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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 169/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. PE ZZ, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 06.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 169 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giu- Parte_1 C.F._1 sta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Carrazza, presso lo studio del quale eletti- vamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla Via G. Mezzacapo n. 121
ATTORE/OPPONENTE
E
C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , P. IVA , rappresentata e difesa, giusta
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 procura in atti, dall'avv. Fabio Forino, con studio legale in Nocera Inferiore alla via
Roma n. 58;
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatogli in data 29.01.2024 da in Controparte_1
persona della mandataria deducendo che il medesimo atto era già CP_2
stato precedentemente notificato in data 8.09.2023 e che avverso tale primo precet-
1
to era stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., tuttora pendente dinanzi a que- sto Tribunale (R.G. 1093/2023). L'opponente chiedeva, in via preliminare, la so- spensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del precetto impugnato e, in via subordinata, l'annullamento dello stesso, quanto meno in attesa della definizio- ne del giudizio relativo al precedente precetto.
Con provvedimento del 14.02.2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte, rilevando l'assenza di allegazione e prova del periculum in mora, nonché la genericità delle doglianze sollevate.
Si costituiva in giudizio in persona della mandataria Controparte_1 [...]
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per difetto CP_3
degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c., e contestando nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. L'opposta evidenziava come la nuova notifica del precetto fosse stata resa necessaria dalla sopravvenuta cessione degli immobili ipotecati a terzi, e che nessuna procedura esecutiva era stata intra- presa in forza del precedente precetto.
In occasione dell'udienza del 9.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte opponente ometteva di depositare note scritte nel termine fissato, mentre parte opposta chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso formulata, fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione. Con ordinanza del 10.07.2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2024, veniva confermato il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, attesa l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato e la mancata allega- zione di un concreto periculum in mora e, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata per la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 06.10.2025, a sua volta sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
In primo luogo, non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa nul- lità del precetto per asserita duplicazione, atteso che la nuova notifica del precetto del 29 gennaio 2024 è stata effettuata – così come dedotto dall'opposta e non conte- stato dall'opponente - in seguito alla sopravvenuta cessione degli immobili ipoteca- ti, circostanza che ha reso necessario l'aggiornamento dell'atto esecutivo. Come inoltre evidenziato dalla parte opposta, nessuna procedura esecutiva è stata intra-
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presa in forza del precedente precetto notificato l'8 settembre 2023, e pertanto non si configura alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
Aggiungasi, inoltre, quanto alla rinnovazione del precetto, che essa costituisce atti- vità pienamente legittima, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. La Cor- te di Cassazione, con sentenza n. 19876 del 2013, ha, infatti, affermato che “non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto succes- sivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, es- sendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”.
La Suprema Corte ha altresì ribadito che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima, purché non comporti un ingiustificato incremen- to delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quan- do non altrimenti giustificabili.
Nel caso di specie, il nuovo precetto non contiene voci relative a spese o accessori dei precedenti atti, né risulta un incremento ingiustificato delle somme richieste.
Pertanto, l'atto impugnato deve ritenersi conforme ai principi sopra richiamati.
Va, infine, evidenziato che l'opponente non allega alcun vizio proprio dell'atto di precetto impugnato, né dagli atti di causa emergono specifiche ragioni per infirmar- ne la validità.
Al rigetto dell'opposizione consegue l'assorbimento di ogni valutazione in ordine all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte oppo- sta, secondo il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M 147/2022, te- nuto conto del valore della causa - ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 ed €
260.000,00 - e della natura meramente documentale della stessa, con riduzione del
50%, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.
PE ZZ, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narra- tiva, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
3
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposta, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese gene- rali, iva e cpa come per legge.
Lagonegro, 07/10/2025
Il Giudice dott. PE ZZ
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. PE ZZ, all'esito dello spirare del termine perentorio fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 06.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 169 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giu- Parte_1 C.F._1 sta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Carrazza, presso lo studio del quale eletti- vamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla Via G. Mezzacapo n. 121
ATTORE/OPPONENTE
E
C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , P. IVA , rappresentata e difesa, giusta
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 procura in atti, dall'avv. Fabio Forino, con studio legale in Nocera Inferiore alla via
Roma n. 58;
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatogli in data 29.01.2024 da in Controparte_1
persona della mandataria deducendo che il medesimo atto era già CP_2
stato precedentemente notificato in data 8.09.2023 e che avverso tale primo precet-
1
to era stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., tuttora pendente dinanzi a que- sto Tribunale (R.G. 1093/2023). L'opponente chiedeva, in via preliminare, la so- spensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del precetto impugnato e, in via subordinata, l'annullamento dello stesso, quanto meno in attesa della definizio- ne del giudizio relativo al precedente precetto.
Con provvedimento del 14.02.2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte, rilevando l'assenza di allegazione e prova del periculum in mora, nonché la genericità delle doglianze sollevate.
Si costituiva in giudizio in persona della mandataria Controparte_1 [...]
eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per difetto CP_3
degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c., e contestando nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione. L'opposta evidenziava come la nuova notifica del precetto fosse stata resa necessaria dalla sopravvenuta cessione degli immobili ipotecati a terzi, e che nessuna procedura esecutiva era stata intra- presa in forza del precedente precetto.
In occasione dell'udienza del 9.07.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte opponente ometteva di depositare note scritte nel termine fissato, mentre parte opposta chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex adverso formulata, fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione. Con ordinanza del 10.07.2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2024, veniva confermato il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, attesa l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato e la mancata allega- zione di un concreto periculum in mora e, ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di richieste istruttorie, veniva fissata per la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 06.10.2025, a sua volta sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
In primo luogo, non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa nul- lità del precetto per asserita duplicazione, atteso che la nuova notifica del precetto del 29 gennaio 2024 è stata effettuata – così come dedotto dall'opposta e non conte- stato dall'opponente - in seguito alla sopravvenuta cessione degli immobili ipoteca- ti, circostanza che ha reso necessario l'aggiornamento dell'atto esecutivo. Come inoltre evidenziato dalla parte opposta, nessuna procedura esecutiva è stata intra-
2
presa in forza del precedente precetto notificato l'8 settembre 2023, e pertanto non si configura alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
Aggiungasi, inoltre, quanto alla rinnovazione del precetto, che essa costituisce atti- vità pienamente legittima, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. La Cor- te di Cassazione, con sentenza n. 19876 del 2013, ha, infatti, affermato che “non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto succes- sivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, es- sendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”.
La Suprema Corte ha altresì ribadito che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima, purché non comporti un ingiustificato incremen- to delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quan- do non altrimenti giustificabili.
Nel caso di specie, il nuovo precetto non contiene voci relative a spese o accessori dei precedenti atti, né risulta un incremento ingiustificato delle somme richieste.
Pertanto, l'atto impugnato deve ritenersi conforme ai principi sopra richiamati.
Va, infine, evidenziato che l'opponente non allega alcun vizio proprio dell'atto di precetto impugnato, né dagli atti di causa emergono specifiche ragioni per infirmar- ne la validità.
Al rigetto dell'opposizione consegue l'assorbimento di ogni valutazione in ordine all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte oppo- sta, secondo il principio della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M 147/2022, te- nuto conto del valore della causa - ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 ed €
260.000,00 - e della natura meramente documentale della stessa, con riduzione del
50%, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.
PE ZZ, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narra- tiva, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
3
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposta, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese gene- rali, iva e cpa come per legge.
Lagonegro, 07/10/2025
Il Giudice dott. PE ZZ
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