Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 2
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è sufficiente la motivazione del provvedimento di autorizzazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma valuti criticamente e recepisca come propri gli argomenti addotti nei suddetti atti.
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria ex art. 319 cod. pen., per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato; conseguentemente, anche se ogni atto di per sè considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione, per denaro o altra utilità, agli interessi del privato concreta il reato in questione, realizzandosi in tal modo la violazione del dovere di imparzialità, bene assistito da tutela costituzionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/1998, n. 10786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10786 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni CASO Presidente del 14.7.1998
1. Dott. LU DERIU Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo DI VIRGINIO Consigliere N.1120
3. " Tito GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Antonino ASSENNATO Consigliere N. 18398/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) TT CI, nato a [...] il dì 11- 8-1945; 2) VI OM, nato a [...] il [...]; 3) ALSE GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 1-12-1997 della Corte di appello di TRIESTE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. CI DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. dott. VITTORIO MARTUSCIELLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. MANLIO CONTENTO per NO avv. TULLIO PADOVANI e avv. GIUSEPPE CAMPEIS per IE e ALAG che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1-12-97 la Corte d'appello di Trieste - in parziale riforma della decisione 10/6/93 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone (nel seguito: GIP)- concedeva a TT LU le attenuanti generiche e riduceva ad anni uno mesi quattro di reclusione (con i doppi benefici di legge) la pena inflittagli per il reato di corruzione (imputazione originaria:
art.319 CP: perché, quale impiegato presso l'Intendenza di Finanza di Pordenone e abusando del suo ufficio, essendo stati emessi avvisi di accertamento da parte dell'Ufficio II.DD. di Pordenone nei confronti della società ALSE SpA di Brugnera per gli anni dal 1984 al 1987,per importi di rilevante entità, al fine di procurare a detta società un ingiusto vantaggio patrimoniale, compiva atti contrari ai doveri dell'ufficio, consistiti tra l'altro: a) nel farsi portatore degli interessi privati della predetta società, con violazione dei doveri di esclusività e imparzialità, agendo oltreché nel ruolo di impiegato pubblico anche in quello di sostanziale consulente fiscale della società, contribuendo a formare gli atti e le istanze prodotti dalla società anche predisponendone materialmente, quali ad esempio la domanda di maggior rateizzazione del carico di imposta iscritto a ruolo, successivamente presentati all'ufficio aiutandola concretamente a superare difficoltà di natura formale e sostanziale che si frapponevano all'accoglimento di tali istanze, ciò facendo anche a discapito degli altri doveri del suo ufficio;
b) nell'istruire, per quanto di competenza, in modo non imparziale e non corrispondente all'interesse pubblico il procedimento amministrativo del suo ufficio, finalizzato all'emissione del provvedimento di sospensione della riscossione del terzo delle maggiori imposte accertate e dei tributi, in particolare compiendo o comunque concorrendo a compiere un accertamento gravemente carente e sommario sulla sussistenza o meno dei requisiti tassativamente previsti dal DPR 602/73;ricevendo da ALAG UI, presidente della società, ovvero da IE CO, dirigente della medesima, in cambio di tali sue attività, denaro per un importo imprecisato ovvero altra utilità, o comunque accettandone la promessa.
Condotte svoltesi in Pordenone tra l'ottobre 1990 e il marzo 1991). La Corte d'appello confermava, invece, le condanne inflitte a VI OM (anni uno di reclusione con i doppi benefici di legge) e a ALSE GI (anni uno mesi uno giorni dieci di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale) per la imputazione loro ascritta di corruzione (artt.319,321 CP: per avere, in concorso fra loro e con NO, in qualità rispettivamente di dirigente e presidente della società ALAG SpA, tenuto, le condotte descritte sub a) e in particolare dato o promesso di dare al NO una imprecisata somma di danaro o altra utilità quale compenso di attività contraria ai doveri di ufficio compiuta dal NO nell'ambito del procedimento relativo alla sospensione della riscossione di imposte iscritte a ruolo nei confronti della predetta società. Condotte svoltesi in Pordenone nel periodo tra l'ottobre 1990 e il marzo 1991).
