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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/02/2024, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1983 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
Partito Democratico – Federazione provinciale di Cosenza – in persona del legale rappresentante
p.t. sig. elettivamente domiciliato in Cosenza, via Padre Giglio n.2, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Luigi Maria Misasi che lo rappresenta e difende per procura in atti
Opponente
Nei confronti di
, con l'Avv. Marco Oliverio per procura in atti e presso il cui studio on Controparte_1
Casali del Manco- Pedace, via Jotta n. 12, elettivamente domicilia
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 101/2023
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la signora ha chiesto l'emissione di ingiunzione di pagamento della CP_1 complessiva somma di euro 12.358,84 (oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio) a titolo di voci retributive, tra cui il tfr, indicate nella busta paga del mese di dicembre 2022. A fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., l'odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze del Partito democratico – Federazione provinciale di Cosenza – con decorrenza dal 18.3.2015, esponeva che tale rapporto ha avuto esecuzione sino al 31.12.2022, data di cessazione per effetto del licenziamento per g.m.o. intimatole dalla parte datoriale;
allegato l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione degli emolumenti retributivi, tra cui il t.f.r., indicati nell'ultima busta paga (relativa alla mensilità di dicembre 2022), con la sola eccezione di due acconti corrisposti in data 16.2.2023 e 14.3.2023, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento della somma residua di euro 12.358,84 (pari alla differenza tra l'importo risultante dalla busta paga – euro
14.926,21 – e l'importo dei due pagamenti parziali ricevuti – euro 1.000,00 ed euro 1.567,37).
Accolto il ricorso monitorio, avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2023, ha proposto opposizione il debitore ingiunto instando per la revoca dello stesso e la condanna alla minor somma ritenuta di giustizia.
Resisteva all'opposizione la , chiedendo la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, previo CP_1 rigetto dell'opposizione, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che non è contestato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inter partes nel periodo 18.3.2015/31.12.2022; peraltro lo stesso è provato documentalmente e, segnatamente, dal certificato del centro per l'impiego di Cosenza da cui si evince l'assunzione a tempo indeterminato della nella mansione di con orario di lavoro CP_1 parziale dal 18.3.2015 e la cessazione di tale rapporto di lavoro in data 31.12.2022 per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Fatta questa premessa, la lavoratrice ha prodotto, quale prova scritta del credito, la busta paga dell'ultimo mese di lavoro (dicembre 2022) da cui si evince che le spettanze retributive finali ammontano ad euro 14.926,21 al lordo delle ritenute di legge (pari ad euro 11.067,37 al netto delle medesime trattenute), assumendo di aver percepito soltanto acconti sulla somma spettante come da bonifici allegati.
Nel proporre l'odierna opposizione, il debitore ingiunto ha contestato i presupposti di emissione del decreto ingiuntivo siccome l'allegata busta paga non soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 4/1953 per assenza di donde l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, ha contestato il quantum debeatur poiché il prospetto paga di dicembre 2022 è viziato da errore materiale/contabile; nel dettaglio, delle varie voci indicate nella predetta busta paga, contestava le debenza della voce “ferie residue” siccome la lavoratrice ha fruito di tutti i giorni di ferie maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro, la voce
“ROL residui a ore” non previsti dal ccnl applicato al rapporto di lavoro e la debenza della voce
“quattordicesima mensilità” siccome già integralmente corrisposta con bonifico dell'11.8.2022 e la tredicesima mensilità siccome non prevista dal contratto di lavoro, neppure depositato da controparte.
In ordine al quantum a titolo di tfr, assumeva la spettanza della minor somma di euro 7.408,80. Infine, assumeva che medio tempore la lavoratrice ha ricevuto ulteriore parziale pagamento di euro 500,00 a mezzo di bonifico effettuato dal dott. , segretario del Partito democratico. Per_1
L'opposta assume l'infondatezza del ricorso avendo dato prova del credito azionato a mezzo di busta paga di dicembre 2022 e che, pertanto, alcun errore o vizio può essere a sé imputato. In ordine alla somma di euro 500,00 corrisposta in corso di causa assumeva che si tratta di somma versata a titolo personale dal segretario per consentirle di far fronte alle sue esigenze familiari essendo Per_1 vedova e con un figlio.
