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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/08/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 658/2023 (+ nn. 661/2023 e 662/2023 R.G. riunite)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
08.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisa, Giulio e Vittorio Giraudo e Sandro
Pardossi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale;
ricorrenti
CONTRO
P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Gremigni e CP_1 P.IVA_1
Silvia Bozzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e richiesta di condanna al risarcimento del danno
Conclusioni
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa, Giudice Parte_1 monocratico del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accerti e dichiari la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 30.8.2022, in quanto manifestamente privo di giusta causa o di giustificato motivo per le motivazioni esposte in narrativa, con la conseguente condanna di in persona del legale CP_1 rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della massima indennità prevista dal D. Lgs. 23/2015 per il licenziamento non sorretto da motivazione legittima, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà dovuta in ragione del comportamento contrario
a buona fede e correttezza tenuto dal datore di lavoro;
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo e con vittoria di competenze e spese del giudizio” [proc. n. 658/23
R.G.].
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa, Giudice monocratico Parte_2 del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accerti e dichiari la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 30.8.2022, in quanto manifestamente privo di giusta causa o di giustificato motivo per le motivazioni esposte in narrativa, con la conseguente condanna di in persona del legale rappresentante al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della massima indennità prevista dal D. Lgs.
23/2015 per il licenziamento non sorretto da motivazione legittima, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà dovuta in ragione del comportamento contrario a buona fede e correttezza tenuto dal datore di lavoro;
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo e con vittoria di competenze e spese del giudizio” [proc. n. 661/23 R.G.].
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa, Giudice monocratico Parte_3 del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accerti e dichiari la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 30.8.2022, in quanto manifestamente privo di
Pag. 2 di 14 giusta causa o di giustificato motivo per le motivazioni esposte in narrativa, con la conseguente condanna di in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della massima indennità prevista dal D. Lgs.
23/2015 per il licenziamento non sorretto da motivazione legittima, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà dovuta in ragione del comportamento contrario a buona fede e correttezza tenuto dal datore di lavoro;
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo e con vittoria di competenze e spese del giudizio” [proc. n. 662/23 R.G.].
Per la parte resistente “per il rigetto delle domande avversarie in quanto CP_1 infondate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.05.2023, impugnava il Parte_1 licenziamento che gli era stato intimato per giustificato motivo oggettivo dalla in data 30.08.2022 e chiedeva la condanna della società resistente al CP_1 risarcimento del danno.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di essere stato assunto dalla società convenuta in data 07.01.2021, dapprima a tempo determinato, poi, dopo alcune proroghe, con contratto a tempo indeterminato a partire dal 06.10.2021. Le sue mansioni erano di “grafico junior, livello 3°”.
3. In data 30.08.2022 il riceveva la lettera di licenziamento, che era Parte_1 motivato dalla chiusura dell'intero reparto di marketing a cui il era Parte_1 assegnato, poiché era necessario un ridimensionamento aziendale a seguito della pandemia da virus COVID-19 e della riduzione dei fatturati annui di oltre il 40% per gli anni 2002 e 2021 (rispetto al 2019) e dell'utile di esercizio di oltre l'80% negli ultimi due anni (sempre in confronto al 2019). Pertanto, secondo la motivazione della società datrice di lavoro, il licenziamento era imposto dalla
Pag. 3 di 14 necessità di esternalizzare i servizi di marketing per ridurre i costi aziendali. La datrice di lavoro giustificava, altresì, la cessazione del rapporto di lavoro con l'impossibilità di repechage del dipendente.
4. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del licenziamento per carenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage.
5. Sul primo profilo il evidenziava che, dall'esame dei bilanci della Parte_1 società, emergeva che i dati relativi all'anno 2021 indicavano un trend positivo, con un valore della produzione in crescita nel 2021 rispetto al 2020 e una stabilità dei ricavi. Nello specifico, poi, risultava che l'indicatore E.B.I.T.D.A. (in grado di specificare quante risorse rimangono per effettuare gli investimenti, pagare gli interessi sul debito, remunerare i soci) nel 2021 era palesemente in crescita rispetto al 2020. Inoltre, nello stesso periodo la compagine societaria convenuta aveva aumentato il capitale sociale (da 10.000 euro a 500.000 euro), passando da s.r.l. a s.p.a., dimostrando ulteriormente di non attraversare un periodo di crisi.
6. Sul secondo aspetto il sottolineava come la non avesse Parte_1 CP_1 per niente assolto all'obbligo di repechage, non offrendo al dipendente alcun cambio di mansioni (anche eventualmente inferiori) o riduzione dell'orario di lavorio o altra soluzione conservativa del posto di lavoro.
7. Infine, nel ricorso veniva sottolineato che la società resistente, subito dopo il licenziamento del aveva assunto un nuovo dipendente, così smentendo Parte_1 il proprio assunto di attraversare un periodo di crisi.
8. In data 18.05.2023 presentava analogo ricorso che impugnava il Parte_2 licenziamento che le era stato intimato per giustificato motivo oggettivo dalla in data 30.08.2022 e chiedeva la condanna della società resistente al CP_1 risarcimento del danno. Il ricorso generava il proc. n. 661/23 R.G.
9. L spiegava di essere stata assunta dalla resistente in data 15.10.2018 Pt_2
(dapprima con contratto a tempo determinato, poi a tempo indeterminato dal
14.10.2019) con le mansioni di “addetta al Call Center Area Italia di livello 5°”, poi modificate in “addetta call center ITALIA/operatore di ricerca di mercato di
Pag. 4 di 14 livello 4°”.
10. Le motivazioni poste a fondamento del ricorso erano le medesime promosse dal e sopra menzionate. Parte_1
11. Sempre in data 18.05.2023 presentava ricorso che impugnava il Parte_3 licenziamento che le era stato intimato per giustificato motivo oggettivo dalla in data 30.08.2022 e chiedeva la condanna della società resistente al CP_1 risarcimento del danno. Il ricorso generava il proc. n. 662/23 R.G.
12. L'SH piegava di essere stata assunta dalla resistente in data 08.09.2016
(dapprima con contratto a tempo determinato, poi a tempo indeterminato dal
04.08.2018) con le mansioni di “addetta al Call Center Area Italia di livello 5°”, poi modificate in “addetta call center di Controparte_2
5° livello”.
13. Le motivazioni poste a fondamento del ricorso erano le stesse promosse dal e sopra menzionate. Parte_1
14. In data 08.09.2023, si costituiva in giudizio la parte resistente, nei CP_1 confronti di tutti e tre i ricorrenti, evidenziando l'infondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
15. In particolare, la resistente ribadiva la legittimità del licenziamento, ricorrendo il giustificato motivo oggettivo, in quanto la società, riducendosi sensibilmente il fatturato negli anni 2020, 2021 e 2022, ha ritenuto necessario affrontare il periodo di crisi riducendo i costi, ovvero sopprimendo il settore marketing ed esternalizzando detta attività.
16. Irrilevante, secondo la resistente, l'assunzione di un lavoratore dopo il licenziamento dei tre dipendenti, trattandosi di un lavoratore ad elevata specializzazione (non posseduta dai ricorrenti).
17. In merito alle mansioni svolte dai ricorrenti, la precisava che i CP_1 dipendenti non si erano mai occupati di attività informatica, ma solo di marketing.
Sull'impossibilità di ripescaggio si precisava che non vi era la possibilità di
Pag. 5 di 14 collocare diversamente i ricorrenti, in quanto nella società non vi erano posti di lavoro utili per il loro impiego. Nello specifico, i ricorrenti non avevano le competenze informatiche per continuare ad occuparsi dell'attività di marketing on line.
18. In relazione al repechage la resistente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo, in quanto i tre licenziamenti erano motivati dalla necessità di ridurre il numero dei dipendenti e contenere i costi di esercizio.
19. Con provvedimenti di data 04.10.2023 e 11.12.2023, considerate le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva (parziale), le cause n. 661/23 e
662/23 R.G. venivano riunite da questo ufficio alla causa n. 658/23 R.G.
20. La prova per testi veniva assunta all'udienza del 24.09.2024.
21. All'udienza del 08.04.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
22. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
23. I tre licenziamenti oggetto di impugnazione sono stati motivati dalla società resistente con le seguenti argomentazioni: “Con la presente siamo a comunicarle che ci vediamo costretti a disporre nei suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 6014/66 ed a cessare il rapporto di lavoro in essere a far data dal 31/08/2022. Tale necessita deriva dalla chiusura dell'intero reparto di marketing al quale Lei è assunta/o, in quanto è necessario un ridimensionamento aziendale a seguito della pandemia covid 19 nonché dalla riduzione dei fatturati annui di oltre il 40% sia per l'anno 2020 che 2021 nei confronti del 2019. Tale riduzione è stata riscontrata anche confrontando il primo semestre 2019 con il primo semestre degli anni 2020, 2021 2022 dove la riduzione dei fatturati per ogni annualità è maggiore del 35%. Anche in merito all'utile d'esercizio è stata riscontrata una riduzione di oltre l'80% nelle annualità
Pag. 6 di 14 2020 e 2021 nei confronti del 2019. Considerando il primo semestre 1 dell'anno la riduzione dell'utile nel 2020 e 2021 si è aggirata sul 68%, mentre nel 2022 è presente una sostanziale perdita a bilancio. Tali circostanze ci vedono costrette ad esternalizzare i servizi di marketing al fine di ridurre sostanzialmente i costi aziendali. Non essendoci alcuna possibilità di adibirla utilmente a mansioni equivalenti e/o inferiori rispetto a quella da Lei sino ad ora ricoperta il suo rapporto di lavoro deve intendersi definitivamente cessato. Vista l'impossibilità di far effettuare il periodo di preavviso. Le verrà erogata relativa indennità sostitutiva pari a 30 giorni di calendario. Ringraziandola per la professionalità e la serietà dimostrate le porgiamo i nostri migliori saluti”.