In motivazione la Corte territoriale esaminava anzitutto la posizione del NO, sottolineando in particolare (in relazione alle diverse questioni proposte con i motivi di appello): come i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche fossero stati motivati in maniera sufficiente, ancorché sintetica;
come fosse stato l'imputato (pur mancando la prova che ALAG fosse suo "cliente") a predisporre le istanze di maggiore rateazione (particolare risultante dalle iniziali dichiarazioni IE e confermato dalle conversazioni intercettate); come il comportamento tenuto dal NO, lungi dall'esser stato lecito e doveroso, si fosse risolto in atti contrari ai doveri di ufficio e tali da integrare il reato di cui all'art.319 CP;
come la sussistenza di un pactum sceleris dovesse ritenersi provata;
come al NO dovesse riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale.
Con riferimento alla posizione degli altri due imputati (VI e ALSE) la Corte poneva in particolare evidenza: che NO aveva avuto significativi contatti anche con IE;
che la tesi difensiva di quest'ultimo (buona fede e scissione della sua posizione dal sodalizio NO-IG) era smentita dalle risultanze processuali;
che anche ALAG aveva svolto nella vicenda un ruolo attivo e consapevole (come confermato dalle intercettazioni telefoniche effettuate); che il reato non era derubricabile in quello di cui all'art.323 c.2 CP;
che era ultroneo l'esame del motivo attinente alla presunta violazione dell'art.521 CPP. Proponeva ricorso per cassazione il TT, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) art.606/c CPP: inosservanza delle disposizioni del codice di rito in tema di intercettazioni telefoniche (artt.267 e 271 CPP);
art.606/e CPP: difetto e comunque illogicità della motivazione sul punto;
opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite per contrasti giurisprudenziali tra le singole sezioni della Cassazione;
2) art.606/b CPP: erronea applicazione dell'art.319 CP nonché dell'art.530 c.2 CPP;
art.606/c CPP, violazione dell'art.63 c.2 CPP;
art. 606/e CPP, carenza e illogicità della parte motiva. Proponeva ricorso per cassazione anche la difesa VI e ALSE, deducendo i seguenti motivi di censura:
I) nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla dedotta nullità per violazione e falsa applicazione dell'art.521 CPP (artt.606/e e 606/c CPP);
II) omessa motivazione per omesso esame dei motivi di appello (art.606/e CPP) e di un elemento essenziale: il dolo;
III) violazione dell'art. 192 CPP, omessa e incongrua motivazione, violazione dell'art.110 CP (art.606/b-e CPP);
IV) contraddittorietà della motivazione (art.606 lett. e) CPP) in ordine alla sussistenza del reato di corruzione;
V) violazione e falsa interpretazione dello art.319 CP (art.606/b CPP).
Con motivo aggiunto ex art.584 c.4 CPP (in data 23-6-98) la difesa VI-ALSE lamentava "inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione": in primo grado gli imputati sarebbero stati condannati per il reato di cui all'art.323 c.2 CPP;
conseguentemente la Corte territoriale, condannando per corruzione, avrebbe "immutato il fatto".
All'odierna udienza, il Procuratore generale e i difensori dei ricorrenti hanno illustrato le tesi e le richieste sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal TT non è fondato e deve essere disatteso.
1) Col primo motivo di doglianza sono state riproposte le censure già mosse alla decisione di primo grado: il decreto 4-2-91 (autorizzazione delle intercettazioni) non avrebbe potuto ritenersi "motivato ex art.267 CPP", avendo fatto mero rinvio alla richiesta del PM, che a sua volta - quanto alla sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza aveva richiamato le circostanze evidenziate in una nota della guardia di finanza (quest'ultima, però, contenente mere illazioni); da ciò la nullità del decreto ex art.125 c.3 CPP, o quantomeno la "non utilizzabilità" dei risultati delle intercettazioni ex art.271 CPP (per mancata osservanza delle regole di cui all'art.267 CPP); tale nullità si rifletteva sugli ulteriori atti di indagine e anche sulla sentenza del GIP.
La Corte territoriale, peraltro, non avrebbe risposto adeguatamente ai quesiti proposti, ne' chiarito le ragioni del proprio convincimento;
il richiamo operato alla nota 6-2-91 della guardia di finanza non avrebbe alcun pregio, essendo stato il provvedimento GIP adottato in precedenza (4-2-91); i contrasti giurisprudenziali emersi (in tema di autorizzazioni delle intercettazioni e di relativa motivazione per relationem) renderebbero opportuna la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Dette argomentazioni sono da disattendere.
