CASS
Ordinanza 10 ottobre 2024
Ordinanza 10 ottobre 2024
Massime • 1
Non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra delitto doloso ed omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla necessaria assenza di volontà per l'evento più grave, indipendentemente dall'adesione alla tesi del dolo misto a colpa, a quella del dolo e prevedibilità in concreto per l'evento più grave, ovvero alla prospettiva dell'unità del dolo con prevedibilità dell'evento più grave assorbita nell'intenzione di risultato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/10/2024, n. 40934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40934 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
B 40934-24 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente VINCENZO SIANI Ord. n. sez. 16987/2024 -CC 10/10/2024 PA MA R.G.N. 20180/2024 IC OR EVA CA GIOVANBATTISTA TONA -Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RP IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE ASSISE di FERRARA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
ет RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 maggio 2024, con la quale la Corte di assise di Ferrara ha rigettato la richiesta avanzata da IE Alessio, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ferrara in data 22/05/2019, irrevocabile dal 09/03/2023, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di estorsione continuata in danno dei nonni materni, commesso in Ferrara tra marzo e luglio 2018, e la sentenza della Corte di assise di Ferrara in data 20/01/2022, irrevocabile dal 09/11/2023, con la quale l'imputato è stato condannato per l'omicidio preterintenzionale della nonna materna, commesso nel novembre 2019, percuotendola con pugni su tutto il corpo e sbattendole il capo ripetutamente verso parti metalliche di un'autovettura; Lette le considerazioni con le quali in data 3 giugno 2024 il difensore ha sostenuto in diritto la piena configurabilità nel caso di specie dell'unicità del disegno criminoso, nonché la successiva memoria depositata in data 3 ottobre 2024, nella quale evidenzia che in esso si denuncia una violazione di legge e non una contraddittorietà della motivazione, come sostenuto nel provvedimento di assegnazione alla Settima sezione penale;
Ritenuto che
il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. al fine di accertare la sussistenza di un unico disegno criminoso, escludendolo in ragione del fatto che l'omicidio della nonna, proprio perché qualificato come preterintenzionale, non può essere ricondotto ad una previa ideazione da parte del condannato all'epoca dell'attività estorsiva;
che la contraria tesi difensiva sostiene che il medesimo disegno criminoso può già ricorrere quando l'agente ha piena e previa conoscenza del contesto in cui si troverà ad agire e vi si rappresenti le diverse condotte vietate senza necessariamente rappresentarsi nella sua programmazione tutti gli eventi conseguenza delle sue programmate condotte;
che in questa prospettiva la difesa ritiene che si debba considerare un'applicazione erronea dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quella contenuta nella motivazione nel provvedimento impugnato;
che la Corte di assise di Ferrara, nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti diversi sulle connotazioni dell'elemento soggettivo del delitto preterintenzionale, ha affermato che, sia a considerarlo composto da dolo e responsabilità oggettiva (nella tesi oramai superata dal dettato costituzionale), sia a ritenerlo dolo misto a colpa in concreto (o al requisito della prevedibilità) sia ad 2 inquadrarlo, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (fatto proprio anche dalla decisione che ha concluso il giudizio di cognizione a carico del ricorrente: cfr. Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 286014-01), come dolo di lesioni o di percosse rispetto al quale la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato, in ogni caso il vincolo della continuazione doveva considerarsi escluso perché nel programma delineato dall'unico e previo disegno criminoso la volizione investiva l'evento minore e non la morte della vittima;
che la sentenza emessa nel procedimento di cognizione a carico dell'odierno ricorrente, nella prospettiva del dolo di lesioni che implica la prevedibilità ex lege dell'evento morte, afferma che «la condotta posta in essere dall'Alessio risultava innestata in un contesto fattuale e causale che collocava l'evento morte in un'area di evidente rischio, per altro conosciuta dallo stesso imputato, cosicché se non era accettato come probabile l'evento morte in conseguenza della propria azione, l'imputato aveva contezza della cardiopatia di cui la vittima era affetta e in generale delle non ottimali condizioni della donna> ; che la difesa sostiene le proprie ragioni ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, facendo proprio l'orientamento seguito dalla sentenza emessa nel processo di cognizione per l'omicidio preterintenzionale, e sostiene che il disegno criminoso unitario deve essere investigato avendo come riferimento solo le azioni volute dal reo e non gli eventi, sicché l'eventuale evento ulteriore rispetto alla intenzione non potrebbe rilevare per spezzare il vincolo delineato dal programma;
che, invece, secondo le direttive impartite dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione deve verificare che «al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); e in questa prospettiva appare illogico escludere dalle linee essenziali dell'illecito che devono essere oggetto di programmazione un evento così grave come la morte della vittima e ritenere che sia sufficiente ravvisarle nella volontà di percuotere o ledere;
