Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
Il potere del G.I. di emettere l'ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a chiusura dell'istruttoria ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. non incontra limiti in relazione all'oggetto, e può essere esercitato anche in caso di domanda di risarcimento di danni derivanti da illecito contrattuale o extracontrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/2005, n. 26998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26998 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo direttore e legale rappresentante Dott. Ivano Cantarale, la CH S.P.A., in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante signor. OM TI, RO CI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato SPILI GIORDANO TOMMASO, che li difende insieme all'avvocato FRANCO MONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato NINNI GUIDO, che lo difende insieme all'avvocato MAURIZIO POZZETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
LL IC S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo difende, giusta procura speciale con firma aut. dal Dott. Notaio Umberto Cavallini in Trieste il 17/11/2003, REP. N. 50755;
- resistente con procura -
e contro
HE DO, ASSITEST S.R.L., CI ER ed TI MP RA DI ASSICURAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1839/2002 della Corte d'Appello di MILANO, 4^ SEZIONE CIVILE decisa il 19/06/2002 e depositata il 09/07/2002;
rg. 3159/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/2005 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato TOMMASO SPILI;
Udito l'Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo di ricorso e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
Con atto di citazione notificato il 5-7 ottobre 1994 LI ES conveniva avanti il Tribunale di Milano OS UC, la spa ER MA LI e la spa La RI Assicurazioni nella rispettiva qualità di conducente, proprietario ed assicuratore ex L. n. 990 del 1969 di autovettura Fiat PR, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni subiti nell'incidente subito il 8 febbraio 1993 sull'Autostrada A1 in territorio del Comune di Cadeo. Affermava l'attore che, mentre percorreva alla guida di autovettura Lancia Thema la corsia centrale in presenza di nebbia, si era trovato improvvisamente sbarrato il percorso da un autoarticolato DA che invadeva la corsia centrale provenendo dalla corsia destra e che il veicolo da lui condotto, prima di arrestarsi del tutto, veniva violentemente "tamponato" da quello guidato dall'OS, il che provocava la collisione della Lancia Thema contro l'automezzo pesante antecedente.
Ciò premesso, asseriva pertanto il LI essere "agevole attribuire la responsabilità del sinistro interamente al conduttore dell'autovettura Fiat PR".
Si costituiva in causa la spa La RI Assicurazioni, che assumeva essersi lo scontro fra i due mezzi antecedenti verificato prima del sopravvenire della autovettura Lancia Thema;
peraltro, per il caso in cui il LI avesse potuto comprovare che il danno subito era imputabile in tutto o in parte a tamponamenti subiti, chiedeva di chiamare nel giudizio, in rivalsa, AC GI, la srl SS e la Helvetia NI svizzera di assicurazioni nella rispettiva qualità di conducente, proprietario ed assicuratore della responsabilità civile dell'autovettura Alfa 33 che, sopraggiungendo, aveva a sua volta tamponato la Fiat PR con l'effetto di proiettarla nuovamente, da posizione statica, contro la Lancia Thema. Autorizzato l'incombente, cui veniva provveduto con citazione notificata il 2-3 maggio 1995, si costituivano in causa i terzi chiamati, i quali contrastando in vario modo la domanda formulata instavano per la sua reiezione.
Frattanto il LI conveniva nel giudizio in corso il proprietario dell'automezzo DA, LL LF, e la relativa impresa assicuratrice LL AT spa, deducendo che la posizione in quei frangenti tenutane nella corsia centrale dell'autostrada era pericolosa ed assumeva, più in particolare, che il veicolo DA si era improvvisamente spostato dalla corsia di destra a quella interna "sbarrandogli la strada", onde il LI concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità del LL nella produzione dell'evento di cui era rimasto vittima e la condanna dei convenuti, in via solidale o alternativa e/o concorrente, al risarcimento dei danni subiti. Il LL e la spa LL AT si costituivano in giudizio contestando ogni e qualsiasi responsabilità nella causazione dell'incidente suddetto ed invocando il rapporto della Polizia stradale da cui risultava che il primo si era arrestato regolarmente e senza manovra alcuna di emergenza dietro gli altri veicoli fermi, per venire quindi violentemente urtato a tergo dalla vettura guidata dal LI. Espletata l'istruzione probatoria mediante consulenze tecniche d'ufficio, l'una di carattere medico-legale, e l'altra di carattere cinematico, il LI depositava in data 28 maggio 1999 istanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.. In esito alla discussione seguitane il G.I. con ordinanza del 15 settembre 1999 affermava che lo scontro era stato causato nella misura dei due terzi dal LL, per avere "impegnato la corsia centrale e rallentato sino a fermarsi", e solo dopo inserendo le luci di emergenza, ed in ragione di un terzo dal LI, per non aver regolato convenientemente la velocità, mentre ascriveva all'OS la responsabilità dell'aggravamento delle lesioni riportate dal LI nell'ordine del 20%. Ciò stabilito, determinava i danni da quest'ultimo riportati, equitativamente, in lire 450.701.700 di cui lire 2.201.700 per spese mediche, lire 14.500.000 per danno biologico temporaneo, lire 330.000.000 per la riduzione dell'integrità psicofisica del 35% e della capacità lavorativa specifica del 40%, lire 90.000.000 per danno morale e lire 14.000.000 per la perdita di accessori retributivi, ripartendo poi il pagamento, quanto a lire 180.250.680 a carico solidale dell'OS, della ER MA LI spa e della spa La RI e quanto al residuo, parificato ancora a 180.280.680, a carico solidale del LL e del LL AT spa;
veniva inoltre disposta la rivalutazione monetaria delle somme tutte attribuite con gli interessi da computarsi sugli importi progressivamente rivalutati.
