Sentenza 23 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2003, n. 11439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11439 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 1 4 39/03 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Dott. Rafaele CORONA -Presidente R.G.N. 5040/00 - Cron. 25312 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 3102 Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. Olindo - Rel. Consigliere SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAMO EREO SRL, in persona Amm.re Unico Antonio AD, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ROSSINI 9, presso 10 studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che lo difende unitamente agli avvocati EMILIO NOCITI, ANNA MARIA NOCITI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FALLIMENTO TRADING CAMPO SRL, in persona curatore fallimento pro tempore DANIELA HI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, 2003 presso 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la 338 difende unitamente all'avvocato FABIO ZICCARDI, giusta -1- delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ERNAGO SRL in persona curatore speciale pro tempore MASSIMO CERAOLO;
- intimato avverso la sentenza n. 241/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 05/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Attilio ZIMATORE con delega dell'Avvocato VIRTI Natalino depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato ZICCARDI Fabio, difensore della resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.5040/00 Oggetto: Contratti-simulazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in riassunzione ex art.50 c.p.c. notificato il 17 e 19-11-1992, la s.r.l.AM EO conveniva davanti al tribunale di Torino la s.r.l. NA ed il fallimento Trading Campo s.r.l., per la declaratoria di inesistenza, nullità 0 inefficacia, anche per simulazione sia assoluta che relativa, "ai sensi degli articoli di cui al libro IV, titolo II, da capo I a capo XI, nonche delli artt. 1960 e segg. e 2744 e segg.cod. civ.", del contratto 8-1-1982 di vendita intervenuto tra la AM EO e la NA e di quello successivamente intervenuto tra la Immobiliare Industriale Campo, ora Trading Campo s.r.l., entrambi relativi al trasferimento della quota di metà di uno stabile in Torino, Via S.Secondo n.9, deducendo, quale prima causa di nullità, la mancanza di poteri dell'amministratore OS a stipulare l'atto di vendita per la AM, potendo egli compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di sta ordinaria doveva essere autorizzato 2 dall'assemblea; e, nel caso, l'assemblea del 7-1- 1982, menzionata nel rogito, con cui era stata l'autorizzazione alla stipula del deliberata predetto atto, non poteva essere stata tenuta, in quanto IN CA, indicata come presente, era deceduta il 12-10-1967. Quale seconda causa di nullità e di inefficacia l'attrice deduceva il mancato pagamento del prezzo e la simulazione, opponibile al terzo acquirente Trading Campo, in quanto consapevole dell'accordo intercorso tra gli originari simulatorio acquirenti. Si costituiva il fallimento della Trading Campo s.r.l., per eccepire, innanzitutto, che le vicende relative ai rapporti interni tra soci ed amministratori della società attrice non potevano riguardare i terzi ed ancor meno i creditori degli aventi causa, rappresentati dal curatore del fallimento, e per contestare, poi, che nella fattispecie potesse parlarsi di inesistenza ○ nullità del contratto per i vizi denunciati dall'attrice, a fronte di due rogiti notarili;
