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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3027/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3027 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5349/2024, pubblicata in data 08/05/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 27.6.2022, premesso di essere docente di ruolo di Parte_1 scuola secondaria di secondo grado dal 1.9.2018, a seguito di passaggio dall'insegnamento a tempo indeterminato prestato presso la scuola materna per venti anni, precisamente dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2017/2018, conveniva in giudizio il assumendo l'erronea Controparte_1 attribuzione dell'anzianità di servizio. Rappresentava che con decreto del
24.6.2020 di passaggio di ruolo alla classe di concorso A012, le era stata riconosciuta la qualifica di provenienza di anni 15, la posizione stipendiale di inquadramento in 9 anni e la residua anzianità di anni 2, mesi 3 e giorni 28, quest'ultima utile solo per il passaggio alla successiva posizione, pertanto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio in anni 11, mesi 3 e giorni 28 in luogo di anni venti. Chiedeva pertanto di “a) accertare e dichiarare il diritto della odierna ricorrente al riconoscimento della continuità dell'avanzamento giuridico retributivo ed economico per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed in particolare successivamente al passaggio/qualifica nella Scuola secondaria di secondo grado con il riconoscimento dell'intero servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo di scuola materna pari ad anni 20 dal
1998/1999 ad a.s. 2007/2008 e alla conseguente rideterminazione dell'anzianità giuridica retributiva ed economica sulla base della unitaria ricostruzione di carriera e della corretta applicazione dei criteri di progressione economica stabiliti dal CCNL del comparto scuola per tutte le motivazioni meglio indicate in premessa;
b) per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente all'attribuzione della corretta anzianità giuridica e retributiva con inquadramento come docente di scuola secondaria superiore livello 8 con applicazione della corretta fascia stipendiale come da conteggi allegati e meglio indicato in premessa e qui da intendersi trascritti c) per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento della somma maturata in forza della richiesta rideterminazione dell'anzianità retributiva ed economica della lavoratrice, pari ad euro 11.510,10 a titolo di differenze retributive e ad euro 4.780,14 a titolo di contribuzione (di cui a carico dipendente pari ad euro 1.340,93) oltre interessi o rivalutazione monetaria, oltre alla ulteriore somma maturata fino all'adeguamento di tutto quanto sopra. c) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità unica del convenuto nella determinazione dei danni subiti e subendi CP_1 3
dalla ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, così come descritto nel presente atto, da determinarsi e liquidarsi con separato giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari a liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario e distrattario”.
Si costituiva tardivamente il convenuto resistendo al ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Eccepiva altresì la parziale prescrizione della pretesa.
Il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe respingeva il ricorso compensando tra le parti le spese di lite. Nella parte motiva della sentenza si legge: “Fonda la ricorrente il proprio diritto al riallineamento della carriera sul disposto dell'art.4 comma 3 D.P.R. 399/1988 (…) Quanto disposto dal D.Lgs. n.165/2001, esclude quindi la possibilità della parte ricorrente di vantare qualsiasi diritto in relazione all'art.4 comma 3 D.P.R. n.399/1988 poiché normativa Presidenziale di recepimento dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, come tale inapplicabile dalla sottoscrizione in data 3 maggio 1999 del CCNL 1998-2001. Da ultimo, in sede di note, la difesa istante ha insistito sull'applicabilità alla ricorrente dell'invocato comma 3 dell'art.4 D.P.R.
n.399/1988 rilevando come lo stesso non regoli il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale scolastico, disciplinato dalla contrattazione collettiva di comparto, bensì la ricostruzione di carriera grazie a valutazione del precariato svolto prima dell'immissione in ruolo dai dipendenti, regolamentazione non demandata al CCNL di comparto. Osserva viceversa l come oggetto di domanda sia proprio la condanna al CP_3 versamento di somme a titolo di differenze sul trattamento economico spettante, conseguenza automatica fatta discendere dall'attribuzione di diversa fascia d'anzianità per riallineamento ex art.4 comma 3 D.P.R. n.399/1988. Ma, a prescindere dalla materia trattata dal citato art.4 e dal fatto che questa sia o meno regolata dalla contrattazione collettiva, l'ultima parte del disposto dell'art.69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, prescindendo dai “soggetti e alle materie contemplati” dal CCNL (limitazione riferita alla sola prima tornata contrattuale quadriennio 1994-1997), ha previsto che le disposizioni di cui agli accordi sindacali recepiti in decreti dei Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983,
n.93 (tra cui il D.P.R. n.399/1988) “cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio
1998-2001”. Ne consegue che la disciplina invocata dalla difesa di parte ricorrente non può trovare applicazione per coloro che avrebbero acquisito il diritto a riallineamento in data successiva alla stipulazione del CCNL 1998-2001. E poiché l'istante ha vantato il 4
proprio diritto a riallineamento con conseguente inquadramento nello scaglione 15-20 anni a far data da un anno di diversi successivo a quello della sottoscrizione del CCNL 1998-
2001, il ricorso dev'essere senz'altro rigettato”.
ha proposto tempestivo appello avverso la predetta sentenza Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni di cui all'originario ricorso, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio di distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il si è costituito nel grado Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario con l' in CP_4 ordine alla domanda di condanna del al pagamento dell'importo CP_1 dovuto all' a titolo di contributi, pari ad € 4.780,14 (di cui € 1.240,93 a CP_4 carico della lavoratrice).
