Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1960.
(Nozione).
L'anticresi e' il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinche' il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
(Nozione).
L'anticresi e' il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinche' il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
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- 1. anticresihttps://www.studiocataldi.it/ · 29.899893
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