Sentenza 6 settembre 2023
Massime • 1
L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
Leggi di più… - 3. Il danno biologico non deve coincidere col danno patrimonialeNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 11 settembre 2023
Non vi è alcuna corrispondenza tra entità del danno biologico ed entità del danno patrimoniale da esso causato: un danno biologico di lieve entità, che però interessi una parte del corpo decisiva per l'attività del soggetto danneggiato, ad esempio, ha un'incidenza molto maggiore rispetto ad una lesione invece di grave entità che tuttavia non incida sulle capacità di lavoro dell'infortunato. A ribadire questo fondamentale principio, e come il criterio suesposto sia del tutto inadeguato a garantire l'integralità del risarcimento, la Cassazione, terza sezione Civile, con la sentenza n. 26009/23 depositata il 6 settembre 2023. Un imbianchino precipita da un ponteggio, per il suo cedimento, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/2023, n. 26009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26009 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
-ricorrente - contro EL EN, NA MA, ER UR, ER AN, Unipolsai Assicurazioni Spa, AZ IN;
- intimati -
nonchè da EL EN, elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini, 73 presso lo studio ELl'avvocato Magliaro Fabrizio che lo rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale - contro NA MA, ER UR, ER AN, Unipol Sai Ass.ni Spa, AZ IN;
- intimati -
Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 nonchè
contro
Data pubblicazione 06/09/2023 BR EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Bellini Roberto;
-controricorrente- nonchè da NA MA, ER UR quali eredi ER FU, ER AN, di seguito - se congiuntamente - gli DI ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Santoro Elisabetta;
-ricorrenti incidentali - contro EL EN, Milano Assicurazioni Spa, Unipolsai Assicurazioni Spa, AZ IN;
- intimati -
nonchè contro BR EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Bellini Roberto;
-controricorrente - nonchè da AZ IN, elettivamente domiciliata in Roma Corso V. Emanuele II, 18 presso lo studio ELl'avvocato Nocentini Simone che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Chiarelli Costanza;
-ricorrente incidentale - contro EL EN, ER AN, ER UR, NA MA, UnipolSai Spa;
- intimati -
nonchè contro BR EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Bellini Roberto;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 435/2019 ELla CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2019; Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 08/05/2023 da Data pubblicazione 06/09/2023 CRICENTI GIUSEPPE;
Ritenuto che 1.-EN BR è un imbianchino, che, nei mesi di marzo ed aprile EL 1997, è stato incaricato di intonacare le pareti interne ed esterne di un edificio di proprietà ELla signora IN AZ, dall'ing. EN LL, che lo ha altresì autorizzato ad utilizzare i ponteggi installati su quell'immobile dalla impresa di LD ER. Il BR, mentre stava intonacando una parete esterna, a causa EL cedimento EL ponteggio, è precipitato da oltre sei metri di altezza, rovinando a terra e riportando lesioni gravi, in particolare ai polsi, oltre che su varie parti EL corpo, ed è stato costretto ad una lunga riabilitazione, con una accertata invalidità permanente EL 38%. Il BR ha sporto querela, a seguito ELla quale l'ing. EL è stato imputato EL reato di cui all'articolo 590 c.p., aggravato dalla violazione ELle norme antinfortunistiche. Il Tribunale penale di Firenze ha riconosciuto la responsabilità EL EL, condannandolo, tra l'altro, a rifondere i danni al BR, sul presupposto che costui, prima di far salire sul ponteggio l'artigiano, avrebbe dovuto assicurarsi che la struttura fosse idonea e non pericolante. In appello la decisione è stata integralmente confermata. L'ing. EN EL ha proposto ricorso per ZI, e questa Corte, in sede penale, con sentenza n. 838 EL 2005, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili dei giudici di merito avverso le quali l'imputato aveva pure proposto motivi di impugnazione. 2.-Dopo la chiusura EL procedimento penale, con citazione EL 21.12.2005, EN BR ha evocato in giudizio l'ing. EL onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa ELl'incidente. L'ing EL si è costituito ed ha eccepito la responsabilità non sua, ma ELl'impresa edile ER, chiamando dunque in causa gli eredi di LD ER, ossia MA NA, UR ER, e AN ER, nonché la sua compagnia di assicurazione. Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 Gli eredi ER si sono costituiti ed hanno chiamato in causa la loro società di assicurazione, contestando di avere responsabilità nell'accaduto. Conseguentemente, anche le due società assicuratrici (ELl 'ingegnere e degli eredi ER) si sono costituite, eccependo difetto di copertura e comunque di responsabilità dei loro assicurati. 3.-Il Tribunale di Firenze, in primo grado, ha ritenuto responsabili in solido sia gli eredi ER che l'ing. EL, e li ha condannati al risarcimento dei danni, ma ha altresì ritenuto un concorso di colpa nella misura EL 20% a carico EL BR. Ha rigettato le domande di quest'ultimo nei confronti ELla proprietaria ELl'immobile, IN AZ, ed ha accolto le domande di regresso degli eredi ER e EL EL nei confronti ELle rispettive società di assicurazione. Il BR ha proposto appello sia per contestare l'attribuzione EL concorso di colpa, sia per contestare il mancato riconoscimento EL danno “pensionistico”, sia per contestare il mancato riconoscimento EL danno da perdita di reddito, che il Tribunale ha ritenuto non provato. Avverso la decisione EL Tribunale hanno proposto appello incidentale sia EL, per ottenere un maggiore concorso di colpa EL danneggiato, sia gli eredi ER, al fine di vedere esclusa la loro responsabilità nell'accaduto. Ma si è costituita altresì IN AZ, non soccombente in primo grado, per chiedere che fosse respinto l'appello EL BR e che, in subordine, venisse dichiarato che il EL era obbligato a tenerla indenne. La Corte di Appello di Firenze ha in parte accolto l'appello principale, confermando la responsabilità in solido ELl' ing. EL e degli eredi ER, respingendo l'appello incidentale di questi ultimi, e confermando per il resto l'obbligo ELle assicurazioni verso i loro assicurati. 4.-Contro questa decisione propone ricorso per ZI il BR con tre motivi, ricorso incidentale gli eredi ER con tre motivi di censura, la IN AZ con un motivo di ricorso, EL con tre. Rispetto ai ricorsi incidentali, il BR ha notificato e depositato controricorso. Ciascuna parte ha poi depositato memoria. Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 Il PG ha chiesto l'accoglimento EL secondo motivo EL ricorso principale, EL primo e secondo motivo EL ricorso incidentale EL, ELl'unico motivo EL ricorso incidentale AZ, EL terzo motivo EL ricorso incidentale ER. Considerato che 5.- Il ricorso principale. 5.1.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 651, 538 c.p.p. e 2909 c.c. La tesi è la seguente. I giudici penali hanno accertato la responsabilità EL EL per le lesioni subite dal BR, e questo accertamento è diventato definitivo quanto alle statuizioni civili, su cui vi è stata espressa pronuncia EL giudice penale. Con la conseguenza che si applica il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui << qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore ELla parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione EL giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma ELl'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto>> (Cass. 11467/ 2020). Il che significa che sull'obbligo di risarcimento EL EL non si poteva più discutere nel giudizio civile, ed in effetti non si è discusso. Tuttavia, nel giudizio civile è stato però accertato il concorso di colpa EL danneggiato, nonostante anche su tale circostanza fosse sceso il giudicato penale, ciò in quanto i giudici penali si erano occupati ELla questione EL ruolo avuto dal BR ed avevano escluso un qualche concorso di colpa di costui. Conseguentemente, il giudice civile, avrebbe dovuto attenersi al seguente principio di diritto secondo << nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi ELl'art. 651 c.p.p. in ordine Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 all'accertamento EL nucleo oggettivo EL reato nella sua materialità fenomenica e ELle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento ELl'apporto causale EL danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile EL danneggiante ai sensi ELl'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini ELl'accertamento a lui demandato>>. Cass. 15392/ 2018; Cass. 21563/ 2018). Il ricorrente osserva come i giudici penali, sia in primo che