(Riassunzione della causa).
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza)) dal giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi)) dalla comunicazione della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.