurabilità, in capo al M. l quantomeno del dolo eventuale rispetto all'omicidio in base ai seguenti indicatori: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione, nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. 9.3. La memo1;a proposta dalla Difesa dii M. 9.3.1. Sul n'corso del Procuratore gene1afe territoriale. Le censure svolte con tale ricorso finirebbero per proporre una rilettura delle emergenze processuali e una ricostruzione fattuale della vicenda alternativa a quella proposta dalla sentenza impugnata. 9. 3.1.1. Sul primo motivo di ricorso. Più che censurare l'apparato giustificativo della sentenza, esso proporrebbe una diversa lettura della vicenda, imperniata sulla consapevolezza di l M. l L-_ _.j....circa il possesso del LL da parte di ~ consapevolezza che, come però sottolineato dalla pronuncia rescindente, «non è sufficiente [ ... ] a ravvisare, a carico di l M. l il dolo di concorso>>. Inoltre, il ricorso proporrebbe le dichiarazioni del l D. l dandole per provate, contraddicendo le ricostruzioni operate dalle due decisioni di appello, in particolare per quanto riguarda la astensione dei tesserini da parte dei due carabinieri;
circostanza, questa, che sarebbe coperta dal c.d. giudicato implicito, per quanto concerne le modalità e le traiettorie seguite dai militari per intercettare i due giovani e per quanto riguarda la condotta di l M. khe, secondo la sentenza impugnata, intendeva darsi alla fuga e non «aggredire» il militare. E oggetto di reinterpretazione sarebbe anche la circostanza che l M· si fosse mosso in un percorso controllato da telecamere, che secondo le sentenze sarebbe incompatibile con l'atteggiamento di chi si appresti a compiere un'azione «violenta» e che secondo il Procuratore generale sarebbe riconducibile alla volontà di assicurare «una sicurezza di controllo» rispetto all'arrivo dei soda li dii G. 29 Così come volta alla rìlettura delle prove sarebbe la censura relativa al valore da attribuire alla espressione «it o was i t enough». Quanto alla configurabilità del dolo d'impeto in capo a ~ essa discenderebbe dalla premessa secondo cui i due imputati si recarono all'appuntamento senza alcun programma delittuoso che prevedesse l'uso della violenza e senza alcuna volontà aggressiva. 9. 3.1. 2. Sul secondo motivo di ricorso. Di nuovo verrebbero proposte censure di merito, attribuendo valore alla sola circostanza che l M. barebbe stato consapevole che~ avesse portato con sé un LL, lamentando genericamente che la Corte territoriale abbia «svalutato ... tutti gli indicatori a favore del dolo eventuale>>, costituiti, in definitiva, dalla sola consapevolezza del porto del LL da parte di ~ essendo il possesso indicativo dell'accettazione del rischio dell'evento omicidiario. Sotto altro profilo, non sussisterebbe contraddizione fra il riconoscimento della natura "bagatellare" del fatto estorsivo e il porto dell'arma da parte di ~ trattandosi di due condotte del tutto autonome fra loro, come confermerebbe il fatto che, nel relativo capo di imputazione, l'estorsione sia aggravata dal solo numero delle persone;
e avendo la sentenza impugnata escluso, sulla base delle dichiarazioni di l D. l che l M. l avesse assunto un comportamento violento e aggressivo. Come emerge dallo stesso ricorso, poi, ove si richiamano i numerosi elementi considerati dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del dolo eventuale non si potrebbe ritenere che si sia proceduto a una valutazione atomistica degli indizi, ma, al contrario, che si sia correttamente proceduto a una ricostruzione abduttiva dell'elemento volontaristico. 9. 3.1.3. Sul terzo motivo di ricorso. Il generico riferimento alla violazione del giudicato parziale non potrebbe essere sussunto nella lett. c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., essendo indispensabile individuare un'inosservanza, mancante, di disposizioni processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. Il ricorso sosterrebbe che il passaggio in giudicato in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 4) avrebbe impedito alla Corte territoriale di affermare l'insussistenza delle aggravanti dell'omicidio. Tuttavia, la decisione rescindente avrebbe investito il giudice di rinvio di una nuova integrale valutazione nel merito, specificando che dovevano «considerafsi assorbite le censure sulle aggravanti contestate in relazione al capo 2), nonché quelle sulle attenuanti generiche e in generale sul trattamento sanzionatorio» (cfi·. Sent. Cass., pag. 79). Quanto all'aggravante teleologica, la motivazione avrebbe sottolineato che con «l'avvenuto riconoscimento da parte di questa Corte territoriale( ... ) dell'ipotesi del concorso anomalo, l'aggravante del c.d. nesso teleologico è antologicamente 30 incompatibile con la suddetta "anomala" forma di concorso nel reato>> (cosi, sent. della Corte di assise di appello, pag. 224). Quanto all'aggravante descritta dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., il Giudice del rinvio avrebbe chiarito come la consapevolezza della qualità soggettiva di l D. l integrante il reato di resistenza, e le condotte omicidiarie di ~ siano cadute in momenti differenti, traendo da tale accertata diacronicità un razionale criterio di distinzione fra i due diversi oggetti di accertamento. Anche in questo caso con le censure si riproporrebbe una ricostruzione del fatto alternativa che ignora le conclusioni alle quali la sentenza sarebbe giunta in relazione alla mancata corretta qualificazione da parte dei due Carabinieri. Senza considerare che la possibilità di rivalutare la esibizione dei tesserini sarebbe stata già interdetta al Giudice di rinvio in virtù della decisione rescindente, la quale aveva ritenuto immune da vizi la prima sentenza della Corte territoriale sul punto. 9.3.2. Sulla impugnazione della parte civile. Il ricorso della parte civile, proposto ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., sarebbe inammissibile, per mancanza di motivi deducibili in sede di legittimità, ovvero per carenza di legittimazione. Quanto al primo profilo, le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero costituite da valutazioni in fatto e da censure che cercano di rivalutare la ricostruzione del primo giudice su punti oggetto di un difforme giudizio da parte delle due Corti di appello (attendibilità dd D. l modalità dell'incontro, condotta dd M. l, mettendo in discussione il giudizio rescindente. Sarebbe in ogni caso assorbente la mancanza di un interesse ad impugnare, non potendo derivare, da una differente qualificazione giuridica, una diversa quantificazione del danno da IS, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso della ragione economica di una nuova decisione volta a rimuovere il pregiudizio che a quella ragione arreca il provvedimento impugnato. E ciò anche perché, in ipotesi di diversa qualificazione del fatto, quel che vincola il giudice civile in sede risarcitoria non è la qualificazione giuridica data al fatto in sede penale, bensi il fatto nella sua dimensione illecita, di tal che la parte civile non sarebbe legittimata a dolersi di tale diversa qualificazione, non avendo la sentenza penale efficacia di giudicato quanto alla colpevolezza dell'imputato. La stessa giurisprudenza di legittimità civile avrebbe sottolineato che «ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandata al giudice civile», evidenziando che «detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle 31 conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile>>. Le parti civili non avrebbero assolto l'onere di allegazione di quella situazione in forza della quale il provvedimento impugnato risulti idoneo a produrre una lesione giuridica degli interessi patrimoniali dei propri rappresentati, non assolvendo a tale onere l'affermazione, contenuta nel loro ricorso, secondo cui l'interesse sarebbe di per sé evidente, avendo i l ricorso fatto riferimento a circostanze eccentriche rispetto alla necessaria prospettazione degli specifici effetti favorevoli, di natura patrimoniale, che la parte civile vorrebbe ottenere con l'impugnazione. 9.4 . La memot;
a delle Difese dii N. 9. 4.1. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili. Dalla ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata sarebbe emerso che la qualificazione dei Carabinieri sarebbe stata solo «verbale», sicchée!:!J, che non conosceva la lingua italiana, non avrebbe potuto sapere di trovarsi di fronte a un appartenente alle Forze di polizia. Le parti civili proporrebbero un'inammissibile diversa ricostruzione degli aspetti fattuali sottesi all'esclusione delle circostanze aggravanti. Errata sarebbe, altresì, la convinzione espressa nel loro ricorso in ordine al fatto che la Corte territoriale avrebbe dovuto meglio verificare anche le parti ricostruttive dei fatti che non erano stati oggetto di critica da parte della Corte di cassazione, con particolare riferimento alla possibilità di ritenere provata l'avvenuta esibizione dei tesserini. Anche a prescindere dal fatto che la sentenza di annullamento si sarebbe riferita, esplicitamente, alla possibilità di ritenere che vi fosse stata un'adeguata qualificazione «veriDale» da parte dei due Carabinieri, la sentenza di rinvio affronterebbe, correttamente, la questione relativa alla qualificazione mediante l'esibizione dei tesserini, rispetto alla quale le parti civili richiederebbero una non consentita rilettura delle prove, non ricorrendo alcuna ipotesi di travisamento. Nel ricorso, oltre a trattarsi congiuntamente le due distinte posizioni di ri---:M-:-.---, ,....---.! ed ~ verrebbero richieste valutazioni in fatto, "preferendosi" la ricostruzione della sentenza di primo grado a quella del giudizio di appello, assumendosi che avrebbero dovuto essere interpretate meglio e diversamente le parole di D. l non oggetto di alcuna interpretazione possibile, avendo le sentenze d'appello accertato che egli aveva fornito una descrizione dell'avvicinamento ai ragazzi americani smentita dalle telecamere e tale da non consentire la esibizione dei tesserini;
assumendosi che sarebbe preferibile affermare che i due Carabinieri avessero rispettato i protocolli, ma senza esaminare i passaggi delle sentenze che ricordano come sarebbe stata la Centrale operativa dei Carabinieri a dare loro ordini rimasti, poi, disattesi;
obliterandosi che la sentenza rescindente non aveva in alcun modo censurato la prima decisione d'appello sulla ricostruzione della colluttazione finale, limitandosi a o-sservare come 32 fosse illogico che~ avesse potuto comprendere di trovarsi di fronte a dei funzionari di polizia. 9.4.2. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili per carenza di interesse. Il ricorso delle parti civili sarebbe inammissibile in quanto l'impugnazione sarebbe priva di effetti giuridici utili per il suo interesse sostanziale, non potendo l'eventuale riconoscimento delle circostanze aggravanti influire sull'entità del danno da riconoscere loro, non potendo il danno dirsi accentuato dalla mancata percezione di~ di trovarsi di fi·onte un Carabiniere, diversamente da quanto accade per le aggravanti che abbiano inciso sulle sofferenze della vittima (ad esempio, la crudeltà nel determinare la morte). Del resto, nel caso di specie, le statuizioni civili sarebbero state già confermate con sentenza definitiva e sarebbero le medesime disposte in primo grado e, dunque, sarebbero ormai definitive da tempo, avendo la giurisprudenza affermato che «la parte civile non può essere legittimata a impugnare in cassazione la sentenza che ha confermato la statuizione di merito sulle sue pretese risarcitorie, quando il procuratore generale non ha ritenuto di impugnare la sentenza di appello>) (Sez. 5, n. 32156 del12/07/2019). In ogni caso, non avrebbero pregio le osservazioni dei ricorrenti quanto al riflesso della configurabilità delle aggravanti sulla ricostruzione della dinamica dei fatti rilevante in sede civile, non essendo stata ravvisata la causa di non punibilità ex art. 393- bis cod. pen. Pur dovendo assolvere all'onere di esplicitare l'interesse a proporre impugnazione, le parti civili addurrebbero una motivazione apparente sul punto, limitandosi ad affermazioni generiche, prive di richiami espliciti all'eventuale processo decisionale che dovrebbe caratterizzare il giudizio in sede civile e destituite di fondamento in ragione del fatto che l'esclusione della aggravante non sarebbe stata determinata dall'assenza della qualifica di pubblico ufficiale nella vittima, ma dalla mancanza di conoscenza di tale qualifica in capo all'imputato. Inoltre, nessun concorso di colpa potenzialmente rilevante in sede civilistica sarebbe stato indicato nella sentenza impugnata;
rilevandosi, secondo autorevole dottrina, che se in sede penale è stata positivamente accertata la colpa esclusiva dell'imputato, al giudice civile o amministrativo è. sottratta la possibilità di decidere in maniera diversa. Quanto, poi, alla natura delle aggravanti in parola esse inciderebbero esclusivamente sotto il profilo della determinazione dell'entità della pena, non influenzando il risarcimento del danno subito, poiché esse non inciderebbero in alcun modo sul nesso di causalità tra l'azione criminosa e il danno, avuto riguardo all'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., che circoscrive l'ambito entro il quale la statuizione del giudice penale fa stato nel giudizio civile e che non si estende 33 all'accertamento degli elementi accidentali del reato e alla loro valutazione ai fini della commisurazione della pena. La giurisprudenza di legittimità sarebbe chiara nell'affermare che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e diretto, ossia deve derivare da una lesione giuridica effettiva della posizione della parte. Pertanto, il ricorso delle parti civili sarebbe inammissibile proprio in ragione della loro mancanza di interesse concreto, non sussistendo alcuna condizione che giustifichi un riesame delle statuizioni civili da parte della Corte di cassazione. 9.4.3. Sull'infondatezza del ricorso delle parti civili. Le considerazioni sopra esposte porrebbero nel nulla le critiche che le parti civili intenderebbero muovere alla ricostruzione della possibilità per [t!] di trovarsi di fronte un appartenente alle Forze di polizia. Superato i l tentativo di recuperare la qualificazione mediante l'esibizione dei tesser in i, il tempo dei fatti, il percorso di avvicinamento dei Carabinieri ai due americani, l'incomprensione della lingua italiana da parte di ~ l'abbigliamento di l L. k avrebbero imposto ai Giudici l'esclusione della consapevolezza in capo all'imputato di conoscere la qualifica di l L. l ovvero, ancora, la possibilità di attribuire all'imputato un qualche profilo di matrice colposa al riguardo, cosi come chiarito nella motivazione dell'impugnata sentenza (cfi·. pagg. 223 e ss.), sicché il ricorso dovrebbe essere, in ogni caso, rigettato per infondatezza delle doglianze proposte. 9. 4.4. In ordine al ricorso dd D. lnei confronti di~ il primo si sarebbe costituito parte civ ile solo per la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni personali, laddove l'odierno ricorso nulla direbbe in relazione al primo reato, per il quale~ è stato assolto, concentrandosi esclusivamente sulle aggravanti dell'omicidio ed essendovi stato il passaggio in giudicato anche delle statuizioni civili per il reato di cui al capo 4). 9.S.la replica delle parti civili alle memorie delle Difese degli imputati presentate in relazione ai ricorsi delle parti civili. 9.5.1. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili per avere i motivi prospettato letture diverse delle prove, i motivi stessi denuncerebbero, oltre al travisamento delle dichiarazioni di l D. l su alcuni snodi decisivi dei fatti, la violazione di norme processuali: a) in relazione ai poteri del Giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza per difetto di motivazione, anche in relazione all'intervenuto giudicato parziale;
b) alla infondata parificazione, operata dalla sentenza impugnata, ti-a la posizione dell'imputato di un reato connesso e quella di testimone assistito nonché al regime di valutazione delle relative dichiarazioni;
c) alla inversione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni provenienti dall'imputato e dal teste assistito con l'affermazione del principio che queste ultime devono ritenersi inattendibili ove siano contraddette dalle prime. 34 La memoria, poi, riproduce ampi stralci della requisitoria scritta dell'Avvocato generale per sostenere che l'attribuzione a l D. l di dichiarazioni mai pronunciate disarticolerebbe il percorso argomentativo finalizzato alla ricostruzione dei fatti quanto all'ascrizione allo stessol D. l delle affermazioni secondo cui l L. l avrebbe pronunciato la parola «Carabinieri>> solo nel corso dell'accoltellamento e secondo cui era prassi, quando si operava in borghese, qualificarsi verbalmente e non mediante l'esibizione del tesserino, ribadendosi che un vizio di motivazione si rinverrebbe nella parte in cui la sentenza impugnata non si è confrontata con gli argomenti sviluppati nei precedenti gradi di giudizio e in sede di legittimità a sostegno della condanna irrevocabile per alcuni dei reati e per le relative aggravanti, ormai definitivamente riconosciute. Quanto alle censure in merito alla esclusione del dolo eventuale dell'omicidio, le considerazioni della sentenza rescindente sull'impossibilità di ravvisare la legittima difesa putativa avrebbero dovuto portare a concludere che i l concorso nel porto di LL implicasse l'accettazione di una sfida con i presunti aggressori, sintomatica del dolo eventuale. 9.5.2. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili per aver dedotto motivi non prospettabili in cassazione, si ribadisce l'interesse di l D· le dei parenti di L. ~a impugnare anche con riferimento all'aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen., atteso il rovesciamento delle posizioni degli imputati e delle vittime operato anche sulla scorta di una lettura travisante delle dichiarazioni di J D. Ida cui conseguirebbero vincolanti effetti sulla quantificazione del danno in sede civile, avendo la giurisprudenza affermato che, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso e contestandosi, nel caso di specie, l'errata ricostruzione del fatto storico, discendente dai vizi dai quali risulterebbe affetta la sentenza, fra i quali il travisamento delle dichiarazioni del teste oculare, con l'attribuzione della condotta violenta ai Carabinieri. Sotto questo aspetto anche l'esclusione dell'aggravante nei confi·onti di entrambi gli imputati si legherebbe a una diversa ricostruzione del fatto storico vincolante per il giudice civile ove la sentenza passasse in giudicato, posto che le aggravanti dell'omicidio sarebbero indissolubilmente intrecciate con il delitto di resistenza che darebbe fondamento all'aggravante teleologica dell'omicidio, laddove l'azione in danno del pubblico ufficiale quale aggravante dell'omicidio sostanzierebbe l'elemento costitutivo del reato di resistenza. Pertanto, al di là dell'interesse di l D. l a non vedere travisate le sue dichiarazioni e a non ritrovarsi additato come testimone falso, sussisterebbe un interesse di tutte le parti civili a impugnare la sentenza nella parte in cui essa effettua una ricostruzione dei fatti difforme da quella contenuta nell'imputazione, 35 alla quale potrebbero associarsi conseguenze pregiudizievoli rispetto alla quantificazione del danno civile. La ricostruzione di un fatto storico in forza del quale non è stato l M. ad opporsi con violenza al D. !nell'esercizio delle sue funzioni, ma quest'ultimo ad averlo aggredito senza essersi preventivamente qualificato mediante l'esibizione del tesserino escluderebbe la configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale e precluderebbe a l D. l di ottenere, in sede civile, il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato, tanto più ove si ritenga che un contrasto fi·a giudicati potrebbe risolversi, in sede di revisione, solo a vantaggio del condannato. Analogamente, la ricostruzione del fatto storico in forza della quale nemmeno L L si sarebbe correttamente qualificato, escluderebbe la possibilità di configurare anche l'elemento oggettivo della resistenza impedirebbe agli eredi di L. ~ di vedersi liquidata, iure hereditatis, la quota di risarcimento del danno connesso al predetto reato. Peraltro, ribadito che la condanna per un reato comporta, a carico del condannato, l'obbligo di IS alla vittima anche i danni non patrimoniali derivati dai reati e che quando, come nel caso di l L l, sia deceduta, deve essere riconosciuto iure hereditatis agli eredi legittimi, si osserva che l'entità dell'apporto causale del danne.ggiante alla determinazione dell'evento sarebbe da considerare, a norma dell'art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento, analogamente a quanto avverrebbe nella quantificazione della quota di danno morale ascrivibile al cd. danno parentale risarcito iute praprta ai congiunti della vittima, sul quale non potrebbero non incidere valutazioni relative alla gravità del delitto, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo e a tutte le circostanze relative alle modalità con cui esso è stato commesso, sicché l'esclusione della resistenza al pubblico ufficiale da parte di entrambi gli imputati escluderebbe una voce di danno risarcibile e indurrebbe il giudice civile a effettuare una liquidazione più contenuta dei danni derivanti dall'omicidio, tenendo conto che alla causazione dell'evento avrebbe contribuito anche il non professionale comportamento tenuto da entrambi i Carabinieri, della eventuale esclusione della consapevolezza, in capo ai due americani, di trovarsi di fronte a dei militari in servizio e della riqual ificazione del contributo di l M. l in t ermini di concorso anomalo, a base colposa;
elementi che comporterebbero un ridimensionamento della complessiva gravità della condotta omicidiaria, il quale si rifletterebbe negativamente sulla liquidazione, in via equitativa, del danno morale. 9.6. La memoria di replica del coimputato LI ____ N _____ ....r-- memoria del Procuratore generale di udienza. 36 Il Procuratore generale di legittimità non si confronterebbe con le immagini riprese dalla videocamera deii'Unicredit, fondamentali per ricostruire il percorso dei Carabinieri e le modalità di approccio ai due imputati, nonché per smentire D. !sul momento in cui sarebbe avvenuta la esibizione dei tesserini. Errata sarebbe, altresi, l'affermazione, contenuta nella memoria del Procuratore generale, che le aggravanti dell'omicidio siano le medesime di quelle contestate per le lesioni personal i di l D. l posto che il richiamo ali 'art. 585 cod. pen. che si legge nel capo 4), dovrebbe intendersi riferito, secondo la formula usata ossia «per commettere il reato d i cui al precedente capo 3>>, al combinato disposto dagli artt. 576, n. 1 e 61, n. 2, cod. pen. Secondo la difesa di~ dovrebbe ritenersi: 1. la superfluità della qualificazione di r-1---::D:-.---,L considerato che le sue dichiarazioni sarebbero state ritenute utilizzabili secondo il criterio della cd. credibilità frazionata in ragione delle plurime affermazioni contrarie al vero in ordine sia al percorso di avvicinamento dei Carabinieri ai due americani, posto che le riprese dimostrerebbero che militari non avevano attraversato perpendicolarmente sulle strisce pedonali quanto con una traiettoria leggermente diagonale, sia all'esibizione dei tesserini, ritenuta incompatibile con il percorso dei Carabinieri, con i tempi dell'incontro e con le modalità di approccio. Profili su cui si sarebbe formato il giudicato interno, avendo il rinvio ad oggetto esclusivamente la verifica in ordine alla comprensione di ~della qualificazione verbale da parte di J L. le dd D. le quando essa fosse avvenuta. In tale contesto, il ruolo processuale di l D. l sarebbe inutile, essendo comunque necessaria la ricerca di riscontri, smentiti dalle riprese delle telecamere. 2. Ancora: dal momento che il rinvio avrebbe riguardato la qualificazione verbale dei Carabinieri, sul punto della mancata prova della esibizione dei tesser in i si sarebbe consolidato il giudicato interno. Tanto più che con la critica all'individuazione della conoscenza della parola «carabiniere» nel mondo quale «fatto notorio» sarebbe stata rilevata una violazione di legge. Sotto altro profilo, la valutazione del fatto sulla esibizione dei tesserini sarebbe logica e inattaccabile in sede di legittimità, mirando le critiche presentate dall'accusa pubblica e privata a una valutazione differente di una ricostruzione fattuale. 3. La decisione in sede di rinvio in ordine all'impossibilità per~ di sapere di avere di fi·onte un poliziotto sarebbe stata resa con motivazione logica e inattaccabile, sul presupposto che fosse in dimostrata la comprensione del termine "carabiniere" da parte di un soggetto anglofono. 4. Quanto al mancato riconoscimento delle due aggravanti dell'omicidio, il ragionamento del Procuratore generale avrebbe completamente ignorato le riprese della telecamera e le conseguenze che ne verrebbero tratte nelle due sentenze di 37 appello, che effettuano valutazioni logiche sulla scelta dei due Carabinieri di avvicinarsi di sorpresa in modo antitetico a una immediata qualificazione «verbale>>. La Corte di rinvio affronterebbe, altresi, compiutamente la questione relativa alla possibilità che le aggravanti contestate possano essere ascritte a~ perché da lui ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, giungendo correttamente alla soluzione negativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da LI ______ M_. _____ __,I deve essere accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre, nel resto, esso deve essere rigettato. Il ricorso delle parti civili, invece, deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili nei confronti di entrambi gli imputati. Infine, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. I. I ricorsi agli effetti penali. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e i Difensori dell'unico imputato ricorrente hanno proposto ricorso per cassazione agli effetti penali, censurando, la prima impugnazione (del Procuratore generale), con i primi due motivi, la qualificazione del concorso di l M. e non come concorso in omicidio doloso;
e, la ~ome concorso anomalo seconda (dell'imputato), la qualificazione del contributo dell'imputato come concorso anomalo e non come delitto esclusivamente riconducibile all'azione del concorrente, l N. l Inoltre, i l Procuratore generale, con il suo terzo motivo, lamenta la esclusione, per lo stesso l M. l e sempre agii effetti penaii, delle aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen.; mentre la Difesa dell'imputato ha formulato, infine, una serie di articolate censure in ordine al trattamento sanzionatorio al medesimo inflitto. l. La questione del concorso ordinario di LI ___ M_. __ _,Inell'omicidio doloso dii L. l· Con i primi due motivi di ricorso, il Procuratore generale territoriale ha formulato varie doglianze in ordine alla ricostruzione dell'omicidio di l L. l L--------ll e al contributo concorsuale offerto, nel frangente, da l M. l (in particolare con il primo motivo) nonché in relazione alla qualificazione giuridica del medesimo contributo, in specie per quanto attiene alla configurabilità del dolo di omicidio in capo a tale imputato (secondo motivo). 1.1. Va premesso che, in sede rescindente, la Corte di cassazione aveva censurato la motivazione della prima sentenza di appello in relazione al concorso 38 diLI __ M_. _ __.Inel delitto di omicidio ai sensi dell'art. 110 cod. pen., invitando in particolare Giudice del rinvio a sciogliere un fondamentale nodo nella interpretazione dei fatti, ovvero: a) «se il progetto omicidiario fosse contemplato in origine, ossia sin da quando maturò l'idea, comune agli imputati, dell'estorsione a seguito della c.d. "sola" di Trastevere e da quali elementi di prova ciò risultasse>); b) «se il progetto, viceversa, fosse insorto in un secondo tempo e, in particolare, in quale momento, se fosse comune ad entrambi o no, se, in quest'ultimo caso, M. l fosse consapevole e appoggiasse il progetto di~ e da quali elementi di prova ciò risultasse>); c) «se diversamente, l M. l avesse potuto prevedere, in base alle circostanze del caso concreto, già al momento dell'antefatto, che, rispetto all'evento delittuoso voluto si sarebbe verificato un evento delittuoso più grave come l'omicidio materialmente commesso dal coimputato>);. d) «se, viceversa, tale evento diverso più grave non fosse in alcun modo prevedibile al momento dell'antefatto>) (v. sentenza Sez. 1, n. 46921 in data 15 marzo 2023, pag. 72). 1. 2. Sulla base di una lettura critica del materiale probatorio acquisito nei due gradi del giudizio, la sentenza impugnata ha ritenuto che i due americani non si fossero messi d'accordo e non si fossero impegnati nella pianificazione dell'azione estorsiva con una specifica assegnazione dei ruoli, dato che il solo l M. aveva contrattato lo scambio coni G. Jper telefono e in una lingua, l'italiano, che l'amico non parlava;
e ha, parimenti, ritenuto che essi non avessero concordato la realizzazione un'azione «Violenta>), dato che l M. Jsi era mosso intenzionalmente in un perimetro interamente controllato da telecamere di video-sorveglianza, in grado di registrare gli spostamenti e le condotte dei due giovani, e che, dunque, egli avesse organizzato l'appuntamento scegliendo un luogo vicinissimo al suo hotel per potersi dare più facilmente alla fuga, suo principale obiettivo, confermato dalle dichiarazioni di l D. l secondo cui, nel corso della successiva colluttazione, egli aveva voluto principalmente scappare e non certo dare corso a una "sfida" in precedenza accettata (v. esame l D. all'udienza del 17 luglio 2020, pag. 21), come sul punto rilevato dalla stessa sentenza rescindente (v. sentenza Sez. 1, n. 46921 in data 15 marzo 2023, pag. 7 4). La sentenza, infatti, ha stigmatizzato la svalutazione della prova dichiarativa di l D. l sul punto, dalla quale emergeva che la condotta omicidiaria era da attribuirsi al solo~ senza che l M. Javesse avuto consapevolezza di quanto accadeva, posto che le colluttazioni intercorse, rispettivamente, tra~ e J L. l e tra l M. Je l D. l erano consistite in due episodi distinti tra loro, connotati da comportamenti completamente autonomi, sviluppatisi indipendentemente l'uno dall'altro e senza che l D. le J M. potessero avere avuto una esatta percezione di quanto stava accadendo a poca distanza, di modo che la condotta di l M. l non poteva essere diretta a 39 impedire a l D. jdi soccorrere ._l _r=L=.=::=:=LI . ..:E~h~a anche escluso che sia stata provata la consapevolezza in capo a l M. l delle precarie condizioni di salute psichica dell'amico. Su tali basi, la Corte territoriale ha, dunque, escluso che M. !avesse in alcun modo aderito alla condotta di~essendosi la sua fuga risolta in una manifestazione antitetica rispetto all'aggressione posta in essere dall'amico. E, in questa prospettiva, ha ritenuto che l'espressione riferita da~ nell'interrogatorio del Pubblico ministero («Was it enaugh>>), peraltro "suggerita" dallo stesso Pubblico ministero, in ogni caso non confermata da D. je smentita dal fatto che~ si era dato alla fuga prima di l M. significasse un invito a interrompere l'azione («basta!»). Inoltre, coerentemente con le valutazioni già compiute dalla Suprema Corte in sede rescindente, gli stessi Giudici di secondo grado hanno escluso la rilevanza delle condotte poste in essere da l M. !dopo la colluttazione con l D. l ovvero il fatto che egli abbia omesso di prestare soccorso alla vittima e di avere pulito e occultato l'arma del delitto nella camera d'albergo, trattandosi di circostanze suscettibili di plurime letture. Inoltre, la sentenza ha anche chiarito che anche se si dimostrasse che l M. lera a conoscenza della condotta posta in essere da(]] ai danni di l L. ~ sarebbe congetturale trarre la prova di un concorso in quella condotta, non essendo stato dimostrato che la vittima, ferita mortalmente, avesse gridato, né che M. avesse visto «il militare agonizzante», dato che neppure D. si era accorto di quanto stava accadendo al collega fìno al momento in cui lo stesso l M. l era scomparso dietro l'angolo, né che quest'ultimo avesse capito quel che era accaduto prima di fare rientro in albergo. Ma soprattutto, la sentenza impugnata ha confermato quanto rilevato dalla Corte di legittimità in ordine alla valorizzazione, quale indicatore del concorso morale di M. l della consapevolezza da parte sua del porto dell'arma detenuta da CE:] posto che, come rilevato dalla pronuncia rescindente, «il LL in questione avrebbe potuto: a) non essere usato affatto;
·b) essere usato solo esibendolo a scopo di minaccia;
c) essere usato solo al fine di ledere;
d) essere usato per uccidere». A partire da tale ricostruzione "in fatto", la Corte di merito ha, quindi, scrutinato una serie di indicatori del concorso morale e/o materiale dii M. nel delitto di omicidio, escludendo che, in realtà, essi potessero correttamente essere valorizzati a tal fìne. Quanto all'essere stato, M. L gestore dell'organizzazione dell'incontro, conducendo le trattative e il sopralluogo, e generalmente assumendo l'iniziativa per l'estorsione, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di trarre da tale ruolo la prova di «una piena condivisione tra i due imputati del percorso criminoso», tenuto conto della cesura logica e spazio-temporale tra la tentata estorsione e l'omicidio, evento ben diverso e successivo posto in essere da [KJ. 40 dovendo escludersi la preordinazione cosi come il «previo accordo>> nel progetto omicidiario da parte dei coimputati, il cui unico scopo era incontrar~ G. l per recuperare il denaro speso per l'acquisto di sostanza stupefacente e non certo porre in essere un'azione del tutto sproporzionata quale l'omicidio del "mediatore" di spacciatori potenzialmente pericolosi, non potendo il mero dato del porto del LL da parte di CE:] per quanto appena osservato, costituire la prova della preordinazione dell'omicidio. Al contrario, secondo la Corte territoriale il proposito criminoso omicidiario doveva ritenersi maturato istantaneamente da IKJ nell'atto in cui egli era stato bloccato e sovrastato dal Vicebrigadiere l L. l CJ, in un processo volitivo caratterizzato da «impeto», anche per l'incapacità del giovane di gestire la rabbia e situazioni «avvertite» come pericolose, di cui il coimputato, in ragione di una frequentazione non diuturna, non aveva contezza e che non avrebbe nemmeno potuto impedire tentando di evitare che []] si recasse armato all'incontro, non essendo dato sapere se l M. lsi fosse avveduto del LL immediatamente, all'atto di lasciare l'albergo, ovvero soltanto in ascensore. Mentre con riferimento alla fase dell'accoltellamento, la sentenza impugnata ha ribadito come, in ragione della distanza intercorrente fi·a le due coppie e delle specifiche dinamiche di svolgimento dei fatti, non vi fosse stata la possibilità, per gli uni, di percepire cosa stesse capitando agli altri (pag. 124 ), sicché non risultava riscontrata l'intenzione di l M. l di «portare avanti la colluttazione» per impedire a l D. Idi accorrere in aiuto del collega. Su tali basi, la Corte territoriale ha, pertanto, escluso il concorso, sia pure «per mera adesione», alla condotta di~ da parte dii M. l ai sensi dell'art. 110 cod. pen., potendo le azioni successive (quali l'omesso soccorso alla vittima e l'aver pulito e occultato l'arma del delitto) e la frase «it's enough» rivolta aiKJ essere suscettibili di plurime e alternative letture ove singolarmente cmsiderate, non presentando autonoma forza probante capace di neutralizzare le argomentazioni di segno opposto, tenuto conto della mancanza di consapevolezza, in capo a l M. l dell'intervenuto «ferimento mortale» del Vicebrigadiere, dell'indimostrata sua partecipazione alla ripulitura dell'arma, della possibile rilevanza del suo occultamento quale mero «favoreggiamento personale», della antologica ambiguità della frase in lingua inglese. Del pari, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la configurabilità, in capo a l M. l del dolo eventuale, che pure rappresenta una delle forme che possono essere assunte dal cd. dolo di concorso. Ribaditi i rilievi critici già formulati circa la concludenza, rispetto alla prova di responsabilità del concorso in omicidio, degli indicatori analizzati in precedenza, la Corte territoriale si è soffermata, in particolare, sul porto del LL, sottolineando ancora la molteplicità dei possibili utilizzi, per arrivare a ritenere indi mostrato che l M. D avesse accettato semplicemente «il rischio della verificazione dell'evento 41 mortale del Vicebrigadiere>>, secondo, appunto, lo schema del c.d. dolo eventuale. Esclusa, coerentemente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della cd. teoria della rappresentazione, secondo la quale il dolo eventuale ricorrerebbe ove l'agente si determini ad una certa condotta malgrado la previsione che essa possa sfociare in un fatto di reato, atteso che non sarebbe possibile distinguerlo dalla cd. colpa cosciente, la Corte territoriale ha mostrato di aderire alle teorie volontaristiche del dolo eventuale, secondo cui esso deve sostanziarsi in una volontà consapevole di realizzare il fatto tipico, che deve sussistere al momento del fatto e perdurare per tutto il tempo in cui la condotta rientra nella signoria dell'agente e che va intesa come una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro, considerando lo specifico evento lesivo come "prezzo" (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato (cosi Sez. U, n. 38345 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione), all'uopo essendo stati elaborati alcuni indicatori, nella specie puntualmente passati in rassegna, giungendo a escludere, in capo al M. l il concorso nel reato di omicidio a titolo di dolo eventuale. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto indimostrata la prova della certa e chiara rappresentazione in capo al M. le della positiva adesione da parte dello stesso all'evento collaterale del suo agire illecito, costituito dalla aggressione mortale a l L l e, ancor prima che essi avessero previsto, nel lasciare la stanza d'albergo per recarsi all'appuntamento con J G. ~che al posto di costui si sarebbero presentati due appartenenti alle Forze di polizia, ben potendo ragionevolmente ritenersi che il possesso dell'arma da parte dell'amico fosse apparsa al M. !soltanto come una opportuna «cautela difensiva», attesa la tarda ora, la loro giovane età, la condizione di ospiti in un Paese straniero, il timore chel G. lnoli si presentasse da solo all'appuntamento nonostante gli accordi intercorsi, la circostanza per cui lo "scambio" sarebbe intercorso con il mediatore di spacciatori potenzialmente pericolosi;
e che l'avere indossato, per recarsi all'incontro, delle felpe con il cappuccio fosse una semplice misura di prudenza per guadagnare più facilmente la fuga verso la vicinissima struttura recettiva qualora l G. l non si fosse presentato da solo all'appuntamento, senza che tali circostanze possano essere interpretate come accordi o intese implicite con il coimputato. In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato eh~ M. l si fosse rappresentato la realistica prospettiva della possibile verificazione della morte di un uomo quale effetto collaterale della sua condotta e che, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si fosse consapevolmente determinato ad agire comunque. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha anche evidenziato la mancata dimostrazione che l M. l fosse consapevole, nel momento in cui veniva compiuta, dell'azione aggressiva e letale posta in essere da~ che costituisce 42 l'indicatore del dolo eventuale nei cd. reati di sangue. Né è risultata riscontrata, come già osservato, alla luce di quanto dichiarato da l D. l l'intenzione del l M. l di «portare avanti la colluttazione>> per impedire a militare di accorrere in aiuto del collega, emergendo, di contro, la volontà di sottrarsi alla presa e fuggire. Parimenti, gli indicatori costituiti dalla storia, dalla personalità e dalle precedenti esperienza degli imputati, non sono state ritenute sintomatiche, aldilà di ogni ragionevole dubbio, di una piena, vissuta consapevolezza e rappresentazione in capo a l M. l delle conseguenze letali che potevano derivare dalle sue condotte e da quelle del coimputato e della conseguente accettazione della morte di un uomo, non essendo stata dimostrata nemmeno la conoscenza, in capo al M. l delle risalenti precarie condizioni psichiche in cui versava~. Ribadite le considerazioni già richiamate in relazione agli ulteriori elementi indiziari del dolo eventuale costituiti dalla «condotta successiva al fatto» e alla ti-ase «it's enough» che l M. l nel darsi alla fUga, avrebbe rivolto a~ escluso l'indicatore della ripetizione delle condotte- non risultando provato che in passato l M. l (o CE] fossero mai incorsi in fatti simili - la Corte territoriale ha osservato che il fine della condotta, costituito dal consumare un'estorsione ai danni dii G. lper «riparare il torto subito», non risulterebbe conciliabile con la volontà delle drammatiche conseguenze collaterali derivatene per l'evidente sproporzione con le stesse e per le conseguenze negative o lesive che ne sarebbero derivate per l'agente, altro indice valorizzato dalle Sezioni Unite. Quanto all'indicatore costituito dal contesto illecito in cui l M. l e[]], ebbe a operare, la Corte territoriale ha escluso che potesse affermarsi, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che il medesimo, concernente il programmato reato di estorsione ai danni di l G. l abbia comportato da parte di l M. IL certa rappresentazione dell'evento morte dell'uomo con il quale si sarebbe incontrato e l'adesione ad esso a titolo di dolo eventuale, considerato che l'imputato non poteva ignorare il rischio che le sue condotte avrebbero potuto essere riprese dalle telecamere disseminate in zona. Quanto, infine, al giudizio controfattuale alla stregua della cd. prima formula di Frank, peraltro già esclusa in ragione della notevole sproporzione tra la morte di un uomo e il profitto dell'estorsione voluta dai coimputati, in assenza di «informazioni altamente affidabili»( ... ) «su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell'evento illecito collaterale», la Corte di assise di appello ha ritenuto, alla stregua della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, di attenersi a un principio di favor verso l'imputato. 1. 3. Tanto premesso, quanto al primo profilo dedotto in ricorso, il Procuratore generale territoriale opina, in primo luogo, che dalla esclusione sia della causa di giustificazione della legittima difesa, sia della scusante della legittima difesa 43 putativa, deriverebbe l'impossibilità che gli imputati si fossero armati al solo scopo di difendersi;
e non avendo essi agito con tale finalità, la decisione di portare con sé il LL avrebbe potuto giustificarsi unicamente con l'accettazione di una possibile sfida portata dal G. le dai suoi sodali, di modo che l'atteggiamento psicologico dei due americani dovrebbe essere ricondotto allo schema del dolo eventuale. Tale argomentazione non può essere ammessa. Invero, essa rivela chiaramente la caratteristica che connota, in maniera determinante e pervasiva, la prospettazione complessiva del ricorso, il quale lungi dal denunciare dei vizi di manifesta illogicità nella motivazione articolata dalla sentenza impugnata per un verso si muove a partire da una ricostruzione del fatto diversa da quella delineata in sede di merito e, per altro verso, sollecita una differente rivalutazione della relativa piattaforma probatoria;
operazioni entrambe precluse in sede di legittimità (v. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01). Inoltre, la stessa prospettazione ricomprende in sé un vizio logico, atteso che pretenderebbe di far scaturire un ipotetico intento offensivo dalla mancanza di una volontà difensiva, che, a sua volta, viene ricavata dall'impossibilità di sussumere la condotta dei due imputati nella legittima difesa, reale o putativa. In questo modo, però, l'atteggiamento soggettivo dei due americani nel momento in cui uscirono dalla stanza d'albergo per recarsi all'appuntamento con l G. l viene arbitrariamente ricostruito a partire della esclusione di una causa di giustificazione, la legittima difesa appunto, che è, in realtà, riconducibile alla mancanza di una serie di elementi strutturali della scriminante le quali nulla hanno a che vedere con l'atteggiamento psicologico di chi si stava apprestando a portare a compimento il tentativo estorsivo e si sarebbe imbattuto, di l i a poco, nei due militari. Come congruamente rilevato in sede di merito, infatti, la tesi prova troppo. La legittima difesa è stata esclusa innanzitutto perché i due imputati stavano commettendo un reato e, dunque, avevano creato una situazione di pericolo che non poteva certo configurare, in termini giuridici, alcuna necessità difensiva e, soprattutto, in quanto, da un lato, l'offesa che, in tesi, i due avrebbero inteso fi·onteggiare non poteva certo ritenersi «ingiusta>>, posto che si era al cospetto di una attività di polizia giudiziaria;
e in quanto, dall'altro lato, l'ipotetica azione difensiva non poteva certo ritenersi proporzionata all'offesa che, con tale attività, veniva portata. E', dunque, evidente che l'esclusione della legittima difesa poggia su ragioni oggettive, inidonee a determinare in modo automatico la qualificazione dell'elemento psicologico che avrebbe sorretto la condotta del concorrenteJ M. Quanto, poi, alla scriminante putativa, essa è stata esclusa a partire dal condivisibile rilievo che l'erronea convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta debba trovare riscontro in dati obiettivi che lo rendano 44 plausibile e in qualche modo giustificabile, laddove in mancanza di dati di fatto concreti, non emersi nel corso dell'istruttoria, l'esimente putativa non può ricondursi ad una condizione meramente soggettiva, determinata da un mero timore o da uno stato d'animo dell'agente (eli-. Sez. 1, n. 8566 del 12/02/2015, Laci, non massimata;
Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207376- 01). E nel caso di specie nessun concreto elemento di fatto poteva supportare la tesi avanzata da(]] di aver erroneamente percepito una situazione di pericolo legata alla presenza di un'arma chel L l in realtà, non aveva con sé e che lo stesso[}[] aveva ammesso di non aver visto;
fermo restando che la violenza dell'azione aggressiva, con numerosi fendenti diretti verso distretti corporei sedi di organi vitali doveva comunque ritenersi incompatibile con una reazione difensiva rispetto a una indimostrata aggressione da parte dei militari. Ma, soprattutto, la prospettazione del Pubblic0 ministero non si confronta con alcuni passaggi della sentenza impugnata, che pur escludendo la legittima difesa putativa ritengono indimostrata la tesi secondo cui l'azione di armarsi fosse necessariamente dimostrativa di un intento fin dal principio offensivo, connotato da una sostanziale accettazione della sfìda che l G. l e i suoi eventuali sodali avrebbero potuto muovere ai due americani. Infatti, la Corte territoriale, nella complessiva ricostruzione degli accadimenti e nello scrupoloso scrutinio degli indicatori potenziali del dolo eventuale, ha, innanzitutto, ribadito - in coerenza con le considerazioni sviluppate dalla pronuncia rescindente (secondo cui il possesso dell'arma non poteva ritenersi «sufficiente [ ... ] con una sorta di inammissibile automatismo, a ravvisare, a carico dii M. l il dolo di concorso, nella sua specifica declinazione della consapevolezza della condotta che l'altro concorrente avrebbe esplicitato>> (Sez. 1, n. 46921 del 15/02/2023, pag. 78) - come la decisione di portare con sé il LL potesse essere ricondotta a una pluralità di futuri impieghi, lvi compreso quello di dissuadere gli eventuali aggressori semplicemente con l'esibizione dell'arma o finanche di minacciarli espressamente di usarla, ma sempre con finalità dissuasive;
e ciò a riprova che il possesso dell'arma durante l'appuntamento poteva essere ricondotto a un intento lato sensu difensivo, sia pure nell'accezione indicata di una mera deterrenza, senza con ciò evocare il concetto tecnico di legittima difesa. Inoltre, la sentenza ha anche diffusamente argomentato come la condotta tenuta dal M. l per come riferita da l D. l fosse incompatibile con l'accettazione di una sfida, che il giovane americano, intento soprattutto a guadagnare la fuga, non intendeva certo portare ai due soggetti che si erano parati innanzi a lui e all'amico. 1.4. Sotto altro profilo, il ricorso svolge una rassegna di tutti gli elementi che, nella l!)rospettiva del Procuratore generale ricorrente, sarebbero indicativi di una volontà offensiva in capo ai due imputati, ovvero di una accettazione dell'eventualità che l'arma fosse necessaria per aggredire qualcuno qualora la 45 situazione lo avesse richiesto: dalla citata presenza di un'arma micidiale, alla decisione di l M. l di non portare il proprio LL, privo delle caratteristiche necessarie per affrontare la prevedibile offesa;
dalla subitanea reazione dei due imputati, che avevano aggredito i militari, secondo il racconto. di D. l immediatamente dopo che essi si erano qualificati;
dalla scelta di un luogo dell'appuntamento coperto dalla videosorveglianza, volto a conseguire «una sicurezza di controllo>> nel caso in cui l G. l si fosse presentato con i sodali. Tuttavia, come già anticipato, tale esposizione viene compiuta in maniera assertiva, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza e senza la specifica e pertinente evocazione di vizi logico-giuridici della stessa, sostanzialmente prospettando una differente lettura del materiale indiziar io in una direzione ritenuta maggiormente logica e, di fatto, sollecitando un intervento sostitutivo della Corte di cassazione rispetto alle competenze attribuite al giudice di merito nella valutazione delle prove. E ad analoga censura si prestano le considerazioni della Parte pubblica ricorrente in ordine alla asserita illogicità della motivazione sia nel ritenere che l'uccisione di l L. l si sia verificata al di fuori d i ogni possibilità d i controllo da parte dd M. l nonostante i l ruolo dominante dallo stesso esercitato rispetto alla posizione totalmente subalterna dell'amico, come palesato anche dall'intimazione con cui egli aveva ordinato a[!!] di interrompere l'azione offensiva ai danni di l L. l (con la frase «It's enough» ovvero «è sufficiente, è abbastanza» o «adesso basta»), sia rispetto alla configurazione di un dolo d'impeto, asseritamente incompatibile con la decisione di recarsi all'appuntamento con un LL, sia nel ritenere lo stesso j M. l non responsabile dell'omicidio volontario dii L. lmentre[!!Jèstato ritenuto responsabile per le lesioni personali commesse dall'amico. Anche in questo caso, infatti, palese è il tentativo di una rilettura del compendio probatorio, affidato a una apodittica valutazione di maggiore attendibilità del relativo risultato interpretativo, più che a una azione di destrutturazione dei passaggi argomentativi della motivazione operata cogliendone gli intrinseci elementi di illogicità, mai realmente disvelati. Totalmente accantonato, infatti, nello svolgimento delle censure è l'epilogo cui la Corte territoriale perviene in relazione ad alcuni punti chiave del ragionamento probatorio: dalla duplice affermazione secondo cui «deve ritenersi provato che il proposito criminoso omicidiario, pur a fi·onte del porto del micidiale LL, fu maturato istantaneamente dal N. ~all'atto in cui lo stesso fu bloccato e sovrastato dal Vicebrigadiere l L. ~ estrinsecandosi in un processo volitivo caratterizzato da "impeto"» (Sent. Corte di assise di appello, pag. 194) e secondo cui <~ M. l non aveva avuto, quindi alcuna intenzione di «aggredire» i l militare, ma solo quello di sottrarsi alla presa» (sent. Corte di assise di appello, 46 pag. 183), alla individuazione del momento in cud M. lsi avvide della presenza del LL che ~ aveva con sé, che la sentenza ha motivatamente sottolineato di non poter ricostruire. E tutto ciò anche a prescindere dal passaggio in cui la Corte territoriale mostra di ritenere che la frase «It's enough>> in realtà non sia mai stata pronunciata (v. supra). 1.5. Parimenti non scrutinabili sono le osservazioni con cui il Procuratore generale ricorrente censura la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla avvenuta esclusione del dolo eventuale dell'omicidio contestato. Accanto alle considerazioni già svolte con il primo motivo, che intendono in realtà prospettare la indebita pretermissione di talune circostanze di fatto indicative di una responsabilità pienamente concorsuale da parte di l M. il ricorso affronta, in chiave critica, le osservazioni con cui la Corte territoriale ha argomentatamente e logicamente escluso il dolo eventuale in capo all'imputato. Sul punto il Procuratore generale ha richiamato: il porto del LL, ingiustificato in rapporto a un contesto delittuoso di tipo bagattellare, che non avrebbe reso necessaria alcuna particolare cautela;
la possibilità di una condivisione implicita, da parte degli imputati, di quanto avvenuto, che sarebbe confermata dalla simultaneità della aggressione dagli stessi agita all'indirizzo delle persone offese non appena esse si erano qualificate come Carabinieri;
la realizzazione del delitto in un contesto illecito, caratterizzato dalla comune consapevolezza di dovere fare ti-onte a una probabile reazione degli amici dii G. ~da una programmazione dell'azione illecita, tenuto conto del travisamento di entrambi, all'evidenza finalizzato a nascondere il LL e non a guadagnare più facilmente la fuga verso l'albergo, dato che i due erano vicinissimi ad esso. Anche in questo caso, tuttavia, le censure del Pubblico ministero hanno un carattere eminentemente rivalutativo e si sostanziano in un tentativo di proporre una differente lettura del materiale probatorio;
operazione, questa, del tutto estranea alla funzione propria del controllo di legittimità. Infatti, in tema di controllo sulla motivazione alla Corte di cassazione è, pacificamente, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffi-onto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260- 01). In ogni caso, gli indicatori richiamati nell'alternativo ragionamento probatorio svolto dal ricorrente non si confrontano con quanto ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, dalla sentenza impugnata nell'escludere «il previo accordo nel progetto omicidiario in parola da parte dei coimputati, il cui unico scopo, quella sera, era quello di incontrare! G. !perché riparasse al torto da 47 essi subito nel corso della "sola" trasteverina, recuperando il denaro speso per l'acquisto di sostanza stupefacente>> (sent. Corte di assise di appello, pag. 193) e nel ritenere provato, come già ricordato, «che il proposito criminoso omicidiario, pura ti-onte del porto del micidiale LL, fu maturato istantaneamente da[}[] l ~ all'atto in cui lo stesso fu bloccato e sovrastato dal Vicebrigadiere l L. ~ estrinsecandosi in un processo volitivo caratterizzato da "impeto"» (sent. Corte di assise di appello, pag. 194). Donde, conclusivamente, il ricorso della Parte pubblica deve ritenersi, in relazione ai primi due motivi, complessivamente inammissibile. 2. La questione del concorso anomalo di JL.. __ M_. _ __.l nell'omicidio di L. l· 2 .
