Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 2
Il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate.
Non sussiste la nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'imputato abbia ricevuto, con un atto equipollente, la contestazione degli addebiti, trovandosi così nella condizione di predisporre ed avanzare le proprie difese. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullità ritenendo equipollenti l'interrogatorio reso al G.i.p. a fini cautelari, ovvero le spontanee dichiarazioni rese al P.M. dall'indagato ai sensi dell'art. 374, comma secondo, cod. proc. pen.).
Commentari • 3
- 1. Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. pubblico ufficiale e le correlate figure| FilodirittoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 settembre 2021
Indice 1. Profili definitori 2. I principali reati tipici del pubblico ufficiale/contro il pubblico ufficiale 3. Le qualificazioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio 4. Il pubblico ufficiale nella Giurisprudenza di legittimità 5. Le persone esercenti un servizio di pubblica necessità 6. La cessazione della qualità di pubblico ufficiale (Art. 360 CP) Profili definitori Secondo la definizione meta-normativa del dizionario Treccani della lingua italiana, “pubblico ufficiale, nell'Ordinamento italiano, è una persona che eserciti una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale figura si distingue da quella [intermedia] di incaricato di pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2007, n. 35836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35836 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 22/02/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 300
Dott. COLLA RG - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO RG - Consigliere - N. 23418/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AN nato a [...] il [...];
2) AR LE nato a [...] il [...];
3) NI AL nato a [...] il [...];
4) ZZ RC nato a [...] il [...];
5) AM NC nato a [...] il [...];
6) AN DI nato a [...] il [...];
7) NO AN nata a [...] il [...];
8) EL AB nato a [...] il [...];
9) ER ET nato a [...] il [...];
10) RI NA nato a [...] il [...];
11) GA CH nato a [...] il [...];
12) LO ER IO nato a [...] il [...];
13) EL MI nato a [...] il [...];
14) OL AV nato a [...] il [...];
15) IE GI EX nato a [...] ( ) il 09-07-1952;
16) LO CE ET nato a [...] il [...];
17) ON OV nato a [...] il [...];
18) NN ZI LV nato a [...] il [...];
19) ER MO nato a [...] il [...];
nonché dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano nei confronti di:
NZ GI IA nato a [...] il [...];
RA OR nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il giorno 01.10.2004 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, segnalando in via preliminare i contrasti di giurisprudenza sulle questioni di cui agli artt. 416 e 375 c.p.p., art. 420 quater c.p.p. e art. 599 c.p.p.;
Uditi i difensori di parte civile, avv. Balzano Prota (per la Regione Lombardia), che ha concluso per la conferma della sentenza e come da conclusioni scritte, e avv. Ranucci (dell'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Salute), che si è associato alle richieste del P.G., ha insistito per la conferma della validità della costituzione di parte civile e si è riportato alle conclusioni scritte;
Uditi i difensori degl'imputati, avv.ti Brasa (per AC T.), Messina in sostituzione dell'avv. Foschiani (per TI M.), LI (per NO F.), RE (per EL I.), LE (per NE F.), SA FR (per IS P.), AR (per OR F.), GI in sostituzione dell'avv. Gaito (per Lo IC P.), Ripamonti (per DE M.), che si sono riportati ai motivi di ricorso;
VA (per MA L. M.), che si è riportato alle conclusioni scritte;
BU AR (per RA G.), che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G.. FATTO
Gli imputati di cui in epigrafe vennero, unitamente a molti altri, tratti a giudizio per rispondere ciascuno del reato di cui agli artt.81 cpv. e 319 c.p., perché, in qualità di medici convenzionati con il sistema sanitario nazionale, al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio ed in particolare di indirizzare i propri pazienti presso le strutture sanitarie facenti capo a Longostrevi Giuseppe PO, in violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché di redigere le impegnative secondo le istruzioni ricevute dal personale dipendente del predetto PO Longostrevi, ricevevano da questi somme di denaro aggirantisi intorno alle L. 50.000/100.000 per ogni prescrizione di esami di medicina nucleare e/o una percentuale del 15% per esami di altro tipo - gli uni e gli altri indicati nel loro complessivo importo nella scheda personale di ognuno degli indagati, considerata parte integrante della imputazione -, somme materialmente consegnate da LL IE o da altri dipendenti del predetto PO Longostrevi. In Milano e altrove fino al periodo indicato nella scheda personale, tranne che:
1. per AN DI (reato comm. sino al 05.10.1996);
2. per EL AB, (reato comm. sino al 13.12.1996). Con sentenza del 20.01.2003 il Tribunale di Milano dichiarava:
1- AC IZ colpevole del reato ascrittogli, limitatamente al periodo successivo all'ottobre 1994, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, pene principali e accessorie sospese e non menzione, assoluzione dalla residua imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", condanna a risarcire per Euro 648,00 la Regione Lombardia e per Euro 200,00 il Ministero della Salute;
2- AR EL colpevole del reato ascrittogli, limitatamente al periodo successivo al febbraio 1992, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, pene principali e accessorie sospese e non menzione, assoluzione dalla residua imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", condanna a risarcire il danno in Euro 2268,00 per la R.L. ed in Euro 600,00 per il Ministero;
3- ON FR colpevole del reato ascrittogli, limitatamente al periodo successivo al settembre 1993, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, assoluzione dalla residua imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", condanna a risarcire il danno in Euro 7522,00 per la R.L. ed in Euro 1850,00 per il Ministero;
4- TI RC colpevole del reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 10222,00 per la R.L. ed in Euro 3150,00 per il Ministero;
5- NO RA colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 24258,00 per la R.L. ed in Eueo 8850,00 per il Ministero;
6- AR DI colpevole del reato ascrittogli, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, pene principali e accessorie sospese, condanna a risarcire il danno in Euro 3042,28 per la R.L. ed in Euro 3000,00 per il Ministero (senza applicazione della compensazione del 50%);
7- EL IV colpevole del reato ascrittole, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, la condannava alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 21740,00 per la R.L. ed in Euro 8550,00 per il Ministero;
8- NE AB colpevole del reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 51232,00 per la R.L. ed in Euro 13350,00 per il Ministero;
9- IS IE colpevole del reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, pene principali e accessorie sospese e non menzione, condanna a risarcire il danno in Euro 718,00 per la R.L. ed in Euro 450,00 per il Ministero;
10- OR RN colpevole del reato ascrittogli, limitatamente al periodo successivo al dicembre 1991, e lo condannava alla pena di anni due e mesi sette di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, assoluzione dalla residua imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", condanna a risarcire il danno in Euro 4572,00 per la R.L. ed in Euro 1300,00 per il Ministero;
11- LA HE colpevole del reato di cui all'art. 318 c.p., così qualificata l'originaria imputazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione, con pena sospesa e non menzione, condanna a risarcire il danno in Euro 500,00 per la R.L. ed in Euro 100,00 per il Ministero;
12- LL RO IO colpevole del reato di cui all'art. 318 c.p., così qualificata l'originaria imputazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, con pena sospesa e non menzione, condanna a risarcire il danno in Euro 500,00 per la R.L. ed in Euro 200,00 per il Ministero;
13- EM IO colpevole del reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 8926,00 per la R.L. ed in Euro 3850,00 per il Ministero;
14- LA ID colpevole del reato ascrittogli, limitatamente al periodo successivo al dicembre 1991, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, assoluzione dalla residua imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", condanna a risarcire Euro 5074,00 per la R.L. ed in Euro 1350,00 per il Ministero;
15- IE LU LE colpevole del reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 1438,00 per la R.L. ed in Euro 650,00 per il Ministero;
16- Lo IC IE colpevole del reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p., quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 24370,00 per la R.L. ed in Euro 8050,00 per il Ministero;
17- GR OV colpevole del reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 14900,00 per la R.L. ed in Euro 4950,00 per il Ministero;
18- NI IZ IO colpevole del reato ascrittogli, limitatamente al periodo successivo al novembre 1993, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, pene principali e accessorie sospese e non menzione, assoluzione dalla residua imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", condanna a risarcire il danno in Euro 2878,00 per la R.L. ed in Euro 1450,00 per il Ministero;
19- DE IM colpevole del reato ascrittogli, limitatamente al periodo successivo al dicembre 1993, e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, assoluzione dalla residua imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste", condanna a risarcire il danno in Euro 15904,00 per la R.L. ed in Euro 4750,00 per il Ministero;
20- MA LU IA colpevole del reato di cui all'art. 318 c.p., così qualificata l'originaria imputazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione, condanna a risarcire il danno in Euro 500,00 per la R.L. ed in Euro 350,00 per il Ministero;
21- RA RG colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni due mesi dieci di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di durata pari alla condanna di cui sopra, condanna a risarcire il danno in Euro 7050,00 per la R.L. ed in Euro 2850,00 per il Ministero, ordine di trasmissione di copia della sentenza a carico di RA G. al P.M. per le sue determinazioni in ordine al reato di cui all'art. 640 c.p.. Con sentenza del 01.10.2004 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva tutti gli imputati, cui erano state contestate le percezioni di somme di danaro relative a ricette di esami di medicina nucleare emesse nell'anno 1997, perché il fatto non sussiste, limitatamente a tale parte dell'imputazione;
rigettava l'appello della parte civile;
relativamente ai singoli imputati di cui in epigrafe così statuiva:
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di AC IZ, AR EL, AN DI, LO RO IO, NN IZ IO per essersi il reato loro ascritto estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili;
- dichiarava inammissibili per rinuncia gli appelli proposti da NI FR, EL AB, RI RN limitatamente ai motivi diversi da quelli relativi all'oggetto dell'accordo, e, pronunciando su accordo delle parti, riconosciute agli appellanti le attenuanti generiche, riduceva le pene inflitte a NI FR rideterminandole rispettivamente, quanto a NI A., in anni uno, mesi dieci di reclusione, quanto a EL F., in anni due di reclusione, quanto a RI F., in anni uno, mesi otto di reclusione;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI FR, EL AB relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione;
pene principale e accessoria sospese, non menzione;
revocava nei confronti di NI FR, EL AB, RI RN le statuizioni civili della sentenza di primo grado relative al Ministero della Salute, confermando nei confronti di NI FR, EL AB, RI RN le statuizioni civili della sentenza di primo grado limitatamente alla Regione Lombardia;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di ZZ RC, NO IV, EL IO, IE LU LE, LO CE IE, ON OV relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
rideterminava le residue pene principali, rispettivamente, nei confronti di ZZ RC, in anni due e mesi sette di reclusione, nei confronti di NO IV, in anni due, mesi undici e giorni venti di reclusione, nei confronti di EL IO, in anni uno, mesi nove di reclusione, nei confronti di IE LU LE in anni due e giorni venti di reclusione, nei confronti di LO CE IE in anni tre e mesi uno di reclusione, nei confronti di ON OV, in anni due e mesi nove di reclusione, e quelle accessorie della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
revocava nei confronti di NO IV tutte le statuizioni civili della sentenza di primo grado, nei confronti di ZZ RC le statuizioni civili della sentenza di primo grado relative al Ministero della Salute, con conferma di quelle relative alla Regione Lombardia;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di AM RA relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., così diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
rideterminava la residua pena principale in anni due e mesi dieci di reclusione, e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
rideterminava il risarcimento del danno, nei confronti di AM RA, in Euro 23758,00 a favore della Regione Lombardia e in Euro 8350,00 a favore del Ministero della Salute;
- assolveva ER IE dalla imputazione a lui ascritta limitatamente agli esami di laboratorio perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del ER P. relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., così diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di medicina nucleare, per essersi il reato estinto per prescrizione;
rideterminava il risarcimento del danno, nei confronti del ER P., in Euro 500,00 a favore della Regione Lombardia e in Euro 50,00 a favore del Ministero della Salute;
- assolveva G AL SO HE dalla imputazione a lui ascritta, limitatamente alla impegnativa di medicina nucleare nei confronti di RO IN perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del GA M. relativamente alla residua imputazione a lui ascritta, per essersi il reato estinto per prescrizione;
confermava le statuizioni civili;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di OL ID relativamente al reato p. e p. dall'art. 319 c.p., perché, riconosciute le attenuanti generiche, il reato è estinto per prescrizione;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del OL D. relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., per essersi il reato estinto per prescrizione;
revocava nei confronti del OL D. le statuizioni civili della sentenza di primo grado relative al Ministero della Salute, con conferma di quelle relative alla Regione Lombardia;
- riduceva la pena inflitta a ER IM rideterminandola in anni due e mesi undici di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata, con conferma degli altri capi e punti della sentenza del Tribunale;
- assolveva NZ LU IA e RA RG dalla imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati suindicati, ad eccezione del MA L. M. e dello RA G., nei confronti dei quali ultimi propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano.
AC IZ (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
1)- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'accordo corruttivo, siccome desunta:
- dalla inclusione del suo nome in una statistica del CMN (Centro di Medicina Nucleare) di PO relativa ai mesi gennaio-settembre 1996, che si riferiva peraltro a tutti i medici cui venivano, indipendentemente da accordi, erogati regali o denaro;
- dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti del CMN di carattere equivoco;
- dal presunto ricevimento di una busta contenente denaro, che sarebbe stata comunque restituita;
- dall'avere egli utilizzato, per le prescrizioni, peraltro in piena buona fede e in modo parziale, le locuzioni contenute in un "cartoncino" predisposto dal CMN;
2)- la mancata acquisizione delle impegnative emesse, con conseguente impossibilità di verifica della loro conformità al suddetto "Cartoncino" e della esistenza di eventuali alterazioni, con gli evidenti riflessi anche sul valore delle "statistiche" redatte dal CMN;
3)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione.
AR EL (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
1)- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti, fra i quali l'AR G., e senza avere dei medesimi dichiarato la contumacia (come imponeva la L. n. 479, nel frattempo entrata in vigore), che venne invece dichiarata solo alla ridetta udienza del 20.01.2000;
2)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per diversità di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a sensi dell'art. 289 c.p.p..;
3)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa corredata dal deposito integrale della documentazione relativa alle indagini, con riferimento in particolare alle prescrizioni contestate;
4)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio, per essere stati tardivamente depositati atti che il P.M. aveva già precedentemente a disposizione;
5)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, con riferimento in particolare alla individuazione dell'accordo corruttivo e al contenuto delle prescrizioni, non presenti nel fascicolo processuale e riportate, nella scheda allegata al capo di imputazione, sulla base di una consulenza tecnica dichiarata inutilizzabile;
6)- la nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte), per mancata notifica della relativa richiesta all'imputato contumace, non potendosi validamente invocare in contrario la pendenza in atto dell'udienza preliminare ne' la norma di cui all'art. 467 c.p.p.;
7)- la nullità dell'incidente probatorio, per mancato deposito della relativa richiesta del P.M. e mancata comunicazione dell'ammissione dell'incidente della data di espletamento;
8)- la nullità dell'incidente probatorio, per mancanza di ragioni di non rinviabilità della prova al dibattimento;
9)- la nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte), in quanto non richiesto solo in riferimento a responsabilità di soggetti diversi dai dichiaranti;
10)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ascritto reato di corruzione propria, siccome desunta da inesistenti, travisate o alterate dichiarazioni di dipendenti o collaboratori del CMN, dall'equivoco inserimento in alcuni elenchi, dalle incerte e non probanti dichiarazioni di LL in ordine alla consegna delle buste, dall'in sè lecita indicazione, da parte del medico del CMN di PO e dal patimenti lecito utilizzo, peraltro parziale, per le prescrizioni, del "cartoncino" del CMN, all'epoca comunemente diffuso nelle USL;
11)- la violazione di legge in ordine alla natura del reato, che avrebbe potuto al più consistere, alla luce di quanto emerso, in una corruzione impropria susseguente, e in ordine alla qualifica rivestita dall'AR G., riconducibile non a quella del pubblico ufficiale, bensì a quella dell'incaricato di pubblico servizio;
12)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'epoca di maturata prescrizione del reato, da farsi risalire, alla luce di quanto emerso, al marzo 1992 o, al più, al marzo 1995, con conseguente estinzione del reato stesso prima dell'emissione della sentenza di primo grado.
