Sentenza 9 luglio 2024
Massime • 1
Non sussiste l'interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censura il riconoscimento di una circostanza aggravante, poiché quest'ultima, pur determinando un aggravamento della pena, non influisce sull'entità del risarcimento del danno. (Fattispecie in tema di omicidio, attinente alle aggravanti della premeditazione e della crudeltà).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2024, n. 36045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36045 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato FRAZZITTA GIACOMO deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato MANDUCA TOMMASO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36045 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza pronunciata dalla Prima Sezione Penale n. 40268 del 20 giugno 2023 aveva annullato, limitatamente alle aggravanti della premeditazione e della crudeltà, la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in data 11 luglio 2022 pronunciata nei confronti di MA FA, condannata all'ergastolo per l'omicidio di IC ND, commesso in Marsala nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2019, altra Sezione della stessa Corte di assise di appello ha confermato la sentenza resa in data 1 febbraio 2021 dalla Corte di assise di Trapani. La Corte del rinvio, rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata dalla difesa dell'imputata per ottenere l'acquisizione della lettera con la quale RM NE aveva confessato - una volta divenuta definitiva la condanna pronunciata a suo carico per il concorso nell'omicidio di IC ND - di essere il solo responsabile del predetto omicidio e di avere dichiarato il falso al dibattimento, richiesta disattesa perché oggetto del procedimento non era l'accertamento della penale responsabilità della FA, ormai definitivamente accertata con sentenza irrevocabile, e perché l'implementazione istruttoria richiesta non era assolutamente necessaria ai fini della decisione demandata con la sentenza rescindente, ha ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà: quanto alla prima, perché tutti gli elementi di prova raccolti deponevano per l'esistenza di un proposito omicidiario di IC ND covato dalla FA e dal NE da almeno venti giorni prima del 16/17 marzo 2019, manifestatosi con il taglio dei freni dell'autovettura della vittima e rispetto al quale, pur nel detto apprezzabile intervallo temporale, l'imputata non aveva esibito alcun ripensamento, anzi programmando in maniera meticolosa, i tempi ed i modi di soppressione della ND;
quanto alla seconda, perché dalla complessiva ricostruzione del fatto emergeva come, prima del fendente mortale, alla vittima fossero state inferte altre undici coltellate - di cui solo quattro potenzialmente idonee a determinare la morte - in tempi e modalità tali da provocarne un gratuito prolungamento di sofferenze. La Corte, ha, infine, escluso che l'imputata fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del crescendo persecutorio posto in essere nei confronti della ND, che in lei aveva riposto fiducia e non le aveva mai fatto mancare il suo sostegno, tale comportamento, vieppiù se letto in connessione con le modalità di consumazione dell'omicidio e di soppressione del cadavere della vittima, essendo indicativo di una peculiare intensità del dolo e di una elevata capacità a delinquere della FA. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di MA FA consta di tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia vizio di motivazione, violazione delle regole che presiedono il corretto iter del procedimento probatorio e del diritto di difesa rispetto al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione della lettera autografa di RM NE, trattandosi di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in relazione 1 /t) agli artt. 468, 493 e 495 cod. proc. pen., suscettibile di incidere non solo sul giudizio di responsabilità dell'imputata, ma anche sul giudizio relativo alla sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà, come anche su quello relativo alla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge, in particolare dell'art. 61 n. 5 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dell'avere profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa. E' dedotto che l'aggravante della crudeltà non era configurabile a carico della FA, non avendo ella partecipato alla violenza sulla vittima, come comprovato dalle risultanze processuali nonché dal contenuto della lettera autografa di NE;