1. La Difesa di Ji,. _ __;,M,;,;.;.,. _ __.l dal canto suo, ha sostenuto, con il primo e con secondo motivo di ricorso, la tesi secondo cui la condotta dell'imputato non sarebbe qualifìcabile nemmeno a titolo di concorso anomalo. E ciò in una duplice prospettiva. Si opina, con il secondo motivo, che la condotta ascritta all'imputato non presenterebbe alcuna rilevanza causale rispetto all'omicidio di J L. che sarebbe ascrivibile alsolo~J:!J Più precisamente, la condotta di quest'ultimo, in quanto agita a partire da un imprevedibile impulso aggressivo, innescato da una acclarata condizione psicopatologica di cui l M. l non sarebbe stato a conoscenza, non avrebbe potuto essere in alcun modo prevista né prevedibile per quest'ultimo, di tal che essa si configurerebbe come una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento mortale. In questo modo, lo sviluppo causale dell'azione mortale sarebbe riconducibile allo schema dell'art. 41, secondo comma, cod. pen. che escluderebbe il nesso causale nel caso in cui l'evento sia stato, appunto, prodotto una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo, sicché la condotta dii M. l perderebbe qualunque incidenza eziologica rispetto alla letale aggressione portata dal coimputato. Inoltre, con il primo motivo si deduce che quand'anche alla condotta dii M. ~i riconosca una qualche rilevanza causale rispetto alla morte di l L. l difetterebbe comunque il peculiare coefficiente di imputazione soggettiva necessario per integrare la fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen., nel senso che il verificarsi dell'azione aggressiva da parte di jTie, soprattutto, il suo drammatico epilogo, non avrebbero potuto essere previsti e tantomeno evitati dal M. Entrambe le prospettazioni difensive sono, tuttavia, infondate. 2. 2. Con riferimento alla configurabilità, nel caso di specie, del concorso anomalo, va premesso che l'art. 116 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che «qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od 48 omissione>); e, al secondo comma, che «Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave>). T aie fattispecie presenta, dunque, una peculiare struttura sia sul piano oggettivo, sia su quello dell'imputazione soggettiva. Sul piano oggettivo essa postula una base concorsuale dolosa, nel senso che due o più persone devono avere voluto commettere un reato doloso. Su tale base deve, indi, innestarsi causalmente un reato ulteriore che sia stato commesso dolosamente da uno (o più) dei concorrenti, il quale pacificamente ne risponde a titolo di concorso doloso, laddove almeno uno dei compartecipi non abbia agito con dolo, diretto o indiretto, rispetto a tale ulteriore e diverso reato (Sez. 1, n. 5797 del 04/03/1988, Esposito, Rv. 178379 - 01); fermo restando che al compartecipe che non lo ha voluto il reato diverso deve essere riferito causai mente (Sez. 1, n. 1696 del 03/12/1982, dep 1983, Magni, Rv. 157607 - 01; Sez. 1, n. 11622 del 12/07/1982, Sentinella, Rv. 156494- 01; Sez. 1, n. 1729 del 21/12/1981, dep. 1982, Buongiorno, Rv. 152349 - 01). Viceversa, ove tale relazione causale sia mancante, il concorrente che non ha voluto il reato diverso non potrà essere chiamato a risponderne, difettando un suo contributo penalmente rilevante alla realizzazione del fatto commesso dal compartecipe. Dunque, come è stato efficacemente osservato, la configurabilità del concorso anomalo è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionai i e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977 - 01). Per quanto, poi, concerne il meccanismo di imputazione soggettiva del reato al concorrente che non lo ha voluto, l'originaria configurazione del concorso anomalo non richiedeva, secondo la formulazione testuale dell'art. 116 cod. pen., uno specifico coefficiente psicologico, appagandosi del già richiamato riferimento alla mera relazione causale tra l'azione od omissione del partecipe e il verificarsi del reato da lui non voluto. Tale opzione di politica criminale era del tutto coerente con le scelte di fondo del codice penale del 1930, che contemplava al suo interno diverse ipotesi di responsabilità oggettiva, tutte ispirate al canone del versarf in re i/1/dta: dal delitto preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), alla cd. abenatio delictl (art. 83 cod. pen.), dalla fattispecie prevista dall'art. 586 cod. pen. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto doloso), a quella contemplata dall'art. 117 cod. pen. (mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti). La ricostruzione di tutte tali fattispecie secondo lo schema della responsabilità oggettiva è stata sottoposta a progressiva revisione da parte della dottrina penalistica, della giurisprudenza costituzionale e, sia pure con maggiore cautela e con non poche oscillazioni, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un ampio 49 processo di reinterpretazione di vari istituti dell'edificio penalistico, alla luce del principio di responsabilità penale stabilito dall'art. 27, primo comma, Cost. e, più precisamente, del principio di colpevolezza nonché del carattere personale della responsabilità penale. In una prima fase, tuttavia, l'interpretazione più accreditata del meccanismo di imputazione soggettiva del reato diverso al compartecipe che non lo aveva voluto si è dispiegata attraverso i l richiamo alla nozione di causalità psichica (tra le tante v. Sez. 1, n. 10371 del 26/06/1985, Saccucci, Rv. 170982- 01; Sez. 1, n. 6301 del11/11/1983, dep. 1984, Sorrento, Rv. 165214- 01; Sez. 1, n. 366 del 04/12/1981, dep. 1982, Turrini, Rv. 151600- 01; Sez. 1, n. 35 4del26/11/1981, dep. 1982, Sessa, Rv. 151594- 01; Sez. 1, n. 6183 del 21/03/1980, Altieri, Rv. 145308- 01; Sez. 1, n. 5053 del 02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142132- 01; Sez. 1, n. 1000 del 05/04/1978, Atzeni, Rv. 139818 - 01; Sez. 1, n. 352 del 16/11/1977, dep. 1978, Cristani, Rv. 137608 - 01; Sez. 1, n. 1671 del 26/10/1977, dep. 1978, Ferroni, P, v. 137930- 01; Sez. 1, n. 1933 del 02/07/1973, dep. 1974, Di Bono, Rv. 126401 - 01; Sez. 6, n. 31 del 18/06/1973, dep. 1974, Lentini, Rv. 088603- 01; Sez. 1, n. 3387 del 01/12/1971, dep. 1972, Lauria Rv. 121052- 01; Sez. 1, n. 2593 del 05/11/1971, dep. 1972, Biddau, Rv. 120857- 01; Sez. 1, n. 1324 del 16/12/1970, dep. 1971, Montani, Rv. 117656 - 01; Sez. 1, n. 1519 del19/11/1968, dep. 1969, Isoardi, Rv. 110536- 01; Sez. 1, n. 1833 del 19/12/1967, dep. 1968, Casamonico, Rv. 107354 - 01; Sez. 1, n. 1607 del 13/12/1966, dep. 1967, Martorana, Rv. 103827 - 01; Sez. 1, n. 1044 del 20/06/1966, Scafìdi, Rv. 102728- 01; Sez. 1, n. 1798 del19/11/1965, dep. 1966, Lala, Rv. 100608 - 01); nozione che, già affermatasi sul principio degli anni '60, era stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 13 maggio 1965. Il successivo formante giurisprudenziale ha associato al concetto di causalità psichica la nozione di prevedibilità, inizialmente declinata, in questa prima fase, in termini di prevedibilità astratta (Sez. 1, n. 11889 del 06/10/1988, Rv. 179840- 01; Sez. 1, n. 10789 del 22/05/1986, Castiglione, Rv. 173931 - 01; Sez. 2, n. 3633 del 09/12/1985, dep. 1986, Decembrino, Rv. 172644 -01; Sez. 1, n. 5099 del 11/04/1984, Pezzotta, Rv. 164559 - 01; Sez. 1, n. 10714 del 21/06/1982, Knapinski, Rv. 156086 - 01), in genere agganciata a parametri che esprimevano massime dell'esperienza giudiziaria informate al canone dell'id quad plerumque accidit, declinato secondo la consolidata formula dello «sviluppo logicamente prevedibile>> alla stregua «dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani», fatta propria anche dalla già citata pronuncia della Consulta. Una formula definitoria che, spesso, la giuri~rudenza ha abbinato al criterio della omogeneità tra i beni giuridici incisi dal reato voluto e da quello non voluto, nel senso che, ad esempio, si è più volte ritenuto di ravvisare il concorso anomalo nel caso in cui i 50 concorrenti avessero programmato la commissione di una rapina, che costituisce un reato commesso con violenza, la quale fosse poi sfociata, per l'iniziativa di taluno soltanto di essi, in un omicidio;
e ciò sul presupposto che il primo reato avesse, nella sua struttura, l'elemento della violenza personale e che questa potesse evolversi, secondo una massima di esperienza, con progressione ingravescente, fino all'esito mortale (Sez. l, n. 354. del 26/11/1981, dep. 1982, Sessa, Rv. 151594- 01; Sez. 2, n. 3633 del 09/12/1985, dep. 1986, Decembrino, Rv. 172644- 01; Sez. l, n. 8820 del 07/04/1982, Canclini, Rv. 155439- 01; Sez. l, n. 10000 del 05/04/1978, Atzeni, Rv. 139818 - 01 ). Tuttavia, la stessa giurisprudenza, anche per le continue critiche della dottrina più accreditata, ha progressivamente abbandonato tale modello ricostruttivo a favore di una nozione, quella della "prevedibilità in concreto", la quale valorizza gli specifici elementi ricavabili dalla situazione di fatto in cui è avvenuta la deviazione dall'originario programma criminoso e dalle modalità esecutive effettivamente concordate dai compartecipi. Questa opzione esegetica è, oggi, ormai dominante, in particolare dopo che con le fondamentali sentenze n. 364 e n. 1085 dell988 la Corte costituzionale ha affermato la necessità che gli «elementi più significativi della fattispecie tipica>> rientrino nell'alveo del principio di colpevolezza ricavabile dall'art 27, primo comma, Cost., dovendo con tale locuzione intendersi gli «elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie», i quali, dunque, devono essere «soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa)» ed essere altresi «allo stesso agente rimproverabili» (principi, questi, ribaditi dalla Corte costituzionale anche in successive pronunce: la n. 2 del 1991, la n. 179 del 1991, la n. 61 del 1995, la n. 322 del 2007). Pertanto, ormai si ritiene, pacificamente, che la responsabilità penale del compartecipe possa essere affermata soltanto nel caso che egli sia stato in grado di prevedere in concreto l'evento diverso, avuto riguardo alla personalità dell'agente, alle modalità dell'azione e a tutte le circostanze di contesto rilevanti (Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084- 01; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, R v. 257251 - O l;
Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152- 01; Sez. 2, n. 10098 dell5/0l/2009, Serafin, Rv. 243303- 01; Sez. l, n. 3381 del 23/02/1995, Parolisi, Rv. 200699 - 01; Sez. l, n. 6584 del 07/12/1988, dep. 1989, Russo, Rv. 181206- 01; Sez. l, n. 2746 del 13/11/1987, dep. 1988, Toscano, Rv. 177729- 01 ). E, anzi, in questo processo di rilettura della fattispecie alla luce del principio di colpevolezza, non mancano le pronunce che ricostruiscono il meccanismo di imputazione soggettiva dell'art. 116 cod. pen. alla stregua di un coefficiente colposo (Sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874- 01; Sez. 5, n. 306 dell8/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489- 01), analogamente a quanto ha affermato anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 25 febbraio 2021, che ha posto ancora una volta l'accento sulla necessità 51 di una concreta prevedibilità da parte dell'agente dell'evento diverso da quello voluto. E a questa cornice ermeneutica si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha sottolineato come la fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. configuri un'ipotesi di responsabilità per colpa in attività illecita, pur senza richiedersi, diversamente dal modello dell'imputazione colposa stricta sensu intesa, la violazione del dovere obiettivo di diligenza, essendo sufficiente la configurabilità di un coefficiente di prevedibilità in concreto dell'evento alla luce della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta, non potendo, viceversa, la responsabilità essere affermata, in casi siffatti, a partire dal mero dato del rimproverabile affidamento nei confronti del concorrente, che sotto le spoglie di una sorta di culpa in eligenda finirebbe per condurre a una responsabilità costruita secondo canoni astratti e non più concreti (v. pagg. 214 e ss. della sentenza impugnata). 2.3. Tanto premesso in termini di inquadramento sistematico, infondata deve ritenersi la censura, formulata con i l secondo motivo di doglianza, con cui la Difesa dell'imputato deduce la violazione di legge e un vizio della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso la natura atipica, eccezionale e imprevedibile della condotta di~ esclusivamente determinata (o condizionata in maniera preponderante) dal suo disturbo di personalità barderline antisociale di gravità medio elevata. In proposito deve innanzi tutto rilev arsi che appare corretta la premessa del ragionamento difensivo secondo cui l'eventuale idoneità della condotta del concorrente a configurare un evento atipico, del tutto eccezionale, potrebbe comportare, se il suo verificarsi sia imprevisto e imprevedibile (ma non se il compartecipe conosceva le concrete circostanze del caso e vi ha fatto affidamento) la rottura della necessaria relazione causale tra il reato diverso da quello voluto e il contributo del compartecipe nei cui confronti si ipotizzi il concorso anomalo. Come già osservato, sul punto è stato affermato, con approdo ermeneutico ormai consolidato, che la responsabilità per concorso anomalo nel reato diverso da quello concordato deve essere esclusa quando l'evento maggiore derivatone, costituisca un evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, le quali spezzino il nesso di causalità in modo che l'evento non sia ricollegabile in alcun modo alla condotta e alla volizione del compartecipe (Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604- 01; Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405- 01; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060- 01; Sez. 2, n. 40156 dei!0/11/2006, Taroni, Rv. 235449 - 01; Sez. 1, n. 5797 del 04/03/1988, Esposito, Rv. 178379 - 01). Tale opzione ricostruttiva, infatti, è del tutto coerente con le regole generali in materia di rapporto di causalità dettate dall'art. 41 cod. pen. a mente del quale «il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti 52 dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento>> (comma primo), fermo restando che «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento» (comma secondo); disposizioni, queste, le quali «si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui» (comma terzo). Tale disciplina, invero, segna, al contempo tempo una riaffermazione e un rilevante temperamento della teoria condizionalistica, da un lato ribadendo l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del nesso eziologico tra la condotta dell'agente e un determinato evento penalmente rilevante, dei fattori causali, comunque collocati nel tempo e anche se avulsi dal contributo causale recato dall'agente, che concorrano con tale condotta a determinare un dato accadimento naturalistico;
e, dall'altro lato, esclude tale relazione per i soli fattori sopravvenuti rispetto alla condotta dell'agente, limitatamente al caso in cui essi siano stati «da soli sufficienti a determinare l'evento». Tale condizione ricorre, innanzitutto, nel caso in cui tali fattori siano del tutto autonomi, ovvero quando la condotta dell'agente possa essere elisa, secondo il procedimento logico della cd. eliminazione mentale, senza che questo possa incidere sulla verificazione dell'evento, che si sarebbe comunque realizzato in quel dato momento storico. E, tuttavia, se cosi fosse la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma primo, cod. pen. Per tale ragione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono anche quelle che danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se riconducibile, sotto il profilo della causalità naturale, alla condotta dell'agente, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013- 01; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, Licciardi, Rv. 284338 - 02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846- 01; Sez. 2, n. 17804 del18/03/2015, Vasile, Rv. 263581 - 01; Sez. 4, n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460 - 01; Sez. 4, n. 13939 del 30/01/2008, Bawens, Rv. 239593 - 01; Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007, Tamborini, Rv. 237659 - 01; Sez. 4, n. 20272 del 16/05/2006, Lorenzoni, Rv. 234596- 01; Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005, dep. 2006, Boscherini, Rv. 233173 - 01; Sez. 4, n. 7026 del15/10/2002, dep. 2003, Loi, Rv. 223754- 01; Sez. 1, n. 11024 del 10/06/1998, Ceraudo, Rv. 211606 - 01; Sez. 4, n. 11122 del 03/10/1988, Nardi, Rv. 179735- 01). Dunque, quella che viene in rilievo in tali casi è una prevedibilità oggettiva, che assume come riferimento il complesso delle circostanze di fatto acquisite ex past valutate secondo massime di comune 53 esperienza, non potendo la relativa valutazione utilizzare il paradigma costituito dalla sussunzione in leggi scientifiche, il quale è inapplicabile quando vengano in gioco comportamenti umani riconducibili a libere scelte d'azione. In tale prospettiva, del tutto correttamente le sentenze di merito hanno escluso che l'azione posta in essere da(!!] si collocasse pienamente nell'ambito di una linea di sviluppo oggettivamente prevedibile dell'azione. E ciò in ragione del fatto che~ si era recato sul posto armato - circostanza di cui J M. lera consapevole - e che la situazione in cui l'azione si era svolta era un contesto illecito, nel quale, da un punto di vista obiettivo, ben si sarebbe potuta palesare una situazione di pericolo determinata da una sempre possibile reazione della vittima o di suoi eventuali complici, cosi rendendo ipotizzabile, nell'ambito della logica che ispirava l'azione illecita, la necessità di avvalersene. Rispetto a tale scenario, la deduzione difensiva secondo cui i colpi portati da [!!] all'indirizzo di J L. l avrebbero costituito un'evenienza del tutto imprevedibile in quanto espressione di una condizione psicopatologica che lo aveva indotto a una inconsulta reazione, è infondata. Benché la stessa sentenza impugnata, in un passaggio della sua motivazione, abbia utilizzato una espressione non priva di ambiguità a proposito della incidenza delle patologie psichiatriche da cui[!!] era affetto, le quali avrebbero determinato un'improvvisa reazione di rabbia a «corto circuito>> portando lo ad attingere furiosamente~ L. !Cv. pag. 220 della sentenza impugnata), in realtà deve rilevarsi che la reazione a «corto circuito» è stata esclusa dalla sentenza di primo grado e che il cennato passaggio della motivazione della pronuncia di appello, a una attenta lettura, rivela che essa costituiva una prospettazione della Difesa (v. pag. 220, «come sostenuto dalla Difesa del J M. ~). E del resto la stessa Corte territoriale ha evidenziato come~ nel suo primo interrogatorio del 26 luglio 2019, avesse ammesso che se si fosse reso conto che l L. l e l D. l erano appartenenti alle forze di polizia, si sarebbe «fermato» e non avrebbe infierito contro il Vice brigadiere, a riprova di un sufficiente controllo delle proprie azioni;
e come egli avrebbe «potuto attivare i suoi fi·eni inibitori», a riprova di un agito in alcun modo determinato, sul piano del processo rappresentativo e volitivo, dall'accertato quadro psicopatologico che lo affliggeva. Secondo la Difesa tale conclusione sarebbe, però, manifestamente illogica, posto che pur potendo la pulsione patologica non avere determinato alcuna incapacità di volere, essa potrebbe avere comunque determinato una risposta abnorme rispetto allo stimolo, senza, appunto, incidere sull'imputabilità. Inoltre, l'ammissione da parte di[!!] di potere interrompere l'azione se si fosse reso conto che l L. !era un Carabiniere non escluderebbe che l'azione violenta fosse stata determinata da una errata comprensione della situazione dovuta all'incidenza della patologia. 54 Anche in questo caso però le osservazioni difensive non possono essere valutate favorevolmente. Quanto al primo profilo, infatti, esse si sostanziano in una prospettazione puramente ipotetica, che non risulta avere alcun fondamento sul piano dell'accertamento dei fatti, posto che la possibilità, per~ di reazioni inconsulte determinate da impulsi «talvolta anomali>>, connessa alla patologia diagnosticatagli, non dimostra che l'azione omicida sia scaturita da essi;
né l'eventuale influenza della patologia psichiatrica, che non è stata certo misurata nel caso in esame, comporta necessariamente che il verificarsi dell'aggressione mortale sia stato un evento eccezionale e in assoluto imprevedibile. A riprova del contesto assai vago e indistinto entro cui si muove la prospettazione della Difesa è, poi, l'ulteriore affermazione secondo cui l'azione violenta potesse essere stata determinata da una errata comprensione della situazione dovuta all'incidenza della patologia, la quale dal piano della capacità di volere, cui pertiene il profilo del discontrollo degli impulsi, viene ora volta, con non consentita rivalutazione del tema di prova, sul versante della capacità di intendere. E, del resto, rispetto alla descritta condizione soggettiva di[[] nemmeno può parlarsi di un fattore causale sopravvenuto, essendosi chiaramente al cospetto di una situazione che preesisteva alla commissione non soltanto dell'omicidio, ma anche della tentata estorsione. Ove, poi, la idoneità a determinare l'evento mortale, quale fattore causale da solo sufficiente a cagionarlo, fosse ipotizzata non rispetto alla condizione patologica quanto alla stessa azione omicidiaria, ovviamente con il suo peculiare connotato psicologico caratterizzato dalla patologia in parola, si finirebbe per obliterare, del tutto ingiustificatamente, un contributo, quello reso daL.I __ M_. _ __.l., che si era sostanziato nel determinare, grazie al ruolo trainante esercitato nelle fase precedenti, il contesto illecito in cui la successiva azione omicidiaria si era inserita. E, dunque, si finirebbe per estrapolare dalla complessiva sequenza degli a<::cadimenti quella stessa azione, considerandola come una monade artificiosamente isolata in vitro rispetto all'intero contesto in cui gli eventi si erano svolti. 2.4. Parimenti infondata è la seconda doglianza, prospettata dalla Difesa dell'imputato ricorrente con il primo motivo di impugnazione, con la quale si censura, in varia guisa, la configurabilità del coefficiente soggettivo proprio del concorso anomalo. Va premesso che la Corte di assise di appello ha fondato l'affermazione di tale particolare meccanismo di imputazione dell'omicidio alla luce di una non illogica valutazione degli elementi indiziari disponibili, a partire dai quali ha ritenuto che allorquando l M. l si allontanò dall'hotel in cui alloggiava con ~per portare a compimento l'estorsione ai danni di l G. l egli potesse concretamente prevedere l'omicidio poi commesso dal coimputato. Tale approdo ricostruttivo è stato motivato: con il fatto che la vicenda si svolgeva in un contesto 55 illecito e in cui era certamente possibile, per i protagonisti, rappresentarsi che la situazione potesse degenerare per la reazione della persona offesa dall'estorsione; con il fatto che costui potesse, all'uopo, mobilitare i complici che, poco prima, lo avevano aiutato a confezionare la manovra truffaldina in occasione del tentativo di acquisto dello stupefacente, come del resto lo stesso l M. l aveva paventato nel fissare il luogo dell'abboccamento in prossimità dell'hotel e nel lasciare lo zaino oggetto dell'estorsione tentata in un'aiuola poco distante onde essere facilitato nell'eventuale fUga;
con la consapevolezza, ormai oggetto di giudicato interno, che ~ aveva portato con sé il LL nel recarsi all'appuntamento e che, dunque, verificandosi la eventuale reazione di l G. l e dei suoi sodali, l'arma ben potesse essere utilizzata, non solo per dissuadere costoro, ma anche per contrastarne violentemente l'azione (sia pure in una cornice non riconducibile alla legittima difesa). Ciò consente, dunque, di smentire, in prima battuta, l'affermazione contenuta nell'indpit del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di l M. l laddove si afferma che il giudizio di prevedibilità in ordine al verificarsi del reato diverso sarebbe stato fondato, in definitiva, sulla mera consapevolezza del possesso dell'arma da parte del coimputato, ritenuta non decisiva dalla pronuncia rescindente. Sotto altro aspetto non può essere condivisa la pur suggestiva osservazione che rimanda alla sostanziale eterogeneità tra il reato programmato e quello non voluto da l M. l tanto più che rispetto all'estorsione tentata sarebbe estraneo ogni riferimento a possibili atti di violenza personale. Ciò invero impedirebbe, in tesi difensiva, di ravvisare un ordinario nesso logico tra essi, non potendo l'evento non voluto configurarsi come logica progressione del reato programmato secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani. Tuttavia, come già osservato, la tesi che fa riferimento all'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani è stata da tempo accantonata dalla riflessione giurisprudenziale in quanto evocativa di una nozione di prevedibilità in astratto dietro cui si cela una forma di responsabilità oggettiva occulta. Viceversa, la soluzione oggi accolta si incentra della nozione di "prevedibilità" che valorizza il complesso delle circostanze del caso concreto, conosciute o comunque accessibili al partecipe che non voleva realizzare il reato diverso. Una nozione che, prendendo in considerazione profili del fatto storico come la personalità dell'agente, le specifiche modalità della condotta, il complessivo contesto dell'azione, rendono del tutto irrilevante la diversità delle fattispecie incriminatrici in considerazione, a beneficio di ciò che lo specifico agente, nella specifica situazione data, avrebbe potuto prevedere sarebbe accaduto rispetto all'originaria intrapresa criminosa. Su tale scenario si inseriscono le ulteriori considerazioni critiche svolte dalla difesa in ordine alla effettiva possibilità per l M. l di prevedere quanto 56 sarebbe, poi, accaduto, avendo la stessa sentenza sostanzialmente ritenuto che i due giovani avessero escluso che all'appuntamento con l G. l potessero presentarsi gli appartenenti alle Forze di polizia e che, dunque, lo scenario in cui la morte si era verificata fosse completamente diverso da quello programmato, tale da rendere imprevedibile il verificarsi di quel tragico epilogo;
lo scopo perseguito dagli imputati ad agire, cui era estraneo ogni intento aggressivo, in ogni caso sproporzionato rispetto al diverso delitto commesso;
l'ininfluenza del porto del LL sul proposito omicidiario e, dunque, l'imprevedibilità di un suo utilizzo in chiave offensiva;
la mancata comune preordinazione sin dall'inizio delle condotte da tenere e dei rispettivi ruoli;
l'appostamento in una zona coperta da telecamere, incompatibile con la prefigurazione di un'azione violenta e, in ogni caso, scelta in prossimità dell'hotel, con il chiaro intento di fuggire in caso di necessità, come poi fatto da l M. l, a riprova dell'assenza di una accettazione della sfida da parte dell'imputato. Anche tale rassegna, similmente a quanto già osservato con riferimento allo speculare motivo del ricorso del Procuratore generale territoriale che lamenta il mancato riconoscimento del dolo di omicidio in capo al M. l rende palese la circostanza come l'argomentare incentrato su un'ipotetica illogicità manifesta nel ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata sottenda, appunto specu larmente, un tentativo di rilettura del compendio indiziario. Tutti gli elementi fattuali che il ricorso ripercorre al fine di sollecitare una diversa qualificazione del contributo concorsuale dii M. lsono stati, invero, scrutinati dalla Corte di assise di appello, la quale, dapprima nell'analisi di ciascuno di essi e, indi, nella lettura globale e unitaria dell'intera piattaforma probatoria, ha sviluppato una interpretazione degli avvenimenti che si mantiene pienamente entro il perimetro di un ragionevole apprezzamento, senza alcuna rilevante smagliatura del tessuto logico-argomentativo che sorregge l'intera motivazione. A ben vedere, infatti, le singoli componenti della provvista indiziaria vengono dal ricorso assoggettate, similmente a quanto avviene nel ricorso del Procuratore generale, a certosina notomizzazione al fine di attribuire un significato che non è affatto univoco. Ciò è a dirsi, a mero titolo di esempio, per la tesi della esclusione, da parte dei due giovani, che all'appuntamento con l G. l potessero presentarsi gli appartenenti alle Forze di polizia: tesi che, in sé, non è in grado di attestare anche la esclusione di un qualche utilizzo del LL nei confronti dei sodali dii G. costituendo, anzi, la possibilità di un intervento da parte di costoro, la ragione - ritenuta in sentenza- per cui~ aveva maturato la decisione, che sarebbe stata altrimenti inspiegabile, di portare con sé l'arma (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni di~ riportate alle pagg. 243 e 244 della sentenza di primo grado in ordine al fatto che egli fosse consapevole che l'incontro con l G. l costituisse una situazione potenzialmente pericolosa) e per cui i due giovani 57 avevano stabilito il luogo dell'appuntamento in prossimità del loro hotel, onde potersi dare più fa::ilmente alla fUga;
cosi è, ancora, per l'oggettiva sproporzione tra lo scopo perseguito dagli imputati e il diverso delitto commesso, che è stata valorizzata dalla Corte territoriale per escludere il dolo eventuale, al pari della mancata preordinazione sin dall'inizio delle condotte da tenere e dei rispettivi ruoli da parte dei due imputati, ma anche, viceversa, per valorizzare la volontà manifestata da l M. Idi fUggire più che di sfidare coloro che li avevano intercettati. E alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla circostanza del porto del LL, che la sentenza rescindente ha escluso possa rilevare, di per sé, ai fini della dimostrazione di un proposito omicidiario, ma che chiaramente ben può essere valorizzata, come argomentatamente osservato dalla pronuncia impugnata, ai fini della prevedibilità in concreto di un suo utilizzo letale. Quanto, poi, ai rilievi difensivi che si incentrano sulla valorizzazione del rapporto trai M. ~l}[] ai fini della possibilità, per il primo, di prevedere la condotta omicidiaria dell'amico, non colgono nel segno le osservazioni con cui il ricorso critica l'utilizzo, da parte dei Giudici di merito, di una sorta di culpa in eligendo in cui sarebbe incorso l'imputato nell'avere fatto affidamento su un soggetto con problematiche psichiatriche che non avrebbe dovuto girare armato, finanche valorizzando, in malam pa1tem, la circostanza che l M. l non fosse a conoscenza dei trascorsi dell'amico, cosi configurando la violazione di una presunta regola di «maggior prudenza» e non già un dato che avrebbe dovuto rendere imprevedibile quanto accaduto. In ultimo è appena il caso di osservare la totale assertività dell'affermazione difensiva secondo cui l'anomalo comportamento tenuto dai due militari nel corso dell'operazione di polizia sarebbe stato tale da determinare «sotto un profilo eziologico, una manifesta rottura nel susseguirsi logico e dunque prevedibile degli eventi>>. 3. Le censure sulla esclusione agli effetti penali delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso il Procuratore generale territoriale deduce che la esclusione delle aggravanti contestate all'art. 576, comma primo, nn. l e 5-bis cod. pen. violerebbe il giudicato parziale e sarebbe contraddittoria rispetto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti in relazione al delitto di lesioni personali commesso ai danni di l D. Idi cui al capo 4) della rubrica e al dato processuale della avvenuta esibizione dei tesserini da parte dei due militari nel momento in cui avevano fermato i due imputati. Va premesso che per effetto della mancata formulazione, da parte della difesa di J M. Idi specifiche censure in relazione ai reati di cui al capo 1), salvo che, in ordine a questo, per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 58 62, n. 4), cod. pen., e di cui ai capi 3) e 5), l'affermazione di penale responsabilità ad essi relativa è divenuta irrevocabile (cfr. § 9.3.4. della sentenza n. 46921 in data 15 marzo 2023 della Corte di cassazione). Del pari, quanto al delitto di lesioni personali aggravate, sulla responsabilità, per esso, di entrambi gli imputati si è formato il giudicato dopo la prima pronuncia rescindente senza che la questione relativa alla configurabilità delle due circostanze abbia costituito oggetto di specifica trattazione da parte della Corte di cassazione, tenuto conto della peculiare configurazione dei motivi di doglianza in quella sede articolati. Infatti, mentre la Difesa di~ aveva censurato la configurabilità stessa delle lesioni personali, formulando considerazioni meramente reiterative di quelle espresse con l'atto di appello (v. pag. 68 della sentenza n. 46921/2023 della Corte di cassazione), il ricorso proposto nell'interesse di l M. l si era incentrato sulla configurabilità della legittima difesa putativa in relazione a tale delitto, di tal che l'esclusione di tale esimente ha conseguentemente determinato la definitività della relativa statuizione di responsabilità. La questione che si pone, dunque, è quella relativa alla possibilità di configurare una connessione essenziale tra il giudicato parziale formatosi in relazione al delitto di lesioni personali e alle relative aggravanti e il concorso anomalo nel delitto di omicidio ascritto a l M. l e se, per quanto ora in rilievo, l'affermata sussistenza delle aggravanti rispetto al primo delitto debba necessariamente portare alla medesima conclusione anche con riferimento al secondo, anche tenuto conto del fatto che, come rileva il ricorso, i due reati erano stati commessi nello stesso contesto. Sul punto, deve osservarsi che l'art. 624 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. T aie disposizione, che riproduce sostanzialmente quella contenuta nell'art. 545, comma 1, cod. p roe. pen. del 1930, disciplina i l fenomeno della formazione progressiva del giudicato, che ricorre ogni qual volta l'annullamento della sentenza impugnata da parte della Corte di cassazione sia solo parziale, essendo stata pronunciata nel processo cumulativo riguardante solo alcuni degli imputati o solo alcune delle imputazioni contestate o anche nei confronti di un solo imputato o per un solo capo d'imputazione quando l'annullamento concerna singole statuizioni (Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165- 01). Tra le implicazioni di questo fenomeno vi è, da un lato, la definitività delle parti non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato che non siano in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate (Sez. U, n. 4460 del19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886- 01; v. anche Sez. U, n. 3423 del29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01) e, dall'altro 59 lato, e all'opposto, che i poteri del giudice del rinvio sono circoscritti dagli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato, dovendo egli uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, senza poter estendere la propria cognizione a statuizioni diverse e autonome rispetto a quelle dovutegli (Sez. U, n. 673 del23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165- 01). Quanto alla nozione di «connessione essenziale>> tra le parti annullate e le parti non annullate della sentenza, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità essa non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major Donai, Rv. 284468- 01; Sez. 2, n. 13712 del31/01/2023, Canziani, Rv. 284478- 01); mentre con la locuzione «parti della sentenza» ci si riferisce a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto (Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165- 01; v. anche Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193419 - 01; nonché, nella giurisprudenza più recente, Sez. 5, n.19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106- 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01; Sez. 4, n. 9114 del24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103- 01). Da questo peculiare assetto normativa non consegue, dunque, come vorrebbe il Pubblico ministero ricorrente, che la formazione del giudicato parziale sia suscettibile di condizionare il giudice del rinvio nel senso che esso produca i suoi effetti in sede rescissoria rispetto alle parti interessate dall'annullamento e non legate da connessione essenziale: con riferimento alle quali, invero, il potere decisorio è pieno, potendo al limite configurarsi, come condivisibilmente osservato dallo stesso Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, l'eventuale giudizio di revisione rispetto a un giudicato incompatibile, se e in quanto sfavorevole per gli imputati. In altri termini, anche a volere seguire la tesi della Parte pubblica ricorrente, per poter ritenere che il giudicato parziale sulle lesioni personali aggravate condizioni le statuizioni concernenti le aggravanti dell'omicidio realizzato in concorso anomalo dovrebbe, comunque, dimostrarsi l'esistenza di una connessione essenziale delle relative statuizioni, ovvero che non possa pensarsi, sul piano logico, all'esistenza di esse rispetto alle lesioni e non anche con riferimento all'omicidio. 60 In realtà, questa relazione deve essere, nella specie, risolutamente esclusa. Muovendo dall'analisi della circostanza prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. (la cd. aggravante teleologica) la sua ritenuta sussistenza in relazione al delitto di lesioni personali in danno dd D. !costituisce coerente conclusione alla ricostruzione fattuale del relativo segmento della vicenda, in base alla quale l M. l aveva portato avanti la colluttazione con il militare al fine di sottrarsi al tentativo da parte di quest'ultimo di impedirne il subitaneo allontanamento. Dunque, le lesioni personali cagionate al Carabiniere erano state certamente determinate da un'azione aggressiva finalizzata a opporsi a un pubblico ufficiale nel compimento di un atto del suo ufficio, sicché il primo delitto era stato certamente commesso per eseguirne un altro, secondo lo schema tipico della aggravante in parola. Viceversa, quanto all'omicidio commesso in concorso anomalo da l M. D siffatta relazione non poteva essere rinvenuta e, dunque, essa è stata correttamente esclusa dai Giudici di merito. Infatti, costituisce approdo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, pur dopo qualche remoto pronunciamento di segno contrario (Sez. 1, n. 3605 del 22/10/1983, dep. 1984, Manco, Rv. 163785- 01), l'affermazione secondo cui la circostanza aggravante del nesso teleologico è incompatibile con la fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. Invero, pur ammettendosi, in termini generali, che la circostanza aggravante del nesso teleologico si comunichi, quand'anche non conosciuta, a tutti i compartecipi nel reato, dal momento che pur essendo essa soggettiva nei suoi aspetti psicologici, non è però inerente alla persona del colpevole (Sez. 1, n. 1435 del 16/10/1985, dep. 1986, Scravaglieri, Rv. 171907 - 01), la giurisprudenza esclude, alla luce della formulazione dell'art. 118 cod. pen. introdotta dall'art. 3, legge 7 febbraio 1990 n. 19, la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico e il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. (Sez. 1, n. 20756 del 02/02/2018, Giangreco, Rv. 273125 - 01; Sez. 1, n. 48219 del 16/11/2003, Pernice, Rv. 226463- 01), dal momento che, per la sussistenza di tale seconda fattispecie, il concorrente deve avere voluto soltanto il reato concordato e non anche il diverso reato commesso, con autonoma determinazione, da taluno dei correi, sicché esula dalla sfera soggettiva del concorrente anomalo qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell'aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo, non potendo ritenersi normativamente e logicamente estensibile nei suoi confi·onti l'aggravante in questione (Sez. 1, n. 3921 del 07/02/1995, Mascia, Rv. 201595- 01). Meno scontato è il profilo concernente la (dovuta, secondo il Procuratore generale) compatibilità, con il concreto caso di concorso anomalo, della ulteriore fattispecie aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., 61 concernente la commissione del fatto «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio>>. In questo caso, infatti, la disciplina prevista dall'art. 118 cod. pen. per l'applicazione delle circostanze aggravanti in caso di concorso di persone nel reato prevede la estensione delle stesse al concorrente ove non concernenti «i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole» e, tra esse, vi è pacificamente quella prevista dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis cod. pen. Ne consegue che la possibilità di applicare l'aggravante in questione alle ipotesi di concorso anomalo deve essere valutata a partire da quello che è il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, le quali, secondo il disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., sono valutate a carico dell'agente «soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa». Ne consegue che per ritenere applicabile tale circostanza aggravante al caso di specie avrebbe dovuto verificarsi se, al momento della commissione dell'omicidio,! M. l si fosse rappresentato la qualità soggettiva di l L. c::::J o l'avesse ignorata ovvero esclusa per errore determinato da colpa. Ciò posto, non può non rilev arsi, come in precedenza, che le censure svolte con il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale sono state articolate con modalità non consentite dalla legge processuale. Infatti, il ricorso opina unicamente che la giustificazione addotta dalla sentenza impugnata per escludere l'aggravante, ovvero che non sia risultata provata l'esibizione dei tesserini da parte dei Carabinieri, sarebbe contraddetta dal fatto chel D. !avesse affermato che i due militari avevano esibito il tesserino di riconoscimento e di avere detto ai due americani che lui el L. l erano Carabinieri. Con una siffatta articolazione del motivo, il ricorso dà, tuttavia, per presupposta la avvenuta esibizione dei tesserini e, dunque, muove da una premessa fattuale che la sentenza impugnata ha escluso, prospettando, a partire da essa, una non consentita ricostruzione alternativa. Diversamente dall'omologo motivo dei ricorsi delle Parti civili, che al fine di aggredire il ragionamento probatorio compiuto dalla Corte territoriale ipotizza, come si vedrà più oltre, specifiche violazioni della legge processuale e veri e propri travisamenti delle dichiarazioni del teste assistito l D. l il presente motivo delinea, in maniera assertiva, uno scenario fattuale difforme da quello contenuto nel provvedimento impugnato, in questo modo consegnandosi alla sanzione di inammissibilità della relativa censura. Sotto altro profilo, il motivo assume che, in ogni caso, l D. l avesse riferito che i due militari si erano qualificati come Carabinieri;
e ciò sarebbe, come detto, in contraddizione con l'esclusione dell'aggravante de qua. 62 Anche con riferimento a tale puntualizzazione, tuttavia, l'argomentazione è generica e aspecifica. Anche a prescindere dal fatto che essa omette di considerare che~ per quanto accertato in sentenza, non era comunque in grado di capire ciò che gli veniva detto i n lingua italiana, la prospettazione non chiarisce se intenda collocare il momento del riconoscimento nella fase in cui i due militari avevano intercettato gli imputati o, al contrario, nella fase successiva della collocazione. Nel primo caso, essa non si confronterebbe con la ricostruzione contenuta in sentenza, secondo cui sarebbe stata raggiunta la prova unicamente del fatto che l D. l si era qualificato durante la colluttazione con l M. l Nel secondo caso, invece, il ricorso non spiegherebbe in che modo possa ritenersi rilevante, rispetto alla consapevolezza o all'ignoranza colpevole della qualità soggettiva dii L. ~ chel D. l si fosse qualificato verbalmente nel corso della colluttazione;