NI FR (che ha patteggiato la pena in appello, con conferma delle statuizioni civili relative alla Regione Lombardia) deduce:
- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3;
- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa corredata dal deposito integrale della documentazione relativa alle indagini, con riferimento in particolare alle prescrizioni contestate, da ritenersi pertanto, per la tardività della loro produzione, inutilizzabili;
- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso all'imputato assente, e senza avere del medesimo dichiarato la contumacia;
- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione.
ZZ RC (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e mesi sette di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
si sono revocate le statuizioni civili della sentenza di primo grado relative al Ministero della Salute, con conferma di quelle relative alla Regione Lombardia) deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p.., non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per diversità di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a fini cautelari;
2)- la violazione del diritto alla prova per mancata ammissione di perizia grafica sulle prescrizioni;
3)- la illogicità, in ragione di quanto sopra, dell'affermazione di responsabilità basata anche sulla quantità delle prescrizioni emesse;
4)- la illogicità del diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 323 bis c.p., siccome motivato con la quantità delle prescrizioni e col non acquiescente comportamento processuale.
AM RA (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., così diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e mesi dieci di reclusione, e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
si è rideterminato il risarcimento del danno in Euro 23758,00 a favore della Regione Lombardia e in Euro 8350,00 a favore del Ministero della Salute) deduce:
1)- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso all'imputato assente, e senza avere del medesimo dichiarato la contumacia;
2)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, con riferimento in particolare alla individuazione dell'attività corruttiva e al contenuto delle prescrizioni, non integralmente acquisite all'epoca dell'udienza preliminare;
3)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per diversità di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a fini cautelari;
4)- la nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte), per mancata notifica della relativa ordinanza ammissiva all'imputato contumace;
5)- il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, alla luce dell'assenza di elementi a carico e della presenza, indebitamente svalutata, di risultanze scagionanti;
6)- la violazione del principio del doppio grado di giudizio, per la mancata risposta ad alcune obiezioni sollevate nei motivi di appello;
7)- l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche. AN DI (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
1)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualifica rivestita dall'imputato, riconducibile non a quella del pubblico ufficiale, bensì a quella dell'incaricato di pubblico servizio;
2)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla natura del reato, che avrebbe potuto al più consistere, alla luce di quanto emerso, in una corruzione impropria;
3)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili, stante l'assenza di elementi di responsabilità e di concrete giustificazioni sul loro ammontare. NO IV (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due, mesi undici e giorni venti di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
si sono revocate tutte le statuizioni civili) deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per diversità di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a sensi dell'art. 294 c.p.p.;
2)- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti, fra i quali la EL I., e senza avere dei medesimi dichiarato la contumacia (come imponeva la L. n. 479, nel frattempo entrata in vigore), che venne invece dichiarata solo alla ridetta udienza del 20.01.2000;
3)- l'inutilizzabilità degli interrogatori resi in fase di indagini dall'imputato di reato connesso IE LL, siccome acquisiti a sensi dell'art. 512 c.p.p. per la morte del predetto, laddove il P.M. ebbe a rinunciare alla sua audizione mediante incidente probatorio in ragione delle sue cagionevoli condizioni di salute, comunque non integrative di impossibilità a comparire, e dopo aver dato priorità all'audizione di altri soggetti;
4)- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, considerato che:
a)- l'elevato numero di prescrizioni, inadeguatamente accertato, sicuramente gonfiato dal CMN e sempre passato al vaglio, meritevole di maggiore approfondimento, dei funzionari SL, divenuti testi d'accusa nel processo, trova sufficiente spiegazione nell'elevato numero di pazienti in carico all'imputata;
b)- si è dato un eccessivo rilievo ad alcune interessate dichiarazioni accusatorie e all'inserimento della prevenuta in qualche poco chiaro elenco del CMN, trascurandosi varie dichiarazioni attestanti la correttezza del comportamento della EL I.;
c)- si sono in particolare travisate le dichiarazioni, peraltro smentite dai testi TI e NI, di LL IE in ordine alla consegna delle buste contenenti denaro;
d)- si è sopravvalutata la consulenza RA, contenente errori, anche tecnici, sulla interpretazione delle prescrizioni e dei referti, passati comunque al vaglio delle SL, indipendentemente dalla loro conformità, peraltro parziale o accresciuta da alterazioni, al "cartoncino" del CMN, comunemente usato all'epoca;
5)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine:
a)- alla natura del reato, che avrebbe potuto al più consistere, alla luce di quanto emerso, e anche per la discrezionalità delle condotte contestate, in una corruzione impropria, stanti la indimostrata e comunque lecita attività di "indirizzamento" dei pazienti al "Centro" di PO Longostrevi, che godeva all'epoca di alta reputazione, la collegabilità dell'elevato numero di prescrizioni alla specializzazione della prevenuta, la liceità intrinseca delle prescrizioni, indipendentemente dalla loro formulazione, che avrebbe dovuto semmai essere sindacata dalle SL;
b)- alla qualifica rivestita dall'imputato, riconducibile non a quella del pubblico ufficiale, bensì a quella dell'incaricato di pubblico servizio, con conseguente non punibilità della prevenuta, siccome non avente vaste di pubblico impiegato;
6)- la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla declaratoria di prescrizione per l'imputazione relativa agli esami di laboratorio nonché in ordine all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche, sorretto fra l'altro da un'illegittima valutazione del comportamento processuale e confermato nonostante l'integrale risarcimento del danno alle parti civili. EL AB (che ha patteggiato la pena in appello, con conferma delle statuizioni civili relative alla Regione Lombardia) deduce, sul presupposto che il concordato in appello non preclude la rilevabilità delle nullità assolute e delle inutilizzabilità:
1)- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti e senza avere dei medesimi dichiarato la contumacia (come imponeva la L. n. 479, nel frattempo entrata in vigore), sollevandosi, in subordine eccezione di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost, dell'art. 419 c.p.p.;
2)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, anche in considerazione della dichiarata inutilizzabilità della consulenza Borra di alcuni interrogatori di coimputati;
3)- la nullità dell'incidente probatorio, per la mancata "vocatio in jus" degli imputati non presenti all'udienza preliminare e per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 392 c.p.p.. ER IE (nei cui confronti si è pronunciata assoluzione dalla imputazione ascritta limitatamente agli esami di laboratorio perché il fatto non sussiste, si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., così diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di medicina nucleare, per essersi il reato estinto per prescrizione, e si è rideterminato il risarcimento del danno in Euro 500,00 a favore della Regione Lombardia e in Euro 50,00 a favore del Ministero della Salute) deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a sensi dell'art.289 c.p.p.;
2)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per non essere stata la stessa corredata dal deposito integrale della documentazione relativa alle indagini, con riferimento in particolare alle prescrizioni contestate, acquisite solo, e parzialmente, nella fase dibattimentale, con evidente pregiudizio dei diritti di difesa;
3)- la nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte), per mancanza di ragioni di non rinviabilità della prova al dibattimento e in quanto non richiesto solo in riferimento a responsabilità di soggetti diversi dai dichiaranti;
4)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, anche in considerazione della dichiarata inutilizzabilità della consulenza Borra;
5)- la inutilizzabilità delle dichiarazioni di AR, CA e ON, rese in incidente probatorio, per la mancata assunzione dei predetti anche a sensi dell'art. 197 bis c.p.p., nonché delle dichiarazioni rese in fase di indagini da LL, siccome assunte anteriormente alla modifica dell'art. 64 c.p.p. e acquisite a sensi dell'art. 512 c.p.p. per la morte del predetto, laddove il P.M. ebbe a rinunciare alla sua audizione mediante incidente probatorio in ragione delle sue cagionevoli condizioni di salute, comunque non integrative di impossibilità a comparire, e dopo aver dato priorità all'audizione di altri soggetti;
6)- la violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere i giudizi di merito:
- valorizzato in chiave negativa l'inserimento del nome del prevenuto in alcuni elenchi, aventi un significato del tutto neutro e comunque redatti da personale del CMN, interessato a gonfiarli;
- male interpretato tecnicamente il significato di alcune prescrizioni;
- trascurato favorevoli risultanze in ordine alla consegna delle buste contenenti denaro, all'indirizzamento dei pazienti al Centro e all'utilizzo delle formulazioni da questo suggerite;
7)- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità anche per il solo reato ex art. 318 c.p., alla luce di quanto deciso dalla Corte di merito per posizioni analoghe e di quanto dalla stessa ricostruito riguardo alla condotta tenuta dal prevenuto;
8)- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo.
RI RN (che ha patteggiato la pena in appello, con conferma delle statuizioni civili relative alla Regione Lombardia) deduce l'inutilizzabilità della perizia informatica effettuata sui dati informatici contenuti nei PC sequestrati e sul materiale cartaceo ricavatone, in ragione della dimostrata pregressa alterazione subita dai dati medesimi.
GA HE (nei cui confronti si è pronunciata assoluzione dalla imputazione ascritta, limitatamente alla impegnativa di medicina nucleare nei confronti di RO IN perché il fatto non sussiste, e si è dichiarato non doversi procedere relativamente alla residua imputazione ascritta, per essersi il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili) deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a sensi dell'art.289 c.p.p.;
2)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per non essere stata la stessa corredata dal deposito integrale della documentazione relativa alle indagini, con riferimento in particolare alle prescrizioni contestate, acquisite solo, e parzialmente, nella fase dibattimentale, con evidente pregiudizio dei diritti di difesa;
3)- la nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte), per mancanza di ragioni di non rinviabilità della prova al dibattimento e in quanto non richiesto solo in riferimento a responsabilità di soggetti diversi dai dichiaranti;
4)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, anche in considerazione della dichiarata inutilizzabilità della consulenza Borra;
5)- la inutilizzabilità delle dichiarazioni di AR, CA e ON, rese in incidente probatorio, per la mancata assunzione dei predetti anche a sensi dell'art. 197 bis c.p.p., nonché delle dichiarazioni rese in fase di indagini da LL, siccome assunte anteriormente alla modifica dell'art. 64 c.p.p. e acquisite a sensi dell'art. 512 c.p.p. per la morte del predetto, laddove il P.M. ebbe a rinunciare alla sua audizione mediante incidente probatorio in ragione delle sue cagionevoli condizioni di salute, comunque non integrative di impossibilità a comparire, e dopo aver dato priorità all'audizione di altri soggetti;
6)- la violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere i giudizi di merito: - valorizzato in chiave negativa l'inserimento del nome del prevenuto in alcuni elenchi, aventi un significato del tutto neutro e comunque redatti da personale del CMN, interessato a gonfiarli;
- male interpretato tecnicamente il significato di alcune prescrizioni;
- trascurato favorevoli risultanze in ordine alla consegna delle buste contenenti denaro, all'indirizzamento dei pazienti al Centro e all'utilizzo delle formulazioni da questo suggerite;
7)- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità anche per il solo reato ex art. 318 c.p., alla luce di quanto deciso dalla Corte di merito per posizioni analoghe e di quanto dalla stessa ricostruito riguardo alla condotta tenuta dal prevenuto.
LO RO IO (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollenti, per la diversità della funzione, i precedenti resi innanzi al GIP o al P.M. a sensi dell'art. 289, sollevandosi, in subordine eccezione di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 289, 294, 374, 375 e 416 c.p.p.;
2)- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti e senza avere riguardo ai medesimi pronunciato motivata ordinanza di dichiarazione di contumacia;
3)- la nullità degli incidenti probatori, perché la relativa richiesta non fu notificata agli imputati non presenti all'udienza preliminare e fu avanzata senza i presupposti della non rinviabilità della prova al dibattimento e della esclusiva riferibilità dell'incombente a responsabilità di soggetti diversi dai dichiaranti;
4)- l'indeterminatezza del capo di imputazione, anche in considerazione della dichiarata inutilizzabilità della consulenza Borra;
5)- la nullità della costituzione di parte civile sia del Ministero della Salute, in quanto non rinnovata dal Ministro pro tempore, sia della Regione Lombardia, per la mancanza, nella procura speciale rilasciata all'avv. Balzano Prota, del potere di nominare un difensore;
6)- il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. EL IO (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni uno e mesi nove di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e del conseguente decreto dispositivo del giudizio), per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per diversità
di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a fini cautelari;
2)- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti, fra i quali il EM E., e senza avere dei medesimi dichiarato la contumacia (come imponeva la L. n. 479, nel frattempo entrata in vigore), che venne invece dichiarata solo alla ridetta udienza del 20.01.2000;
3)- la nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte), per mancata notifica all'imputato contumace della relativa richiesta ed ammissione;
4)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualifica rivestita dall'imputato, riconducibile (secondo le stesse indicazioni contenute nella sentenza impugnata), in relazione alla attività, non autoritativa ne' certificatoria, bensì tecnico- valutativa, della prescrizione di esami soggetti ad autorizzazione della SL, non a quella di pubblico ufficiale sibbene a quella di incaricato di pubblico servizio, con conseguente derubricazione del reato dalla fattispecie ex art. 319 c.p. a quella ex art. 320 c.p., ormai prescritta;
5)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla natura della fattispecie corruttiva, riconducibile, in relazione alle mere condotte di indirizzamento al Centro di PO ed effettuazione delle prescrizioni secondo le istruzioni del medesimo, e all'assenza invece di prova circa il carattere indebito delle prescrizioni stesse, non a quella di cui all'art. 319 c.p. bensì a quella di cui all'art. 318 c.p. - come del resto già ritenuto dalla Corte di merito riguardo alle prescrizioni di esami di laboratorio -, con conseguente estinzione del reato per prescrizione;
6)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la condotta tenuta nella sua vita e in relazione alle vicende di causa.
OL ID (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 319 c.p., perché, riconosciute le attenuanti generiche, il reato è estinto per prescrizione, e relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., per essersi il reato estinto per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado relative al Ministero della Salute e conferma di quelle relative alla Regione Lombardia) deduce:
1)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla individuazione di uno specifico atto - conforme o contrario ai doveri d'ufficio - rientrante nei compiti funzionali dell'imputato, non potendosi considerare tali ne' l'indirizzamento, praticabile da qualsiasi cittadino, dei pazienti verso il Centro di PO, ne' la circostanza, esulante dall'area di attività riferibile al prevenuto, della effettuazione, da parte del Centro, di esami difformi da quelli prescritti;
2)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla non riconosciuta irrilevanza delle erogazioni esigue (c.d. "munuscula") ai fini della sussistenza della fattispecie corruttiva di cui all'art. 318 c.p. nonché di quella di cui all'art. 319 c.p.;
3)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'accordo corruttivo, ritenuta sulla mera base del dato quantitativo delle prescrizioni, spiegabile con ragioni lecite (trasferimento a Milano, alto numero di pazienti, specializzazione dell'imputato) ed alterato dalle comprovate falsificazioni, e dell'utilizzo, per sè irrilevante, delle formule del cartoncino fornito dal CMN, e pur in assenza di chiamate in correità e di prove sul ricevimento di buste contenenti denaro;
4)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un dolo diretto, necessario per l'integrazione delle fattispecie contestate;
5)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle statuizioni civili, che avrebbe dovuto essere rivista alla luce del ridimensionamento del dato numerico ascrivibile al prevenuto.