Parte appellante ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio con l' mentre il appellato si è rimesso Controparte_5 CP_1
La causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
Osserva la Corte che l'odierna appellante ha azionato e devoluto al grado anche la domanda di condanna del a versare all' i contributi CP_1 CP_4 previdenziali sulle maggiori retribuzioni rivendicate in giudizio.
Ebbene, in tema di litisconsorzio necessario con l' nelle CP_4 controversie concernenti la regolarizzazione contributiva dei lavoratori dipendenti, la Suprema Corte con la sentenza n. 23376/2020, dando seguito all'orientamento espresso dalle precedenti sentenze n. 8956/2020, n. 19679/2020, n. 14853/2019 e n. 9394/2017, ha ribadito quanto segue: “… nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, 5
ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992) o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.); d'altra parte, ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, cod.civ. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno;
22. prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001); le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009 cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che 6
l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); giusta la ricostruzione di Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;
25. le superiori considerazioni evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale;
26. fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra, viceversa, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati;
…”.
Applicando al caso di specie questi principi, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, è allora evidente che, rispetto alle domande di regolarizzazione del rapporto contributivo formulate dall'appellante, il 7
contraddittorio non è integro, in quanto non ritualmente instaurato anche nei confronti del litisconsorte necessario CP_4
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza sopra riportata, il difetto di integrità del contraddittorio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato, all'evidenza non intervenuto.
All'acclarata nullità della sentenza impugnata scaturente dal predetto vizio consegue, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
Peraltro, -come avvalorato in via induttiva proprio dalla sentenza n. 23376/2020 della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo immediatamente le parti avanti al primo Giudice- il dictum non pregiudica in alcun modo i contraddittori, ma anzi li garantisce, perché consente che l'emananda sentenza sia opponibile all' titolare sostanziale CP_4 del rapporto contributivo pure oggetto di cognizione in questa sede e ciò con un intervento officioso operato nel pieno rispetto del principio del giusto processo, in specie sotto il profilo della sua ragionevole durata.
Alla stregua delle svolte ragioni, va pertanto disposta la rimessione della causa avanti al Tribunale.
Le spese del grado (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti costituite, trattandosi di decisione in rito che la Corte ha assunto d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado;
compensa tra le parti le spese del grado.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3027/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3027 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5349/2024, pubblicata in data 08/05/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 27.6.2022, premesso di essere docente di ruolo di Parte_1 scuola secondaria di secondo grado dal 1.9.2018, a seguito di passaggio dall'insegnamento a tempo indeterminato prestato presso la scuola materna per venti anni, precisamente dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2017/2018, conveniva in giudizio il assumendo l'erronea Controparte_1 attribuzione dell'anzianità di servizio. Rappresentava che con decreto del
24.6.2020 di passaggio di ruolo alla classe di concorso A012, le era stata riconosciuta la qualifica di provenienza di anni 15, la posizione stipendiale di inquadramento in 9 anni e la residua anzianità di anni 2, mesi 3 e giorni 28, quest'ultima utile solo per il passaggio alla successiva posizione, pertanto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio in anni 11, mesi 3 e giorni 28 in luogo di anni venti. Chiedeva pertanto di “a) accertare e dichiarare il diritto della odierna ricorrente al riconoscimento della continuità dell'avanzamento giuridico retributivo ed economico per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed in particolare successivamente al passaggio/qualifica nella Scuola secondaria di secondo grado con il riconoscimento dell'intero servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo di scuola materna pari ad anni 20 dal
1998/1999 ad a.s. 2007/2008 e alla conseguente rideterminazione dell'anzianità giuridica retributiva ed economica sulla base della unitaria ricostruzione di carriera e della corretta applicazione dei criteri di progressione economica stabiliti dal CCNL del comparto scuola per tutte le motivazioni meglio indicate in premessa;
b) per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente all'attribuzione della corretta anzianità giuridica e retributiva con inquadramento come docente di scuola secondaria superiore livello 8 con applicazione della corretta fascia stipendiale come da conteggi allegati e meglio indicato in premessa e qui da intendersi trascritti c) per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento della somma maturata in forza della richiesta rideterminazione dell'anzianità retributiva ed economica della lavoratrice, pari ad euro 11.510,10 a titolo di differenze retributive e ad euro 4.780,14 a titolo di contribuzione (di cui a carico dipendente pari ad euro 1.340,93) oltre interessi o rivalutazione monetaria, oltre alla ulteriore somma maturata fino all'adeguamento di tutto quanto sopra. c) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità unica del convenuto nella determinazione dei danni subiti e subendi CP_1 3
dalla ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, così come descritto nel presente atto, da determinarsi e liquidarsi con separato giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari a liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario e distrattario”.
Si costituiva tardivamente il convenuto resistendo al ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto. Eccepiva altresì la parziale prescrizione della pretesa.
