Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2230/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2230 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F.: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
(CF ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Namur (Belgio) Rue Baivy, 193;
entrambi elettivamente domiciliati in Novara, via Mossoti n. 3 presso lo studio e la persona dell'avv.
Marco CUCCIATTI, C.F.: (fax n. 0321.397495; indirizzo mail: C.F._3
che li rappresenta e difende per delega Email_1 Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“A) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario, celebrato in SA RT (Senegal) il 22.02.2013 tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
B) Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malesco di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul predetto registro e gli atti di matrimonio, a norma dell'art. 5, comma 1°,
L. 898/70 e succ. mod.;
C) Darsi atto che il figlio è affidato in modo esclusivo al padre, fatti salvi i Persona_1
diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 155 c.c., con mantenimento della residenza anagrafica e della dimora abituale del bambino presso il padre;
D) Darsi atto che la signora potrà tenere con sé il figlio quando sarà in Italia, considerati gli CP_1
impegni del minore e secondo accordi tra coniugi, con possibilità per i genitori di prevedere in qualsiasi momento consensualmente le modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e con gli impegni sociali e sportivi del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione nonché con congruo preavviso;
E) Darsi atto che, inoltre, in ordine alle vacanze estive/ferie la madre potrà trascorrere con il figlio minore per almeno 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno/settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con il padre, entro il 30 maggio di ogni anno. In occasione di altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore.
Il figlio trascorrerà altresì con la madre una settimana durante le vacanze natalizie, includente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali, includenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua.
F) Stabilirsi che il signor , provvederà al mantenimento del minore integralmente, ivi compreso Pt_1
il 100% delle spese straordinarie;
la madre contribuirà con un assegno mensile di € 150;
G) Darsi atto che l'assegno unico sarà percepito integralmente (al 100%) dalla sig. ; la sig.ra Pt_1
rinuncia pertanto ad ogni relativa pretesa e si impegna sin da ora a corrispondere al sig. CP_1 Pt_1
eventuali importi percepiti in busta paga a titolo di assegno unico ed a richiedere ai suoi consulenti fiscali di revocare ogni richiesta di corresponsione in suo favore a tale titolo;
I) Darsi atto che i ricorrenti sono finanziariamente autosufficienti e, pertanto, non vi sono richieste reciproche di concorso nel mantenimento;
L) Darsi atto dell'assenso reciproco degli instanti al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
M) Darsi atto, altresì, dell'assenso dei ricorrenti al rilascio e/o rinnovo del passaporto in favore del figlio minorenne .” Per_1
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 08/10/2024, e Parte_1 CP_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in SA RT (Senegal) il 22/02/2013, regolarmente trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Malesco, anno 2013, Parte II, Serie C, al n.1; .
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, intervenuto il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 22/02/2013 in SA RT
(Senegal), regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Malesco, anno
2013, Parte II, Serie C, al n.1; si sono separati consensualmente il 21/02/2019, con decreto del tribunale di Verbania del 21/02/2019 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che rinuncia pertanto ad ogni relativa pretesa e si impegna sin da ora a CP_1
corrispondere a eventuali importi percepiti in busta paga a titolo di Parte_1
assegno unico ed a richiedere ai suoi consulenti fiscali di revocare ogni richiesta di corresponsione in suo favore a tale titolo;
Si dà atto, inoltre, che i ricorrenti sono finanziariamente autosufficienti e, pertanto, non vi sono richieste reciproche di concorso nel mantenimento;
che entrambi prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per il figlio minorenne.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
contratto in SA RT (Senegal) il 22/02/2013, regolarmente trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Malesco, anno 2013, Parte II, Serie C, al n.1; affida il figlio in via esclusiva al padre;
Persona_1 Parte_1
dà facoltà alla madre di tenere con sé il figlio quando sarà in Italia, considerati gli CP_1
impegni del minore e secondo accordi tra coniugi, con possibilità per i genitori di prevedere in qualsiasi momento consensualmente le modalità di visita, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e con gli impegni sociali e sportivi del figlio e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione nonché con congruo preavviso;
dà facoltà alla madre, in ordine alle vacanze estive/ferie, di trascorrere con il figlio minore almeno 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno/settembre di ogni anno;
detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con il padre, entro il 30 maggio di ogni anno.
In occasione di altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore;
dà facoltà, inoltre, alla madre di trascorrere con il figlio settimana durante le vacanze natalizie, includente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le festività pasquali, includenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua. dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento del minore, comprese il 100% delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre;
pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di € 150,00.
Nulla per spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 28/02/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO