Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/2023, n. 26009
CASS
Sentenza 6 settembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 6 settembre 2023, relativa a un caso di responsabilità civile derivante da un infortunio sul lavoro. Le parti in causa hanno presentato richieste diverse: il ricorrente principale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente, contestando il concorso di colpa attribuitogli, e ha richiesto il riconoscimento di danni patrimoniali non accolti in precedenza. Gli eredi del responsabile dell'incidente hanno invece cercato di escludere la loro responsabilità, mentre la proprietaria dell'immobile ha chiesto di essere tenuta indenne.

Il giudice ha accolto in parte le richieste del ricorrente principale, ritenendo che il giudicato penale avesse escluso il concorso di colpa del danneggiato, impedendo al giudice civile di rivalutare tale aspetto. Inoltre, ha criticato il criterio utilizzato per calcolare la perdita di reddito, ritenendolo artificioso e non adeguato a garantire un risarcimento integrale. La Corte ha anche accolto le istanze di alcuni ricorrenti incidentali, evidenziando errori nella valutazione delle spese legali e nella detrazione delle rendite INAIL dal risarcimento. Infine, ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame della questione, in diversa composizione.

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Massime1

L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …

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  • 3Il danno biologico non deve coincidere col danno patrimoniale
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 11 settembre 2023

    Non vi è alcuna corrispondenza tra entità del danno biologico ed entità del danno patrimoniale da esso causato: un danno biologico di lieve entità, che però interessi una parte del corpo decisiva per l'attività del soggetto danneggiato, ad esempio, ha un'incidenza molto maggiore rispetto ad una lesione invece di grave entità che tuttavia non incida sulle capacità di lavoro dell'infortunato. A ribadire questo fondamentale principio, e come il criterio suesposto sia del tutto inadeguato a garantire l'integralità del risarcimento, la Cassazione, terza sezione Civile, con la sentenza n. 26009/23 depositata il 6 settembre 2023. Un imbianchino precipita da un ponteggio, per il suo cedimento, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/2023, n. 26009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26009
Data del deposito : 6 settembre 2023

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