e ciò in quanto sarebbe stato necessario che egli si accorgesse eh{]] lo stava colpendo, laddove la sentenza impugnata, come detto, lo ha escluso nel ricostruire in maniera autonoma la dinamica dell'accaduto tra le due coppie di contendenti. Ne consegue, conclusivamente, che anche il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale territoriale deve ritenersi inammissibile. 4. Le questioni sul trattamento sanzionatorio. Con il terzo, i l quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, la Difesa di l M. CJ ha prospettato una pluralità di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, alcune delle quali, come appresso si dirà, si rivelano fondate. 4.1. La questione della compatibilità della disdplina del reato continuato con il conco1so anomalo. Dalla qualificazione del contributo di._I __ M_. _ __,I ai sensi dell'art. 116 cod. pen. è conseguita la «rottura>> dell'unitarietà del coefficiente di imputazione soggettiva dei vari reati allo stesso ascritti, che è stata mantenuta unicamente per la tentata estorsione, per le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale commesse nei confronti di l D. l nonché per il porto del LL, materialmente detenuto da~ Secondo la Corte di assise di appello, infatti, sussisterebbe una incompatibilità strutturale tra l'istituto della continuazione e la fattispecie del concorso anomalo, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la diminuente prevista per i l caso del concorso anomalo dall'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso (Sez. 1, n. 25445 63 del22/03/2024, Velluso, Rv. 286596- 02; Sez. 1, n. 11595 del15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266648- 01; Sez. 1, n. 29938 del 09/10/2012, dep. 2013, Toth, Rv. 256414- 01; Sez. 1, n. 25938 del27/05/2008, Cosoleto, Rv. 240515- 01). Si è, infatti, affermato che il concorso anomalo nel reato più grave non è inquadrabile in un'unica deliberazione criminosa che ricomprenda la consumazione di altri reati, posto che l'evento maggiore non è oggetto di preventiva previsione e volizione, ma di sola prevedibilità, la quale ne esclude, comunque, la configurabilità nella mente dell'agente come parte di più ampio progetto operativo, ideato e deliberato per una successiva e conforme esecuzione (Sez. 1, n. 7262 del 11/06/1993, Ghilleri, Rv. 197543 - 01). La ricostruzione accolta dalla giurisprudenza ormai consolidata è stata avversata dalla Difesa dell'imputato, attraverso i l sesto motivo di ricorso, innanzitutto con una argomentazione di carattere logico che prospetta profili di complessiva irragionevolezza dell'assetto sanzionatorio riferibile ai due coimputati. Invero, con riferimento alla posizione processuale di~ ossia dell'imputato a carico del quale sono state riconosciute le maggiori responsabilità, vi è stata l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a tutte le violazioni della legge penale dal medesimo commesse, sicché la pena inflitta per ciascuno dei reati considerati come "satelliti" rispetto alla più grave fattispecie omicidiaria è risultata significativamente inferiore alla pena che è stata, invece, applicata, per le medesime violazioni, al coimputato, la cui posizione, stando alla natura «anomala>> del concorso ascrittogli nell'omicidio di l L. peculiare 1, appare oggettivamente meno grave. Sotto altro, connesso, profilo, la Difesa trae una ulteriore argomentazione dalla collocazione dell'istituto del concorso anomalo in un assetto costituzionale della responsabilità penale informato al principio di colpevolezza, che imporrebbe una lettura della sua disciplina, in specie sul piano sanzionatorio, secondo un generale favor, reso palese anche dalla previsione di una attenuante speciale;
favor tale da non consentire disarmonici epiloghi sul piano della pena concreta irrogabile, quale sarebbe, in tesi difensiva, la ritenuta inapplicabilità della disciplina del reato continuato. Le pur suggestive argomentazioni difensive non sono, tuttavia, in grado di prevalere sulla considerazione, invero insuperabile, della peculiare struttura del reato continuato. L'art. 81, secondo comma, cod. pen. prevede che soggiace alla pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Ciò che connota l'istituto e lo differenzia dalle contigue ipotesi del concorso, formale o materiale, di reati è, dunque, la circostanza che la pluralità di azioni od omissioni con cui venga realizzata la plurima violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge sia 64 caratterizzata dalla presenza di un unico disegno criminoso, che consente di unificare la pluralità delle violazioni e, sul piano politico-criminale, di giustificare un trattamento sanzionatorio meno severo di quello che si applicherebbe ove tale elemento non vi fosse. Il medesimo disegno criminoso è stato ricostruito, nella pluridecennale riflessione dottrinale e giurisprudenziale, secondo tre possibili declinazioni. Secondo un primo indirizzo, esso dovrebbe essere inteso in una accezione meramente rappresentativa/intellettiva, identificandosi in una rappresentazione dei singoli reati che deve sussistere prima dell'inizio della relativa attività esecutiva (Sez. 3, n. 45941 del 01/10/2019, Kasa, Rv. 277269 - 01; Sez. 3, n. 10235 del 24/01/2013, Vitale, Rv. 254423- 01; Sez. 4, n. 1285 del25/11/2004, dep. 2005, Gentilini, Rv. 230715- 01). Secondo altro orientamento il medesimo disegno criminoso deve essere inteso in un'accezione anche volitiva, sicché sarebbe necessaria una iniziale cornice deliberativa capace di unificare i vari reati da commettere (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294- 01). Infine, si è anche sostenuto, in specie in dottrina, che l'iniziale deliberazione comune alle diverse ipotesi criminose deve essere connotata, quale elemento ulteriormente unificante, da uno scopo unitario (Sez. 1, n. 12357 del17/03/2006, Mabrouki, Rv. 234018 - 01; Sez. 6, n. 3650 del 26/09/1997, Conoscenti, Rv. 208717- 01). All'interno di tali indirizzi ricostruttivi si registrano, poi, varie opzioni in ordine al grado di maggiore o minore specificità che deve connotare l'iniziale rappresentazione, volizione o finalizzazione a un unificante obiettivo criminoso. Fermo restando che, da ultimo, si registra, almeno in giurisprudenza, una netta prevalenza per la tesi secondo cui sia sufficiente una generale, ma non generica definizione del programma criminoso (v. Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596- 01 ). Tanto premesso, è qui appena il caso di rilevare che ognuna delle ipotesi ricostruttive più sopra delineate appare strutturalmente incompatibile con la commissione di un reato riconducibile allo schema logico-normativa del cd. concorso anomalo. Ciò è del tutto evidente ove la nozione di medesimo disegno criminoso fosse intesa nel senso di una unicità di scopo, che ovviamente non è configurabile rispetto alla commissione, da parte del complice, di un reato diverso da quello voluto dal concorrente. E ad analoga conclusione deve palesemente pervenirsi anche nel caso in cui essa venga ricostruita in chiave essenzialmente volitiva, a partire da una iniziale deliberazione, la quale, per definizione, non è compatibile 65 con un modello di imputazione che, per le ragioni più volte illustrate, si impernia sulla realizzazione di un reato non voluto. Non a caso la Corte costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n. 186 del 18/06/1997, manifestatamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della disciplina del reato continuato ai reati colposi>>, ha sposato la tesi della incompatibilità rilevando come non fosse ipotizzabile «in materia di reati colposi l'identità del disegno criminoso che costituisce l'elemento unificatore delle singole violazioni»; e come la« inoperatività della disciplina della continuazione in materia di reati colposi» trovasse «una giustificazione non irragionevole proprio nella incompatibilità tra reato colposo e medesimo disegno criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato commesso con dolo». Più problematica, almeno in apparenza, è invece la valutazione della compatibilità della fattispecie delineata dall'art. 116 cod. pen. con una nozione di medesimo disegno criminoso declinata in chiave meramente intellettiva. E, tuttavia, anche in questo caso non può non riconoscersi che, anche nella versione meramente "rappresentativa", detta nozione presuppone un coefficiente psicologico reale, connotato quantomeno da una previsione effettiva delle future violazioni, secondo uno schema che implica quantomeno la presenza del dolo eventuale e non certo di una mera prevedibilità soggettiva della violazione, che non sottende alcun coefficiente psicologico di reale rappresentazione (rectius previsione di un determinato accadimento). E non a caso la Corte d cassazione, nell'affrontare la vexata questio della compatibilità tra il reato continuato e i reati colposi (categoria alla quale è assimilabile il concorso anomalo in ragione del peculiare meccanismo di imputazione del delitto non voluto) ha tendenzialmente escluso l'applicabilità dell'istituto della continuazione tra reati dolosi e reati colposi, «in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto» (Sez. 1, n. 435 del 10/07/2018, dep. 2019, Rho, Rv. 274663- 01; Sez. 6, n. 6579 del 1/02/2012, Mancini, Rv. 252041 - 01; Sez. 4, n. 35665 del19/06/07, Di Toro, Rv. 237454- 01; Sez. 4, n. 8164 del 17/01/2001, Mari ani, Rv. 218970 - 01; Sez. 4, n. 6133 del13/04/1992, Guerin i, Rv. 190405- 01; Sez. 4, n. 542 del14/05/1992, Brignoli, Rv. 190876 - 01): applicabilità viceversa affermata soltanto con riferimento ai casi di colpa cosciente o con previsione, in cui è comunque presente l'elemento intelleUivo (Sez. 4, n. 3579 del 29/11/2006., dep. 2007, Galluzzo, Rv. 236018 - 01; Sez. 4, n. 16693 del 2/02/2005, Zullato, Rv. 231541 - 01). Analogamente, con riferimento alla contigua fattispecie prevista dall'art. 586 cod. pen. (morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto doloso) è giunta ad escludere, pur dopo qualche isolata apertura (Sez. 2, n. 323 del 20/10/1998, dep. 1999, Scurato, Rv. 212265 - 01; Sez. 6, n. 1290 del 01/12/1988, 1989, 66 Rubino, Rv. 180344- 01), la configurabilità della continuazione tra i due reati, quello voluto e quello non voluto (cosi Sez. 6, n. 10022 del 25/02/2010, Cordua, Rv. 246489- 01; Sez. 4, n. 21746 del 23/03/2004, De Gregorio, Rv. 229165- 01; Sez. 1, n. 2595 del 14/11/2002, dep. 2003, Solazzo, Rv. 223842- 01), posto che il medesimo disegno criminoso presuppone un fattore intellettuale e volitivo unitario non compatibile con la natura dei reati colposi (Sez. 4, n. 7366 del 05/07/1996, Valerioti, Rv. 205507 - 01). E nella medesima prospettiva si è affermato che non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra delitto doloso ed omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla necessaria assenza di volontà per l'evento più grave (Sez. 7, n. 40934 del 10/10/2024, Pierpaolo, Rv. 287177- 01). Della incompatibilità logica tra continuazione e concorso anomalo sembra del resto consapevole la stessa Difesa dell'imputato che, non a caso, pare riferire il coefficiente psichico da ricondurre all'unico disegno criminoso non al delitto di omicidio quanto al suo antecedente logico-fattuale, costituito dalla tentata estorsione, che si assume quale riferimento della unitaria cornice deliberativa in grado di ricomprendere tutti gli episodi criminosi contestati. Nondimeno, tale prospettiva non può essere condivisa, posto che il delitto di omicidio di l L. CJ, e in termini generali il reato non voluto, costituisce un'ipotesi del tutto distinta, nella sua configurazione giuridica, dal reato che i partecipi intendevano realizzare, sicché l'eventuale scrutinio concernente l'esistenza del medesimo disegno criminoso non può non avere riguardo anche a questo ulteriore e diverso illecito. Sotto altro profilo, il ragionamento difensivo sembra muovere da una premessa comunque non condivisibile, ovvero che il medesimo disegno criminoso debba essere valutato con riferimento all'azione del delitto voluto. In realtà, l'oggetto del disegno criminoso non può in ogni caso indentificarsi nella singola azione od omissione, posto che l'art. 81 cpv. cod. pen. fa riferimento a «azioni>> o «omissioni» che devono essere esecutive di un medesimo disegno criminoso, di tal che se la condotta costituisce il mezzo di esecuzione del progetto criminoso, ovviamente essa non può, dal punto di vista logico, costituirne, o meglio esaurirne, il contenuto, che va dunque esteso all'intero fatto tipico e, dunque, anche all'evento. Uì evento che, nel caso di specie, sarebbe chiaramente riferibile all'azione aggressiva e non certo all'azione estorsiva, che pure ha costituito la cornice storico-fattuale in cui l'accadimento non voluto si è realizzato. E del resto, proprio considerando la fattispecie concreta, la ricostruzione accolta ha ampiamente dato conto - al di là del profilo delle modalità con cui i due Carabinieri si erano approcciati agli imputati e che, come si dirà, merita un ulteriore approfondimento, sia pure ai soli effetti civili- che l'omicidio si era svolto al di fUori da una originaria cornice deliberativa, in una improvvisa azione aggressiva che, pur prevedibile anche per il coimputato, non aveva certamente costituito oggetto, da parte di costui, di una qualche forma di volizione, ma 67 neanche, per quanto accertato, di effettiva previsione. Né potrebbe diversamente opinarsi a partire dal riconoscimento della continuazione tra la tentata estorsione e gli ulteriori reati. Tale circostanza, invero, non ha costituito oggetto di uno specifico approfondimento da parte della Corte di assise di appello, che non ha motivato il relativo passaggio, forse dando per presupposto che il momento deliberativo della tentata estorsione si collocasse, ai fìni della continuazione, non nel momento dell'accordo telefonico trai M. l el G. l quanto nella fase della tentata consegna, allorché in maniera del pari inattesa i due americani avevano reagito al tentativo di fermarli dei due militari. E ciò tenuto conto che ove il momento deliberativo fosse stato fatto retrocedere a quello in cui i due giovani erano scesi in strada dalla loro camera d'albergo, questo avrebbe necessariamente fatto retrocedere a quella fase anche l'ideazione del programma criminoso, con la conseguenza che l'ipotesi dell'omicidio difficilmente avrebbe potuto sottrarsi, al pari delle lesioni e della resistenza, all'imputazione dolosa per entrambi. E se è legittimo avanzare dubbi in ordine alla plausibilità di questa ricostruzione, non può non rilevarsi che la mancata impugnazione da parte del Pubblico ministero sul punto ha determinato il passaggio in giudicato della relativa statuizione. 4.2. La dedotta vfolazlone del divleto di reformatio in peius. Esaurito il tema della applicabilità della continuazione anche rispetto al reato diverso imputato a titolo di concorso anomalo, le censure difensive da analizzare successivamente, secondo una scansione logica dei motivi di ricorso, riguardano la prospettata violazione del divieto di refotmatio in peius nella determinazione del trattamento sanzionatorio. T ali doglianze sono state articolate sotto due distinti profili. In prfmis, si è eccepito, con il terzo motivo, che una volta escluse, per J M. D le aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. per l'omicidio di J L. l la conseguente riespansione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nel primo giudizio di appello, avrebbe dovuto tradursi in una maggiore estensione della riduzione di pena prevista per tali attenuanti rispetto a quella di 1 solo anno di reclusione riconosciuta dalla Corte di assise di appello. Inoltre, con i l quinto motivo d i ricorso, è stato eccepito che la violazione del principio posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. ricorrerebbe nell'avere la Corte di assise di appello determinato la pena per il delitto di tentata estorsione e i relativi reati satellite in misura maggiore rispetto alla pena che era stata inflitta all'esito del primo giudizio di appello, atteso che a fronte di una pena originariamente determinata in 1 anno di reclusione (calcolato sommando le pene inflitte per il delitto di tentata estorsione aggravata ex artt. 56, 629, commi primo e secondo, 628 comma terzo, n. 1, cod. pen., pari a 6 mesi di reclusione, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., pari a 3 mesi di 68 reclusione, per il delitto di lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 585 cod. pen., pari a 2 mesi di reclusione, per la contravvenzione di porto illecito di armi ex art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, pari a 1 mese di reclusione), la Corte territoriale ha inflitto la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa, cosi calcolata: 3 anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa per la tentata estorsione, aumentata di 3 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, aumentata ulteriormente di 2 mesi di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate, aumentata, infine, di 1 mese di reclusione per la contravvenzione di porto illecito del LL, con successiva riduzione finale di un terzo per il rito abbreviato. Ora, la deduzione difensiva prospettata in relazione al primo profilo è manifestamente inammissibile, ben rientrando nella facoltà del giudice di merito, una volta venuto meno il giudizio di equivalenza, determinare il quantum della riduzione di pena da un giorno di reclusione (limite minimo) a un terzo della pena base (limite massimo), sicché deve escludersi qualunque violazione del divieto di un trattamento deteriore. Quanto, poi, alle doglianze relative alla asserita violazione del divieto in relazione alle varie componenti del reato continuato di cui ai capi 1), 3), 4) e 5) il discorso è senz'altro più articolato. Invero, deve riconoscersi che è corretto il richiamo difensivo al principio di diritto, affermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, R v. 232066 - 01). E, tuttavia, costituisce approdo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. presuppone che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità antologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti (Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, Lo Presti, Rv. 284301 - 01; Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701 - 01; Sez. 5, n. 5764 del17/02/1998, Bambolina, Rv. 210527- 01). Pertanto, quando, come nel caso qui esaminato, muta la struttura del reato continuato in quanto la regiudicanda satellite sia diventata quella più grave, il giudice dell'impugnazione può apportare per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del27/03/2014, C., Rv. 258653- 01). In tali casi, dunque, il giudice di merito ben può addivenire a una rimodulazione del trattamento sanzionatorio concernente la violazione più grave, anche applicando una pena maggiore di quella stabilita quanto la relativa fattispecie costi tu iv a un semplice reato satellite. Ciò a condizione 69 che la pena inflitta per la nuova violazione ritenuta più grave non sia superiore a quella originariamente stabilita per la violazione in precedenza ritenuta tale (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk Gaber, Rv. 282279 - 01) e che la pena complessiva non sia maggiore di quella originariamente inflitta (Sez. 3, n. 1957 del22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072- 01). Ebbene, nel caso in esame, i l limite suddetto non risulta essere stato in alcun modo violato, posto che in origine la pena stabilita per il reato più grave, all'epoca individuato nell'omicidio peraltro aggravato di l L. l era stata pari a 21 anni di reclusione;
e che la pena complessiva, in quel frangente, era stata di 22 anni di reclusione. 4.3. I vizi di mat:ivazione nella dete1minaztone del trattamento sanztonatorto. Procedendo secondo l'ordine logico, le ulteriori censure difensive sul trattamento sanzionatorio riguardano la motivazione resa dalla Corte di assise di appello nella determinazione del quantum e ciò sotto diversi profili. Sotto un primo aspetto si deduce che la sentenza impugnata abbia ridotto la pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non più soggette a bilanciamento rispetto ad aggravanti che sono state escluse - in misura pari a 1 anno di reclusione senza spiegare le ragioni di tale decisione. Sotto altro aspetto, la Difesa opina che anche la pena stabilita sia per la tentata estorsione, pari a 3 anni di reclusione, sia per i reati satellite, sia stata computata senza esplicitare e motivare i relativi criteri di calcolo. Infine, il ricorso lamenta che anche il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata in relazione alla tentata estorsione non sia stato adeguatamente motivato. Tanto premesso, osserva il Collegio che la prima doglianza, formulata con il quinto motivo, è fondata nei termini di seguito precisati. Costituisce un consolidato approdo nella giurisprudenza di legittimità la considerazione secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, cosi come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.>>, non essendo utilmente censurabile nel giudizio di cassazione la determinazione della pena che «non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - O 1; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851 - 01; Sez. 6, n. 829 del 09/12/1994, dep. 1995, Cipriani, Rv. 200641 - 01). Peraltro, a tal fine, il giudice che procede non deve considerare, necessariamente, tutti gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente, anche quanto ritenga di applicare la 70 attenuazione nella massima estensione, che indichi gli elementi che ha considerato di preponderante rilevanza a tali fini (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - O 1; cfr. già Sez. 1, n. 1059 del14/02/1997, Gagliano, R v. 207050 - O 1; Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995, La fVlarca, Rv. 201433 - 01), anche avendo soltanto riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena imposte dall'art. 27 Cost. (eli-. Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, Angelini, Rv. 281217- 01; Sez. 7, n. 39396 del27/05/2016, Jebali, Rv. 268475- 01). Nondimeno, nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso Procuratore generale di udienza in sede di requisitoria scritta, l'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito non è stato sostenuto da una pur minima motivazione, atteso che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna giustificazione di esso, non essendo stati esplicati i criteri seguiti della determinazione del quantum della riduzione. Una motivazione che sarebbe stata tanto più doverosa, quanto maggiore era lo iato tra la riduzione operata e quella che sarebbe stato consentito operare. E' opportuno qui sottolineare che non si intende in alcun modo censurare, in questa sede, la congruità di una diminuzione della pena che, come già osservato, appartiene all'ambito del potere conferito al giudice di merito in sede di concreto esercizio della dosimetria sanzionatoria, quanto rilevare la sostanziale assenza della relativa motivazione e la conseguente necessità che la decisione sul punto, che il giudice del rinvio potrà confermare o modificare, sia congruamente motivata. Ad analogo esito deve, indi, pervenirsi con riferimento alla determinazione della pena inflitta per il delitto di tentata estorsione, calcolata in 3 anni di reclusione e 1.200 euro di multa. Infatti, anche con riguardo alla concreta dosimetria della pena inflitta per il delitto in questione la sentenza impugnata, al di là di un lapidario rinvio, al principio della sezione dedicata alla pena (v. pag. 227), ai criteri dell'art. 133 cod. pen., non ha esplicitato in alcun modo a quale di tali criteri abbia inteso riferirsi nel calcolo e, dunque, se a quella misura la Corte territoriale sia pervenuta muovendo da una pena base più elevata rispetto al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie consumata e operando una significativa riduzione per il tentativo o, viceversa, muovendo dal minimo edittale previsto per la fattispecie consumata ed effettuando una maggiore riduzione per effetto del tentativo. Anche in tal caso, dunque, il vizio rilevato non concerne la scelta del quantum della sanzione, ma il ragionamento che sorregge la scelta, come detto del tutto mancante. Al contrario, per quanto concerne sia il giudizio di comparazione tra l'aggravante delle più persone riunite (non essendo stato contestato il possesso 71 dell'arma) e le attenuanti generiche, sia la motivazione offerta in relazione al quantum di pena stabilito per i reati satellite, le censure difensive non sono fondate. Invero, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha esaustivamente richiamato il ruolo «preminente>) tenuto dal M. l nella realizzazione della programmata estorsione, rispetto alla quale egli è stato del tutto trainante e decisivo, al di là del fatto che egli fosse, tra i due, il solo a conoscere la lingua italiana, di modo che il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto appare congruamente motivato. Analogamente, con riferimento alla pena stabilita per i singoli reati satellite, vi è da rilevare che essa è stata calcolata in misura identica a quanto era avvenuto nel primo giudizio di appello, sicché, per un verso, nessuna violazione del divieto di reformatio in peius sarebbe nemmeno astrattamente ipotizzabile e, per altro verso, l a pena che è stata inflitta per ciascun episodio appare assai contenuta rispetto al regime edittale di ciascuno di essi. 4.4. La riduzione della pena conseguente alla richiesta di rito abbrevlato. In ultimo, la difesa di l M. lha evidenziato, con il quarto motivo di ricorso, come la riduzione della pena di pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., operata ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. per effetto della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, divenuta accoglibile una volta eliminate le aggravanti ostative, non sia stata eseguita correttamente, non avendo essa ridotto in misura pari a un terzo la pena risultante dalla doppia diminuzione apportata (ossia ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. pen. e 62-bis cod. pen.). Tale censura, tuttavia, ancorché fondata deve ritenersi assorbita rispetto alla precedente, relativa alla mancanza di motivazione della riduzione operata per le attenuanti generiche, sicché la relativa diminuente dovrà essere nuovamente applicata una volta esercitato nuovamente il potere discrezionale inteso a determinare la diminuzione per tali attenuanti, nel senso di ridurre o confermare la precedente statuizione sul punto, stavolta fornendo una adeguata motivazione. Del pari assorbite, anche se non precluse in sede di riedizione del potere discrezionale sul quantum della pena da infliggere per la tentata estorsione, devono ritenersi le eventuali questioni sulla riduzione nella misura della metà della pena prevista, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, della quale il Giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto. II. I ricorsi a gli effetti civili. Le parti civili hanno presentato i rispettivi ricorsi raggruppandoli in un singolo atto, sottoscritto dai rispettivi Difensori, sicché le relative doglianze sono state 72 indistintamente riferite a ciascuna di esse. Nel dettaglio, le censure sono riconducibili a due fondamentali aree tematiche: la configurabilità, a carico di M. l della responsabilità per concorso anomalo nell'omicidio di l l. [::::J in luogo di una imputazione per concorso doloso, quantomeno nella forma del dolo eventuale (terzo motivo); e la esclusione', per entrambi gli imputati, delle circostanze aggravanti del delitto di omicidio previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. (primo e secondo motivo). Trasversalmente a tali questioni fondamentali, vi è poi un tema di particolare importanza nell'economia dei ricorsi, che riguarda la posizione processuale del dichiarant~ D. le la valutazione delle sue dichiarazioni, che si assume essere avvenuta in violazione delle norme processuali di riferimento e con alcuni decisivi travisamenti. 5. L'interesse a impugnare delle parti civili. Preliminare allo scrutinio delle questioni poste vi è, però, il tema della configurabilità, in capo alle parti civili, dell'interesse a impugnare. Al riguardo, va premesso che, all'udienza odierna, le difese degli imputati hanno formulato richiesta di rinvio del presente procedimento a una data successiva a quella del 26 giugno 2025, in cui si celebrerà un'udienza delle Sezioni Unite penali nella quale dovrà essere trattata la questione dedotta dalla Prima Sezione penale con ordinanza n. 119 2 in data 11 dicembre 2024, ovvero «Se nei giudizi di impugnazione, nei quali la decisione di condanna dell'imputato sia censurata con esclusivo riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti o alla concessione delle circostanze attenuanti, la parte civile, alla quale sia stato già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, abbia ancora interesse a partecipare al processo nei gradi successivi e possa, pertanto, formulare conclusioni e richieste sulle quali il giudice dell'impugnazione è tenuto a statuire>>. Tuttavia, con ordinanza di cui è stata data lettura in udienza, il Collegio ha ritenuto di non accogliere la richiesta, cosi disponendo: «la Corte, impregiudicata ogni questione circa l'ammissibilità dei ricorsi proposti dalle Parti civili, considerata la prossima scadenza del termine della custodia cautelare cui è sottoposto l'imputato .__ _____ M_. ____ __.l respinge l'istanza di rinvio». Va premesso che il tema dell'interesse a impugnare assume differenti connotazioni a seconda delle posizioni processuali dei due imputati, resistenti alle doglianze delle Parti civili. Infatti, nel caso di J M. jil terzo motivo dei ricorsi, concernente, come detto, la questione del titolo del concorso nell'omicidio e, in particolare, la configurabilità di un contributo concorsuale pieno ossia doloso, radica pacificamente, in capo alle parti civili, un interesse all'impugnazione. Nonostante qualche risalente opinione giurisprudenziale di segno contrario (Sez. 3, n. 11429 del 02/10/1997, Palmieri, Rv. 209643 - 01; Sez. 4, n. 13220 del 27/10/2000, Arancio, Rv. 218687 - 01), costituisce, infatti, principio ormai 73 consolidato quello secondo il quale sussiste l'interesse della parte civile a impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da IS, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima (Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672 - 01; Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011, dep. 2012, Martinez, Rv. 252164 - 01; Sez. 5, n. 4303 del 04/12/2002, dep. 2003, Gunnella, Rv. 223769 - 01; Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Chieffi, Rv. 218427- 01). Nondimeno, anche rispetto ci.-----:M-=-. ---.L i ricorsi coinvolgono la questione della avvenuta esclusione delle aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. (oggetto del secondo motivo dei ricorsi); tema questo che si ripropone per il coimputato~ atteso che, con i primi due motivi, le parti civili hanno censurato unicamente i l profilo della configurabilità delle predette aggravanti, omettendo, peraltro, qualunque specifica doglianza rispetto alla contestazione elevata in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale, per la quale, come è noto, è intervenuta assoluzione perché i l fatto non costituisce reato, ormai definitiva agli effetti penali. Ciò che, in ogni caso, determinerebbe l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di assoluzione per mancanza di dolo dal delitto previsto dall'art. 337 cod. pen., atteso che, in assenza di efficacia vincolante di tal genere di giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile alla impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267886 - 01). Con riferimento al tema della ammissibilità del ricorso agli effetti civili formulato in relazione agli elementi circostanziali, si registrano vari indirizzi interpretativi, sostanzialmente riconducibili a due grandi aree tematiche, al cui interno è possibile, poi, rinvenire alcune sotto- categorizzazioni: da un lato, vi è la questione relativa all'interesse a contraddire una decisione non condivisa in punto di dosimetria sanzionatoria, in relazione agli effetti che il riconoscimento o meno di wna determinata aggravante o attenuante dispiega sulla determinazione della pena applicata in concreto;
e, dall'altro lato, vi è il tema dell'interesse a censurare il riconoscimento della circostanza, anche sotto il profilo della relativa ricostruzione fattuale, per gli effetti che la specifica connotazione del fatto può assumere sotto il profilo dell'an e, più spesso, del quantum del danno risarcibile. Quanto al primo profilo non sembrano in realtà esservi dubbi sull'assenza di un qualche interesse a impugnare, attesa la irrilevanza a fini civilistici del concreto carico sanzionatorio definito dal giudice nel processo penale (Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Repetto, Rv. 285697 - 01, relativa proprio a un ricorso 74 della parte civile sulla entità della pena e sulla mancanza di motivazione in ordine alla omessa estensione fino al massimo consentito della riduzione della pena;
Sez. 2 del 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519- 01, relativa a un caso in cui si faceva questione unicamente del riconoscimento. della disciplina della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità). Viceversa, con riferimento alla seconda questione non sembra ragionevolmente discutibile, pur in presenza di qualche pronuncia di segno opposto (Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894- 01; Sez. 5, n. 15482 del19/03/2018, Rv. 272854- 01; Sez. 1, n. 38701 del 10/01/2013, Rv. 256889 - 01; Sez. 1, n. 31843 del 01/03/2011, Rv. 250769- 01; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223444- 01; Sez. 5, n. 10077 del 15/01/2002, Rv. 221531 - 01)., che possa sussistere in concreto l'interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censuri il riconoscimento di una circostanza aggravante, poiché quest'ultima può influire sull'entità del risarcimento del danno. Invero, l'art. 651 cod. proc. pen., nello stabilire, al comma 1, che «l a sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e i l risarcimento del danno promosso nei confi-onti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale>>, fa appunto riferimento all'accertamento della sussistenza fatto e alla affermazione della sua commissione da parte dell'imputato e, dunque, richiama pure quelle connotazioni di esso, anche di natura circostanziale, che, come detto, sono direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto e che, dunque, possono influenzare la liquidazione del danno da riconoscere nella sede civile a titolo di pregiudizio non patrimoniale (per questa tesi Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023, Lupascu, Rv. 284811 - 01; Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492- 01; Sez. 1, n. 38206 del 11/07/2019, Borgarelli, Rv. 276858- 01; Sez. 4, n. 7212 del16/06/1972, Adriani, Rv. 122209- O 1; in materia di attenuanti v. Sez. 4, n. 47782 del28/09/2018, C., Rv. 273992 - 01, relativa alla ricorrenza dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 609-b/s cod. pen., sul presupposto che la gravità del reato sia suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, nonché Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987- 03 e Sez. 1, n. 4775 del 03/03/2000, Giorgione, Rv. 215812 - 01, in materia di provocazione;
v. anche Sez. 3, n. 14812 del30/11/2016, dep. 2017, Shi, Rv. 269752-01, ove si afferma che la parte civile ha interesse ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica quando ciò consegua ad una diversa ricostruzione del fatto storico;
si veda, infine, Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, 75 dep. 2024, Repetto, Rv. 285697 - 01, che ammette il ricorso della parte civile per le sole aggravanti e non anche per le attenuanti). E, tuttavia, come correttamente rilevato dalle difese degli imputati, affinché lo scrutinio di ammissibilità possa essere validamente incardinato è necessario che la parte civile ricorrente abbia prospettato l'esistenza di un proprio interesse ad agire, collegato alla circostanza che la differente complessiva ricostruzione del fatto possa comportare, appunto, una differente quantifìcazione del danno da IS (cfr., Sez. 3, n. 16602 del 21/02/2020, N., Rv. 280124- 01; Sez. 5, n. 25597 del 14/5/2019, Lucidi, Rv. 277311 - 01; Sez. 4, n. 39898 del 3/7/2012, Giacalone, Rv. 254672 - 01; Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011, dep. 2012, Martinez, R v. 25 2164- O 1; si veda, in particolare, S ez. 5, n. 32762 del 7/06/2013, Fior amo, Rv. 256952- 01, che individua l'onere della parte civile di indicare proprio le ragioni per cui il riconoscimento di un'attenuante ovvero il disconoscimento di un'aggravante incidano concretamente sulla pretesa risarcitoria), derivando dall'impugnazione, in questo caso, la possibilità di un'utilità concreta per la parte ricorrente, consistente in un risultato pratico favorevole o comunque nella rimozione di una situazione pregiudizievole (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815- 01; Sez. U, n. 10372 del27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01). Utilità che deve essere astrattamente ipotizzabile all'atto dell'impugnazione, a prescindere dall'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che sarà valutata all'esito del giudizio (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02; Sez. U, n. 6624 del27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693- 01). Nel caso di specie, tale prospettazione vi è senz'altro stata, atteso che le Difese hanno evidenziato come la questione relativa alla esclusione delle predette aggravanti fosse strettamente correlata a quella della legittimità, sul piano processuale, della relativa ricostruzione fattuale;
e come quest'ultima fosse rilevante ai fìni della concreta determinazione del quantum del danno risarcibile, atteso che una ricostruzione che individuasse delle mancanze nella condotta dei due militari, si da configurare un loro concorso di colpa nell'accaduto, avrebbe riflessi sulla concreta determinazione del danno risarcibile. T aie considerazione reca con sé un ulteriore problematica, puntualmente rilevata dalle difese degli imputati. Secondo un orientamento che si va affermando nella giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187- 01; Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874- 01; Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017, dep. 2018, 16 Collodel, Rv. 271953 - 01). Ciò in quanto nel giudizio civile instaurato a tal fine, l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile. Tuttavia, tale indirizzo interpretativo non è affatto pacifico, rinvenendosi, in seno alle sezioni civili della Suprema Corte, un'opposta opzione esegetica, in virtù della quale l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., potendo i l giudice accertare l'apporto causale del danneggiato soltanto ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato (Cass. civ., Sez. 3, n. 26009 del 06/09/2023, NI vs RO, Rv. 669098- 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 17682 del 25/08/2020, Avv. generale dello Stato
contro
C., Rv. 658825- 01, secondo cui la possibilità che il giudicato penale di condanna spieghi effetto vincolante nel giudizio civile risarcitorio ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, non preclude al giudice civile un autonomo accertamento anche dell'apporto causale dei terzi nella produzione del danno, in quanto però siano rimasti estranei al processo penale;
Cass. civ., Sez. 3, n. 15392 del 13/06/2018, Riccardi vs. Marcelli, Rv. 649308 - 01; Cass. civ., Sez. L, n. 21563 del 03/09/2018, AC vs. Rossi, Rv. 650220 - 01). In argomento va, infatti, osservato che il codice di procedura penale del 1988 ha fatto proprio il principio della autonomia, parità e originarietà degli ordini giurisdizionali, secondo quanto affermato dall'art. 2, nn. 22-25 e 53, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che si è fatto carico dei reiterati pronunciamenti della Corte costituzionale con riferimento agli artt. 25, 27 e 28 del cod. proc. pen. del 1930. Tuttavia, tale principio ha trovato un temperamento nel riconoscimento al giudicato penale di un valore preclusivo sui giudizi civili e amministrativi nei casi previsti dagli artt. 651 (quanto al giudicato di condanna), 652 (quanto al giudicato di assoluzione nei giudizi civile e amministrativo di danno), 653 (quanto al giudizio disciplinare) e 654 cod. proc. pen. (quanto al giudicato assolutorio o di condanna negli "altri" giudizi civili e amministrativi); ipotesi che, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggetti a una interpretazione restrittiv a. Con specifico riferimento al caso contemplato dall'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., la giurisprudenza civile ritiene che per «fatto>> accertato dal giudice penale debba intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale 77 tra l'una e l'altro (fatto principale), nonché dalle circostanze di tempo e di luogo e dai modi di svolgimento di esso. Per tale ragione, mentre l'accertamento e la valutazione dell'elemento soggettivo del fatto sono rimessi al giudice civile, non essendo esso ricompreso nella nozione di «illiceità penale>> di cui all'art. 651 cod. proc. per"'ì., la ricostruzione storico-dinamica operata nel giudizio penale esplica una efficacia vincolante nel giudizio civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. In tale prospettiva, l'accertamento di un concorso di colpa del danneggiato non necessariamente rientra nel fatto accertato dal giudice penale agli effetti dell'art. 651 cod. proc. civ. e può essere, dunque, invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento a condizione che si tratti di una modalità del fatto non considerata dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato (v. Cass. civ., Sez. 3, n. 11117 del28/05/2015, MI vs. Parmiani, Rv. 635613- 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 27723 del 16/12/2005, PE vs. Bellabarba, Rv. 587248- 01; Sez. 3, n. 4118 del 01/03/2004, NO vs. FA Ass. SpA, Rv. 570683- 01; Sez. 3, n. 19387 del 28/09/2004, NI vs. Fiammenghi, Rv. 579730- 01; Sez. 3, n. 4504 del 28/03/2001, Furlan vs. Marzotto, Rv. 545254- 01). Dunque, soltanto gli elementi di fatto, considerati nella loro oggettività, se e in quanto accertati nella sentenza penale passata in giudicato in funzione dell'accertamento demandato in quella sede, non possono essere stravolti o diversamente ricostruiti dal giudice civile adito con l'azione risarcitoria, il cui accertamento non è, invece, precluso rispetto ad altre modalità o aspetti del fatto non specificamente presi in considerazione in sede penale, per i quali rimane integra la piena autonomia e separatezza dei due ambiti di giurisdizione. A fi·onte di tale variegato contesto giurisprudenziale appare certamente dovuto pronunciarsi a favore della ammissibilità dei ricorsi, rimettendo alla successiva fase rescissoria, l a valutazione circa la effettiva fondatezza della pretesa, che appartiene pacificamente all'accertamento di merito. 6. Le censure dedotte con i ricorsi delle parti civili. 6 .l. La prova dichiarativa relativa~ D. Tanto premesso, e passando indi all'analisi delle censure, occorre innanzitutto soffermarsi, secondo l'ordine logico delle questioni, sul tema della legalità processuale della prova dichiarativa relativa adi D. Una prima questione attiene alla qualificazione del suo ruolo processuale, che le parti civili sostengono vada individuato in quello di testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., con conseguente censura di violazione della legge processuale della diversa qualificazione che sarebbe stata operata in sede di merito, ove l D. l sarebbe stato considerato come un imputato di reato 78 probatoriamente collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. In proposito, deve osservarsi che l'assetto normativa delineato dalla legge 1 o marzo 2001, n. 63 contempla una serie di figure di dichiaranti nel processo penale che, come evidenziato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 265 del 2004, sono individuati in base ai diversi «stati di relazione>> rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma «estrema» di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato. In particolare, ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 6, cod. proc. pen., rubricato «esame di persona imputata in un procedimento connesso», le «persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» «sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio». Esse «hanno obbligo di 11>resentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo» (comma 2) e «sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame» (comma 3). Tuttavia, tali soggetti «hanno facoltà di non rispondere», di tal che il giudice dà loro il relativo avvertimento (comma 4). Inoltre, il comma 6 stabilisce anche che se tali persone «non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone», venendosi ad esse applicate, in tal caso, le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 498, 499 e 500, nonché «quelle previste dagli articoli 197-bis e 497». L'art. 197-bis cod. proc. pen., rubricato «persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone», a sua volta stabilisce, al comma 1, «l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confi-onti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444»; specificando, però, al successivo comma 2, che «l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c)». In tali casi, poi «il testimone è assistito da un difensore» (comma 3) e mentre nel caso previsto dal comma 1 «il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione», nel caso previsto dal comma 2 «il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede 79 o si è proceduto nei suoi confronti>> (comma 4); fermo restando che «in ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette» (comma 5). Infine, anche alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. il comma 6 prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso di specie, è corretto rilevare, con la sentenza impugnata, che la posizione processuale dj D. l, al tempo della sua audizione dibattimentale, non era stata ancora definita. Egli, infatti, era stato sottoposto a procedimento penale militare per il reato di violata consegna previsto dagli artt. 47, n. 2 e 120, commi 1 e 2, cod. pen. mil. pace, atteso che al momento dei fatti di cui all'odierno processo egli non portava con sé l'arma in dotazione;