Il ricorso si rivela fondato in minima parte e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
In merito alla doglianza attorea relativa all'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità uniforme e costante, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso "ex" artt. 633 e
638 cod. proc. civ.; invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Ne deriva che a seguito dell'opposizione il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
A ciò consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, ciò premesso, si osserva in ogni caso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della busta paga del mese di dicembre 2022 di cui l'opponente contesta infondatamente la regolarità, ritenendosi, invero, il valore probatorio del prospetto paga, la cui consegna al lavoratore è obbligatoria e sanzionata in via amministrativa, ex art. 5 l. n. 4/1953, alla luce della verifica del fatto che tale documento reca la stampigliatura del datore di lavoro e non avendo quest'ultimo offerto risultanze che la sconfessano o argomenti che inducano a dubitare della rispondenza a verità delle annotazioni presenti sul documento (cfr. Cass. n. 1649 del 2022, n. 37337/2022).
Ritenuto, pertanto, che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso, si osserva ulteriormente che parte opponente, nel mentre contesta tale busta paga siccome, in difetto dei requisiti di legge, non risulta proveniente dal datore di lavoro, al contempo muovendo proprio dalle medesime voci indicate nella busta paga, assume che alcune di tali voci sono state indicate per “errore materiale/contabile” con ciò ammettendo che la busta paga è stata emessa (assumendosene quindi “la paternità”) ma che per errore sono state indicate voci non dovute. Ma allora, muovendo dal rilievo che le risultanze dell' allegata busta paga hanno valore confessorio (sul punto, si richiama il consolidato l'orientamento della SC secondo cui nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986); “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n.
991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice”. – Cass. n.
2239/2017 in parte motiva) si osserva che è parimenti consolidato l'insegnamento della SC secondo cui
A norma dell'art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare
l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l'onere di dimostrare anche
l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria (ex plurimis, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 26985 del 02/12/2013).
Invero, secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano in dotto all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (Cass. 1777/1988,
629/1995, 1309/1995, 3010/2002, 15618/2004, 26970/2005, 26985/2013, tutte richiamate da conf.
Cass. 9777/16).
Orbene, posto che nel caso di specie il fatto confessato è la debenza di quelle voci retributive in quel determinato ammontare indicato in busta paga, si osserva che parte opponente, nell'assumere di aver indicato quelle voci “per errore” avrebbe dovuto dedurre e dimostrare ragioni e circostanze per cui aveva ammesso – indicandole in busta paga- che quelle voci erano dovute.
Peraltro, valga ulteriormente evidenziare che, con analogo valore confessorio, la parte ricorrente, nell'effettuare a mezzo bonifico i parziali pagamenti ammessi anche dalla controparte, indica espressamente la causale del pagamento (TFR – prima rata indicando “mancanti 9.500,00”, come da distinta di bonifico del 16.2.2023) e nell'effettuare il secondo pagamento in data 14.3.2023, nell'indicare la causale in “pagamento TFR seconda rata” indica espressamente “mancanti 8.500,00”.
Orbene, considerato che la busta paga di dicembre 2022 indica la somma netta spettante alla lavoratrice in euro 11.067,37 (si veda la voce “netto busta”), la parte ricorrente nel corrispondere la somma di euro 1.567,37 in data 16.2.2023 ammette come “mancante” la somma di euro 9.500,00 che è esattamente la differenza tra la somma indicata in busta paga al netto e l'acconto corrisposto;
con il successivo bonifico pari ad euro 1.000,00 in data 14.3.2023, la somma indicata come “mancante” è indicata in euro 8.500,00 (pari per l'appunto alla differenza tra la somma residua al netto del primo acconto e l'importo bonificato).
Tali dichiarazioni, di evidente contenuto confessorio, non sono minimamente contestate dalla parte ricorrente.
Pertanto, ritenuta la piena spettanza della somma indicata nella busta paga di dicembre 2022 e per le voci ivi indicate, deve essere esaminata l'eccezione di parziale estinzione per pagamento che la parte ricorrente solleva in relazione alla voce 14^ mensilità.
La parte ricorrente assume di aver provveduto all'integrale pagamento di tale voce contrattuale a mezzo di bonifico dell'11.8.2022; dal dettaglio del bonifico si evince che in tale data la lavoratrice ha ricevuto la somma di euro 1.345,00 a titolo di “retribuzione mese di giugno – quattordicesima mensilità 2022”).
Orbene, dalla busta paga di dicembre 2022, alla voce 8604 è indicata la “quattordicesima dodicesimi residui” con indicazione di quantità 6; evidente che a giugno 2022 la parte ricorrente ha corrisposto i ratei maturati nei primi sei mesi del 2022 e nella busta paga di dicembre 2022 ha indicato i ratei pari ai restanti sei mesi del 2022 (invero indicati nella quantità moltiplicata per sei quali dodicesimi residui, vale a dire sei dodicesimi residui).