Come già sottolineato dalla Corte territoriale, la sanzione processuale conseguente alla accertata mancanza di motivazione del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni non è la nullità ma la inutilizzabilità dei risultati delle stesse, che ha valore assorbente rispetto alla nullità comminata dalla disposizione generale di cui all'art.125 c.3 CPP (Cass.III,sent. 6231 in data 26-6- 97,Bormolini e altri;
Cass.II,sent. 8718 in data 26-9-96,PM e Amendola).
D'altro canto, secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente ( e che questo Collegio condivide), la motivazione dei decreti in questione può esaurirsi nell'esposizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità della avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria una esposizione analitica di tali elementi e tantomeno l'accurato esame critico di essi;
devesi conseguentemente ritenere sufficiente e adeguata una motivazione che faccia riferimento alla richiesta del PM e/o al rapporto della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio ma valuti criticamente e recepisca come propri gli argomenti addotti negli atti citati (oltre alla già citata sent. 6231/97 della sez. III, v. anche: Cass. III, sent. 3163 del 13- 11-97, Shabani;
Cass. II, sent. 2873 del 10-10-97, Viveri;
Cass. V, sent.4716 del 6-12 97,Catapano; Cass.II, sent. 5052 del 17-5- 96,Filoni; Cass.VI,sent. 4609 del 27-4-95,Peluso e altri;
Cass. II,sent. 4273 del 13-4-94,Marotta e altri). È opportuno ricordare, altresì, come - in tema di sindacato del vizio di motivazione - il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo degli argomenti che hanno giustificato determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.Un.,sent. 930 del 29-1-96, Clarke). Proprio alla luce dei principi giurisprudenziali testè ricordati, pare alla Corte che la decisione impugnata non meriti le censure mossele.
E invero il giudice d'appello - pur se con una motivazione concisa e stringata - non mancò di porre opportunamente e convincentemente in evidenza: come il GIP non si fosse limitato a un mero richiamo delle ragioni indicate nella richiesta del PM e nella nota della G.d.F. a essa allegata (nota 842 del 2-2-91), ma fosse pervenuto a formulare un giudizio di fondatezza "a seguito di critica valutazione degli elementi indicati e di conseguente adesione agli stessi"; come la detta nota 842 avesse evidenziato la sussistenza di elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di corruzione da parte di pubblici ufficiali operanti presso l'Intendenza di finanza (possibilità che il provvedimento di sospensione della riscossione di un carico di imposta superiore ai due miliardi fosse stato emesso "previa promessa o concessione di una qualche utilità da parte della società ALAG"; notizie acquisite in ordine a procedure analoghe a favore di altre società) con richiesta di intercettare utenze telefoniche intestate a tale ufficio;
come nella successiva nota 6-2-91 fossero stati indicati "sufficienti elementi indiziari in relazione a un coinvolgimento del NO" nel suddetto reato di corruzione (per essere emerso dalle prime intercettazioni che costui aveva avuto diversi contatti con un dipendente della società ALAG, che per essa aveva predisposto un'istanza volta a ottenere altri benefici, che nelle ore pomeridiane lavorava presso lo studio "Astra srl" di Pordenone) ; come, dunque, le intercettazioni fossero state correttamente ritenute necessarie (con giudizio ex ante) per lo svolgimento delle indagini. Non pare revocabile in dubbio, pertanto, che sul punto la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici.
È appena il caso di aggiungere come il richiamo alla nota 6-2- 91 GdF trovi agevole spiegazione nel fatto che i decreti autorizzativi delle intercettazioni furono più d'uno e vennero emessi in date diverse (v. infatti alle pagg.
9-10 della sentenza impugnata).
