Articolo 2942 del Codice civile
Articolo 2887Articolo 2943
Versione
19 aprile 1942
Art. 2942.

(Sospensione per la condizione del titolare).

La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita' di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacita';
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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