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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2331/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 2331/2017 R.G. il 14/06/2017, avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 96/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Venosa in data 14.12.2016 nell'ambito del procedimento n.
47/C/2014, pubblicata in data 15/12/2016
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio Coscia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla Via Vittorio Emanuele II n. 43/A 4;
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario
Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via
Mazzini n. 51;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 96/2016 emessa dal Giudice
1 Proc. n. 2331/2017 R.G.
di Pace di Venosa in data 14/12/2016 nell'ambito del procedimento n.
47/C/2014, pubblicata in data 15/12/2016, contestando il rigetto, da parte del primo giudice, della domanda proposta in quella sede, volta a conseguire il risarcimento, da parte dell' (nella qualità di CP_1
custode del tratto viario teatro del sinistro, e dunque responsabile ex art. 2051 c.c.), dei danni occorsi alla propria bicicletta in data 3 febbraio 2014, alle ore 8:45 circa, presso la SS 655 “Bradanica” (direzione Foggia), e precisamente nei pressi del km 54, allorquando l'appellante rovinava in terra poiché la ruota posteriore della sua bicicletta rimaneva incastrata in un giunto tecnico presente sul predetto tratto di strada, non visibile e non segnalato.
1.1. Con l'anzidetto gravame si eccepiva “l'Omessa e/o carente motivazione circa il mancato raggiungimento della prova attorea”, il
“Travisamento delle testimonianze escusse” e “l'Omessa e/o carente motivazione circa l'attribuzione di responsabilità del danneggiato relativamente alla causazione del danno”.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “- nel merito, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza accogliere la domanda attrice, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dalla convenuta per i suesposti motivi;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., CP_1 all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attore quantificabili nella misura di € 1.037,00 (milletrentasetteeuro/00) oltre
IVA; - in via subordinata, condannare la ridetta convenuta al risarcimento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda attrice, viste le tematiche giuridiche trattate nonché le sottese questioni interpretative oltreché la sussistenza di un concreto danno, disporsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite. In tutti i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge. Salvo ogni altro diritto.”
2 Proc. n. 2331/2017 R.G.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, e all'udienza del 18/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento in ragione di quanto ci si accinge a chiarire.
5. In primis, vertendo la controversia sulla pretesa responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, è opportuna una breve ricognizione delle principali coordinate ermeneutiche che sottendono alla norma rilevante per il caso di specie, ovvero l'art. 2051 c.c.:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3 Proc. n. 2331/2017 R.G.
3) la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è quindi invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. La responsabilità resta esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017);
4) qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che, però, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi, di creazione pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un
“trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n.
12821/15, n. 15383/06);
5) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra
4 Proc. n. 2331/2017 R.G.
la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
A tale ultimo riguardo, più nello specifico, si è chiarito che la condotta del danneggiato potrà integrare: I) il caso fortuito – e, come tale, elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico – laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023,
n. 14228), non richiedendosi, invece, che la condotta del danneggiato si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(Cass. Sez. 3 Sentenza n. 2376 del 24/01/2024); II) un fatto causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., il cui primo comma trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Anche in tal caso, unico requisito legalmente rilevante sarà quello della colpa del danneggiato (a prescindere da ogni riferimento all'imprevedibilità o eccezionalità della relativa condotta), la cui portata potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa, e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (in tal senso la già citata Cass. n. 14228 del 23/05/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o
5 Proc. n. 2331/2017 R.G.
esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
6. Orbene, se quelle appena riassunte sono le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, appare evidente come il primo giudice non vi si sia attenuto laddove ha inteso rigettare la domanda sul presupposto per cui “…l'attore non sia giunto, in assolvimento del proprio onere probatorio, a dar prova delle sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito lamentato. In particolare, devono non ritenersi sussistenti gli elementi oggettivi del difetto di manutenzione della strada, atteso che emergeva che l'evento si verificava accidentalmente. Infatti non è emerso che tale strada fosse in condizioni di abbandono tanto da costituire pericolo per gli utenti. Quindi non può trovare applicazione l'art. 2051 c.c. secondo cui per configurare l'illecito a carico della p.a. deve poterle essere addebitato a titolo di dolo o colpa”.
6.1. La pronuncia appare viziata nella parte in cui onera l'attore della dimostrazione del difetto di manutenzione della strada e, dunque, dell'imputabilità a titolo di colpa (o addirittura di dolo) dell'illecito; viceversa, come anzidetto, la natura oggettiva della responsabilità del custode (sulla cui applicabilità al caso di specie non sussiste alcuna contestazione) implica che il danneggiato dimostri la mera riferibilità eziologica del danno alla res, e non anche l'imputabilità soggettiva del fatto al custode o la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa
(Cassazione civile , sez. III , 08/07/2024 , n. 18518).