Le puntualizzazioni già operate in altra parte di questa stessa sentenza circa la necessità di "valutazione critica e recepimento" degli argomenti addotti nella richiesta del PM e/o nei rapporti di PG - da ultimo- consentono di escludere che tra i due orientamenti giurisprudenziali menzionati dalla Corte d'appello (l'uno nel senso di ritenere non sufficiente, quale motivazione, il semplice richiamo delle argomentazioni del PM;
l'altro nel senso di ritenere, all'uopo, sufficiente il riferimento alle specifiche informative della PG) sussista una "incompatibilità assoluta", condizione indispensabile per la rimessione della questione alle Sezioni Unite a norma dell'art.618 CPP (v. in proposito: Cass.VI, sent. 865 del 21-5- 93,Morabito; Cass. VI, sent. 2801 del 27-10-93,Santolla). 2) Le argomentazioni addotte a sostegno del secondo motivo di ricorso (con ampi richiami di quelle già proposte nell'atto d'appello) possono sintetizzarsi come segue: la redazione dell'istanza di rateizzazione da parte del NO sarebbe stata smentita dal IE;
le iniziali dichiarazioni di quest'ultimo alla PG sarebbero inutilizzabili ex art.63 c.2 CPP, giacché rese in assenza del difensore;
non vi sarebbe stato alcun atto contrario ai doveri di ufficio;
mancherebbe la prova di un'intervenuta promessa di denaro o altra utilità; le conversazioni intercettate sarebbero state interpretate erroneamente e sarebbero stati ignorati i particolari favorevoli all'imputato (la telefonata n. 30 del 5-2-91 avrebbe evidenziato un atteggiamento incompatibile con ogni interesse patrimoniale;
nella valutazione della telefonata n. 327, sarebbe stata trascurata la frase "faremo una balla di quindici giorni", asseritamente dimostrativa di intenti non illeciti) ; in ordine alla confermata responsabilità per l'imputazione di cui al capo b) mancherebbe ogni motivazione;
le argomentazioni addotte in ordine alla telefonata n. 327 dell'11-2-91 sarebbero inconciliabili con il contenuto della conversazione n.842 del 25-2-91 (in questa il IG avrebbe fatto riferimento a una propria iniziativa, con esclusione di un accordo illecito); la Corte territoriale, dopo aver presunto l'esistenza di una promessa (sulla base di alcune telefonate di contenuto equivoco),si sarebbe affidata a un'ulteriore presunzione (correlazione fra contenuto delle intercettazioni e atteggiamento contrario ai doveri di ufficio); in mancanza di una promessa di utilità quale prezzo di una attività contraria ai doveri di ufficio, non sarebbe neppure ipotizzabile il reato di cui all'art.319 CP ( la Corte stessa aveva ammesso che non vi era prova di una dazione di denaro o altra utilità al NO, e che non poteva definirsi contra jus il vantaggio conseguito dalla società ALAG); la corretta interpretazione della telefonata n.842 sarebbe stata fornita dal diretto protagonista IG si era trattato di una sua personale iniziativa) una eventuale intesa tra IG e i vertici della società non sarebbe stata comunque automaticamente estensibile al NO (che non avrebbe accettato alcuna offerta). Le tesi difensive proposte non possono essere condivise. Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione ex art.319 CP, per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato;
conseguentemente, anche se ogni atto di per sè considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione - per denaro o altra utilità - agli interessi del privato concreta il reato di corruzione;
ciò che caratterizza la ipotesi criminosa in questione, infatti, non è tanto l'illegittimità dell'atto (anche se questa può essere l'indice rivelatore) quanto la non conformità dello stesso a tutti i doveri d'ufficio che possono venire in considerazione, e tra questi indubbiamente quello dell'imparzialità, "bene" assistito da norma costituzionale (Cass. VI, sentenza 8633 del 24-9-96, Messina e altro;
Cass. VI, sent. 7577 del 29-7-96, Aragozzini e altri); per valutare la contrarietà della condotta del PU ai suoi doveri, dunque, l'attenzione deve incentrarsi sull'insieme del servizio reso al privato, giacché la mancata individuazione del singolo atto (da compiere contro i doveri del proprio ufficio) non fa venir meno il delitto ove risulti che la consegna o la promessa del denaro (o altra utilità) sia stata effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal PU e per compensarne e/o retribuirne i favori (Cass. VI, sent. 5340 del 28-5-96,Magnano e altro). È opportuno ricordare, ancora, che il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema: secondo lo schema principale, nel caso di accettazione della promessa seguita da ricevimento dell'utilità, la consumazione coincide con tale secondo momento;
nello schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa ( Cass. VI, sent. 4300 del 9-5-97, Carabba;
Cass. VI, sent. 5312 del 28-5-96, Sportelli); il reato rimane unico, con mero spostamento in avanti del momento consumativo, quando a una prima promessa seguano, in luogo della dazione, altre promesse aventi sempre il medesimo oggetto (Cass.VI,sent. 10851 del 17-12-96,Malossini e altri). Tutto ciò premesso, osserva questo Collegio:
a) devesi ritenere irrilevante, nella specie, la -,questione dell'asserita inutilizzabilità delle iniziali dichiarazioni del IE alla PG, in quanto rese da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata e a carico della quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al NO (v. sul punto:
Sez. Un.,sent. 1282 del 13-12-96,Carpanelli e altri): dalla lettura della decisione impugnata(pagg.10-11) risulta, invero, che la parte avuta dal NO nel "predisporre le istanze di maggiore rateizzazione" fu desunta soprattutto in base alle dichiarazioni ritualmente rese dal IE il 18 e il 20 aprile 1991 (sull'accordo IG - NO circa i particolari da evidenziare nella domanda), a considerazioni di ordine logico già sottolineate dal primo giudice(le citate consultazioni assumevano un significato sole se il NO avesse dovuto provvedere a redigere l'istanza, e non semplicemente a correggerla), al modus operandi complessivo dell'imputato (posto in evidenza dalla serie di telefonate intercorse tra IE, IG e NO stesso il 5-2-91 e i giorni successivi: v. alle pagg.11-12 sent. imp.).