24. In sostanza, la datrice di lavoro ha giustificato la necessità di interrompere il rapporto di lavoro con i ricorrenti, tutti assunti a tempo indeterminato, in quanto, a seguito del periodo di crisi pandemica (anno 2020), si era verifica una significativa contrazione del fatturato (negli anni immediatamente successivi), che imponeva una riduzione dei costi e dei posti di lavoro. La decisione presa dall'imprenditore è stata quella di eliminare un intero settore (il marketing), a cui erano addetti i tre ricorrenti, provvedendo a esternalizzare detta attività.
25. Tali circostanze, in parte non contestate, sono ampiamente provate dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle prove testimoniali assunte.
26. La riduzione del fatturato negli anni 2020-2022 è provata dai bilanci prodotti, da cui risulta che da un fatturato di 4.083.669 euro per il 2019 (doc. 9 di parte resistente) si è scesi a 2.416.233 per il 2020 (doc. 10 di parte resistente), perdita che si è mantenuta anche per il 2021 (doc. 11 di parte resistente). La riduzione del fatturato è risultata maggiore del 35% anche con riferimento al primo semestre del
2022 (doc. 12 di parte resistente).
27. Quanto emerge dai bilanci della società non può porre dubbi sulle difficoltà economiche affrontate nel biennio 2020-2022.
28. Le osservazioni svolte dai ricorrenti in merito non risultano rilevanti. Il raddoppio della voce “altri ricavi e proventi” è determinato semplicemente dai contributi a
Pag. 7 di 14 fondo perduto erogati dallo Stato a sostegno delle imprese durante la crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (doc. 13 di parte resistente), a ulteriore conferma del periodo di crisi affrontato dalla CP_1
29. Privo di consistenza è anche il riferimento al cd. “Margine Operativo Lordo”
(denominato E.b.i.t.d.a.), quale indicatore di redditività (che sta a specificare quante risorse restano all'impresa per poter effettuare investimenti, pagare gli interessi sul debito e remunerare i soci), che, fra il 2020 ed il 2021, risulta aumentato da 177.657 a 254.979 euro. Tale dato, infatti, deve essere rapportato all'aumento dell'esposizione debitoria (da 385.000,00 euro del 2020 a
1.100.000,00 euro del 2021) e all'aumento delle immobilizzazioni per investimenti (da circa 300.000,00 euro ad oltre 700.000,00 euro).
30. Parimenti, privo di rilievo è la trasformazione della società, tra il 2020 ed il 2021, da con relativo aumento di capitale sociale (da 10.000 euro a Controparte_3
500.000 euro), trattandosi, come precisato dalla resistente, di proventi personali dei soci e finalizzando a consentire l'accesso ai finanziamenti delle banche.
31. Inconferente è anche l'evidenziazione di parte attrice dell'assunzione di un dipendente dopo il licenziamento dei tre dipendenti ricorrenti. Il dipendente in questione ( è stato impiegato il 22.11.2022, in quanto era Persona_1 necessario assumere un programmatore informatico specializzato nei sistemi applicativi in uso sul web. Infatti, il dipendente in questione risulta (doc. 19 di parte resistente) in possesso di un certificato di Web developer e di una competenza specifica nelle tecnologie digitali (HTML, CSS, Javascript, PHP,
Framework Laravel e Metodologie 15 Agili).
32. A partire dal mese di maggio 2022 la in ragione sia della necessità di CP_1 ridurre i costi, diminuendo il numero dei dipendenti, sia di ottimizzare l'attività di pubblicizzazione dei prodotti offerti alla clientela, decideva di affidare a soggetti terzi l'attività di marketing (doc. da 4 a 8 di parte resistente), arrivando, poi, nel mese di agosto a sopprimere l'intero settore marketing interno all'azienda.
33. L'imprenditore, quindi, ha deliberato la soppressione dei posti di lavori che
Pag. 8 di 14 riguardavano un intero settore della propria attività, decidendo di esternalizzarla.