vizi irrilevanti ex art.2384 c.C., che avrebbero potuto comportare solo l'annullabilità del contratto per il terzo acquirente (art.1445 c.c.) e per la quale 3 comunque l'azione era ormai ampiamente prescritta. Rilevava, ad ogni buon conto, la curatela che la simulazione era inopponibile al fallimento e che i capi di prova erano inammissibili, perché tendenti inopponibile alа provare una simulazione fallimento. Nessuno si costituiva per la NA s.r.l.; ed il G.I., dopo averne dichiarato la contumacia, nominava alla stessa un curatore speciale ex art.78 e segg. c.p.c. Ma neppure questi si costituiva e, pertanto, veniva ladichiarazione di contumacia dellaconfermata NA. Con sentenza del 9 gennaio 1996, l'adito tribunale rigettava tutte le domande proposte dall'attrice, compensando interamente le spese del giudizio tra le parti costituite. eProposto appello dalla AM-EO S.r. 1., Aly costituitosi in giudizio ancora una volta soltanto il fallimento della Trading Campo, mentre la NA s.r.l. è rimasta contumace, la corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 5 marzo 1999, lo ha rigettato, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento a favore del fallimento appellato delle spese del grado. La motivazione della decisione si basa sulle proposizioni che qui di seguito si riassumono. Premesso che la maggior parte delle doglianze svolte nell'atto di impugnazione sono assolutamente generiche e che i motivi che le contengono sono, relativamente alle doglianze stesse, inammissibili, la corte territoriale osserva, con riguardo alla dedotta nullità del contratto di vendita per simulazione assoluta о relativa ovvero per la presenza di un motivo illecito comune ad entrambi i contraenti, che proprio la sussitenza dell'allegata intenzione di effettuare una prestazione in luogo di adempimento del debito (sia pure altrui, cioè dell'OS), manifesta l'effettività della volontà delle parti di trasferire il bene all'acquirente società NA. Lo scopo della datio in solutum, che con il negozio le parti hanno inteso realizzare, rappresenta, invero, solo il motivo o lo scopo pratico, e non la causa del contratto, la quale rimane pur sempre quella tipica della vendita ovvero del trasferimento di un diritto (di proprietà) contro il pagamento di un prezzo, essendo questo rappresentato nella specie dal corrispondente ammontare del debito (dell'OS), cui è diretto 5 l'adempimento ( mediante datio in solutum). Né può dubitarsi dell'astratta liceità di una datio in solutum attuata mediante il trasferimento di un bene in luogo del pagamento, atteso che tale ipotesi è espressamente prevista e regolata dall'art.1197 co.2 c.c. Nemmeno può ricollegarsi, poi, sempre secondo il giudice di appello, alcuna conseguenza in termini di nullità o invalidità del negozio al fatto in sé che il debito, che la prestazione in luogo di adempimento è destinata a soddisfare, sia non del venditore (nella specie, la società attrice AM EO), bensì di un terzo (1'amministratore in proprio), attesa l'astratta ammissibilità e liceità del pagamento del debito altrui. Parimenti nessuna invalidità né alcun intento simulatorio può essere ricollegato al fatto che il motivo della vendita, ovvero lo scopo della datio in solutum, non sia esplicitato nel contratto. E' infondata, inoltre, la tesi dell'appellante, secondo cui il contratto di vendita de quo sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 1345 c.c., per la presenza di un motivo illecito determinante, comune ad entrambe le parti (fine, perseguito dall'OS, di sottrarre un bene altrui contro 6 la volontà del proprietario (la AM EO) per consegnarlo ad un terzo ( la NA), posto che la parte, cioè l'attrice, su cui incombeva l'onere di provare che le parti del contratto, e soprattutto l'acquirente (NA), fossero a conoscenza del menzionato elemento determinante, er comunque, rivelatore della illiceità del motivo stesso, ovvero la contraria volontà del proprietario e la natura fraudolenta del mezzo utilizzato per la stipula del negozio, non ha minimamente assolto tale onere;
