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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5450/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO OL OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5450/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Violi del Foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliati presso lo studio, in Parma, del medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Monticelli Terme (PR), il giorno 11 giugno 2020, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 13 luglio 2004 e il 5 luglio 2009) i figli e , che la loro Per_1 CP_1 separazione consensuale era stata oggetto del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il giorno 1 ottobre 2020 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alle sue frequentazioni genitoriali, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di CP_1 affidamento e di frequentazioni genitoriali (da cui la conformità dell'assegnazione della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua delle comuni allegazioni e delle condizioni già omologate in sede di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Montechiarugolo (PR), il giorno 11 giugno Parte_2 Parte_1
2000, trascritto al Numero 17, Parte 2, Serie A, Anno 2000 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montechiarugolo (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso datato 15 luglio 2025 e da ultimo ribadite nelle note datate 29 ottobre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
MO OL OT
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO OL OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5450/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Violi del Foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliati presso lo studio, in Parma, del medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente accogliersi la domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Monticelli Terme (PR), il giorno 11 giugno 2020, che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 13 luglio 2004 e il 5 luglio 2009) i figli e , che la loro Per_1 CP_1 separazione consensuale era stata oggetto del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il giorno 1 ottobre 2020 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alle sue frequentazioni genitoriali, al suo mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di CP_1 affidamento e di frequentazioni genitoriali (da cui la conformità dell'assegnazione della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua delle comuni allegazioni e delle condizioni già omologate in sede di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Montechiarugolo (PR), il giorno 11 giugno Parte_2 Parte_1
2000, trascritto al Numero 17, Parte 2, Serie A, Anno 2000 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montechiarugolo (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso datato 15 luglio 2025 e da ultimo ribadite nelle note datate 29 ottobre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
MO OL OT
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