34. Su tali circostanze l'istruttoria ha dato ampia conferma di quanto già risulta dall'esame della documentazione prodotta. La teste ha, infatti, Tes_1 dichiarato:
35. “Come è stato sopra esposto, la crisi aziendale ha reso poi necessario
l'esternalizzazione del reparto Marketing digitale stante anche i consistenti costi aziendali inerenti ai lavoratori addetti a questo reparto”; “Posso confermare che
l'unico dipendente assunto dopo la cessazione del rapporto della ricorrente è il
Contro
Sig. […] in quanto la aveva necessità di un programmatore Persona_1 informatico che fosse specializzato nei sistemi applicativi in uso sul web. Posso confermare che il infatti, era in possesso di un certificato di Web Per_1 developer e di una competenza specifica nelle tecnologie digitali (HTML, CSS,
Javascript, PHP, Framework Laravel e Metodologie Agili)”. “Posso confermare in quanto referente amministrativa che era stata valutata la eventuale ricollocazione ma le competenze del non erano state ritenute Parte_1 adeguate”; “Posso confermare che la svolta digitale che ha caratterizzato
l'attività della Società dopo l'insorgere della pandemia Covid-19 ha richiesto sempre più professionalità tecniche (informatici e tecnici) rispetto a quelle commerciali”; “Posso confermare che non è stato possibile ricollocare il nel nuovo contesto organizzativo aziendale che si è reso necessario al Parte_1 fine di tentare di superare la crisi economica ed il calo di fatturato”; “A mio parere il non aveva le professionalità (informatiche e tecniche) che Parte_1 questo nuovo contesto amministrativo richiede”; “Posso confermare in quanto i costi erano molto alti che la decisione di risolvere contestualmente, nel mese di agosto 2022, tutti rapporti di lavoro di coloro che risultavano addetti al reparto
Marketing è, come detto, espressione della decisione di esternalizzare completamente l'attività di marketing svolta da questi dipendenti e, più in generale, le attività svolte al punto 16 di cui sopra. La Società ha deciso di esternalizzare il servizio”; “Posso confermare che ogni eventuale ricollocazione della ricorrente era resa impossibile dalla circostanza che non vi erano posti di
Pag. 9 di 14 lavoro ulteriori e che i posti di lavoro esistenti erano integralmente ricoperti dai colleghi di lavoro”; “Posso confermare che in considerazione di quanto sopra, non è stato possibile ricollocare la ricorrente nel nuovo contesto organizzativo aziendale che si è reso necessario al fine di tentare di superare la crisi economica
e il calo di fatturato”.
36. Sul punto è chiara la copiosa giurisprudenza di legittimità: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per effetto della soppressione del posto derivante da una riorganizzazione fondata sulla esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi della società datrice)” (Cass. Sez.
L., ord. n. 15401/20); “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato; il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a vicenda in cui era stata accertata l'effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata e la sua diretta
Pag. 10 di 14 dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale - aveva ritenuto non giustificato il licenziamento, dando peso al non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività dell'impresa e alla mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei costi e degli effetti sulla redditività nel mercato, oltre che alla "insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori unità")” (Cass. Sez. L., ord. n. 15400/20); “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta” (Cass. Sez. L., sent. n.
25201/2016); “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta” (Cass. Sez.
L., sent. n. 10699/17); “il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista
Pag. 11 di 14 economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità” (Cass. Sez. L., sent. 17787/07).
37. Nel caso di cui si tratta la parte resistente ha dimostrato di avere adottato una scelta organizzativa imposta dalle mutate condizioni economiche e di mercato, scelta che, conseguenzialmente, ha determinato la soppressione dei posti di lavoro dei ricorrenti. Il giudice, verificata l'effettiva sussistenza dei presupposti, come avvenuto nel caso in esame, in ossequio a quanto prevede l'art. 41 della
Costituzione non può andare a sindacare i profili di congruità ed opportunità, dovendo ritenere legittimo il licenziamento.
38. Sul punto la giurisprudenza di merito ha altresì precisato (Corte d'Appello di
Firenze – Sez. Lavoro, sent. n. 648/21): “è noto poi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della S.C., ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è necessaria la dimostrazione di una crisi aziendale o di una situazione comunque sfavorevole.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso in termini di causa efficiente sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato”.
39. In merito all'obbligo di repechage risultano valide le motivazioni addotte dalla società convenuta, che ha spiegato di non poter proseguire il rapporto di lavoro con i tre dipendenti licenziati, in quanto era necessario ridurre i posti di lavoro e i ricorrenti non erano in possesso delle qualifiche necessarie per lavorare in altri settori dell'impresa. Pertanto, non vi erano posizioni lavorative utili per ricollocare i dipendenti licenziati né vi era la possibilità di soluzioni alternative, come il demansionamento o la riduzione dell'orario di lavoro.
Pag. 12 di 14 40. Ma vi è di più. In caso di riduzione del numero del personale allo scopo di adeguarlo alla contrazione del fatturato e alla nuova struttura organizzativa dell'impresa, non si ritiene sussistente l'obbligo di repechage.
41. In tale ipotesi, infatti, dovendosi provvedere per necessità alla riduzione del numero di dipendenti per renderlo maggiormente adeguato al volume effettivo delle attività aziendali, ridottosi nel tempo, non sussiste la necessità di verificare la possibilità di ripescaggio del dipendente. Sul punto, va menzionata Cass. Sez.
L., sent. 1508/2021: “L'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare
l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di repéchage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale
(come nel caso di specie) in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza. Ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (Cass. n. 21715 del
2018)”.
42. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione alle cause di valore indeterminabile (complessità media).
P.Q.M.