IE LU LE (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e giorni venti di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce:
1)- l'illegittima omessa rinnovazione del dibattimento, con riferimento all'audizione di CA AL sulla decisiva circostanza della formazione delle buste per il recapito dei soldi;
2)- il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità;
3)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 323 bis c.p.. LO CE IE (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni tre e mesi uno di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per diversità di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a fini cautelari;
2)- la nullità dell'udienza preliminare del 10.01.2000 e di tutti gli atti successivi, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti, fra i quali il Lo IC P., e senza avere dei medesimi dichiarato, previi i controlli di rito, la contumacia (come imponeva la L. n. 479, nel frattempo entrata in vigore), che venne invece dichiarata solo alla ridetta udienza del 20.01.2000;
3)- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, siccome basata sulle inaffidabili (in quanto contraddittorie e interessate) dichiarazioni di CA TO e su riscontri documentali decisivamente inficiati da tale inaffidabilità (inserimento negli elenchi del CMN, predisposizione di buste a lui destinate) ovvero per sè poco significativi (numero delle prescrizioni, loro redazione secondo le formule suggerite dal CMN);
4)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della corruzione propria, in assenza di qualunque prova sulla superfluità o incongruità degli esami prescritti e non rivestendo valore, al riguardo, il dato quantitativo delle prescrizioni e la loro redazione secondo le formule suggerite dal CMN, stante il credito allora goduto da esso e il comportamento acquiescente tenuto dalle SL;
5)- la violazione di legge in ordine all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la sua condotta successiva al reato. Con motivi nuovi la difesa del Lo IC P. ha reiterato e sviluppato i motivi attinenti alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare.
ON OV (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e mesi nove di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in base alla mancanza di partecipazione dell'imputato al processo e di risarcimento del danno alle parti civili e trascurando il suo stato di incensuratezza, le sue condizioni personali e il miglioramento della sua condotta nella stessa vicenda di cui in causa.
NN IZ IO (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
1)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualifica rivestita dall'imputato, riconducibile non a quella del pubblico ufficiale, bensì a quella dell'incaricato di pubblico servizio;
2)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura propria della corruzione, sulla base di elementi (prescrizione senza visita a pazienti di altre zone, dato quantitativo delle prescrizioni, loro redazione secondo le formule suggerite dal CMN, indirizzamento dei pazienti a tale Centro) inidonei allo scopo;
3)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 318 c.p. (dichiarato prescritto) relativamente alle prescrizioni di esami di laboratorio, pur in assenza di una prova della collegabilità dei pagamenti a tali prescrizioni;
4)- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle statuizioni civili.
ER IM LU (nei cui confronti si è ridotta la pena principale e accessoria rideterminandola in anni due e mesi undici di reclusione, con conferma degli altri capi e punti della sentenza del Tribunale), deduce:
1)- la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e degli atti conseguenti), per non essere stata la stessa preceduta, come imponeva la normativa all'epoca vigente, dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollente, per diversità di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a fini cautelari e, tanto meno, le dichiarazioni spontanee rese al P.M. dall'indagato, come avvenuto nel caso del DE M.;
2)- l'eccezione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 289, 294, 374, 375 e 416 c.p.p., se interpretate nel senso di consentire la detta equipollenza;
3)- la nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01.2000, per avere il GUP rinviato tale udienza ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti e senza avere riguardo ai medesimi pronunciato, previi contraddittorio e controlli di rito, motivata ordinanza di dichiarazione di contumacia, emessa solo alla ridetta udienza del 20.01.2000;
4)- la nullità degli incidenti probatori (e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni in essi assunte), perché la relativa richiesta non fu notificata agli imputati non presenti all'udienza preliminare e fu avanzata senza i presupposti della non rinviabilità della prova al dibattimento e della esclusiva riferibilità dell'incombente a responsabilità di soggetti diversi dai dichiaranti;
5)- la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione, anche in considerazione della dichiarata inutilizzabilità della consulenza Borra;
6)- la inammissibilità della costituzione di parte civile sia del Ministero della Salute, in quanto non rinnovata dal Ministro pro tempore, sia della Regione Lombardia, per la mancanza, nella procura speciale rilasciata all'avv. Balzano Prota, del potere di nominare un difensore;
7)- la violazione di legge in ordine alla natura della fattispecie corruttiva, riconducibile, in relazione alle mere contestate condotte di indirizzamento al Centro di PO ed effettuazione delle prescrizioni secondo le istruzioni del medesimo, e all'assenza invece di prova circa il carattere indebito delle prescrizioni stesse, non a quella di cui all'art. 319 c.p. bensì a quella di cui all'art. 318 c.p., comma 2, con conseguente estinzione del reato per prescrizione;
8)- la violazione di legge in ordine alle attenuanti generiche, negate, nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato e l'originario comportamento ammissivo, solo per un presunto distacco da tale atteggiamento in sede dibattimentale.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ricorre avverso l'asssoluzione degli imputati RA RG e NZ LU IA, deducendo che le incertezze derivanti dalle contrastanti risultanze probatorie che hanno indotto la Corte di merito alle pronunce assolutorie sono decisivamente superate dall'elemento documentale, costituito da un registro rosso a quadretti (contenuto nel faldone 104) su alcune pagine del quale figurano, redatti a mano, numerosi conteggi mensili, coinvolgenti specificamente, per gli anni dal 1989 al 1991, anche lo RA G. e il MA L. M..
La difesa dello RA G. ha replicato con memoria, nella quale - premesso che l'imputato ha completamente risarcito il danno alle parti civili, onde nessuna pronuncia andrebbe emessa al riguardo, e che il reato si è prescritto in data 30.06.2004, sia per la riconoscibilità delle attenuanti generiche in ragione di tale risarcimento, sia ai sensi della L. n. 251 del 2005, sulla cui norma transitoria viene rinnovata eccezione di incostituzionalità in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 25 Cost., comma 2, - osserva che il ricorso del P.G. è inammissibile in quanto impinge in valutazioni di merito, dirette a contrastare quelle esaurientemente compiute, ai fini della decisione assolutoria, dalla Corte d'appello, e che il "registro rosso" invocato, oltre a essere inutilizzabile in quanto non validamente acquisito, alla luce dell'ordinanza del Tribunale in data 11.07.2001, non ha attribuzione e significato chiari e certi. DIRITTO
POSIZIONE DEGLI IMPUTATI CHE HANNO PATTEGGIATO IN APPELLO O RINUNCIATO AL RICORSO.
Imputati patteggianti in appello.
ON FR, NE AB e OR RN hanno concordato la pena in appello, rinunciando a tutti gli altri motivi. Ora, al di là dell'infondatezza (che emergerà dal prosieguo della motivazione) delle eccezioni sollevate, relative a inutilizzabilità o a nullità anche rilevabili d'ufficio, deve rilevarsi l'inammissibilità in radice dei ricorsi proposti dai predetti imputati, alla stregua dell'indirizzo - cui il Collegio ritiene, in presenza di un persistente contrasto giurisprudenziale, di dover senz'altro aderire, in quanto più conforme al carattere accusatorio del vigente sistema processuale - secondo il quale, in caso di concordato in appello (in cui le parti esercitano un potere dispositivo, che rende irretrattabile la loro rinuncia), alla Corte di legittimità non si possono proporre e non è dato decidere le questioni, già oggetto dei motivi rinunciati, anche se rilevabili d'ufficio (in tal senso Cass. 30.11.2005, Moliterno;
18.06.2003, Spinelli;
06.03.2003, Curato;
04.03.2003, Ferrara;
18.02.2003, Bevilacqua;
29.01.2003, Augugliaro;
17.10.2001, Pugliese;
24.10.2000, Fendoni;
25.01.2000, Pantaleo;
27.11.1995, Cresta;
contra Cass. 15.03.2005, Bernea;
27.01.2005. Alleri;
17.09.2004, Lombardi;
14.01.2004, Santagata;
06.03.2003, Mazzarini;
16.02.2000 rv 216266; 05.12.1999, Agrimi;
03.12.1998, Filippini;
19.11.1997, Tomasello;
05.06.1997 rv 207923; 28.05.1997, Molino;
14.01.1991, Lanfranchi).
Alla declaratoria di inammissibilità dei detti ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido (anche con gli altri soccombenti) alle spese processuali e di ciascuno, considerata la causa della inammissibilità, a quello della somma (stimata equa) di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Imputato rinunciante (AR Ganriele).
Il ricorso dell'AR G. è inammissibile, per avervi il ricorrente rinunciato.
Alla declaratoria di inammissibilità di tale ricorso segue la condanna del ricorrente, in solido anche con gli altri soccombenti, alle spese processuali e di ciascuno, considerata la causa dell'inammissibilità, a quello della somma (stimata equa) di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
QUESTIONI PROCESSUALI.
Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso invito del P.M. all'indagato a rendere interrogatorio.
AR G., ON A., TI M., NO F., EL I., IS P., LA M., LL R. S., EM E., Lo IC P. (che vi è tornato con i motivi nuovi) e DE M. hanno eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per non essere stata la stessa preceduta (come imponeva la normativa all'epoca vigente: art. 416 c.p.p., comma 1, nel testo novellato dalla L. n. 234 del 1997, art.2) dall'invito a rendere interrogatorio a sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3 non potendosi all'uopo ritenere equipollenti, per diversità
di funzioni e organi procedenti e per l'intervenuto mutamento, nel tempo, della contestazione, l'interrogatorio reso innanzi al GIP a fini cautelari ovvero le dichiarazioni spontanee rese al P.M. dall'indagato (come avvenuto nel caso del DE M.), e sollevandosi, in subordine (LL R. S., DE M.), eccezione di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 289, 294, 374, 375 e 416 c.p.p.. Sulla questione, com'è noto, vi è contrasto di giurisprudenza, sostenendosi, da un lato, che l'obbligo del P.M. di invitare l'indagato a rendere l'interrogatorio non veniva meno (con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio non preceduta da tale invito) per il fatto che l'indagato fosse stato già sottoposto a interrogatorio innanzi al GIP (Cass. 21.04.2004, Benintende;
26.11.2001, Er Regraui), e ritenendosi, dall'altro, che tale circostanza escludesse la necessità di un nuovo interrogatorio (Cass. 03.05.2006, Di RO;
19.02.2004, Montanari;
04.05.2001, Zarlenga).
Il Collegio, in adesione a quanto già deciso e rilevato dalla Corte di merito, ritiene di condividere il secondo dei menzionati indirizzi, con conseguente conferma della reiezione dell'eccezione sollevata, per i motivi che seguono.
All'impostazione originaria del codice di procedura penale, che riconosceva al P.M. una sorta di "diritto" alla verifica dibattimentale della propria tesi (donde l'assenza, nel procedimento pretorile, di qualsiasi filtro alla sua decisione di citare l'imputato a giudizio, e il condizionamento dell'emanabilità della sentenza di non luogo a procedere, all'udienza preliminare, all'evidenza della prova) e non gli imponeva alcun obbligo di interrogare l'indagato, con correlativa assenza di qualsiasi diritto di quest'ultimo a un contatto con il P.M. per il conseguimento di un'eventuale modifica delle sue determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (salva l'unica eccezione costituita dall'art. 453, in tema di giudizio immediato), seguì, com'è noto, con la modifica di cui alla L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1, l'inserimento nell'art. 416 c.p.p., comma 1 relativo alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., della previsione (analogamente introdotta nell'art. 555 c.p.p., comma 2, relativo al decreto di citazione da parte del P.M. nel giudizio davanti al pretore) dell'obbligo per il P.M., a pena di nullità della richiesta stessa, di previamente invitare l'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio. L'art. 375 c.p.p., comma 3, nel testo tuttora vigente, prevede che, quando la persona è chiamata a rendere Vinterrogatorio, l'invito a presentarsi del P.M. contiene la sommaria informazione del fatto, quale risulta dalle indagini, fino a quel momento compiute, e può, inoltre, contenere, ai fini di quanto previsto dall'art. 453, comma 1 (richiesta di giudizio immediato), l'indicazione delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
L'art. 417, lett. b), nel testo anteriore alle modifiche poi subite solo per effetto della L. 16 dicembre 1999, n. 479, prevedeva che la richiesta di rinvio a giudizio contenesse "l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge".
Con la stessa L. n. 234 del 1997, fu modificato l'art. 289 c.p.p., relativo alla misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, con l'aggiunta, alla fine del comma 2, del seguente periodo:
"Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli artt. 64 e 65". Ora, premesso che l'equipollenza - concetto ricavabile da tutto il sistema processuale, e rinveniente ora anche un fondamento costituzionale nel principio di ragionevole durata, stabilito dall'art. 111 Cost., comma 1 - ricorre in presenza di due atti che hanno lo stesso contenuto e raggiungono lo stesso risultato, onde il compimento dell'uno rende superfluo l'altro, alla soluzione positiva del quesito circa la possibilità di ritenere (alla stregua del quadro descritto, che risulterà poi, com'è noto, modificato dalla L. n. 479 del 1999) l'equipollenza dell'interrogatorio già effettuato dal GIP a quello oggetto dell'invito del P.M. all'indagato, ai fini dell'esonero del P.M. dall'obbligo di procedere a tale invito, si perviene (al di là del rilievo sistematico che l'introduzione dell'obbligo di interrogare tutti gli indagati prima della richiesta di rinvio a giudizio, o della citazione a giudizio, fu operata dalla stessa legge che, con la modifica dell'art. 289 c.p.p., introdusse prevede l'obbligo per il G.I.P. di interrogare l'indagato prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicare la misura interdittiva cautelare dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio) attraverso la considerazione che gli incombenti in raffronto presentano profili del tutto analoghi in relazione ai presupposti informativi, al contenuto, alla funzione e alla collocazione temporale.
Quanto, infatti, ai presupposti informativi, da una parte l'interrogatorio del P.M. è preceduto dall'invito a presentarsi, regolato dall'art. 375 c.p.p., comma 3, che, nel testo vigente anche dopo la modifica del 1997, prevede che esso contenga la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini compiute fino al momento in cui l'invito stesso viene inviato, e, dall'altra, parallelamente, l'interrogatorio del G.I.P. della persona sottoposta a misura cautelare è preceduto, evidentemente, dalla misura cautelare stessa, che contiene (art. 292, lett. b) e c) ), tra l'altro, l'esposizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
mentre, a sua volta, l'interrogatorio da parte del G.I.P. della persona per cui il P.M. ha chiesto la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è preceduta dalla richiesta del P.M., ai sensi dell'art. 291 c.p.p., e dall'avviso di fissazione dell'interrogatorio stesso. Nè in contrario può obiettarsi che - in seguito alla L. n. 234 del 1997 - il capo di incolpazione dell'invito a presentarsi dovesse essere identico a quello della richiesta di rinvio a giudizio e - quindi - del decreto che dispone il giudizio.