non ha, in particolare, provato in alcun modo, e neppure allegato specificamente, che soc.NA fosse a conoscenza della falsitàla (ritenuta dai primi giudici) del verbale di assemblea e della relativa deliberazione di concessione dell'autorizzazione all'amministratore OS a stipulare l'atto di vendita del bene. Deve escludersi, pertanto, sulla base della prospettazione dei fatti testè richiamati, fornita dall'appellante, la dedotta nullità del contratto, essendo configurabile, nella fattispecie, un caso di invalidità ai sensi degli artt. 2384 e 1394 c.C., che il tribunale ha espressamente qualificato come annullabilità ex artt.1425 e segg.c.c. e l'appellante non ha specificamente contestato tale 7 qualificazione ' con conseguente applicabilità, ai fini della prescrizione della relativa azione, dell'art.1442 c.c. La corte territoriale osserva, poi, proprio con riguardo alla prescrizione, che l'appellante ha soltanto genericamente criticato il tribunale per la mancata applicazione al caso di specie del secondo comma dell'art.1442 C.C., nonché delle disposizioni sulla sospensione di cui agli artt.2941 e 2942 c.c.; e non ha spiegato, inoltre, le ragioni della pretesa influenza sulla decisione disposizioni degli della controversia delle artt.1192 e 1197 c.c. Ritiene, infine, inammissibili le prove dedotte dall'appellante in primo grado, in quanto aventi ad oggetto circostanze pacifiche in causa ° comunque già documentalmente provate o perché generiche e Sy non collegate ad alcuna domanda né ad alcun motivo di doglianza. Ricorre per la cassazione della sentenza la SAMO in persona dell'amm.re unicoEREO s.r.l. , Avv. Antonio Tadini, con sede in Milano, deducendo cinque motivi di gravame. Resiste con controricorso il fallimento della Trading Campo s.r.l., in persona del curatore 8 Dr. Daniela Morlacchi. L'intimata NA s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Ricorrente e resistente hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 ( in relazione all'art. 2487 2°co.c.c.), 1388, 1398, 1325 n. 1, 2391, e 1394. Omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversai (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Con questo primo motivo la ricorrente censura la decisione della corte di appello, con la quale è stato ritenuto erroneamente che il contratto concluso dall'OS senza potere, e con la mala fede del terzo acquirente, sia solo annullabile, anziché nullo inefficace, e per avere confuso la fattispecie della rappresentanza senza potere con quella del conflitto d'interessi. Si tratta, a rigore , di vera e propria nullità per mancanza di accordo fra le parti (art.1325 n.1 c.C.), con la conseguenza che il relativo contratto inefficace e improduttivo di effetti nei confronti della società e del terzo contraente, 9 per mancanza, nel rappresentante, del potere di stipularlo per la società stessa. Ne deriva l'imprescrittibilità dell'azione e l'inapplicabilità del termine di cinque anni di cui all'art.1442 c.c. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1345, 1418 e 2624 C.C.; 640 c.p.; omessa ' insufficiente O contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn.e e 5 c.p.c.). Con la censura di cui al presente motivo la ricorrente denuncia l'assoluta nullità del contratto 8-1-1982 tra l'OS e la NA, nonché di quello ad esso collegato del 7-1-1983 tra la NA e la Trading Campo, per illiceità della causa, costituendo il ( pagamento di uncomportamento dell'OS suo debito personale con beni della società) addirittura reato ex art.2624 c.c. о ex art.640 cp. (truffa) reato nel quale ha concorso il - per avere egli fatto terzo uso di artifizi e raggiri, tramite la falsificazione del verbale di assemblea, per assicurare a sé ed alla sua creditrice un ingiusto profitto con altrui danno. I contratti de quibus, anche a voler prescindere dalla buona 10 o mala fede degli acquirenti, dovevano, quindi, essere dichiarati nulli di pieno diritto. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 640 c.p., 2624, 1344, 1345, 1418 2°co. e 2384 bis c.c.;112, 324, 329, 333, 346 c.p.c.Omessa, insufficiente O contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La ricorrente deduce che, comunque, nella fattispecie ricorre anche la mala fede dell'altro contraente e la partecipazione di entrambe le acquirenti all'illecito (penalmente rilevante) dell'amministratore, per cui è configurabile concorso nel reato e motivo illecito comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1345 C.C., secondo quanto risulta testualmente dalla nel ricorso sono } sentenza di primo grado riportati i passi della sentenza del tribunale da cui ciò risulterebbe). La corte di appello non avrebbe, pertanto, dovuto escludere, senza motivazione alcuna о con motivazione contraddittoria, e travisando, inoltre, i fatti già definitivamente accertati nel processo, il concorso degli amministratori delle società acquirenti nell'illecito penale o, quanto meno, 11 nell'illecito civile dell'OS; ed avrebbe conseguentemente dovuto ritenere sussistente, nella fattispecie, un motivo illecito comune alle parti e dichiarare nulli i contratti, essendo serviti questi a commettere il reato, ed a causa dello scopo illecito comune, perseguito dai contraenti. 