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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13538 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 1861/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1861/2025 del Registro Generale, promossa da:
(già (C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 CP_2 C.F._1 per sé stessa e, unitamente al Sig. , nato in [...] il [...], Controparte_3 per la figlia minore (C.F. ), nata in Persona_1 C.F._2
Israele il 17.8.2019, e per il figlio minore (C.F. Persona_2
), nato in [...] il [...], elettivamente domiciliati in Roma, C.F._3
Vicolo dell'Oro n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Coen e Federica Coen;
• RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro- Controparte_4 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
• RESISTENTE -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 9 gennaio 2025, la Sig.ra e gli altri ricorrenti hanno Parte_1 chiesto di accertare il proprio status di cittadini italiani per discendenza (iure sanguinis) dal sig. . Nelle conclusioni hanno chiesto di dichiarare, previo accertamento Per_3 CP_ incidenter tantum dello status di cittadino italiano del sig. , che la Sig.ra Per_3 CP_ (già la figlia e il figlio
[...] Per_3 Persona_1 Persona_2 sono cittadini italiani dalla nascita, con ordine al di procedere alle Controparte_4 necessarie iscrizioni e trascrizioni, e con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
Con memoria difensiva del 9 luglio 2025, si è costituito il , Controparte_4 rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per mancata produzione documentale. Nel merito, non
1 si è opposto al riconoscimento della cittadinanza, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Con note di trattazione scritta del 10 settembre 2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ribadendo le argomentazioni in fatto e in diritto e depositando ulteriore giurisprudenza.
IN FATTO
Dalla documentazione prodotta in atti, emerge che il sig. nacque a Tripoli, Per_3 in IB, nel 1945 da , a sua volta nata a [...] nel 1920. All'epoca, la Persona_4
IB era una colonia italiana e il sig. privo di altra cittadinanza, era titolare della Per_3 cittadinanza italo-libica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana il 1° gennaio 1948, tale status si convertì in cittadinanza italiana optimo iure. In data 20 novembre 1949, il sig. Per_3 si trasferì in Israele, dove acquisì la cittadinanza israeliana a partire dalla stessa
[...] data, ai sensi dell'articolo 2(b)(2) della Legge sulla Cittadinanza del 1952, in virtù della "Legge di ritorno". Non risulta che abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione, Per_3 Parte_2 il 25 novembre 1981, nacque in Israele la figlia , odierna ricorrente. CP_2
Quest'ultima, divenuta a seguito di cambio di nome, si è sposata con il Parte_1 sig. . Dalla loro unione sono nati i figli il 5 giugno Controparte_3 Persona_2
2015, ed , il 17 agosto 2019, entrambi in Israele. Il sig. Persona_1 Per_3
è deceduto in Israele in data 9 aprile 2019.
[...]
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso iscritto al R.G. n. 1861/2025 in data 9 gennaio 2025. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 1 ottobre 2025, è stato notificato al a mezzo PEC in data 27 Controparte_4 gennaio 2025. Il si è costituito con memoria del 9 luglio 2025 e parte CP_4 ricorrente ha depositato note scritte in data 10 settembre 2025.
IN DIRITTO
La domanda presentata dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal
[...]
. Nella propria memoria difensiva del 9 luglio 2025, l'Avvocatura Generale CP_4 dello Stato ha eccepito "la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda", sostenendo che tale mancanza non possa essere supplita in corso di giudizio.
Tale eccezione è priva di pregio e deve essere rigettata.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa erariale, parte ricorrente ha provveduto a depositare, sin dall'atto introduttivo del giudizio del 9 gennaio 2025, una completa produzione documentale a sostegno della propria pretesa. In particolare, sono stati
Pag. 2 di 5 ritualmente e tempestivamente prodotti l'estratto del registro anagrafico del sig. Per_3
(doc. n. 1), l'estratto di registrazione della madre di quest'ultimo, sig.ra
[...] Per_4
(doc. n. 23), il certificato di acquisizione della cittadinanza israeliana del sig.
[...]
(doc. n. 3) e i certificati di nascita della ricorrente (doc. n. 4) e Per_3 Parte_1 dei suoi figli, (doc. n. 6) e (doc. n. 7). Persona_1 Persona_2
Peraltro, si osserva che i documenti depositati da parte ricorrente con le note del 10 settembre 2025 sono costituiti da precedenti giurisprudenziali e non integrano fatti nuovi o prove documentali essenziali rispetto a quelle già allegate al ricorso. L'eccezione va quindi respinta.