Tale obiezione, infatti (al di là del rilievo sistematico che l'art.423 c.p.p. consente al P.M. di modificare l'imputazione nel corso dell'udienza preliminare), è del tutto priva di base normativa. Dalla disciplina regolante (a seguito della L. n. 234 del 1997) il contenuto dell'invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.: sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute), della richiesta di rinvio a giudizio (art. 417, c.p.p., lett. b:
enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge) e del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p., lett. c:
enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge) si evince, invero, chiaramente che la formulazione della imputazione, sino al decreto che dispone il giudizio, era fluida e suscettibile di aggiustamenti e rettifiche.
In ordine al contenuto degli interrogatori del P.M. e del G.I.P., è decisivo il rilievo della comune soggezione agli artt. 64 e 65 c.p.p.. È certa poi, anche per l'interrogatorio del P.M., come per quello del GIP, l'esplicazione di una funzione di garanzia, stante la sua finalizzazione a far conoscere all'indagato l'esistenza di un procedimento a suo carico, prima dell'esercizio dell'azione penale, consentendogli di eventualmente indurre il P.M. alla modifica delle proprie determinazioni al riguardo.
Quanto al momento di effettuazione dei due incombenti alla luce della disciplina introdotta con la L. n. 234 del 1997, alla chiara individuazione, attraverso le norme regolanti le misure cautelari (art. 294 c.p.p., commi 1 e 1 bis, e art. 289 c.p.p.), della scansione temporale per l'interrogatorio del G.I.P., fa riscontro, per l'interrogatorio del P.M., la doverosa conclusione - discendente dalla mancanza di un preciso riferimento cronologico nel codice, dal quantum di informazione che doveva essere fornito con l'invito a presentarsi e dalla menzionata ratio dell'istituto -, che l'organo di accusa potesse inviare l'invito a presentarsi quando lo ritenesse opportuno, e non fosse, in particolare, affatto obbligato a farlo solo dopo la conclusione delle indagini.
A fronte di tali molteplici e significativi elementi, che fanno decisamente propendere per la tesi dell'equipollenza, non si può validamente contrapporre l'obiezione formale della differenza degli organi procedenti.
Il peso di tale rilievo è infatti di poco momento, se si considera, da un lato, che il P.M. è anch'esso organo di garanzia (come stabilisce l'art. 358 c.p.p., per cui egli deve compiere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini) e può partecipare all'interrogatorio del G.I.P., ai sensi dell'art. 294 c.p.p., comma 4, e, dall'altro, che il G.I.P. svolge la propria attività su impulso del P.M. e sulla base degli atti che il P.M. gli sottopone, e l'interrogatorio da lui assunto viene restituito al P.M., che può, anche sulla base di tale interrogatorio, adottare le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.
In definitiva, deve essere riconosciuta la equipollenza fra l'interrogatorio reso al G.I.P., dopo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva o prima di una misura cautelare interdittiva, e l'interrogatorio reso al P.M, ai fini di quanto previsto dall'art.416 c.p.p., nel testo modificato dalla L. n. 234 del 1997.
Anche volendo poi, dare rilievo, al riguardo, al concreto contenuto delle imputazioni contestate nelle misure cautelari, in rapporto a quelle poi indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, vale sottolineare che la Corte di merito, con un'analisi dettagliata e puntuale delle varie posizioni, ha escluso che le seconde abbiano subito, rispetto alle prime, modifiche sostanziali. Un discorso a parte merita la posizione dell'imputato DE M.. Quest'ultimo, infatti, anziché essere interrogato dal GIP, ebbe a rendere dichiarazioni spontanee al P.M..
Questo specifico profilo, per vero, non venne affrontato nei motivi di appello.
Non può comunque dubitarsi, anche in tal caso, della richiamata equipollenza.
1. L'art. 374 c.p.p., comma 2, stabilisce, infatti, che, quando "il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364".
Premesso che il rinvio alle disposizioni degli artt. 64, 65 e 364 deve essere chiaramente valutato in relazione al testo di essi, al momento in cui vennero assunte le dichiarazioni spontanee, si rileva:
- quanto all'art. 364, relativo alla nomina e alla presenza del difensore, che la Corte d'appello ha precisato che l'imputato fu assistito dal difensore;
- quanto agli artt. 64 e 65, che la Corte di merito, agli effetti dell'art. 64, primi due commi (libertà della persona nell'interrogatorio e divieto di uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti), ha chiarito che l'imputato era libero e le dichiarazioni spontanee furono liberamente rese;
- quanto all'art. 64, u.c. (avvertimento che la persona ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso) e all'art. 65 c.p.p. (contestazione delle accuse), che la Corte territoriale ha rilevato che il prescritto avvertimento fu dato a DE M. dal P.M. e che allo stesso il P.M. effettuò precise contestazioni.
Alla luce di quanto illustrato, l'eccezione proposta va respinta per tutti i ricorrenti.
Quanto all'eccezione di costituzionalità sollevata sul punto, si osserva che proprio le sopra ritenute equipollenze sostanziali fra l'interrogatorio reso al P.M. e le concrete situazioni verificatesi per i ricorrenti, unitamente al rilievo che gli elementi a difesa, che l'indagato può in misura non minorata presentare nell'interrogatorio reso al GIP, non possono restare ignoti al P.M., al quale il detto interrogatorio viene trasmesso, evidenziano la palese infondatezza della eccezione medesima.
Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato deposito integrale della documentazione relativa alle indagini. AR G., ON A., IS P. e LA M. hanno eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per non essere stata la stessa corredata dal deposito integrale della documentazione relativa alle indagini, con riferimento in particolare alle prescrizioni contestate, acquisite solo successivamente (e parzialmente, nella fase dibattimentale: IS P., LA M.), con evidente pregiudizio dei diritti di difesa (IS P., LA M.), ovvero da ritenersi, per la tardività della loro produzione, inutilizzabili (ON A.) o, comunque, incidenti sulla validità del decreto dispositivo del giudizio (AR G.).
L'eccezione (come già correttamente rilevato dalla Corte di merito) è priva di pregio.
Va, invero, precisato anzitutto che l'acquisizione di tutte le prescrizioni per tutti i medici non costituiva certamente per il P.M. un obbligo, derivando evidentemente da tale "parzialità" la mancanza, in dibattimento, non di una prova di difesa, ma di una prova di accusa.
Certamente, invece, il P.M. era obbligato, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 2, a trasmettere tutta la documentazione relativa alle indagini espletate e, in particolare, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (custodibili peraltro anche altrove). Senonché, la sanzione processuale della violazione di tale obbligo non è quella della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto dispositivo del giudizio, bensì quella della inutilizzabilità degli atti non trasmessi (cfr., da ultimo, CASS.;
SEZ. 4^, SENT. 00 704 DEL 14/01/2004, CC. 21/11/2003, RV. 227090). Nulla peraltro impediva al P.M. di effettuare attività integrativa di indagine, di depositare i nuovi documenti acquisiti e di darne avviso ai difensori, nel corso del dibattimento (cfr. Cass. SEZ. 3^ SENT. 21379 DEL 25/05/2001, UD. 11/04/2001. RV. 219699). Nullità di tutti gli atti successivi all'udienza preliminare del 10.01,2000.
Tale eccezione viene dedotta da AR G., ON A., NO F., EL I., NE F., LL R. S., EM E., Lo IC P. (che vi è tornato con i motivi nuovi), DE M., per avere il GUP rinviato l'udienza del 10.01.2000 ad altra del 20.01.2000, senza averne notificato avviso agli imputati assenti e senza avere dei medesimi dichiarato, previi i controlli di rito (Lo IC P., DE M.) la contumacia (come imponeva la L. n. 479, nel frattempo entrata in vigore) con motivata ordinanza (LL R. S.), che venne invece pronunciata solo alla ridetta udienza del 20.01.2000;
sollevandosi, in subordine, eccezione di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 419 c.p.p. (NE F.).
Per affrontare con chiarezza la questione, va preliminarmente ricordato (riprendendo le precisazioni già fatte al riguardo dai giudici di merito) quanto segue.
Il G.U.P. verificò la regolare costituzione delle parti alla (prima) udienza del 15.12.1999, sulla base della normativa in quel momento vigente (art. 420 c.p.p., commi 2 e 3). Le citazioni e gli avvisi per tale udienza erano regolari, tranne che per gli imputati AR G., AM e DE NC, per i quali venne rinnovata la citazione per la successiva udienza del 10.01.2000. Nelle more entrò in vigore la L. 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta "Legge CAROTTI"), che modificava la disciplina della contumacia, riscrivendo l'art. 420 c.p.p. e introducendo gli artt. 420 ter e quater c.p.p.;
in base ai commi 1 e 2 di quest'ultima norma:
"1.- Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate nell'art. 420, comma 2, art. 420 bis e art. 420 ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2.- L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore".
All'udienza del 10.01.2000 il G.U.P. verificò la regolare citazione di AM, AR G. e DE SC, dando atto a verbale che le notifiche a costoro (ed ai loro difensori) avevano avuto esito positivo. Quindi, in presenza di concomitanti impegni del proprio Ufficio, rinviò l'udienza al 20 gennaio 2000.
In tale udienza il G.U.P. dichiarò la contumacia degli imputati assenti e trattò le questioni relative alle costituzioni di parte civile.
Secondo l'eccezione proposta, la mancata dichiarazione di contumacia, all'udienza del 10.01.2000, ha comportato che i difensori, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2, non rappresentavano i propri assistiti.
Per conseguenza, l'avviso del rinvio dato ai difensori non avrebbe nessuna efficacia per gli imputati e si sarebbe verificata una nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art.179 c.p.p., comma 1. Sulle conseguenze dell'omessa formale dichiarazione di contumacia vi è, com'è noto, contrasto in giurisprudenza, ritenendosi, da un lato, che ne derivi sempre una nullità a regime intermedio (Cass.21.03.2006, Terlizzi;
24.09.2002, Capristo;
17.11.1999, Turani;
03.12.1996, Sagliano;
13.06.1991, Bonzagni) e, dall'altro, che nessuna nullità può derivarne, in quanto non prevista dall'ordinamento (Cass. 21.04.2006, Polinari;
24.01.2005, Manna;
16.12.2004, Bertucca;
13.10.2004, Bosso;
29.03.2004, PM in proc. Floris;
23.01.2004, Peluso;
16.12.1997, Bontempo Scavo;
20.11.1997, Bianchin;
21.02.1997, Di Pucchio: 26.06.1995, Michelutti;
03.03.1993, Derouiche).
Analizzando tuttavia con attenzione il tenore delle varie pronunce, si vede che, mentre per quelle del secondo gruppo ciò che conta è l'esistenza o meno del presupposto di fatto del giudizio contumaciale, costituito dall'assenza di un impedimento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato, l'elemento a cui danno comunemente rilievo quelle del primo gruppo, per dedurre conseguenze invalidanti dall'omissione della dichiarazione di contumacia, è l'omesso accertamento del detto presupposto, che l'omessa dichiarazione lascia di regola presumere. È dunque in tale omesso accertamento che l'indirizzo "formalistico" individua propriamente il fatto produttivo della nullità. Consegue da tanto, ed è punto di sostanziale convergenza fra i due orientamenti, che nessun pregiudizio invalidante può comunque ravvisarsi, ove risulti che l'accertamento de quo sia stato in concreto espletato.
Alla stregua di tale ragionevole principio, deve escludersi che nella specie si sia verificata alcuna nullità, posto che risulta - come già accertato dai giudici di merito - che il G.U.P., sia alla prima udienza (quella del 15.12.1999), che alla seconda (quella del 10.01.2000), verificò alla presenza dei difensori la regolare costituzione delle parti, espletando tutti gli accertamenti tipici preliminari alla dichiarazione di contumacia.
Circa l'eccezione di incostituzionalità sollevata sul punto, la sua palese infondatezza, con riferimento al caso di specie, discende proprio dai suesposti rilievi circa l'assenza di qualsiasi pregiudizio alla posizione degli imputati nei cui confronti venga in concreto effettuato l'accertamento del presupposto di fatto del giudizio contumaciale.
Nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione.
Tale eccezione viene dedotta da AC T., AR G., ON A., NO F., NE F., IS P., LA M., LL R. S. e DE M., che ravvisano l'indeterminatezza del capo di imputazione nella (carente) individuazione dell'accordo corruttivo (AR G., NO F.) e nella circostanza che le prescrizioni, non presenti (AR G., NO F.) nel fascicolo processuale, furono riportate, nella scheda allegata al capo di imputazione, sulla base di una consulenza tecnica dichiarata inutilizzabile (AR G., NE F., IS P., LA M., LL R. S., DE M.), al pari di alcuni interrogatori di coimputati (NE F.).
L'eccezione è infondata.
Come già precisato, infatti, dalla Corte di merito, nella specie il capo di imputazione ben definiva, in termini sostanziali, l'esistenza di un accordo corruttivo in forza del quale gli imputati, tutti medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, avrebbero accettato la promessa (in epoca anteriore e prossima alla prescrizione degli esami contestati ad ogni singolo imputato) di un compenso illecito (poi effettivamente corrisposto in epoca immediatamente successiva alla prescrizione degli esami, secondo importi e percentuali prestabiliti) per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio (in particolare per indirizzare i propri pazienti presso le strutture sanitarie facenti capo al PO Longostrevi e per redigere le impegnative secondo le istruzioni ricevute da personale dipendente del suddetto PO Longostrevi, così operando in violazione del principio di imparzialità della P.A.).
Quanto al fatto che la consulenza tecnica sulla cui base furono redatte le schede allegate al capo di imputazione (che specificano, per ogni imputato, le generalità, la residenza, il difensore, l'U.S.S.L. di appartenenza, la qualità del medico - di base, specialista convenzionato, ospedaliero -, il propagandista di riferimento, i dati relativi all'eventuale misura cautelare cui era stato sottoposto, la data delle dichiarazioni dei coimputati, l'elenco degli esami, suddivisi per numero, anno e laboratorio, con il totale) fu dichiarata inutilizzabile con ordinanza del GUP del 09.02.2000, in quanto effettuata oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari, esso non ha nessun riflesso sulla validità del decreto dispositivo del giudizio, emesso alla stregua degli atti in base al detto capo di imputazione, posto che, ferma restando l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p., u.c.), nulla impedisce al P.M., che vi è anzi tenuto, di adottare i provvedimenti di definizione del procedimento, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio, anche dopo la detta scadenza (Cass. 24.01.1994, Dionisi;
19.11.1992, PM in proc. De Laurenti;
24.09.1991, Tornetta), e di formulare quindi il capo di imputazione sulla base di una propria elaborazione, pur se derivante dal tardivo espletamento dell'incarico di un ausiliario, degli elementi acquisiti, che resta comunque soggetta alla piena verifica dibattimentale (nella specie puntualmente compiuta, attraverso una perizia informatica svolta nel contraddittorio delle parti).
Del tutto generico, ai fini dell'eccezione in esame, è poi il rilievo (del NE F.) circa la dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni coimputati.
Nullità della costituzione delle parti civili.
