Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/1998, n. 10786
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Sentenza 14 luglio 1998

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In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è sufficiente la motivazione del provvedimento di autorizzazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio, ma valuti criticamente e recepisca come propri gli argomenti addotti nei suddetti atti.

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria ex art. 319 cod. pen., per valutare se la condotta del pubblico ufficiale sia o no contraria ai suoi doveri, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato; conseguentemente, anche se ogni atto di per sè considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento della funzione, per denaro o altra utilità, agli interessi del privato concreta il reato in questione, realizzandosi in tal modo la violazione del dovere di imparzialità, bene assistito da tutela costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/1998, n. 10786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10786
    Data del deposito : 14 luglio 1998

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