(Sospensione per rapporti tra le parti).
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi; ((349))
2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi; (114) (248) (340)
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.
-------------- AGGIORNAMENTO (114)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2941, n. 7, del codice civile , nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi." -------------- AGGIORNAMENTO (248)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2941, numero 7), del codice civile , nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi". -------------- AGGIORNAMENTO (340)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 26 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 2/07/2025, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile , nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi". -------------- AGGIORNAMENTO (349)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2025 - 23 gennaio 2026, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 28/01/2026, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile , nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto".