Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 814 cod. proc. civ., la determinazione diretta da parte degli arbitri delle spese e degli onorari per l'opera da loro prestata avviene per effetto di un'apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico della prestazione d'opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento autoliquidatorio degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale), può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell'accettazione di tutti i contendenti. Ne consegue che il presidente del tribunale, richiesto di effettuare la liquidazione giudiziale di tali spese ed onorari, può provvedere in conformità a quanto liquidato direttamente dagli arbitri stessi solo nel caso in cui accerti che effettivamente esista l'accordo delle parti su tale determinazione; diversamente, deve procedere ad un'autonoma liquidazione che tenga conto (e dettagliatamente motivi) della rilevanza della controversia, del suo oggetto, della natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri, dell'importanza dell'opera da questi svolta, nonché dell'istruttoria compiuta e del lodo redatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN DI SC in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO SILIPO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BO AS, GU GO, LE NN BATTISTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 96, presso l'avvocato NN LUCENTE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO BO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di AOSTA, depositato il 10/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
L'avv. Bonazzi e gli ingegneri RI e LE svolsero l'attività di arbitri in una controversia insorta tra le società SA ID AR e RE IT;
depositato il lodo, essi, il 27 luglio 1996, determinarono la misura del compenso a loro stessi dovuto per l'opera prestata. Non essendo avvenuto il pagamento dei compensi, gli arbitri, con ricorso ex art. 814 c.p.c,, chiesero al Presidente del Tribunale di Aosta di determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario spettante a ciascuno di essi.
All'udienza del 3 dicembre 1996 comparvero l'avv. Bonazzi e l'Ing. RI, nonché l'amministratore delegato della RE IT assistito dal suo difensore. Nessuno fu presente per la SA ID AR.
Il Presidente del Tribunale, il 9 dicembre 1996, emise l'ordinanza del seguente tenore: "Letto il ricorso e il verbale che precede;
Ritenuto che
il mancato pagamento, così come si evince dalle libere ammissioni del difensore della RE, è da ascriversi alla mancanza di liquidità; Letto e applicato l'art. 814 c.p.c. - determina - L'onorarlo e le spese a favore degli arbitri avv. Massimo Bonazzi, Ing. Agostino RI e ing. Giovanni Battista LE nella misura di cui alla ordinanza arbitrale in data 27.7.96". La SA ID AR, in liquidazione, propone ora ricorso per cassazione avverso la menzionata ordinanza, svolgendo due motivi. Il Bonazzi, il RI ed il LE si sono costituiti con controricorso.
Motivi della decisione
Va premesso che l'ordinanza con cui il Presidente del tribunale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese degli arbitri, a norma dell'art. 814 c.p.c., è impugnabile per cassazione solo per violazione di legge o per mancanza di motivazione, per tale intendendosi non solo la totale assenza testuale delle ragioni del decidere, ma altresì una così grave carenza o intrinseca incongruenza della motivazione da renderla inidonea ad essere individuata ed apprezzata quale, eventualmente erroneo, supporto logico e giuridico della motivazione (Cass. 6 maggio 1998, n. 4548). Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che il Presidente del Tribunale, nel determinare la misura del compenso dovuto agli arbitri per l'opera prestata, s'è limitato a confermare il contenuto dell'ordinanza arbitrale relativa a tale determinazione, senza tener conto dell'importanza della prestazione, del valore della controversia, della rilevanza e complessità delle questioni tecniche giuridiche risolte, dell'entità dell'istruttoria, del tempo occorso per la produzione del lodo. Peraltro, il Presidente non ha neppure tenuto conto del fatto che il collegio arbitrale omise di rilevare l'esistenza di una causa di nullità della clausola compromissoria, assurta poi a motivo di nullità dello stesso lodo. Nel secondo motivo, la ricorrente società fa rilevare l'assoluta inadeguatezza della motivazione addotta dal giudice a sostegno dell'impugnato provvedimento, nel quale non sono espresse le ragioni che portavano a ritenere congrua la misura del compenso determinato. Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti.
La determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., soltanto per effetto dell'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (in caso contrario occorre seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), sicché l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, ne' legittima quella parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra. La determinazione degli onorari avviene, infatti, ai sensi della menzionata norma, per effetto di una apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico della prestazione d'opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento autoliquidatorio degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale) può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell'accettazione di tutti i contendenti. In mancanza dell'accettazione il contratto, non venendo materialmente ad esistenza, non può spiegare effetti vincolanti neanche per quella parte che, eventualmente, lo abbia accettato (Cass. 11 maggio 1998, n. 4741). Venendo alla fattispecie in esame, può agevolmente rilevarsi che il provvedimento impugnato è frutto dell'evidente equivoco (generato dalle dichiarazioni del difensore della RE) consistito nel ritenere che il mancato pagamento del compenso (come determinato dagli stessi arbitri) fosse conseguenza di una mera mancanza di liquidità delle parti obbligate. In altri termini, il giudice ha ritenuto che sulla diretta liquidazione arbitrale fosse intervenuta l'accettazione di entrambe le parti della controversia. Di qui il provvedimento determinativo del compenso attraverso il mero riferimento all'ordinanza arbitrale del 27 luglio 1996. Nel provvedere il tal modo, il giudice non ha però tenuto conto che il consenso della SA ID non era desumibile ne' dal verbale d'udienza (alla quale la società non aveva partecipato), ne' da alcun altro atto. Cosicché, la mancanza dell'accettazione di una delle due parti del giudizio arbitrale impediva di provvedere per relationem ed imponeva di assumere un provvedimento che fosse congruamente motivato in ordine a tutti gli elementi che concorrono a formare il convincimento sull'onorario liquidato. A tal proposito, va ricordato che la determinazione del compenso spettante agli arbitri, operata dal Presidente del Tribunale, benché effettuata con criteri equitativi deve in ogni caso tener conto anche della rilevanza della controversia, dedotta dal suo ammontare e, quindi, del valore della stessa identificabile con l'entità delle richieste rivolte agli arbitri (Cass. 20 gennaio 1998, n. 480), dell'oggetto della controversia, della natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri, dell'importanza dell'opera svolta da costoro, nonché dell'istruttoria compiuta e del lodo redatto (Cass.5 marzo 1991, n. 2318). Elementi, questi, dei quali deve essere tenuto conto e deve essere data adeguata spiegazione nel provvedimento di determinazione e liquidazione, sì da consentirne il controllo nei limiti e nelle sedi possibili.
Il provvedimento impugnato, essendo privo di qualsiasi motivazione al riguardo, va, dunque, cassato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Torino, che provvederà alla determinazione delle spese e dell'onorario arbitrale, adeguandosi a principi sopra esposti.
Sussistono i giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Torino. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999