nondimeno, la mera reiterazione di colpi inferti con un coltello da cucina non era sintomatica di particolare efferatezza, tanto più che la ricorrente ed il suo complice non avevano avuto alcuna consapevolezza di avere attinto la vittima in parti vitali. Anche l'aggravante della premeditazione si sarebbe dovuta escludere, perché tutti gli elementi probatori raccolti nei distinti processi celebrati a carico dei concorrenti nell'omicidio di IC ND, come compendiati nelle sentenze emesse in esito ad essi, deponevano per l'insorgere del loro proposito omicidiario in un tempo non superiore alle due ore precedenti alla commissione del fatto, di modo che se vi era stata preordinazione del delitto intesa come apprestamento dei minimi mezzi necessari all'esecuzione, non vi era stata premeditazione, intesa come radicamento e persistenza costante del proposito omicida nella mente dell'imputata, la quale, tra l'altro, non era stata identificata con certezza quale corresponsabile delle scritte diffamatorie in danno della ND e del taglio dei freni dell'autovettura a lei in uso. - Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, delle quali l'imputata era stata ritenuta immeritevole ancorché ella avesse avuto un ruolo marginale nel delitto, avendo cercato di impedire l'uccisione della ND, e trattandosi di persona incensurata e dedita al sociale. 3. Vi è stata trattazione orale del ricorso, avendone le parti fatto tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di assise di appello del rinvio ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avanzata dalla difesa dell'imputata onde consentire l'acquisizione della lettera manoscritta di RM NE, con la quale questi confessava di essere il solo responsabile dell'omicidio di IC ND, perché MA FA, pur avendovi assistito, aveva solo cercato di fermarlo, ed ammetteva, pertanto, di avere dichiarato il falso al dibattimento, vuoi perché «oggetto del procedimento non era l'accertamento della penale 2 /4dr responsabilità della FA, ormai definitivamente accertata con sentenza irrevocabile, ma solo le circostanze aggravanti delle premeditazione e dell'avere agito con crudeltà», vuoi perché l'implementazione istruttoria richiesta «non era assolutamente necessaria ai fini della decisione demandatale dal Supremo Collegio». Se questo è il tenore della motivazione rassegnata a corredo della statuizione impugnata, ossia quella di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, è evidente che le deduzioni sviluppate a sostegno del motivo in disamina non attingono né l'una né l'altra delle rationes decidendi ad essa sottese. 1.1. Quanto alla prima - il definitivo accertamento della responsabilità penale della FA -, la ricorrente omette di considerare - così articolando una censura anche manifestamente infondata - che per diritto vivente «La sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse. Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. proc. pen. del 1988 - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto» (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165). Da ciò consegue che il principio della formazione progressiva del giudicato, che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza (oggetto di cassazione parziale), concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, se esclude l'operatività delle cause di estinzione del reato, non potendo l'art. 129 cod. proc. pen., che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato"(Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; conf. Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640), a maggior ragione preclude l'acquisizione di nuove prove, quand'anche potenzialmente decisive in punto di responsabilità dell'imputato, essendosi per quella parte della sentenza, coperta dall'autorità della cosa giudicata, ormai concluso, in maniera definitiva, l'iter processuale. 1.2. Quanto alla seconda - la non assoluta necessità dell'implementazione istruttoria richiesta ai fini della decisione demanda al giudice del rinvio con la sentenza rescindente -, nulla di specifico e di concreto è allegato e dedotto dalla ricorrente per spiegare perché e in che termini le dichiarazioni di RM NE, incorporate nella lettera manoscritta inviatale, sarebbero state tali, invece, da condurre, ove acquisite e valutate, ad un diverso esito decisorio quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà, oggetto del giudizio di rinvio. Così articolata, la censura in disamina è anche manifestamente infondata, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha da sempre affermato che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., con specifico riguardo al "devolutum" rescissorio (Sez. 3, n. 21166 del 23/06/2020, Rv. 279741; Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278703; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Rv. 260939). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che il "devolutum rescissorio", delineato da questa Corte con la sentenza Sezione Prima Penale n. 40268 del 20 giugno 2023, riguardava le sole aggravanti della premeditazione e della crudeltà, di modo che al giudice di rinvio, tenuto ad uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione con riferimento alle questioni devolutegli, non era consentito attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle (in tal senso, Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164), come, ad esempio, la questione della sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.. 2.2. Quanto alla premeditazione, ricordato come il diritto vivente abbia stabilito che elementi costitutivi della detta circostanza sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575), di modo che la stessa è da escludere «solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato» (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Rv. 265149; conf. Sez. 1, n. 16142 del 24/01/2017, Rv. 273110), deve riconoscersi che la motivazione offerta dalla Corte di assise di appello del rinvio - che appare congrua, logica e completa - non solo si è fatta carico dei rilievi sul punto 4 formulati nella sentenza rescindente, ma si è pienamente uniformata alle indicate linee interpretative, posto che ha dato conto dell'esistenza del progetto omicidiario già venti giorni prima della sua esecuzione (manifestatosi il 26 febbraio 2019 con il doloso taglio dei freni dell'automobile della ND) - e, comunque, almeno dal giorno precedente rispetto a quello della commissione del fatto secondo quanto riferito da RM NE (cfr. pag. 19, secondo capoverso della sentenza impugnata, in cui è richiamata la sentenza del GUP del Tribunale di Marsala in data 15 maggio 2020, pag. 8, a carico di RM NE, irrevocabile) - e della lunga gestazione del proposito criminoso, alimentatosi ad un sentimento di profonda ostilità covata da parte di MA FA nei confronti della ND e della sua famiglia (platealmente esplosa il 17 febbraio 2019, con l'esibizione dei numeri di telefono di IC ND e della madre di costei sui muri della Stazione ferroviaria di Petrosino, indicate come prostitute). La Corte di merito, inoltre, indugiando nella verifica dell'esistenza in fatto dei requisiti di struttura della premeditazione (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata), ha compiutamente valorizzato il dato che durante l'indicato lungo lasso di tempo tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso (come, detto non inferiore a venti giorni), MA FA aveva avuto molteplici occasioni per riflettere ponderatamente circa l'opportunità di recesso (elemento cronologico) e che, ciò nonostante, aveva mantenuto ferma la propria risoluzione criminosa, perdurata senza alcuna soluzione di continuità (anche nel corso della stessa serata del 16 marzo 2019, trascorsa in armonia con la ND, cfr. pag. 27 della sentenza impugnata) nel suo animo fino alla commissione del crimine, preordinato con certosina organizzazione (cfr. pagg. 24-27 della sentenza impugnata, quanto al prelievo da parte FA dalla propria abitazione del coltello da cucina utilizzato come arma del delitto e della coperta accappatoio utilizzata per dissimulare la presenza di NE all'interno della macchina della FA e all'invito rivolto alla vittima a trascorrere un'ora di svago insieme), dovendosi escludere qualsivoglia occasionalità preponderante rispetto alla causale del delitto e alla scelta del tempo, del luogo e dei mezzi per eseguirlo. Pertanto, nella sentenza impugnata, non si è solo dato conto della pianificazione dell'omicidio - come, invece, dedotto dalla difesa -, aspetto effettivamente inidoneo di per sé a fondare la premeditazione (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Rv. 283512), ma si è spiegato come ne ricorressero entrambi i requisiti strutturali: ossia, il profilo cronologico e quello ideologico, avendo rivelato il processo la genesi dell'impulso omicida - identificabile, quantomeno, nel momento del taglio dei freni dell'autovettura della ND, ricondotto con plausibili argomenti logici dal giudice del rinvio alla mano del duo FA-NE (cfr. pag. 16 e 17 della sentenza impugnata) - e il suo persistere immutato nella psiche dell'agente, per un periodo apprezzabile di tempo senza esitazioni o ripensamenti di sorta. 