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9 agosto 1997
9 agosto 1997
Art. 1. Modifica dell'articolo 323 del codice penale 1. L' articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
"Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 12
- 1. Il paradosso dell’assenza: l’abrogazione dell’art. 323 c.p. tra vincoli internazionali e CostituzioneGabriele Ferro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 2.9896278
[…] A breve distanza temporale, tuttavia, il Legislatore, mosso dall'evidente finalismo di estromettere un controllo penetrante da parte della magistratura penale sull'operato dei pubblici funzionari, è intervenuto nuovamente in materia, dando luogo a una seconda riscrittura della norma incriminatrice, mediante l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234. […]
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Giurisprudenza • 69
- 1. Corte Cost., sentenza 28/12/1998, n. 447Provvedimento: […] Il remittente considera che con l'art. 1 della legge n. 234 del 1997 il reato di abuso d'ufficio è stato trasformato da reato di pura condotta in reato di evento, richiedendosi il conseguimento del vantaggio ingiusto; […] b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della predetta legge n. 234 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.Leggi di più...
- abuso d'ufficio·
- lamentata delimitazione della fattispecie incriminatrice·
- pretesa disparita' di trattamento tra situazioni di eguale gravita'·
- sent. 447/98 b. reati contro la pubblica amministrazione·
- ridefinizione del reato in via stabile·
- inammissibilita'.·
- esclusione di comportamenti ritenuti meritevoli di sanzione penale giusta la disciplina previgente·
- pretesa lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
- estraneita' del parametro costituzionale invocato·
- sent. 447/98 a. reati contro la pubblica amministrazione·
- manifesta infondatezza.·
- nuova formulazione·
- riaffermazione del principio "nullum crimen, nulla pena sine lege"·
- nuova formulazione della norma a seguito delle modifiche apportate con legge 6 luglio 1997, n. 234