d'altronde le previsioni dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 584 cod. pen. dimostrano che l'omicidio preterintenzionale è un reato diverso da quelli di lesioni e di percosse e la preordinazione dei secondi non può di per sé implicare la programmazione delT 3 primo, salvo ad individuare elementi specifici che dimostrino il previo intendimento di spingersi verso l'area di rischio dalla quale l'evento voluto può far scattare la catena causale che conduce a quello posto oltre l'intenzione; che, come più di recente Sez. 3 n. 27992 del 19/04/2021, Rv. 281714-01 ha ricordato in motivazione, «secondo un risalente - ma mai smentito - orientamento di legittimità, in tema di continuazione nel reato, l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine. Pertanto, è sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Piacentini, Rv. 198976)»; ma già la centralità dello scopo ai fini dell'unificazione dell'elemento intellettivo era stata ribadita da Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294-01), secondo la quale «la "ratio" della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione»; e a questo si accompagna il principio secondo il quale l'indagine sui contenuti di tale deliberazione non può essere affidata a giudizi probabilistici perché «l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena» (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Rv. 276610-01); che su queste direttrici la costante giurisprudenza di legittimità ricava più esplicitamente, come corollario, che l'unicità del disegno criminoso consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali ed è ravvisabile solo se l'elemento soggettivo comune alle violazioni è il dolo (ex multis Sez. 3, n. 45941 del 01/10/2019, Rv. 277269-01); per questo nella prospettiva che ritiene che «l'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale» (Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Rv. 286574-01), in assenza di ulteriori specifici elementi, non può affermarsi che l'evento non programmato ma semplicemente prevedibile possa essere ricondotto al medesimo disegno criminoso;
che, tuttavia, anche nella prospettiva dell'unicità del dolo con prevedibilità assorbita nell'intenzione di risultato ai sensi dell'art. 43 cod. pen., la preordinazione non può essere ravvisata avendo riguardo al reato di percosse o di 4 lesioni perché anche gli indizi di un previo programma che ricomprenda tali illeciti non possono da soli dar conto della preesistenza della finalità di sporgersi fino all'area di rischio dalla quale si innesca la catena causale che porta all'evento morte;
e se «l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito» (sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892 -02), da tali premesse non può che derivare una tendenziale incompatibilità tra l'unità dell'elemento intellettivo, che sorregge il medesimo disegno criminoso e che orienta la programmazione delittuosa verso una direzione focalizzata dall'intenzione, e la realizzazione delle condotte in cui il momento volitivo si spinge verso quelle aree di rischio che conducono ad eventi ulteriori nello specifico contesto esecutivo ragionevolmente prevedibili, ma collocati al di fuori dei confini dell'intenzione. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione della peculiarità della questione, non deve darsi luogo alla sanzione della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore NC IA butt ona DE POSITATA IN CANCELLERIA 07 NOV 2024 I CANCELL E ESPERTO Dutt sa Pani IA 5
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
ет RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 maggio 2024, con la quale la Corte di assise di Ferrara ha rigettato la richiesta avanzata da IE Alessio, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ferrara in data 22/05/2019, irrevocabile dal 09/03/2023, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di estorsione continuata in danno dei nonni materni, commesso in Ferrara tra marzo e luglio 2018, e la sentenza della Corte di assise di Ferrara in data 20/01/2022, irrevocabile dal 09/11/2023, con la quale l'imputato è stato condannato per l'omicidio preterintenzionale della nonna materna, commesso nel novembre 2019, percuotendola con pugni su tutto il corpo e sbattendole il capo ripetutamente verso parti metalliche di un'autovettura; Lette le considerazioni con le quali in data 3 giugno 2024 il difensore ha sostenuto in diritto la piena configurabilità nel caso di specie dell'unicità del disegno criminoso, nonché la successiva memoria depositata in data 3 ottobre 2024, nella quale evidenzia che in esso si denuncia una violazione di legge e non una contraddittorietà della motivazione, come sostenuto nel provvedimento di assegnazione alla Settima sezione penale;
Ritenuto che
il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. al fine di accertare la sussistenza di un unico disegno criminoso, escludendolo in ragione del fatto che l'omicidio della nonna, proprio perché qualificato come preterintenzionale, non può essere ricondotto ad una previa ideazione da parte del condannato all'epoca dell'attività estorsiva;
che la contraria tesi difensiva sostiene che il medesimo disegno criminoso può già ricorrere quando l'agente ha piena e previa conoscenza del contesto in cui si troverà ad agire e vi si rappresenti le diverse condotte vietate senza necessariamente rappresentarsi nella sua programmazione tutti gli eventi conseguenza delle sue programmate condotte;
che in questa prospettiva la difesa ritiene che si debba considerare un'applicazione erronea dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quella contenuta nella motivazione nel provvedimento impugnato;
