Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10358 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 1 0 3 5 8 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n.. 23804/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 27960 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 22 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempo- re, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
LA IN US, [non costituito];
- intimato -
8 1 3 2 · avverso la sentenza del Tribunale di AT-Sezione Lavoro n. 1419/99 del 10 maggio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 5165/97), notificata in data 14 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Caltagirone SE La PI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione da لا parte del Ministero dell'Interno dell'indennità di accompagnamento, لا siccome totalmente inabile ed incapace di attendere agli atti della vita quotidiana, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei maturati. Il convenuto Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. - dopo aver ammesso e fatta espletare L'adito Pretore consulenza tecnica medico-legale - accoglieva la domanda attorea e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di AT (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo aver ammesso e fatta espletare nuova consulenza 2 tecnica, riformava la sentenza pretorile limitatamente al "capo" delle spese giudiziali che per il resto confermava>>, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che non sussistono motivi per disattendere il giudizio medico legale del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado, apparendo lo stesso immune da errori tecnici e diagnostici, confortato da probanti accertamenti strumentali ed altresì sorretto da adeguata motivazione, specie con riferimento al quadro clinico e sintomato- logico dell'appellato ed alla conseguente dimostrazione, da un canto, del carattere totalmente inabilitante delle infermità riscontrate, e, है dall'altro, della necessità da parte dell'appellato medesimo di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di aprile 1994>>. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato ad unico complesso motivo (articolato su due profili). L'intimato SE La PI non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente - denunziando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un 3 punto decisivo della controversia>> rileva che immotivata ed erronea è la decisione del Tribunale poiché immotivata ed erronea è la relazione del c.t.u. di secondo grado che, non tenendo conto delle critiche e delle riserve espresse del consulente tecnico di parte intervenuto alle operazioni peritali di primo grado (come da relazione medica di parte allegata al fascicolo di parte della appellante Amministrazione dell'Interno) si limita a ripercorrere pedissequamente le indagini e le relative valutazioni espresse dal c.t.u. di primo grado>> ed addebita al Giudice di appello di avere provveduto al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, con esclusivo riferimento alle diminuzioni afferenti l'organo di senso della vista (avendo le ulteriori invalidità limitata incidenza funzionale), mentre, sulla scorta di valutazione legislativa di cui alla legge n. 382/70, l'indennità di accompagnamento poteva essere riconosciuta solo nei confronti di coloro che erano affetti da cecità assoluta>> e ad ulteriore riprova di quanto sopra, di non avere considerato che le ulteriori patologie considerate (quali la poliartrosi, la broncopatia, l'ipertensione e la incontinenza urinaria) non fossero tali da concretare situazione disfunzionale tale da determinare necessità di accompagnamento>>. -Il motivo di ricorso si appalesa infondato sotto entrambi i profili II summenzionati. 4 Infatti, il Tribunale di AT - nell'applicazione rigorosa della normativa in materia si è riportato, per l'accertamento medico-legale della fattispecie, alla valutazione e conclusioni conformi dei consulenti tecnici di ufficio nominati nel giudizio di primo grado e in grado di appello: per cui - a conferma dell'infondatezza delle censure contenute nel ricorso in esame - vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come W fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione- dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non 5 conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di AT, con chiara e completa motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale le infermità accertate configurano un quadro di inabilità del 100/100 con M diritto all'indennità di accompagnamento secondo le leggi nn. 18/1980 e 508/1988>>. Pertanto, non esiste un'errata applicazione della legge n. 18/1980 come erroneamente assunto dal ministero ricorrente in - - quanto la totale inabilità riscontrata nel La PI comportava "l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" e la concessione di un'indennità di accompagnamento giusta quanto sancito, appunto, dall'art. 1 della 6 legge n. 18/1980 cit. Parimenti erronea appare la censura concernente pretesi vizi di motivazione atteso che, nella specie, il Tribunale di AT ha riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso nelle consulenze tecniche espletate con conformi valutazioni nei due gradi di merito, recependone il contenuto e aderendo alle conclusioni ivi espresse, per cui può ravvisarsi l'esistenza di una esaustiva motivazione per relationem con gli elaborati dei consulenti, sicché per quanto dinanzi rimarcato in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3519/2001 cit.) - si conferma l'infondatezza anche della cennata censura proposta sotto tale profilo. III Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. 3 Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att." cod. 3 5 0 1 . A N S S I N proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso 3 A D A T , 7 , O A L - S L 1 E D 1 O P I B delle spese del giudizio in favore dell'I.N.A.I.L.. S I E N D E G S S G A I E T A S L O
P. Q. M.
O P A L M I L E A D D D La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente E O T E N R E S E giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 22 maggio 2002. Consigliere estensore Il Presidente Sikn ebu s Rr. Paik esteason ellerie li