Articolo 1960 del Codice civile
Articolo 1959Articolo 1961
Versione
19 aprile 1942
Art. 1960.

(Nozione).

L'anticresi e' il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinche' il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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