Articolo 1398 del Codice civile
Articolo 1397Articolo 1399
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19 aprile 1942
Art. 1398.

(Rappresentanza senza potere).

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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