1) rigetta i ricorsi;
2) condanna i ricorrenti e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pag. 13 di 14 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi CP_1
5.664,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 28.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 658/2023 (+ nn. 661/2023 e 662/2023 R.G. riunite)
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
08.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisa, Giulio e Vittorio Giraudo e Sandro
Pardossi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale;
ricorrenti
CONTRO
P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Gremigni e CP_1 P.IVA_1
Silvia Bozzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e richiesta di condanna al risarcimento del danno
Conclusioni
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa, Giudice Parte_1 monocratico del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accerti e dichiari la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 30.8.2022, in quanto manifestamente privo di giusta causa o di giustificato motivo per le motivazioni esposte in narrativa, con la conseguente condanna di in persona del legale CP_1 rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della massima indennità prevista dal D. Lgs. 23/2015 per il licenziamento non sorretto da motivazione legittima, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà dovuta in ragione del comportamento contrario
a buona fede e correttezza tenuto dal datore di lavoro;
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo e con vittoria di competenze e spese del giudizio” [proc. n. 658/23
R.G.].
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa, Giudice monocratico Parte_2 del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accerti e dichiari la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 30.8.2022, in quanto manifestamente privo di giusta causa o di giustificato motivo per le motivazioni esposte in narrativa, con la conseguente condanna di in persona del legale rappresentante al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della massima indennità prevista dal D. Lgs.
23/2015 per il licenziamento non sorretto da motivazione legittima, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà dovuta in ragione del comportamento contrario a buona fede e correttezza tenuto dal datore di lavoro;
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo e con vittoria di competenze e spese del giudizio” [proc. n. 661/23 R.G.].
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa, Giudice monocratico Parte_3 del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accerti e dichiari la illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 30.8.2022, in quanto manifestamente privo di
Pag. 2 di 14 giusta causa o di giustificato motivo per le motivazioni esposte in narrativa, con la conseguente condanna di in persona del legale rappresentante, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della massima indennità prevista dal D. Lgs.
23/2015 per il licenziamento non sorretto da motivazione legittima, o nella diversa misura che il Tribunale riterrà dovuta in ragione del comportamento contrario a buona fede e correttezza tenuto dal datore di lavoro;
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo e con vittoria di competenze e spese del giudizio” [proc. n. 662/23 R.G.].
Per la parte resistente “per il rigetto delle domande avversarie in quanto CP_1 infondate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.05.2023, impugnava il Parte_1 licenziamento che gli era stato intimato per giustificato motivo oggettivo dalla in data 30.08.2022 e chiedeva la condanna della società resistente al CP_1 risarcimento del danno.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di essere stato assunto dalla società convenuta in data 07.01.2021, dapprima a tempo determinato, poi, dopo alcune proroghe, con contratto a tempo indeterminato a partire dal 06.10.2021. Le sue mansioni erano di “grafico junior, livello 3°”.
3. In data 30.08.2022 il riceveva la lettera di licenziamento, che era Parte_1 motivato dalla chiusura dell'intero reparto di marketing a cui il era Parte_1 assegnato, poiché era necessario un ridimensionamento aziendale a seguito della pandemia da virus COVID-19 e della riduzione dei fatturati annui di oltre il 40% per gli anni 2002 e 2021 (rispetto al 2019) e dell'utile di esercizio di oltre l'80% negli ultimi due anni (sempre in confronto al 2019). Pertanto, secondo la motivazione della società datrice di lavoro, il licenziamento era imposto dalla
Pag. 3 di 14 necessità di esternalizzare i servizi di marketing per ridurre i costi aziendali. La datrice di lavoro giustificava, altresì, la cessazione del rapporto di lavoro con l'impossibilità di repechage del dipendente.
4. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del licenziamento per carenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repechage.
5. Sul primo profilo il evidenziava che, dall'esame dei bilanci della Parte_1 società, emergeva che i dati relativi all'anno 2021 indicavano un trend positivo, con un valore della produzione in crescita nel 2021 rispetto al 2020 e una stabilità dei ricavi. Nello specifico, poi, risultava che l'indicatore E.B.I.T.D.A. (in grado di specificare quante risorse rimangono per effettuare gli investimenti, pagare gli interessi sul debito, remunerare i soci) nel 2021 era palesemente in crescita rispetto al 2020. Inoltre, nello stesso periodo la compagine societaria convenuta aveva aumentato il capitale sociale (da 10.000 euro a 500.000 euro), passando da s.r.l. a s.p.a., dimostrando ulteriormente di non attraversare un periodo di crisi.
6. Sul secondo aspetto il sottolineava come la non avesse Parte_1 CP_1 per niente assolto all'obbligo di repechage, non offrendo al dipendente alcun cambio di mansioni (anche eventualmente inferiori) o riduzione dell'orario di lavorio o altra soluzione conservativa del posto di lavoro.
7. Infine, nel ricorso veniva sottolineato che la società resistente, subito dopo il licenziamento del aveva assunto un nuovo dipendente, così smentendo Parte_1 il proprio assunto di attraversare un periodo di crisi.
8. In data 18.05.2023 presentava analogo ricorso che impugnava il Parte_2 licenziamento che le era stato intimato per giustificato motivo oggettivo dalla in data 30.08.2022 e chiedeva la condanna della società resistente al CP_1 risarcimento del danno. Il ricorso generava il proc. n. 661/23 R.G.