procedimento che era stato definito con ordinanza del 17 febbraio 2021, allorché era stato dichiarato il non luogo a procedere per essersi il reato estinto per esito positivo della messa in prova. Ne consegue che quando l D. l era stato chiamato a deporre nel procedimento in esame (in data 15, 16 e 20 luglio 2020) non gli si sarebbe potuta applicare la previsione dell'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che essa presuppone che nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, stesso codice. E, tuttavia, ricorreva, nei suoi confronti, la situazione contemplata dal comma 2 dello stesso articolo, posto che nei confi·onti del militare ricorreva i l caso previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., avendo egli reso «dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri». Coerentemente con tale qualificazione, del resto, la Corte di assise di Roma lo aveva condivisibilmente considerato come testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., invitandolo a prestare la formula dell'impegno e avvertendolo delle conseguenze penali che sarebbero derivate a suo carico ove non avesse rispettato l'obbligo di dire la verità che ne derivava (v. quanto riportato a pag. 34 della sentenza impugnata e il verbale di trascrizione dell'udienza del 15 luglio 2020, a pag. 5). In ogni caso, come osservato correttamente dalla sentenza impugnata, a prescindere dalla esatta qualificazione del ruolo processuale di l D. l alle sue dichiarazioni si applica comunque la regola processuale dettata dall'art. 192, comma 3, cod. pro c. pen., di tal che le sue dichiarazioni dovevano essere valutate, come peraltro accaduto, «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», dovendo le stesse essere assistite, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono consistere in 80 elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252325- 01). Peraltro, come correttamente rilevato dalle parti civili ricorrenti, e come del resto riconosciuto anche dalla sentenza impugnata (v. pag. 134), pur in presenza di una regola processuale identica per le varie tipologie di dichiaranti previsti dagli artt. dall'art. 210 e 197-bis cod. proc. pen., ciò che muta, a seconda della qualifica del dichiarante che viene in rilievo, è il differente peso riconosciuto ai riscontri. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto, con orientamento che il Collegio condivide e riafferma, che in tema di dichiarazioni del teste assistito, l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresca il grado di affidabilità della fonte e possa essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 29624 del 16/06/2022, Placido, Rv. 283381 - 01; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270368- 01). T aie soluzione interpretativa, invero, non pare essere estranea ai criteri seguiti dalla Corte territoriale, che non a caso ha citato il predetto principio di diritto, assumendolo come premessa della propria valutazione (v. pag. 134 della sentenza impugnata). Conseguentemente, sul punto, i rilievi avanzati dalle difese delle parti civili non paiono condivisibili, posto che a una non corretta qualificazione della qualità processuale di l D. rimputato di procedimento di reato probatoriamente collegato da a udire ai sensi dell'art. 21 O, comma 1, cod. proc. pen. e non testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen.) non ha fatto seguito la applicazione di una regola errata sul versante della valutazione della prova. Viceversa, ciò che appare fondato è il rilievo, formulato con il primo motivo dei relativi ricorsi, che pone in luce il grave travisamento probatorio in cui la Corte territoriale è incorsa nella lettura delle dichiarazioni di l D. La sentenza impugnata, infatti, riferisce che il militare, nel corso delle sue audizioni dibattimentali, protrattesi per 3 udienze (in data 15, 16 e 20 luglio 2020), avrebbe fatto due affermazioni, che la Corte territoriale ha ritenuto particolarmente significative. La prima è che l D. l abbia «precisato che era prassi di qualificarsi prima verbalmente e, solo su richiesta delle persone fermate per i contro l ii, veniva esibito anche il "tesser i no">> (v. pag. 168 della sentenza impugnata). La seconda, addirittura definita in sentenza come una «prova regina», è nel senso· chel D. abbia specificato di avere sentito «~ L. l dire "fermo, Carabinieri" nel mentre veniva accoltellato e non prima dell'approccio con~ (v. pag. 168 della sentenza impugnata). 81 Entrambe le affermazioni, tuttavia, non si rinvengono nei verbali di udienza che sono stati prodotti, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, dalle parti civili (oltre che in allegato al ricorso del Procuratore generale, che però non ha formulato alcuna censura sul punto). Dalla lettura di essi, infatti, emerge che il militare abbia riferito che la prassi operativa prevede la esibizione del tesser in o e della placca di riconoscimento e che essi possono essere nuovamente mostrati a richiesta della persona fermata e non già che l'astensione dei segni di riconoscimento avvenga soltanto ove l'interessato ne faccia espressa richiesta (v. pag. 20, 36, 65 e 66 del verbale dell'udienza del 16 luglio 2020, nonché v. pag. 40 del verbale dell'udienza del 20 luglio 2020); mentre l'affermazione di avere udito il collega che diceva «fermati, Carabinieri, fermati>> mentre veniva accoltellato non ha all'evidenza il significato di escludere che i due militari si fossero qualificati in precedenza, posto che lo stesso l D. aveva prima affermato che essi si erano già fatti riconoscere nel momento in cui, a seguito dell'attraversamento della strada, avevano incrociato i due americani, portandosi a pochi metri di distanza da costoro (v. pagg. 18-21 del verbale dell'udienza del 15 luglio 2020, nonché pag. 5, 34, 35 del verbale dell'udienza del 16 luglio 2020 e pag. 40 e 126 del verbale dell'udienza del 20 luglio 2020). Dunque, due dei pilastri logici che puntellavano il ragionamento probatorio costruito sulle dichiarazioni di l D. l a proposito delle modalità della qualificazione propria e del collega vengono, conseguentemente, a mancare, incidendo in maniera decisiva, secondo quanto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, sulla tenuta complessiva della relativa motivazione concernente la ricostruzione della fattispecie di cui al citato art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen. la quale conseguentemente deve essere rimeditata. Infatti, va osservato che sono senz'altro rinvenibili, nella motivazione, taluni elementi di riscontro logico alle dichiarazioni di l D. l che concernono la dinamica della qualificazione compiuta dai due militari, con riferimento alle modalità e al momento in cui essa intervenne: dalla circostanza che J l. si fosse qualificato qualche minuto prima mostrando il tesserino al F. .__ __ _.l al fatto che l'esibizione del tesserino garantisse maggiormente la buona riuscita dell'operazione, impedendo, ordinariamente, che la persona controllata possa equivocare sulla identità degli operanti e sulla finalità per cui è stata fermata. E senza dimenticare le dichiarazioni rese inizialmente da l M. la notte dell'interrogatorio davanti al Pubblico ministero, in ordine al fatto che D. l e J L. l si fossero immediatamente qualificati come Carabinieri, sia pure oralmente;
dichiarazioni che, del resto, potrebbero eventualmente costituire, nella futura valutazione del Giudice di merito, un elemento di "riscontro" alle affermazioni dello stesso l D. )circa il momento dell'avvenuta qualificazione ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essendo le medesime pienamente 82 v - ~ ·~ (,) ....... '~ 4--1 ....... ,_J ~ o ~ ~ ....... ("", o u v Q o ·~ N w v;
; r./: C'\j () ,......; '"d l 1) ,_. l +-, o u utilizzabili ad onta della loro successiva rettifica da parte dell'imputato, posto che l'originaria richiesta di rito abbreviato formulata dalle Difese rende non pertinente, nella specie, il tema della differente utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini rispetto a quelle rese in sede di udienza (si vedano Sez. 3, n. 3141 del 10/12/2013, dep. 2014, D.V., Rv. 259310 - 01; Sez. 2, n. 4100 del 12/01/2016, Cadoni, Rv. 266424- 01, in relazione al caso, parzialmente difforme ma ispirato alla medesima logica processuale, delle dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini dalla persona offesa cui abbia fatto seguito la successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, in relazione alle quali si è affermato che il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato). Tuttavia, vi sono anche elementi che orientano verso l'opposta soluzione ricostruttiva, come chiarito dalle due sentenze di appello, che hanno sottolineato la notevole brevità dell'intervallo temporale in cui si era verificato l'incontro tra i militari e i due americani anche in rapporto alla traiettoria seguita dai primi nella manovra di avvicinamento ricavabile dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, deducendo da tale circostanza che i due operanti non avessero potuto esibire i documenti di riconoscimento. In breve, la relativa operazione di confi-onto di elementi di riscontro aventi opposto significato probatorio rappresenta l'ambito più tipico di estrinsecazione del giudizio di merito e in tale sede essa va, dunque, esperita. 6.2. Il perimetro della cognizione del nuovo giudizlo di rinvlo. Tanto premesso va, ora, chiarito il perimetro del nuovo accertamento fattuale che deve essere demandato al Giudice del rinvio. Sul punto deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione per vizio di motivazione non possa dar luogo, come peraltro affermato in taluno dei ricorsi, alla formazione del giudicato interno sulla ricostruzione del fatto. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato il principio, che in questa sede si condivide e ribadisce, secondo il quale nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cosi Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 - 01; in termini, nella giurisprudenza successiva, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345- 01; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 - 02), di modo 8J che eventuali affermazioni "in fatto", contenute nella sentenza di annullamento, non vincolano in sé ma soltanto nella prospettiva di non consentire la riproposizione del percorso logico già censurato. Sotto altro aspetto, non può discutersi che all'interno del perimetro del devoluto al giudizio di rinvio rientri in tema della configurabilità della circostanza prevista dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen. Ciò non è discutibile per ~ posto che l'eventuale riconoscimento da parte dei due militari attraverso l'astensione del tesserino renderebbe irrilevante la non conoscenza della lingua italiana da parte di costui, secondo quanto lo stesso imputato ha riconosciuto allorché ha ricordato che, negli Stati uniti, quella è la modalità ordinaria con cui le forze di polizia si presentano alle persone sottoposte a controllo (v. la pag. 3 del verbale sintetico dell'interrogatorio di~reso al Pubblico ministero il 26 luglio 2019 e le pagg. 38 e 39 del verbale di trascrizione integrale, ove si riportano le fi·asi «se io avessi saputo che si trattava di un poliziotto mi sarei fermato, non l'avrei fatto. In America quando un poliziotto ti ferma, la prima cosa che fanno è esibire i l t esserino>>). Ma è pacifico anche per J M. l atteso che la possibilità di un'imputazione colposa dell'aggravante in parola consentirebbe di configurarla anche in caso di concorso anomalo qualora si accertasse l'anticipazione del momento in cui i due Carabinieri si erano qualificati oralmente (come inizialmente dichiarato dal M. lin sede di interrogatorio davanti al Pubblico ministero) con ovvi riflessi anche rispetto al profilo, evidenziato nei ricorsi delle Parti civili, di un ipotetico concorso di colpa dei due Carabinieri. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto l M. ~.-________ __.l deve essere accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. Inoltre, il ricorso delle parti civili deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili nei confronti di entrambi gli imputati, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. Va, infatti, rilevato che nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. l 0097 del 15/01/2015, Cassaniti, Rv. 262633- 01 ). Infine, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. Quanto alla rifusione delle spese d i rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, la relativa decisione deve essere differita al momento 84 della conclusione del presente procedimento e, dunque, all'esito del giudizio di rinvio. In considerazione dell'avvenuto accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitatamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità penale dij M. 1. Ciò in quanto l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per «punto>> qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui indiv iduazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del15/01/2024, Elia, Rv. 286870- 03). 8. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffUsione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge. PER. QUESTI MOTIVI In accoglimento del ricorso di M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. In accoglimento del ricorso delle parti civili, annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti dj M. lei N. l D con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Spese delle parti civili al definitivo. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato l M. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Cosi deciso in data 12 marzo 2025 85
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
(]) ~ ro . ......-( u ~r: ~ ;:::$ ~ o ~ ro . ......-( ~ o u (]) ~ o . ......-( N ro 00 00 ro u . ......-( '"O C) t:: o u udito il Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale presso la Corte di cassazione, GABRIELE MAZZOTT A, che ha cosi concluso: I. In parziale accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma e del ricorso delle parti civili, chiede l'annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello di Roma in diversa composizione-, in punto di: -esclusione, per l M. ~ delle aggravanti di cui al reato di omicidio di cui al capo 2); - elemento psicologico del concorso di l M. l nel reato di omicidio di cui al capo 2), da ritenere volontario a titolo di dolo eventuale;
II. In parziale accoglimento del ricorso delle parti civili, chiede, quanto a N. l, annullamento con rinvio alla Corte di appello civile di Roma, agli effetti civili, sui punti delle aggravanti del reato di omicidio di cui al capo 2) e di assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale;
III. Quanto al ricorso di J M. l chiede siano dichiarati assorbiti il motivo sul concorso anomalo nel reato di omicidio e i seguenti motivi in punto di trattamento sanzionatorio: - la mancata motivazione della concessione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione;
- la violazione del divieto di reformatia jn pejus, con riguardo alla quantificazione della pena sui reati unificati in continuazione;
-la compatibilità tra concorso anomalo e continuazione;
-l'errore di calcolo sulla diminuente per il rito abbreviato. IV. Chiede rigettarsi nel resto tutti i ricorsi. Uditi altresi: l'avv. ROBERTO BORGOGNO, in difesa della parte civile ._I ___ D_. ---'~che ha concluso per la legittimazione all'impugnazione delle parti civili, chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresi, la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di l M. '-----'1 con condanna degli imputati alla rifusione degli onorari e delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile costituita;
e ha depositato all'uopo conclusioni e nota spese;
l'avv. FRANCO CARLO COPPI in difesa della parte civile l A. W proprio e nella qualità di ESERCENTE LA RESPONSABILHA' GENHORIALE SU E. anche quale sostituto processuale dell'avv. ESTER '--------~~--~~--~ MOLINARO in difesa di B. che ha concluso associandosi alle richieste formulate dall'avv. BORGOGNO, riportandosi ai propri scritti e alle conclusioni che deposita, per sé e per l'avv. MOLINARO, unitamente a note spese;
l'avv. MASSIMO FERRANDINa, in difesa della parte civile~ C. ~che si è riportato ai propri scritti e ha chiesto che la Corte di cassazione voglia 2 accogliere i l ricorso presentato nell'interesse delle parti civ ili e dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza o, comunque, rigettare il ricorso presentato nell'interesse di l M. lcon condanna degli imputati alla rifusione degli onorari e delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile costituita, depositando conclusioni e nota spese;
l'avv. ANDREA FEDELI per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presente in difesa delle parti civili MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'INTERNO che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti dalle PARTI CIVILI e dal PROCURATORE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e il rigetto, in quanto inammissibile e infondato, del ricorso proposto da l M. l L depositando le proprie conclusioni unitamente alla nota spese;
l'avv. STEFANO MACCIONI in difesa della parte civile ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV-ETS "VITTIME DEL DOVERE" che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da J M. l e l'accoglimento di quello proposto dal PROCURATORE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e ha depositato le proprie conclusioni unitamente alla nota spese;
l'avv. RENATO BORZONE, in rappresentanza di l N. l riportandosi ai propri scritti, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalle PARTI CIVILI nei confronti del proprio assistito ovvero il rigetto e ritenere, altresi, destituite di fondamento le richieste del PROCURATORE GENERALE;
l'avv. ROBERTO CAPRA si è associato alle richieste dell'avv. BORZONE;
l'avv. FABIO ALONZI, in difesa di JL. ______ .;.;M.;.;. ______ -1 ha insistito nell'accoglimento del ricorso a sua firma e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e delle PARTI CIVILI;
l'avv. FRANCESCO PETRELLI, in difesa di ~...J ______ M_. -------' si è associato alle conclusioni dell'avv. ALONZI, chiedendo che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dalle PARTI CIVILI e dal PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA e venga accolto il ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito. 3 R.ITENUTO IN FATTO 1. L'imputazione. Con decreto del 20 novembre 2 019 .... 1 _____ M_. ____ __.Ie l N . .__ __ __.l erano stati tratti a giudizio immediato per rispondere dei reati - contestati come commessi in concorso tra loro in Roma, nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 - di tentata estorsione aggravata in danno di l G. (capo 1), omicidio volontario pluriaggravato in danno dii L. le capo 2), resistenza a pubblico ufficiale (capo 3), lesioni personali aggravate in danno di D. l (capo 4) e porto abusivo di LL (capo 5). Con riferimento al reato più grave, è utile riportare la condotta descritta nel capo d'imputazione: « ... in concorso tra loro, dopo aver stabilito un appuntamento in Roma, via Pietro Cossa per la riconsegna dello zainetto di cui al precedente capo, raggiunto il luogo concordato ed avvicinatisi i due Carabinieri l L. l D e 1 D. 1 in borghese allertati da l G. J, nonostante l L. l lei D. l si fossero qualificati come appartenenti all'Arma dei Carabinieri, dapprima ingaggiavano una colluttazione, rispettivamente, l L. l con l N. lei D. ON M. ~ poi~olpiva.:on numerosi fendenti J L. l attingendolo in zone vitali, tanto che in conseguenza delle lesioni l L. l decedeva presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Santo Spirito". Entrambi i correi si davano, poi, a precipitosa fuga, incuranti delle condizioni di L. l esanime>>. 2. La sentenza di p1;mo grado. Con sentenza in data 5 maggio 2021, la Corte di assise di Roma aveva ritenuto commesso da entrambi gli imputati il tentativo di estorsione. E dopo aver ritenuto infondata la tesi difensiva della legittima difesa anche solo putativa, reputando insussistenti la necessità di difendersi e la inevitabilità, altrimenti, del pericolo e avere accertato che i Carabinieri si erano qualificati mostrando placca e tesserino, sicché nemmeno~ che non parlava italiano, avrebbe potuto essere tratto in equivoco sull'operazione di polizia al momento in corso, la Corte di primo grado aveva ritenuto, a carico di entrambi, il concorso nell'omicidio doloso dij L. D reputando, con riferimento all'elemento soggettivo, che dovesse essere esclusa per ~ l'incapacità di intendere e di volere pur in presenza di un «disturbo comportamentale medio-grave», che costui avesse volontariamente cagionato la morte del militare nella forma del dolo diretto e che, quanto al M. '----'~ dovesse ravvisarsi la medesima ipotesi di dolo nella forma del dolo alternativo. Essi avevano, dunque, agito secondo un programma preordinato, essendo consapevoli di dover affrontare una situazione di illegalità e, dunque, a forte rischio di un potenziale scontro fisico derivante dalla richiesta estorsiva, tanto 4 l v - ~ . ....-i (.) ....... f~ 4--1 ...... ,....> c o ç::: ro ....... ,..... o u v q o ......... N ~ \/: \/: C\j 0 ,...... 'D !']) ..,....... ~ o u è vero che avevano organizzato l'incontro con l G. l in un luogo sicuro;
l M. l D aveva compiuto una perlustrazione poco prima dell'abboccamento, cui i due imputati si erano recati travisati per non essere riconosciuti e armati di un micidiale LL, appostandosi in attesa della vittima. Essi, inoltre, avevano realizzato una condotta coordinata nei confi·onti dei militari, cogliendoli di sorpresa;
in particolare ~aveva posto in essere una rapida, violenta e ripetuta azione nei confi·onti di J L. lmentrel D. lera impegnato nella colluttazione con t M. e 1quindi, impossibilitato a prestare soccorso al collega;
avevano poi occultato l'arma e pianificato di allontanarsi dall'albergo in cui soggiornavano, la mattina successiva al delitto, per non destare sospetti, come riferito da ~in alcune conversazioni intercettate. Su queste basi i due imputati erano stati ritenuti responsabili, in concorso, di tutti i reati, realizzati dolosamente e, quanto all'omicidio e alle lesioni personali, con l'aggravante teleologica dell'avere commesso i fatti per eseguire la tentata estorsione e con l'aggravante della commissione dei fatti ai danni di un pubblico ufficiale nell'atto dell'esercizio delle funzioni;
e ritenuta la continuazione tra tutti gli episodi, erano stati condannati all'ergastolo con l'isolamento diurno per due anni. 3. La prima sentenza di appello. Con sentenza in data l 7 marzo 2022, la Corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dagli imputati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti di cui al capo 2) della rubrica, aveva rideterminato la pena in 22 anni di reclusione per l M. l e in 24 anni di reclusione per~ revocando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e confermando, nel resto, la pronuncia appellata. Nel fi·angente, la Corte territoriale aveva ritenuto che le dichiarazioni dii D. !fossero assistite da riscontro, come richiesto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., soltanto ove egli aveva riferito che i due militari si erano qualificati verbalmente, ma non anche nella parte relativa alla esibizione, !ili due americani, di placca e tesserino. Pertanto, ritenuto pacifico che l M. l il quale conosceva l'italiano, fosse stato consapevole della qualità soggettiva dei militari,~ ne avrebbe avuto contezza in quanto la parola Carabinieri è conosciuta anche all'estero e in quanto sapeva che dei carabinieri in borghese erano già intervenuti nella fase svoltasi nei dintorni di piazza Mastai, quando i due giovani cercavano di procurarsi la cocaina. Quanto al M. IL sentenza aveva ribadito: il suo ruolo trainante nella fase dell'acquisto della droga e del tentativo di estorsione;
la conoscenza del porto del LL da parte di~ la ripartizione dei ruoli, con J M. l come organizzatore e l N. pome incaricato della difesa di entrambi, sicché egli aveva ritenuto inutile portare il proprio LL;
la mancata dissuasione dell'amico; il 5 fatto che ._I __ M_. _ __.I avesse impedito a l D. l di intervenire a difesa del collega;
che fosse consapevole dei colpi sferrati da~perché capiva l'italiano e aveva udito J L l lamentarsi e in quanto egli stesso aveva proferito la fi·ase «it's enaugh» e non aveva mostrato alcuno sbigottimento rispetto all'uccisione del Carabiniere, aiutando anzi~ pulire il LL e ad occultar lo, addormentandosi con l'amico dopo l'accaduto, senza preoccuparsene e preparandosi, poi, a lasciare l'albergo. E peraltro, se anche non si fosse ritenuto esistente, per l M. l il dolo diretto, vi sarebbe stato, comunque, il dolo eventuale. 4. La sentenza rescindente. Con sentenza n. 46921 in data 15 marzo 2023, la Prima sezione penale della Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento nei confronti dq N. l l limitatamente alle circostanze aggravanti contestate al capo 2) e al delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio sul capo e sui punti predetti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma e rigettando, nel resto, il ricorso di~ nei cui confronti divenne quindi definitiva la condanna per i delitti di tentata estorsione (•capo 1), lesioni personali aggravate (capo 4) e porto abusivo di LL (capo 5), per i quali ultimi non erano state mosse specifiche censure con i l ricorso per cassazione;
e annullò altresi la sentenza di appello nei confronti di j M. l limitatamente al concorso nel delitto di omicidio di cui al capo 2), con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma, rigettando, nel resto, il ricorso di l M. l con conseguente definitività della condanna per i delitti di tentata estorsione (capo 1), lesioni personali (capo 4) nonché di resistenza a pubblico ufficiale (capo 3) e di porto abusivo di LL (capo 5), per i quali ultimi non erano state mosse specifiche censure con il ricorso per cassazione. In particolare, per quanto riguarda la posizione di J ... _ __;,M;.;.;... _ __.IL Corte di cassazione osservò: 1) in relazione al ruolo rivestito nel primo incontro per l'acquisto di stupefacente e all'impulso dato all'amico per presentarsi all'appuntamento per la restituzione dello zaino, si era al cospetto di episodi distinti sul piano spazio-temporale, collocandosi l'evento-morte in un contesto diverso da quello programmato, non essendo stato dimostrato: -se il progetto omicidiario fosse stato elaborato sin da quando maturò l'idea dell'estorsione- o se, insorto in un secondo tempo, fosse stato comune a entrambi o - , infine, se l M. avesse previsto che rispetto all'estorsione programmata, si sarebbe verificato un evento delittuoso più grave;
2) quanto al fatto che l M. l non avesse tentato di evitare che l'amico si recasse armato all'incontro, pur essendo consapevole della sua precaria condizione psichica, accettando la suddivisione dei 6 ruoli, la Corte rilevò che non potesse contestarsi a ._I __ M_. _ __,l di non aver impedito all'amico di recarsi all'incontro armato e al contempo ammettere che egli avesse accettato la suddivisione dei ruoli, fermo restando che dovesse escludersi chel M. ~osse consapevole della situazione psicologica di~n ragione del superficiale rapporto tra i due;
3) quanto al fatto che l M. l, impegnandolo nella colluttazione, avesse impedito a l D. l di intervenire a sostegno del collega, la stessa Corte territoriale aveva descritto una dinamica distinta delle azioni delle due coppie: posto che mentrel M. lei D. avevano ingaggiato una colluttazione in terra non particolarmente violenta, l L. l e~ non avevano avviato alcuna colluttazione;
atteso che, nel giro di pochissimi secondi (i5-22 secondi), il primo aveva ricevuto undici fendenti micidiali e che non vi era stata la possibilità per gli uni di percepire cosa stesse capitando agli altri;
e, ancora, che seG:ondo lo stesso l D. l «al momento dell'incontro ravvicinato, J M. l tentò subito di fuggire, salvo essere bloccato nell'azione>> dal Carabiniere e che, dopo essere entrambi caduti in terra, «il giovane tentava di divincolarsi per proseguire la fUga»; 4) quanto all'aver omesso di prestare soccorso alla vittima e all'aver pulito e occultato l'arma del delitto in albergo, trattavasi di circostanze suscettibili di alternative letture ove singolarmente considerate;
5) quanto al fatto che l'imputato avesse «messo a disposizione del complessivo progetto criminoso la propria conoscenza della lingua italiana, quasi nulla per~ il suo utilizzo era servito essenzialmente per l'attuazione del progetto estorsivo;
6) quanto al fatto che l M. lsi fosse recato alla riunione insieme a~ consapevole che questi era munito di LL, la circostanza non è stata ritenuta suffìci ente per ravvisare i l consapevole concorso del ricorrente nella condotta omicidiaria in assenza di altri elementi che avvalorassero l'esistenza del dolo diretto, tanto più che la Corte di merito, in maniera perplessa, aveva ipotizzato che l'atteggiamento di j M. l si potesse inquadrare nel dolo eventuale, trascurando di esplicitare le ragioni per le quali l'ipotesi medesima si sarebbe dovuta scartare;
7) che il LL avrebbe potuto: a) non essere usato;
b) essere usato solo a scopo di minaccia;
c) usato al solo fine di ledere;
d) usato per uccidere, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto stabilire se l M. l ai) avesse accettato la morte di l L l (dolo diretto), escludendo l'utilizzo del LL a fini di minaccia o di lesioni;
bi) avesse accettato il rischio dell'evento mortale (dolo eventuale), sempre escludendo l'uso del LL per minacciare o ledere;
c 1) non avesse colpevolmente previsto, in quanto sviluppo logicamente prevedibile, che dal fatto estorsivo sarebbe scaturito, come evento diverso e più grave di quello programmato, l'omicidio di J L 0; di) non avesse previsto detto evento diverso e più grave, in quanto non prevedibile, in base alle circostanze del caso concreto, per la sua eccezionalità; 8) 7 quanto, infine, alla frase «it's enough)) rivolta~ N. l che essa non fosse in realtà suscettibile di univoca lettura, se singolarmente considerata. 5. La pronuncia rescissoria. 5.1. Con sentenza in data 3 luglio 2024, la Corte di assise di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, in riforma della sentenza impugnata, quanto a N. l escluse le aggravanti contestate con riguardo al reato eli cui al capo 2), con le già concesse circostanze attenuanti generiche, unificati i reati di cui ai capi 1), 2), 4) e 5) dell'imputazione sotto il vincolo della continuazione, ridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ha rideterminato la complessiva pena per i suddetti reati in 15 anni e 2 mesi di reclusione, assolvendo l'imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 3) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato ed eliminando la relativa pena;
nonché, quanto al M. l ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. con rifermento al delitto contestatogli al capo 2) dell'imputazione, escluse le aggravanti contestate, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ha rideterminato la pena per i l suddetto reato in 9 anni di reclusione e unificati i residui reati di cui ai capi 1), 3), 4), e 5) dell'imputazione sotto il vincolo della continuazione, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata quanto al più grave reato di cui al capo 1), ridotta la pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ha rideterminato la complessiva pena per i suddetti reati in 2 anni e 4 mesi di reclusione e in 800,00 euro di multa, cosi rideterminando la complessiva pena per tutti i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'imputazione in quella di 11 anni e 4 mesi di reclusione e in 800,00 di multa, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza anche con riferimento alle statuizioni civili e condanna degli imputati alla rifusione, in favore delle costituite parti civili delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidavano in 5.000,00 euro per ciascuna parte civile, oltre spese generali, !VA se dovuta e CPA come per legge. 5. 2. Con la sentenza rescissoria si è ritenuto che l N. ~ .-1---:M=-=-. ----.1 non avessero concordato le modalità di riscossione del compendio dal G. l né una ripartizione di ruoli, essendo due giovani che, in paese straniero, intendevano solo procurarsi droga e rientrare in possesso dei soldi loro sottratti con la truffa e tenuto conto dell'evidente sproporzione tra l'omicidio e il fine perseguito. Nel corso della telefonata trai M. le l G. l i due avevano parlato in italiano, lingua sconosciuta d N. l Inoltre, l M. lsi era mosso, nelle fasi precedenti all'incontro con i militari, in punti controllati da telecamere eli sorveglianza, atteggiamento incompatibile con la volontà di compiere un'azione violenta e, anzi, la scelta di un luogo prossimo all'ingresso del suo hotel dimostrava che egli aveva 8 cercato un'agevole via secondo cuq M. di fuga, concordemente a quanto riferito da l D. !aveva cercato unicamente di guadagnare la fuga. Su tali basi è stato escluso il dolo di concorso, ritenendosi che l'azione fosse riconducibile alla volontà del solo~ senza che l M. l ne fosse consapevole, considerata la fuga «disarmata e non violenta>i , non essendo stata confermata da l D. !l'esortazione («basta!>>) rivolta all'amico, che peraltro avrebbe costituto un elemento a discarico e non potendo riconoscersi alcuna rilevanza alle condotte successive, quali la fuga e l'aiuto a ripulire il LL, o al fatto che l M. l non si fosse sorpreso che la vittima fosse agonizzante, tenuto conto che non si era accorto di quanto accaduto, come lo stesso l D. l non avendo l L !gridato quando veniva colpito ed essendosi egli accorto di quanto accaduto dopo che erano tornati in albergo e aveva visto~ lavare il LL sporco di sangue. Dunque, il Giudice del rinvio ha escluso sia il dolo diretto, sia il dolo eventuale, quale accettazione del «rischio della verificazione dell'evento mortale del Vicebrigadiere», non emergendo che ._I __ M_. _ __,Iavesse previsto il possibile verificarsi dell'evento e che lo avesse accettato come "prezzo" da pagare per il raggiungimento di un risultato quale conseguenza collaterale della propria condotta, cui avesse prestato adesione. Infatti, quando gli imputati lasciarono la stanza dell'albergo per recarsi all'appuntamento, scopo di J M. l era "semplicemente" quello operare lo "scambio" tra lo zaino e il corrispettivo pattuito, non risultando prevedibile, in quella fase, che all'appuntamento si sarebbero presentati i due Carabinieri, tanto è vero che l M. l pur in possesso di un LL, lo aveva lasciato in albergo, potendo il porto dell'arma micidiale da parte dell'amico ragionevolmente apparirgli come una «cautela difensiva» opportuna, attesa la tarda ora, la loro giovane età, la condizione di ospiti in un Paese straniero, il timore chel G. lnon si presentasse da solo all'appuntamento, essendo un mediatore di spacciatori potenzialmente pericolosi, tanto da predisporsi alla fuga e indossare felpe con il cappuccio per nascondersi. Ma ciò senza che egli si fosse rappresentato la realistica prospettiva della morte di un uomo quale effetto della sua condotta;
che si fosse "confrontato" con esso e che, dopo avere tutto soppesato, si fosse determinato ad agire comunque accettando l'eventualità della morte (profilo rilevante anche ai fini della cd. formula di Frank). Del resto, egli non si era reso conto di quanto stava capitando, considerata la dinamica delle due aggressioni;
intendeva solo fuggire e non portare avanti la colluttazione;
non conosceva la condizione di precarietà psichica dell'amico. Tuttavia, secondo la Corte di merito, allorquando ebbe ad abbandonare l'albergo conC!:!J,I M. l avrebbe potuto concretamente prevedere, quale «logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani» dell'azione delittuosa, la degenerazione violenta dell'incontro, considerato: che 9 M. lera stato il promotore della tentata estorsione;
il contesto illecito in cui, dunque, ci si muoveva e il correlato timore che i due imputati nutrivano circa la presenza di complici di l G. ICanche se non della polizia, avendo raccomandato a costui di presentarsi da solo e considerata la situazione illecita in cui era maturata la prima transazione e l'oggetto in parte illecito del corrispettivo dell'estorsione), con la conseguente rappresentazione della possibilità che si rendesse necessaria una fuga e considerata la consapevolezza della presenza del LL con la possibilità di un uso dello stesso, sia pure con intenti difensivi per il caso in cui l G. l appunto, non si fosse presentato da solo. Nel frangente la Corte ha ritenuto insussistente l'aggravante dell'avere commesso il fatto «ai danni di un Carabiniere in servizio>>, non essendo stato provato che i due militari avessero esibito i due tesserini e non avendo potuto [!!]avvedersi, a causa della «barriera linguistica», che l L l era un Carabiniere;
e non essendovi la prova che J M. ~ nel sottrarsi all'afferramento finalizzato al bloccaggio da parte di l D. l fosse stato consapevole di opporsi alla legittima azione di un pubblico ufficiale, né che egli avesse avuto qualche "dubbio" circa la qualità del soggetto passivo o si fosse trovato in una situazione di ignoranza colpevole o di errore determinato da colpa, tenuto conto della tardiva affermazione della propria identità, dell'ora notturna, della qualità di stranieri dei due giovani, dell'abbigliamento dei due Carabinieri e della mancata esibizione del tesserino di riconoscimento, del contesto nel quale si erano svolti i fatti: ossia di circostanze che giustificavano il convincimento che si trattasse di «malintenzionati» (ovvero i compiici e sodali dell'intermediario G. be non di appartenenti alla polizia. Quanto all'aggravante del «nesso teleologico», la sentenza ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il «concorso anomalo» è incompatibile con tale aggravante, posto che non si potrebbe ipotizzare alcuna « intenzionalità» con riferimento alla condotta più grave posta in essere dall'autore del ferimento, né sul concorrente a titolo di dolo eventuale, mancando in quel caso la prova della previsione in concorso di tale possibile sviluppo. 6. Il ricorso del Procuratore generale territoriale nei confronti di M. l· 6.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. p e n., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omessa valutazione di elementi indiziari a carico dell'imputato e travisamento di alcuni di essi. Si opina che i due giovani non volessero soltanto difendersi, essendo stata esclusa, con statuizione ormai coperta da giudicato, la legittima difesa, avendo essi dato causa a una situazione di pericolo con il tentativo di estorsione, lO ragionevolmente prevedendo una reazione da parte di l G. l o di un suo emissario, tanto che ~si era portato un LL e l'aveva utilizzato, pur potendo darsi alla fuga;
ed essendo stata esclusa altresi la legittima difesa putativa, poiché essi non avevano mai percepito che l L !fosse armato. E non essendovi ragioni di difesa, il porto del LL, di cui M. lera consapevole per statuizione coperta parimenti dal giudicato, doveva ritenersi diretto a offendere qualora la situazione l'avesse richiesto, posto chel M. non aveva portato il suo coltellino, che pure deteneva nella stanza d'albergo, perché esso non aveva le caratteristiche necessarie per affrontare la prevedibile offesa;
sicché i due si sarebbero preparati a eventi che potevano degenerare, tanto è vero che, secondo l D. l dopo essersi qualificati, i militari erano stati immediatamente aggrediti. La scelta dell'appuntamento in un luogo coperto dalla videosorveglianza sarebbe stato diretto a conseguire «una sicurezza di controllo>> nel caso in cui 1 G. lsi fosse presentato con i sodali. La sentenza sarebbe contraddittoria nel ritenere che l'evento letale si era sviluppato al di fuori di ogni controllo da parte di l M. l e che esso fosse da attribuirsi al solo ~ rimasto totalmente subalterno rispetto a l M. l sino ad allora, anche perché non comprendeva la lingua italiana, sicché il contributo dij M. !sarebbe quello tipico di un coautore. Quanto, poi, al fatto che costui non avesse portato con sé il proprio LL, ciò si spiegherebbe con il fatto che ~era ben armato. La sentenza ometterebbe di spiegare come@]. sia responsabile delle lesioni commesse da l M. l e J M. lnon sia responsabile dell'omicidio commesso da ~nel medesimo contesto. Erronea sarebbe poi l'affermazione secondo cuil M. !avrebbe detto a ~«Was it enough», nel significato d i« basta!», avendo la Corte di cassazione affermato che la frase era «It's enough» ovvero« è sufficiente, è abbastanza» o «adesso basta», sicché J M. l aveva piena consapevolezza di ciò che era accaduto, anche considerato ciò che l L. l D diceva nel venire colpito. Illogica sarebbe l'affermazione secondo cui la condotta di ~ sarebbe caratterizzata dal dolo d'impeto, posto che egli si era recato all'appuntamento con un LL. Né rileverebbe che l'impeto sia stato innescato dalle sue precarie condizioni psichiche, che non avevano inciso sulla sua capacità d'intendere e di volere. Illogica sarebbe poi l'affermazione secondo cui quando LI _ __;,M.;.;.;.... _ _.l aveva lavato il LL in albergo, egli non avesse contezza di ciò che era accaduto, posto che la fuga dimostrerebbe il contrario. La sentenza traviserebbe le dichiarazioni dij D. l secondo cui egli avrebbe mostrato il t esserino ai due americani, affermando chel M. l abbia avuto conoscenza della qualifica in un momento successivo, quando la condotta di~ 11 si era già compiuta, in contraddizione con la sua responsabilità per le lesioni personali commesse nell'ambito della resistenza a pubblico ufficiale. Infine, il ricorso stigmatizza l'affermazione secondo cui sarebbero stati i due Carabinieri ad aggredire i due americani, circostanza smentita dal D. l dalla sentenza della Corte di cassazione e dalla stessa sentenza impugnata nell'affermare «essere inverosimile ritenere che~ sovrastato da un uomo della corporatura di l L. l (alto m. 1,8 O e pesante 115 Kg), avesse conservato la piena libertà motoria di estrarre il LL dalla tasca anteriore della propria felpa e, riuscendo a divincolarsi, avesse potuto portare a segno svariati colpi prima su un fianco e poi, passando il LL nell'altra mano, sul fianco opposto>>. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla esclusione del dolo eventuale dell'omicidio contestato. La sentenza dimenticherebbe gli elementi a favore della esistenza del dolo eventuale in capo a l M. l ovvero il porto in concorso del LL, che confuterebbe l'affermazione che i due imputati volevano solo operare lo scambio, essendo stato definito come una cautela difensiva opportuna nonostante i l contesto delittuoso di tipo bagattellare. Quanto all'assenza di accordi espliciti, essi non escludono una condivisione implicita;
e la dinamica dell'aggressione tra due coppie di contendenti non oblitera il porto comune del LL dai due imputati, che hanno aggredito immediatamente le persone offese, le quali avevano detto di essere Carabinieri. M. !non aveva bisogno di conoscere le condizioni psichiche di 12!] per chiedergli conto del perché portasse il LL con sé; fermo restando che il loro incontro non doveva ritenersi occasionale, dato che condividevano una camera d'albergo. Quanto al travisamento per guadagnare più facilmente la fuga verso l'albergo, i due erano vicinissimi ad esso, sicché la spiegazione più plausibile è che 12!] volesse nascondere il LL. Essendo stato, il reato diverso, oggetto di previsione concreta, non vi sarebbe «concorso anomalo», ma dolo eventuale, apoditticamente sottovalutato nonostante il consapevole porto del pugnale da parte di 12!] in un contesto illecito, caratterizzato dalla comune consapevolezza di dovere fare fronte a una probabile reazione dimostrata dall'immediatezza del ruolo aggressivo e proattivo dello stessol M. lal momento dell'intervento dei due militari. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale per violazione del giudicato parziale nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione alla esclusione delle aggravanti dell'omicidio. 12 La decisione contrasta con il giudicato che ha ritenuto M. responsabile del reato di lesioni personali in danno di l D. l con il fine di commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche questo coperto dal giudicato e che presuppone che egli abbia voluto la resistenza. In sostanza per due reati commessi nello stesso contesto, per uno si ritiene sussistente la c.d. aggravante teleologica e per un altro no, non essendo risultata provata l'esibizione dei tesserini da parte dei Carabinieri. Ma questo peri M. bon è conferente avendo l D. !affermato di avere esibito il tesser in o di riconoscimento e di aver detto che erano Carabinieri. La sentenza non si uniforma al giudicato ed è contraddetta dalla esibizione dei tesser in i da parte delle persone offese, che hanno detto ai due imputati di essere Carabinieri. 7. I ricorsi delle parti civili. 7 .
1. Con il primo motivo, i ricorsi proposti nell'interesse di l D. l e degli stretti congiunti dd L. l deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 59, comma secondo, nonché degli artt. 61, n. 2, 575 e 576, n.