4) Violazione e mancata applicazione dell'art. 1414 C.C.- Violazione dell'art. 112 c.p.c.- Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn.3, 4 e 5 c.p.c.), con riferimento alla omessa declaratoria di nullità dell'atto di compravendita, nonostante che ne fosse stata accertata la simulazione assoluta ( per non essere stato mai pagato, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto, il prezzo di acquisto dell'immobile, come esplicitamente riconosciuto dal tribunale). Alla corte di appello non era consentito, pertanto, in presenza di siffatti accertamenti ormai definitivi, indagare sulla volontà delle parti apparenti nel contratto, al fine di verificare "se esse non avessero contratto" ( vale а dire un stipulato un dissimulato, individuato nella contratto 12 pretesa, ma in realtà inesistente perché non prova ta datio in solutum) "diverso" ( da quello di compravendita). 5) Violazione e falsa applicazione dgli artt. 1422, 1398, 2384, 1442, 2935, 2941 n. 8 e 2942 n. 1 C.C.- Omessa, insufficiente O contraddittoria motivazione su punti decisivi della nn. 3 e 5 C.C.). Con controversia (art. 360 quest'ultimo motivo la ricorrente si duole, infine, del fatto che la corte di appello non abbia fatto discendere dall'accertamento della inefficacia dei due nullità о della mera conclusi dal falsus contratti (perché procurator) la imprescrittibilità dell'azione ai sensi dell'art.1422 C.C. Denuncia, comunque, l'errore in cui è incorso il giudice, per avere fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di conclusione del contratto (8-1-82), senza considerare che la AM EO si è trovata l'azione dinell'impossibilità di proporre annullamento per tutto il tempo in cui è rimasto in carica l'OS (cioè fino al 9-11-1984), sicchè il termine di prescrizione doveva farsi decorre da quest'ultima data;
senza dire, poi, applicabile ancheche nella fattispecie 13 l'art.2941 n. 8 C.C., per cui la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finchè il dolo поп stato scoperto". Rileva, infine, la ricorrente che la nullità- inefficacia dei contratti è ben opponibile al fallimento Trading Campo. Il ricorso è infondato. Il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la "nullità inefficacia" del contratto, per essere stata la venditrice "falsamente rappresentata", facendone discendere l'imprescrittibilità dell'azione e l'inapplicabilità del termine di cui all'art. 1442 C.C. oltre che inammissibile, perché nuovo, è anche infondato, essendo stato rilevato dalla corte di appello la quale aveva richiamato e fatto propria, sul punto, la che 1 'appellante, motivazione del tribunale aveva impugnato ora ricorrente, non specificamente la "qualificazione" che al denunciato vizio del contratto aveva dato il primo giudice, traendone, per ciò, la 14 conclusione che esso era soltanto annullabile. La ricorrente non può, in altri termini, qui eccepire la nullità-inefficacia del contratto, sotto il diverso profilo della mancanza nell'amministratore del potere di rappresentanza della AM EO, per difetto di autorizzazione laddove, nella fase di merito,dell'assemblea; si è accertato e dato atto, sulla base delle deduzioni e prospettazioni fatte in quella sede dall'appellante, che il negozio è invalido ai sensi degli artt.2384 e 1394 c.c. e, come tale, semplicemente annullabile, e che, quindi, la relativa azione si è prescritta. day Discorso pressochè analogo va fatto con riguardo al secondo motivo, non risultando che nel giudizio di appello sia stata dedotta, sotto il profilo prospettato in questa sede, e per inferirne sempre che il contratto è nullo "di pieno diritto", l'illiceità