LL R. S. e DE M. eccepiscono la nullità della costituzione di parte civile sia del Ministero della Salute, in quanto la costituzione stessa non fu rinnovata dal Ministro pro tempore, sia della Regione Lombardia, per la mancanza, nella procura speciale rilasciata all'avv. Balzano Prota, del potere di nominare un difensore.
Le eccezioni sono state correttamente respinte dalla Corte di merito. Quanto, invero, a quella riguardante il Ministero della Salute (già della Sanità), premessa l'esistenza agli atti della richiesta del precedente Ministro Bindi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, di autorizzazione alla costituzione della parte civile, e della risposta del Sottosegretario Bassanini, che autorizza il Ministro a costituirsi parte civile, e la mancanza di una espressa manifestazione di volontà del Ministro pro-tempore, Umberto Veronesi, rilevasi (riprendendo quanto già puntualmente osservato dalla Corte di merito) che:
il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1 stabilisce che:
"La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.
Gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedano il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità".
tale norma - pur anteriore rispetto all'art. 122 c.p.p., comma 2, - ha portata generale e, pertanto, si applica anche al processo penale (CASS. SEZ. 5^ SENT. 11441 DEL 07/10/1999, UD. 27/03/1999, RV. 214865);
- per la valida costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura dello Stato per conto di un Ministero in procedimento penale di corruzione di operatori pubblici, non è sufficiente la riserva ex lege all'Avvocatura dello Stato della difesa degli organismi statuali, occorrendo al riguardo idonea documentazione attestante in qualunque modo, e non necessariamente attraverso una procura speciale, la volontà manifesta della pubblica amministrazione di esercitare nel processo penale la pretesa risarcitoria o restitutoria (CASS. SEZ. 6^ SENT. 0 6980 DEL 17/06/1995, UD. 16/12/1994, RV. 201951);
- nel caso in esame, tale volontà risulta manifesta: il Ministero della Salute (allora della Sanità), in persona del Ministro pro tempore, ha chiesto ed ottenuto dalla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione a costituirsi parte civile in questo processo. La volontà dello Stato di esercitare la pretesa risarcitoria contro gli imputati di questo processo risulta, quindi, inequivocabile, ed è irrilevante che non vi sia stata una successiva manifestazione di volontà del nuovo Ministro.
In ordine all'eccezione riguardante la Regione Lombardia, premesso che con Delib. Giunta Regionale 12 giugno 1998, si diede atto che, in precedenza, era stato conferito incarico a costituirsi parte civile, in questo processo, all'avv. Colombo, e che, per ragioni di opportunità, tale avvocato veniva poi sostituito con l'avv. Balzano Prota, il quale veniva, con la stessa delibera, nominato procuratore speciale e difensore dell'amministrazione nel procedimento penale di cui si tratta, e si costituiva quale procuratore speciale di RO Formigoni, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Giunta della Regione Lombadia, che era stato autorizzato a conferirgli procura speciale ad litem, si osserva (in conformità ai rilievi già operati dalla Corte territoriale) che le due procure rilasciate (dalla Giunta e dal Presidente) sono complementari, in quanto:
- la Giunta ha confermato la volontà dell'Ente Regione di costituirsi parte civile e di avvalersi dell'Avvocato Balzano Prota, nominandolo procuratore speciale e difensore dell'amministrazione;
- la stessa Giunta ha autorizzato il Presidente a conferire al detto avvocato la procura speciale ad litem (ai sensi dell'art. 122 c.p.p., comma 2);
- il Presidente si è avvalso del potere datogli dalla Giunta ed ha conferito - a sua volta - procura speciale al detto avvocato, perché nominasse anche se stesso difensore, come - di fatto - avvenuto. QUESTIONI ATTINENTI ALLA RITUALITÀ DELLE PROVE.
Nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni ivi assunte) per mancata osservanza delle relative formalità.
L'eccezione viene dedotta da AR G., NO F., NE F., LL R. S., EM E. e DE M., in ragione:
- del mancato deposito della richiesta del P.M. (AR G.) e della mancata comunicazione dell'ammissione dell'incidente (AR G., NO F., NE F., EM E.) e della data di espletamento (AR G.);
- della mancata notifica della richiesta dell'incidente agli imputati contumaci (AR G., NE F., LL R. S., EM E., DE M.), non potendosi validamente invocare in contrario (AR G.) la pendenza in atto dell'udienza preliminare ne' la norma di cui all'art. 467 c.p.p.. Com'è noto, la possibilità di richiedere l'incidente probatorio (anche) nella fase della udienza preliminare fu introdotta dalla sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 della Corte Costituzionale, che dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, la detta possibilità.
La Corte Costituzionale non fornì peraltro indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'incidente probatorio nel corso dell'udienza preliminare.
È necessario, quindi, verificare se e in che limiti le norme sulle formalità dell'incidente probatorio siano applicabili anche all'incidente svolto nell'udienza preliminare.
In punto di fatto è da premettere che il P.M. depositò la richiesta di incidente probatorio, riguardante l'esame degli (allora) coimputati ON, MA, CA e LL, con tutte le indicazioni previste (a pena di inammissibilità) dall'art. 393 c.p.p., commi 1 e 2, all'udienza preliminare del 21.02.2000.
Sull'opposizione di numerosi difensori all'ammissione, il G.U.P. decise di accogliere la richiesta del P.M. con l'ordinanza del 26.02.2000, di cui dette lettura, rinviando ad una successiva udienza per lo svolgimento dell'incidente.
Secondo l'eccezione proposta, dovevano essere osservate tutte le formalità previste dalle norme che regolano l'incidente probatorio, ivi comprese in particolare quelle, nella specie non osservate, sul deposito in cancelleria della richiesta del P.M. e sulla notifica di essa agli imputati, nonché sulla notifica, ai sensi dell'art. 398 c.p.p., comma 3, dell'ordinanza ammissiva ai difensori e agli imputati.
Rileva il Collegio (in adesione a quanto già sostenuto dai giudici di merito) che, essendo le specifiche formalità surriferite finalizzate a garantire la conoscenza della richiesta dell'incidente e l'esercizio dei relativi diritti di difesa e partecipazione delle parti, la loro applicazione è priva di qualunque giustificazione logico-sistematica in relazione a un incidente, quale quello in discorso, richiesto e gestito nella pienezza del contraddittorio dell'udienza preliminare.
Per quanto concerne in particolare la posizione degli imputati contumaci, gli stessi erano, anche a tal fine, rappresentati dai difensori, presenti all'udienza preliminare, giusta le esigenze di speditezza proprie di tale udienza, incompatibili con un eventuale differimento per la notifica diretta, come fatto palese anche dalla drastica previsione di cui all'art. 423 c.p.p., comma 1, ultimo periodo.
Nullità dell'incidente probatorio (con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni ivi assunte) per assenza dei relativi presupposti.
L'eccezione viene dedotta da AR G., NE F., IS P., LA M., LL R. S. e DE M., in ragione della pretesa assenza dei presupposti di non rinviabilità della prova al dibattimento e di esclusivo riferimento dell'assunzione a responsabilità di soggetti diversi dai dichiaranti.
Per quanto concerne il presupposto della non rinviabilità della prova, deve osservarsi (in sintonia con la Corte di merito) che esso non è richiesto, alla stregua delle modifiche apportate all'art. 392 c.p.p., comma 1, lett. c) e d) dalla L. 7 agosto 1997, n. 267, art.4, comma 1, per l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e per l'esame delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.. Nè in contrario può invocarsi la previsione di cui all'art. 393 c.p.p., comma 2, lett. c) posto che, considerato l'espresso richiamo che vi si fa all'art. 392, dal collegamento a tale ultima norma dell'obbligo del P.M. di motivare, nella richiesta, ragione della non rinviabilità della prova al dibattimento, deriva che, non prevedendosi (più), per gli esami di cui al citato art. 392, lett. c) e d) circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento, ne' il P.M., ne', a fortiori, il G.U.P., debbono, in relazione ai detti incombenti, motivare sul punto.
Quanto alla dedotta assenza dell'esclusivo riferimento dell'esame a responsabilità di soggetti diversi dai dichiaranti, deve rilevarsi che l'art. 392 c.p.p., comma 1, lett. c) non fa distinzione tra l'ipotesi in cui le dichiarazioni del coimputato vertano su fatti inerenti la responsabilità di terze persone del tutto sganciati dalla sua personale posizione, e l'ipotesi in cui vertano su fatti coinvolgenti in qualche modo anche la sua persona.
In questa seconda ipotesi può essere inevitabile che il coimputato in sede di incidente probatorio eviti di riferire, oltre che sulle responsabilità di altri, anche sulle proprie, strettamente connesse al tema della prova.
Quello che rileva - e in tal senso va in effetti interpretata la limitazione de qua - è che le dichiarazioni in questione non possono essere usate contro lo stesso dichiarante.
Inutilizzabilità delle dichiarazioni di MA, CA e ON, rese in incidente probatorio.
L'eccezione viene dedotta da IS P. e LA M. in ragione della mancata assunzione dei predetti soggetti anche a sensi dell'art. 197 bis c.p.p.. L'eccezione è infondata.
Come, infatti, precisato dalla Corte d'appello, gli esami di ON, MA e CA sono stati espletati prima dell'entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63, e sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, prima di tale data, ai sensi dell'art.431 c.p.p.. Il fatto che i tre, in seguito alle modifiche introdotte con la detta legge ed al passaggio in giudicato, nei loro confronti, della sentenza di applicazione di pena su richiesta, fossero divenuti potenziali testimoni assistiti, se da un lato apriva un discorso sull'eventuale opportunità di risentirli in tale veste, nessuna implicazione poteva in sè avere sull'utilizzabilità delle dichiarazioni da loro già rese, nel contraddittorio dell'incidente. Inutilizzabilità degli interrogatori resi in fase di indagini dall'imputato di reato connesso IE LL.
L'eccezione viene dedotta da EL I., IS P., LA M., sull'assunto che gli interrogatori del LL furono acquisiti a sensi dell'art. 512 c.p.p. per la morte del predetto, dopo che il P.M., dando fra l'altro priorità all'audizione di altri soggetti, aveva rinunciato alla audizione del predetto mediante incidente probatorio, in ragione delle sue cagionevoli condizioni di salute, comunque non integrative di impossibilità a comparire;
si sottolinea altresì che gli interrogatori vennero assunti anteriormente alla modifica dell'art. 64 c.p.p. (IS P., LA M.). L'eccezione è stata correttamente respinta dalla Corte di merito. In fatto va premesso che:
- il 21.02.2000 il P.M. chiese che fossero sentiti, con le forme dell'incidente probatorio, gli (allora) coimputati ON, MA, CA e LL, e il 26.02.2000 il G.U.P. ammise l'incidente;
- terminati gli interrogatori degli imputati, e sentiti, nel corso del mese di marzo 2000, la ON, la MA e CA, il 22.03.2000 il G.U.P. rese noto alle parti che era stato informato di un problema relativo alla salute di LL;
- il 28.03.2000 pervenne un fax dall'Ospedale S. Raffaele di Milano, che certificava che LL era ricoverato per grave neoplasia al pancreas;
- nella stessa udienza, il P.M. rinunciava all'esame di LL e alcuni difensori chiesero un rinvio, per sentirlo ugualmente;
il G.U.P., preso atto della rinuncia, respinse la richiesta dei difensori e dispose che si procedesse oltre;
- IE ON LL morì il 01.04.2000.
Ciò precisato, va anzitutto rilevata l'inesistenza di qualsiasi elemento che consenta di affermare che il P.M. abbia maliziosamente predisposto l'ordine degli esami, per evitare il contraddittorio su LL.
Quanto alle iniziative e decisioni assunte il 28.03.2000, si osserva, al di là di ogni ulteriore considerazione, che le stesse sono state di fatto assorbite e travolte dalla sopravvenuta subitanea morte del LL, che avrebbe, in ogni caso, impedito la sua audizione. L'acquisizione delle dichiarazioni del LL è, pertanto, ritualmente avvenuta in base alla norma dell'art. 512 c.p.p., la cui compatibilità con le modifiche apportate all'art. 111 Cost. e con le norme sul giusto processo è stata di recente riconosciuta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 36747 del 24/09/2003, ud. 28/05/2003, rv. 225470).
Nessuna preclusione al riguardo poteva, infine, rivenire dal fatto che il predetto fu sentito senza l'osservanza delle modalità di cui all'art. 64 c.p.p. come modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, stante l'epoca in cui le dichiarazioni furono rese.
Inutilizzabilità della perizia informatica effettuata sui dati informatici contenuti nei PC sequestrati e sul materiale cartaceo ricavatone.
L'eccezione viene dedotta da OR F. in ragione della dimostrata pregressa alterazione subita dai dati medesimi (durante la consulenza tecnica del P.M., poi dichiarata inutilizzabile).
L'eccezione (che per scrupolo di completezza si esamina, pur se proposta da imputato che ha patteggiato la pena in appello) è infondata, essendosi in sede di merito accertato che la modifica subita dai dati informatici fu assolutamente irrilevante, in quanto estranea al contenuto dei files, e non ha quindi pregiudicato l'attendibilità del successivo accertamento peritale. QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE.
Riconducibilità della qualifica rivestita dai medici non a quella del pubblico ufficiale, bensì a quella dell'incaricato di pubblico servizio.
L'assunto è sostenuto da AR G., AR C., EL I. (che sottolinea la conseguente non punibilità delle condotte, per la mancanza della qualità di pubblico impiegato), EM E. (che sottolinea la conseguente derubricazione del reato dalla fattispecie ex art. 319 c.p. a quella ex art. 320 c.p., ormai prescritta) e NI M. S., in ragione del carattere non autoritativo ne' certificatorio, bensì tecnico-valutativo, della prescrizione di esami soggetti ad autorizzazione della SL.
La tesi (già correttamente respinta dai giudici di merito) è infondata.
Non c'è dubbio, invero, che il medico convenzionato, che in tale veste prescrive esami, svolge la sua attività, indipendentemente dal rapporto fiduciario esistente con il paziente, per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione dell'esame.
Il "potere certificativo", cui fa cenno l'art. 357 c.p., non è infatti circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente.
Le proposte dottrinarie che suggerivano tale delimitazione non sono state accolte dal legislatore del 90.
La sentenza delle S.U. n. 5 del 27/3/1992, ric. Delogu (seguita successivamente da Cass. 08.04.1992, OVni;
09.02.1994, Mambelli;
20.02.2998, Buzzanca;
11.05.2000, Giannelli), nel confermare la conclusione della sent. S.U. 16 aprile 1988, n. 2, ric., Giordani, che (già prima della modifica legislativa del 1990) aveva attribuito la qualifica di pubblico ufficiale al medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ha definitivamente precisato che la nozione dei "poteri certificativi" riguarda tutte indistintamente quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado. Le impegnative che, come nel nostro caso, contengono richieste di esami (disciplinate dal D.P.R. 314 del 90, art. 24), non sono delle semplici "domande" basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che contengono prescrizioni di medicinali (disciplinate dall'art. 23, D.P.R. cit.), sono espressione di un potere certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano, attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del cittadino, il quale è abilitato a ottenere l'erogazione della prestazione presso una struttura pubblica senza necessità di alcun controllo o autorizzazione ulteriore da parte della USL, ovvero, per le prestazioni erogabili in regime di convenzione, presso una struttura privata "convenzionata", previa "autorizzazione" dell'USL competente:
autorizzazione, questa, che non toglie ovviamente alla "proposta" del medico la essenziale valenza di necessario presupposto certificativo per la realizzazione, a carico dell'ente pubblico, dell'interesse del cittadino.