5-bis, cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in merito all'esclusione delle aggravanti dell'omicidio, nei confronti di C!!:] L'interesse a impugnare sul punto è correlato al fatto che l'esclusione per~ dell'aggravante dell'omicidio in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e il riconoscimento in favore dii M. !dell'attenuante prevista da Il' art. 116 cod. pen. siano basate sull' ascrizione a l D. l e l L. l di un comportamento arbitrario, imprudente e comunque non conforme alle regole operative, che potrebbe essere qualificato dal giudice civile, in sede di quantificazione e liquidazione del danno, quale concorso colposo delle persone offese nella causazione dell'evento, con conseguente riduzione dell'importo del risarcimento in loro favore. In tale prospettiva, i lamentati vizi vengono prospettati a partire dal fatto che il Giudice del rinvio non si sarebbe confrontato con la sentenza di primo grado, passata in giudicato sui punti della decisione non oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione e precisamente sulla condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, che escluderebbero la tesi difensiva secondo cui sarebbero stati i Carabinieri ad aggredire i due imputati e che non avrebbero agito secondo le normali procedure di fermo. Con riferimento alla ricostruzione delle modalità utilizzate da l D. l e l L. l per qualificarsi e, in particolare, rispetto alla mancata identificazione con il tesserino e con la placca, che, pur riferita da l D. l non sarebbe stata riscontrata, il ricorso deduce la carenza e illogicità manifesta della motivazione, che avrebbe obliterato alcuni elementi di carattere logico, come il fatto che .__ __ L_. __ _.I si fosse appena 13 qualificato esibendo il tesserino al F. le che quella fosse la modalità ordinaria di procedere al fermo, da seguire a garanzia degli operanti e della buona riuscita dell'operazione anche in un caso privo di particolari criticità operative in relazione al quale sarebbero rimaste indimostrate le illazioni circa irregolarità compiute dai Carabinieri nella fase del tentato acquisto di droga;
motivazione che avrebbe anche affermato, arbitrariamente, che non vi fosse stato il tempo per i due militari di mostrare tesserino e placca in ragione di una repentinità dell'azione di avvicinamento che, invece, avrebbe loro permesso l'astensione degli strumenti di riconoscimento. Si deduce, poi, il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla violazione degli artt. 192, 197-bis e 21 O cod. proc. pen. per aver ritenuto chel D. l dovesse essere sentito come imputato di reato connesso e non come testimone assistito;
e, a seguire, che si siano applicati, per la valutazione delle sue dichiarazioni, criteri erronei per quanto concerne i relativi riscontri, con la richiesta di una fonte di prova autosufficiente e ad onta del maggiore grado di affidabilità delle dichiarazioni del testimone assistito, con l'ulteriore censura di carenza e illogicità manifesta della motivazione e di violazione dei criteri di valutazione della prova e>< art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per avere utilizzato, come elementi di comparazione, sia dichiarazioni spontanee non riscontrate, provenienti da un imputato che non si è sottoposto al contradditorio, di nessun valore probatorio e in ogni caso smentite dal giudicato interno che ha respinto la sua tesi sulla legittima difesa e sull'aggressione portata da l L l l sia dichiarazioni provenienti dal coimputato senza verificarne la fondatezza mediante elementi di riscontro. Ancora, si censurano i travisamenti delle dichiarazioni rese dal D. l a dibattimento, in particolare per quanto riguarda l'affermazione, non contenuta nei verbali, secondo cui gli operanti di regola si qualificherebbero verbalmente, esibendo i dispositivi di riconoscimento solo a richiesta degli interessati e per quanto concerne la cd. prova regina della mancata esibizione del t esserino, consistente nella frase con cui l M. l avrebbe collocato il qualificarsi di l L l come Carabiniere solo nel momento in cui veniva colpito, laddove in tesi dei ricorrenti quel riferimento non avrebbe il significato che non vi fosse stata, già prima dell'inizio della colluttazione, l'astensione del tesserino;
obliterando, invece, gli elementi di riscontro offerti dalle stesse ammissioni di l M. l che, in sede di interrogatorio del Pubblico ministero, aveva ammesso di avere sentito gridare la frase «Fermi, Carabinieri>>, prima dell'inizio della colluttazione. Su un ulteriore versante, si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e, segnatamente, del giudicato interno consolidatosi a seguito della sentenza della Corte di cassazione in merito alla ricostruzione delle modalità utilizzate dai militari per qualificarsi, la cui correttezza emergerebbe dalla condanna degli imputati per lesioni personali e dalla 14 assoluzione di 12!] dalla resistenza a pubblico ufficiale solo per difetto dell'elemento soggettivo. Ancora, si prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per non essersi la sentenza uniformata a quella di annullamento, omettendo di prendere in esame tutto il materiale probatorio acquisito nel corso del processo di merito, sul presupposto che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti dal giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio. A riprova dell'interesse delle parti civili a ricorrere, la dimostrazione che i due mii'itari si siano qualificati mostrando il t esserino comporterebbe l a configurabilità dell'aggravante anche per 12!] essendo tale modalità seguita in tutto il mondo, compresi gli Stati uniti, come da lui precisato in sede di dichiarazioni spontanee. Infine, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione alla violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per avere utilizzato, come prova dei fatti ricostruiti nella motivazione, dichiarazioni spontanee non riscontrate provenienti da un imputato,~ che non si sarebbe sottoposto al contradditorio dibattimentale, nonché dichiarazioni provenienti dal coimputato l M. l senza in alcun modo verificarne la fondatezza mediante elementi esterni d i riscontro. 7.2. Con il secondo motivo, i ricorsi deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., nonché la carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza, dopo aver erroneamente escluso in capo a 12!] la conoscenza della qualifica soggettiva di L. avrebbe erroneamente escluso in capo a 12!] e a M. la "conoscibilità" di tale qualifica e la applicabilità dell'aggravante quantomeno a titolo di colpa sul presupposto che i due militari avessero tenuto un comportamento «anomalo>> e che esso fosse stato la «causa determinante del mancato riconoscimento della loro qualità da parte di l M. l L..-_ ..... 1 e di ~, considerati gli abiti civili indossati per «dissimulare» la loro qualità, che la qualificazione verbale doveva essere rapportata all'ora notturna, alla qualità di stranieri dei due giovani, alle circostanze che legittimavano il convincimento che si trattasse di «malintenzionati» complici di l G. l Tale L-~==-. ricostruzione sarebbe basata su gravi travisamenti delle dichiarazioni di l D. l sull'adozione di errati criteri di valutazione dell'inattendibilità di tali dichiarazioni, sulla mancata analisi dei numerosi elementi di risconto che le convalidano, sul recepimento acritico delle dichiarazioni rese da l M. l nel suo esame dibattimentale (e difformi da quelle rese nel primo interrogatorio dinanzi ai Pubblici ministeri) non sorrette da alcun riscontro. Dunque, anche l'esclusione 15 dell'aggravante a titolo di colpa si baserebbe sugli stessi vizi motivazionali denunciati in precedenza, oltre che su incontrollabili massime di esperienza, quali quelle secondo cui «se un qualsiasi autore del reato di un reato avesse visto avvicinarsi un uomo in divisa, sarebbe probabilmente fuggito [ ... ] e analogo comportamento[ ... ] avrebbe tenuto se l'esibizione del tesserino con la placca da parte del Carabiniere fosse avvenuta a distanza>>, posto che, cosi opinando, ogni tentativo di identificazione di un sospettato si trasformerebbe inevitabilmente o in una fi.Jga con successivo inseguimento da parte della polizia o in una zuffa con il fermato ed essendo l'esigenza di qualificarsi nel modo più chiaro possibile una garanzia per la buona riuscita del fermo. In ogni caso, la condotta tenuta dai militati sarebbe in linea con quanto richiesto in relazione a un reato avente le caratteristiche di una "ragazzata", si da non lasciare immaginare che i sospettati aggredissero gli operanti che avrebbero avuto ragione di porre in essere comportamenti contrari a ogni prassi operativa. Si ribadisce, poi, che chi, come i due americani, aveva trascorso la serata tenendo condotte illecite, si era sottratto all'intervento dei Carabinieri in borghese durante il tentativo di acquistare una dose di stupefacente a Piazza Mastai e aveva successivamente commesso altri reati, dovesse aspettarsi, ragionevolmente, l'intervento della Forza pubblica. La sentenza, inoltre, avrebbe obliterato le trascrizioni delle intercettazioni in carcere, in occasione dei colloqui tra~ i genitori e il suo avvocato americano, in cui il giovane riferiva di avere appreso dall'amico dell'intervento di Carabinieri a Piazza Mastai, a riprova del fatto che~ sentendo la parola «Carabinieri», avrebbe dovuto capire che cosa stava succedendo. Per questo motivo ~ nelle sue spontanee dichiarazioni, affermerebbe che i Carabinieri non si erano qualificati neanche verbalmente, essendo passati immediatamente all'aggressione fisica, intendendo sottrarsi alla contestazione delle aggravanti, come compreso dal M. l .__ _ _.l che, nell'esame dibattimentale, ha cambiato versione sostenendo che la parola «Carabinieri» non era stata scandita ad alta voce dal D. l mentre gli si stava avvicinando, ma «sussurrata» nell'orecchio mentre già era in corso la colluttazione. Tale elemento di prova a carico di ~viene superato dalla sentenza sul presupposto che ~avesse detto alla madre di aver saputo di aver ucciso un «poliziotto» solo dopo l'arresto e che nel SMS che si era scambiato con la fidanzata prima di recarsi all'appuntamento coni G. l prendendo in girol M. aveva riferito che quest'ultimo era stato raggirato da «Niggers» (cioè~ l H. p, mentre il mancato riferimento ai Carabinieri era dovuto al fatto ~r::!!J si era concentrato sull'episodio per lui più divertente. Né la sentenza impugnata, in base all'art. 59, secondo comma, cod. pen., avrebbe dimostrato che l'errore di valutazione dei due imputati fosse incolpevole, non essendo ragionevole ritenere che due cittadini stranieri (uno dei quali 16 appartenente ad una famiglia di origine italiana), trovandosi nel centro della capitale e avendo tentato, nel corso della serata, di acquistare droga (tentativo sfUmato anche per l'intervento dei Carabinieri), per poi passare alla commissione di reati più gravi, non si rappresentino la possibilità che i Carabinieri nuovamente intervengano per porre termine all'azione delittuosa;
sicché il loro errore sarebbe stato determinato da colpa. Sul punto, la sentenza incorrerebbe in gravi illogicità nell'affermare che, avendo l G. l partecipato a un'attività di spaccio, l M. l avesse ragionevolmente escluso che egli si sarebbe rivolto alla polizia giudiziaria, posto che il furto dello zainetto era intervenuto dopo che l'episodio dello spaccio si era concluso, sicché l G. l avrebbe potuto denunciare il furto senza fare riferimento all'episodio precedente. Quanto alla affermazione che la richiesta di una dose di cocaina rafforzasse il convincimento che l G. lnon si sarebbe rivolto alla polizia, la richiesta intervenne, da parte dij M. l quando era già in corso la condotta estorsiva. Quanto all'affermazione che l M. lnon era a conoscenza che i Carabinieri potessero operare «in abiti civili>), non sarebbe enunciata una plausibile ragione per la quale l M. !dovesse ignorare la circostanza. Quanto all'affermazione che i militari avevano disatteso gli ordini impartiti dalla Centrale operativa non ottemperando alla procedura della c.d. «consegna controllata>), non sarebbe stato chiarito in che modo tali violazioni avrebbero dovuto determinare nei due americani la convinzione di trovarsi di fi·onte a due malviventi anziché a due Carabinieri. Quanto all'affermazione che i due militari avessero tenuto un comportamento non aderente a un protocollare controllo di polizia, essendosi impegnati in un «aggiramento>) dei due soggetti da controllare, la circostanza non sarebbe riscontrata, risultando dalle sole dichiarazioni dei due imputati, mentre resterebbe indimostrato il motivo per cui l'aggiramento dei due soggetti dovrebbe considerarsi una tipica modalità di agire dei «malfattori>) e non di «Carabinieri>). Quanto all'affermazione che la parola Carabiniere era stata pronunciata dal D. Isolo nel momento in cui afferrava M. l essa contrasterebbe con il passaggio in giudicato, nei confronti di M. l della condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre nell'affermare che le circostanze di tempo e di luogo giustificavano che si potesse trattare di due «malintenzionati>) che si fingevano "Carabinieri" per rapinarli, la sentenza ammetterebbe che i militari si fossero subito qualificati come tali e non dopo l'inizio della colluttazione. Quanto, poi, al dubbio che gli imputati avrebbero potuto avere della qualità soggettiva dei due Carabinieri, tale argomento viene sbrigativamente liquidato affermando che l'anomalo comportamento di costoro sia stata causa determinante del mancato riconoscimento della loro qualità da parte di l M. l essendosi atteggiato in modo tale da assorbire ogni eventuale colpa addebitabile agli imputati, senza che si sia dimostrato che le asserite 17 «anomalie>> fossero state di importanza tale da far sorgere il dubbio circa la loro effettiva qualifica e da far raggiungere agli imputati l'incolpevole certezza che si trattasse di malviventi. Viene, infine, dedotta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui, esorbitando dai limiti del giudizio di rinvio, ha escluso le aggravanti anche nei confi-onti di l M. 1. Se fosse vero che le «anomalie» dei Carabinieri erano di tale rilievo da giustificare l'incolpevole convinzione dei due imputati di trovarsi di fronte a due malviventi che li stavano aggredendo, ne dovrebbe conseguire la configurabilità della legittima difesa quantomeno a livello putativo, esclusa dalla sentenza rescindente ai paragrafi 9.2.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.2. 7.3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi la sentenza uniformata alla sentenza di annullamento, omettendo di riprendere in esame, nei confi-onti di l M_ l tutto il materiale probatorio acquisito nel corso del processo di merito;
la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per aver motivato in merito al ruolo svolto da l M_ !nell'omicidio in violazione del giudicato interno consolidatosi con riferimento alla condanna per «resistenza a pubblico ufficiale» e «lesioni dolose» aggravate dalla conoscenza della qualifica di pubblico ufficiale, in danno dij O_ l nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 116 e 575 cod. pen., nonché la carenza e illogicità della motivazione in merito all'esclusione del concorso sorretto dal dolo eventuale di l M. l nell'omicidio e al riconoscimento dell'attenuante dell'art. 116 cod. pen., con plurimi travisamenti delle dichiarazioni dii o_ l e con violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dagli artt. 192 e 197-l:is cod. proc. pen. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il concorso di l M_ fmx:.e materiale e sostenuto quantomeno dal dolo eventuale, in quanto l M_ L--_ _.lera consapevole della presenza di un'arma micidiale e che~ l'avrebbe utilizzata per reagire a qualsiasi imprevisto, compreso il comparire della polizia, per procurare ad entrambi la fUga. La sentenza di secondo grado, invece, nel ritenere non riscontrate le dichiarazioni di l o_ l in merito all'esibizione del tesserino, avrebbe preso per buone le dichiarazioni dei due americani, valorizzando il racconto del militare a proposito della volontà di l M_ Idi «scappare». In questo modo la sentenza impugnata incorre in vistosi travisamenti delle dichiarazioni di l D_ l che descriverebbe la condotta tenuta da l M. L--_ _.lcome diretta a opporsi alla identificazione e a coadiuvare l'azione di~' di cui sarebbe consapevole, tenendo impegnato lo stessol O_ le impedendogli di soccorrere il collega sino al momento in cui, verificata la possibilità della fuga, si era allontanato sapendo che J D. l dovendo fermarsi per aiutare l L 18 l 1.) - ~ • "~'"""i (,) . ...... '~ 4--1 ....... ,_..J c o c ~ ....... ,.... - o u v Q o -"~'"""i N ç\:i {f; r./: C'\j () l ,.....; '"d 1.) ..,_. ~ o u ITJ. non avrebbe potuto inseguirlo. Tale racconto sarebbe stato travisato dalla sentenza impugnata, in partic0lare ove si riferirebbe: che J M. l«aveva subito tentato di fuggire>), dimenticando che l'imputato aveva immediatamente aggredito il Carabiniere, afferrandolo e buttandolo a terra, tanto da essere condannato, con sentenza in giudicato, per la resistenza e le lesioni aggravate dalla conoscenza della qualifica di pubblico ufficiale. E illogica sarebbe sia l'affermazione secondo cud M. l intendesse solo fuggire, posto che tale obiettivo era impossibile da realizzare, se non previo annientamento della possibilità dei due Carabinieri di inseguirli o di vederli entrare in albergo;
sia l'affermazione secondo cui l M. l non aveva percepito quello che stava accadendo, essendo impossibile che, alle tre di notte, in una via del quartiere Prati deserta, non fossero percepibili le urla di dolore di un soggetto colpito con undici pugnalate, anche considerando che l M. l sapeva che ~era uscito armato. Né la sentenza avrebbe considerato che dalle stesse parole di J D. l emergeva il concorso materiale di l M. !nell'omicidio commesso da~ avendo egli agito all'unisono con coimputato e con unanime e crescente determinazione criminale sin dal primo momento dell'azione e successivamente all'uccisione di l L. l anche tentando di rendere dichiarazioni che corrispondessero perfettamente a quelle di ~ e obliterassero la volontà di colpire il Carabiniere per darsi alla fuga, in una volontaria adesione dell'evento morte alla luce degli indicatori individuati dalla c.d. sentenza HY KR per la valutazione sulla sussistenza del dolo eventuale, quali: l'accettazione di una sfida nei confi·onti di chiunque eventualmente si fosse fi·apposto al raggiungimento dell'obiettivo criminale, la« lontananza della condotta tenuta da quella doverosa>), anche tenuto conto della parvità del movente (il recupero d 80 euro) per il quale i due imputati hanno agito, del «contesto illecito>) in cui si era svolta l'azione, del «comportamento successivo al fatto>), caratterizzato dall'assenza di qualsiasi interesse per il destino del Carabiniere accoltellato e dal fattivo aiuto prestato per l'occultamento dell'arma e l'eliminazione delle tracce del reato;
della cd. «prima formula di Fr ank>), risultando evidente che l M. !avrebbe agito nello stesso modo anche se avesse saputo che l'azione criminale avrebbe avuto come esito l'omicidio; e tenuto conto della personalità di l M. l caratterizzata da una significativa proclività a delinquere. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di L-1 ______ M_. _____ ....~l. 8.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 116 cod. pen. nonché dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla prevedibilità in concreto della morte conseguente all'azione autonoma di~ ritenuta logico sviluppo dell'azione concordata avente ad oggetto i l tentativo di estorsione ai danni 19 di ._I __ G_. _ _.Ia partire dall'applicazione di canoni astratti e, in definitiva, sulla m era consapevolezza del possesso dell'arma da parte del coimputato, ritenuta non decisiva dalla pronuncia rescindente. In particolare, la prevedibilità dell'evento non voluto sarebbe stata agganciata al fatto che l M. l abbia fatto affidamento sul concorrente nella realizzazione del reato condiviso, costruendo il coefficiente di imputazione soggettiva a partire da una culpa in eligendo ben lontana dalla nozione di colpa in concreto richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e fondata da un lato sull'essersi accompagnato a C!:!:] e, dunque, sul mero contesto illecito in cui i due si muovevano, con conseguente recupero del canone del versar! in re illicita che si intendeva abbandonare e, dall'altro lato, su una imprudenza derivante dall'essersi affidato a un soggetto con cui aveva poca frequentazione che rimanderebbe a regole deontiche astratte e non a elementi concreti dell'accaduto, considerato il contesto bagatellare del reato programmato. Inoltre, la Corte di merito ometterebbe di considerare, in contrasto con il cd. principio di completezza, una serie di elementi idonei a ricondurre l'evento non voluto in una sfera di atipicità e a escluderne la prevedibilità in concreto: lo scenario completamente diverso da quello programmato in cui la morte si era verificata, tale da renderne imprevedibile il verificarsi, stante la connotazione bagatellare che anche «agli occhi delle stesse Forze dell'Ordine appariva>> da affrontare «in assenza delle "necessarie cautele"» (sent. della Corte di assise di appello, pag. 194); l'unico scopo che aveva animato gli imputati ad agire, costituito dal recupero del danaro e di una dose di stupefacente, cui era estraneo ogni intendo aggressivo;
la sproporzione tra lo scopo conseguito e le gravissime conseguenze derivanti dal delitto diverso;
l'ininfluenza del porto del LL sul proposito omicidiario e, dunque, sulla prevedibilità di un suo utilizzo in chiave non soltanto difensiva;
la mancata comune preordinazione sin dall'inizio delle condotte da tenere e dei rispettivi ruoli;
l'appostamento in una zona coperta da telecamere, incompatibile con la prefigurazione di un'azione violenta;
la fuga dii M. dalla presa di l D. l indicativa dell'assenza di una sfida portata dall'imputato. Inoltre, la ritenuta non prevedibilità del fatto che all'appuntamento si sarebbero presentati dei Carabinieri sarebbe incompatibile logicamente con la prevedibilità dell'evento diverso e con la sussistenza del nesso causale. Nell'imputazione relativa al reato di estorsione tentata, unico reato programmato dagli imputati, mancherebbe ogni riferimento a possibili atti di violenza personale, sicché mancherebbe la correlazione, richiesta dalla giurisprudenza, tra l'evento non voluto e il bene giuridico, di natura essenzialmente patrimoniale, posto in pericolo con il reato programmato. Illogica sarebbe l'equiparazione della micidialità dell'arma con un suo utilizzo letale, stante la pluralità di possibili usi dello strumento e finanche del suo non 20 utilizzo, mentre immotivata sarebbe la pregiudiziale valutazione sull'incauta valutazione da parte dd M. bel porto dell'arma da parte del sodale anche se dovuto a ragioni difensive. L'ipotetico intervento di spacciatori potenzialmente pericolosi sarebbe stato affermato sulla base di proposizioni assertive, prive di riferimenti con la realtà e con la stessa prospettazione degli imputati. L·uso del LL sarebbe stato valutato sulla base di un senno del poi camuffato da prognosi postuma. Sarebbero stati, poi, pretermessi alcuni dati circostanziali rilevanti al fine di affermare l'atipicità e imprevedibilità degli esiti fatali della condotta degli imputati (quali: la mancanza di atteggiamenti criminali, la natura bagatellare del tentativo estorsivo, la mancata restituzione dello zaino quale unico fatto ritorsivo, l'assenza di ogni intento intimidatorio o violento nell'ambito della programmata estorsione, l'inverosimiglianza della possibilità che gli imputati immaginassero che G. lsi fosse rivolto alla polizia, la scelta del luogo dell'incontro in zona prossima al loro hotel, la condotta di l M. l senza alcuna arma, la tranquillità dell'intero contesto relazionale, comportamento non violento nel corso dello scontro con l D. IL mancata conoscenza da parte di l M. dei problemi psichici di~ e la loro incidenza sullo sviluppo della condotta); né sarebbe stato considerato, illogicamente, l'anomalo comportamento tenuto dai due militari nel corso dell'operazione di polizia, tale da determinare «sotto un profilo eziologico una manifesta rottura nel susseguirsi logico e dunque prevedibile degli eventi>>. 8.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 116, 41 cod. pen. e dell'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi il giudice del rinvio attenuto alla sentenza rescindente, nonché vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso la natura atipica, eccezionale e imprevedibile della condotta di ~ esclusivamente determinata (o condizionata in maniera preponderante) dal suo disturbo di personalità borderline antisociale di gravità medio elevata. La motivazione escluderebbe che la patologia avesse dispiegato un «anomalo» effetto causale, riconoscendo, contraddittoriamente, che i l processo volitivo dell'imputato fosse connotato dalla sua incapacità di gestire la rabbia e situazioni "avvertite" come pericolose, come riconosciuto in sede rescindente ( ove sarebbe stato finanche sottolineato come, i «talvolta anomali» impulsi di[!!] avrebbero fatto dubitare della prevedibilità, da parte di l M. l di un'azione di selvaggia violenza), introducendo con la «anomalia» degli impulsi di ~un indice di discontinuità del corso ordinario degli eventi. Tale profilo non sarebbe stato tenuto in conto, in quanto le patologie non inficiavano la capacità di intendere e di volere di [!!] sicché l'azione omicidiaria non poteva essere ricollegata ad esse. Tale conclusione sarebbe, però, manifestamente illogica, essendosi al cospetto di sfere fenomenologiche distinte (la pulsione patologica che può determinare una 21 incapacità di volere ovvero quella che determina una risposta abnorme rispetto allo stimolo senza incidere sulla prima). Né rileverebbe l'ammissione di~ di poter interrompere l'azione se si fosse reso conto che l L. l era un Carabiniere, posto che la circostanza non escluderebbe che l1azione violenta fosse stata determinata da una errata comprensione della situazione dovuta all'incidenza della patologia, i !logicamente identificandosi la eccezionalità/imprevedibilità dello stimolo con l'impossibilità di un suo successivo controllo. In ogni caso, l'ininfluenza della patologia di ~ non sarebbe stata «irrevocabilmente riconosciuta>) dai periti, avendo la stessa Corte Suprema individuato un nesso ti-a la patologia di ~ e la imprevedibilità dei suoi comportamenti «reattivi e istintivi>) al di là dell'imputabilità. Sarebbe dunque contraddittorio affermare che ~fosse affetto da un disturbo borderline antisociale di gravità medio elevata «estrinsecantesi in rabbia immotivata e intensa, limitata capacità di controllare le emozioni, disregolazione emozionale, con conseguente disregolazione comportamentale, tendenza all'impulsività>> e, al contempo, escludere «il "nesso condizionalistico" tra quelle patologie e i fatti commessi>). Quanto, infine, alla colpa derivata in capo a J~.._.....;.M.....;.. _ __,l dalla «non conoscenza dei trascorsi di vita dell'amico>), si instaurerebbe una culpa in e/igendo da troppo scarsa frequentazione come violazione di una presunta regola di «maggior prudenza>), con una inversione del principio di affidamento che non trova giustificazione all'interno di una valutazione in concreto del reato programmato, in cui non era previsto un uso della violenza;
l'esecuzione dello scambio era affidato al M. lper ragioni connesse alla conoscenza della lingua, non era previsto alcun ruolo di[!:!] i l quale non sarebbe mai dovuto uscire dalla sfera di controllo dii M. l 8.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena con riferimento all'art. 133 cod. pen. perché la quantificazione della pena per il reato di omicidio sarebbe stata sproporzionata, con una diminuzione per le generiche nella misura di l solo anno di reclusione in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. L'esiguità della quantificazione non sarebbe stata giustificata, laddove la prima Corte di assise di appello, con la cui decisione deve essere operato il raffronto ex art. 597 cod. proc. pen., aveva riconosciuto le attenuanti generiche in bilanciamento con due aggravanti determinanti la pena dell'ergastolo e risultando irragionevole che, una volta cadute entrambe, le attenuanti generiche vedano ridotta la propria valenza mitigatrice senza «una qualche argomentazione>) a 22 fi·onte di una fa-bice offerta dalla norma («fino a un terzo>>) e con un conseguente scostamento da parte del giudice dallo standard medio. Nel precedente giudizio, peraltro, il riconoscimento delle generiche era stata giustificata con ampia motivazione, non contraddetta nel giudizio di rinvio, di tal che sarebbe incomprensibile una cosi vistosa limitazione dell'efficacia mitigatrice di esse. 8.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen. avendo la sentenza determinato erroneamente la riduzione di un terzo della pena all'esito del riconoscimento del diritto dell'imputato di accedere all'abbreviato ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. La pena per il più grave reato di cui al capo 2), pari a 9 anni di reclusione, sarebbe stata determinata diminuendo di un terzo la pena base di 21 anni per il riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. (giungendo a 14 anni), di 1 anno in applicazione delle attenuanti generiche (13 anni) e, infine, di un terzo per la diminuente del rito abbreviato. In questo modo, però, la riduzione sarebbe stata inferiore a quella fissa di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., posto che la riduzione applicata alla pena di 13 anni di reclusione avrebbe dovuto comportare, non 9 anni, bensi 8 anni 8 e 8 mesi di reclusione. Pertanto, si richiede la correzione del calcolo ai sensi dell'art. 630, lett. h), cod. proc. pen., giungendo alla pena finale di 11 anni di reclusione e 800,00 euro di multa. 8.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla determinazione della pena, nonché alla quantificazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite in misura sproporzionata e comunque superiore a quella della prima sentenza di appello, in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., posto che il divieto di reformatio in peius non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena, «ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione». Infatti, nel primo giudizio di appello, la pena era stata determinata, per tutti i reati in continuazione, in 1 anno di reclusione, laddove con la sentenza impugnata la «pena base» per il reato di cui al capo 1), ritenuto il più grave, è stata determinata in 3 anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa, aumentata di 3 mesi di reclusione per il reato di cui al capo 3), di 2 mesi di reclusione per il reato di cui al capo 4), di 1 mese di reclusione per il reato di cui al capo 5), poi ridotti di 1/3 per il rito abbreviato. Sotto altro profilo, la scelta operata dai giudici del rinvi0sarebbe priva di una ragionevole motivazione, non avendo specificato, quanto alla «pena base» della tentata estorsione di cui al capo 1), quale sia stata la pena sulla quale è stata operata la riduzione per il tentativo e, pertanto, quale sia stata la effettiva riduzione ai sensi dell'art. 56 cod. pen., potendo evincersi unicamente che la pena originaria sia stata ingiustificatamente determinata in misura superiore al minimo 23 (di 5 anni) o che essa sia stata ridotta in misura inferiore ai 2/3 indicati dalla norma, senza richiamare nessuno degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e in ogni caso senza considerare la lesività minima del fatto, non coinvolgente l'integrità fisica della persona offesa. Quanto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti non alle contestate aggravanti, come indicato in sentenza, ma alla sola aggravante del «numero delle persone>> di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. in considerazione del «ruolo "preminente" tenuto nella programmata tentata estorsione in danno dii G. ldall'imputatol M. l (sent. della Corte di assise di appello, pag. 228), in realtà J M. lera l'unico in grado di gestire i contatti con l G. l in quanto ~ non conosceva l'italiano, sicché la circostanza in parola non avrebbe nulla ,a che fare con una maggiore o minore «capacità a delinquere» in quanto frutto di una mera occasionalità. Dunque, il giudice avrebbe dovuto spiegare perché la natura "bagatellare" del reato, la giovanissima età dell'imputato all'epoca appena diciottenne e la sua incensuratezza, già favorevolmente apprezzati dal primo giudice di appello, non avrebbero dovuto esplicare alcuna efficacia fini del relativo giudizio di bilanciamento. 8.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. nella parte in cui se ne esclude l'applicabilità in relazione all'art. 116 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni della ritenuta incompatibilità dell'istituto della continuazione con il concorso anomalo. La tesi accolta dalla sentenza impugnata deve essere ridefinita alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (Sent. n. 55/2021), ponendo al centro non tanto la natura dei diversi reati commessi, bensi l'esistenza o meno di un'originaria deliberazione in capo al concorrente anomalo e di un nesso fi·a quella deliberazione e gli eventi successivi, comunque collegati «al programma iniziale da un nesso causale e da un nesso di consequenzialità logica». Inoltre, la lettura costituzionalmente orientata del concorso «anomalo» valorizza la speciale attenuante prevista dal secondo comma dell'art. 116 cod. pen., fino a impedirne la compressione. Pertanto, il concorso anomalo non potrebbe avere quale conseguenza un ulteriore svantaggio, quale la disapplicazione del trattamento sanzionatorio previsto nel caso di continuazione, avente una finalità mitigatrice. Inoltre, la soluzione accolta avrebbe il risultato irragionevole di consentire l'applicazione di un trattamento più mite alla ipotesi di maggior disvalore, vanificando la funzione che la diminuente tende ad assicurare e con violazione del principio di eguaglianza. Infatti, @ ad onta dei reati J')iù gravi ascrittigli, avrebbe beneficiato di un aumento di pena per la continuazione pari a 9 mesi di reclusione, mentre l M. per i reati ritenuti in continuazione, sarebbe 24 stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Pertanto, dovrebbe darsi prevalenza alla circostanza che la condotta tipica del reato più grave sia stata posta in essere dal correo con dolo e che il reato più grave risulti inevitabilmente collegato al programma comune da un nesso causale, alla cui origine sta una unitaria deliberazione concorsuale. 9. Le memorie e i motivi aggiunti. 9.1. La memoa;
a del Procuratore Generale di udienza. Con una memoria assai articolata il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha sollecitato, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale territoriale e dei ricorsi delle parti civili, l'annullamento con rinvio alla Corte di assise di appello di Roma con riferimento alla esclusione, per l M. l l L delle aggravanti di cui al reato di omicidio di cui al capo 2), e alla configurabilità del concorso doloso di tale imputato nel reato in parola, nonché, ai soli effetti civili, in relazione alla assoluzione di~ dalla resistenza a pubblico ufficiale. A sostegno di tali richieste, ha aderito alle censure delle parti civili innanzitutto nella parte in cui deducono il mancato confronto degli ultimi Giudici del merito con i ragionamenti della Corte di primo grado, sostanzialmente pretermessi, nonché con le differenti valutazioni compiute dal primo Giudice dell'appello; e, indi, laddove esse denunciano la non corretta qualificazione del dichiarante, l D. l all'uopo prospettando, accanto a una critica specifica in ordine alla lettura travisata del suo apporto dichiarativo, un criterio di valutazione del narrato del testimone assistito nel quale, una volta escluso un concreto interesse di quest'ultimo a rendere dichiarazioni a sé favorevoli, il valore probatorio sia sostanzialmente equiparato a quello del testimone ordinario, senza bisogno di particolari riscontri esterni, fermo restando che, a quest'ultimo fine, non sarebbero, comunque, utilizzabili, come invece avvenuto, le dichiarazioni spontanee di un imputato. Pur escludendo che dal giudicato parziale formatosi sul riconoscimento del concorso nel delitto di lesioni personali e delle relative aggravanti possano derivare dei vincoli nella ricostruzione dell'omicidio e delle relative aggravanti, il Procuratore generale di legittimità ha, poi, evidenziato come la esclusione della legittima difesa, anche putativa, abbia indubbia refluenza nello scrutinio sull'elemento psicologico dell'omicidio, in relazione al quale ha, poi, formulato specifiche censure sulla motivazione resa con riferimento agli indici sintomatici del dolo eventuale in capo a l M. l passati in analitica rassegna, i quali sarebbero stati erroneamente valutati e conclusivamente esclusi da parte della Corte di assise di appello. Infine, quanto al ricorso dd M. l il Procuratore generale ha chiesto che siano dichiarati assorbiti sia il motivo sul concorso anomalo nel reato di omicidio, rispetto ai quali la memoria sottolinea, comunque, la scrupolosa lettura 25 offerta dalla sentenza impugnata degli elementi indiziar! indicativi di una concreta prevedibilità dell'evento e il tentativo di rivalutazione operato, sul punto, dalla Difesa dell'imputato, sia i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio: da quello, pur astrattamente fondato, della mancanza di motivazione circa la ridotta estensione della riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, a quello, invece infondato, relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius in ordine alla quantifìcazione della pena sui reati unificati in continuazione;
da quello, pur astrattamente fondato, relativo alla compatibilità tra concorso anomalo e disciplina del reato continuato a quello, anch'esso fondato, relativo all'errore di calcolo nel computo della diminuente per il rito abbreviato, la cui rettifica potrebbe in ogni caso essere direttamente operata dalla Corte di cassazione, qualora la questione non dovesse essere considerata assorbita. Ha, conclusivamente, richiesto il rigetto, nel resto, di tutti i ricorsi. 9.2. I motivi aggiunti e le note difensive delle pa11:i civili. I Difensori delle parti civili sviluppano motivi aggiunti in relazione al terzo motivo del ricorso introduttivo, concernente la riqualificazione della responsabilità dii M. lper il concorso anomalo nell'omicidio. La sentenza impugnata escluderebbe, in capo a l M. l la preordinazione delle attività illecite da compiere in esecuzione dell'estorsione e la «suddivisione dei ruoli>> di cui aveva parlato la prima sentenza di appello. La memoria rileva che non sarebbe stato indicato in base a quali elementi sarebbe «emerso» che la decisione di (}[]di prendere il LL e di accompagnare J M. l c=J all'appuntamento sarebbe stata estemporanea e non concordata fra i due, anche considerato che durante la sosta in albergo gli imputati si erano cambiati, indossando, nonostante la notte afosa, felpe per nascondere la micidiale arma e non farsi vedere in volto, sicché tutto era stato concordato fìn nei minimi dettagli;
mentre si ribadisce che l'affermazione di l M. l di essersi accorto del LL solo quando era ritornato in albergo dopo il delitto è stata motivatamente smentita dalla sentenza di primo grado, sicché la consapevolezza che l'amico era armato, di trovarsi di fronte a due Carabinieri, di non avere vie di fuga perché i militari li avrebbero inseguiti e rintracciati, del fatto che l L. l era stato accoltellato, come dimostrato dall'assenza di sorpresa nel vederlo agonizzante e dalla fi·ase «was it enough» ovvero «è abbastanza», sarebbero elementi indicativi del dolo eventuale indebitamente pretermessi dalla sentenza impugnata, al pari del comportamento tenuto dal M. ldopo il delitto, allorché si era attivato immediatamente per aiutare l'amico ad occultare l'arma del delitto, senza prendere le distanze dall'azione violenta, fermandosi a soccorrere il ferito, rimproverando l'amico, allertando i soccorsi, chiamando i parenti per raccontare quanto accaduto e comunque dissociandosi dall'operato di[!!] come sarebbe 26 stato logico attendersi ove non fosse stato suo complice. Dunque, la sentenza impugnata non consentirebbe di comprendere da che cosa «sarebbe emerso>> che la decisione di ~di collaborare coni M. lsarebbe stata presa all'ultimo momento e in modo estemporaneo, difettando consistenti elementi di prova a supporto, tali non potendo considerarsi né le dichiarazioni spontanee rese da~ smentite da un'imponente serie di elementi di prova contraria, come riconosciuto dalla Corte di cassazione, né le dichiarazioni rese in dibattimento da l M. il quale avrebbe cercato di avallare la inverosimile tesi dell'aggressione patita ad opera di Carabinieri, presentatisi senza l'esibizione del tesserino;
ricostruzione smentita dal giudicato interno relativo alla condanna dii M. jper violenza a pubblico ufficiale e lesioni dolose aggravate a danno dij D. Quanto ai motivi del ricorso di l M. jcon i quali i suoi difensori tentano di accreditare la tesi che ~ avrebbe agito in modo del tutto autonomo e imprevedibile, gli elementi indicati dal ricorso (e, in particolare:
1. la mancanza di atteggiamenti "criminali" caratterizzanti il contesto nel quale maturarono i fatti;
2. la natura bagatellare del tentativo estorsivo, l'entità della somma richiesta e il valore irrisorio dello zainetto;
3. la mancata restituzione dello zaino quale unica minaccia estorsiva;
4. la assenza nell'ambito del tentativo di estorsione di ogni accento minatorio violento), tentano di dimostrare l'assenza di dati di contesto che potessero far presagire quello che si sarebbe verificato. Tuttavia, quanto alla «mancanza di atteggiamenti "criminali" caratterizzanti il contesto nel quale maturarono i fatti», si evidenzia come la pacifica ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado abbia accertato che i due americani avevano operato in un contesto illecito sin dal primo momento in cui avevano organizzato la loro "notte brava", dapprima tentando di procurarsi della cocaina, poi sottraendosi con la fuga al fermo dei Carabinieri in borghese intervenuti sul luogo dell'acquisto dello stupefacente, quindi rubando, per ritorsione, lo zainetto di l G. l e infine organizzando un'estorsione ai suoi danni e agendo come consumati criminali nel predisporre accuratamente il luogo dell'incontro con la vittima, nell'indossare pesanti felpe dotate di cappuccio in modo da non farsi riconoscere e da occultare l'arma, commettendo il reato di porto abusivo di arma e, in conclusione, realizzando i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose a carico di l D. l e l'omicidio doloso di ~ L. l· Ciò che renderebbe temeraria l'affermazione del carattere "bagatellare" del contesto criminale in cui i due americani hanno agito. Quanto agli ulteriori elementi, asseritamente indicativi dell'assenza di un contesto violento in cui si sarebbero mossi i due imputati, si ribadisce che essi avevano deciso di recarsi all'appuntamento con 1 G. portando con sé un arma micidiale, pronti ad usarla nel caso in cui fosse necessario opporsi a un eventuale intervento delle Forze dell'Ordine, non risultando chiaro il motivo per il quale l M. ~ avrebbe dovuto effettuare un'accurata 27 perlustrazione dei luoghi circostanti l'albergo per individuare uno dei pochi punti non esposti all'occhio delle telecamere presenti, né perché i due imputati, tornati in albergo, abbiano sentito la necessità di indossare pesanti felpe dotate di cappucci se non per travisarsi agli occhi degli eventuali poliziotti e di occultare l'arma che avevano portato con sé. Ciò che smentirebbe il passaggio della motivazione secondo cui la circostanza che i due imputati avessero agito in un luogo ben illuminato e sorvegliato da telecamere, in grado di registrare gli spostamenti e le condotte dei due giovani, sarebbe incompatibile con l'intenzione di compiere un'azione «violenta>> concordata, atteso che, appunto, della colluttazione non vi è alcuna ripresa video perché il luogo dell'agguato è stato scelto con cura dal M. l in modo che non fossero presenti telecamere. Quanto alla inverosimiglianza del fatto chel G. l si potesse essere rivolto alla polizia stante il suo coinvolgimento nella cessione di cocaina, l M. lsi era sottratto non più di un'ora prima a un tentativo di fermo da parte di Carabinieri in borghese che potevano essere ancora sulle sue tracce. Quanto alla tranquillità dell'intero contesto relazionale, esso risulterebbe incomprensibile, non risultando chiaro a cosa si faccia riferimento con tale locuzione, se non che la situazione si era presentata ai Carabinieri come bagatellare e facilmente ti-onteggiabile senza armi e con le consuete modalità operative;
circostanza che però sarebbe argomento valido in favore dei Carabinieri e non per gli imputati che presentatisi, per motivi del tutto futili (vendicarsi di una precedente "truffa"), con una micidiale arma, avevano proditoriamente aggredito i Carabinieri. Quanto alla circostanza che l M. l si recò all'incontro con l ~. l disarmato, la circostanza si spiegherebbe soltanto proprio con una divisione di ruoli perfettamente corrispondenti a quella già delineatasi fra i due americani in precedenza: divisione che vede l M. !agire come la "mente" della coppia, tracciando le strategie comportamentali e programmando come portarle avanti e 12:!] ricoprire invece ruoli più subordinati ed esecutivi ("il braccio"). Quanto poi alla scelta di un luogo di scambio prossimo all'hotel, esso ha una portata fortemente negativa per l M. l atteso che costui era al corrente che 12:!] avrebbe usato il LL che avevano concordato di portare con sé per annientare l'intervento del Carabiniere di maggiore stazza fisica, tanto da ordinar gli di fermarsi ( « was enough») e da dirigersi tranquillamente verso il proprio albergo essendo sicuro che l D. !non sarebbe stato in grado di seguir lo. Quanto, infine, alla mancata conoscenza da parte di l M. l dei problemi psichiatrici di 12:!] e alla loro incidenza sullo sviluppo della condotta, essi sarebbero privi d i qualsiasi valenza difensiva ove si rifletta sul fatto che 12:!] ha agito lucidamente in esecuzione di un piano preordinato e altrettanto lucidamente ha articolato la propria difesa sulla circostanza che non avrebbe colpito! L. D se avesse saputo che si trattava di un poliziotto, difendendosi nel processo 28 secondo una strategia razionale che nulla ha a che fare con le sue asserite patologie psichiche. Dunque, sarebbe inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso presentato d~ M. !contro la sentenza emessa dal Giudice di rinvio;
e anzi la sentenza delle Sezioni Unite "Espenhahn", ai fini della valutazione della eventuale sussistenza del dolo eventuale, dimostrerebbe la piena configurabilità, in capo al M. l quantomeno del dolo eventuale rispetto all'omicidio in base ai seguenti indicatori: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione, nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. 9.3. La memo1;a proposta dalla Difesa dii M. 9.3.1. Sul n'corso del Procuratore gene1afe territoriale. Le censure svolte con tale ricorso finirebbero per proporre una rilettura delle emergenze processuali e una ricostruzione fattuale della vicenda alternativa a quella proposta dalla sentenza impugnata. 9. 3.1.1. Sul primo motivo di ricorso. Più che censurare l'apparato giustificativo della sentenza, esso proporrebbe una diversa lettura della vicenda, imperniata sulla consapevolezza di l M. l L-_ _.j....circa il possesso del LL da parte di ~ consapevolezza che, come però sottolineato dalla pronuncia rescindente, «non è sufficiente [ ... ] a ravvisare, a carico di l M. l il dolo di concorso>>. Inoltre, il ricorso proporrebbe le dichiarazioni del l D. l dandole per provate, contraddicendo le ricostruzioni operate dalle due decisioni di appello, in particolare per quanto riguarda la astensione dei tesserini da parte dei due carabinieri;
circostanza, questa, che sarebbe coperta dal c.d. giudicato implicito, per quanto concerne le modalità e le traiettorie seguite dai militari per intercettare i due giovani e per quanto riguarda la condotta di l M. khe, secondo la sentenza impugnata, intendeva darsi alla fuga e non «aggredire» il militare. E oggetto di reinterpretazione sarebbe anche la circostanza che l M· si fosse mosso in un percorso controllato da telecamere, che secondo le sentenze sarebbe incompatibile con l'atteggiamento di chi si appresti a compiere un'azione «violenta» e che secondo il Procuratore generale sarebbe riconducibile alla volontà di assicurare «una sicurezza di controllo» rispetto all'arrivo dei soda li dii G. 29 Così come volta alla rìlettura delle prove sarebbe la censura relativa al valore da attribuire alla espressione «it o was i t enough». Quanto alla configurabilità del dolo d'impeto in capo a ~ essa discenderebbe dalla premessa secondo cui i due imputati si recarono all'appuntamento senza alcun programma delittuoso che prevedesse l'uso della violenza e senza alcuna volontà aggressiva. 9. 3.1. 2. Sul secondo motivo di ricorso. Di nuovo verrebbero proposte censure di merito, attribuendo valore alla sola circostanza che l M. barebbe stato consapevole che~ avesse portato con sé un LL, lamentando genericamente che la Corte territoriale abbia «svalutato ... tutti gli indicatori a favore del dolo eventuale>>, costituiti, in definitiva, dalla sola consapevolezza del porto del LL da parte di ~ essendo il possesso indicativo dell'accettazione del rischio dell'evento omicidiario. Sotto altro profilo, non sussisterebbe contraddizione fra il riconoscimento della natura "bagatellare" del fatto estorsivo e il porto dell'arma da parte di ~ trattandosi di due condotte del tutto autonome fra loro, come confermerebbe il fatto che, nel relativo capo di imputazione, l'estorsione sia aggravata dal solo numero delle persone;
