Versione
19 aprile 1942
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21 ottobre 1944
21 ottobre 1944
Art. 1442.
(Prescrizione).
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta'.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla valere.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilita' degli immobili, lo stesso avra' diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra puo' risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverra' con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e' stabilito in deroga all' art. 1442 Codice civile ."
(Prescrizione).
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta'.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla valere.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilita' degli immobili, lo stesso avra' diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra puo' risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverra' con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e' stabilito in deroga all' art. 1442 Codice civile ."
Commentari • 128
- 1. Azione di annullamentohttps://www.brocardi.it/ · 230.83865
Che cosa significa "Azione di annullamento"? È l'azione con la quale si chiede sia dichiarato l'annullamento di un negozio. La natura di tale azione è costitutiva, in quanto con il suo provvedimento il giudice elimina gli effetti del contratto che nel frattempo si sono prodotti e ordina il ripristino della situazione precedente. L'azione diretta a far valere l'annullabilità può essere esperita solo dai soggetti individuati dalla legge (es. l'incapace di intendere e volere ex art. 428 del c.c.) e di regola si prescrive in un termine abbreviato rispetto alla prescrizione ordinaria, cioè in 5 anni (art. 1442 del c.c.).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Matera, sentenza 08/11/2022, n. 327Provvedimento: […] In entrambi i giudizi, parte creditrice ha eccepito, preliminarmente la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto di interessi ex art. 1442 c.c. Non essendo una mera denunzia del vizio, mirando la parte debitrice all'annullamento, non ravvisandosi la fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 1442 c.c., ove considerata l'eccezione sempre possibile, l'azione risulta prescritta essendo trascorsi più di cinque anni dalla redazione del contratto.Leggi di più...
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