che la Corte di assise di Ferrara, nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti diversi sulle connotazioni dell'elemento soggettivo del delitto preterintenzionale, ha affermato che, sia a considerarlo composto da dolo e responsabilità oggettiva (nella tesi oramai superata dal dettato costituzionale), sia a ritenerlo dolo misto a colpa in concreto (o al requisito della prevedibilità) sia ad 2 inquadrarlo, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (fatto proprio anche dalla decisione che ha concluso il giudizio di cognizione a carico del ricorrente: cfr. Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 286014-01), come dolo di lesioni o di percosse rispetto al quale la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato, in ogni caso il vincolo della continuazione doveva considerarsi escluso perché nel programma delineato dall'unico e previo disegno criminoso la volizione investiva l'evento minore e non la morte della vittima;
che la sentenza emessa nel procedimento di cognizione a carico dell'odierno ricorrente, nella prospettiva del dolo di lesioni che implica la prevedibilità ex lege dell'evento morte, afferma che «la condotta posta in essere dall'Alessio risultava innestata in un contesto fattuale e causale che collocava l'evento morte in un'area di evidente rischio, per altro conosciuta dallo stesso imputato, cosicché se non era accettato come probabile l'evento morte in conseguenza della propria azione, l'imputato aveva contezza della cardiopatia di cui la vittima era affetta e in generale delle non ottimali condizioni della donna> ; che la difesa sostiene le proprie ragioni ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione, facendo proprio l'orientamento seguito dalla sentenza emessa nel processo di cognizione per l'omicidio preterintenzionale, e sostiene che il disegno criminoso unitario deve essere investigato avendo come riferimento solo le azioni volute dal reo e non gli eventi, sicché l'eventuale evento ulteriore rispetto alla intenzione non potrebbe rilevare per spezzare il vincolo delineato dal programma;
che, invece, secondo le direttive impartite dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione deve verificare che «al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); e in questa prospettiva appare illogico escludere dalle linee essenziali dell'illecito che devono essere oggetto di programmazione un evento così grave come la morte della vittima e ritenere che sia sufficiente ravvisarle nella volontà di percuotere o ledere;
d'altronde le previsioni dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 584 cod. pen. dimostrano che l'omicidio preterintenzionale è un reato diverso da quelli di lesioni e di percosse e la preordinazione dei secondi non può di per sé implicare la programmazione delT 3 primo, salvo ad individuare elementi specifici che dimostrino il previo intendimento di spingersi verso l'area di rischio dalla quale l'evento voluto può far scattare la catena causale che conduce a quello posto oltre l'intenzione; che, come più di recente Sez. 3 n. 27992 del 19/04/2021, Rv. 281714-01 ha ricordato in motivazione, «secondo un risalente - ma mai smentito - orientamento di legittimità, in tema di continuazione nel reato, l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine. Pertanto, è sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Piacentini, Rv. 198976)»; ma già la centralità dello scopo ai fini dell'unificazione dell'elemento intellettivo era stata ribadita da Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294-01), secondo la quale «la "ratio" della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione»; e a questo si accompagna il principio secondo il quale l'indagine sui contenuti di tale deliberazione non può essere affidata a giudizi probabilistici perché «l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena» (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Rv. 276610-01); che su queste direttrici la costante giurisprudenza di legittimità ricava più esplicitamente, come corollario, che l'unicità del disegno criminoso consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali ed è ravvisabile solo se l'elemento soggettivo comune alle violazioni è il dolo (ex multis Sez. 3, n. 45941 del 01/10/2019, Rv. 277269-01); per questo nella prospettiva che ritiene che «l'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale» (Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Rv. 286574-01), in assenza di ulteriori specifici elementi, non può affermarsi che l'evento non programmato ma semplicemente prevedibile possa essere ricondotto al medesimo disegno criminoso;
che, tuttavia, anche nella prospettiva dell'unicità del dolo con prevedibilità assorbita nell'intenzione di risultato ai sensi dell'art. 43 cod. pen., la preordinazione non può essere ravvisata avendo riguardo al reato di percosse o di 4 lesioni perché anche gli indizi di un previo programma che ricomprenda tali illeciti non possono da soli dar conto della preesistenza della finalità di sporgersi fino all'area di rischio dalla quale si innesca la catena causale che porta all'evento morte;
e se «l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito» (sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, Rv. 283892 -02), da tali premesse non può che derivare una tendenziale incompatibilità tra l'unità dell'elemento intellettivo, che sorregge il medesimo disegno criminoso e che orienta la programmazione delittuosa verso una direzione focalizzata dall'intenzione, e la realizzazione delle condotte in cui il momento volitivo si spinge verso quelle aree di rischio che conducono ad eventi ulteriori nello specifico contesto esecutivo ragionevolmente prevedibili, ma collocati al di fuori dei confini dell'intenzione. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione della peculiarità della questione, non deve darsi luogo alla sanzione della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Presidente Il Consigliere estensore NC IA butt ona DE POSITATA IN CANCELLERIA 07 NOV 2024 I CANCELL E ESPERTO Dutt sa Pani IA 5