Ebbene, nel caso di specie tale dimostrazione poteva (e doveva) ritenersi raggiunta mediante la prova testimoniale raccolta in primo grado, la quale ha pienamente confermato l'assunto attoreo, ovvero che le intersezioni del giunto di dilatazione presente sulla sede stradale hanno determinato il blocco della ruota della bicicletta, che vi è rimasta incastrata, e la conseguente caduta (vedasi quanto dichiarato dal teste Testimone_1 escusso all'udienza del 17.11.2015, il quale ha assistito a distanza di una decina di metri circa alla caduta dell'appellante, peraltro dichiarando la non visibilità del giunto di dilatazione).
6 Proc. n. 2331/2017 R.G.
6.2. Raggiunta la prova della riferibilità eziologica dell'evento alla cosa in custodia, onere dell'odierna appellata [la quale, per escludere la propria responsabilità, non poteva utilmente evocare la propria diligente custodia e dunque il rispetto dell'obbligo di vigilanza, tali elementi non pertenendo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. n. 22839 del 2017), conseguendone l'assoluta irrilevanza della conformità dei giunti di dilatazione alle norme tecniche di settore] sarebbe stato quello di dimostrare il caso fortuito, ossia un evento recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. N. 11227 del 2008 e Cass. N. 2660 del 2013); con la precisazione che, qualora si intenda ancorare il fortuito al comportamento del danneggiato, occorre la prova che questo sia connotato da colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile , sez. III , 30/01/2025 , n. 2148), non occorrendo, invece, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. n. 2376 del 2024, cit., vedasi Cass. 23/05/2023, n. 14228, o Cass. 27/07/2024, n. 21065).
Nel caso di specie l'appellata si è limitata, apoditticamente, ad CP_1 affermare l'imputabilità del danno al comportamento incauto del danneggiato, senza però allegare (o anche solo paventare) alcuna condotta concretamente colposa a suo carico, non individuando il comportamento alternativo lecito richiesto al fine di integrare l'ordinaria diligenza.
Del resto, la documentazione fotografica in atti evidenzia con nitore il fatto che il giunto di dilatazione si estendesse per tutta la carreggiata percorribile,
e dunque non risultava possibile evitare l'ostacolo (quand'anche se ne potesse ritenere percepibile la pericolosità); né può configurarsi una forma di colpa “specifica” a carico del ciclista, non sussistendo alcuna disciplina normativa a regolamentazione delle dimensioni minime delle ruote di bicicletta.
6.3. In definitiva, mancando una condotta colposa del danneggiato (e dunque la prova del caso fortuito) e, viceversa, risultando dimostrato il ruolo deterministico della res nella causazione del danno, la sentenza
7 Proc. n. 2331/2017 R.G.
impugnata va appellata, dovendosi ritenere l' responsabile del CP_1
danno patito dal . Pt_1
7. Acclarata la spettanza del risarcimento del danno, la relativa quantificazione può effettuarsi valorizzando la prova fornita a mezzo del testimone titolare della Ditta “Lanotte Bike”, che Testimone_2 all'udienza del 4.05.2015 ha confermato integralmente il preventivo dei danni da lui redatto ed allegato in atti.
7.1. Al riguardo, questo Tribunale condivide il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, se non costituisce, di per sé, prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, nondimeno può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e/, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
7.2. Ebbene, nel caso di specie, non solo il preventivo è stato confermato, in giudizio, dal suo autore, ma lo stesso non è stato, tampoco, oggetto di puntuale contestazione da parte dell' che si è limitata ad una CP_1
generica contestazione di eccessività della richiesta risarcitoria.
8 Proc. n. 2331/2017 R.G.
Ne consegue, in applicazione dei principi di diritto poc'anzi espressi, che può dirsi raggiunta la prova anche del quantum debeatur, e che pertanto, in accoglimento dell'appello, l' va condannata al pagamento, in CP_1 favore dell'appellante , della somma di € 1.037,00, oltre Parte_1
interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (Cass n. 39376/2021; Cass. n. 9194/2020; Cass. n. 8766/2018).
8. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062),
Di conseguenza, vanno poste a carico dell'appellata soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum
(scaglione fino ad € 1.100,00), escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando nel proc. n. 2331/2017
R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante Pt_1
, della somma di € 1.037,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre
[...]
interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano, per il primo grado, in € 47,83 per spese vive ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 91,50 per
9 Proc. n. 2331/2017 R.G.
spese vive ed € 562,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 2331/2017 R.G. il 14/06/2017, avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 96/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Venosa in data 14.12.2016 nell'ambito del procedimento n.