in secondo grado, in realtà sono stati investiti ELla questione, ed espressamente hanno escluso un suo concorso di colpa, e che quindi su tale concorso v'è accertamento EL giudice penale, con la conseguenza che è impedito a quello civile un accertamento autonomo. Il motivo è fondato. Fermo il richiamo ai principi di diritto sopra citati, il ricorrente riproduce i punti ELle sentenze dei giudici penali: il Tribunale penale, a pagina 13 (riportata a pagina 29 EL ricorso) ha statuito che “nessun rimprovero, invece, può essere mosso all'operaio il quale, (ha) avuto l'ordine di eseguire un lavoro, senza che la persona che lo aveva impartito avesse curato di accertarsi come sarebbe stato realizzato…”(p. 14, riportata alla pagina 33 EL ricorso), “per cui non possono addossarsi a lui quelle che sono evidenti violazioni di norme antinfortunistiche”. La Corte di Appello penale, poi a pagina 14 (richiamata a pagina 35 EL ricorso) ha ritenuto che: “il fatto che poi il BR avesse ben visto il ponteggio e che lo avesse anche aggiustato, con l'inserimento di alcune tavole mancanti, non elide affatto la responsabilità EL EL perché la normativa antinfortunistica è diretta proprio a prevenire gli effetti negativi di una possibile condotta colposa o imprudente ELlo stesso lavoratore, qualora non sia esorbitante “. V'è poi stato, come si è detto, il ricorso per ZI avverso la condanna in sede penale, da parte EL EL, che ha fatto impugnazione anche sulle statuizioni civili e che è stata rigettata nel merito. Può dunque dirsi che v'è stata pronuncia dei giudici di merito sul concorso di colpa, e che dunque anche su tale questione si è formato il giudicato, con conseguente preclusione per il giudice civile. Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 6.- Il secondo motivo prospetta violazione ELl'articolo 11 Cost. e 115 e 132 c.p.c, oltre che motivazione apparente e violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c. La questione attiene al risarcimento per la perdita ELla capacità lavorativa. La Corte di Appello ha accertato, su prova EL ricorrente, che costui ha contratto i redditi dopo l'incidente, per i successivi 14 anni durante i quali ha ripreso a lavorare. Il giudice ha risarcito tale perdita prendendo come base di calcolo il reddito di 57760,00, considerando che negli anni successivi invece il reddito medio è stato di 17581,35, notevolmente inferiore al 38% di invalidità. La tesi ELla Corte di Appello è che, poiché l'invalidità permanente è EL 38%, essa non può che avere influito sul calo EL reddito esattamente in tale percentuale: se il reddito è calato di più EL 38% è per altre cause non rilevanti ai fini EL risarcimento, con la conseguenza che la perdita di guadagno può essere riconosciuta soltanto nella percentuale ELla invalidità. Conseguentemente, si è ritenuto che la contrazione EL reddito non può che essere ELla misura EL 38% di quello iniziale (57760,00 euro) e che dunque al netto ELl'invalidità, negli anni successivi, il reddito avrebbe comunque dovuto essere in media di 21948,00 euro (ossia, per l'appunto, il 38% in meno dei 57760,00). Il ricorrente contesta questo criterio assumendo che è fittizio, ma soprattutto è basato sull'assunto che il reddito deve per forza considerarsi contratto nella percentuale di invalidità, ossia di danno biologico, mentre non necessariamente questa equivalenza è corretta, ben potendo una invalidità EL 38% indurre una contrazione dei guadagnai EL 50% o comunque in una misura superiore. Il motivo è fondato. Il criterio secondo cui la contrazione di reddito EL danneggiato è equivalente alla invalidità subita è artificioso, non ha alcun fondamento, né ovviamente normativo, né logico, ben potendo una invalidità lieve comportare una grossa contrazione dei guadagni, e viceversa, a seconda EL tipo di invalidità (già in tal senso Cass. 2463/ 2020, nei motivi). Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 Non c'è ossia alcuna corrispondenza esatta tra entità EL danno biologico ed entità EL danno patrimoniale da esso causato: un danno biologico di lieve entità se interessa, ad esempio, un arto decisivo per il lavoro (la mano per lo scalpellino) ha un'incidenza assai maggiore di una lesione di grave entità che però non incide sulla capacità di lavoro EL danneggiato (la zoppia per un lavoratore intellettuale), cosi che il criterio si dimostra EL tutto inadeguato a garantire l'integralità EL risarcimento come imposta dal sistema ELle fonti (1223 e 2056 c.c.). 