e avendo la sentenza impugnata escluso, sulla base delle dichiarazioni di l D. l che l M. l avesse assunto un comportamento violento e aggressivo. Come emerge dallo stesso ricorso, poi, ove si richiamano i numerosi elementi considerati dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del dolo eventuale non si potrebbe ritenere che si sia proceduto a una valutazione atomistica degli indizi, ma, al contrario, che si sia correttamente proceduto a una ricostruzione abduttiva dell'elemento volontaristico. 9. 3.1.3. Sul terzo motivo di ricorso. Il generico riferimento alla violazione del giudicato parziale non potrebbe essere sussunto nella lett. c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., essendo indispensabile individuare un'inosservanza, mancante, di disposizioni processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. Il ricorso sosterrebbe che il passaggio in giudicato in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 4) avrebbe impedito alla Corte territoriale di affermare l'insussistenza delle aggravanti dell'omicidio. Tuttavia, la decisione rescindente avrebbe investito il giudice di rinvio di una nuova integrale valutazione nel merito, specificando che dovevano «considerafsi assorbite le censure sulle aggravanti contestate in relazione al capo 2), nonché quelle sulle attenuanti generiche e in generale sul trattamento sanzionatorio» (cfi·. Sent. Cass., pag. 79). Quanto all'aggravante teleologica, la motivazione avrebbe sottolineato che con «l'avvenuto riconoscimento da parte di questa Corte territoriale( ... ) dell'ipotesi del concorso anomalo, l'aggravante del c.d. nesso teleologico è antologicamente 30 incompatibile con la suddetta "anomala" forma di concorso nel reato>> (cosi, sent. della Corte di assise di appello, pag. 224). Quanto all'aggravante descritta dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., il Giudice del rinvio avrebbe chiarito come la consapevolezza della qualità soggettiva di l D. l integrante il reato di resistenza, e le condotte omicidiarie di ~ siano cadute in momenti differenti, traendo da tale accertata diacronicità un razionale criterio di distinzione fra i due diversi oggetti di accertamento. Anche in questo caso con le censure si riproporrebbe una ricostruzione del fatto alternativa che ignora le conclusioni alle quali la sentenza sarebbe giunta in relazione alla mancata corretta qualificazione da parte dei due Carabinieri. Senza considerare che la possibilità di rivalutare la esibizione dei tesserini sarebbe stata già interdetta al Giudice di rinvio in virtù della decisione rescindente, la quale aveva ritenuto immune da vizi la prima sentenza della Corte territoriale sul punto. 9.3.2. Sulla impugnazione della parte civile. Il ricorso della parte civile, proposto ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., sarebbe inammissibile, per mancanza di motivi deducibili in sede di legittimità, ovvero per carenza di legittimazione. Quanto al primo profilo, le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero costituite da valutazioni in fatto e da censure che cercano di rivalutare la ricostruzione del primo giudice su punti oggetto di un difforme giudizio da parte delle due Corti di appello (attendibilità dd D. l modalità dell'incontro, condotta dd M. l, mettendo in discussione il giudizio rescindente. Sarebbe in ogni caso assorbente la mancanza di un interesse ad impugnare, non potendo derivare, da una differente qualificazione giuridica, una diversa quantificazione del danno da IS, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso della ragione economica di una nuova decisione volta a rimuovere il pregiudizio che a quella ragione arreca il provvedimento impugnato. E ciò anche perché, in ipotesi di diversa qualificazione del fatto, quel che vincola il giudice civile in sede risarcitoria non è la qualificazione giuridica data al fatto in sede penale, bensi il fatto nella sua dimensione illecita, di tal che la parte civile non sarebbe legittimata a dolersi di tale diversa qualificazione, non avendo la sentenza penale efficacia di giudicato quanto alla colpevolezza dell'imputato. La stessa giurisprudenza di legittimità civile avrebbe sottolineato che «ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandata al giudice civile», evidenziando che «detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle 31 conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile>>. Le parti civili non avrebbero assolto l'onere di allegazione di quella situazione in forza della quale il provvedimento impugnato risulti idoneo a produrre una lesione giuridica degli interessi patrimoniali dei propri rappresentati, non assolvendo a tale onere l'affermazione, contenuta nel loro ricorso, secondo cui l'interesse sarebbe di per sé evidente, avendo i l ricorso fatto riferimento a circostanze eccentriche rispetto alla necessaria prospettazione degli specifici effetti favorevoli, di natura patrimoniale, che la parte civile vorrebbe ottenere con l'impugnazione. 9.4 . La memot;
a delle Difese dii N. 9. 4.1. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili. Dalla ricostruzione proposta dalla sentenza impugnata sarebbe emerso che la qualificazione dei Carabinieri sarebbe stata solo «verbale», sicchée!:!J, che non conosceva la lingua italiana, non avrebbe potuto sapere di trovarsi di fronte a un appartenente alle Forze di polizia. Le parti civili proporrebbero un'inammissibile diversa ricostruzione degli aspetti fattuali sottesi all'esclusione delle circostanze aggravanti. Errata sarebbe, altresì, la convinzione espressa nel loro ricorso in ordine al fatto che la Corte territoriale avrebbe dovuto meglio verificare anche le parti ricostruttive dei fatti che non erano stati oggetto di critica da parte della Corte di cassazione, con particolare riferimento alla possibilità di ritenere provata l'avvenuta esibizione dei tesserini. Anche a prescindere dal fatto che la sentenza di annullamento si sarebbe riferita, esplicitamente, alla possibilità di ritenere che vi fosse stata un'adeguata qualificazione «veriDale» da parte dei due Carabinieri, la sentenza di rinvio affronterebbe, correttamente, la questione relativa alla qualificazione mediante l'esibizione dei tesserini, rispetto alla quale le parti civili richiederebbero una non consentita rilettura delle prove, non ricorrendo alcuna ipotesi di travisamento. Nel ricorso, oltre a trattarsi congiuntamente le due distinte posizioni di ri---:M-:-.---, ,....---.! ed ~ verrebbero richieste valutazioni in fatto, "preferendosi" la ricostruzione della sentenza di primo grado a quella del giudizio di appello, assumendosi che avrebbero dovuto essere interpretate meglio e diversamente le parole di D. l non oggetto di alcuna interpretazione possibile, avendo le sentenze d'appello accertato che egli aveva fornito una descrizione dell'avvicinamento ai ragazzi americani smentita dalle telecamere e tale da non consentire la esibizione dei tesserini;
assumendosi che sarebbe preferibile affermare che i due Carabinieri avessero rispettato i protocolli, ma senza esaminare i passaggi delle sentenze che ricordano come sarebbe stata la Centrale operativa dei Carabinieri a dare loro ordini rimasti, poi, disattesi;
obliterandosi che la sentenza rescindente non aveva in alcun modo censurato la prima decisione d'appello sulla ricostruzione della colluttazione finale, limitandosi a o-sservare come 32 fosse illogico che~ avesse potuto comprendere di trovarsi di fronte a dei funzionari di polizia. 9.4.2. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili per carenza di interesse. Il ricorso delle parti civili sarebbe inammissibile in quanto l'impugnazione sarebbe priva di effetti giuridici utili per il suo interesse sostanziale, non potendo l'eventuale riconoscimento delle circostanze aggravanti influire sull'entità del danno da riconoscere loro, non potendo il danno dirsi accentuato dalla mancata percezione di~ di trovarsi di fi·onte un Carabiniere, diversamente da quanto accade per le aggravanti che abbiano inciso sulle sofferenze della vittima (ad esempio, la crudeltà nel determinare la morte). Del resto, nel caso di specie, le statuizioni civili sarebbero state già confermate con sentenza definitiva e sarebbero le medesime disposte in primo grado e, dunque, sarebbero ormai definitive da tempo, avendo la giurisprudenza affermato che «la parte civile non può essere legittimata a impugnare in cassazione la sentenza che ha confermato la statuizione di merito sulle sue pretese risarcitorie, quando il procuratore generale non ha ritenuto di impugnare la sentenza di appello>) (Sez. 5, n. 32156 del12/07/2019). In ogni caso, non avrebbero pregio le osservazioni dei ricorrenti quanto al riflesso della configurabilità delle aggravanti sulla ricostruzione della dinamica dei fatti rilevante in sede civile, non essendo stata ravvisata la causa di non punibilità ex art. 393- bis cod. pen. Pur dovendo assolvere all'onere di esplicitare l'interesse a proporre impugnazione, le parti civili addurrebbero una motivazione apparente sul punto, limitandosi ad affermazioni generiche, prive di richiami espliciti all'eventuale processo decisionale che dovrebbe caratterizzare il giudizio in sede civile e destituite di fondamento in ragione del fatto che l'esclusione della aggravante non sarebbe stata determinata dall'assenza della qualifica di pubblico ufficiale nella vittima, ma dalla mancanza di conoscenza di tale qualifica in capo all'imputato. Inoltre, nessun concorso di colpa potenzialmente rilevante in sede civilistica sarebbe stato indicato nella sentenza impugnata;
rilevandosi, secondo autorevole dottrina, che se in sede penale è stata positivamente accertata la colpa esclusiva dell'imputato, al giudice civile o amministrativo è. sottratta la possibilità di decidere in maniera diversa. Quanto, poi, alla natura delle aggravanti in parola esse inciderebbero esclusivamente sotto il profilo della determinazione dell'entità della pena, non influenzando il risarcimento del danno subito, poiché esse non inciderebbero in alcun modo sul nesso di causalità tra l'azione criminosa e il danno, avuto riguardo all'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., che circoscrive l'ambito entro il quale la statuizione del giudice penale fa stato nel giudizio civile e che non si estende 33 all'accertamento degli elementi accidentali del reato e alla loro valutazione ai fini della commisurazione della pena. La giurisprudenza di legittimità sarebbe chiara nell'affermare che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e diretto, ossia deve derivare da una lesione giuridica effettiva della posizione della parte. Pertanto, il ricorso delle parti civili sarebbe inammissibile proprio in ragione della loro mancanza di interesse concreto, non sussistendo alcuna condizione che giustifichi un riesame delle statuizioni civili da parte della Corte di cassazione. 9.4.3. Sull'infondatezza del ricorso delle parti civili. Le considerazioni sopra esposte porrebbero nel nulla le critiche che le parti civili intenderebbero muovere alla ricostruzione della possibilità per [t!] di trovarsi di fronte un appartenente alle Forze di polizia. Superato i l tentativo di recuperare la qualificazione mediante l'esibizione dei tesser in i, il tempo dei fatti, il percorso di avvicinamento dei Carabinieri ai due americani, l'incomprensione della lingua italiana da parte di ~ l'abbigliamento di l L. k avrebbero imposto ai Giudici l'esclusione della consapevolezza in capo all'imputato di conoscere la qualifica di l L. l ovvero, ancora, la possibilità di attribuire all'imputato un qualche profilo di matrice colposa al riguardo, cosi come chiarito nella motivazione dell'impugnata sentenza (cfi·. pagg. 223 e ss.), sicché il ricorso dovrebbe essere, in ogni caso, rigettato per infondatezza delle doglianze proposte. 9. 4.4. In ordine al ricorso dd D. lnei confronti di~ il primo si sarebbe costituito parte civ ile solo per la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni personali, laddove l'odierno ricorso nulla direbbe in relazione al primo reato, per il quale~ è stato assolto, concentrandosi esclusivamente sulle aggravanti dell'omicidio ed essendovi stato il passaggio in giudicato anche delle statuizioni civili per il reato di cui al capo 4). 9.S.la replica delle parti civili alle memorie delle Difese degli imputati presentate in relazione ai ricorsi delle parti civili. 9.5.1. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili per avere i motivi prospettato letture diverse delle prove, i motivi stessi denuncerebbero, oltre al travisamento delle dichiarazioni di l D. l su alcuni snodi decisivi dei fatti, la violazione di norme processuali: a) in relazione ai poteri del Giudice di rinvio in caso di annullamento della sentenza per difetto di motivazione, anche in relazione all'intervenuto giudicato parziale;
b) alla infondata parificazione, operata dalla sentenza impugnata, ti-a la posizione dell'imputato di un reato connesso e quella di testimone assistito nonché al regime di valutazione delle relative dichiarazioni;
c) alla inversione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni provenienti dall'imputato e dal teste assistito con l'affermazione del principio che queste ultime devono ritenersi inattendibili ove siano contraddette dalle prime. 34 La memoria, poi, riproduce ampi stralci della requisitoria scritta dell'Avvocato generale per sostenere che l'attribuzione a l D. l di dichiarazioni mai pronunciate disarticolerebbe il percorso argomentativo finalizzato alla ricostruzione dei fatti quanto all'ascrizione allo stessol D. l delle affermazioni secondo cui l L. l avrebbe pronunciato la parola «Carabinieri>> solo nel corso dell'accoltellamento e secondo cui era prassi, quando si operava in borghese, qualificarsi verbalmente e non mediante l'esibizione del tesserino, ribadendosi che un vizio di motivazione si rinverrebbe nella parte in cui la sentenza impugnata non si è confrontata con gli argomenti sviluppati nei precedenti gradi di giudizio e in sede di legittimità a sostegno della condanna irrevocabile per alcuni dei reati e per le relative aggravanti, ormai definitivamente riconosciute. Quanto alle censure in merito alla esclusione del dolo eventuale dell'omicidio, le considerazioni della sentenza rescindente sull'impossibilità di ravvisare la legittima difesa putativa avrebbero dovuto portare a concludere che i l concorso nel porto di LL implicasse l'accettazione di una sfida con i presunti aggressori, sintomatica del dolo eventuale. 9.5.2. Sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili per aver dedotto motivi non prospettabili in cassazione, si ribadisce l'interesse di l D· le dei parenti di L. ~a impugnare anche con riferimento all'aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen., atteso il rovesciamento delle posizioni degli imputati e delle vittime operato anche sulla scorta di una lettura travisante delle dichiarazioni di J D. Ida cui conseguirebbero vincolanti effetti sulla quantificazione del danno in sede civile, avendo la giurisprudenza affermato che, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso e contestandosi, nel caso di specie, l'errata ricostruzione del fatto storico, discendente dai vizi dai quali risulterebbe affetta la sentenza, fra i quali il travisamento delle dichiarazioni del teste oculare, con l'attribuzione della condotta violenta ai Carabinieri. Sotto questo aspetto anche l'esclusione dell'aggravante nei confi·onti di entrambi gli imputati si legherebbe a una diversa ricostruzione del fatto storico vincolante per il giudice civile ove la sentenza passasse in giudicato, posto che le aggravanti dell'omicidio sarebbero indissolubilmente intrecciate con il delitto di resistenza che darebbe fondamento all'aggravante teleologica dell'omicidio, laddove l'azione in danno del pubblico ufficiale quale aggravante dell'omicidio sostanzierebbe l'elemento costitutivo del reato di resistenza. Pertanto, al di là dell'interesse di l D. l a non vedere travisate le sue dichiarazioni e a non ritrovarsi additato come testimone falso, sussisterebbe un interesse di tutte le parti civili a impugnare la sentenza nella parte in cui essa effettua una ricostruzione dei fatti difforme da quella contenuta nell'imputazione, 35 alla quale potrebbero associarsi conseguenze pregiudizievoli rispetto alla quantificazione del danno civile. La ricostruzione di un fatto storico in forza del quale non è stato l M. ad opporsi con violenza al D. !nell'esercizio delle sue funzioni, ma quest'ultimo ad averlo aggredito senza essersi preventivamente qualificato mediante l'esibizione del tesserino escluderebbe la configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale e precluderebbe a l D. l di ottenere, in sede civile, il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato, tanto più ove si ritenga che un contrasto fi·a giudicati potrebbe risolversi, in sede di revisione, solo a vantaggio del condannato. Analogamente, la ricostruzione del fatto storico in forza della quale nemmeno L L si sarebbe correttamente qualificato, escluderebbe la possibilità di configurare anche l'elemento oggettivo della resistenza impedirebbe agli eredi di L. ~ di vedersi liquidata, iure hereditatis, la quota di risarcimento del danno connesso al predetto reato. Peraltro, ribadito che la condanna per un reato comporta, a carico del condannato, l'obbligo di IS alla vittima anche i danni non patrimoniali derivati dai reati e che quando, come nel caso di l L l, sia deceduta, deve essere riconosciuto iure hereditatis agli eredi legittimi, si osserva che l'entità dell'apporto causale del danne.ggiante alla determinazione dell'evento sarebbe da considerare, a norma dell'art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento, analogamente a quanto avverrebbe nella quantificazione della quota di danno morale ascrivibile al cd. danno parentale risarcito iute praprta ai congiunti della vittima, sul quale non potrebbero non incidere valutazioni relative alla gravità del delitto, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo e a tutte le circostanze relative alle modalità con cui esso è stato commesso, sicché l'esclusione della resistenza al pubblico ufficiale da parte di entrambi gli imputati escluderebbe una voce di danno risarcibile e indurrebbe il giudice civile a effettuare una liquidazione più contenuta dei danni derivanti dall'omicidio, tenendo conto che alla causazione dell'evento avrebbe contribuito anche il non professionale comportamento tenuto da entrambi i Carabinieri, della eventuale esclusione della consapevolezza, in capo ai due americani, di trovarsi di fronte a dei militari in servizio e della riqual ificazione del contributo di l M. l in t ermini di concorso anomalo, a base colposa;
elementi che comporterebbero un ridimensionamento della complessiva gravità della condotta omicidiaria, il quale si rifletterebbe negativamente sulla liquidazione, in via equitativa, del danno morale. 9.6. La memoria di replica del coimputato LI ____ N _____ ....r-- memoria del Procuratore generale di udienza. 36 Il Procuratore generale di legittimità non si confronterebbe con le immagini riprese dalla videocamera deii'Unicredit, fondamentali per ricostruire il percorso dei Carabinieri e le modalità di approccio ai due imputati, nonché per smentire D. !sul momento in cui sarebbe avvenuta la esibizione dei tesserini. Errata sarebbe, altresi, l'affermazione, contenuta nella memoria del Procuratore generale, che le aggravanti dell'omicidio siano le medesime di quelle contestate per le lesioni personal i di l D. l posto che il richiamo ali 'art. 585 cod. pen. che si legge nel capo 4), dovrebbe intendersi riferito, secondo la formula usata ossia «per commettere il reato d i cui al precedente capo 3>>, al combinato disposto dagli artt. 576, n. 1 e 61, n. 2, cod. pen. Secondo la difesa di~ dovrebbe ritenersi: 1. la superfluità della qualificazione di r-1---::D:-.---,L considerato che le sue dichiarazioni sarebbero state ritenute utilizzabili secondo il criterio della cd. credibilità frazionata in ragione delle plurime affermazioni contrarie al vero in ordine sia al percorso di avvicinamento dei Carabinieri ai due americani, posto che le riprese dimostrerebbero che militari non avevano attraversato perpendicolarmente sulle strisce pedonali quanto con una traiettoria leggermente diagonale, sia all'esibizione dei tesserini, ritenuta incompatibile con il percorso dei Carabinieri, con i tempi dell'incontro e con le modalità di approccio. Profili su cui si sarebbe formato il giudicato interno, avendo il rinvio ad oggetto esclusivamente la verifica in ordine alla comprensione di ~della qualificazione verbale da parte di J L. le dd D. le quando essa fosse avvenuta. In tale contesto, il ruolo processuale di l D. l sarebbe inutile, essendo comunque necessaria la ricerca di riscontri, smentiti dalle riprese delle telecamere. 2. Ancora: dal momento che il rinvio avrebbe riguardato la qualificazione verbale dei Carabinieri, sul punto della mancata prova della esibizione dei tesser in i si sarebbe consolidato il giudicato interno. Tanto più che con la critica all'individuazione della conoscenza della parola «carabiniere» nel mondo quale «fatto notorio» sarebbe stata rilevata una violazione di legge. Sotto altro profilo, la valutazione del fatto sulla esibizione dei tesserini sarebbe logica e inattaccabile in sede di legittimità, mirando le critiche presentate dall'accusa pubblica e privata a una valutazione differente di una ricostruzione fattuale. 3. La decisione in sede di rinvio in ordine all'impossibilità per~ di sapere di avere di fi·onte un poliziotto sarebbe stata resa con motivazione logica e inattaccabile, sul presupposto che fosse in dimostrata la comprensione del termine "carabiniere" da parte di un soggetto anglofono. 4. Quanto al mancato riconoscimento delle due aggravanti dell'omicidio, il ragionamento del Procuratore generale avrebbe completamente ignorato le riprese della telecamera e le conseguenze che ne verrebbero tratte nelle due sentenze di 37 appello, che effettuano valutazioni logiche sulla scelta dei due Carabinieri di avvicinarsi di sorpresa in modo antitetico a una immediata qualificazione «verbale>>. La Corte di rinvio affronterebbe, altresi, compiutamente la questione relativa alla possibilità che le aggravanti contestate possano essere ascritte a~ perché da lui ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, giungendo correttamente alla soluzione negativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da LI ______ M_. _____ __,I deve essere accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre, nel resto, esso deve essere rigettato. Il ricorso delle parti civili, invece, deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili nei confronti di entrambi gli imputati. Infine, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. I. I ricorsi agli effetti penali. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e i Difensori dell'unico imputato ricorrente hanno proposto ricorso per cassazione agli effetti penali, censurando, la prima impugnazione (del Procuratore generale), con i primi due motivi, la qualificazione del concorso di l M. e non come concorso in omicidio doloso;
e, la ~ome concorso anomalo seconda (dell'imputato), la qualificazione del contributo dell'imputato come concorso anomalo e non come delitto esclusivamente riconducibile all'azione del concorrente, l N. l Inoltre, i l Procuratore generale, con il suo terzo motivo, lamenta la esclusione, per lo stesso l M. l e sempre agii effetti penaii, delle aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen.; mentre la Difesa dell'imputato ha formulato, infine, una serie di articolate censure in ordine al trattamento sanzionatorio al medesimo inflitto. l. La questione del concorso ordinario di LI ___ M_. __ _,Inell'omicidio doloso dii L. l· Con i primi due motivi di ricorso, il Procuratore generale territoriale ha formulato varie doglianze in ordine alla ricostruzione dell'omicidio di l L. l L--------ll e al contributo concorsuale offerto, nel frangente, da l M. l (in particolare con il primo motivo) nonché in relazione alla qualificazione giuridica del medesimo contributo, in specie per quanto attiene alla configurabilità del dolo di omicidio in capo a tale imputato (secondo motivo). 1.1. Va premesso che, in sede rescindente, la Corte di cassazione aveva censurato la motivazione della prima sentenza di appello in relazione al concorso 38 diLI __ M_. _ __.Inel delitto di omicidio ai sensi dell'art. 110 cod. pen., invitando in particolare Giudice del rinvio a sciogliere un fondamentale nodo nella interpretazione dei fatti, ovvero: a) «se il progetto omicidiario fosse contemplato in origine, ossia sin da quando maturò l'idea, comune agli imputati, dell'estorsione a seguito della c.d. "sola" di Trastevere e da quali elementi di prova ciò risultasse>); b) «se il progetto, viceversa, fosse insorto in un secondo tempo e, in particolare, in quale momento, se fosse comune ad entrambi o no, se, in quest'ultimo caso, M. l fosse consapevole e appoggiasse il progetto di~ e da quali elementi di prova ciò risultasse>); c) «se diversamente, l M. l avesse potuto prevedere, in base alle circostanze del caso concreto, già al momento dell'antefatto, che, rispetto all'evento delittuoso voluto si sarebbe verificato un evento delittuoso più grave come l'omicidio materialmente commesso dal coimputato>);. d) «se, viceversa, tale evento diverso più grave non fosse in alcun modo prevedibile al momento dell'antefatto>) (v. sentenza Sez. 1, n. 46921 in data 15 marzo 2023, pag. 72). 1. 2. Sulla base di una lettura critica del materiale probatorio acquisito nei due gradi del giudizio, la sentenza impugnata ha ritenuto che i due americani non si fossero messi d'accordo e non si fossero impegnati nella pianificazione dell'azione estorsiva con una specifica assegnazione dei ruoli, dato che il solo l M. aveva contrattato lo scambio coni G. Jper telefono e in una lingua, l'italiano, che l'amico non parlava;
e ha, parimenti, ritenuto che essi non avessero concordato la realizzazione un'azione «Violenta>), dato che l M. Jsi era mosso intenzionalmente in un perimetro interamente controllato da telecamere di video-sorveglianza, in grado di registrare gli spostamenti e le condotte dei due giovani, e che, dunque, egli avesse organizzato l'appuntamento scegliendo un luogo vicinissimo al suo hotel per potersi dare più facilmente alla fuga, suo principale obiettivo, confermato dalle dichiarazioni di l D. l secondo cui, nel corso della successiva colluttazione, egli aveva voluto principalmente scappare e non certo dare corso a una "sfida" in precedenza accettata (v. esame l D. all'udienza del 17 luglio 2020, pag. 21), come sul punto rilevato dalla stessa sentenza rescindente (v. sentenza Sez. 1, n. 46921 in data 15 marzo 2023, pag. 7 4). La sentenza, infatti, ha stigmatizzato la svalutazione della prova dichiarativa di l D. l sul punto, dalla quale emergeva che la condotta omicidiaria era da attribuirsi al solo~ senza che l M. Javesse avuto consapevolezza di quanto accadeva, posto che le colluttazioni intercorse, rispettivamente, tra~ e J L. l e tra l M. Je l D. l erano consistite in due episodi distinti tra loro, connotati da comportamenti completamente autonomi, sviluppatisi indipendentemente l'uno dall'altro e senza che l D. le J M. potessero avere avuto una esatta percezione di quanto stava accadendo a poca distanza, di modo che la condotta di l M. l non poteva essere diretta a 39 impedire a l D. jdi soccorrere ._l _r=L=.=::=:=LI . ..:E~h~a anche escluso che sia stata provata la consapevolezza in capo a l M. l delle precarie condizioni di salute psichica dell'amico. Su tali basi, la Corte territoriale ha, dunque, escluso che M. !avesse in alcun modo aderito alla condotta di~essendosi la sua fuga risolta in una manifestazione antitetica rispetto all'aggressione posta in essere dall'amico. E, in questa prospettiva, ha ritenuto che l'espressione riferita da~ nell'interrogatorio del Pubblico ministero («Was it enaugh>>), peraltro "suggerita" dallo stesso Pubblico ministero, in ogni caso non confermata da D. je smentita dal fatto che~ si era dato alla fuga prima di l M. significasse un invito a interrompere l'azione («basta!»). Inoltre, coerentemente con le valutazioni già compiute dalla Suprema Corte in sede rescindente, gli stessi Giudici di secondo grado hanno escluso la rilevanza delle condotte poste in essere da l M. !dopo la colluttazione con l D. l ovvero il fatto che egli abbia omesso di prestare soccorso alla vittima e di avere pulito e occultato l'arma del delitto nella camera d'albergo, trattandosi di circostanze suscettibili di plurime letture. Inoltre, la sentenza ha anche chiarito che anche se si dimostrasse che l M. lera a conoscenza della condotta posta in essere da(]] ai danni di l L. ~ sarebbe congetturale trarre la prova di un concorso in quella condotta, non essendo stato dimostrato che la vittima, ferita mortalmente, avesse gridato, né che M. avesse visto «il militare agonizzante», dato che neppure D. si era accorto di quanto stava accadendo al collega fìno al momento in cui lo stesso l M. l era scomparso dietro l'angolo, né che quest'ultimo avesse capito quel che era accaduto prima di fare rientro in albergo. Ma soprattutto, la sentenza impugnata ha confermato quanto rilevato dalla Corte di legittimità in ordine alla valorizzazione, quale indicatore del concorso morale di M. l della consapevolezza da parte sua del porto dell'arma detenuta da CE:] posto che, come rilevato dalla pronuncia rescindente, «il LL in questione avrebbe potuto: a) non essere usato affatto;
·b) essere usato solo esibendolo a scopo di minaccia;
c) essere usato solo al fine di ledere;
d) essere usato per uccidere». A partire da tale ricostruzione "in fatto", la Corte di merito ha, quindi, scrutinato una serie di indicatori del concorso morale e/o materiale dii M. nel delitto di omicidio, escludendo che, in realtà, essi potessero correttamente essere valorizzati a tal fìne. Quanto all'essere stato, M. L gestore dell'organizzazione dell'incontro, conducendo le trattative e il sopralluogo, e generalmente assumendo l'iniziativa per l'estorsione, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di trarre da tale ruolo la prova di «una piena condivisione tra i due imputati del percorso criminoso», tenuto conto della cesura logica e spazio-temporale tra la tentata estorsione e l'omicidio, evento ben diverso e successivo posto in essere da [KJ. 40 dovendo escludersi la preordinazione cosi come il «previo accordo>> nel progetto omicidiario da parte dei coimputati, il cui unico scopo era incontrar~ G. l per recuperare il denaro speso per l'acquisto di sostanza stupefacente e non certo porre in essere un'azione del tutto sproporzionata quale l'omicidio del "mediatore" di spacciatori potenzialmente pericolosi, non potendo il mero dato del porto del LL da parte di CE:] per quanto appena osservato, costituire la prova della preordinazione dell'omicidio. Al contrario, secondo la Corte territoriale il proposito criminoso omicidiario doveva ritenersi maturato istantaneamente da IKJ nell'atto in cui egli era stato bloccato e sovrastato dal Vicebrigadiere l L. l CJ, in un processo volitivo caratterizzato da «impeto», anche per l'incapacità del giovane di gestire la rabbia e situazioni «avvertite» come pericolose, di cui il coimputato, in ragione di una frequentazione non diuturna, non aveva contezza e che non avrebbe nemmeno potuto impedire tentando di evitare che []] si recasse armato all'incontro, non essendo dato sapere se l M. lsi fosse avveduto del LL immediatamente, all'atto di lasciare l'albergo, ovvero soltanto in ascensore. Mentre con riferimento alla fase dell'accoltellamento, la sentenza impugnata ha ribadito come, in ragione della distanza intercorrente fi·a le due coppie e delle specifiche dinamiche di svolgimento dei fatti, non vi fosse stata la possibilità, per gli uni, di percepire cosa stesse capitando agli altri (pag. 124 ), sicché non risultava riscontrata l'intenzione di l M. l di «portare avanti la colluttazione» per impedire a l D. Idi accorrere in aiuto del collega. Su tali basi, la Corte territoriale ha, pertanto, escluso il concorso, sia pure «per mera adesione», alla condotta di~ da parte dii M. l ai sensi dell'art. 110 cod. pen., potendo le azioni successive (quali l'omesso soccorso alla vittima e l'aver pulito e occultato l'arma del delitto) e la frase «it's enough» rivolta aiKJ essere suscettibili di plurime e alternative letture ove singolarmente cmsiderate, non presentando autonoma forza probante capace di neutralizzare le argomentazioni di segno opposto, tenuto conto della mancanza di consapevolezza, in capo a l M. l dell'intervenuto «ferimento mortale» del Vicebrigadiere, dell'indimostrata sua partecipazione alla ripulitura dell'arma, della possibile rilevanza del suo occultamento quale mero «favoreggiamento personale», della antologica ambiguità della frase in lingua inglese. Del pari, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la configurabilità, in capo a l M. l del dolo eventuale, che pure rappresenta una delle forme che possono essere assunte dal cd. dolo di concorso. Ribaditi i rilievi critici già formulati circa la concludenza, rispetto alla prova di responsabilità del concorso in omicidio, degli indicatori analizzati in precedenza, la Corte territoriale si è soffermata, in particolare, sul porto del LL, sottolineando ancora la molteplicità dei possibili utilizzi, per arrivare a ritenere indi mostrato che l M. D avesse accettato semplicemente «il rischio della verificazione dell'evento 41 mortale del Vicebrigadiere>>, secondo, appunto, lo schema del c.d. dolo eventuale. Esclusa, coerentemente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della cd. teoria della rappresentazione, secondo la quale il dolo eventuale ricorrerebbe ove l'agente si determini ad una certa condotta malgrado la previsione che essa possa sfociare in un fatto di reato, atteso che non sarebbe possibile distinguerlo dalla cd. colpa cosciente, la Corte territoriale ha mostrato di aderire alle teorie volontaristiche del dolo eventuale, secondo cui esso deve sostanziarsi in una volontà consapevole di realizzare il fatto tipico, che deve sussistere al momento del fatto e perdurare per tutto il tempo in cui la condotta rientra nella signoria dell'agente e che va intesa come una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro, considerando lo specifico evento lesivo come "prezzo" (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato (cosi Sez. U, n. 38345 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione), all'uopo essendo stati elaborati alcuni indicatori, nella specie puntualmente passati in rassegna, giungendo a escludere, in capo al M. l il concorso nel reato di omicidio a titolo di dolo eventuale. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto indimostrata la prova della certa e chiara rappresentazione in capo al M. le della positiva adesione da parte dello stesso all'evento collaterale del suo agire illecito, costituito dalla aggressione mortale a l L l e, ancor prima che essi avessero previsto, nel lasciare la stanza d'albergo per recarsi all'appuntamento con J G. ~che al posto di costui si sarebbero presentati due appartenenti alle Forze di polizia, ben potendo ragionevolmente ritenersi che il possesso dell'arma da parte dell'amico fosse apparsa al M. !soltanto come una opportuna «cautela difensiva», attesa la tarda ora, la loro giovane età, la condizione di ospiti in un Paese straniero, il timore chel G. lnoli si presentasse da solo all'appuntamento nonostante gli accordi intercorsi, la circostanza per cui lo "scambio" sarebbe intercorso con il mediatore di spacciatori potenzialmente pericolosi;
e che l'avere indossato, per recarsi all'incontro, delle felpe con il cappuccio fosse una semplice misura di prudenza per guadagnare più facilmente la fuga verso la vicinissima struttura recettiva qualora l G. l non si fosse presentato da solo all'appuntamento, senza che tali circostanze possano essere interpretate come accordi o intese implicite con il coimputato. In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato eh~ M. l si fosse rappresentato la realistica prospettiva della possibile verificazione della morte di un uomo quale effetto collaterale della sua condotta e che, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si fosse consapevolmente determinato ad agire comunque. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha anche evidenziato la mancata dimostrazione che l M. l fosse consapevole, nel momento in cui veniva compiuta, dell'azione aggressiva e letale posta in essere da~ che costituisce 42 l'indicatore del dolo eventuale nei cd. reati di sangue. Né è risultata riscontrata, come già osservato, alla luce di quanto dichiarato da l D. l l'intenzione del l M. l di «portare avanti la colluttazione>> per impedire a militare di accorrere in aiuto del collega, emergendo, di contro, la volontà di sottrarsi alla presa e fuggire. Parimenti, gli indicatori costituiti dalla storia, dalla personalità e dalle precedenti esperienza degli imputati, non sono state ritenute sintomatiche, aldilà di ogni ragionevole dubbio, di una piena, vissuta consapevolezza e rappresentazione in capo a l M. l delle conseguenze letali che potevano derivare dalle sue condotte e da quelle del coimputato e della conseguente accettazione della morte di un uomo, non essendo stata dimostrata nemmeno la conoscenza, in capo al M. l delle risalenti precarie condizioni psichiche in cui versava~. Ribadite le considerazioni già richiamate in relazione agli ulteriori elementi indiziari del dolo eventuale costituiti dalla «condotta successiva al fatto» e alla ti-ase «it's enough» che l M. l nel darsi alla fUga, avrebbe rivolto a~ escluso l'indicatore della ripetizione delle condotte- non risultando provato che in passato l M. l (o CE] fossero mai incorsi in fatti simili - la Corte territoriale ha osservato che il fine della condotta, costituito dal consumare un'estorsione ai danni dii G. lper «riparare il torto subito», non risulterebbe conciliabile con la volontà delle drammatiche conseguenze collaterali derivatene per l'evidente sproporzione con le stesse e per le conseguenze negative o lesive che ne sarebbero derivate per l'agente, altro indice valorizzato dalle Sezioni Unite. Quanto all'indicatore costituito dal contesto illecito in cui l M. l e[]], ebbe a operare, la Corte territoriale ha escluso che potesse affermarsi, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che il medesimo, concernente il programmato reato di estorsione ai danni di l G. l abbia comportato da parte di l M. IL certa rappresentazione dell'evento morte dell'uomo con il quale si sarebbe incontrato e l'adesione ad esso a titolo di dolo eventuale, considerato che l'imputato non poteva ignorare il rischio che le sue condotte avrebbero potuto essere riprese dalle telecamere disseminate in zona. Quanto, infine, al giudizio controfattuale alla stregua della cd. prima formula di Frank, peraltro già esclusa in ragione della notevole sproporzione tra la morte di un uomo e il profitto dell'estorsione voluta dai coimputati, in assenza di «informazioni altamente affidabili»( ... ) «su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell'evento illecito collaterale», la Corte di assise di appello ha ritenuto, alla stregua della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, di attenersi a un principio di favor verso l'imputato. 1. 3. Tanto premesso, quanto al primo profilo dedotto in ricorso, il Procuratore generale territoriale opina, in primo luogo, che dalla esclusione sia della causa di giustificazione della legittima difesa, sia della scusante della legittima difesa 43 putativa, deriverebbe l'impossibilità che gli imputati si fossero armati al solo scopo di difendersi;
e non avendo essi agito con tale finalità, la decisione di portare con sé il LL avrebbe potuto giustificarsi unicamente con l'accettazione di una possibile sfida portata dal G. le dai suoi sodali, di modo che l'atteggiamento psicologico dei due americani dovrebbe essere ricondotto allo schema del dolo eventuale. Tale argomentazione non può essere ammessa. Invero, essa rivela chiaramente la caratteristica che connota, in maniera determinante e pervasiva, la prospettazione complessiva del ricorso, il quale lungi dal denunciare dei vizi di manifesta illogicità nella motivazione articolata dalla sentenza impugnata per un verso si muove a partire da una ricostruzione del fatto diversa da quella delineata in sede di merito e, per altro verso, sollecita una differente rivalutazione della relativa piattaforma probatoria;
operazioni entrambe precluse in sede di legittimità (v. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01). Inoltre, la stessa prospettazione ricomprende in sé un vizio logico, atteso che pretenderebbe di far scaturire un ipotetico intento offensivo dalla mancanza di una volontà difensiva, che, a sua volta, viene ricavata dall'impossibilità di sussumere la condotta dei due imputati nella legittima difesa, reale o putativa. In questo modo, però, l'atteggiamento soggettivo dei due americani nel momento in cui uscirono dalla stanza d'albergo per recarsi all'appuntamento con l G. l viene arbitrariamente ricostruito a partire della esclusione di una causa di giustificazione, la legittima difesa appunto, che è, in realtà, riconducibile alla mancanza di una serie di elementi strutturali della scriminante le quali nulla hanno a che vedere con l'atteggiamento psicologico di chi si stava apprestando a portare a compimento il tentativo estorsivo e si sarebbe imbattuto, di l i a poco, nei due militari. Come congruamente rilevato in sede di merito, infatti, la tesi prova troppo. La legittima difesa è stata esclusa innanzitutto perché i due imputati stavano commettendo un reato e, dunque, avevano creato una situazione di pericolo che non poteva certo configurare, in termini giuridici, alcuna necessità difensiva e, soprattutto, in quanto, da un lato, l'offesa che, in tesi, i due avrebbero inteso fi·onteggiare non poteva certo ritenersi «ingiusta>>, posto che si era al cospetto di una attività di polizia giudiziaria;
e in quanto, dall'altro lato, l'ipotetica azione difensiva non poteva certo ritenersi proporzionata all'offesa che, con tale attività, veniva portata. E', dunque, evidente che l'esclusione della legittima difesa poggia su ragioni oggettive, inidonee a determinare in modo automatico la qualificazione dell'elemento psicologico che avrebbe sorretto la condotta del concorrenteJ M. Quanto, poi, alla scriminante putativa, essa è stata esclusa a partire dal condivisibile rilievo che l'erronea convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta debba trovare riscontro in dati obiettivi che lo rendano 44 plausibile e in qualche modo giustificabile, laddove in mancanza di dati di fatto concreti, non emersi nel corso dell'istruttoria, l'esimente putativa non può ricondursi ad una condizione meramente soggettiva, determinata da un mero timore o da uno stato d'animo dell'agente (eli-. Sez. 1, n. 8566 del 12/02/2015, Laci, non massimata;
Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207376- 01). E nel caso di specie nessun concreto elemento di fatto poteva supportare la tesi avanzata da(]] di aver erroneamente percepito una situazione di pericolo legata alla presenza di un'arma chel L l in realtà, non aveva con sé e che lo stesso[}[] aveva ammesso di non aver visto;
fermo restando che la violenza dell'azione aggressiva, con numerosi fendenti diretti verso distretti corporei sedi di organi vitali doveva comunque ritenersi incompatibile con una reazione difensiva rispetto a una indimostrata aggressione da parte dei militari. Ma, soprattutto, la prospettazione del Pubblic0 ministero non si confronta con alcuni passaggi della sentenza impugnata, che pur escludendo la legittima difesa putativa ritengono indimostrata la tesi secondo cui l'azione di armarsi fosse necessariamente dimostrativa di un intento fin dal principio offensivo, connotato da una sostanziale accettazione della sfìda che l G. l e i suoi eventuali sodali avrebbero potuto muovere ai due americani. Infatti, la Corte territoriale, nella complessiva ricostruzione degli accadimenti e nello scrupoloso scrutinio degli indicatori potenziali del dolo eventuale, ha, innanzitutto, ribadito - in coerenza con le considerazioni sviluppate dalla pronuncia rescindente (secondo cui il possesso dell'arma non poteva ritenersi «sufficiente [ ... ] con una sorta di inammissibile automatismo, a ravvisare, a carico dii M. l il dolo di concorso, nella sua specifica declinazione della consapevolezza della condotta che l'altro concorrente avrebbe esplicitato>> (Sez. 1, n. 46921 del 15/02/2023, pag. 78) - come la decisione di portare con sé il LL potesse essere ricondotta a una pluralità di futuri impieghi, lvi compreso quello di dissuadere gli eventuali aggressori semplicemente con l'esibizione dell'arma o finanche di minacciarli espressamente di usarla, ma sempre con finalità dissuasive;
e ciò a riprova che il possesso dell'arma durante l'appuntamento poteva essere ricondotto a un intento lato sensu difensivo, sia pure nell'accezione indicata di una mera deterrenza, senza con ciò evocare il concetto tecnico di legittima difesa. Inoltre, la sentenza ha anche diffusamente argomentato come la condotta tenuta dal M. l per come riferita da l D. l fosse incompatibile con l'accettazione di una sfida, che il giovane americano, intento soprattutto a guadagnare la fuga, non intendeva certo portare ai due soggetti che si erano parati innanzi a lui e all'amico. 1.4. Sotto altro profilo, il ricorso svolge una rassegna di tutti gli elementi che, nella l!)rospettiva del Procuratore generale ricorrente, sarebbero indicativi di una volontà offensiva in capo ai due imputati, ovvero di una accettazione dell'eventualità che l'arma fosse necessaria per aggredire qualcuno qualora la 45 situazione lo avesse richiesto: dalla citata presenza di un'arma micidiale, alla decisione di l M. l di non portare il proprio LL, privo delle caratteristiche necessarie per affrontare la prevedibile offesa;
dalla subitanea reazione dei due imputati, che avevano aggredito i militari, secondo il racconto. di D. l immediatamente dopo che essi si erano qualificati;
dalla scelta di un luogo dell'appuntamento coperto dalla videosorveglianza, volto a conseguire «una sicurezza di controllo>> nel caso in cui l G. l si fosse presentato con i sodali. Tuttavia, come già anticipato, tale esposizione viene compiuta in maniera assertiva, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza e senza la specifica e pertinente evocazione di vizi logico-giuridici della stessa, sostanzialmente prospettando una differente lettura del materiale indiziar io in una direzione ritenuta maggiormente logica e, di fatto, sollecitando un intervento sostitutivo della Corte di cassazione rispetto alle competenze attribuite al giudice di merito nella valutazione delle prove. E ad analoga censura si prestano le considerazioni della Parte pubblica ricorrente in ordine alla asserita illogicità della motivazione sia nel ritenere che l'uccisione di l L. l si sia verificata al di fuori d i ogni possibilità d i controllo da parte dd M. l nonostante i l ruolo dominante dallo stesso esercitato rispetto alla posizione totalmente subalterna dell'amico, come palesato anche dall'intimazione con cui egli aveva ordinato a[!!] di interrompere l'azione offensiva ai danni di l L. l (con la frase «It's enough» ovvero «è sufficiente, è abbastanza» o «adesso basta»), sia rispetto alla configurazione di un dolo d'impeto, asseritamente incompatibile con la decisione di recarsi all'appuntamento con un LL, sia nel ritenere lo stesso j M. l non responsabile dell'omicidio volontario dii L. lmentre[!!Jèstato ritenuto responsabile per le lesioni personali commesse dall'amico. Anche in questo caso, infatti, palese è il tentativo di una rilettura del compendio probatorio, affidato a una apodittica valutazione di maggiore attendibilità del relativo risultato interpretativo, più che a una azione di destrutturazione dei passaggi argomentativi della motivazione operata cogliendone gli intrinseci elementi di illogicità, mai realmente disvelati. Totalmente accantonato, infatti, nello svolgimento delle censure è l'epilogo cui la Corte territoriale perviene in relazione ad alcuni punti chiave del ragionamento probatorio: dalla duplice affermazione secondo cui «deve ritenersi provato che il proposito criminoso omicidiario, pur a fi·onte del porto del micidiale LL, fu maturato istantaneamente dal N. ~all'atto in cui lo stesso fu bloccato e sovrastato dal Vicebrigadiere l L. ~ estrinsecandosi in un processo volitivo caratterizzato da "impeto"» (Sent. Corte di assise di appello, pag. 194) e secondo cui <~ M. l non aveva avuto, quindi alcuna intenzione di «aggredire» i l militare, ma solo quello di sottrarsi alla presa» (sent. Corte di assise di appello, 46 pag. 183), alla individuazione del momento in cud M. lsi avvide della presenza del LL che ~ aveva con sé, che la sentenza ha motivatamente sottolineato di non poter ricostruire. E tutto ciò anche a prescindere dal passaggio in cui la Corte territoriale mostra di ritenere che la frase «It's enough>> in realtà non sia mai stata pronunciata (v. supra). 1.5. Parimenti non scrutinabili sono le osservazioni con cui il Procuratore generale ricorrente censura la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla avvenuta esclusione del dolo eventuale dell'omicidio contestato. Accanto alle considerazioni già svolte con il primo motivo, che intendono in realtà prospettare la indebita pretermissione di talune circostanze di fatto indicative di una responsabilità pienamente concorsuale da parte di l M. il ricorso affronta, in chiave critica, le osservazioni con cui la Corte territoriale ha argomentatamente e logicamente escluso il dolo eventuale in capo all'imputato. Sul punto il Procuratore generale ha richiamato: il porto del LL, ingiustificato in rapporto a un contesto delittuoso di tipo bagattellare, che non avrebbe reso necessaria alcuna particolare cautela;
la possibilità di una condivisione implicita, da parte degli imputati, di quanto avvenuto, che sarebbe confermata dalla simultaneità della aggressione dagli stessi agita all'indirizzo delle persone offese non appena esse si erano qualificate come Carabinieri;
la realizzazione del delitto in un contesto illecito, caratterizzato dalla comune consapevolezza di dovere fare ti-onte a una probabile reazione degli amici dii G. ~da una programmazione dell'azione illecita, tenuto conto del travisamento di entrambi, all'evidenza finalizzato a nascondere il LL e non a guadagnare più facilmente la fuga verso l'albergo, dato che i due erano vicinissimi ad esso. Anche in questo caso, tuttavia, le censure del Pubblico ministero hanno un carattere eminentemente rivalutativo e si sostanziano in un tentativo di proporre una differente lettura del materiale probatorio;
operazione, questa, del tutto estranea alla funzione propria del controllo di legittimità. Infatti, in tema di controllo sulla motivazione alla Corte di cassazione è, pacificamente, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffi-onto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260- 01). In ogni caso, gli indicatori richiamati nell'alternativo ragionamento probatorio svolto dal ricorrente non si confrontano con quanto ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, dalla sentenza impugnata nell'escludere «il previo accordo nel progetto omicidiario in parola da parte dei coimputati, il cui unico scopo, quella sera, era quello di incontrare! G. !perché riparasse al torto da 47 essi subito nel corso della "sola" trasteverina, recuperando il denaro speso per l'acquisto di sostanza stupefacente>> (sent. Corte di assise di appello, pag. 193) e nel ritenere provato, come già ricordato, «che il proposito criminoso omicidiario, pura ti-onte del porto del micidiale LL, fu maturato istantaneamente da[}[] l ~ all'atto in cui lo stesso fu bloccato e sovrastato dal Vicebrigadiere l L. ~ estrinsecandosi in un processo volitivo caratterizzato da "impeto"» (sent. Corte di assise di appello, pag. 194). Donde, conclusivamente, il ricorso della Parte pubblica deve ritenersi, in relazione ai primi due motivi, complessivamente inammissibile. 2. La questione del concorso anomalo di JL.. __ M_. _ __.l nell'omicidio di L. l· 2 .