9. L spiegava di essere stata assunta dalla resistente in data 15.10.2018 Pt_2
(dapprima con contratto a tempo determinato, poi a tempo indeterminato dal
14.10.2019) con le mansioni di “addetta al Call Center Area Italia di livello 5°”, poi modificate in “addetta call center ITALIA/operatore di ricerca di mercato di
Pag. 4 di 14 livello 4°”.
10. Le motivazioni poste a fondamento del ricorso erano le medesime promosse dal e sopra menzionate. Parte_1
11. Sempre in data 18.05.2023 presentava ricorso che impugnava il Parte_3 licenziamento che le era stato intimato per giustificato motivo oggettivo dalla in data 30.08.2022 e chiedeva la condanna della società resistente al CP_1 risarcimento del danno. Il ricorso generava il proc. n. 662/23 R.G.
12. L'SH piegava di essere stata assunta dalla resistente in data 08.09.2016
(dapprima con contratto a tempo determinato, poi a tempo indeterminato dal
04.08.2018) con le mansioni di “addetta al Call Center Area Italia di livello 5°”, poi modificate in “addetta call center di Controparte_2
5° livello”.
13. Le motivazioni poste a fondamento del ricorso erano le stesse promosse dal e sopra menzionate. Parte_1
14. In data 08.09.2023, si costituiva in giudizio la parte resistente, nei CP_1 confronti di tutti e tre i ricorrenti, evidenziando l'infondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
15. In particolare, la resistente ribadiva la legittimità del licenziamento, ricorrendo il giustificato motivo oggettivo, in quanto la società, riducendosi sensibilmente il fatturato negli anni 2020, 2021 e 2022, ha ritenuto necessario affrontare il periodo di crisi riducendo i costi, ovvero sopprimendo il settore marketing ed esternalizzando detta attività.
16. Irrilevante, secondo la resistente, l'assunzione di un lavoratore dopo il licenziamento dei tre dipendenti, trattandosi di un lavoratore ad elevata specializzazione (non posseduta dai ricorrenti).
17. In merito alle mansioni svolte dai ricorrenti, la precisava che i CP_1 dipendenti non si erano mai occupati di attività informatica, ma solo di marketing.
Sull'impossibilità di ripescaggio si precisava che non vi era la possibilità di
Pag. 5 di 14 collocare diversamente i ricorrenti, in quanto nella società non vi erano posti di lavoro utili per il loro impiego. Nello specifico, i ricorrenti non avevano le competenze informatiche per continuare ad occuparsi dell'attività di marketing on line.
18. In relazione al repechage la resistente sosteneva l'insussistenza dell'obbligo, in quanto i tre licenziamenti erano motivati dalla necessità di ridurre il numero dei dipendenti e contenere i costi di esercizio.
19. Con provvedimenti di data 04.10.2023 e 11.12.2023, considerate le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva (parziale), le cause n. 661/23 e
662/23 R.G. venivano riunite da questo ufficio alla causa n. 658/23 R.G.
20. La prova per testi veniva assunta all'udienza del 24.09.2024.
21. All'udienza del 08.04.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
22. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
23. I tre licenziamenti oggetto di impugnazione sono stati motivati dalla società resistente con le seguenti argomentazioni: “Con la presente siamo a comunicarle che ci vediamo costretti a disporre nei suoi confronti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 6014/66 ed a cessare il rapporto di lavoro in essere a far data dal 31/08/2022. Tale necessita deriva dalla chiusura dell'intero reparto di marketing al quale Lei è assunta/o, in quanto è necessario un ridimensionamento aziendale a seguito della pandemia covid 19 nonché dalla riduzione dei fatturati annui di oltre il 40% sia per l'anno 2020 che 2021 nei confronti del 2019. Tale riduzione è stata riscontrata anche confrontando il primo semestre 2019 con il primo semestre degli anni 2020, 2021 2022 dove la riduzione dei fatturati per ogni annualità è maggiore del 35%. Anche in merito all'utile d'esercizio è stata riscontrata una riduzione di oltre l'80% nelle annualità
Pag. 6 di 14 2020 e 2021 nei confronti del 2019. Considerando il primo semestre 1 dell'anno la riduzione dell'utile nel 2020 e 2021 si è aggirata sul 68%, mentre nel 2022 è presente una sostanziale perdita a bilancio. Tali circostanze ci vedono costrette ad esternalizzare i servizi di marketing al fine di ridurre sostanzialmente i costi aziendali. Non essendoci alcuna possibilità di adibirla utilmente a mansioni equivalenti e/o inferiori rispetto a quella da Lei sino ad ora ricoperta il suo rapporto di lavoro deve intendersi definitivamente cessato. Vista l'impossibilità di far effettuare il periodo di preavviso. Le verrà erogata relativa indennità sostitutiva pari a 30 giorni di calendario. Ringraziandola per la professionalità e la serietà dimostrate le porgiamo i nostri migliori saluti”.