b) La tesi secondo cui il giudice d'appello avrebbe erroneamente interpretato il contenute delle conversazioni intercettate è anch'essa da respingere.
La Corte territoriale, invero, si limitò alla considerazione dei punti e/o dei passi ritenuti più significativi, ponendo opportunamente in evidenza: come dalle già menzionate conversazioni telefoniche del 5-2-91 e dei giorni successivi fossero emersi inequivoci comportamenti del NO (predisposizione di istanze;
interventi presso l'Intendente di finanza realizzati "con grinta e con decisione"; suggerimenti e informazioni al IG e al IE;
correzioni e integrazioni su documenti predisposti da quest'ultimo);
come l'imputato fosse andato ben al di là del dovere di collaborazione tra privato e struttura pubblica ( non essendosi limitato a fornire ragguagli o consigli, ma avendo dedicato alla pratica "un trattamento preferenziale per tempestività, dedizione, attenzione, ponendo in essere quelle condotte che assicurassero il maggior beneficio possibile al richiedente": v. a pag.12 sent.imp.);
come, dunque, NO avesse assunto il ruolo di "patrocinatore degli interessi privati del contribuente ALAG, redigendo istanze in favore della stessa e facendosi portavoce presso l'Intendente, con esito positivo, delle iniziative suggeritegli nell'interesse della società dal IG ... venendosi così a trovare in una posizione - anomala di commistione tra pubblico e privato",(pag.13 sent.imp.);
come tale atteggiamento fosse desumibile in particolare da alcune sue frasi intercettate (testualmente riportate alla citata pag.13); come detti comportamenti, posti in essere quantomeno in violazione del dovere di imparzialità, rientrassero nel concetto di "atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art.319 CP", nozione comprendente ogni atto in contrasto con norme giuridiche o istruzioni di servizio, o comunque tale da violare i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà che debbono gravare su chiunque eserciti una pubblica funzione (oltre alle sentenze già citate supra, v. anche: Cass.VI, sent. 5227 del 20-5-1993, D'Annibale). A tali elementi, di indubbio notevole spessore probatorio, il ricorrente ha contrapposto soltanto generiche contestazioni, estrapolazioni di frasi non certo univocamente interpretabili, una complessiva "rilettura" delle risultanze processuali (in quanto tale non consentita in sede di legittimità: Cass. III sent. 1709 del 13-8- 93,Settineri). e) Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne la ritenuta sussistenza di un pactum sceleris, giacché la Corte territoriale sottolineò opportunamente: che la conversazione IE - NO n.327 in data 11-2-91 (accenno da parte del IE un debito preesistente e promessa di saldo) richiamava inequivocabilmente una pregressa promessa di ricompensa per quanto NO aveva fatto a favore della società; che anche nella conversazione IG - NO del 25-2-91 (n.842 con diffusi richiami testuali a pag.14 sent. imp.) si era fatto riferimento a un compenso per il NO e all'intenzione del ALAG di provvedervi direttamente;
che le dichiarazioni rese sul punto dal IG erano da disattendere, perché carenti e smentite dal complessivo contesto della conversazione;
che proprio la valutazione globale delle due conversazioni in questione consentiva di ritenere raggiunta la prova del c.d. pactum sceleris richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art.319 CP (promessa al NO di una retribuzione per la sua attivazione in favore della società; accettazione di detta promessa da parte del NO).
