(Contratto concluso dal rappresentante).
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facolta' conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
(massima n. 1) Per la regola fissata dall'art. 1388 c.c., gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza - cioè i diritti ed obblighi inerenti al negozio stesso si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, sì che colui che ha contratto con il mandatario deve chiedere l'adempimento degli obblighi nascenti dal negozio direttamente al mandante, non restando il contraente in nome altrui vincolato verso l'altro contraente dagli obblighi assunti. Tale principio non implica tuttavia l'esonero del mandatario con procura da ogni e qualsiasi responsabilità verso il terzo contraente che abbia risentito danno per effetto di fatti dolosi o colposi commessi dal mandatario in sede di esecuzione del mandato e che non possono farsi risalire al mandante.
Leggi di più…Accettazione di eredità da parte del rappresentante generale L'accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale, al quale sia stato espressamente conferito il potere di accettare le eredità delate al rappresentato e nel momento in cui il rappresentante esercita questo potere, ai sensi dell'art. 1388 c.c., gli effetti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il quale acquista la qualità di erede in forza dell'accettazione dell'eredità eseguita dal suo rappresentante. […]
Leggi di più…[…] ovvero contrario a norme imperative (come quelle dettate dall'art. 320 c.c. a tutela degli interessi del minore), tenuto conto dell'applicabilità, pure nella rappresentanza legale, del principio generale dell'art. 1388 c.c., in tema di efficacia del negozio nei confronti del rappresentato a condizione che il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà attribuitegli. […]
Leggi di più…(massima n. 1) Il disposto dell'art. 1388 c.c. che attribuisce «direttamente effetto nei confronti del rappresentato» al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, […]
Leggi di più…[…] In base all'art. 1388 c.c. “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”, per questo motivo la procura generale consente di conferire ampi poteri al rappresentante e lo autorizza ad agire negli interessi giuridici di ordinaria amministrazione per nome e per conto del mandante. […]
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