24. In sostanza, la datrice di lavoro ha giustificato la necessità di interrompere il rapporto di lavoro con i ricorrenti, tutti assunti a tempo indeterminato, in quanto, a seguito del periodo di crisi pandemica (anno 2020), si era verifica una significativa contrazione del fatturato (negli anni immediatamente successivi), che imponeva una riduzione dei costi e dei posti di lavoro. La decisione presa dall'imprenditore è stata quella di eliminare un intero settore (il marketing), a cui erano addetti i tre ricorrenti, provvedendo a esternalizzare detta attività.
25. Tali circostanze, in parte non contestate, sono ampiamente provate dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle prove testimoniali assunte.
26. La riduzione del fatturato negli anni 2020-2022 è provata dai bilanci prodotti, da cui risulta che da un fatturato di 4.083.669 euro per il 2019 (doc. 9 di parte resistente) si è scesi a 2.416.233 per il 2020 (doc. 10 di parte resistente), perdita che si è mantenuta anche per il 2021 (doc. 11 di parte resistente). La riduzione del fatturato è risultata maggiore del 35% anche con riferimento al primo semestre del
2022 (doc. 12 di parte resistente).
27. Quanto emerge dai bilanci della società non può porre dubbi sulle difficoltà economiche affrontate nel biennio 2020-2022.
28. Le osservazioni svolte dai ricorrenti in merito non risultano rilevanti. Il raddoppio della voce “altri ricavi e proventi” è determinato semplicemente dai contributi a
Pag. 7 di 14 fondo perduto erogati dallo Stato a sostegno delle imprese durante la crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (doc. 13 di parte resistente), a ulteriore conferma del periodo di crisi affrontato dalla CP_1
29. Privo di consistenza è anche il riferimento al cd. “Margine Operativo Lordo”
(denominato E.b.i.t.d.a.), quale indicatore di redditività (che sta a specificare quante risorse restano all'impresa per poter effettuare investimenti, pagare gli interessi sul debito e remunerare i soci), che, fra il 2020 ed il 2021, risulta aumentato da 177.657 a 254.979 euro. Tale dato, infatti, deve essere rapportato all'aumento dell'esposizione debitoria (da 385.000,00 euro del 2020 a
1.100.000,00 euro del 2021) e all'aumento delle immobilizzazioni per investimenti (da circa 300.000,00 euro ad oltre 700.000,00 euro).
30. Parimenti, privo di rilievo è la trasformazione della società, tra il 2020 ed il 2021, da con relativo aumento di capitale sociale (da 10.000 euro a Controparte_3
500.000 euro), trattandosi, come precisato dalla resistente, di proventi personali dei soci e finalizzando a consentire l'accesso ai finanziamenti delle banche.
31. Inconferente è anche l'evidenziazione di parte attrice dell'assunzione di un dipendente dopo il licenziamento dei tre dipendenti ricorrenti. Il dipendente in questione ( è stato impiegato il 22.11.2022, in quanto era Persona_1 necessario assumere un programmatore informatico specializzato nei sistemi applicativi in uso sul web. Infatti, il dipendente in questione risulta (doc. 19 di parte resistente) in possesso di un certificato di Web developer e di una competenza specifica nelle tecnologie digitali (HTML, CSS, Javascript, PHP,
Framework Laravel e Metodologie 15 Agili).
32. A partire dal mese di maggio 2022 la in ragione sia della necessità di CP_1 ridurre i costi, diminuendo il numero dei dipendenti, sia di ottimizzare l'attività di pubblicizzazione dei prodotti offerti alla clientela, decideva di affidare a soggetti terzi l'attività di marketing (doc. da 4 a 8 di parte resistente), arrivando, poi, nel mese di agosto a sopprimere l'intero settore marketing interno all'azienda.
33. L'imprenditore, quindi, ha deliberato la soppressione dei posti di lavori che
Pag. 8 di 14 riguardavano un intero settore della propria attività, decidendo di esternalizzarla.