Riconducibilità dei fatti alla corruzione impropria e non a quella propria.
L'assunto è sostenuto da AR G. (con riferimento in particolare alla corruzione impropria susseguente), AR C., EL I., EM E. (che richiama al riguardo quanto già ritenuto dalla Corte di merito riguardo alle prescrizioni di esami di laboratorio, e la conseguente estinzione del reato per prescrizione), Lo IC P., NI M. S. e DE M. (che pure richiama il carattere susseguente della corruzione e la conseguente estinzione del reato per prescrizione). Vengono richiamate in particolare, a conforto dell'assunto, la discrezionalità delle condotte contestate (EL I.), la liceità della presunta attività di "indirizzamento" dei pazienti al "Centro" di PO Longostrevi, che godeva all'epoca di alta reputazione (AR G., EL I., EM E., DE M.), l'irrilevanza del numero delle prescrizioni (Lo IC P., NI M. S., EL I., che richiama al riguardo la propria specializzazione), la loro liceità intrinseca (AR G., EL I., EM E., Lo IC P., DE M.), indipendentemente dalla relativa formulazione, che avrebbe dovuto semmai essere sindacata dalle SL (EL I., EM E., Lo IC P., NI M. S., DE M.), l'irrilevanza delle prescrizioni trascrittive senza visita a pazienti di altre zone (AR C., NI M. S.).
La tesi (già correttamente respinta dai giudici di merito) è infondata.
Secondo numerose sentenze di questa Corte, se è vero che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale, nondimeno è necessario che tale comportamento sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cass. sez. 6^, 2894 del 05/02/1998 rv 210381), fermo restando che la violazione del dovere d'imparzialità rileva, a tal fine, non come mera inosservanza del dovere "esterno", da ritenersi eluso ogni qual volta il pubblico ufficiale agisca anche in funzione di una privata utilità, ma come inosservanza di uno specifico dovere, inerente al contenuto e alle modalità dell'atto da compiere (Cass. sez. 6^ sent 03945 del 25/03/1999, ud. 15/02/1999, rv. 213884).
Senonché, l'individuazione della distinzione tra corruzione propria ed impropria nella violazione (caratterizzante il primo dei due reati) di uno "specifico dovere" non implica affatto il collegamento di tale violazione ad una valutazione dell'atto amministrativo, eventualmente posto in essere, alla stregua delle norme amministrative regolanti il relativo procedimento, in quanto, al riguardo, viene in rilievo tutto il "comportamento" del p.u. oggetto dell'accordo retributivo.
L'atto contrario, cioè, non si identifica necessariamente con un "atto amministrativo" antidoveroso, bensì, più in generale, con un qualsiasi comportamento di tal tipo connesso all'attività del pubblico ufficio o servizio.
Tale affermazione è, invero, pacifica in giurisprudenza, ove si è chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria ex art. 319 c.p., per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato (Cass. sez., 7577 del 12/06/1996 rv 205899; sez. 6^ n. 8633 del 24/9/1996, ud. 18/4/1996, rv 205965; sez. 6^ sent. 10786 del 16/10/1998, ud. 14/07/1998, rv. 213054). Conseguentemente, anche se ogni atto di per sè considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione, per denaro o altra utilità, agli interessi del privato concreta il reato in questione (Cass. sent. 10786/1998 cit.; sez. 6^ sent. 0 3529 del 01/02/1999, cc. 12/11/1998, rv. 212566). La necessità di ragionare in termini di "comportamento complessivo" consente di individuare il discrimine tra le due forme di corruzione nella circostanza che in quella "propria" (a differenza che nella "impropria") la promessa di un compenso è finalizzata ad indurre l'imputato a tenere, appunto, un comportamento complessivo "diverso" da quello che egli avrebbe posto in essere sulla base di una "indipendente" valutazione dell'interesse della P.A.. La problematica in discorso attiene evidentemente in modo precipuo all'area delle attività "discrezionali" della P.A.. Non c'è dubbio, invero, che la corruzione propria prevista dall'art.319 c.p. non è ravvisabile in relazione al compimento di atti nei quali non esiste alcuno spazio di discrezionalità suscettibile di essere usato per favorire il corruttore, in quanto gli atti compiuti dal pubblico ufficiale in cambio di una illecita retribuzione mantengono la loro natura di atti conformi ai doveri di ufficio (Cass. sez. 6^ sent. 0 1905 del 17/01/2002, cc. 14/11/2001, rv. 220432).
Se, peraltro, a fronte di "atti nei quali non esiste alcuno spazio di discrezionalità", si può porre un problema di configurabilità del solo reato p.p. dall'art. 318 c.p., a fronte, viceversa, di "atti nei quali esiste uno spazio di discrezionalità", sono in astratto configurabili entrambi i tipi di corruzione (v., fra le altre, Cass. sez. 6^, sent. 10851 del 17/12/1996, ud. 08/11/1996, rv. 206225). Ricorre la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. quando l'atto del pubblico agente sia esattamente quello che egli avrebbe posto in essere per soddisfare al meglio il primario interesse pubblico. In tal caso, infatti, la retribuzione, anticipatamente promessa o successivamente ricevuta, rende irrilevante il contemporaneo soddisfacimento dell'interesse cui mira il corruttore, sicché la violazione dei doveri di correttezza e di imparzialità resta limitata all'aspetto "esterno" (rappresentato dalla retribuzione) dell'atto, senza che ne risulti influenzato il contenuto: con il conseguente minor disvalore comprensibilmente attribuito dall'ordinamento al comportamento del soggetto.
Escluso dunque che l'atto oggetto di mercimonio, sol perché presenta uno spazio di discrezionalità suscettibile di essere usato per favorire il corruttore, sia ipso facto contrario ai doveri d'ufficio, occorre accertare, ai fini del giudizio su tale contrarietà, se nella emanazione dell'atto si siano violate le regole di esercizio del potere discrezionale da parte del pubblico agente (Cass. sez. 6^ sent. 11462 del 15/12/1997, ud. 12/06/1997, rv. 209699). Tale violazione si verifica quando la facoltà discrezionale viene esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta (Cass. sez. 6^, sent. 26248 del 05.07.2006 rv 324343; sez. 6^, sent 12237 del 23.01.2004 rv 227378; sez. 6^, sent. 10851 del 17/12/1996, ud. 08/11/1996, rv. 206225).
In tal caso, infatti, il perseguimento dell'interesse privato, influenzando in modo determinante la condotta dell'agente, si sovrappone a quello dell'interesse pubblico (Cass. sez. 6^, sent. 1319 del 4/2/1998, ud. 28/11/1997, rv 210442; cfr. altresì Cass. sez. 6^, sent. 11462 del 15/12/1997, ud. 12/06/1997, rv. 209699). Nella specie, non c'è dubbio sulla sussistenza della "difformità" suddetta.
La stessa è stata, invero, correttamente desunta, in via principale, dalla circostanza della redazione delle impegnative secondo modalità specificamente funzionali agli interessi del CMN.
In particolare - e salve naturalmente le ulteriori precisazioni che si renderanno necessarie nell'esame delle singole posizioni dei singoli imputati (anche in risposta ad obiezioni specifiche) - è stato acclarato in causa che, in relazione agli esami di medicina nucleare, i medici, volta a volta, e consapevoli (come ben evidenziato nella sentenza impugnata) delle irregolarità e dei riflessi favorevoli che ne derivavano per il CMN, si prestavano, in cambio di specifico corrispettivo, a prescrivere:
- una serie determinata di esami nucleari sulla base dell'indicazione fornitagli dallo stesso personale CMN sul presupposto che, a fronte di tale prescrizione (e salva la generale rimborsabilità) sarebbe stato eseguito solo uno di essi (in evidente contrasto con lo specifico dovere del medico "convenzionato" di prescrivere solo gli esami effettivamente ritenuti adeguati e necessari rispetto alla patologia riscontrata);
- "secondo cartoncino da puntino a puntino" una serie prestabilita di esami scintigrafici, sempre sulla base dell'indicazione fornita dallo stesso personale CMN, sul presupposto che, a fronte di tale prescrizione, sarebbe stata eseguita una SPECT, esame non rimborsabile quando eseguito in Centro privato, benché convenzionato con il SSN (non potendo ovviamente avere al riguardo valenza scriminante l'allegata finalità di agevolare anche i pazienti, arbitrandosi così di caricare indebiti costi sul SSN). - secondo le indicazioni fornite dal personale del CMN, per pazienti c.d. "fuori Regione", senza la previa visita degli stessi, prevista dalla normativa in vigore.
Oltre a ciò, i medici indirizzavano i pazienti alle strutture del CMN.
Tale attività, apparentemente lecita o neutra, si connota di antidoverosità nel contesto delle suddette condotte, dirette a favorire economicamente il CMN, in quanto agevolava ulteriormente il conseguimento di tale risultato, cui i sanitari erano personalmente interessati, dipendendone la proporzionale percezione, da parte loro, del compenso pattuito.
Inconfigurabilità di qualsiasi fattispecie corruttiva. La tesi è proposta da LA D., in ragione della non individuabilità di uno specifico atto - conforme o contrario ai doveri d'ufficio - rientrante nei compiti funzionali dell'imputato, non potendosi considerare tali ne' l'indirizzamento, praticabile da qualsiasi cittadino, dei pazienti verso il Centro di PO, ne' la circostanza, esulante dall'area di attività riferibile al prevenuto, della effettuazione, da parte del Centro, di esami difformi da quelli prescritti.
In confutazione, basti richiamare quanto già rilevato nell'esame della deduzione della riconducibilità dei fatti alla corruzione impropria e non a quella propria.
Irrilevanza penale delle erogazioni esigue (c.d. "munuscula"). La tesi è dedotta da LA D. in riferimento sia alla fattispecie corruttiva di cui all'art. 318 c.p. che a quella di cui all'art. 319 c.p.. In confutazione, si osserva che nessun rapporto di proporzionalità fra compenso e prestazione è richiesto per la sussistenza della corruzione propria (Cass. SS.UU. 24.01.1996, Panigoni). Circa la corruzione impropria, è da dire che la prospettata ipotesi di "donativi di mera cortesia" appare chiaramente inconciliabile con il meccanismo seguito nel "sistema PO", che prevedeva un rapporto sistematico e diretto tra somme di denaro e prescrizioni adottate. ESAME DEI SINGOLI RICORSI.
Oltre alle questioni suindicate, vengono dedotti, dagli imputati non patteggianti o rinuncianti, motivi attinenti essenzialmente a vizi di motivazione.
Ricorso di AC IZ.
L'AC T. (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
1)- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'accordo corruttivo, siccome desunta:
- dalla inclusione del suo nome in una statistica del CMN (Centro di Medicina Nucleare) di PO relativa ai mesi gennaio-settembre 1996, che si riferiva peraltro a tutti i medici cui venivano, indipendentemente da accordi, erogati regali o denaro;
- dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti del CMN di carattere equivoco;
- dal presunto ricevimento di una busta contenente denaro, che sarebbe stata comunque restituita;
- dall'avere egli utilizzato, per le prescrizioni, peraltro in piena buona fede e in modo parziale, le locuzioni contenute in un "cartoncino" predisposto dal CMN;
2)- la mancata acquisizione delle impegnative emesse, con conseguente impossibilità di verifica della loro conformità al suddetto "Cartoncino" e della esistenza di eventuali alterazioni, con gli evidenti riflessi anche sul valore delle "statistiche" redatte dal CMN.
Il ricorso è infondato.
In ordine alle suesposte doglianze, invero, si osserva quanto segue. Sulla inclusione del nome del medico della statistica del CMN (Centro di Medicina Nucleare) di PO relativa ai mesi gennaio-settembre 1996, la Corte di merito ha argomentatamente evidenziato, sulla base di una non illogica valutazione di prove testimoniali, che la indicazione in essa con depennamento e/o con pallino costituisce utile elemento indiziario ai fini della responsabilità del soggetto;
La circostanza del ricevimento di una busta contenente denaro è ampiamente motivata in sentenza, unitamente alla sua mancata restituzione (in ordine alla quale vengono richiamate, oltre alla assenza di riscontri, le dichiarazioni dibattimentali del Gozzi):
elemento quest'ultimo che, insieme all'entità della cifra (L. 400 o 500 mila), viene logicamente ritenuto dalla Corte territoriale dimostrativo di un previo accordo corruttivo;
Circa l'utilizzo, per le prescrizioni, delle locuzioni contenute nel "cartoncino" predisposto dal CMN, la Corte di merito ha logicamente escluso la pretesa buona fede dell'imputato, sia sulla base della comprovata ricezione di denaro, sia per la circostanza che il prevenuto era medico privo di specializzazione connessa al nucleare. Quanto alle impegnative risultanti in perizia, e non acquisite in atti, la Corte di merito ha persuasivamente rilevato che non è stata prospettata l'ipotesi di eventuali "alterazioni", condividendo ragionevolmente, alla stregua degli atti (valgono al riguardo:
la modifica della condotta del prevenuto dal 1994, la sua non specializzazione nel nucleare, il suo inserimento nella statistica gennaio-settembre 1996, la collocazione dell'episodio della busta nel gennaio 1996) la conclusione del Tribunale circa la sostanziale "conformità a cartoncino", oltre che delle impegnative direttamente riscontrate, anche di quelle ulteriori risultanti in perizia per gli anni 1995 e 1996.
Ricorso di TI RC.
Il TI M. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e mesi sette di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
si sono revocate le statuizioni civili della sentenza di primo grado relative al Ministero della Salute, con conferma di quelle relative alla Regione Lombardia) deduce:
- la violazione del diritto alla prova per mancata ammissione di perizia grafica sulle prescrizioni;
- la illogicità, in ragione di quanto sopra, dell'affermazione di responsabilità basata anche sulla quantità delle prescrizioni emesse;
- la illogicità del diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 323 bis c.p., siccome motivato con la quantità delle prescrizioni e col non acquiescente comportamento processuale.
Il ricorso è infondato.
In ordine alle suesposte doglianze, invero, si osserva quanto segue. Circa il mancato svolgimento della perizia grafica, nell'impugnata sentenza si rinvengono i pertinenti rilievi che:
- nell'elenco di impegnative disconosciute in tutto o in parte dal dr. ZZ M. vi sono tanti e tali errori (oltre alla mancanza dell'indicazione dell'asserita alterazione) che ogni serio controllo è impossibile;
- la risultanza documentale che il TI M. era disponibile a sottoscrivere prescrizioni effettuate da altri o addirittura predisposte da personale del CMN, rende palesemente del tutto inattendibili (oltre che irrilevanti e comunque non verificabili, nemmeno mediante perizia) le dichiarazioni dell'imputato sulla falsificazione delle prescrizioni;
- l'avvenuto inserimento delle prescrizioni negli archivi del CMN, finalizzato al pagamento del medico, conferma la loro provenienza dal TI M..
A logica giustificazione del diniego delle attenuanti generiche (e, a fortiori, dell'attenuante ex art. 323 bis c.p.), si rinviene nell'impugnata sentenza il riferimento al numero e alla concentrazione temporale delle impegnative e al dato (legittimamente riportato come riscontro dell'assenza di una circostanza valutabile pro reo) della non meritevolezza del comportamento processuale. Ricorso di NO RA.