È appena il caso di aggiungere e ribadire - sulla scorta dei condivisibili orientamenti giurisprudenziali già ricordati- che, ai fini della integrazione del delitto in questione, non può riconoscersi efficacia scriminante ne' alla mancata prova di una effettiva dazione al NO (di denaro o altra utilità) ne' alla asserita legittimità del procedimento amministrativo. d) La censura relativa alla pretesa immotivata "conferma da parte della Corte d'appello della sentenza di condanna anche per il capo b)" (pagg.13 e 14 del ricorso per cassazione) è del tutto infondata: già il primo giudice aveva riconosciuto esplicitamente l'insussistenza di qualsiasi prova o indizio in ordine alle condotte ascritte al NO nel capo b) dell'imputazione (v. alle pagg.17-18 della sent. GIP) e la relativa statuizione non era stata impugnata da alcuno.
e) Non può che ribadirsi, da ultimo, quanto già correttamente asserito dai giudici del merito circa la qualità di pubblico ufficiale del NO: costui, infatti, "concorreva e collaborava, quale funzionario responsabile del contenzioso tributario dell'Intendenza di finanza, alla formazione degli atti amministrativi emanati dalla stessa, esercitando una pubblica funzione amministrativa;
aveva, inoltre, poteri di rappresentanza della amministrazione dinanzi l'A.G." (cosi a pag.14 sent.imp.). I motivi di ricorso proposti nell'interesse del VI e del ALSE sono anch'essi infondati.
I) Con la prima doglianza (ripresa nel "motivo aggiunto ex art.584 c.4 CPP") i difensori hanno sostenuto che l'art.521 CPP sarebbe stato violato sotto un duplice profilo: perché il capo di imputazione avrebbe contraddittoriamente addebitato al NO una condotta di abuso d'ufficio e indicato alternativamente come corruttori il IE e il ALAG;
perché il GIP, a fronte di una imputazione per corruzione, avrebbe ritenuto una responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art.323 CP. In ordine al primo di tali rilievi, la lettura del capo di imputazione e le risultanze degli atti paiono a questa Corte sufficienti per ritenere che a tutti gli imputati sia stato correttamente e chiaramente contestato il concorso in un unico reato di corruzione ex art.319 CP (attraverso le condotte rispettivamente ascritte) e che tutti siano stati posti in condizione di esercitare compiutamente in proposito i propri diritti di difesa. Quanto al secondo rilievo, dalla sentenza di primo grado risulta in maniera inequivocabile che gli imputati furono riconosciuti colpevoli del delitto di corruzione (ex art.319 CP) e che l'ipotesi del diverso reato di "abuso in atti di ufficio" fu formulata solo ad abundantiam ("..anche qualora non si ritenesse sufficientemente provato il raggiungimento a monte di un accordo preventivo volto alla corresponsione al pubblico funzionario di una retribuzione indebita e illecita, tale da qualificare come corruzione le condotte già descritte..": v. alle pagg.22-23 sent. GIP).
È appena il caso di aggiungere che, in base al principio di specialità, deve escludersi ogni possibilità di concorso formale tra il reato di cui all'art. 323..c.2 CP e quello di corruzione di cui all'art.319 CP (Cass.VI,sent. 3030 del 26-3-1996, Travaglione); e ancora, che la nuova formulazione dell'art.323 CP (Legge 234/97) - come esattamente rilevato dalla Corte territoriale- renderebbe comunque non configurabile nel caso di specie il delitto di abuso d'ufficio (mancando ogni prova di dazione di denaro o altra utilità al NO e non potendosi ritenere contra jus il vantaggio conseguito dalla società ALAG: v. sul punto a pag.16 sent.imp.).
II) Le argomentazioni a sostegno del secondo motivo di ricorso possono così sintetizzarsi:
la Corte territoriale si sarebbe appiattita sulla motivazione del GIP, senza spendere una parola sul dolo del ALAG e dicendo pochissimo su quello del IE;
quest'ultimo non avrebbe avuto ragione di dubitare della correttezza dell'agire del NO;
l'intera pratica avrebbe avuto un iter normale e legittimo.