7.- Il terzo motivo denuncia violazione ELl'articolo 111 Costituzione nonché 115 e 132 c.p.c.. La censura riguarda il capo di sentenza che ha negato il danno “pensionistico”. Il ricorrente contesta di non aver chiesto il rimborso di contributi inutilmente versati (per non aver lavorato durante quel periodo) , ma di aver dovuto versare, nel periodo successivo all'infortunio, contributi pensionistici inferiori, data la riduzione EL reddito e dato l'aggancio di qui contributi al reddito, di quelli che avrebbe dovuto versare se, non essendogli occorso l'incidente, avrebbe guadagnato quanto guadagnava prima: in sostanza, di aver lucrato in seguito una pensione inferiore, atteso il guadagno inferiore dovuto alla invalidità e dunque al versamento di contributi a sua volta inferiore. Il motivo è infondato. La Corte, infatti, non ha frainteso il motivo di appello, nel senso ritenuto dal ricorrente: piuttosto ha correttamente compreso che la pretesa era ed è quella di vedersi riconosciuto il danno da minore pensione dovuto al minore guadagno. Ma ha giudicato come non provata tale equazione, ossia ha ritenuto che il ricorrente non ha fornito prova di quale fosse l'entità dei contributi da versare in mancanza di infortunio né di che li avrebbe effettivamente versati. Ora questo è un accertamento in fatto qui non sindacabile, né che può essere smentito attraverso l'esame ELla documentazione prodotta a sostegno ELla tesi ELla perdita di pensione, che è esame di fatto: piuttosto avrebbe potuto osservarsi che un accertamento ELla perdita poteva effettuarsi per presunzioni, ma non è questione posta qui dal ricorrente. 8.- Sul ricorso incidentale EL Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 8.1.- Con il primo motivo di ricorso EN EL denuncia omesso esame di un fatto decisivo. Egli contesta la decisone impugnata nel punto in cui ha riconosciuto al BR il danno da perdita ELla capacità lavorativa specifica, ed osserva che tale perdita è stata ricavata da presunzioni semplici, oltre che dalla consulenza tecnica, basata a sua volta su valutazioni astratte EL perito. Per contro, i giudici di merito non hanno tenuto in alcuna considerazione le prove documentale, ed in particolare le video registrazioni fatte da un investigatore privato che dimostrano la ripresa ELl'attività lavorativa. Inoltre, alcun rilievo è stato dato alla percezione di una pensione di invalidità Inail. Il motivo è inammissibile quanto alla prima censura, ma fondato quanto alla seconda. E' inammissibile nella misura in cui mira a contestare la valutazione probatoria EL giudice di merito, rimessa alla discrezionalità di quest'ultimo, ed inoltre perché, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, non dice alcunché su tale decisività, nel senso che si limita a prospettare l'esistenza di un video e di altri documenti, ma senza illustrare per quale ragione tali prove avrebbero dimostrato una ripresa lavorativa maggiore di quella accertata dai giudici, e dunque guadagni maggiori, anziché attestare ciò che invece lo stesso ricorrente ha assunto: di avere, si, ripreso a lavorare, ma di meno. Ma è fondato quanto alla decurtazione dal risarcimento ELla rendita INAIL. Sostiene il BR nel controricorso che la questione era stata posta sin dal primo grado, ma non decisa dal Tribunale, e che tale omissione non è stata fatta oggetto di appello incidentale da parte dei convenuti in primo grado, e dunque su quel punto deve ritenersi formato il giudicato. Ma questo argomento urta con quanto risulta dalla stessa sentenza di appello, che, nel riprodurre le domande ELl'appellante, riporta proprio quella volta a detrarre la rendita e l'acconto Inail dall'ammontare EL risarcimento (p. 2 ELla sentenza), con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere su tale motivo di impugnazione, o comunque, considerata la questione come introdotta nel giudizio di appello, Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 avrebbe dovuto valutarla a prescindere da una specifica impugnazione (Cass. 13819/ 2017). 8.2.- Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia violazione ELl'articolo 346 c.p.c. La decisione impugnata (p. 23) ha ritenuto di non dover provvedere sulla domanda di regresso di EL verso la sua assicurazione, in quanto non riproposta in appello per l'ipotesi di riforma EL primo grado su quella voce di danno. Ritiene il ricorrente che la domanda di regresso non andasse affatto riproposta in quanto egli non era stato soccombente in primo grado su tale domanda: anzi, essendo stata accolta la sua domanda volta ad essere tenuto indenne dalla assicurazione, egli, come EL resto ha fatto, doveva solo limitarsi a chiederne conferma, e non aveva onere di riproporla. Il motivo è fondato. E' principio di diritto che << la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi ELl'art. 346 c.p.c. >> (Cass. 25840/ 2021; Cass. 11653/ 2020). Dunque, l'onere di riproporre le domande vale solo ove queste siano state dichiarate assorbite o siano state implicitamente respinte, perché in tal caso potrebbe esserci interesse, nel caso di appello EL soccombente, a farle nuovamente oggetto di giudizio, e dunque si spiega come la mancata riproposizione può equivalere a rinuncia. Ma, nel caso presente, invece la domanda EL EL era stata in primo grado integralmente accolta, ed espressamente, con la conseguenza che egli non aveva alcun onere di riproporla sotto alcuna forma, potendosi limitare a chiedere la conferma ELla decisione di primo grado. 8.3- Con il terzo motivo si denuncia violazione ELl'articolo 91 c.p.c. Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 Il ricorrente si duole EL fatto che inizialmente le spese di chiamata in causa di IN AZ (la proprietaria ELl'immobile in cui è avvenuto l'incidente) sono state poste a carico EL BR che l'ha formalmente chiamata in giudizio, ma poi, su istanza ELlo stesso BR, la decisione è stata corretta e le spese di chiamata sono state imputate invece al EL, sul presupposto che costui, con la sua attività difensiva, e depositando una scrittura privata, aveva indotto il fabbri a citare in giudizio l'AZ. Il ricorrente assume che era stato il BR, nell'intento di voler disconoscere quel documento, che proveniva dalla AZ, a citarla in giudizio (l'AZ, poi costituendosi l'ha disconosciuto davvero), e dunque si è trattato di una sua esclusiva determinazione, non indotta di certo dalla produzione EL documento. Il motivo è infondato. Intanto, le spese verso il chiamato possono essere poste a carico non già di chi ha formalmente effettuato la chiamata in giudizio, bensì ELla parte soccombente che, con le sue eccezioni, abbia indotto il chiamante a farlo (Cass. 249/ 1965), posto che in tal caso è la condotta di costui che ha determinato la chiamata. La questione di quale influenza abbia avuto l'eccezione, o la produzione documentale EL EL, è da costui evidenziata: per poter togliere efficacia a quel documento il BR ha dovuto citare in giudizio il suo autore, che poi di fatto lo ha disconosciuto, con la conseguenza che senza quella produzione, la chiamata non ci sarebbe stata. 9.- Sul ricorso incidentale degli eredi ER. 9.1.- Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto rilevante. Si assume come illegittima la presunzione di contrazione dei guadagni. Secondo i ricorrenti incidentali, la Corte di Appello ha desunto una incidenza EL danno biologico sulla capacità lavorativa da presunzioni semplici o, peggio, dalla stessa esistenza EL danno biologico, quando invece il danneggiato avrebbe dovuto provare una effettiva contrazione dei guadagni. Per contro, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto ELle prove documentali prodotte in atti, compresa la dichiarazione EL ricorrente di avere cessato l'attività nel 2003. Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 Il motivo è inammissibile. Intanto , la censura di omesso esame di fatti rilevanti (che poi sarebbero prove) non indica la decisività EL fatto stesso: quale cioè sarebbe stata in realtà la rilevanza di quel fatto per dimostrare che non vi era stata alcuna contrazione dei guadagni;