della causa dello stesso, in relazione ai reati di cui agli artt.2624 c.c. e 640 c.p., ravvisabili, secondo la ricorrente, nella condotta dell'OS. Si tratta, invero, di questione nuova, che non può, pertanto, trovare ingresso in questa sede e la cui soluzione, comunque, comporterebbe 15 accertamenti e valutazioni che avrebbero dovuto essere compiuti nelle pregresse fasi di merito. Quanto alla censura contenuta nel terzo motivo, si Osserva che non si riscontrano il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sostanzialmente denunciati con lo stesso, atteso che la corte di appello, con motivazione congrua e aderente alle risultanze processuali, ha escluso che le società acquirenti fossero a conoscenza delle "macchinazioni" poste in essere dall'OS per raggiungere, con i contratti di cui si discute, il risultato individuato dalla ricorrente nell'alienazione del bene oggetto del contratto, di proprietà della società venditrice, per fini personali di esso OS;
pervenendo a tale conclusione sulla base dell'assorbente rilievo che l'appellante non ha fornito la prova della pretesa conoscenza, da parte delle predette acquirenti, anche penalmente,dei fatti, rilevanti attribuiti all'OS e da lui compiuti in danno della società venditrice e, soprattutto, del loro concorso nei fatti medesimi. Ulteriore consequenziale corollario tratto dalla 16 corte è quello per cui, non ravvisandosi alcun motivo illecito comune, che abbia determinato le parti a concludere i contratti e ciò ha costituito oggetto di accertamento compiuto in sede di merito, che non può essere messo qui in discussione -, non sussite la dedotta nullità ex art.1345 c.c. Con il quarto motivo si ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di compravendita per simulazione assoluta, anch'essa esclusa peraltro da entrambi i giudici di merito con motivazione che non dà adito alla censura contenuta nel motivo stesso. Per quanto riguarda, in particolare, la sentenza investita con il presente ricorso, la corte di appello ha accertato e dato atto, infatti, che non può parlarsi di simulazione assoluta, è fuori quando, come nella fattispecie, contestazione che vi è stato effettivamente, con il contratto stipulato dalle parti, il trasferimento della proprietà di un bene, che è la "funzione" propria della vendita, e, quanto è al mancato pagamento del prezzo, che ammissibile, in luogo di questo, una datio in solutum, consentita dal nostro ordinamento, come 17 si desume dall'art.1197 co.2 c.c. Con il quinto ed ultimo motivo, infine, si deduce, da un lato, l'imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art.1422 C.C., che, in dipendenza di quanto detto più sopra, deve essere senz'altro esclusa;
e, dall'altro, si fattocontesta la statuizione con cui si decorrere il termine di prescrizione della ritenuta azione di annullamento del contratto (o dei contratti) dalla data di stipulazione del contratto dell'8-1-1982, e non dal 9-11-1984 ex art.1442 co.2 C.C., cioè dalla data di cessazione dell'OS dalla carica di Ahm amministratore e dalla riacquistata capacità e possibilità di agire della società. Si rileva, con riguardo a tale ultima censura, che, non risultando proposta la questione nei precedenti gradi del giudizio, 0 più precisamente, essendo stata proposta, senza peraltro formulare specifiche e pertinenti critiche alle argomentate ragioni svolte dat primo giudice sul punto, come ha evidenziato la corte di appello, non può, la stessa la cui soluzione implica, tra l'altro, accertamenti e valutazioni non compatibili con la natura del 18 giudizio di legittimità essere presa in considerazione in questa sede. Analogo discorso va fatto per la richiesta applicazione, contenuta sempre nel motivo in esame, dell'art.2941 n.8 C.C., nonché per la opponibilità della nullità inefficacia dei contratti al fallimento della Trading Campo, dedotta, a mò di appendice, nella parte conclusiva del ricorso. In definitiva, questo va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino), (Dr. Rafaele Corona) sennu IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 23 LUG. 2003. IL CANCELLIERE CI 19