Il Tribunale con la sentenza indicata in epigrafe respingeva il ricorso compensando tra le parti le spese di lite. Nella parte motiva della sentenza si legge: “Fonda la ricorrente il proprio diritto al riallineamento della carriera sul disposto dell'art.4 comma 3 D.P.R. 399/1988 (…) Quanto disposto dal D.Lgs. n.165/2001, esclude quindi la possibilità della parte ricorrente di vantare qualsiasi diritto in relazione all'art.4 comma 3 D.P.R. n.399/1988 poiché normativa Presidenziale di recepimento dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, come tale inapplicabile dalla sottoscrizione in data 3 maggio 1999 del CCNL 1998-2001. Da ultimo, in sede di note, la difesa istante ha insistito sull'applicabilità alla ricorrente dell'invocato comma 3 dell'art.4 D.P.R.
n.399/1988 rilevando come lo stesso non regoli il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale scolastico, disciplinato dalla contrattazione collettiva di comparto, bensì la ricostruzione di carriera grazie a valutazione del precariato svolto prima dell'immissione in ruolo dai dipendenti, regolamentazione non demandata al CCNL di comparto. Osserva viceversa l come oggetto di domanda sia proprio la condanna al CP_3 versamento di somme a titolo di differenze sul trattamento economico spettante, conseguenza automatica fatta discendere dall'attribuzione di diversa fascia d'anzianità per riallineamento ex art.4 comma 3 D.P.R. n.399/1988. Ma, a prescindere dalla materia trattata dal citato art.4 e dal fatto che questa sia o meno regolata dalla contrattazione collettiva, l'ultima parte del disposto dell'art.69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, prescindendo dai “soggetti e alle materie contemplati” dal CCNL (limitazione riferita alla sola prima tornata contrattuale quadriennio 1994-1997), ha previsto che le disposizioni di cui agli accordi sindacali recepiti in decreti dei Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983,
n.93 (tra cui il D.P.R. n.399/1988) “cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio
1998-2001”. Ne consegue che la disciplina invocata dalla difesa di parte ricorrente non può trovare applicazione per coloro che avrebbero acquisito il diritto a riallineamento in data successiva alla stipulazione del CCNL 1998-2001. E poiché l'istante ha vantato il 4
proprio diritto a riallineamento con conseguente inquadramento nello scaglione 15-20 anni a far data da un anno di diversi successivo a quello della sottoscrizione del CCNL 1998-
2001, il ricorso dev'essere senz'altro rigettato”.
ha proposto tempestivo appello avverso la predetta sentenza Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni di cui all'originario ricorso, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio di distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il si è costituito nel grado Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza questa Corte ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario con l' in CP_4 ordine alla domanda di condanna del al pagamento dell'importo CP_1 dovuto all' a titolo di contributi, pari ad € 4.780,14 (di cui € 1.240,93 a CP_4 carico della lavoratrice).
Parte appellante ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio con l' mentre il appellato si è rimesso Controparte_5 CP_1
La causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
Osserva la Corte che l'odierna appellante ha azionato e devoluto al grado anche la domanda di condanna del a versare all' i contributi CP_1 CP_4 previdenziali sulle maggiori retribuzioni rivendicate in giudizio.
Ebbene, in tema di litisconsorzio necessario con l' nelle CP_4 controversie concernenti la regolarizzazione contributiva dei lavoratori dipendenti, la Suprema Corte con la sentenza n. 23376/2020, dando seguito all'orientamento espresso dalle precedenti sentenze n. 8956/2020, n. 19679/2020, n. 14853/2019 e n. 9394/2017, ha ribadito quanto segue: “… nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, 5
ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992) o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod. proc. civ.); d'altra parte, ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, cod.civ. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno;
22. prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001); le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009 cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che 6
l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); giusta la ricostruzione di Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;
25. le superiori considerazioni evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale;
26. fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra, viceversa, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati;
…”.
Applicando al caso di specie questi principi, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi in quanto resi dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, è allora evidente che, rispetto alle domande di regolarizzazione del rapporto contributivo formulate dall'appellante, il 7
contraddittorio non è integro, in quanto non ritualmente instaurato anche nei confronti del litisconsorte necessario CP_4
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza sopra riportata, il difetto di integrità del contraddittorio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato, all'evidenza non intervenuto.
All'acclarata nullità della sentenza impugnata scaturente dal predetto vizio consegue, ex art. 354 c.p.c., la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio.
Peraltro, -come avvalorato in via induttiva proprio dalla sentenza n. 23376/2020 della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo immediatamente le parti avanti al primo Giudice- il dictum non pregiudica in alcun modo i contraddittori, ma anzi li garantisce, perché consente che l'emananda sentenza sia opponibile all' titolare sostanziale CP_4 del rapporto contributivo pure oggetto di cognizione in questa sede e ciò con un intervento officioso operato nel pieno rispetto del principio del giusto processo, in specie sotto il profilo della sua ragionevole durata.
Alla stregua delle svolte ragioni, va pertanto disposta la rimessione della causa avanti al Tribunale.
Le spese del grado (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti costituite, trattandosi di decisione in rito che la Corte ha assunto d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado;
compensa tra le parti le spese del grado.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)