Deve, invece, essere accolto il ricorso nella parte in cui si eccepisce il pagamento medio tempore della somma di euro 500,00, essendo rimasta del tutto indimostrata la tesi della lavoratrice secondo cui la somma in questione sarebbe oggetto della “donazione” a titolo “personale” del segretario del partito opponente.
Ed allora, considerato che secondo quanto dedotto e non contestato, l'opposto decreto ingiuntivo è stato notificato in data 15.4.2023 e il (parziale) pagamento di euro 500,00 avvenuto in data successiva (con bonifico del 10.5.2023) residua in favore dell'opposta la spettanza della somma di euro 11.858,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo.
Segue, pertanto, conforme condanna dell'opponente al pagamento di tale somma, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
A questo punto, residua la questione delle spese di lite e, in particolare, di quelle del procedimento monitorio.
Valga qui richiamare l'insegnamento della SC secondo cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass. S.U. n.
927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt.
91 e 92 cod.proc.civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n. 2217/2007; Cass. n. 75/2010). Poiché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984/1999; Cass. n.
7892/1994; Cass. n. 14526/2000). Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio (cfr. Cass. n. 24482/2022).
Nel caso di specie, le spese della fase monitoria (già liquidate in euro 567,00 oltre accessori di legge) devono essere poste senza dubbio a carico dell'opponente, stante la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e siccome la revoca dipende esclusivamente dal pagamento della somma di euro 500,00 successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
parimenti sono a carico dell'opponente le spese del presente giudizio di opposizione in base al criterio della soccombenza. Al contrario, deve essere disattesa la domanda attorea di risarcimento danni per lite temeraria posto che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa mentre nel caso di specie nulla è stato allegato e comprovato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
previa revoca del decreto ingiuntivo n. 101/2023, condanna la parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 11.858,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase monitoria che si liquidano in euro
567,00 otre spese generali, iva e cpa come per legge nonché delle spese della presente fase di opposizione che si liquidano in euro 2.695,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Oliverio che si è dichiarato antistatario.
Cosenza, 2 febbraio 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1983 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
Partito Democratico – Federazione provinciale di Cosenza – in persona del legale rappresentante
p.t. sig. elettivamente domiciliato in Cosenza, via Padre Giglio n.2, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Luigi Maria Misasi che lo rappresenta e difende per procura in atti
Opponente
Nei confronti di
, con l'Avv. Marco Oliverio per procura in atti e presso il cui studio on Controparte_1
Casali del Manco- Pedace, via Jotta n. 12, elettivamente domicilia
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 101/2023
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la signora ha chiesto l'emissione di ingiunzione di pagamento della CP_1 complessiva somma di euro 12.358,84 (oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio) a titolo di voci retributive, tra cui il tfr, indicate nella busta paga del mese di dicembre 2022. A fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c., l'odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze del Partito democratico – Federazione provinciale di Cosenza – con decorrenza dal 18.3.2015, esponeva che tale rapporto ha avuto esecuzione sino al 31.12.2022, data di cessazione per effetto del licenziamento per g.m.o. intimatole dalla parte datoriale;
allegato l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione degli emolumenti retributivi, tra cui il t.f.r., indicati nell'ultima busta paga (relativa alla mensilità di dicembre 2022), con la sola eccezione di due acconti corrisposti in data 16.2.2023 e 14.3.2023, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento della somma residua di euro 12.358,84 (pari alla differenza tra l'importo risultante dalla busta paga – euro
14.926,21 – e l'importo dei due pagamenti parziali ricevuti – euro 1.000,00 ed euro 1.567,37).
Accolto il ricorso monitorio, avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2023, ha proposto opposizione il debitore ingiunto instando per la revoca dello stesso e la condanna alla minor somma ritenuta di giustizia.
Resisteva all'opposizione la , chiedendo la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, previo CP_1 rigetto dell'opposizione, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni per la temerarietà della lite.
Ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che non è contestato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inter partes nel periodo 18.3.2015/31.12.2022; peraltro lo stesso è provato documentalmente e, segnatamente, dal certificato del centro per l'impiego di Cosenza da cui si evince l'assunzione a tempo indeterminato della nella mansione di con orario di lavoro CP_1 parziale dal 18.3.2015 e la cessazione di tale rapporto di lavoro in data 31.12.2022 per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Fatta questa premessa, la lavoratrice ha prodotto, quale prova scritta del credito, la busta paga dell'ultimo mese di lavoro (dicembre 2022) da cui si evince che le spettanze retributive finali ammontano ad euro 14.926,21 al lordo delle ritenute di legge (pari ad euro 11.067,37 al netto delle medesime trattenute), assumendo di aver percepito soltanto acconti sulla somma spettante come da bonifici allegati.