47/C/2014, pubblicata in data 15/12/2016
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio Coscia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla Via Vittorio Emanuele II n. 43/A 4;
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario
Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via
Mazzini n. 51;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 96/2016 emessa dal Giudice
1 Proc. n. 2331/2017 R.G.
di Pace di Venosa in data 14/12/2016 nell'ambito del procedimento n.
47/C/2014, pubblicata in data 15/12/2016, contestando il rigetto, da parte del primo giudice, della domanda proposta in quella sede, volta a conseguire il risarcimento, da parte dell' (nella qualità di CP_1
custode del tratto viario teatro del sinistro, e dunque responsabile ex art. 2051 c.c.), dei danni occorsi alla propria bicicletta in data 3 febbraio 2014, alle ore 8:45 circa, presso la SS 655 “Bradanica” (direzione Foggia), e precisamente nei pressi del km 54, allorquando l'appellante rovinava in terra poiché la ruota posteriore della sua bicicletta rimaneva incastrata in un giunto tecnico presente sul predetto tratto di strada, non visibile e non segnalato.
1.1. Con l'anzidetto gravame si eccepiva “l'Omessa e/o carente motivazione circa il mancato raggiungimento della prova attorea”, il
“Travisamento delle testimonianze escusse” e “l'Omessa e/o carente motivazione circa l'attribuzione di responsabilità del danneggiato relativamente alla causazione del danno”.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “- nel merito, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza accogliere la domanda attrice, rigettando conseguentemente le eccezioni dedotte nel giudizio di primo grado dalla convenuta per i suesposti motivi;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., CP_1 all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attore quantificabili nella misura di € 1.037,00 (milletrentasetteeuro/00) oltre
IVA; - in via subordinata, condannare la ridetta convenuta al risarcimento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda attrice, viste le tematiche giuridiche trattate nonché le sottese questioni interpretative oltreché la sussistenza di un concreto danno, disporsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite. In tutti i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge. Salvo ogni altro diritto.”
2 Proc. n. 2331/2017 R.G.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.
3. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in assenza di attività istruttoria, e all'udienza del 18/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento in ragione di quanto ci si accinge a chiarire.
5. In primis, vertendo la controversia sulla pretesa responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, è opportuna una breve ricognizione delle principali coordinate ermeneutiche che sottendono alla norma rilevante per il caso di specie, ovvero l'art. 2051 c.c.:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3 Proc. n. 2331/2017 R.G.
3) la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è quindi invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. La responsabilità resta esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017);
4) qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che, però, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi, di creazione pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un
“trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n.
12821/15, n. 15383/06);
5) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra
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la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
A tale ultimo riguardo, più nello specifico, si è chiarito che la condotta del danneggiato potrà integrare: I) il caso fortuito – e, come tale, elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico – laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023,
n. 14228), non richiedendosi, invece, che la condotta del danneggiato si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(Cass. Sez. 3 Sentenza n. 2376 del 24/01/2024); II) un fatto causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., il cui primo comma trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Anche in tal caso, unico requisito legalmente rilevante sarà quello della colpa del danneggiato (a prescindere da ogni riferimento all'imprevedibilità o eccezionalità della relativa condotta), la cui portata potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa, e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (in tal senso la già citata Cass. n. 14228 del 23/05/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o
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esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
6. Orbene, se quelle appena riassunte sono le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, appare evidente come il primo giudice non vi si sia attenuto laddove ha inteso rigettare la domanda sul presupposto per cui “…l'attore non sia giunto, in assolvimento del proprio onere probatorio, a dar prova delle sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito lamentato. In particolare, devono non ritenersi sussistenti gli elementi oggettivi del difetto di manutenzione della strada, atteso che emergeva che l'evento si verificava accidentalmente. Infatti non è emerso che tale strada fosse in condizioni di abbandono tanto da costituire pericolo per gli utenti. Quindi non può trovare applicazione l'art. 2051 c.c. secondo cui per configurare l'illecito a carico della p.a. deve poterle essere addebitato a titolo di dolo o colpa”.
6.1. La pronuncia appare viziata nella parte in cui onera l'attore della dimostrazione del difetto di manutenzione della strada e, dunque, dell'imputabilità a titolo di colpa (o addirittura di dolo) dell'illecito; viceversa, come anzidetto, la natura oggettiva della responsabilità del custode (sulla cui applicabilità al caso di specie non sussiste alcuna contestazione) implica che il danneggiato dimostri la mera riferibilità eziologica del danno alla res, e non anche l'imputabilità soggettiva del fatto al custode o la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa
(Cassazione civile , sez. III , 08/07/2024 , n. 18518).
