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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4838/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda congiunta di divorzio, promossa
da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BORGESE PASQUALE ALFREDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BORGESE PASQUALE ALFREDO, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 05/11/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
, premesso di essersi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. cron. Parte_2
5921/2020, emesso dal Tribunale di Catania in data 20/29.11.2020, senza mai essersi riconciliati dall'udienza del 05/11/2020, tenutasi dinanzi al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione,
hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Aci Bonaccorsi
(CT) il 05/05/2004, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nato a
Catania, il 02.03.2009, il figlio Persona_1
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del citato decreto di omologa e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi,
non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno chiesto quanto segue:
“A) Dichiarare ai sensi dell'art.3 n.2 lett. b) delle Legge 898/1970 lo scioglimento del
2 matrimonio civile tra di loro contratto in Aci Bonaccorsi in data 05/05/2004, trascritto nei registri
degli atti di matrimonio del Comune di Aci Bonaccorsi al n. 2 parte I ufficio 1 Anno 2004;
B) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...]
Catania il 02/03/2009 con collocamento dello stesso presso la madre con la quale da sempre vive
ed attualmente nell'abitazione di vicolo Soldato Cavalli n.18 in Aci Bonaccorsi, con diritto del
padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo i tempi e le modalità che concorderanno liberamente i
coniugi come fino ad oggi hanno fatto;
C) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore versando Pt_2
mensilmente (entro il giorno 5 di ogni mese) a tale esclusivo titolo alla sig.ra la Parte_1
somma di €.250,00 da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat;
D) Porre a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie
da sostenersi per il figlio minore (spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e di
istruzione, ecc.);
E) Dare atto che l'immobile già adibito a casa coniugale detenuto in locazione, sito in Aci
Bonaccorsi, vicolo Soldato Cavalli n.18, resta nella disponibilità della sig.ra che Pt_1
continuerà ad abitarvi con il figlio;
F) Disporre che beni e suppellettili costituenti l'arredo coniugale rimangano nella
disponibilità della sig.ra e del figlio;
Pt_1
G) Dare atto che i coniugi non hanno alcun obbligo di reciproco mantenimento avendo gli
stessi da tempo definito ogni loro rapporto anche di natura economica;
H) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Aci Bonaccorsi di annotare
l'emittenda statuizione a margine dell'atto di matrimonio come sopra trascritto.”.
Rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire al figlio ancora minorenne l'accesso a una
3 effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Aci Bonaccorsi (CT) in data
05/05/2004 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello
[...]
Stato Civile del Comune di Aci Bonaccorsi (CT) al n. 2, parte I, anno 2004, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Bonaccorsi (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 07.3.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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