In via preliminare va riconosciuta la competenza del Tribunale adito. Ed invero, l'art. 1 comma 36 della Legge delega n. 206/2021, ai sensi del quale: “All'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”, non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo l'avo un cittadino italiano nato in [...] e non quindi in territorio attualmente italiano. E di tutta evidenza, infatti, che la competenza non si possa radicare in IB né sia individuabile un comune di nascita in Italia. Pertanto, per non negare agli odierni ricorrenti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per impossibilità di individuazione del giudice naturale, non può non trovare applicazione il criterio generale di cui all'art. 25 c.p.c. ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie . Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente. Risulta dalla documentazione in atti, e specificamente dall'estratto di registrazione del registro della popolazione israeliano (doc. n. 23), risulta che la signora , madre del sig. (a sua volta padre e nonno Persona_4 Per_3 degli odierni ricorrenti), era nata a Tripoli, in [...], nel 1920 e, in quanto priva di qualsiasi altra cittadinanza straniera al pari del figlio, godeva pertanto della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica.
Pag. 3 di 5 Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla IB con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana. Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in IB, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo -libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di IB (7 ottobre 1951), abbiano acquistato la cittadinanza libica. Persona_5
Senonché risulta che si era trasferita in Israele nel 1949, anteriormente Persona_6 alla costituzione del regno di IB (di cui non avrebbe comunque acquisito la cittadinanza non avendo mai lo stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica), e dunque non aveva mai perduto la cittadinanza italiana. Né può ritenersi che avesse perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di Israele, che prevedeva che tutte le persone di religione ebraica, che si trovavano residenti in territorio palestinese, automaticamente acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria.
Si tratta, dunque, di un acquisto automatico della cittadinanza e non spontaneo, che non comporta la perdita della cittadinanza italiana. Come ribadito, infatti, dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8 della L. 13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
Peraltro, deve escludersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana abbia avuto il carattere della “spontaneità”, che presuppone una determinazione intenzionale libera e
Pag. 4 di 5 cosciente, richiesto dalla norma di cui all'art 8 della legge n. 555 del 1912 allora vigente, e sia stato, pertanto, idoneo a causare la perdita della cittadinanza italiana.
Infatti la cd. “Legge del ritorno”, emanata all'atto di costituzione dello Stato di Israele comportava la automatica naturalizzazione di tutte le persone di religione ebraica che si trovassero nel paese come immigrati, salvo che avessero precedentemente manifestato una volontà contraria (art 2).
Il semplice silenzio dell'interessato non dà luogo a quella manifestazione di volontà inequivocabilmente diretta allo scopo che la norma esige nel richiedere il requisito della spontaneità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana da parte dei genitori dei ricorrenti non abbia fatto perdere agli stessi la cittadinanza italiana (cfr Cass. SSUU sent. n. 5250 del 1979, trib Roma sent. 19 marzo 1994, trib Roma sentenza del 15.10.1999, trib Roma sent 19.1.2000, trib Roma sent. 16 marzo 2012, trib. Roma ord. 1 agosto 2018).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa 1861/2025 ,così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma 01-10-25
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 1861/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1861/2025 del Registro Generale, promossa da:
(già (C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 CP_2 C.F._1 per sé stessa e, unitamente al Sig. , nato in [...] il [...], Controparte_3 per la figlia minore (C.F. ), nata in Persona_1 C.F._2
Israele il 17.8.2019, e per il figlio minore (C.F. Persona_2
), nato in [...] il [...], elettivamente domiciliati in Roma, C.F._3
Vicolo dell'Oro n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Coen e Federica Coen;
• RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro- Controparte_4 P.IVA_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
• RESISTENTE -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 9 gennaio 2025, la Sig.ra e gli altri ricorrenti hanno Parte_1 chiesto di accertare il proprio status di cittadini italiani per discendenza (iure sanguinis) dal sig. . Nelle conclusioni hanno chiesto di dichiarare, previo accertamento Per_3 CP_ incidenter tantum dello status di cittadino italiano del sig. , che la Sig.ra Per_3 CP_ (già la figlia e il figlio
[...] Per_3 Persona_1 Persona_2 sono cittadini italiani dalla nascita, con ordine al di procedere alle Controparte_4 necessarie iscrizioni e trascrizioni, e con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
Con memoria difensiva del 9 luglio 2025, si è costituito il , Controparte_4 rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per mancata produzione documentale. Nel merito, non
1 si è opposto al riconoscimento della cittadinanza, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Con note di trattazione scritta del 10 settembre 2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ribadendo le argomentazioni in fatto e in diritto e depositando ulteriore giurisprudenza.
IN FATTO
Dalla documentazione prodotta in atti, emerge che il sig. nacque a Tripoli, Per_3 in IB, nel 1945 da , a sua volta nata a [...] nel 1920. All'epoca, la Persona_4
IB era una colonia italiana e il sig. privo di altra cittadinanza, era titolare della Per_3 cittadinanza italo-libica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana il 1° gennaio 1948, tale status si convertì in cittadinanza italiana optimo iure. In data 20 novembre 1949, il sig. Per_3 si trasferì in Israele, dove acquisì la cittadinanza israeliana a partire dalla stessa
[...] data, ai sensi dell'articolo 2(b)(2) della Legge sulla Cittadinanza del 1952, in virtù della "Legge di ritorno". Non risulta che abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il sig. si unì in matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione, Per_3 Parte_2 il 25 novembre 1981, nacque in Israele la figlia , odierna ricorrente. CP_2
Quest'ultima, divenuta a seguito di cambio di nome, si è sposata con il Parte_1 sig. . Dalla loro unione sono nati i figli il 5 giugno Controparte_3 Persona_2
2015, ed , il 17 agosto 2019, entrambi in Israele. Il sig. Persona_1 Per_3
è deceduto in Israele in data 9 aprile 2019.
[...]
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso iscritto al R.G. n. 1861/2025 in data 9 gennaio 2025. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 1 ottobre 2025, è stato notificato al a mezzo PEC in data 27 Controparte_4 gennaio 2025. Il si è costituito con memoria del 9 luglio 2025 e parte CP_4 ricorrente ha depositato note scritte in data 10 settembre 2025.
IN DIRITTO
La domanda presentata dai ricorrenti è fondata e merita accoglimento.
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal
[...]
. Nella propria memoria difensiva del 9 luglio 2025, l'Avvocatura Generale CP_4 dello Stato ha eccepito "la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda", sostenendo che tale mancanza non possa essere supplita in corso di giudizio.
Tale eccezione è priva di pregio e deve essere rigettata.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa erariale, parte ricorrente ha provveduto a depositare, sin dall'atto introduttivo del giudizio del 9 gennaio 2025, una completa produzione documentale a sostegno della propria pretesa. In particolare, sono stati
Pag. 2 di 5 ritualmente e tempestivamente prodotti l'estratto del registro anagrafico del sig. Per_3
(doc. n. 1), l'estratto di registrazione della madre di quest'ultimo, sig.ra
[...] Per_4
(doc. n. 23), il certificato di acquisizione della cittadinanza israeliana del sig.
[...]
(doc. n. 3) e i certificati di nascita della ricorrente (doc. n. 4) e Per_3 Parte_1 dei suoi figli, (doc. n. 6) e (doc. n. 7). Persona_1 Persona_2
Peraltro, si osserva che i documenti depositati da parte ricorrente con le note del 10 settembre 2025 sono costituiti da precedenti giurisprudenziali e non integrano fatti nuovi o prove documentali essenziali rispetto a quelle già allegate al ricorso. L'eccezione va quindi respinta.
In via preliminare va riconosciuta la competenza del Tribunale adito. Ed invero, l'art. 1 comma 36 della Legge delega n. 206/2021, ai sensi del quale: “All'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”, non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo l'avo un cittadino italiano nato in [...] e non quindi in territorio attualmente italiano. E di tutta evidenza, infatti, che la competenza non si possa radicare in IB né sia individuabile un comune di nascita in Italia. Pertanto, per non negare agli odierni ricorrenti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per impossibilità di individuazione del giudice naturale, non può non trovare applicazione il criterio generale di cui all'art. 25 c.p.c. ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie . Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente. Risulta dalla documentazione in atti, e specificamente dall'estratto di registrazione del registro della popolazione israeliano (doc. n. 23), risulta che la signora , madre del sig. (a sua volta padre e nonno Persona_4 Per_3 degli odierni ricorrenti), era nata a Tripoli, in [...], nel 1920 e, in quanto priva di qualsiasi altra cittadinanza straniera al pari del figlio, godeva pertanto della cittadinanza italo-libica ai sensi del D.L.