34. Su tali circostanze l'istruttoria ha dato ampia conferma di quanto già risulta dall'esame della documentazione prodotta. La teste ha, infatti, Tes_1 dichiarato:
35. “Come è stato sopra esposto, la crisi aziendale ha reso poi necessario
l'esternalizzazione del reparto Marketing digitale stante anche i consistenti costi aziendali inerenti ai lavoratori addetti a questo reparto”; “Posso confermare che
l'unico dipendente assunto dopo la cessazione del rapporto della ricorrente è il
Contro
Sig. […] in quanto la aveva necessità di un programmatore Persona_1 informatico che fosse specializzato nei sistemi applicativi in uso sul web. Posso confermare che il infatti, era in possesso di un certificato di Web Per_1 developer e di una competenza specifica nelle tecnologie digitali (HTML, CSS,
Javascript, PHP, Framework Laravel e Metodologie Agili)”. “Posso confermare in quanto referente amministrativa che era stata valutata la eventuale ricollocazione ma le competenze del non erano state ritenute Parte_1 adeguate”; “Posso confermare che la svolta digitale che ha caratterizzato
l'attività della Società dopo l'insorgere della pandemia Covid-19 ha richiesto sempre più professionalità tecniche (informatici e tecnici) rispetto a quelle commerciali”; “Posso confermare che non è stato possibile ricollocare il nel nuovo contesto organizzativo aziendale che si è reso necessario al Parte_1 fine di tentare di superare la crisi economica ed il calo di fatturato”; “A mio parere il non aveva le professionalità (informatiche e tecniche) che Parte_1 questo nuovo contesto amministrativo richiede”; “Posso confermare in quanto i costi erano molto alti che la decisione di risolvere contestualmente, nel mese di agosto 2022, tutti rapporti di lavoro di coloro che risultavano addetti al reparto
Marketing è, come detto, espressione della decisione di esternalizzare completamente l'attività di marketing svolta da questi dipendenti e, più in generale, le attività svolte al punto 16 di cui sopra. La Società ha deciso di esternalizzare il servizio”; “Posso confermare che ogni eventuale ricollocazione della ricorrente era resa impossibile dalla circostanza che non vi erano posti di
Pag. 9 di 14 lavoro ulteriori e che i posti di lavoro esistenti erano integralmente ricoperti dai colleghi di lavoro”; “Posso confermare che in considerazione di quanto sopra, non è stato possibile ricollocare la ricorrente nel nuovo contesto organizzativo aziendale che si è reso necessario al fine di tentare di superare la crisi economica
e il calo di fatturato”.
36. Sul punto è chiara la copiosa giurisprudenza di legittimità: “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l'effettività della scelta imprenditoriale - che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per effetto della soppressione del posto derivante da una riorganizzazione fondata sulla esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi della società datrice)” (Cass. Sez.
L., ord. n. 15401/20); “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato; il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a vicenda in cui era stata accertata l'effettiva soppressione della posizione della lavoratrice licenziata e la sua diretta
Pag. 10 di 14 dipendenza causale dalla ragione riorganizzativa aziendale - aveva ritenuto non giustificato il licenziamento, dando peso al non dimostrato squilibrio tra costi di gestione e margini di competitività dell'impresa e alla mancanza di allegazione della variabile di incidenza dei costi e degli effetti sulla redditività nel mercato, oltre che alla "insostenibilità economica di un organico composto da due ulteriori unità")” (Cass. Sez. L., ord. n. 15400/20); “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta” (Cass. Sez. L., sent. n.
25201/2016); “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta” (Cass. Sez.
L., sent. n. 10699/17); “il licenziamento per motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista
Pag. 11 di 14 economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità” (Cass. Sez. L., sent. 17787/07).
37. Nel caso di cui si tratta la parte resistente ha dimostrato di avere adottato una scelta organizzativa imposta dalle mutate condizioni economiche e di mercato, scelta che, conseguenzialmente, ha determinato la soppressione dei posti di lavoro dei ricorrenti. Il giudice, verificata l'effettiva sussistenza dei presupposti, come avvenuto nel caso in esame, in ossequio a quanto prevede l'art. 41 della
Costituzione non può andare a sindacare i profili di congruità ed opportunità, dovendo ritenere legittimo il licenziamento.
38. Sul punto la giurisprudenza di merito ha altresì precisato (Corte d'Appello di
Firenze – Sez. Lavoro, sent. n. 648/21): “è noto poi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della S.C., ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è necessaria la dimostrazione di una crisi aziendale o di una situazione comunque sfavorevole.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso in termini di causa efficiente sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato”.
39. In merito all'obbligo di repechage risultano valide le motivazioni addotte dalla società convenuta, che ha spiegato di non poter proseguire il rapporto di lavoro con i tre dipendenti licenziati, in quanto era necessario ridurre i posti di lavoro e i ricorrenti non erano in possesso delle qualifiche necessarie per lavorare in altri settori dell'impresa. Pertanto, non vi erano posizioni lavorative utili per ricollocare i dipendenti licenziati né vi era la possibilità di soluzioni alternative, come il demansionamento o la riduzione dell'orario di lavoro.
Pag. 12 di 14 40. Ma vi è di più. In caso di riduzione del numero del personale allo scopo di adeguarlo alla contrazione del fatturato e alla nuova struttura organizzativa dell'impresa, non si ritiene sussistente l'obbligo di repechage.
41. In tale ipotesi, infatti, dovendosi provvedere per necessità alla riduzione del numero di dipendenti per renderlo maggiormente adeguato al volume effettivo delle attività aziendali, ridottosi nel tempo, non sussiste la necessità di verificare la possibilità di ripescaggio del dipendente. Sul punto, va menzionata Cass. Sez.
L., sent. 1508/2021: “L'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare
l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di repéchage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale
(come nel caso di specie) in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza. Ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (Cass. n. 21715 del
2018)”.
42. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione alle cause di valore indeterminabile (complessità media).
P.Q.M.
1) rigetta i ricorsi;
2) condanna i ricorrenti e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pag. 13 di 14 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi CP_1
5.664,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 28.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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