Ebbene, nel caso di specie tale dimostrazione poteva (e doveva) ritenersi raggiunta mediante la prova testimoniale raccolta in primo grado, la quale ha pienamente confermato l'assunto attoreo, ovvero che le intersezioni del giunto di dilatazione presente sulla sede stradale hanno determinato il blocco della ruota della bicicletta, che vi è rimasta incastrata, e la conseguente caduta (vedasi quanto dichiarato dal teste Testimone_1 escusso all'udienza del 17.11.2015, il quale ha assistito a distanza di una decina di metri circa alla caduta dell'appellante, peraltro dichiarando la non visibilità del giunto di dilatazione).
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6.2. Raggiunta la prova della riferibilità eziologica dell'evento alla cosa in custodia, onere dell'odierna appellata [la quale, per escludere la propria responsabilità, non poteva utilmente evocare la propria diligente custodia e dunque il rispetto dell'obbligo di vigilanza, tali elementi non pertenendo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass. n. 22839 del 2017), conseguendone l'assoluta irrilevanza della conformità dei giunti di dilatazione alle norme tecniche di settore] sarebbe stato quello di dimostrare il caso fortuito, ossia un evento recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. N. 11227 del 2008 e Cass. N. 2660 del 2013); con la precisazione che, qualora si intenda ancorare il fortuito al comportamento del danneggiato, occorre la prova che questo sia connotato da colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile , sez. III , 30/01/2025 , n. 2148), non occorrendo, invece, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. n. 2376 del 2024, cit., vedasi Cass. 23/05/2023, n. 14228, o Cass. 27/07/2024, n. 21065).
Nel caso di specie l'appellata si è limitata, apoditticamente, ad CP_1 affermare l'imputabilità del danno al comportamento incauto del danneggiato, senza però allegare (o anche solo paventare) alcuna condotta concretamente colposa a suo carico, non individuando il comportamento alternativo lecito richiesto al fine di integrare l'ordinaria diligenza.
Del resto, la documentazione fotografica in atti evidenzia con nitore il fatto che il giunto di dilatazione si estendesse per tutta la carreggiata percorribile,
e dunque non risultava possibile evitare l'ostacolo (quand'anche se ne potesse ritenere percepibile la pericolosità); né può configurarsi una forma di colpa “specifica” a carico del ciclista, non sussistendo alcuna disciplina normativa a regolamentazione delle dimensioni minime delle ruote di bicicletta.
6.3. In definitiva, mancando una condotta colposa del danneggiato (e dunque la prova del caso fortuito) e, viceversa, risultando dimostrato il ruolo deterministico della res nella causazione del danno, la sentenza
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impugnata va appellata, dovendosi ritenere l' responsabile del CP_1
danno patito dal . Pt_1
7. Acclarata la spettanza del risarcimento del danno, la relativa quantificazione può effettuarsi valorizzando la prova fornita a mezzo del testimone titolare della Ditta “Lanotte Bike”, che Testimone_2 all'udienza del 4.05.2015 ha confermato integralmente il preventivo dei danni da lui redatto ed allegato in atti.
7.1. Al riguardo, questo Tribunale condivide il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, se non costituisce, di per sé, prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, nondimeno può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e/, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
7.2. Ebbene, nel caso di specie, non solo il preventivo è stato confermato, in giudizio, dal suo autore, ma lo stesso non è stato, tampoco, oggetto di puntuale contestazione da parte dell' che si è limitata ad una CP_1
generica contestazione di eccessività della richiesta risarcitoria.
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Ne consegue, in applicazione dei principi di diritto poc'anzi espressi, che può dirsi raggiunta la prova anche del quantum debeatur, e che pertanto, in accoglimento dell'appello, l' va condannata al pagamento, in CP_1 favore dell'appellante , della somma di € 1.037,00, oltre Parte_1
interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo (Cass n. 39376/2021; Cass. n. 9194/2020; Cass. n. 8766/2018).
8. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062),
Di conseguenza, vanno poste a carico dell'appellata soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum
(scaglione fino ad € 1.100,00), escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando nel proc. n. 2331/2017
R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante Pt_1
, della somma di € 1.037,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre
[...]
interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che si liquidano, per il primo grado, in € 47,83 per spese vive ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 91,50 per
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spese vive ed € 562,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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