nel senso che, per essere decisivi, quei documenti avrebbero dovuto dimostrare una piena ripresa lavorativa, come se l'invalidità non avesse avuto incidenza, posto che, invece, la prova di una mera ripresa lavorativa non è sufficiente, dal momento che si discute di una contrazione dei guadagni (e dunque il lavoro è certamente ripreso) , anche nella prospettazione EL danneggiato. Per il resto si tratta di una censura che mira a rivalutare un giudizio di fatto, ossia quello sulla perdita di capacità lavorativa specifica. 9.2.- Il secondo motivo denuncia anche esso omesso esame di un fatto controverso e rilevante. La tesi è la seguente. La Corte di Appello ha preso a base EL calcolo ELla perdita di capacità di guadagno il reddito EL 1996, ma senza tener conto che si trattava di quello effettivamente dichiarato dal ricorrente, bensì di quello risultante da una transazione con Agenzia ELle Entrate, conseguente al fatto che in realtà il ricorrente aveva dichiarato reddito negativo per quell'anno, e che aveva ricevuto un accertamento EL Fisco che invece postulava guadagni. Secondo i ricorrenti, quella somma non è dunque idonea a fungere da base reddituale o meglio da prova EL reddito effettivo EL ricorrente. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. E 'inammissibile poiché non si dimostra che la questione era stata dibattuta in appello, e dunque il fatto omesso non può ritenersi controverso. Inoltre, è infondato in quanto il reddito risultante da un accordo con il Fisco è ufficiale, frutto cioè di un accertamento ELl'amministrazione fiscale e dunque può ben considerarsi come reddito prodotto dal contribuente. Peraltro, sostenere che si trattava di una transazione con il Fisco comporta a rigore l'implicita conseguenza che il reddito effettivo era persino maggiore di Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 quello considerato dai giudici di merito, altrimenti non sarebbe stata una transazione. 9.3.- Il terzo motivo prospetta sia omesso esame che violazione ELl'articolo 112 c.p.c. Si assume che era agli atti la questione ELla detrazione ELla rendita Inail dal risarcimento, ossia ELla circostanza che, avendo il ricorrente beneficiato ELla rendita e ELl'indennizzo Inail, le somme relative andavano defalcate dal risarcimento. Questione su cui vi sarebbe stata omessa pronuncia. Si rinvia a quanto detto su 8.1- relativamente al primo motivo EL ricorso incidentale EL, che in sostanza pone la stessa censura. Questo motivo va dunque accolto. 10. Sul ricorso incidentale di AZ. IN AZ è la proprietaria ELl'immobile, vincitrice sin dal primo grado. Nei suoi confronti era stata disposta in un primo momento (primo grado) condanna alle spese a carico EL BR, che l'aveva chiamata in giudizio. Poi, la Corte di Appello ha ritenuto che a dover subire le spese fosse il LA, che aveva, con un suo documento, indotto il BR a citare in giudizio l'AZ (v. quanto detto già sub 8.3., terzio motivo EL ricorso incidentale EL). La ricorrente lamenta violazione ELl'articolo 91 c.p.c., in quanto sostiene che, dopo aver ritenuto obbligato alle spese di lite, nei suoi confronti, il EL, ha tuttavia compensato le spese tra lei ed il BR, e ciò immotivatamente. Il motivo è fondato. Come si è detto, la Corte di merito ha riformato la statuizione di primo grado quanto alle spese dovute ad AZ, prima poste a carico EL BR, e poi, per l'appunto, in appello, imposte a EL. Come si è altresì detto, in primo grado la AZ era stata citata dal BR perché indottovi dal EL- Qui si discute, però, ELla compensazione ELle spese di appello. Se è vero che BR in primo grado è stato indotto da EL a chiamare in causa AZ, è altresì vero che, come risulta dalle conclusioni riportare nella sentenza di appello, ha proposto impugnazione anche nei confronti ELla AZ nel merito, con la conseguenza che non può ravvisarsi soccombenza reciproca, Numero registro generale 15251/2020 Numero sezionale 1697/2023 Numero di raccolta generale 26009/2023 Data pubblicazione 06/09/2023 salvo , come evidenzia la ricorrente incidentale a ritenere che la reciprocità stia nel fatto che la AZ è vincitrice nel merito e soccombente quanto alle spese EL primo grado verso BR, spese , come si è detto, imputate invece a EL. Ma tutto ciò è privo di una sia pur minima motivazione. Vanno pertanto accolti sia il ricorso principale che quelli incidentali, nei termini di cui in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo EL ricorso principale, rigetta il terzo. Accoglie altresì per quanto di ragione il primo motivo EL ricorso incidentale di EN EL, nonché il secondo motivo, mentre rigetta il terzo. Accoglie il terzo motivo EL ricorso incidentale degli eredi ER, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo. Accoglie il ricorso incidentale di IN AZ. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione anche per le spese. Roma 8.5.2023 L'estensore Il Presidente