2.3. Quanto alla crudeltà, il diritto vivente (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629) ha chiarito che trattasi di circostanza aggravante di natura soggettiva, 5 caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole: atteggiamento interiore la cui sussistenza deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo. Ed a tale autorevole indicazione direttiva, come anche ai rilievi della Corte rescindente, il giudice del rinvio ha mostrato di essersi attenuto. Nella sentenza impugnata, si è ritenuto, infatti, che nella specifica vicenda ricorresse la circostanza anzidetta, non solo in ragione del numero dei colpi inferti (una dozzina), ma anche per almeno altri due elementi: il primo relativo alla qualità dei fendenti, dal momento che solo l'ultimo era stato quello mortale «risultando, invece, delle altre precedenti undici coltellate, solo quattro ugualmente idonee a determinare la morte di IC, ma in tempi tali da provocare un gratuito prolungamento di sofferenze per il versamento di sangue ai polmoni, e le precedenti sette lesioni assolutamente inidonee all'exitus, ma generatrici di gravi, ulteriori patimenti nella vittima» (cfr. pagg. 43 e 44 della sentenza impugnata); il secondo relativo alla condizione della vittima, colpita a tradimento alla nuca e, quindi, giacente in terra inerme, incapace di opporre resistenza, e ciò nonostante attinta con ferocia da più e più coltellate «nessuna delle quali risolutiva ai fini del decesso immediato e, quindi, tutte idonee a martoriarne il corpo ed a procurarle atroci sofferenze» (cfr. pag. 44, ultimo capoverso della sentenza impugnata). Gratuità dei patimenti cagionati alla vittima che rende particolarmente riprovevole la condotta della ricorrente, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario (Sez. 1, n. 25276 del 27/05/2008, Rv. 240908; Sez. 1, n. 12083 del 06/10/2000, Rv. 217346). Tanto riportato della motivazione rassegnata a sostegno della sussistenza, nella fattispecie al vaglio, della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 4 cod. pen., tutte le deduzioni articolate al riguardo nel motivo in disamina o sono generiche, perché prive di confronto critico con le ragioni argomentate a sostegno della statuizione impugnata, o sono non consentite in questa sede, perché interamente versate in fatto (quali quelle attinenti all'individuazione dei distretti corporei attinti dai fendenti) o manifestamente infondate. Rilievo di manifesta infondatezza (o, comunque, di genericità) che vale soprattutto per deduzione di non estensibilità della circostanza in disamina alla FA, che dei due concorrenti nell'omicidio non ne era stata l'esecutore materiale: la giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, costantemente espressa nel senso che la natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall'art. 577, comma 1, n. 4, cod. pen. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria 6 la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima (Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Rv. 230147), come nel caso di specie. 3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede. Deve ripetersi che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Dictum di questa di questa Corte di legittimità cui il giudice censurato si è senz'altro attenuto, laddove ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego del beneficio invocato - rimanendo tutti gli altri elementi disattesi o superati da tale valutazione (Sez.3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172) - la peculiare intensità del dolo che aveva animato l'azione omicida della FA e la sua elevata capacità a delinquere;
profili questi desunti, in maniera non palesemente illogica, dall'antefatto del delitto, caratterizzato da un crescendo persecutorio nei confronti della ND e dalle modalità di consumazione dell'omicidio, accompagnato dalla soppressione del cadavere della vittima. 4. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili. Il Collegio intende, infatti, ribadire che non sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso per l'imputato un'aggravante ovvero a resistere all'impugnazione proposta dall'imputato avverso sentenza che l'abbia riconosciuta, poiché la circostanza aggravante, pur potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sull'entità della pretesa risarcitoria in sede civile, che può dar luogo ad un'adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta (Sez. 5, n. 15482 del 19/03/2018, Rv. 272854; Sez. 5, n. 5262 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258724; Sez. 1, n. 38701 del 10/01/2013, Rv. 256889; Sez. 1, n. 31843 del 01/03/2011, Rv. 250769). Tale principio, invero, si rivela aderente al tenore della disposizione di cui all'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». 7
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle costituite parti civili. Così deciso il 09/07/2024