Il NO F. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., così diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e mesi dieci di reclusione, e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
si è rideterminato il risarcimento del danno in Euro 23758,00 a favore della Regione Lombardia e in Euro 8350,00 a favore del Ministero della Salute) deduce:
- il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, alla luce dell'assenza di elementi a carico e della presenza, indebitamente svalutata, di risultanze scagionanti;
- la violazione del principio del doppio grado di giudizio, per la mancata risposta ad alcune obiezioni sollevate nei motivi di appello;
- l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche. Le esposte doglianze sono infondate.
Per quanto concerne, invero, l'affermazione di responsabilità, la Corte di merito ha logicamente valorizzato le dichiarazioni della MA e della ON, il suo inserimento nella statistica per dottori gennaio-ottobre 1996 e l'elevatissimo livello delle prescrizioni di medicina nucleare (in cui il prevenuto non aveva specializzazione) "secondo cartoncino".
Quanto al presunto elemento favorevole, costituito dalle dichiarazioni del LL, la Corte territoriale lo ha analizzato con attenzione e, pur manifestando argomentati dubbi sull'attendibilità della sua affermazione circa la mancata consegna di denaro all'imputato, ha comunque logicamente ritenuto irrilevante tale circostanza, in relazione al fatto che il prevenuto era un abituale frequentatore delle strutture del Centro (onde per lui i pagamenti dovevano seguire un percorso diverso).
In relazione alla dedotta mancanza di risposta ad alcune obiezioni sollevate nei motivi di appello, rilevasi che nel ricorso tali motivi non sono riportati e, quindi, la sollevata doglianza non è suscettibile di compiuto esame in questa sede.
Circa, infine, il diniego delle attenuanti generiche, lo stesso è stato adeguatamente motivato col riferimento all'elevato numero di prescrizioni e alla presenza di un precedente in materia di armi. Ricorso di AR DI.
Il AR C. (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili, stante l'assenza di elementi di responsabilità e di concrete giustificazioni sul loro ammontare. Le esposte doglianze sono infondate.
In relazione, invero, alla responsabilità dell'imputato, si rinvengono nell'impugnata sentenza convergenti elementi a carico del prevenuto, costituiti da dichiarazioni orali (MA, ON, CA), documenti (numerosissime prescrizioni secondo cartoncino) e dalla sua stessa ammissione di avere visitato i pazienti fuori Regione senza vederli, senza visitarli e senza neppure conoscerli (onde la mancata visita non poteva certo derivare da una specifica valutazione della sua non necessità), sì da essere costretto a scrivere sotto dettatura di CA (che, come è noto, non era neppure medico) e ad indicare una diagnosi approssimativa, oltre che, a volte, a rilasciare ricette in bianco:
condotte queste sicuramente contrarie ai doveri d'ufficio, per le quali, come risulta dal testimoniale, percepiva compensi illeciti (illiceità non esclusa certo dal fatto che, per il tipo di condotta, i compensi non erano in percentuale all'importo fatturato). Quanto alla quantificazione delle condanne civili, la Corte d'appello ha illustrato, nell'apposito capitolo dedicato all'argomento, le ragioni di adesione alle determinazioni del Tribunale, evidenziando, quanto al danno morale, la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivata dall'attività dei medici corrotti, e condividendo, quanto al danno patrimoniale (costituito anche dall'elevato esborso derivato alla Regione per i costi dell'indagine amministrativa), il criterio equitativo del prezzo della corruzione, parametrato forfettariamente al numero delle impegnative (con conseguente irrilevanza, a tali fini, del concreto ruolo - di "prescrittore" o "trascrittore" - svolto dal sanitario). Ricorso di EL IV.
La EL I. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due, mesi undici e giorni venti di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata;
si sono revocate tutte le statuizioni civili) deduce:
- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, considerato che:
a)- l'elevato numero di prescrizioni, inadeguatamente accertato, sicuramente gonfiato dal CMN e sempre passato al vaglio, meritevole di maggiore approfondimento, dei funzionari SL, divenuti testi d'accusa nel processo, trova sufficiente spiegazione nell'elevato numero di pazienti in carico all'imputata;
b)- si è dato un eccessivo rilievo ad alcune interessate dichiarazioni accusatorie e all'inserimento della prevenuta in qualche poco chiaro elenco del CMN, trascurandosi varie dichiarazioni attestanti la correttezza del comportamento della EL I.;
c)- si sono in particolare travisate le dichiarazioni, peraltro smentite dai testi TI e NI, di IE LL in ordine alla consegna delle buste contenenti denaro;
d)- si è sopravvalutata la consulenza RA, contenente errori, anche tecnici, sulla interpretazione delle prescrizioni e dei referti, passati comunque al vaglio delle SL, indipendentemente dalla loro conformità, peraltro parziale o accresciuta da alterazioni, al "cartoncino" del CMN, comunemente usato all'epoca;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla declaratoria di prescrizione per l'imputazione relativa agli esami di laboratorio nonché in ordine all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche, sorretto fra l'altro da un'illegittima valutazione del comportamento processuale e confermato nonostante l'integrale risarcimento del danno alle parti civili. Le esposte doglianze sono infondate.
Circa l'elevatezza del numero delle prescrizioni, i giudici di merito hanno evidenziato che la stessa (in raffronto anche con la situazione di altri neurologi, e nonostante l'alto numero dei pazienti in carico) risulta, oltre che dai dati documentali, soprattutto, e in modo plateale, dalle dichiarazioni dello stesso PO. Nè la circostanza può certo essere sminuita per il fatto che i funzionari SL non siano al riguardo intervenuti (come il PO temeva specificamente che potesse succedere).
Sulla (assidua) percezione del denaro, oltre alle risultanze documentali (inserimento del nominativo dell'imputata in vari tabulati "mirati" del Centro), che mantengono il loro valore indiziario, pur tenendo conto dei margini di incertezza che le caratterizzano, sono state richiamate le decisive dichiarazioni della MA (molto precise e dettagliate e tali da superare completamente il debole risultato di quelle rese nelle indagini preliminari), della ON e dello stesso PO, e si è operata una approfondita ricostruzione logica in senso accusatorio (in conformità alle altre risultanze e rispondendo adeguatamente alle censure sollevate, su cui il ricorso insiste, sviluppando nel complesso un discorso rivolto a una rivalutazione di tale materiale istruttorio) del coacervo orale delle dichiarazioni di LL, TI, NI e CA.
Sulla contrarietà della condotta, la dolosa modalità di compilazione delle impegnative, largamente appiattita (anche tenendo conto di talune aggiunte apocrife) sulle formule suggerite dal CMN, in particolare per quanto concerne le prescrizioni "costruite" modo tale da consentire di fatto l'effettuazione di un esame non rimborsabile (SPECT), è stata (al di là di qualche possibile errore nella redazione o lettura della consulenza RA) ampiamente evidenziata e logicamente motivata in sentenza (alla stregua in particolare delle risultanze documentali e delle dichiarazioni - che escludono con certezza la buona fede della prevenuta - del PO e della UG, sulle quali ultime la Corte di merito ha svolto un'approfondita analisi, rispondendo puntualmente ai rilievi e alle istanze della difesa).
Nè ovviamente, anche qui, vale invocare a discolpa il fatto che i funzionari SL (come purtroppo e deplorevolmente capita non di rado, soprattutto in strutture burocratiche complesse) non siano tempestivamente intervenuti.
Generico è poi sul punto il richiamo, fatto in ricorso, a documenti della Regione sulla scomposizione degli esami diagnostici. Per quanto concerne l'indirizzamento dei pazienti al Centro, la sentenza impugnata si è riportata alla motivazione del Tribunale, che lo aveva logicamente ritenuto, alla stregua soprattutto delle ammissioni della stessa EL I. (che smentivano le contrarie e poco attendibili dichiarazioni assunte in causa, su cui si insiste nel ricorso).
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, la Corte d'appello ha, da un lato, logicamente giustificato la pena inflitta (da cui ha depennato l'aumento di continuazione per gli esami di laboratorio per cui ha dichiarato la prescrizione del reato), in relazione alla gravità del fatto, e, dall'altro, motivato il menzionato diniego con riferimento alla circostanza relativa alla dimensione quantitativa della condotta illecita, ritenuta non irragionevolmente prevalente sull'incensuratezza e sul risarcimento del danno alle parti civili, tenendo (legittimamente) conto, al riguardo, anche del comportamento processuale (non meritevole di benevola valutazione). Circa, infine, la doglianza relativa alla declaratoria di prescrizione per la contestazione sugli esami di laboratorio, la stessa è inammissibile, in quanto si risolve in censure che, anche ove accolte, comporterebbero il rinvio al giudice di merito, che è precluso dall'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione.
Ricorso di IS IE.
Il IS P. (nei cui confronti, in primo grado, vi fu dichiarazione di colpevolezza per il reato ascrittogli, qualificato come violazione dell'art. 318 c.p. quanto alla prescrizione di esami di laboratorio, e, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di pari durata alla condanna di cui sopra, pene principali e accessorie sospese e non menzione, condanna a risarcire il danno in Euro 718,00 per la R.L. ed in Euro 450,00 per il Ministero;
in secondo grado si è pronunciata assoluzione dalla imputazione ascritta limitatamente agli esami di laboratorio perché il fatto non sussiste, si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 cpv. c.p., così diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di medicina nucleare, per essersi il reato estinto per prescrizione, e si è rideterminato il risarcimento del danno in Euro 500,00 a favore della Regione Lombardia e in Euro 50,00 a favore del Ministero della Salute) deduce:
- la violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere i giudici di merito:
- valorizzato in chiave negativa l'inserimento del nome del prevenuto in alcuni elenchi, aventi un significato del tutto neutro e comunque redatti da personale del CMN, interessato a gonfiarli;
- male interpretato tecnicamente il significato di alcune prescrizioni;
- trascurato favorevoli risultanze in ordine alla consegna delle buste contenenti denaro, all'indirizzamento dei pazienti al Centro e all'utilizzo delle formulazioni da questo suggerite;
- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità anche per il solo reato ex art. 318 c.p., alla luce di quanto deciso dalla Corte di merito per posizioni analoghe e di quanto dalla stessa ricostruito riguardo alla condotta tenuta dal prevenuto;
- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo e/o di un nesso condotta-retribuzione. Si premette che la maggior parte degli esposti motivi non attiene al IS P..
Solo l'ultimo motivo è pertinente a lui.
Lo stesso appare fondato nei sensi di cui appresso.
Dal tenore della sentenza impugnata emerge, invero che:
- al IS P. si attribuisce in definitiva la ricezione di una sola busta con L. 20000;
- l'imputato chiese al riguardo spiegazioni al EI, e alla risposta di quest'ultimo che si trattava di un "compenso", gli disse di ritirarsela;
- sulla circostanza relativa al ritiro o meno della busta da parte del EI, le versioni di quest'ultimo (che lo nega) e dell'imputato (che lo afferma) divergono.
Alla stregua di tanto, e considerata, da un lato, l'insufficienza delle dichiarazioni del EI, prive di riscontro e provenienti da soggetto chiaramente interessato a negare il ritiro di soldi di cui avrebbe poi dovuto dar conto, e, dall'altro, l'insuperabile incertezza se anche l'eventuale trattenimento della busta da parte del IS P. sia effettivamente imputabile, stante il suo precedente comportamento e l'irrisoria entità della somma, a volontà di deliberata accettazione del compenso o ad altre prospettabili cause (dimenticanza, smarrimento ecc.), è giocoforza annullare senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti del IS P. relativamente alla imputazione di cui all'art. 318 c.p., comma 2, (così già diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di medicina nucleare), perché il fatto non sussiste.
Ricorso di LA HE.
Il LA M. (nei cui confronti si è pronunciata assoluzione dalla imputazione ascritta, limitatamente alla impegnativa di medicina nucleare nei confronti di RO IN perché il fatto non sussiste, e si è dichiarato non doversi procedere relativamente alla residua imputazione ascritta, per essersi il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili) deduce:
- la violazione dell'art. 192 c.p.p., per avere i giudici di merito:
- valorizzato in chiave negativa l'inserimento del nome del prevenuto in alcuni elenchi, aventi un significato del tutto neutro e comunque redatti da personale del CMN, interessato a gonfiarli;
- male interpretato tecnicamente il significato di alcune prescrizioni;
- trascurato favorevoli risultanze in ordine alla consegna delle buste contenenti denaro, all'indirizzamento dei pazienti al Centro e all'utilizzo delle formulazioni da questo suggerite;
- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità anche per il solo reato ex art. 318 c.p., alla luce di quanto deciso dalla Corte di merito per posizioni analoghe e di quanto dalla stessa ricostruito riguardo alla condotta tenuta dal prevenuto.
Premesso che, in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato p. e p. dall'art. 318 c.p., assumono rilievo solo le doglianze inerenti alla (contestata) ricezione del denaro, si rileva che la Corte di merito ha reso al riguardo congrua e logica motivazione, evidenziando che tale ricezione risulta confermata:
- dalle dichiarazioni rese dal AR;
- dall'inserimento del prevenuto nella statistica gennaio-settembre CMN del 96 (con depennamento e pallino) nonché in due elenchi di medici predisposti per il LL e sequestrati presso di lui (elementi che mantengono il loro valore indiziario, pur tenendo conto dei margini di incertezza che li caratterizzano);
- dall'affermazione del LL di aver effettuato consegne (di regali o denaro) al LA M., integrata dalla la categorica esclusione espressa da quest'ultimo di aver ricevuto regali.
Ricorso di LL RO IO.
Il LL R. S. (che si vide, in primo grado, qualificato il reato ascrittogli come violazione dell'art. 318 c.p., e nei cui confronti, in secondo grado, il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. Il ricorso deve essere rigettato.
Premessa, invero, la già illustrata infondatezza dei motivi di rito dedotti dal prevenuto, si rileva che la doglianza sul vizio di motivazione è del tutto generica.
Ricorso di EM IO.
Il EM E. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni uno e mesi nove di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la condotta tenuta nella sua vita e in relazione alle vicende di causa.
Il motivo è infondato.
Sulle attenuanti generiche, invero, pur dando atto dell'incensuratezza del EM E., la Corte di merito ha optato per la conferma del diniego per il non illogico rilievo riconosciuto alla dimensione della condotta illecita (rimasta oggettivamente elevata anche nella fase della sua diminuzione, onde non contraddittoria appare, nella sua sostanza l'affermazione dell'assenza di resipiscenza).
Ricorso di LA ID.
Il LA D. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 319 c.p., perché, riconosciute le attenuanti generiche, il reato è estinto per prescrizione, e relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p., per essersi il reato estinto per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado relative al Ministero della Salute e conferma di quelle relative alla Regione Lombardia) deduce:
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'accordo corruttivo, ritenuta sulla mera base del dato quantitativo delle prescrizioni, spiegabile con ragioni lecite (trasferimento a Milano, alto numero di pazienti, specializzazione dell'imputato) ed alterato dalle comprovate falsificazioni, e dell'utilizzo, per sè irrilevante, delle formule del cartoncino fornito dal CMN, e pur in assenza di chiamate in correità e di prove sul ricevimento di buste contenenti denaro e in presenza di prove escludenti l'indirizzamento di pazienti al Centro;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un dolo diretto, necessario per l'integrazione delle fattispecie contestate;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle statuizioni civili, che avrebbe dovuto essere rivista alla luce del ridimensionamento del dato numerico ascrivibile al prevenuto.