Nel proporre l'odierna opposizione, il debitore ingiunto ha contestato i presupposti di emissione del decreto ingiuntivo siccome l'allegata busta paga non soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 4/1953 per assenza di donde l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, ha contestato il quantum debeatur poiché il prospetto paga di dicembre 2022 è viziato da errore materiale/contabile; nel dettaglio, delle varie voci indicate nella predetta busta paga, contestava le debenza della voce “ferie residue” siccome la lavoratrice ha fruito di tutti i giorni di ferie maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro, la voce
“ROL residui a ore” non previsti dal ccnl applicato al rapporto di lavoro e la debenza della voce
“quattordicesima mensilità” siccome già integralmente corrisposta con bonifico dell'11.8.2022 e la tredicesima mensilità siccome non prevista dal contratto di lavoro, neppure depositato da controparte.
In ordine al quantum a titolo di tfr, assumeva la spettanza della minor somma di euro 7.408,80. Infine, assumeva che medio tempore la lavoratrice ha ricevuto ulteriore parziale pagamento di euro 500,00 a mezzo di bonifico effettuato dal dott. , segretario del Partito democratico. Per_1
L'opposta assume l'infondatezza del ricorso avendo dato prova del credito azionato a mezzo di busta paga di dicembre 2022 e che, pertanto, alcun errore o vizio può essere a sé imputato. In ordine alla somma di euro 500,00 corrisposta in corso di causa assumeva che si tratta di somma versata a titolo personale dal segretario per consentirle di far fronte alle sue esigenze familiari essendo Per_1 vedova e con un figlio.
Il ricorso si rivela fondato in minima parte e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
In merito alla doglianza attorea relativa all'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità uniforme e costante, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso "ex" artt. 633 e
638 cod. proc. civ.; invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Ne deriva che a seguito dell'opposizione il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
A ciò consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, ciò premesso, si osserva in ogni caso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della busta paga del mese di dicembre 2022 di cui l'opponente contesta infondatamente la regolarità, ritenendosi, invero, il valore probatorio del prospetto paga, la cui consegna al lavoratore è obbligatoria e sanzionata in via amministrativa, ex art. 5 l. n. 4/1953, alla luce della verifica del fatto che tale documento reca la stampigliatura del datore di lavoro e non avendo quest'ultimo offerto risultanze che la sconfessano o argomenti che inducano a dubitare della rispondenza a verità delle annotazioni presenti sul documento (cfr. Cass. n. 1649 del 2022, n. 37337/2022).
Ritenuto, pertanto, che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso, si osserva ulteriormente che parte opponente, nel mentre contesta tale busta paga siccome, in difetto dei requisiti di legge, non risulta proveniente dal datore di lavoro, al contempo muovendo proprio dalle medesime voci indicate nella busta paga, assume che alcune di tali voci sono state indicate per “errore materiale/contabile” con ciò ammettendo che la busta paga è stata emessa (assumendosene quindi “la paternità”) ma che per errore sono state indicate voci non dovute. Ma allora, muovendo dal rilievo che le risultanze dell' allegata busta paga hanno valore confessorio (sul punto, si richiama il consolidato l'orientamento della SC secondo cui nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986); “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n.
991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice”. – Cass. n.
2239/2017 in parte motiva) si osserva che è parimenti consolidato l'insegnamento della SC secondo cui
A norma dell'art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare
l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l'onere di dimostrare anche
l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria (ex plurimis, Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 26985 del 02/12/2013).
Invero, secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano in dotto all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (Cass. 1777/1988,
629/1995, 1309/1995, 3010/2002, 15618/2004, 26970/2005, 26985/2013, tutte richiamate da conf.
Cass. 9777/16).
Orbene, posto che nel caso di specie il fatto confessato è la debenza di quelle voci retributive in quel determinato ammontare indicato in busta paga, si osserva che parte opponente, nell'assumere di aver indicato quelle voci “per errore” avrebbe dovuto dedurre e dimostrare ragioni e circostanze per cui aveva ammesso – indicandole in busta paga- che quelle voci erano dovute.