1. La Difesa di Ji,. _ __;,M,;,;.;.,. _ __.l dal canto suo, ha sostenuto, con il primo e con secondo motivo di ricorso, la tesi secondo cui la condotta dell'imputato non sarebbe qualifìcabile nemmeno a titolo di concorso anomalo. E ciò in una duplice prospettiva. Si opina, con il secondo motivo, che la condotta ascritta all'imputato non presenterebbe alcuna rilevanza causale rispetto all'omicidio di J L. che sarebbe ascrivibile alsolo~J:!J Più precisamente, la condotta di quest'ultimo, in quanto agita a partire da un imprevedibile impulso aggressivo, innescato da una acclarata condizione psicopatologica di cui l M. l non sarebbe stato a conoscenza, non avrebbe potuto essere in alcun modo prevista né prevedibile per quest'ultimo, di tal che essa si configurerebbe come una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento mortale. In questo modo, lo sviluppo causale dell'azione mortale sarebbe riconducibile allo schema dell'art. 41, secondo comma, cod. pen. che escluderebbe il nesso causale nel caso in cui l'evento sia stato, appunto, prodotto una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo, sicché la condotta dii M. l perderebbe qualunque incidenza eziologica rispetto alla letale aggressione portata dal coimputato. Inoltre, con il primo motivo si deduce che quand'anche alla condotta dii M. ~i riconosca una qualche rilevanza causale rispetto alla morte di l L. l difetterebbe comunque il peculiare coefficiente di imputazione soggettiva necessario per integrare la fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen., nel senso che il verificarsi dell'azione aggressiva da parte di jTie, soprattutto, il suo drammatico epilogo, non avrebbero potuto essere previsti e tantomeno evitati dal M. Entrambe le prospettazioni difensive sono, tuttavia, infondate. 2. 2. Con riferimento alla configurabilità, nel caso di specie, del concorso anomalo, va premesso che l'art. 116 cod. pen. stabilisce, al primo comma, che «qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od 48 omissione>); e, al secondo comma, che «Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave>). T aie fattispecie presenta, dunque, una peculiare struttura sia sul piano oggettivo, sia su quello dell'imputazione soggettiva. Sul piano oggettivo essa postula una base concorsuale dolosa, nel senso che due o più persone devono avere voluto commettere un reato doloso. Su tale base deve, indi, innestarsi causalmente un reato ulteriore che sia stato commesso dolosamente da uno (o più) dei concorrenti, il quale pacificamente ne risponde a titolo di concorso doloso, laddove almeno uno dei compartecipi non abbia agito con dolo, diretto o indiretto, rispetto a tale ulteriore e diverso reato (Sez. 1, n. 5797 del 04/03/1988, Esposito, Rv. 178379 - 01); fermo restando che al compartecipe che non lo ha voluto il reato diverso deve essere riferito causai mente (Sez. 1, n. 1696 del 03/12/1982, dep 1983, Magni, Rv. 157607 - 01; Sez. 1, n. 11622 del 12/07/1982, Sentinella, Rv. 156494- 01; Sez. 1, n. 1729 del 21/12/1981, dep. 1982, Buongiorno, Rv. 152349 - 01). Viceversa, ove tale relazione causale sia mancante, il concorrente che non ha voluto il reato diverso non potrà essere chiamato a risponderne, difettando un suo contributo penalmente rilevante alla realizzazione del fatto commesso dal compartecipe. Dunque, come è stato efficacemente osservato, la configurabilità del concorso anomalo è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionai i e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977 - 01). Per quanto, poi, concerne il meccanismo di imputazione soggettiva del reato al concorrente che non lo ha voluto, l'originaria configurazione del concorso anomalo non richiedeva, secondo la formulazione testuale dell'art. 116 cod. pen., uno specifico coefficiente psicologico, appagandosi del già richiamato riferimento alla mera relazione causale tra l'azione od omissione del partecipe e il verificarsi del reato da lui non voluto. Tale opzione di politica criminale era del tutto coerente con le scelte di fondo del codice penale del 1930, che contemplava al suo interno diverse ipotesi di responsabilità oggettiva, tutte ispirate al canone del versarf in re i/1/dta: dal delitto preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), alla cd. abenatio delictl (art. 83 cod. pen.), dalla fattispecie prevista dall'art. 586 cod. pen. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto doloso), a quella contemplata dall'art. 117 cod. pen. (mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti). La ricostruzione di tutte tali fattispecie secondo lo schema della responsabilità oggettiva è stata sottoposta a progressiva revisione da parte della dottrina penalistica, della giurisprudenza costituzionale e, sia pure con maggiore cautela e con non poche oscillazioni, dalla stessa giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un ampio 49 processo di reinterpretazione di vari istituti dell'edificio penalistico, alla luce del principio di responsabilità penale stabilito dall'art. 27, primo comma, Cost. e, più precisamente, del principio di colpevolezza nonché del carattere personale della responsabilità penale. In una prima fase, tuttavia, l'interpretazione più accreditata del meccanismo di imputazione soggettiva del reato diverso al compartecipe che non lo aveva voluto si è dispiegata attraverso i l richiamo alla nozione di causalità psichica (tra le tante v. Sez. 1, n. 10371 del 26/06/1985, Saccucci, Rv. 170982- 01; Sez. 1, n. 6301 del11/11/1983, dep. 1984, Sorrento, Rv. 165214- 01; Sez. 1, n. 366 del 04/12/1981, dep. 1982, Turrini, Rv. 151600- 01; Sez. 1, n. 35 4del26/11/1981, dep. 1982, Sessa, Rv. 151594- 01; Sez. 1, n. 6183 del 21/03/1980, Altieri, Rv. 145308- 01; Sez. 1, n. 5053 del 02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142132- 01; Sez. 1, n. 1000 del 05/04/1978, Atzeni, Rv. 139818 - 01; Sez. 1, n. 352 del 16/11/1977, dep. 1978, Cristani, Rv. 137608 - 01; Sez. 1, n. 1671 del 26/10/1977, dep. 1978, Ferroni, P, v. 137930- 01; Sez. 1, n. 1933 del 02/07/1973, dep. 1974, Di Bono, Rv. 126401 - 01; Sez. 6, n. 31 del 18/06/1973, dep. 1974, Lentini, Rv. 088603- 01; Sez. 1, n. 3387 del 01/12/1971, dep. 1972, Lauria Rv. 121052- 01; Sez. 1, n. 2593 del 05/11/1971, dep. 1972, Biddau, Rv. 120857- 01; Sez. 1, n. 1324 del 16/12/1970, dep. 1971, Montani, Rv. 117656 - 01; Sez. 1, n. 1519 del19/11/1968, dep. 1969, Isoardi, Rv. 110536- 01; Sez. 1, n. 1833 del 19/12/1967, dep. 1968, Casamonico, Rv. 107354 - 01; Sez. 1, n. 1607 del 13/12/1966, dep. 1967, Martorana, Rv. 103827 - 01; Sez. 1, n. 1044 del 20/06/1966, Scafìdi, Rv. 102728- 01; Sez. 1, n. 1798 del19/11/1965, dep. 1966, Lala, Rv. 100608 - 01); nozione che, già affermatasi sul principio degli anni '60, era stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 13 maggio 1965. Il successivo formante giurisprudenziale ha associato al concetto di causalità psichica la nozione di prevedibilità, inizialmente declinata, in questa prima fase, in termini di prevedibilità astratta (Sez. 1, n. 11889 del 06/10/1988, Rv. 179840- 01; Sez. 1, n. 10789 del 22/05/1986, Castiglione, Rv. 173931 - 01; Sez. 2, n. 3633 del 09/12/1985, dep. 1986, Decembrino, Rv. 172644 -01; Sez. 1, n. 5099 del 11/04/1984, Pezzotta, Rv. 164559 - 01; Sez. 1, n. 10714 del 21/06/1982, Knapinski, Rv. 156086 - 01), in genere agganciata a parametri che esprimevano massime dell'esperienza giudiziaria informate al canone dell'id quad plerumque accidit, declinato secondo la consolidata formula dello «sviluppo logicamente prevedibile>> alla stregua «dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani», fatta propria anche dalla già citata pronuncia della Consulta. Una formula definitoria che, spesso, la giuri~rudenza ha abbinato al criterio della omogeneità tra i beni giuridici incisi dal reato voluto e da quello non voluto, nel senso che, ad esempio, si è più volte ritenuto di ravvisare il concorso anomalo nel caso in cui i 50 concorrenti avessero programmato la commissione di una rapina, che costituisce un reato commesso con violenza, la quale fosse poi sfociata, per l'iniziativa di taluno soltanto di essi, in un omicidio;
e ciò sul presupposto che il primo reato avesse, nella sua struttura, l'elemento della violenza personale e che questa potesse evolversi, secondo una massima di esperienza, con progressione ingravescente, fino all'esito mortale (Sez. l, n. 354. del 26/11/1981, dep. 1982, Sessa, Rv. 151594- 01; Sez. 2, n. 3633 del 09/12/1985, dep. 1986, Decembrino, Rv. 172644- 01; Sez. l, n. 8820 del 07/04/1982, Canclini, Rv. 155439- 01; Sez. l, n. 10000 del 05/04/1978, Atzeni, Rv. 139818 - 01 ). Tuttavia, la stessa giurisprudenza, anche per le continue critiche della dottrina più accreditata, ha progressivamente abbandonato tale modello ricostruttivo a favore di una nozione, quella della "prevedibilità in concreto", la quale valorizza gli specifici elementi ricavabili dalla situazione di fatto in cui è avvenuta la deviazione dall'originario programma criminoso e dalle modalità esecutive effettivamente concordate dai compartecipi. Questa opzione esegetica è, oggi, ormai dominante, in particolare dopo che con le fondamentali sentenze n. 364 e n. 1085 dell988 la Corte costituzionale ha affermato la necessità che gli «elementi più significativi della fattispecie tipica>> rientrino nell'alveo del principio di colpevolezza ricavabile dall'art 27, primo comma, Cost., dovendo con tale locuzione intendersi gli «elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie», i quali, dunque, devono essere «soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa)» ed essere altresi «allo stesso agente rimproverabili» (principi, questi, ribaditi dalla Corte costituzionale anche in successive pronunce: la n. 2 del 1991, la n. 179 del 1991, la n. 61 del 1995, la n. 322 del 2007). Pertanto, ormai si ritiene, pacificamente, che la responsabilità penale del compartecipe possa essere affermata soltanto nel caso che egli sia stato in grado di prevedere in concreto l'evento diverso, avuto riguardo alla personalità dell'agente, alle modalità dell'azione e a tutte le circostanze di contesto rilevanti (Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084- 01; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, R v. 257251 - O l;
Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152- 01; Sez. 2, n. 10098 dell5/0l/2009, Serafin, Rv. 243303- 01; Sez. l, n. 3381 del 23/02/1995, Parolisi, Rv. 200699 - 01; Sez. l, n. 6584 del 07/12/1988, dep. 1989, Russo, Rv. 181206- 01; Sez. l, n. 2746 del 13/11/1987, dep. 1988, Toscano, Rv. 177729- 01 ). E, anzi, in questo processo di rilettura della fattispecie alla luce del principio di colpevolezza, non mancano le pronunce che ricostruiscono il meccanismo di imputazione soggettiva dell'art. 116 cod. pen. alla stregua di un coefficiente colposo (Sez. 5, n. 32162 del 19/06/2024, M., Rv. 286874- 01; Sez. 5, n. 306 dell8/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489- 01), analogamente a quanto ha affermato anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 25 febbraio 2021, che ha posto ancora una volta l'accento sulla necessità 51 di una concreta prevedibilità da parte dell'agente dell'evento diverso da quello voluto. E a questa cornice ermeneutica si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha sottolineato come la fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. configuri un'ipotesi di responsabilità per colpa in attività illecita, pur senza richiedersi, diversamente dal modello dell'imputazione colposa stricta sensu intesa, la violazione del dovere obiettivo di diligenza, essendo sufficiente la configurabilità di un coefficiente di prevedibilità in concreto dell'evento alla luce della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta, non potendo, viceversa, la responsabilità essere affermata, in casi siffatti, a partire dal mero dato del rimproverabile affidamento nei confronti del concorrente, che sotto le spoglie di una sorta di culpa in eligenda finirebbe per condurre a una responsabilità costruita secondo canoni astratti e non più concreti (v. pagg. 214 e ss. della sentenza impugnata). 2.3. Tanto premesso in termini di inquadramento sistematico, infondata deve ritenersi la censura, formulata con i l secondo motivo di doglianza, con cui la Difesa dell'imputato deduce la violazione di legge e un vizio della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso la natura atipica, eccezionale e imprevedibile della condotta di~ esclusivamente determinata (o condizionata in maniera preponderante) dal suo disturbo di personalità barderline antisociale di gravità medio elevata. In proposito deve innanzi tutto rilev arsi che appare corretta la premessa del ragionamento difensivo secondo cui l'eventuale idoneità della condotta del concorrente a configurare un evento atipico, del tutto eccezionale, potrebbe comportare, se il suo verificarsi sia imprevisto e imprevedibile (ma non se il compartecipe conosceva le concrete circostanze del caso e vi ha fatto affidamento) la rottura della necessaria relazione causale tra il reato diverso da quello voluto e il contributo del compartecipe nei cui confronti si ipotizzi il concorso anomalo. Come già osservato, sul punto è stato affermato, con approdo ermeneutico ormai consolidato, che la responsabilità per concorso anomalo nel reato diverso da quello concordato deve essere esclusa quando l'evento maggiore derivatone, costituisca un evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, le quali spezzino il nesso di causalità in modo che l'evento non sia ricollegabile in alcun modo alla condotta e alla volizione del compartecipe (Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604- 01; Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405- 01; Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060- 01; Sez. 2, n. 40156 dei!0/11/2006, Taroni, Rv. 235449 - 01; Sez. 1, n. 5797 del 04/03/1988, Esposito, Rv. 178379 - 01). Tale opzione ricostruttiva, infatti, è del tutto coerente con le regole generali in materia di rapporto di causalità dettate dall'art. 41 cod. pen. a mente del quale «il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti 52 dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento>> (comma primo), fermo restando che «le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento» (comma secondo); disposizioni, queste, le quali «si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui» (comma terzo). Tale disciplina, invero, segna, al contempo tempo una riaffermazione e un rilevante temperamento della teoria condizionalistica, da un lato ribadendo l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del nesso eziologico tra la condotta dell'agente e un determinato evento penalmente rilevante, dei fattori causali, comunque collocati nel tempo e anche se avulsi dal contributo causale recato dall'agente, che concorrano con tale condotta a determinare un dato accadimento naturalistico;
e, dall'altro lato, esclude tale relazione per i soli fattori sopravvenuti rispetto alla condotta dell'agente, limitatamente al caso in cui essi siano stati «da soli sufficienti a determinare l'evento». Tale condizione ricorre, innanzitutto, nel caso in cui tali fattori siano del tutto autonomi, ovvero quando la condotta dell'agente possa essere elisa, secondo il procedimento logico della cd. eliminazione mentale, senza che questo possa incidere sulla verificazione dell'evento, che si sarebbe comunque realizzato in quel dato momento storico. E, tuttavia, se cosi fosse la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma primo, cod. pen. Per tale ragione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono anche quelle che danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se riconducibile, sotto il profilo della causalità naturale, alla condotta dell'agente, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi, Rv. 286013- 01; Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, Licciardi, Rv. 284338 - 02; Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846- 01; Sez. 2, n. 17804 del18/03/2015, Vasile, Rv. 263581 - 01; Sez. 4, n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460 - 01; Sez. 4, n. 13939 del 30/01/2008, Bawens, Rv. 239593 - 01; Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007, Tamborini, Rv. 237659 - 01; Sez. 4, n. 20272 del 16/05/2006, Lorenzoni, Rv. 234596- 01; Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005, dep. 2006, Boscherini, Rv. 233173 - 01; Sez. 4, n. 7026 del15/10/2002, dep. 2003, Loi, Rv. 223754- 01; Sez. 1, n. 11024 del 10/06/1998, Ceraudo, Rv. 211606 - 01; Sez. 4, n. 11122 del 03/10/1988, Nardi, Rv. 179735- 01). Dunque, quella che viene in rilievo in tali casi è una prevedibilità oggettiva, che assume come riferimento il complesso delle circostanze di fatto acquisite ex past valutate secondo massime di comune 53 esperienza, non potendo la relativa valutazione utilizzare il paradigma costituito dalla sussunzione in leggi scientifiche, il quale è inapplicabile quando vengano in gioco comportamenti umani riconducibili a libere scelte d'azione. In tale prospettiva, del tutto correttamente le sentenze di merito hanno escluso che l'azione posta in essere da(!!] si collocasse pienamente nell'ambito di una linea di sviluppo oggettivamente prevedibile dell'azione. E ciò in ragione del fatto che~ si era recato sul posto armato - circostanza di cui J M. lera consapevole - e che la situazione in cui l'azione si era svolta era un contesto illecito, nel quale, da un punto di vista obiettivo, ben si sarebbe potuta palesare una situazione di pericolo determinata da una sempre possibile reazione della vittima o di suoi eventuali complici, cosi rendendo ipotizzabile, nell'ambito della logica che ispirava l'azione illecita, la necessità di avvalersene. Rispetto a tale scenario, la deduzione difensiva secondo cui i colpi portati da [!!] all'indirizzo di J L. l avrebbero costituito un'evenienza del tutto imprevedibile in quanto espressione di una condizione psicopatologica che lo aveva indotto a una inconsulta reazione, è infondata. Benché la stessa sentenza impugnata, in un passaggio della sua motivazione, abbia utilizzato una espressione non priva di ambiguità a proposito della incidenza delle patologie psichiatriche da cui[!!] era affetto, le quali avrebbero determinato un'improvvisa reazione di rabbia a «corto circuito>> portando lo ad attingere furiosamente~ L. !Cv. pag. 220 della sentenza impugnata), in realtà deve rilevarsi che la reazione a «corto circuito» è stata esclusa dalla sentenza di primo grado e che il cennato passaggio della motivazione della pronuncia di appello, a una attenta lettura, rivela che essa costituiva una prospettazione della Difesa (v. pag. 220, «come sostenuto dalla Difesa del J M. ~). E del resto la stessa Corte territoriale ha evidenziato come~ nel suo primo interrogatorio del 26 luglio 2019, avesse ammesso che se si fosse reso conto che l L. l e l D. l erano appartenenti alle forze di polizia, si sarebbe «fermato» e non avrebbe infierito contro il Vice brigadiere, a riprova di un sufficiente controllo delle proprie azioni;
e come egli avrebbe «potuto attivare i suoi fi·eni inibitori», a riprova di un agito in alcun modo determinato, sul piano del processo rappresentativo e volitivo, dall'accertato quadro psicopatologico che lo affliggeva. Secondo la Difesa tale conclusione sarebbe, però, manifestamente illogica, posto che pur potendo la pulsione patologica non avere determinato alcuna incapacità di volere, essa potrebbe avere comunque determinato una risposta abnorme rispetto allo stimolo, senza, appunto, incidere sull'imputabilità. Inoltre, l'ammissione da parte di[!!] di potere interrompere l'azione se si fosse reso conto che l L. !era un Carabiniere non escluderebbe che l'azione violenta fosse stata determinata da una errata comprensione della situazione dovuta all'incidenza della patologia. 54 Anche in questo caso però le osservazioni difensive non possono essere valutate favorevolmente. Quanto al primo profilo, infatti, esse si sostanziano in una prospettazione puramente ipotetica, che non risulta avere alcun fondamento sul piano dell'accertamento dei fatti, posto che la possibilità, per~ di reazioni inconsulte determinate da impulsi «talvolta anomali>>, connessa alla patologia diagnosticatagli, non dimostra che l'azione omicida sia scaturita da essi;
né l'eventuale influenza della patologia psichiatrica, che non è stata certo misurata nel caso in esame, comporta necessariamente che il verificarsi dell'aggressione mortale sia stato un evento eccezionale e in assoluto imprevedibile. A riprova del contesto assai vago e indistinto entro cui si muove la prospettazione della Difesa è, poi, l'ulteriore affermazione secondo cui l'azione violenta potesse essere stata determinata da una errata comprensione della situazione dovuta all'incidenza della patologia, la quale dal piano della capacità di volere, cui pertiene il profilo del discontrollo degli impulsi, viene ora volta, con non consentita rivalutazione del tema di prova, sul versante della capacità di intendere. E, del resto, rispetto alla descritta condizione soggettiva di[[] nemmeno può parlarsi di un fattore causale sopravvenuto, essendosi chiaramente al cospetto di una situazione che preesisteva alla commissione non soltanto dell'omicidio, ma anche della tentata estorsione. Ove, poi, la idoneità a determinare l'evento mortale, quale fattore causale da solo sufficiente a cagionarlo, fosse ipotizzata non rispetto alla condizione patologica quanto alla stessa azione omicidiaria, ovviamente con il suo peculiare connotato psicologico caratterizzato dalla patologia in parola, si finirebbe per obliterare, del tutto ingiustificatamente, un contributo, quello reso daL.I __ M_. _ __.l., che si era sostanziato nel determinare, grazie al ruolo trainante esercitato nelle fase precedenti, il contesto illecito in cui la successiva azione omicidiaria si era inserita. E, dunque, si finirebbe per estrapolare dalla complessiva sequenza degli a<::cadimenti quella stessa azione, considerandola come una monade artificiosamente isolata in vitro rispetto all'intero contesto in cui gli eventi si erano svolti. 2.4. Parimenti infondata è la seconda doglianza, prospettata dalla Difesa dell'imputato ricorrente con il primo motivo di impugnazione, con la quale si censura, in varia guisa, la configurabilità del coefficiente soggettivo proprio del concorso anomalo. Va premesso che la Corte di assise di appello ha fondato l'affermazione di tale particolare meccanismo di imputazione dell'omicidio alla luce di una non illogica valutazione degli elementi indiziari disponibili, a partire dai quali ha ritenuto che allorquando l M. l si allontanò dall'hotel in cui alloggiava con ~per portare a compimento l'estorsione ai danni di l G. l egli potesse concretamente prevedere l'omicidio poi commesso dal coimputato. Tale approdo ricostruttivo è stato motivato: con il fatto che la vicenda si svolgeva in un contesto 55 illecito e in cui era certamente possibile, per i protagonisti, rappresentarsi che la situazione potesse degenerare per la reazione della persona offesa dall'estorsione; con il fatto che costui potesse, all'uopo, mobilitare i complici che, poco prima, lo avevano aiutato a confezionare la manovra truffaldina in occasione del tentativo di acquisto dello stupefacente, come del resto lo stesso l M. l aveva paventato nel fissare il luogo dell'abboccamento in prossimità dell'hotel e nel lasciare lo zaino oggetto dell'estorsione tentata in un'aiuola poco distante onde essere facilitato nell'eventuale fUga;
con la consapevolezza, ormai oggetto di giudicato interno, che ~ aveva portato con sé il LL nel recarsi all'appuntamento e che, dunque, verificandosi la eventuale reazione di l G. l e dei suoi sodali, l'arma ben potesse essere utilizzata, non solo per dissuadere costoro, ma anche per contrastarne violentemente l'azione (sia pure in una cornice non riconducibile alla legittima difesa). Ciò consente, dunque, di smentire, in prima battuta, l'affermazione contenuta nell'indpit del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di l M. l laddove si afferma che il giudizio di prevedibilità in ordine al verificarsi del reato diverso sarebbe stato fondato, in definitiva, sulla mera consapevolezza del possesso dell'arma da parte del coimputato, ritenuta non decisiva dalla pronuncia rescindente. Sotto altro aspetto non può essere condivisa la pur suggestiva osservazione che rimanda alla sostanziale eterogeneità tra il reato programmato e quello non voluto da l M. l tanto più che rispetto all'estorsione tentata sarebbe estraneo ogni riferimento a possibili atti di violenza personale. Ciò invero impedirebbe, in tesi difensiva, di ravvisare un ordinario nesso logico tra essi, non potendo l'evento non voluto configurarsi come logica progressione del reato programmato secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani. Tuttavia, come già osservato, la tesi che fa riferimento all'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani è stata da tempo accantonata dalla riflessione giurisprudenziale in quanto evocativa di una nozione di prevedibilità in astratto dietro cui si cela una forma di responsabilità oggettiva occulta. Viceversa, la soluzione oggi accolta si incentra della nozione di "prevedibilità" che valorizza il complesso delle circostanze del caso concreto, conosciute o comunque accessibili al partecipe che non voleva realizzare il reato diverso. Una nozione che, prendendo in considerazione profili del fatto storico come la personalità dell'agente, le specifiche modalità della condotta, il complessivo contesto dell'azione, rendono del tutto irrilevante la diversità delle fattispecie incriminatrici in considerazione, a beneficio di ciò che lo specifico agente, nella specifica situazione data, avrebbe potuto prevedere sarebbe accaduto rispetto all'originaria intrapresa criminosa. Su tale scenario si inseriscono le ulteriori considerazioni critiche svolte dalla difesa in ordine alla effettiva possibilità per l M. l di prevedere quanto 56 sarebbe, poi, accaduto, avendo la stessa sentenza sostanzialmente ritenuto che i due giovani avessero escluso che all'appuntamento con l G. l potessero presentarsi gli appartenenti alle Forze di polizia e che, dunque, lo scenario in cui la morte si era verificata fosse completamente diverso da quello programmato, tale da rendere imprevedibile il verificarsi di quel tragico epilogo;
lo scopo perseguito dagli imputati ad agire, cui era estraneo ogni intento aggressivo, in ogni caso sproporzionato rispetto al diverso delitto commesso;
l'ininfluenza del porto del LL sul proposito omicidiario e, dunque, l'imprevedibilità di un suo utilizzo in chiave offensiva;
la mancata comune preordinazione sin dall'inizio delle condotte da tenere e dei rispettivi ruoli;
l'appostamento in una zona coperta da telecamere, incompatibile con la prefigurazione di un'azione violenta e, in ogni caso, scelta in prossimità dell'hotel, con il chiaro intento di fuggire in caso di necessità, come poi fatto da l M. l, a riprova dell'assenza di una accettazione della sfida da parte dell'imputato. Anche tale rassegna, similmente a quanto già osservato con riferimento allo speculare motivo del ricorso del Procuratore generale territoriale che lamenta il mancato riconoscimento del dolo di omicidio in capo al M. l rende palese la circostanza come l'argomentare incentrato su un'ipotetica illogicità manifesta nel ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata sottenda, appunto specu larmente, un tentativo di rilettura del compendio indiziario. Tutti gli elementi fattuali che il ricorso ripercorre al fine di sollecitare una diversa qualificazione del contributo concorsuale dii M. lsono stati, invero, scrutinati dalla Corte di assise di appello, la quale, dapprima nell'analisi di ciascuno di essi e, indi, nella lettura globale e unitaria dell'intera piattaforma probatoria, ha sviluppato una interpretazione degli avvenimenti che si mantiene pienamente entro il perimetro di un ragionevole apprezzamento, senza alcuna rilevante smagliatura del tessuto logico-argomentativo che sorregge l'intera motivazione. A ben vedere, infatti, le singoli componenti della provvista indiziaria vengono dal ricorso assoggettate, similmente a quanto avviene nel ricorso del Procuratore generale, a certosina notomizzazione al fine di attribuire un significato che non è affatto univoco. Ciò è a dirsi, a mero titolo di esempio, per la tesi della esclusione, da parte dei due giovani, che all'appuntamento con l G. l potessero presentarsi gli appartenenti alle Forze di polizia: tesi che, in sé, non è in grado di attestare anche la esclusione di un qualche utilizzo del LL nei confronti dei sodali dii G. costituendo, anzi, la possibilità di un intervento da parte di costoro, la ragione - ritenuta in sentenza- per cui~ aveva maturato la decisione, che sarebbe stata altrimenti inspiegabile, di portare con sé l'arma (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni di~ riportate alle pagg. 243 e 244 della sentenza di primo grado in ordine al fatto che egli fosse consapevole che l'incontro con l G. l costituisse una situazione potenzialmente pericolosa) e per cui i due giovani 57 avevano stabilito il luogo dell'appuntamento in prossimità del loro hotel, onde potersi dare più fa::ilmente alla fUga;
cosi è, ancora, per l'oggettiva sproporzione tra lo scopo perseguito dagli imputati e il diverso delitto commesso, che è stata valorizzata dalla Corte territoriale per escludere il dolo eventuale, al pari della mancata preordinazione sin dall'inizio delle condotte da tenere e dei rispettivi ruoli da parte dei due imputati, ma anche, viceversa, per valorizzare la volontà manifestata da l M. Idi fUggire più che di sfidare coloro che li avevano intercettati. E alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla circostanza del porto del LL, che la sentenza rescindente ha escluso possa rilevare, di per sé, ai fini della dimostrazione di un proposito omicidiario, ma che chiaramente ben può essere valorizzata, come argomentatamente osservato dalla pronuncia impugnata, ai fini della prevedibilità in concreto di un suo utilizzo letale. Quanto, poi, ai rilievi difensivi che si incentrano sulla valorizzazione del rapporto trai M. ~l}[] ai fini della possibilità, per il primo, di prevedere la condotta omicidiaria dell'amico, non colgono nel segno le osservazioni con cui il ricorso critica l'utilizzo, da parte dei Giudici di merito, di una sorta di culpa in eligendo in cui sarebbe incorso l'imputato nell'avere fatto affidamento su un soggetto con problematiche psichiatriche che non avrebbe dovuto girare armato, finanche valorizzando, in malam pa1tem, la circostanza che l M. l non fosse a conoscenza dei trascorsi dell'amico, cosi configurando la violazione di una presunta regola di «maggior prudenza» e non già un dato che avrebbe dovuto rendere imprevedibile quanto accaduto. In ultimo è appena il caso di osservare la totale assertività dell'affermazione difensiva secondo cui l'anomalo comportamento tenuto dai due militari nel corso dell'operazione di polizia sarebbe stato tale da determinare «sotto un profilo eziologico, una manifesta rottura nel susseguirsi logico e dunque prevedibile degli eventi>>. 3. Le censure sulla esclusione agli effetti penali delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso il Procuratore generale territoriale deduce che la esclusione delle aggravanti contestate all'art. 576, comma primo, nn. l e 5-bis cod. pen. violerebbe il giudicato parziale e sarebbe contraddittoria rispetto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti in relazione al delitto di lesioni personali commesso ai danni di l D. Idi cui al capo 4) della rubrica e al dato processuale della avvenuta esibizione dei tesserini da parte dei due militari nel momento in cui avevano fermato i due imputati. Va premesso che per effetto della mancata formulazione, da parte della difesa di J M. Idi specifiche censure in relazione ai reati di cui al capo 1), salvo che, in ordine a questo, per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 58 62, n. 4), cod. pen., e di cui ai capi 3) e 5), l'affermazione di penale responsabilità ad essi relativa è divenuta irrevocabile (cfr. § 9.3.4. della sentenza n. 46921 in data 15 marzo 2023 della Corte di cassazione). Del pari, quanto al delitto di lesioni personali aggravate, sulla responsabilità, per esso, di entrambi gli imputati si è formato il giudicato dopo la prima pronuncia rescindente senza che la questione relativa alla configurabilità delle due circostanze abbia costituito oggetto di specifica trattazione da parte della Corte di cassazione, tenuto conto della peculiare configurazione dei motivi di doglianza in quella sede articolati. Infatti, mentre la Difesa di~ aveva censurato la configurabilità stessa delle lesioni personali, formulando considerazioni meramente reiterative di quelle espresse con l'atto di appello (v. pag. 68 della sentenza n. 46921/2023 della Corte di cassazione), il ricorso proposto nell'interesse di l M. l si era incentrato sulla configurabilità della legittima difesa putativa in relazione a tale delitto, di tal che l'esclusione di tale esimente ha conseguentemente determinato la definitività della relativa statuizione di responsabilità. La questione che si pone, dunque, è quella relativa alla possibilità di configurare una connessione essenziale tra il giudicato parziale formatosi in relazione al delitto di lesioni personali e alle relative aggravanti e il concorso anomalo nel delitto di omicidio ascritto a l M. l e se, per quanto ora in rilievo, l'affermata sussistenza delle aggravanti rispetto al primo delitto debba necessariamente portare alla medesima conclusione anche con riferimento al secondo, anche tenuto conto del fatto che, come rileva il ricorso, i due reati erano stati commessi nello stesso contesto. Sul punto, deve osservarsi che l'art. 624 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. T aie disposizione, che riproduce sostanzialmente quella contenuta nell'art. 545, comma 1, cod. p roe. pen. del 1930, disciplina i l fenomeno della formazione progressiva del giudicato, che ricorre ogni qual volta l'annullamento della sentenza impugnata da parte della Corte di cassazione sia solo parziale, essendo stata pronunciata nel processo cumulativo riguardante solo alcuni degli imputati o solo alcune delle imputazioni contestate o anche nei confronti di un solo imputato o per un solo capo d'imputazione quando l'annullamento concerna singole statuizioni (Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165- 01). Tra le implicazioni di questo fenomeno vi è, da un lato, la definitività delle parti non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato che non siano in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate (Sez. U, n. 4460 del19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886- 01; v. anche Sez. U, n. 3423 del29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01) e, dall'altro 59 lato, e all'opposto, che i poteri del giudice del rinvio sono circoscritti dagli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato, dovendo egli uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, senza poter estendere la propria cognizione a statuizioni diverse e autonome rispetto a quelle dovutegli (Sez. U, n. 673 del23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165- 01). Quanto alla nozione di «connessione essenziale>> tra le parti annullate e le parti non annullate della sentenza, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità essa non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major Donai, Rv. 284468- 01; Sez. 2, n. 13712 del31/01/2023, Canziani, Rv. 284478- 01); mentre con la locuzione «parti della sentenza» ci si riferisce a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto (Sez. U, n. 673 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165- 01; v. anche Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193419 - 01; nonché, nella giurisprudenza più recente, Sez. 5, n.19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106- 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01; Sez. 4, n. 9114 del24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103- 01). Da questo peculiare assetto normativa non consegue, dunque, come vorrebbe il Pubblico ministero ricorrente, che la formazione del giudicato parziale sia suscettibile di condizionare il giudice del rinvio nel senso che esso produca i suoi effetti in sede rescissoria rispetto alle parti interessate dall'annullamento e non legate da connessione essenziale: con riferimento alle quali, invero, il potere decisorio è pieno, potendo al limite configurarsi, come condivisibilmente osservato dallo stesso Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, l'eventuale giudizio di revisione rispetto a un giudicato incompatibile, se e in quanto sfavorevole per gli imputati. In altri termini, anche a volere seguire la tesi della Parte pubblica ricorrente, per poter ritenere che il giudicato parziale sulle lesioni personali aggravate condizioni le statuizioni concernenti le aggravanti dell'omicidio realizzato in concorso anomalo dovrebbe, comunque, dimostrarsi l'esistenza di una connessione essenziale delle relative statuizioni, ovvero che non possa pensarsi, sul piano logico, all'esistenza di esse rispetto alle lesioni e non anche con riferimento all'omicidio. 60 In realtà, questa relazione deve essere, nella specie, risolutamente esclusa. Muovendo dall'analisi della circostanza prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. (la cd. aggravante teleologica) la sua ritenuta sussistenza in relazione al delitto di lesioni personali in danno dd D. !costituisce coerente conclusione alla ricostruzione fattuale del relativo segmento della vicenda, in base alla quale l M. l aveva portato avanti la colluttazione con il militare al fine di sottrarsi al tentativo da parte di quest'ultimo di impedirne il subitaneo allontanamento. Dunque, le lesioni personali cagionate al Carabiniere erano state certamente determinate da un'azione aggressiva finalizzata a opporsi a un pubblico ufficiale nel compimento di un atto del suo ufficio, sicché il primo delitto era stato certamente commesso per eseguirne un altro, secondo lo schema tipico della aggravante in parola. Viceversa, quanto all'omicidio commesso in concorso anomalo da l M. D siffatta relazione non poteva essere rinvenuta e, dunque, essa è stata correttamente esclusa dai Giudici di merito. Infatti, costituisce approdo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, pur dopo qualche remoto pronunciamento di segno contrario (Sez. 1, n. 3605 del 22/10/1983, dep. 1984, Manco, Rv. 163785- 01), l'affermazione secondo cui la circostanza aggravante del nesso teleologico è incompatibile con la fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. Invero, pur ammettendosi, in termini generali, che la circostanza aggravante del nesso teleologico si comunichi, quand'anche non conosciuta, a tutti i compartecipi nel reato, dal momento che pur essendo essa soggettiva nei suoi aspetti psicologici, non è però inerente alla persona del colpevole (Sez. 1, n. 1435 del 16/10/1985, dep. 1986, Scravaglieri, Rv. 171907 - 01), la giurisprudenza esclude, alla luce della formulazione dell'art. 118 cod. pen. introdotta dall'art. 3, legge 7 febbraio 1990 n. 19, la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico e il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. (Sez. 1, n. 20756 del 02/02/2018, Giangreco, Rv. 273125 - 01; Sez. 1, n. 48219 del 16/11/2003, Pernice, Rv. 226463- 01), dal momento che, per la sussistenza di tale seconda fattispecie, il concorrente deve avere voluto soltanto il reato concordato e non anche il diverso reato commesso, con autonoma determinazione, da taluno dei correi, sicché esula dalla sfera soggettiva del concorrente anomalo qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell'aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo, non potendo ritenersi normativamente e logicamente estensibile nei suoi confi·onti l'aggravante in questione (Sez. 1, n. 3921 del 07/02/1995, Mascia, Rv. 201595- 01). Meno scontato è il profilo concernente la (dovuta, secondo il Procuratore generale) compatibilità, con il concreto caso di concorso anomalo, della ulteriore fattispecie aggravante prevista dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen., 61 concernente la commissione del fatto «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio>>. In questo caso, infatti, la disciplina prevista dall'art. 118 cod. pen. per l'applicazione delle circostanze aggravanti in caso di concorso di persone nel reato prevede la estensione delle stesse al concorrente ove non concernenti «i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole» e, tra esse, vi è pacificamente quella prevista dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis cod. pen. Ne consegue che la possibilità di applicare l'aggravante in questione alle ipotesi di concorso anomalo deve essere valutata a partire da quello che è il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, le quali, secondo il disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., sono valutate a carico dell'agente «soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa». Ne consegue che per ritenere applicabile tale circostanza aggravante al caso di specie avrebbe dovuto verificarsi se, al momento della commissione dell'omicidio,! M. l si fosse rappresentato la qualità soggettiva di l L. c::::J o l'avesse ignorata ovvero esclusa per errore determinato da colpa. Ciò posto, non può non rilev arsi, come in precedenza, che le censure svolte con il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale sono state articolate con modalità non consentite dalla legge processuale. Infatti, il ricorso opina unicamente che la giustificazione addotta dalla sentenza impugnata per escludere l'aggravante, ovvero che non sia risultata provata l'esibizione dei tesserini da parte dei Carabinieri, sarebbe contraddetta dal fatto chel D. !avesse affermato che i due militari avevano esibito il tesserino di riconoscimento e di avere detto ai due americani che lui el L. l erano Carabinieri. Con una siffatta articolazione del motivo, il ricorso dà, tuttavia, per presupposta la avvenuta esibizione dei tesserini e, dunque, muove da una premessa fattuale che la sentenza impugnata ha escluso, prospettando, a partire da essa, una non consentita ricostruzione alternativa. Diversamente dall'omologo motivo dei ricorsi delle Parti civili, che al fine di aggredire il ragionamento probatorio compiuto dalla Corte territoriale ipotizza, come si vedrà più oltre, specifiche violazioni della legge processuale e veri e propri travisamenti delle dichiarazioni del teste assistito l D. l il presente motivo delinea, in maniera assertiva, uno scenario fattuale difforme da quello contenuto nel provvedimento impugnato, in questo modo consegnandosi alla sanzione di inammissibilità della relativa censura. Sotto altro profilo, il motivo assume che, in ogni caso, l D. l avesse riferito che i due militari si erano qualificati come Carabinieri;
e ciò sarebbe, come detto, in contraddizione con l'esclusione dell'aggravante de qua. 62 Anche con riferimento a tale puntualizzazione, tuttavia, l'argomentazione è generica e aspecifica. Anche a prescindere dal fatto che essa omette di considerare che~ per quanto accertato in sentenza, non era comunque in grado di capire ciò che gli veniva detto i n lingua italiana, la prospettazione non chiarisce se intenda collocare il momento del riconoscimento nella fase in cui i due militari avevano intercettato gli imputati o, al contrario, nella fase successiva della collocazione. Nel primo caso, essa non si confronterebbe con la ricostruzione contenuta in sentenza, secondo cui sarebbe stata raggiunta la prova unicamente del fatto che l D. l si era qualificato durante la colluttazione con l M. l Nel secondo caso, invece, il ricorso non spiegherebbe in che modo possa ritenersi rilevante, rispetto alla consapevolezza o all'ignoranza colpevole della qualità soggettiva dii L. ~ chel D. l si fosse qualificato verbalmente nel corso della colluttazione;
e ciò in quanto sarebbe stato necessario che egli si accorgesse eh{]] lo stava colpendo, laddove la sentenza impugnata, come detto, lo ha escluso nel ricostruire in maniera autonoma la dinamica dell'accaduto tra le due coppie di contendenti. Ne consegue, conclusivamente, che anche il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale territoriale deve ritenersi inammissibile. 4. Le questioni sul trattamento sanzionatorio. Con il terzo, i l quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, la Difesa di l M. CJ ha prospettato una pluralità di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, alcune delle quali, come appresso si dirà, si rivelano fondate. 4.1. La questione della compatibilità della disdplina del reato continuato con il conco1so anomalo. Dalla qualificazione del contributo di._I __ M_. _ __,I ai sensi dell'art. 116 cod. pen. è conseguita la «rottura>> dell'unitarietà del coefficiente di imputazione soggettiva dei vari reati allo stesso ascritti, che è stata mantenuta unicamente per la tentata estorsione, per le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale commesse nei confronti di l D. l nonché per il porto del LL, materialmente detenuto da~ Secondo la Corte di assise di appello, infatti, sussisterebbe una incompatibilità strutturale tra l'istituto della continuazione e la fattispecie del concorso anomalo, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la diminuente prevista per i l caso del concorso anomalo dall'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso (Sez. 1, n. 25445 63 del22/03/2024, Velluso, Rv. 286596- 02; Sez. 1, n. 11595 del15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266648- 01; Sez. 1, n. 29938 del 09/10/2012, dep. 2013, Toth, Rv. 256414- 01; Sez. 1, n. 25938 del27/05/2008, Cosoleto, Rv. 240515- 01). Si è, infatti, affermato che il concorso anomalo nel reato più grave non è inquadrabile in un'unica deliberazione criminosa che ricomprenda la consumazione di altri reati, posto che l'evento maggiore non è oggetto di preventiva previsione e volizione, ma di sola prevedibilità, la quale ne esclude, comunque, la configurabilità nella mente dell'agente come parte di più ampio progetto operativo, ideato e deliberato per una successiva e conforme esecuzione (Sez. 1, n. 7262 del 11/06/1993, Ghilleri, Rv. 197543 - 01). La ricostruzione accolta dalla giurisprudenza ormai consolidata è stata avversata dalla Difesa dell'imputato, attraverso i l sesto motivo di ricorso, innanzitutto con una argomentazione di carattere logico che prospetta profili di complessiva irragionevolezza dell'assetto sanzionatorio riferibile ai due coimputati. Invero, con riferimento alla posizione processuale di~ ossia dell'imputato a carico del quale sono state riconosciute le maggiori responsabilità, vi è stata l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a tutte le violazioni della legge penale dal medesimo commesse, sicché la pena inflitta per ciascuno dei reati considerati come "satelliti" rispetto alla più grave fattispecie omicidiaria è risultata significativamente inferiore alla pena che è stata, invece, applicata, per le medesime violazioni, al coimputato, la cui posizione, stando alla natura «anomala>> del concorso ascrittogli nell'omicidio di l L. peculiare 1, appare oggettivamente meno grave. Sotto altro, connesso, profilo, la Difesa trae una ulteriore argomentazione dalla collocazione dell'istituto del concorso anomalo in un assetto costituzionale della responsabilità penale informato al principio di colpevolezza, che imporrebbe una lettura della sua disciplina, in specie sul piano sanzionatorio, secondo un generale favor, reso palese anche dalla previsione di una attenuante speciale;
favor tale da non consentire disarmonici epiloghi sul piano della pena concreta irrogabile, quale sarebbe, in tesi difensiva, la ritenuta inapplicabilità della disciplina del reato continuato. Le pur suggestive argomentazioni difensive non sono, tuttavia, in grado di prevalere sulla considerazione, invero insuperabile, della peculiare struttura del reato continuato. L'art. 81, secondo comma, cod. pen. prevede che soggiace alla pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive del medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Ciò che connota l'istituto e lo differenzia dalle contigue ipotesi del concorso, formale o materiale, di reati è, dunque, la circostanza che la pluralità di azioni od omissioni con cui venga realizzata la plurima violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge sia 64 caratterizzata dalla presenza di un unico disegno criminoso, che consente di unificare la pluralità delle violazioni e, sul piano politico-criminale, di giustificare un trattamento sanzionatorio meno severo di quello che si applicherebbe ove tale elemento non vi fosse. Il medesimo disegno criminoso è stato ricostruito, nella pluridecennale riflessione dottrinale e giurisprudenziale, secondo tre possibili declinazioni. Secondo un primo indirizzo, esso dovrebbe essere inteso in una accezione meramente rappresentativa/intellettiva, identificandosi in una rappresentazione dei singoli reati che deve sussistere prima dell'inizio della relativa attività esecutiva (Sez. 3, n. 45941 del 01/10/2019, Kasa, Rv. 277269 - 01; Sez. 3, n. 10235 del 24/01/2013, Vitale, Rv. 254423- 01; Sez. 4, n. 1285 del25/11/2004, dep. 2005, Gentilini, Rv. 230715- 01). Secondo altro orientamento il medesimo disegno criminoso deve essere inteso in un'accezione anche volitiva, sicché sarebbe necessaria una iniziale cornice deliberativa capace di unificare i vari reati da commettere (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294- 01). Infine, si è anche sostenuto, in specie in dottrina, che l'iniziale deliberazione comune alle diverse ipotesi criminose deve essere connotata, quale elemento ulteriormente unificante, da uno scopo unitario (Sez. 1, n. 12357 del17/03/2006, Mabrouki, Rv. 234018 - 01; Sez. 6, n. 3650 del 26/09/1997, Conoscenti, Rv. 208717- 01). All'interno di tali indirizzi ricostruttivi si registrano, poi, varie opzioni in ordine al grado di maggiore o minore specificità che deve connotare l'iniziale rappresentazione, volizione o finalizzazione a un unificante obiettivo criminoso. Fermo restando che, da ultimo, si registra, almeno in giurisprudenza, una netta prevalenza per la tesi secondo cui sia sufficiente una generale, ma non generica definizione del programma criminoso (v. Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596- 01 ). Tanto premesso, è qui appena il caso di rilevare che ognuna delle ipotesi ricostruttive più sopra delineate appare strutturalmente incompatibile con la commissione di un reato riconducibile allo schema logico-normativa del cd. concorso anomalo. Ciò è del tutto evidente ove la nozione di medesimo disegno criminoso fosse intesa nel senso di una unicità di scopo, che ovviamente non è configurabile rispetto alla commissione, da parte del complice, di un reato diverso da quello voluto dal concorrente. E ad analoga conclusione deve palesemente pervenirsi anche nel caso in cui essa venga ricostruita in chiave essenzialmente volitiva, a partire da una iniziale deliberazione, la quale, per definizione, non è compatibile 65 con un modello di imputazione che, per le ragioni più volte illustrate, si impernia sulla realizzazione di un reato non voluto. Non a caso la Corte costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n. 186 del 18/06/1997, manifestatamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della disciplina del reato continuato ai reati colposi>>, ha sposato la tesi della incompatibilità rilevando come non fosse ipotizzabile «in materia di reati colposi l'identità del disegno criminoso che costituisce l'elemento unificatore delle singole violazioni»; e come la« inoperatività della disciplina della continuazione in materia di reati colposi» trovasse «una giustificazione non irragionevole proprio nella incompatibilità tra reato colposo e medesimo disegno criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato commesso con dolo». Più problematica, almeno in apparenza, è invece la valutazione della compatibilità della fattispecie delineata dall'art. 116 cod. pen. con una nozione di medesimo disegno criminoso declinata in chiave meramente intellettiva. E, tuttavia, anche in questo caso non può non riconoscersi che, anche nella versione meramente "rappresentativa", detta nozione presuppone un coefficiente psicologico reale, connotato quantomeno da una previsione effettiva delle future violazioni, secondo uno schema che implica quantomeno la presenza del dolo eventuale e non certo di una mera prevedibilità soggettiva della violazione, che non sottende alcun coefficiente psicologico di reale rappresentazione (rectius previsione di un determinato accadimento). E non a caso la Corte d cassazione, nell'affrontare la vexata questio della compatibilità tra il reato continuato e i reati colposi (categoria alla quale è assimilabile il concorso anomalo in ragione del peculiare meccanismo di imputazione del delitto non voluto) ha tendenzialmente escluso l'applicabilità dell'istituto della continuazione tra reati dolosi e reati colposi, «in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto» (Sez. 1, n. 435 del 10/07/2018, dep. 2019, Rho, Rv. 274663- 01; Sez. 6, n. 6579 del 1/02/2012, Mancini, Rv. 252041 - 01; Sez. 4, n. 35665 del19/06/07, Di Toro, Rv. 237454- 01; Sez. 4, n. 8164 del 17/01/2001, Mari ani, Rv. 218970 - 01; Sez. 4, n. 6133 del13/04/1992, Guerin i, Rv. 190405- 01; Sez. 4, n. 542 del14/05/1992, Brignoli, Rv. 190876 - 01): applicabilità viceversa affermata soltanto con riferimento ai casi di colpa cosciente o con previsione, in cui è comunque presente l'elemento intelleUivo (Sez. 4, n. 3579 del 29/11/2006., dep. 2007, Galluzzo, Rv. 236018 - 01; Sez. 4, n. 16693 del 2/02/2005, Zullato, Rv. 231541 - 01). Analogamente, con riferimento alla contigua fattispecie prevista dall'art. 586 cod. pen. (morte o lesioni come conseguenza non voluta di altro delitto doloso) è giunta ad escludere, pur dopo qualche isolata apertura (Sez. 2, n. 323 del 20/10/1998, dep. 1999, Scurato, Rv. 212265 - 01; Sez. 6, n. 1290 del 01/12/1988, 1989, 66 Rubino, Rv. 180344- 01), la configurabilità della continuazione tra i due reati, quello voluto e quello non voluto (cosi Sez. 6, n. 10022 del 25/02/2010, Cordua, Rv. 246489- 01; Sez. 4, n. 21746 del 23/03/2004, De Gregorio, Rv. 229165- 01; Sez. 1, n. 2595 del 14/11/2002, dep. 2003, Solazzo, Rv. 223842- 01), posto che il medesimo disegno criminoso presuppone un fattore intellettuale e volitivo unitario non compatibile con la natura dei reati colposi (Sez. 4, n. 7366 del 05/07/1996, Valerioti, Rv. 205507 - 01). E nella medesima prospettiva si è affermato che non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra delitto doloso ed omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla necessaria assenza di volontà per l'evento più grave (Sez. 7, n. 40934 del 10/10/2024, Pierpaolo, Rv. 287177- 01). Della incompatibilità logica tra continuazione e concorso anomalo sembra del resto consapevole la stessa Difesa dell'imputato che, non a caso, pare riferire il coefficiente psichico da ricondurre all'unico disegno criminoso non al delitto di omicidio quanto al suo antecedente logico-fattuale, costituito dalla tentata estorsione, che si assume quale riferimento della unitaria cornice deliberativa in grado di ricomprendere tutti gli episodi criminosi contestati. Nondimeno, tale prospettiva non può essere condivisa, posto che il delitto di omicidio di l L. CJ, e in termini generali il reato non voluto, costituisce un'ipotesi del tutto distinta, nella sua configurazione giuridica, dal reato che i partecipi intendevano realizzare, sicché l'eventuale scrutinio concernente l'esistenza del medesimo disegno criminoso non può non avere riguardo anche a questo ulteriore e diverso illecito. Sotto altro profilo, il ragionamento difensivo sembra muovere da una premessa comunque non condivisibile, ovvero che il medesimo disegno criminoso debba essere valutato con riferimento all'azione del delitto voluto. In realtà, l'oggetto del disegno criminoso non può in ogni caso indentificarsi nella singola azione od omissione, posto che l'art. 81 cpv. cod. pen. fa riferimento a «azioni>> o «omissioni» che devono essere esecutive di un medesimo disegno criminoso, di tal che se la condotta costituisce il mezzo di esecuzione del progetto criminoso, ovviamente essa non può, dal punto di vista logico, costituirne, o meglio esaurirne, il contenuto, che va dunque esteso all'intero fatto tipico e, dunque, anche all'evento. Uì evento che, nel caso di specie, sarebbe chiaramente riferibile all'azione aggressiva e non certo all'azione estorsiva, che pure ha costituito la cornice storico-fattuale in cui l'accadimento non voluto si è realizzato. E del resto, proprio considerando la fattispecie concreta, la ricostruzione accolta ha ampiamente dato conto - al di là del profilo delle modalità con cui i due Carabinieri si erano approcciati agli imputati e che, come si dirà, merita un ulteriore approfondimento, sia pure ai soli effetti civili- che l'omicidio si era svolto al di fUori da una originaria cornice deliberativa, in una improvvisa azione aggressiva che, pur prevedibile anche per il coimputato, non aveva certamente costituito oggetto, da parte di costui, di una qualche forma di volizione, ma 67 neanche, per quanto accertato, di effettiva previsione. Né potrebbe diversamente opinarsi a partire dal riconoscimento della continuazione tra la tentata estorsione e gli ulteriori reati. Tale circostanza, invero, non ha costituito oggetto di uno specifico approfondimento da parte della Corte di assise di appello, che non ha motivato il relativo passaggio, forse dando per presupposto che il momento deliberativo della tentata estorsione si collocasse, ai fìni della continuazione, non nel momento dell'accordo telefonico trai M. l el G. l quanto nella fase della tentata consegna, allorché in maniera del pari inattesa i due americani avevano reagito al tentativo di fermarli dei due militari. E ciò tenuto conto che ove il momento deliberativo fosse stato fatto retrocedere a quello in cui i due giovani erano scesi in strada dalla loro camera d'albergo, questo avrebbe necessariamente fatto retrocedere a quella fase anche l'ideazione del programma criminoso, con la conseguenza che l'ipotesi dell'omicidio difficilmente avrebbe potuto sottrarsi, al pari delle lesioni e della resistenza, all'imputazione dolosa per entrambi. E se è legittimo avanzare dubbi in ordine alla plausibilità di questa ricostruzione, non può non rilevarsi che la mancata impugnazione da parte del Pubblico ministero sul punto ha determinato il passaggio in giudicato della relativa statuizione. 4.2. La dedotta vfolazlone del divleto di reformatio in peius. Esaurito il tema della applicabilità della continuazione anche rispetto al reato diverso imputato a titolo di concorso anomalo, le censure difensive da analizzare successivamente, secondo una scansione logica dei motivi di ricorso, riguardano la prospettata violazione del divieto di refotmatio in peius nella determinazione del trattamento sanzionatorio. T ali doglianze sono state articolate sotto due distinti profili. In prfmis, si è eccepito, con il terzo motivo, che una volta escluse, per J M. D le aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. per l'omicidio di J L. l la conseguente riespansione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nel primo giudizio di appello, avrebbe dovuto tradursi in una maggiore estensione della riduzione di pena prevista per tali attenuanti rispetto a quella di 1 solo anno di reclusione riconosciuta dalla Corte di assise di appello. Inoltre, con i l quinto motivo d i ricorso, è stato eccepito che la violazione del principio posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. ricorrerebbe nell'avere la Corte di assise di appello determinato la pena per il delitto di tentata estorsione e i relativi reati satellite in misura maggiore rispetto alla pena che era stata inflitta all'esito del primo giudizio di appello, atteso che a fronte di una pena originariamente determinata in 1 anno di reclusione (calcolato sommando le pene inflitte per il delitto di tentata estorsione aggravata ex artt. 56, 629, commi primo e secondo, 628 comma terzo, n. 1, cod. pen., pari a 6 mesi di reclusione, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., pari a 3 mesi di 68 reclusione, per il delitto di lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 585 cod. pen., pari a 2 mesi di reclusione, per la contravvenzione di porto illecito di armi ex art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, pari a 1 mese di reclusione), la Corte territoriale ha inflitto la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 800 euro di multa, cosi calcolata: 3 anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa per la tentata estorsione, aumentata di 3 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, aumentata ulteriormente di 2 mesi di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate, aumentata, infine, di 1 mese di reclusione per la contravvenzione di porto illecito del LL, con successiva riduzione finale di un terzo per il rito abbreviato. Ora, la deduzione difensiva prospettata in relazione al primo profilo è manifestamente inammissibile, ben rientrando nella facoltà del giudice di merito, una volta venuto meno il giudizio di equivalenza, determinare il quantum della riduzione di pena da un giorno di reclusione (limite minimo) a un terzo della pena base (limite massimo), sicché deve escludersi qualunque violazione del divieto di un trattamento deteriore. Quanto, poi, alle doglianze relative alla asserita violazione del divieto in relazione alle varie componenti del reato continuato di cui ai capi 1), 3), 4) e 5) il discorso è senz'altro più articolato. Invero, deve riconoscersi che è corretto il richiamo difensivo al principio di diritto, affermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, R v. 232066 - 01). E, tuttavia, costituisce approdo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. presuppone che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità antologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti (Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, Lo Presti, Rv. 284301 - 01; Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701 - 01; Sez. 5, n. 5764 del17/02/1998, Bambolina, Rv. 210527- 01). Pertanto, quando, come nel caso qui esaminato, muta la struttura del reato continuato in quanto la regiudicanda satellite sia diventata quella più grave, il giudice dell'impugnazione può apportare per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del27/03/2014, C., Rv. 258653- 01). In tali casi, dunque, il giudice di merito ben può addivenire a una rimodulazione del trattamento sanzionatorio concernente la violazione più grave, anche applicando una pena maggiore di quella stabilita quanto la relativa fattispecie costi tu iv a un semplice reato satellite. Ciò a condizione 69 che la pena inflitta per la nuova violazione ritenuta più grave non sia superiore a quella originariamente stabilita per la violazione in precedenza ritenuta tale (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk Gaber, Rv. 282279 - 01) e che la pena complessiva non sia maggiore di quella originariamente inflitta (Sez. 3, n. 1957 del22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072- 01). Ebbene, nel caso in esame, i l limite suddetto non risulta essere stato in alcun modo violato, posto che in origine la pena stabilita per il reato più grave, all'epoca individuato nell'omicidio peraltro aggravato di l L. l era stata pari a 21 anni di reclusione;
e che la pena complessiva, in quel frangente, era stata di 22 anni di reclusione. 4.3. I vizi di mat:ivazione nella dete1minaztone del trattamento sanztonatorto. Procedendo secondo l'ordine logico, le ulteriori censure difensive sul trattamento sanzionatorio riguardano la motivazione resa dalla Corte di assise di appello nella determinazione del quantum e ciò sotto diversi profili. Sotto un primo aspetto si deduce che la sentenza impugnata abbia ridotto la pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non più soggette a bilanciamento rispetto ad aggravanti che sono state escluse - in misura pari a 1 anno di reclusione senza spiegare le ragioni di tale decisione. Sotto altro aspetto, la Difesa opina che anche la pena stabilita sia per la tentata estorsione, pari a 3 anni di reclusione, sia per i reati satellite, sia stata computata senza esplicitare e motivare i relativi criteri di calcolo. Infine, il ricorso lamenta che anche il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata in relazione alla tentata estorsione non sia stato adeguatamente motivato. Tanto premesso, osserva il Collegio che la prima doglianza, formulata con il quinto motivo, è fondata nei termini di seguito precisati. Costituisce un consolidato approdo nella giurisprudenza di legittimità la considerazione secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, cosi come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.>>, non essendo utilmente censurabile nel giudizio di cassazione la determinazione della pena che «non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - O 1; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851 - 01; Sez. 6, n. 829 del 09/12/1994, dep. 1995, Cipriani, Rv. 200641 - 01). Peraltro, a tal fine, il giudice che procede non deve considerare, necessariamente, tutti gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente, anche quanto ritenga di applicare la 70 attenuazione nella massima estensione, che indichi gli elementi che ha considerato di preponderante rilevanza a tali fini (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - O 1; cfr. già Sez. 1, n. 1059 del14/02/1997, Gagliano, R v. 207050 - O 1; Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995, La fVlarca, Rv. 201433 - 01), anche avendo soltanto riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena imposte dall'art. 27 Cost. (eli-. Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, Angelini, Rv. 281217- 01; Sez. 7, n. 39396 del27/05/2016, Jebali, Rv. 268475- 01). Nondimeno, nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso Procuratore generale di udienza in sede di requisitoria scritta, l'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito non è stato sostenuto da una pur minima motivazione, atteso che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna giustificazione di esso, non essendo stati esplicati i criteri seguiti della determinazione del quantum della riduzione. Una motivazione che sarebbe stata tanto più doverosa, quanto maggiore era lo iato tra la riduzione operata e quella che sarebbe stato consentito operare. E' opportuno qui sottolineare che non si intende in alcun modo censurare, in questa sede, la congruità di una diminuzione della pena che, come già osservato, appartiene all'ambito del potere conferito al giudice di merito in sede di concreto esercizio della dosimetria sanzionatoria, quanto rilevare la sostanziale assenza della relativa motivazione e la conseguente necessità che la decisione sul punto, che il giudice del rinvio potrà confermare o modificare, sia congruamente motivata. Ad analogo esito deve, indi, pervenirsi con riferimento alla determinazione della pena inflitta per il delitto di tentata estorsione, calcolata in 3 anni di reclusione e 1.200 euro di multa. Infatti, anche con riguardo alla concreta dosimetria della pena inflitta per il delitto in questione la sentenza impugnata, al di là di un lapidario rinvio, al principio della sezione dedicata alla pena (v. pag. 227), ai criteri dell'art. 133 cod. pen., non ha esplicitato in alcun modo a quale di tali criteri abbia inteso riferirsi nel calcolo e, dunque, se a quella misura la Corte territoriale sia pervenuta muovendo da una pena base più elevata rispetto al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie consumata e operando una significativa riduzione per il tentativo o, viceversa, muovendo dal minimo edittale previsto per la fattispecie consumata ed effettuando una maggiore riduzione per effetto del tentativo. Anche in tal caso, dunque, il vizio rilevato non concerne la scelta del quantum della sanzione, ma il ragionamento che sorregge la scelta, come detto del tutto mancante. Al contrario, per quanto concerne sia il giudizio di comparazione tra l'aggravante delle più persone riunite (non essendo stato contestato il possesso 71 dell'arma) e le attenuanti generiche, sia la motivazione offerta in relazione al quantum di pena stabilito per i reati satellite, le censure difensive non sono fondate. Invero, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha esaustivamente richiamato il ruolo «preminente>) tenuto dal M. l nella realizzazione della programmata estorsione, rispetto alla quale egli è stato del tutto trainante e decisivo, al di là del fatto che egli fosse, tra i due, il solo a conoscere la lingua italiana, di modo che il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto appare congruamente motivato. Analogamente, con riferimento alla pena stabilita per i singoli reati satellite, vi è da rilevare che essa è stata calcolata in misura identica a quanto era avvenuto nel primo giudizio di appello, sicché, per un verso, nessuna violazione del divieto di reformatio in peius sarebbe nemmeno astrattamente ipotizzabile e, per altro verso, l a pena che è stata inflitta per ciascun episodio appare assai contenuta rispetto al regime edittale di ciascuno di essi. 4.4. La riduzione della pena conseguente alla richiesta di rito abbrevlato. In ultimo, la difesa di l M. lha evidenziato, con il quarto motivo di ricorso, come la riduzione della pena di pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., operata ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. per effetto della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, divenuta accoglibile una volta eliminate le aggravanti ostative, non sia stata eseguita correttamente, non avendo essa ridotto in misura pari a un terzo la pena risultante dalla doppia diminuzione apportata (ossia ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. pen. e 62-bis cod. pen.). Tale censura, tuttavia, ancorché fondata deve ritenersi assorbita rispetto alla precedente, relativa alla mancanza di motivazione della riduzione operata per le attenuanti generiche, sicché la relativa diminuente dovrà essere nuovamente applicata una volta esercitato nuovamente il potere discrezionale inteso a determinare la diminuzione per tali attenuanti, nel senso di ridurre o confermare la precedente statuizione sul punto, stavolta fornendo una adeguata motivazione. Del pari assorbite, anche se non precluse in sede di riedizione del potere discrezionale sul quantum della pena da infliggere per la tentata estorsione, devono ritenersi le eventuali questioni sulla riduzione nella misura della metà della pena prevista, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per la contravvenzione di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, della quale il Giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto. II. I ricorsi a gli effetti civili. Le parti civili hanno presentato i rispettivi ricorsi raggruppandoli in un singolo atto, sottoscritto dai rispettivi Difensori, sicché le relative doglianze sono state 72 indistintamente riferite a ciascuna di esse. Nel dettaglio, le censure sono riconducibili a due fondamentali aree tematiche: la configurabilità, a carico di M. l della responsabilità per concorso anomalo nell'omicidio di l l. [::::J in luogo di una imputazione per concorso doloso, quantomeno nella forma del dolo eventuale (terzo motivo); e la esclusione', per entrambi gli imputati, delle circostanze aggravanti del delitto di omicidio previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. (primo e secondo motivo). Trasversalmente a tali questioni fondamentali, vi è poi un tema di particolare importanza nell'economia dei ricorsi, che riguarda la posizione processuale del dichiarant~ D. le la valutazione delle sue dichiarazioni, che si assume essere avvenuta in violazione delle norme processuali di riferimento e con alcuni decisivi travisamenti. 5. L'interesse a impugnare delle parti civili. Preliminare allo scrutinio delle questioni poste vi è, però, il tema della configurabilità, in capo alle parti civili, dell'interesse a impugnare. Al riguardo, va premesso che, all'udienza odierna, le difese degli imputati hanno formulato richiesta di rinvio del presente procedimento a una data successiva a quella del 26 giugno 2025, in cui si celebrerà un'udienza delle Sezioni Unite penali nella quale dovrà essere trattata la questione dedotta dalla Prima Sezione penale con ordinanza n. 119 2 in data 11 dicembre 2024, ovvero «Se nei giudizi di impugnazione, nei quali la decisione di condanna dell'imputato sia censurata con esclusivo riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti o alla concessione delle circostanze attenuanti, la parte civile, alla quale sia stato già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, abbia ancora interesse a partecipare al processo nei gradi successivi e possa, pertanto, formulare conclusioni e richieste sulle quali il giudice dell'impugnazione è tenuto a statuire>>. Tuttavia, con ordinanza di cui è stata data lettura in udienza, il Collegio ha ritenuto di non accogliere la richiesta, cosi disponendo: «la Corte, impregiudicata ogni questione circa l'ammissibilità dei ricorsi proposti dalle Parti civili, considerata la prossima scadenza del termine della custodia cautelare cui è sottoposto l'imputato .__ _____ M_. ____ __.l respinge l'istanza di rinvio». Va premesso che il tema dell'interesse a impugnare assume differenti connotazioni a seconda delle posizioni processuali dei due imputati, resistenti alle doglianze delle Parti civili. Infatti, nel caso di J M. jil terzo motivo dei ricorsi, concernente, come detto, la questione del titolo del concorso nell'omicidio e, in particolare, la configurabilità di un contributo concorsuale pieno ossia doloso, radica pacificamente, in capo alle parti civili, un interesse all'impugnazione. Nonostante qualche risalente opinione giurisprudenziale di segno contrario (Sez. 3, n. 11429 del 02/10/1997, Palmieri, Rv. 209643 - 01; Sez. 4, n. 13220 del 27/10/2000, Arancio, Rv. 218687 - 01), costituisce, infatti, principio ormai 73 consolidato quello secondo il quale sussiste l'interesse della parte civile a impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest'ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da IS, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima (Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672 - 01; Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011, dep. 2012, Martinez, Rv. 252164 - 01; Sez. 5, n. 4303 del 04/12/2002, dep. 2003, Gunnella, Rv. 223769 - 01; Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Chieffi, Rv. 218427- 01). Nondimeno, anche rispetto ci.-----:M-=-. ---.L i ricorsi coinvolgono la questione della avvenuta esclusione delle aggravanti previste dall'art. 576, comma primo, nn. 2 e 5-bis, cod. pen. (oggetto del secondo motivo dei ricorsi); tema questo che si ripropone per il coimputato~ atteso che, con i primi due motivi, le parti civili hanno censurato unicamente i l profilo della configurabilità delle predette aggravanti, omettendo, peraltro, qualunque specifica doglianza rispetto alla contestazione elevata in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale, per la quale, come è noto, è intervenuta assoluzione perché i l fatto non costituisce reato, ormai definitiva agli effetti penali. Ciò che, in ogni caso, determinerebbe l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di assoluzione per mancanza di dolo dal delitto previsto dall'art. 337 cod. pen., atteso che, in assenza di efficacia vincolante di tal genere di giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile alla impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267886 - 01). Con riferimento al tema della ammissibilità del ricorso agli effetti civili formulato in relazione agli elementi circostanziali, si registrano vari indirizzi interpretativi, sostanzialmente riconducibili a due grandi aree tematiche, al cui interno è possibile, poi, rinvenire alcune sotto- categorizzazioni: da un lato, vi è la questione relativa all'interesse a contraddire una decisione non condivisa in punto di dosimetria sanzionatoria, in relazione agli effetti che il riconoscimento o meno di wna determinata aggravante o attenuante dispiega sulla determinazione della pena applicata in concreto;
e, dall'altro lato, vi è il tema dell'interesse a censurare il riconoscimento della circostanza, anche sotto il profilo della relativa ricostruzione fattuale, per gli effetti che la specifica connotazione del fatto può assumere sotto il profilo dell'an e, più spesso, del quantum del danno risarcibile. Quanto al primo profilo non sembrano in realtà esservi dubbi sull'assenza di un qualche interesse a impugnare, attesa la irrilevanza a fini civilistici del concreto carico sanzionatorio definito dal giudice nel processo penale (Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Repetto, Rv. 285697 - 01, relativa proprio a un ricorso 74 della parte civile sulla entità della pena e sulla mancanza di motivazione in ordine alla omessa estensione fino al massimo consentito della riduzione della pena;
Sez. 2 del 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519- 01, relativa a un caso in cui si faceva questione unicamente del riconoscimento. della disciplina della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità). Viceversa, con riferimento alla seconda questione non sembra ragionevolmente discutibile, pur in presenza di qualche pronuncia di segno opposto (Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, Buffa, Rv. 286894- 01; Sez. 5, n. 15482 del19/03/2018, Rv. 272854- 01; Sez. 1, n. 38701 del 10/01/2013, Rv. 256889 - 01; Sez. 1, n. 31843 del 01/03/2011, Rv. 250769- 01; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223444- 01; Sez. 5, n. 10077 del 15/01/2002, Rv. 221531 - 01)., che possa sussistere in concreto l'interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censuri il riconoscimento di una circostanza aggravante, poiché quest'ultima può influire sull'entità del risarcimento del danno. Invero, l'art. 651 cod. proc. pen., nello stabilire, al comma 1, che «l a sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e i l risarcimento del danno promosso nei confi-onti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale>>, fa appunto riferimento all'accertamento della sussistenza fatto e alla affermazione della sua commissione da parte dell'imputato e, dunque, richiama pure quelle connotazioni di esso, anche di natura circostanziale, che, come detto, sono direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto e che, dunque, possono influenzare la liquidazione del danno da riconoscere nella sede civile a titolo di pregiudizio non patrimoniale (per questa tesi Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023, Lupascu, Rv. 284811 - 01; Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492- 01; Sez. 1, n. 38206 del 11/07/2019, Borgarelli, Rv. 276858- 01; Sez. 4, n. 7212 del16/06/1972, Adriani, Rv. 122209- O 1; in materia di attenuanti v. Sez. 4, n. 47782 del28/09/2018, C., Rv. 273992 - 01, relativa alla ricorrenza dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 609-b/s cod. pen., sul presupposto che la gravità del reato sia suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, nonché Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987- 03 e Sez. 1, n. 4775 del 03/03/2000, Giorgione, Rv. 215812 - 01, in materia di provocazione;
v. anche Sez. 3, n. 14812 del30/11/2016, dep. 2017, Shi, Rv. 269752-01, ove si afferma che la parte civile ha interesse ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica quando ciò consegua ad una diversa ricostruzione del fatto storico;
si veda, infine, Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, 75 dep. 2024, Repetto, Rv. 285697 - 01, che ammette il ricorso della parte civile per le sole aggravanti e non anche per le attenuanti). E, tuttavia, come correttamente rilevato dalle difese degli imputati, affinché lo scrutinio di ammissibilità possa essere validamente incardinato è necessario che la parte civile ricorrente abbia prospettato l'esistenza di un proprio interesse ad agire, collegato alla circostanza che la differente complessiva ricostruzione del fatto possa comportare, appunto, una differente quantifìcazione del danno da IS (cfr., Sez. 3, n. 16602 del 21/02/2020, N., Rv. 280124- 01; Sez. 5, n. 25597 del 14/5/2019, Lucidi, Rv. 277311 - 01; Sez. 4, n. 39898 del 3/7/2012, Giacalone, Rv. 254672 - 01; Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011, dep. 2012, Martinez, R v. 25 2164- O 1; si veda, in particolare, S ez. 5, n. 32762 del 7/06/2013, Fior amo, Rv. 256952- 01, che individua l'onere della parte civile di indicare proprio le ragioni per cui il riconoscimento di un'attenuante ovvero il disconoscimento di un'aggravante incidano concretamente sulla pretesa risarcitoria), derivando dall'impugnazione, in questo caso, la possibilità di un'utilità concreta per la parte ricorrente, consistente in un risultato pratico favorevole o comunque nella rimozione di una situazione pregiudizievole (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815- 01; Sez. U, n. 10372 del27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01). Utilità che deve essere astrattamente ipotizzabile all'atto dell'impugnazione, a prescindere dall'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che sarà valutata all'esito del giudizio (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02; Sez. U, n. 6624 del27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693- 01). Nel caso di specie, tale prospettazione vi è senz'altro stata, atteso che le Difese hanno evidenziato come la questione relativa alla esclusione delle predette aggravanti fosse strettamente correlata a quella della legittimità, sul piano processuale, della relativa ricostruzione fattuale;
e come quest'ultima fosse rilevante ai fìni della concreta determinazione del quantum del danno risarcibile, atteso che una ricostruzione che individuasse delle mancanze nella condotta dei due militari, si da configurare un loro concorso di colpa nell'accaduto, avrebbe riflessi sulla concreta determinazione del danno risarcibile. T aie considerazione reca con sé un ulteriore problematica, puntualmente rilevata dalle difese degli imputati. Secondo un orientamento che si va affermando nella giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187- 01; Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874- 01; Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017, dep. 2018, 16 Collodel, Rv. 271953 - 01). Ciò in quanto nel giudizio civile instaurato a tal fine, l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile. Tuttavia, tale indirizzo interpretativo non è affatto pacifico, rinvenendosi, in seno alle sezioni civili della Suprema Corte, un'opposta opzione esegetica, in virtù della quale l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., potendo i l giudice accertare l'apporto causale del danneggiato soltanto ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato (Cass. civ., Sez. 3, n. 26009 del 06/09/2023, NI vs RO, Rv. 669098- 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 17682 del 25/08/2020, Avv. generale dello Stato
contro
C., Rv. 658825- 01, secondo cui la possibilità che il giudicato penale di condanna spieghi effetto vincolante nel giudizio civile risarcitorio ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, non preclude al giudice civile un autonomo accertamento anche dell'apporto causale dei terzi nella produzione del danno, in quanto però siano rimasti estranei al processo penale;
Cass. civ., Sez. 3, n. 15392 del 13/06/2018, Riccardi vs. Marcelli, Rv. 649308 - 01; Cass. civ., Sez. L, n. 21563 del 03/09/2018, AC vs. Rossi, Rv. 650220 - 01). In argomento va, infatti, osservato che il codice di procedura penale del 1988 ha fatto proprio il principio della autonomia, parità e originarietà degli ordini giurisdizionali, secondo quanto affermato dall'art. 2, nn. 22-25 e 53, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che si è fatto carico dei reiterati pronunciamenti della Corte costituzionale con riferimento agli artt. 25, 27 e 28 del cod. proc. pen. del 1930. Tuttavia, tale principio ha trovato un temperamento nel riconoscimento al giudicato penale di un valore preclusivo sui giudizi civili e amministrativi nei casi previsti dagli artt. 651 (quanto al giudicato di condanna), 652 (quanto al giudicato di assoluzione nei giudizi civile e amministrativo di danno), 653 (quanto al giudizio disciplinare) e 654 cod. proc. pen. (quanto al giudicato assolutorio o di condanna negli "altri" giudizi civili e amministrativi); ipotesi che, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggetti a una interpretazione restrittiv a. Con specifico riferimento al caso contemplato dall'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., la giurisprudenza civile ritiene che per «fatto>> accertato dal giudice penale debba intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale 77 tra l'una e l'altro (fatto principale), nonché dalle circostanze di tempo e di luogo e dai modi di svolgimento di esso. Per tale ragione, mentre l'accertamento e la valutazione dell'elemento soggettivo del fatto sono rimessi al giudice civile, non essendo esso ricompreso nella nozione di «illiceità penale>> di cui all'art. 651 cod. proc. per"'ì., la ricostruzione storico-dinamica operata nel giudizio penale esplica una efficacia vincolante nel giudizio civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. In tale prospettiva, l'accertamento di un concorso di colpa del danneggiato non necessariamente rientra nel fatto accertato dal giudice penale agli effetti dell'art. 651 cod. proc. civ. e può essere, dunque, invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento a condizione che si tratti di una modalità del fatto non considerata dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato (v. Cass. civ., Sez. 3, n. 11117 del28/05/2015, MI vs. Parmiani, Rv. 635613- 01, in motivazione;
Sez. 3, n. 27723 del 16/12/2005, PE vs. Bellabarba, Rv. 587248- 01; Sez. 3, n. 4118 del 01/03/2004, NO vs. FA Ass. SpA, Rv. 570683- 01; Sez. 3, n. 19387 del 28/09/2004, NI vs. Fiammenghi, Rv. 579730- 01; Sez. 3, n. 4504 del 28/03/2001, Furlan vs. Marzotto, Rv. 545254- 01). Dunque, soltanto gli elementi di fatto, considerati nella loro oggettività, se e in quanto accertati nella sentenza penale passata in giudicato in funzione dell'accertamento demandato in quella sede, non possono essere stravolti o diversamente ricostruiti dal giudice civile adito con l'azione risarcitoria, il cui accertamento non è, invece, precluso rispetto ad altre modalità o aspetti del fatto non specificamente presi in considerazione in sede penale, per i quali rimane integra la piena autonomia e separatezza dei due ambiti di giurisdizione. A fi·onte di tale variegato contesto giurisprudenziale appare certamente dovuto pronunciarsi a favore della ammissibilità dei ricorsi, rimettendo alla successiva fase rescissoria, l a valutazione circa la effettiva fondatezza della pretesa, che appartiene pacificamente all'accertamento di merito. 6. Le censure dedotte con i ricorsi delle parti civili. 6 .l. La prova dichiarativa relativa~ D. Tanto premesso, e passando indi all'analisi delle censure, occorre innanzitutto soffermarsi, secondo l'ordine logico delle questioni, sul tema della legalità processuale della prova dichiarativa relativa adi D. Una prima questione attiene alla qualificazione del suo ruolo processuale, che le parti civili sostengono vada individuato in quello di testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., con conseguente censura di violazione della legge processuale della diversa qualificazione che sarebbe stata operata in sede di merito, ove l D. l sarebbe stato considerato come un imputato di reato 78 probatoriamente collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. In proposito, deve osservarsi che l'assetto normativa delineato dalla legge 1 o marzo 2001, n. 63 contempla una serie di figure di dichiaranti nel processo penale che, come evidenziato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 265 del 2004, sono individuati in base ai diversi «stati di relazione>> rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma «estrema» di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato. In particolare, ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 6, cod. proc. pen., rubricato «esame di persona imputata in un procedimento connesso», le «persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» «sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio». Esse «hanno obbligo di 11>resentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo» (comma 2) e «sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame» (comma 3). Tuttavia, tali soggetti «hanno facoltà di non rispondere», di tal che il giudice dà loro il relativo avvertimento (comma 4). Inoltre, il comma 6 stabilisce anche che se tali persone «non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone», venendosi ad esse applicate, in tal caso, le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 498, 499 e 500, nonché «quelle previste dagli articoli 197-bis e 497». L'art. 197-bis cod. proc. pen., rubricato «persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone», a sua volta stabilisce, al comma 1, «l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confi-onti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444»; specificando, però, al successivo comma 2, che «l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c)». In tali casi, poi «il testimone è assistito da un difensore» (comma 3) e mentre nel caso previsto dal comma 1 «il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione», nel caso previsto dal comma 2 «il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede 79 o si è proceduto nei suoi confronti>> (comma 4); fermo restando che «in ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette» (comma 5). Infine, anche alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. il comma 6 prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso di specie, è corretto rilevare, con la sentenza impugnata, che la posizione processuale dj D. l, al tempo della sua audizione dibattimentale, non era stata ancora definita. Egli, infatti, era stato sottoposto a procedimento penale militare per il reato di violata consegna previsto dagli artt. 47, n. 2 e 120, commi 1 e 2, cod. pen. mil. pace, atteso che al momento dei fatti di cui all'odierno processo egli non portava con sé l'arma in dotazione;
procedimento che era stato definito con ordinanza del 17 febbraio 2021, allorché era stato dichiarato il non luogo a procedere per essersi il reato estinto per esito positivo della messa in prova. Ne consegue che quando l D. l era stato chiamato a deporre nel procedimento in esame (in data 15, 16 e 20 luglio 2020) non gli si sarebbe potuta applicare la previsione dell'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che essa presuppone che nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, stesso codice. E, tuttavia, ricorreva, nei suoi confronti, la situazione contemplata dal comma 2 dello stesso articolo, posto che nei confi·onti del militare ricorreva i l caso previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., avendo egli reso «dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri». Coerentemente con tale qualificazione, del resto, la Corte di assise di Roma lo aveva condivisibilmente considerato come testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., invitandolo a prestare la formula dell'impegno e avvertendolo delle conseguenze penali che sarebbero derivate a suo carico ove non avesse rispettato l'obbligo di dire la verità che ne derivava (v. quanto riportato a pag. 34 della sentenza impugnata e il verbale di trascrizione dell'udienza del 15 luglio 2020, a pag. 5). In ogni caso, come osservato correttamente dalla sentenza impugnata, a prescindere dalla esatta qualificazione del ruolo processuale di l D. l alle sue dichiarazioni si applica comunque la regola processuale dettata dall'art. 192, comma 3, cod. pro c. pen., di tal che le sue dichiarazioni dovevano essere valutate, come peraltro accaduto, «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», dovendo le stesse essere assistite, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono consistere in 80 elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252325- 01). Peraltro, come correttamente rilevato dalle parti civili ricorrenti, e come del resto riconosciuto anche dalla sentenza impugnata (v. pag. 134), pur in presenza di una regola processuale identica per le varie tipologie di dichiaranti previsti dagli artt. dall'art. 210 e 197-bis cod. proc. pen., ciò che muta, a seconda della qualifica del dichiarante che viene in rilievo, è il differente peso riconosciuto ai riscontri. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto, con orientamento che il Collegio condivide e riafferma, che in tema di dichiarazioni del teste assistito, l'obbligo di dire la verità gravante sullo stesso accresca il grado di affidabilità della fonte e possa essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 29624 del 16/06/2022, Placido, Rv. 283381 - 01; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270368- 01). T aie soluzione interpretativa, invero, non pare essere estranea ai criteri seguiti dalla Corte territoriale, che non a caso ha citato il predetto principio di diritto, assumendolo come premessa della propria valutazione (v. pag. 134 della sentenza impugnata). Conseguentemente, sul punto, i rilievi avanzati dalle difese delle parti civili non paiono condivisibili, posto che a una non corretta qualificazione della qualità processuale di l D. rimputato di procedimento di reato probatoriamente collegato da a udire ai sensi dell'art. 21 O, comma 1, cod. proc. pen. e non testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen.) non ha fatto seguito la applicazione di una regola errata sul versante della valutazione della prova. Viceversa, ciò che appare fondato è il rilievo, formulato con il primo motivo dei relativi ricorsi, che pone in luce il grave travisamento probatorio in cui la Corte territoriale è incorsa nella lettura delle dichiarazioni di l D. La sentenza impugnata, infatti, riferisce che il militare, nel corso delle sue audizioni dibattimentali, protrattesi per 3 udienze (in data 15, 16 e 20 luglio 2020), avrebbe fatto due affermazioni, che la Corte territoriale ha ritenuto particolarmente significative. La prima è che l D. l abbia «precisato che era prassi di qualificarsi prima verbalmente e, solo su richiesta delle persone fermate per i contro l ii, veniva esibito anche il "tesser i no">> (v. pag. 168 della sentenza impugnata). La seconda, addirittura definita in sentenza come una «prova regina», è nel senso· chel D. abbia specificato di avere sentito «~ L. l dire "fermo, Carabinieri" nel mentre veniva accoltellato e non prima dell'approccio con~ (v. pag. 168 della sentenza impugnata). 81 Entrambe le affermazioni, tuttavia, non si rinvengono nei verbali di udienza che sono stati prodotti, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, dalle parti civili (oltre che in allegato al ricorso del Procuratore generale, che però non ha formulato alcuna censura sul punto). Dalla lettura di essi, infatti, emerge che il militare abbia riferito che la prassi operativa prevede la esibizione del tesser in o e della placca di riconoscimento e che essi possono essere nuovamente mostrati a richiesta della persona fermata e non già che l'astensione dei segni di riconoscimento avvenga soltanto ove l'interessato ne faccia espressa richiesta (v. pag. 20, 36, 65 e 66 del verbale dell'udienza del 16 luglio 2020, nonché v. pag. 40 del verbale dell'udienza del 20 luglio 2020); mentre l'affermazione di avere udito il collega che diceva «fermati, Carabinieri, fermati>> mentre veniva accoltellato non ha all'evidenza il significato di escludere che i due militari si fossero qualificati in precedenza, posto che lo stesso l D. aveva prima affermato che essi si erano già fatti riconoscere nel momento in cui, a seguito dell'attraversamento della strada, avevano incrociato i due americani, portandosi a pochi metri di distanza da costoro (v. pagg. 18-21 del verbale dell'udienza del 15 luglio 2020, nonché pag. 5, 34, 35 del verbale dell'udienza del 16 luglio 2020 e pag. 40 e 126 del verbale dell'udienza del 20 luglio 2020). Dunque, due dei pilastri logici che puntellavano il ragionamento probatorio costruito sulle dichiarazioni di l D. l a proposito delle modalità della qualificazione propria e del collega vengono, conseguentemente, a mancare, incidendo in maniera decisiva, secondo quanto riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, sulla tenuta complessiva della relativa motivazione concernente la ricostruzione della fattispecie di cui al citato art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen. la quale conseguentemente deve essere rimeditata. Infatti, va osservato che sono senz'altro rinvenibili, nella motivazione, taluni elementi di riscontro logico alle dichiarazioni di l D. l che concernono la dinamica della qualificazione compiuta dai due militari, con riferimento alle modalità e al momento in cui essa intervenne: dalla circostanza che J l. si fosse qualificato qualche minuto prima mostrando il tesserino al F. .__ __ _.l al fatto che l'esibizione del tesserino garantisse maggiormente la buona riuscita dell'operazione, impedendo, ordinariamente, che la persona controllata possa equivocare sulla identità degli operanti e sulla finalità per cui è stata fermata. E senza dimenticare le dichiarazioni rese inizialmente da l M. la notte dell'interrogatorio davanti al Pubblico ministero, in ordine al fatto che D. l e J L. l si fossero immediatamente qualificati come Carabinieri, sia pure oralmente;
dichiarazioni che, del resto, potrebbero eventualmente costituire, nella futura valutazione del Giudice di merito, un elemento di "riscontro" alle affermazioni dello stesso l D. )circa il momento dell'avvenuta qualificazione ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essendo le medesime pienamente 82 v - ~ ·~ (,) ....... '~ 4--1 ....... ,_J ~ o ~ ~ ....... ("", o u v Q o ·~ N w v;
; r./: C'\j () ,......; '"d l 1) ,_. l +-, o u utilizzabili ad onta della loro successiva rettifica da parte dell'imputato, posto che l'originaria richiesta di rito abbreviato formulata dalle Difese rende non pertinente, nella specie, il tema della differente utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini rispetto a quelle rese in sede di udienza (si vedano Sez. 3, n. 3141 del 10/12/2013, dep. 2014, D.V., Rv. 259310 - 01; Sez. 2, n. 4100 del 12/01/2016, Cadoni, Rv. 266424- 01, in relazione al caso, parzialmente difforme ma ispirato alla medesima logica processuale, delle dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini dalla persona offesa cui abbia fatto seguito la successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, in relazione alle quali si è affermato che il giudice, in sede di giudizio abbreviato, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato). Tuttavia, vi sono anche elementi che orientano verso l'opposta soluzione ricostruttiva, come chiarito dalle due sentenze di appello, che hanno sottolineato la notevole brevità dell'intervallo temporale in cui si era verificato l'incontro tra i militari e i due americani anche in rapporto alla traiettoria seguita dai primi nella manovra di avvicinamento ricavabile dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, deducendo da tale circostanza che i due operanti non avessero potuto esibire i documenti di riconoscimento. In breve, la relativa operazione di confi-onto di elementi di riscontro aventi opposto significato probatorio rappresenta l'ambito più tipico di estrinsecazione del giudizio di merito e in tale sede essa va, dunque, esperita. 6.2. Il perimetro della cognizione del nuovo giudizlo di rinvlo. Tanto premesso va, ora, chiarito il perimetro del nuovo accertamento fattuale che deve essere demandato al Giudice del rinvio. Sul punto deve, in primo luogo, evidenziarsi che l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione per vizio di motivazione non possa dar luogo, come peraltro affermato in taluno dei ricorsi, alla formazione del giudicato interno sulla ricostruzione del fatto. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato il principio, che in questa sede si condivide e ribadisce, secondo il quale nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando a solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cosi Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 - 01; in termini, nella giurisprudenza successiva, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345- 01; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 - 02), di modo 8J che eventuali affermazioni "in fatto", contenute nella sentenza di annullamento, non vincolano in sé ma soltanto nella prospettiva di non consentire la riproposizione del percorso logico già censurato. Sotto altro aspetto, non può discutersi che all'interno del perimetro del devoluto al giudizio di rinvio rientri in tema della configurabilità della circostanza prevista dall'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen. Ciò non è discutibile per ~ posto che l'eventuale riconoscimento da parte dei due militari attraverso l'astensione del tesserino renderebbe irrilevante la non conoscenza della lingua italiana da parte di costui, secondo quanto lo stesso imputato ha riconosciuto allorché ha ricordato che, negli Stati uniti, quella è la modalità ordinaria con cui le forze di polizia si presentano alle persone sottoposte a controllo (v. la pag. 3 del verbale sintetico dell'interrogatorio di~reso al Pubblico ministero il 26 luglio 2019 e le pagg. 38 e 39 del verbale di trascrizione integrale, ove si riportano le fi·asi «se io avessi saputo che si trattava di un poliziotto mi sarei fermato, non l'avrei fatto. In America quando un poliziotto ti ferma, la prima cosa che fanno è esibire i l t esserino>>). Ma è pacifico anche per J M. l atteso che la possibilità di un'imputazione colposa dell'aggravante in parola consentirebbe di configurarla anche in caso di concorso anomalo qualora si accertasse l'anticipazione del momento in cui i due Carabinieri si erano qualificati oralmente (come inizialmente dichiarato dal M. lin sede di interrogatorio davanti al Pubblico ministero) con ovvi riflessi anche rispetto al profilo, evidenziato nei ricorsi delle Parti civili, di un ipotetico concorso di colpa dei due Carabinieri. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto l M. ~.-________ __.l deve essere accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. Inoltre, il ricorso delle parti civili deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili nei confronti di entrambi gli imputati, con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. Va, infatti, rilevato che nel caso di annullamento di sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. l 0097 del 15/01/2015, Cassaniti, Rv. 262633- 01 ). Infine, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile. Quanto alla rifusione delle spese d i rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, la relativa decisione deve essere differita al momento 84 della conclusione del presente procedimento e, dunque, all'esito del giudizio di rinvio. In considerazione dell'avvenuto accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitatamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità penale dij M. 1. Ciò in quanto l'annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per «punto>> qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui indiv iduazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del15/01/2024, Elia, Rv. 286870- 03). 8. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffUsione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge. PER. QUESTI MOTIVI In accoglimento del ricorso di M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. In accoglimento del ricorso delle parti civili, annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti dj M. lei N. l D con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Spese delle parti civili al definitivo. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato l M. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Cosi deciso in data 12 marzo 2025 85