Le esposte doglianze sono infondate.
Per quanto concerne, invero, l'affermazione di responsabilità, la stessa è stata logicamente basata:
- sulla percezione del denaro da parte del prevenuto, desunta dalle dichiarazioni del AR e del LL e dalle risultanze documentali (ritrovamento di una busta, inserimento del LA D. in elenchi "mirati" del Centro);
- sulla sostanziale e consapevole conformità delle prescrizioni (relative a distretti corporei in gran parte estranei alla specializzazione del LA D. e limitatamente incise dalle alterazioni apocrife, anch'esse peraltro indicative di un affidamento sulla compiacenza del medico) al "cartoncino", che consentiva fra l'altro al Centro l'effettuazione di un esame diverso e per sè non rimborsabile (SPECT);
- sul ragionevole rilievo che le dette condotte, unitamente considerate, sono incompatibili con la buona fede dell'imputato (deponendo chiaramente per la piena dolosità del suo agire). Quanto al dato quantitativo, la Corte di merito ha sì riconosciuto che sull'aumento delle prescrizioni a partire dal 1992 ha influito il trasferimento del prevenuto a Milano, ma non ne ha escluso la illiceità nel senso sopra illustrato.
Ragion per cui appare infondato anche il motivo in ordine alla quantificazione del danno civilistico.
Ricorso di IE LU LE.
Il IE L. A. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e giorni venti di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce:
- l'illegittima omessa rinnovazione del dibattimento, con riferimento all'audizione di CA AL sulla decisiva circostanza della formazione delle buste per il recapito dei soldi;
- il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 323 bis c.p.. Le esposte doglianze sono infondate.
Nell'impugnata sentenza, invero, si evidenzia con chiarezza e coerenza che la prova (che è oggetto delle dette doglianze) della percezione di denaro (e di almeno un regalo), da parte del dott IE L. A., è costituita:
- dal contenuto conforme delle dichiarazioni di MA (che ne ha confermato la qualità di percettore in quattro occasioni), ON, CA;
- dalle dichiarazioni di LL;
- dalle dichiarazioni di EI (confermative di un regalo);
- da riscontri documentali (ritrovamento di una busta, inserimento del IE L. A. in elenchi "mirati" del Centro).
La pregnanza di tali risultanze, da un lato, non è infirmata dall'affermazione di CA di essersi appropriato di somme destinate ai medici (essendosi in sentenza chiarito che tale evenienza, in sè incompatibile con le consegne effettuate da altri soggetti, era del tutto sporadica, e non inficia il valore della chiamata in correità del dichiarante) e dalle dichiarazioni di EI (che confermano il regalo e non escludono consegne di denaro) e, dall'altro, rende adeguatamente conto del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione di CA AL sulla formazione delle buste per il recapito dei soldi.
Per quanto concerne la doglianza sull'entità del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche, rilevasi che nell'impugnata sentenza si rinviene sul punto una non illogica motivazione, basata:
- sul dato quantitativo, che, seppur non elevatissimo, risulta concentrato in due soli anni;
- sul non encomiabile comportamento processuale dell'imputato (per le denigratorie dichiarazioni da lui rese in dibattimento sul GIP dott. Tranfa);
- sui precedenti e sulle pendenze penali a carico dell'imputato. Anche sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. la Corte d'appello ha reso congrua motivazione, sottolineando che non può connotarsi di particolare tenuità il comportamento di un pubblico ufficiale - pienamente consapevole, come il medico, per grado di cultura e coscienza del proprio ruolo, degli obblighi inerenti la sua funzione - caratterizzato dalla disponibilità a ricevere reiteratamente somme di denaro in collegamento con atti dell'ufficio aventi due particolarità:
estrema delicatezza ed estrema rilevanza dell'interesse pubblico. Ricorso di Lo IC IE.
Il Lo IC P. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni tre e mesi uno di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce:
- il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, siccome basata sulle inaffidabili (in quanto contraddittorie e interessate) dichiarazioni di CA TO e su riscontri documentali decisivamente inficiati da tale inaffidabilità (inserimento negli elenchi del CMN, predisposizione di buste a lui destinate) ovvero per sè poco significativi (numero delle prescrizioni, loro redazione secondo le formule suggerite dal CMN);
- la violazione di legge in ordine all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la sua condotta successiva al reato. Le esposte doglianze sono infondate.
La Corte d'appello ha spiegato con dovizia di argomenti la ragione per cui ha ritenuto di dare credito alle dichiarazioni accusatorie rese dallo CA in incidente probatorio, di contro alla versione precedentemente da lui offerta, secondo la quale egli si appropriava delle somme di denaro destinate ai medici della sua zona (tra cui il Lo IC P.).
Le pur articolate obiezioni al riguardo mosse nel ricorso si risolvono nella contrapposizione di una valutazione interpretativa diversa delle dette risultanze, ma non evidenziano una palese illogicità del ragionamento operato dalla Corte territoriale. Per quanto concerne i riscontri sulla percezione di denaro, oltre a quelli orali (costituiti dalle dichiarazioni della MA e del PO), vi sono quelli documentali, costituiti dall'inserimento del Lo IC P. negli elenchi "mirati" del Centro e dal ritrovamento presso lo CA di buste destinate ai medici della sua zona (tra cui il Lo IC P.).
Ora, se è incontestabile la riconducibilità allo CA degli elenchi "mirati" in cui il Lo IC P. era inserito, cionondimeno il dato riveste una sua rilevanza, per l'"ufficialità" dell'inserimento, che accresceva il rischio di "smascheramento" (attraverso, ad es., un contatto, tutt'altro che improbabile, fra il ricorrente e il PO, che lo ha espressamente indicato come un percettore) dello CA (ove questi, in ipotesi, avesse proceduto alla sistematica sottrazione delle somme destinate al sanitario). Certamente corretta è stata la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale al ritrovamento presso lo CA di buste destinate ai medici della sua zona (tra cui il Lo IC P.), in relazione soprattutto al fatto che in una di esse (destinata alla dott. Panigada), al contrario delle altre (trovate vuote, come la maggior parte delle buste rinvenute nei sequestri, onde il dato non può certo valere a favore della tesi difensiva), era ancora contenuto il denaro:
circostanza che smentisce la tesi del prelievo da parte dello CA. Anche di tale elemento il ricorso cerca di accreditare una valutazione interpretativa diversa, senza evidenziare palesi illogicità nella ricostruzione dei giudici di merito. Corretto e pregnante rilievo in senso accusatorio, nel complessivo quadro delle risultanze processuali, ha conferito la Corte d'appello sia al dato delle prescrizioni, mettendone in rilievo l'elevato numero e la pedissequa conformità alle indicazioni del cartoncino predisposto dal Centro, sia al sistematico indirizzamento dei pazienti al CMN.
La neutralità di tali condotte, sostenuta dall'imputato e ribadita nel ricorso, è stata logicamente esclusa dai giudici di merito di primo e secondo grado, in relazione:
- alla significativa progressiva crescita negli anni del numero delle prescrizioni;
- alla circostanza che la conformità delle prescrizioni al cartoncino fu assoluta ma non originaria (e, quindi, conseguente a specifici "contatti"), e non era necessaria (come asserito, a propria difesa, dal ricorrente) per la concreta effettuazione degli esami;
- al fatto che il prevenuto si adoperava a favore del Centro anche per i prelievi a domicilio relativi agli esami di laboratorio. A fronte di tanto, non appaiono utilmente invocabili le prassi e le tolleranze delle strutture di controllo, ne' l'intento di favorire (anche) i pazienti.
I suddetti dati sulla quantità e qualità delle prescrizioni sono stati non illogicamente posti dalla Corte di merito a giustificazione (nonostante l'incensuratezza del prevenuto) della pena inflitta e del diniego delle attenuanti generiche.
Ricorso di GR OV.
Il GR G. (nei cui confronti si è dichiarato non doversi procedere relativamente al reato p. e p. dall'art. 318 c.p. in relazione agli esami di laboratorio, per essersi il reato estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
si è rideterminata la residua pena principale in anni due e mesi nove di reclusione e quella accessoria della interdizione dall'esercizio della professione di medico in un periodo di pari durata) deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in base alla mancanza di partecipazione dell'imputato al processo e di risarcimento del danno alle parti civili, e trascurando il suo stato di incensuratezza, le sue condizioni personali e il miglioramento della sua condotta nella stessa vicenda di cui in causa.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha infatti dato logico conto del diniego delle attenuanti generiche, valorizzando (in prevalenza sull'elemento dell'incensuratezza) la dimensione quantitativa della condotta ed evidenziando l'assenza di un comportamento processuale e nei confronti delle parti civili meritevole di positiva considerazione. Ricorso di NI IZ IO.
Il ricorso dello NI M. S. (nei cui confronti il reato ascritto è stato dichiarato estinto, con conferma però delle statuizioni civili) deduce:
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 318 c.p. (dichiarato prescritto) relativamente alle prescrizioni di esami di laboratorio, pur in assenza di una prova della collegabilità dei pagamenti a tali prescrizioni;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione delle statuizioni civili.
Le esposte doglianze sono infondate.
Per quanto concerne, invero, la responsabilità per gli esami di laboratorio, la Corte di merito, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, è pervenuta in modo congruo e logico alla conclusione dell'esistenza di una prova adeguata della corresponsione di retribuzione per tale attività (in aggiunta a quella per gli esami di medicina nucleare), richiamando (e ritenendoli motivatamente prevalenti sulle affermazioni piuttosto incerte del EI) gli elementi costituiti:
- dalle dichiarazioni di imputati (ad esempio, DE M.) che hanno ammesso di essere stati retribuiti anche per gli esami di laboratorio;
- dalla circostanza che il 10 di ogni mese la ON stampava - ricavandole dai dati raccolti nel computer - le statistiche, relative il mese precedente, (ivi compresi, ad esempio, la Salus, Frassineto, Porta Vittoria ove si eseguivano, appunto, esami di laboratori);
- dal rinvenimento, nelle buste trovate presso il CMN, di molte "striscette" riguardanti tali esami.
Quanto alla quantificazione delle condanne civili, la Corte d'appello ha illustrato, nell'apposito capitolo dedicato all'argomento, le ragioni di adesione alle determinazioni del Tribunale, evidenziando, quanto al danno morale, la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivata dall'attività dei medici corrotti, e condividendo, quanto al danno patrimoniale (costituito anche dall'elevato esborso derivato alla Regione per i costi dell'indagine amministrativa), il criterio equitativo del prezzo della corruzione, parametrato forfettariamente al numero delle impegnative (con conseguente irrilevanza, a tali fini, del concreto ruolo - di "prescrittore" o "trascrittore" - svolto dal sanitario). Ricorso di DE IM.
Il DE M. (nei cui confronti si è ridotta la pena principale e accessoria rideterminandola in anni due e mesi undici di reclusione, con conferma degli altri capi e punti della sentenza del Tribunale), deduce la violazione di legge in ordine alle attenuanti generiche, negate, nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato e l'originario comportamento ammissivo, solo per un presunto distacco da tale atteggiamento in sede dibattimentale.
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha, infatti, dato congruo e logico conto del diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l'elemento (ritenuto non irragionevolmente prevalente sull'incensuratezza) della dimensione quantitativa della condotta illecita ed evidenziando un comportamento processuale complessivamente non meritevole di benevola considerazione.
Ricorso del Procuratore Generale.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ricorre avverso l'assoluzione degli imputati RA RG (dichiarato in primo grado colpevole del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni due mesi dieci di reclusione, con interdizione dalla professione di medico per un periodo di pari durata alla condanna di cui sopra, con condanna a risarcire il danno in Euro 7050,00 per la R.L. ed in Euro 2850,00 per il Ministero) e NZ LU IA (dichiarato in primo grado colpevole del reato di cui all'art. 318 c.p., così qualificata l'originaria imputazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi nove di reclusione, con condanna a risarcire il danno in Euro 500,00 per la R.L. ed in Euro 350,00 per il Ministero), deducendo che le incertezze derivanti dalle contrastanti risultanze probatorie, che hanno indotto la Corte di merito alle pronunce assolutorie, sono decisivamente superate dall'elemento documentale, costituito da un registro rosso a quadretti (contenuto nel faldone 104) su alcune pagine del quale figurano, redatti a mano, numerosi conteggi mensili, coinvolgenti specificamente, per gli anni dal 1989 al 1991, anche lo RA G. e il MA L. M..
La difesa dello RA G. ha replicato con memoria, nella quale - premesso che l'imputato ha completamente risarcito il danno alle parti civili, onde nessuna pronuncia andrebbe emessa al riguardo, e che il reato si è prescritto in data 30.06.2004, sia per la riconoscibilità delle attenuanti generiche in ragione di tale risarcimento, sia ai sensi della L. n. 251 del 2005, sulla cui norma transitoria viene rinnovata eccezione di incostituzionalità in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 25 Cost., comma 2 - osserva che il ricorso del P.G. è inammissibile in quanto impinge in valutazioni di merito, dirette a contrastare quelle esaurientemente compiute, ai fini della decisione assolutoria, dalla Corte d'appello, e che il "registro rosso" invocato, oltre a essere inutilizzabile in quanto non validamente acquisito, alla luce dell'ordinanza del Tribunale in data 11.07.2001, non ha attribuzione e significato chiari e certi. Il ricorso è inammissibile, in quanto, preliminarmente a ogni altra considerazione, il riferimento del P.G. al documento suindicato implica pur sempre una sua particolare interpretazione e valutazione esulante da quell'immediata rilevazione che legittima il ricorso a sensi dell'art. 606 c.p.p., novellata lett. e). In conclusione, dunque, a parte il ricordato annullamento senza rinvio nei confronti del IS P. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PG. e dei ricorsi di ON A., NE F., OR F. e AR G., tutti gli altri ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 616 e 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IS IE relativamente alla imputazione di cui all'art. 318 c.p., comma 2, - così diversamente qualificata la condotta contestata in relazione agli esami di medicina nucleare - perché il fatto non sussiste.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di ON FR, NE AB e OR RN, che condanna ciascuno a pagare la somma di Euro 2000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso di AR EL, che condanna al pagamento della somma di Euro 300,00 alla Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di AC IZ, TI RC, NO RA, AR DI, EL IV, LA HE, LL RO IO, EM IO, LA ID, IE UI LE, Lo IC IE, GR OV, NI IZ IO e DE IM.
Condanna in solido AC IZ, NO RA, AR DI, LA HE, LL RO IO, EM IO, IE LU LE, Lo IC IE, GR OV, NI IZ IO e DE IM a rifondere le spese sostenute dalle parti civili Regione Lombardia e Ministero della Salute, liquidate in Euro 5000,00 ciascuna per onorari, oltre IVA e CPA. Condanna in solido ON FR, NE AB, OR RN, AR EL, AC IZ, TI RC, NO RA, AR DI, EL IV, LA HE, LL RO IO, EM IO, LA ID, IE LU LE, Lo IC IE, GR OV, NI IZ IO e DE IM al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007