Sentenza 22 marzo 2024
Massime • 1
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2024, n. 25445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25445 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere AN TO;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena;
udito, in difesa dell'imputato, l'avvocato Mario Capuano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ribadiva la penale responsabilità di FF EL a titolo di concorso nella rapina aggravata commessa il 9 maggio 2015 ai danni di ME RO e di concorso nel contestuale omicidio, aggravato dal nesso teleologico, di HO RO, intervenuta in soccorso della prima vittima. L'imputato era condannato alla pena principale di dieci anni di reclusione, determinata all'esito del seguente calcolo: pena base per il più grave reato di omicidio, ventuno anni;
ridotta, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del nesso teleologico, a quattordici anni;
aumentata, per la continuazione con la rapina, a quindici anni;
ridotta infine di un terzo per il rito abbreviato.
2. Con sentenza 12 febbraio 2021, n. 13066, la Corte di cassazione, in accoglimento del nuovo ricorso proposto da EL, annullava con rinvio la decisione di merito quanto al capo dell'omicidio.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli definiva il secondo giudizio di rinvio. Essa riteneva il concorso anomalo di EL nell'omicidio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. pen., escludendo l'aggravante del nesso teleologico e rideterminando la pena come segue: pena base per l'omicidio, ventuno anni di reclusione;
ridotta per le attenuanti generiche a diciassette anni;
ridotta, ai sensi dell'art. 116, cit., a tredici anni;
aumentata, per la continuazione, a quindici anni;
ridotta per il rito abbreviato a dieci anni.
4. EL ricorre ulteriormente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius nel passaggio tra la prima decisione emessa in sede di rinvio, che era stata impugnata dal solo imputato, e la decisione oggetto del ricorso odierno, e ciò sia in rapporto alla minore riduzione proporzionale di pena a titolo di attenuanti generiche, sia in rapporto alla superiore entità dell'aumento a titolo di continuazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, subordinatamente, il vizio di motivazione in relazione alle più gravose determinazioni sanzionatorie espresse dalla sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini e limiti di seguito precisati, previo assorbimento del secondo motivo.
2. Costituisce principio consolidato che la disposizione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che sancisce il c.d. divieto di reformatio in peius e ne precisa l'ambito e le condizioni, benché dettata formalmente per il giudizio di appello sia espressiva di una regola di carattere generale, applicabile dunque anche nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di una sentenza di secondo grado, operato dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso del solo imputato (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729-01), e si estenda, a pari effetti, a tutti gli eventuali giudizi di rinvio ulteriori (da ultimo, Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-04). A sostegno di tale soluzione milita infatti la ratio del divieto in questione, ispirato alla tutela del diritto di difesa, coerente con la natura limitatamente devolutiva dei mezzi di impugnazione e finalizzato ad impedire che si determini un aggravio della posizione dell'imputato per effetto delle di lui iniziative processuali, nell'acquiescenza del pubblico ministero. Il divieto deve pertanto operare con riguardo a tutte le impugnazioni alle quali sia adattabile in relazione alla loro struttura, per l'intero corso del processo.
3. Circa l'esatta portata della regola, la giurisprudenza di legittimità largamente prevalente, cui il Collegio convintamente aderisce, reputa che il divieto di reformatio in peius non riguardi solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066-01; Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738-01; Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023, Cordì, Rv. 284531-01; Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829-02; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01), come suggerisce un'esegesi attenta alla lettera della disposizione e alla sua storia. L'art. 597 cod. proc. pen., infatti, come ricordano Sez. U, n. 40910 del 2005, non si limita a ribadire, al comma 3, il divieto in oggetto con la stessa formulazione dell'art. 515 del codice di rito del 1930, ma introduce, al comma 4, una disposizione innovativa, che vincola il giudice a diminuire la pena in caso di accoglimento dell'impugnazione dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione. E la Relazione preliminare al codice del 1988 chiarisce che, con questo inedito comma 4, il legislatore ha inteso n a 3 v esattamente rafforzare la proibizione della reformatio in peius, elusa, sotto il codice abrogato, allorché la si considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta. Il menzionato comma 4 individua appunto, come elementi autonomi pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. La correlazione finalistica, che lega il comma 4 al precedente comma 3, consente pertanto di affermare che all'obbligo di - diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'impugnazione dell'imputato in ordine alle circostanze, al concorso di reati e alla continuazione, espressamente sancito si associ, come infatti ritengono le Sez. U citate, l'impossibilità di elevare la pena irrogata per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva, in caso di accoglimento dell'impugnazione su punti diversi della decisione, comunque influenti sul trattamento sanzionatorio. Il divieto di reformatio in peius deve essere conclusivamente riferito non soltanto al risultato finale, ma a tutte le singole componenti del calcolo della pena, importando, se è accolta l'impugnazione dell'imputato su elementi circostanziali, non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena irrogata per ciascuna delle componenti anzidette (Sez. 3, n. 49163 del 04/05/2018, Khan, Rv. 275025-01; Sez. 2, n. 41933 del 03/04/2017, Brajdic, Rv. 271182-01; Sez. 1, n. 45236 del 22/10/2013, Stralaj, Rv. 257775-01; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252326-01).
4. Dalle considerazioni che precedono deriva la fondatezza delle ragioni del ricorrente, quanto all'entità della diminuzione di pena a titolo di attenuanti generiche, che la sentenza impugnata ha rideterminato in misura inferiore a quella massima di un terzo, che era stata stabilita dalla prima sentenza emessa in sede di rinvio. In ciò è stato violato l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nella portata precettiva sopra delineata.
5. A diverse conclusioni si deve pervenire in rapporto all'entità della pena rideterminata, a titolo di continuazione, per il reato di rapina.
5.1. La continuazione, infatti, è stata indebitamente riconosciuta dalla sentenza impugnata, in quanto incompatibile con la diminuente del concorso anomalo, contestualmente concessa, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. pen., in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato. Si tratta di categorie concettualmente inconciliabili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso (Sez. h rc 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266648-01; Sez. 1, n. 29938 del 09/10/2012, dep. 2013, Toth, Rv. 256414-01; Sez. 1, n. 25938 del 27/05/2008, Cosoleto, Rv. 240515-01). La pena relativa alla rapina, sciolta la continuazione, avrebbe dovuto essere autonomamente rideterminata dalla sentenza impugnata, entro la cornice edittale stabilita dall'art. 628 cod. pen., nel rispetto - sempre ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01) - del divieto di aggravamento del trattamento sanzionatorio complessivo (e quindi, in concreto, nel limite di quindici anni di reclusione, a monte della riduzione per il rito).
5.2. La continuazione deve essere esclusa, d'ufficio, in questa sede di legittimità, essendo stata questa Corte investita di motivi di ricorso direttamente attinenti al trattamento sanzionatorio (arg., a contrario, ex Sez.. 2, n. 15430 del 12/03/2024, Ndu, Rv. 286288-01). L'art. 597, comma 3, del codice non osta infatti ad interventi officiosi del giudice dell'impugnazione (nella specie, la Corte di legittimità che attualmente procede) che implichino la ridefinizione giuridica della fattispecie in temini più gravi, salvo sempre il divieto - da riferire, a questo punto, ai rapporti tra il secondo giudizio di rinvio, da ultimo celebrato, e quello ulteriore instaurando - di aggravio della risposta sanzionatoria.
6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al trattamento sanzionatorio, la cui rideterminazione deve essere rimessa ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli nell'osservanza delle seguenti direttive: - il giudice di rinvio provvederà a rideterminare la pena per il reato di omicidio, muovendo dalla pena base di ventuno anni di reclusione, che dovrà essere necessariamente diminuita in misura pari ad un terzo per le attenuanti generiche, e ulteriormente diminuita per il concorso anomalo, nella misura (proporzionalmente non inferiore a quella di partenza) che il giudice stesso individuerà entro i limiti di legge, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., tenendo in adeguato conto il valore sostanziale dell'attenuante concessa, il cui riconoscimento esclude la natura dolosa dell'omicidio; l'entità di pena, così risultante, sarà infine ridotta di un terzo per il rito;
il giudice di rinvio provvederà a rideterminare separatamente la pena per il reato di rapina, dopo aver bilanciato le relative aggravanti con le attenuanti generiche;
tale pena, se eccedente, andrà ricondotta (ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) alla misura di due anni di reclusione e andrà conclusivamente ridotta di un terzo per il rito. n á 5 v Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile in ordine all'affermazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise appello di Napoli. Dichiara irrevocabile la sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità. Così deciso il 22/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AN TO TO Di OL п'тосілісне CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Fonale Depositata in Cancelleria oggi 27 GIU 2024... Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO 6