1.6.1919 n. 931 secondo cui “in Tripolitania sono considerati cittadini italiani a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane”.
Con R.D.L n. 70 del 1939 relativo alla aggregazione di 4 provincie libiche al territorio del Regno d'Italia, promulgato nel periodo delle leggi razziali, veniva riconosciuta la cittadinanza italiana speciale solo ai libici musulmani e non ai libici di origine ebraica.
Pag. 3 di 5 Tale discriminazione è stata risolta alla fine del conflitto bellico grazie al D.L. vo n. 25 del 1944 esteso alla IB con proclama n. 123 delle Forze Britanniche di occupazione, con cui veniva abrogata tutta la precedente disciplina antisemita, e pertanto veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati in territorio libico, fino a quando questo era una colonia italiana. Con il trattato di pace tra Italia ed Alleati del 10/02/1947, l'Italia ha rinunciato a ogni diritto e titolo sui possedimenti in IB, ma le popolazioni dei territori libici non hanno perduto automaticamente la loro cittadinanza;
infatti, in forza dell'art.19 dello stesso trattato, avrebbero perso la cittadinanza italiana al momento in cui fossero divenuti cittadini dello stato subentrante.
La giurisprudenza è conforme nel ritenere che, in assenza di uno specifico accordo tra lo Stato italiano e quello Libico, i cittadini italo -libici hanno conservato lo stato di cittadini italiani, salvo che, ove residenti nel territorio libico alla data di costituzione del di IB (7 ottobre 1951), abbiano acquistato la cittadinanza libica. Persona_5
Senonché risulta che si era trasferita in Israele nel 1949, anteriormente Persona_6 alla costituzione del regno di IB (di cui non avrebbe comunque acquisito la cittadinanza non avendo mai lo stato libico riconosciuto come propri cittadini i cittadini italo-libici di stirpe ebraica), e dunque non aveva mai perduto la cittadinanza italiana. Né può ritenersi che avesse perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell'acquisto di quella israeliana in virtù della c.d. Legge di ritorno, emanata all'epoca della costituzione dello Stato di Israele, che prevedeva che tutte le persone di religione ebraica, che si trovavano residenti in territorio palestinese, automaticamente acquisivano la cittadinanza israeliana a meno che non avessero in precedenza mostrato una volontà contraria.
Si tratta, dunque, di un acquisto automatico della cittadinanza e non spontaneo, che non comporta la perdita della cittadinanza italiana. Come ribadito, infatti, dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n. 5250 del 1979: “l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art.8 della L. 13.06.1912 n. 555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana”.
Ebbene, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della ricorrente o dei suoi discendenti, prova di cui era onerata l'amministrazione resistente, come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione “… Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. …”; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010).
Peraltro, deve escludersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana abbia avuto il carattere della “spontaneità”, che presuppone una determinazione intenzionale libera e
Pag. 4 di 5 cosciente, richiesto dalla norma di cui all'art 8 della legge n. 555 del 1912 allora vigente, e sia stato, pertanto, idoneo a causare la perdita della cittadinanza italiana.
Infatti la cd. “Legge del ritorno”, emanata all'atto di costituzione dello Stato di Israele comportava la automatica naturalizzazione di tutte le persone di religione ebraica che si trovassero nel paese come immigrati, salvo che avessero precedentemente manifestato una volontà contraria (art 2).
Il semplice silenzio dell'interessato non dà luogo a quella manifestazione di volontà inequivocabilmente diretta allo scopo che la norma esige nel richiedere il requisito della spontaneità.
Deve, pertanto, ritenersi che l'acquisto della cittadinanza israeliana da parte dei genitori dei ricorrenti non abbia fatto perdere agli stessi la cittadinanza italiana (cfr Cass. SSUU sent. n. 5250 del 1979, trib Roma sent. 19 marzo 1994, trib Roma sentenza del 15.10.1999, trib Roma sent 19.1.2000, trib Roma sent. 16 marzo 2012, trib. Roma ord. 1 agosto 2018).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa 1861/2025 ,così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma 01-10-25
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5