Le tesi difensive non sono condivisibili.
Si osserva, anzitutto, che era in facoltà della Corte d'appello richiamare e fare proprie - in quanto ritenute convincenti e corrette - le tesi e le argomentazioni già svolte dal GIP. In ogni caso, la stessa Corte non mancò di spiegare diffusamente quali ragioni la inducessero a rifiutare la tesi della "buona fede" del IE e a ritenere anche ALAG pienamente consapevole "sia della promessa che della accettazione della retribuzione da parte del NO" (v. alle pagg.15-16 sent. imp.) . Da ultimo - come già si è avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame della posizione NO - l'asserita legittimità del procedimento amministrativo non vale, di per sè sola, a escludere la configurabilità del delitto di cui all'art.319 CP. III) Col terzo motivo di ricorso si è sostenuto che la Corte territoriale avrebbe formulato sulla posizione ALAG delle mere "ipotesi, induzioni pure, teorie", senza alcuna traccia di prove;
che il concorso tra IE e ALAG sarebbe stato costruito sul nulla;
che mancherebbe qualsiasi prova in ordine al preteso pactum sceleris. Pare, invece, a questa Corte che il giudice di appello abbia correttamente ribadito il concorso di ALAG, sottolineando opportunamente: come le conversazioni telefoniche dell'11-2 e del 25- 2-91 (ampiamente citate in più punti) investissero direttamente la posizione dell'imputato e non lasciassero dubbi circa il suo coinvolgimento nella commissione del reato;
come, in particolare, pur mancando la prova di una promessa personalmente fatta da esso prevenuto al NO, il richiamo del IE al pregresso debito (tel.n.327) si riferisse chiaramente a un debito della società preso con lo assenso del ALAG;
come la riprova di tutto ciò emergesse da quanto riferito dal IG circa l'intento del ALAG di ricompensare egli stesso personalmente il NO per l'opera svolta;
come fosse da respingere la tesì che ALAG avesse agito nella convinzione che NO si fosse comportato correttamente (apparendo incredibile che IE e/o IG non lo avessero messo al corrente del ruolo effettivamente svolto dal NO nella intera vicenda).
In ordine alla sussistenza di un vero e proprio pactum sceleris, pare sufficiente il richiamo delle considerazioni già svolte nel corso dell'esame della posizione NO (v.supra). IV) Col quarto motivo di doglianza i ricorrenti hanno sostenuto:
che vi sarebbe contraddizione fra "la ritenuta legittimità del procedimento amministrativo e l'assenza di ingiustizia", da un lato, e la pretesa "violazione del dovere di imparzialità", dall'altro;
che la telefonata n.327 non proverebbe un debito pregresso;
che la Corte, immotivatamente, non avrebbe creduto al IE e al IG. Osserva il Collegio che dette questioni sono già state tutte valutate nel corso dell'esame della posizione NO, onde non possono che richiamarsi le considerazioni svolte in quella sede. V) Col quinto e ultimo motivo di ricorso si è sostenuto: che nel caso di specie non sussisterebbe il delitto di cui all'art.319 CP;
che, al massimo, avrebbe potuto ipotizzarsi il reato di cui all'art. 318 CP (anch'esso, in realtà, inesistente). Anche in relazione a tali tesi questa Corte non può che richiamare le considerazioni già svolte circa la ravvisabilità, nella specie, degli estremi del delitto di cui all'art.319 CP: e invero, quando l'indebita retribuzione o la relativa promessa siano finalizzate a far si che i poteri e le facoltà del pubblico ufficiale siano esercitate in modo difforme da quello altrimenti suggerito dai criteri di imparzialità e disinteresse, quando cioè la funzione sia asservita per denaro agli interessi privati, si è in presenza del reato di corruzione c.d. "propria" (per atti contrari ai doveri d'ufficio, ex art.319 CP) e non di quello di cui all'art.318 CP (v. in particolare: Cass. VI, sent. 7577 del 29-7-96,Aragozzini e altri;
Cass. VI, sent. 10851 del 17-12-96,Malossini e altri). Le argomentazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che la Corte d'appello di Trieste abbia fornito una motivazione congrua esauriente, immune da vizi logico - giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame.
I ricorsi proposti dal NO, dal IE e dal ALAG devono essere dunque rigettati, ed essi ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 1998