Peraltro, valga ulteriormente evidenziare che, con analogo valore confessorio, la parte ricorrente, nell'effettuare a mezzo bonifico i parziali pagamenti ammessi anche dalla controparte, indica espressamente la causale del pagamento (TFR – prima rata indicando “mancanti 9.500,00”, come da distinta di bonifico del 16.2.2023) e nell'effettuare il secondo pagamento in data 14.3.2023, nell'indicare la causale in “pagamento TFR seconda rata” indica espressamente “mancanti 8.500,00”.
Orbene, considerato che la busta paga di dicembre 2022 indica la somma netta spettante alla lavoratrice in euro 11.067,37 (si veda la voce “netto busta”), la parte ricorrente nel corrispondere la somma di euro 1.567,37 in data 16.2.2023 ammette come “mancante” la somma di euro 9.500,00 che è esattamente la differenza tra la somma indicata in busta paga al netto e l'acconto corrisposto;
con il successivo bonifico pari ad euro 1.000,00 in data 14.3.2023, la somma indicata come “mancante” è indicata in euro 8.500,00 (pari per l'appunto alla differenza tra la somma residua al netto del primo acconto e l'importo bonificato).
Tali dichiarazioni, di evidente contenuto confessorio, non sono minimamente contestate dalla parte ricorrente.
Pertanto, ritenuta la piena spettanza della somma indicata nella busta paga di dicembre 2022 e per le voci ivi indicate, deve essere esaminata l'eccezione di parziale estinzione per pagamento che la parte ricorrente solleva in relazione alla voce 14^ mensilità.
La parte ricorrente assume di aver provveduto all'integrale pagamento di tale voce contrattuale a mezzo di bonifico dell'11.8.2022; dal dettaglio del bonifico si evince che in tale data la lavoratrice ha ricevuto la somma di euro 1.345,00 a titolo di “retribuzione mese di giugno – quattordicesima mensilità 2022”).
Orbene, dalla busta paga di dicembre 2022, alla voce 8604 è indicata la “quattordicesima dodicesimi residui” con indicazione di quantità 6; evidente che a giugno 2022 la parte ricorrente ha corrisposto i ratei maturati nei primi sei mesi del 2022 e nella busta paga di dicembre 2022 ha indicato i ratei pari ai restanti sei mesi del 2022 (invero indicati nella quantità moltiplicata per sei quali dodicesimi residui, vale a dire sei dodicesimi residui).
Deve, invece, essere accolto il ricorso nella parte in cui si eccepisce il pagamento medio tempore della somma di euro 500,00, essendo rimasta del tutto indimostrata la tesi della lavoratrice secondo cui la somma in questione sarebbe oggetto della “donazione” a titolo “personale” del segretario del partito opponente.
Ed allora, considerato che secondo quanto dedotto e non contestato, l'opposto decreto ingiuntivo è stato notificato in data 15.4.2023 e il (parziale) pagamento di euro 500,00 avvenuto in data successiva (con bonifico del 10.5.2023) residua in favore dell'opposta la spettanza della somma di euro 11.858,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo.
Segue, pertanto, conforme condanna dell'opponente al pagamento di tale somma, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
A questo punto, residua la questione delle spese di lite e, in particolare, di quelle del procedimento monitorio.
Valga qui richiamare l'insegnamento della SC secondo cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione (cfr. da ultimo Cass. S.U. n.
927/2022). Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt.
91 e 92 cod.proc.civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n. 2217/2007; Cass. n. 75/2010). Poiché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. n. 5984/1999; Cass. n.
7892/1994; Cass. n. 14526/2000). Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio (cfr. Cass. n. 24482/2022).
Nel caso di specie, le spese della fase monitoria (già liquidate in euro 567,00 oltre accessori di legge) devono essere poste senza dubbio a carico dell'opponente, stante la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo e siccome la revoca dipende esclusivamente dal pagamento della somma di euro 500,00 successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
parimenti sono a carico dell'opponente le spese del presente giudizio di opposizione in base al criterio della soccombenza. Al contrario, deve essere disattesa la domanda attorea di risarcimento danni per lite temeraria posto che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa mentre nel caso di specie nulla è stato allegato e comprovato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
previa revoca del decreto ingiuntivo n. 101/2023, condanna la parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 11.858,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase monitoria che si liquidano in euro
567,00 otre spese generali, iva e cpa come per legge nonché delle spese della presente fase di opposizione che si liquidano in euro 2.695,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Oliverio che si è dichiarato antistatario.
Cosenza, 2 febbraio 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti