Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa VA Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1086/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vazinzadeh VA, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. Cascone Antonio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 01.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.05.2024 i coniugi [nato a [...] Parte_1
IN RR (Belgio) in data 29.07.1972 (C.F. )] e C.F._1
[nata a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
] hanno allegato: C.F._2
1) di aver contratto matrimonio in Salerno in data 20.06.1998 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 1998, parte II, Serie A, n. 6);
2) che dal matrimonio sono nati tre figli, (08.06.1999), Per_1 Per_2
(22.08.2001) e VA (04.07.2007);
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune Ogliara alla Via Sanginella n.30 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse della figlia minore e dei figli Controparte_1 maggiorenni stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. La sig.ra rovvederà a pagare le relative utenze Controparte_1
e il canone di locazione mensile pari ad Euro 202,00 (€ duecentodue//00)
MINORENNI Controparte_2
4. la figlia minorenne AL resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
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4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali della figlia. In mancanza di accordo la minore starà con il padre a week end alternati, ossia il sabato e domenica nei quali il sig. non avrà i Parte_1 turni presso il posto di lavoro e una giornata a settimana sempre compatibilmente ai turni lavorativi che si premunirà di comunicare all'altro coniuge ogni 15 del mese.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con i figli alternativamente per anno in anno, quindi una Pasqua, un Natale e un Capodanno con il padre e alternativamente con la madre, durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di una settimana, da concordarsi entro il Maggio di ogni anno.
5. il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per i figli tramite accredito in c/c, in due tanche ogni 15 giorni del mese per un importo pari ad € 250,00 (€ duecentocinquanta//00) per un totale mensile di € 500,00 (€ cinquecento//00) o in alternativa l'intero importo di €
500,00 (€ cinquecento//00) entro e non oltre il giorno venti di ogni mese. Si precisa che l'assegno di mantenimento per i figli è calcolato nel seguente modo e così €
200,00 rispettivamente per le due figlie AL e ed € 100,00 per il Per_1 figlio in considerazione della sua maggiore autonomia lavorativa. Il Per_2 predetto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste al 100% a carico della sig.ra in considerazione del fatto che il sig. Controparte_1
ha un reddito di € 800,00 mensili e versa € 500,00 di Parte_1 mantenimento per i figli oltre ad € 100,00 per la sig.ra CP_1
Più dettagliatamente sono a carico della sig.ra
[...] CP_1
[...]
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6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6/c) La sig.ra dichiara di voler rinunciare Controparte_1 all'assegno Unico universale che verrà corrisposto dall'Inps in favore dei minori consentendo che quest'ultimo continui ad essere direttamente riconosciuto al sig.
; Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. La sig.ra riceverà a titolo di mantenimento la Controparte_1 somma di € 100,00 (€ cento//00) ogni 20 del mese, importo determinato in considerazione delle difficoltà economiche del sig. e del fatto che Parte_1 quest'ultimo dovrà sostenere le spese di affitto di una nuova abitazione;
8. Il canone di locazione della casa coniugale dovrà essere versato interamente dalla sig.ra come anche tutte le spese delle utenze. La Controparte_1 sig.ra inoltre si impegna alla modifica del Controparte_1 contratto di locazione che dovrà essere intestato a quest'ultima entro l'anno in corso ugualmente dovrà procedere alle volture delle utenze domestiche in suo favore.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con annotazione del nome dei figli ai fini della validità per
l'espatrio”.
Con sentenza n. 284/2024 emessa in data 04.06.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 01.04.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni
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concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a Salerno in [...] C.F._1 Controparte_1
08.11.1976 (C.F. ] in data 20.06.1998 in Salerno C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Salerno dell'anno 1998, parte II, Serie A, n. 6;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
6