In data 2 novembre 1999 la spa La RI Assicurazioni depositava dichiarazione di rinunzia ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., comma 4, notificata alle altre parti, dopodiché la spa LL
AT ed il LL proponevano appello avverso la suindicata ordinanza - che aveva così acquistato l'efficacia di sentenza - con citazione notificata il 17 novembre 1999, chiedendo in sua riforma il rigetto di ogni domanda proposta contro di essi.
Si costituivano nel grado: a) il LI, chiedendo confermarsi le statuizioni liquidatorie e, in via incidentale, l'aggiuntiva somma minima di lire 672.300.000 oltre accessori a titolo di danno patrimoniale;
b) la spa HE, succeduta quale incorporante alla spa ER MA, la spa La RI Assicurazioni e l'OS, chiedendo la revoca dell'ordinanza perché emessa al di fuori dei casi previsti, nonché un'esatta riliquidazione dei danni con esclusione della rivalutazione;
c) la NI Helvetia, che ribadiva le proprie precedenti istanza difensive;
d) il AC e la srl SS, che chiedevano confermarsi l'accertata loro estraneità alla causazione dei danni subiti dall'attore, e lamentando la mancata regolazione delle spese processuali nei loro confronti.
Con sentenza 19/06 - 09/07/2002 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, decideva come segue:
"...dichiara che l'incidente occorso a LI ES è stato causato per il 75% da OS UC e per il 25% dallo stesso LI. 2) Condanna l'OS, la spa HE e la spa La RI Assicurazioni al conseguente risarcimento del danno, liquidato per la quota di loro spettanza in euro 263.884,53 oltre rivalutazione ed interessi come sopra stabilito, e sotto deduzione dell'importo già versato, da maggiorarsi in analogia.
3) Rigetta ogni domanda del LI contro il LL ed il LL AT spa.
4) Condanna l'OS, la spa HE e la spa La RI Assicurazioni al pagamento in favore del LI delle spese processuali ulteriori, liquidate in euro 20.816,83. 5) Condanna la spa La RI Assicurazioni al pagamento in favore del AC e dell'Assitest srl delle spese processuali, liquidate per il primo grado in euro 2.452,10, e per il secondo in euro 2.392,97, e, parimenti delle spese in favore della Helvetia NI svizzera di assicurazioni, liquidate per il primo grado in euro 2.010,50 e per il secondo in euro 1.652,15.
6) Condanna il LI al pagamento in favore del LL e del LL AT spa delle spese processuali, liquidate per il primo grado in euro 2.500,00 e per il secondo in euro 5.247,35". Contro questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. LA FONDIARIA ASSICURAZIONI, la s.p.a. CH e UC OS. Ha resistito con controricorso ES LI.
Il LL IC s.p.a. ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 186 quater c.p.c. in relazione agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 2 e n.
5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nel giudizio con il quale la Corte ha ritenuto l'applicabilità del disposto di cui all'art. 186 quater c.p.c. alla prestazione risarcitoria de quo, equivocando fra l'altro circa l'intenzione del legislatore di accelerare a qualunque costo la durata dei processi civili.", esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Nel corso del giudizio di primo grado i ricorrenti si erano opposti alla emissione di un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., segnatamente per il principio che detta norma è in grado di realizzare la sua funzione solamente in tutte quelle ipotesi nelle quali oggetto della controversia è la consegna di beni individuati, ovvero il pagamento di una determinata somma di denaro che trovi la sua fonte in una obbligazione pecuniaria, mentre si pongono fuori dell'ambito applicativo della norma tutti quei casi nei quali vi è contestazione sulla sussistenza del credito (es. contestazione della responsabilità), ovvero in cui la determinazione della misura quantificativa del diritto è rimessa alla "liquidazione equitativa" del Giudice, che si basa sul prudente contemperamento di fatti, circostanze e valori e su un apprezzamento probabilistico. Tale situazione è riscontrabile proprio nelle obbligazioni da fatto illecito. Al riguardo la corretta interpretazione dell'art. 186 quater c.p.c. non consente al G.I. la condanna per equivalente,
bensì solamente la condanna in forma specifica relativamente a somme di denaro o cose mobili. Non è, quindi, consentito utilizzare l'art 186 quater c.p.c. per tradurre in somme di denaro una obbligazione di risarcimento, per la quale non è più possibile l'adempimento in forma specifica, bensì solamente quello per equivalente monetario. Se il potere in questione fosse conferito dall'art. 184 quater c.p.c. la decisione finale si ridurrebbe ad una notarile conferma di una decisione già presa. Nè si può dare validità alla tesi espressa da chi ha considerato la questione accademica proprio sul presupposto che l'ordinanza è divenuta una sentenza. Si dovrebbe, infatti, spiegare come sia possibile sottoporre a revisione l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. prima che la stessa abbia acquisito l'efficacia di sentenza giacché, prima di allora, essa non è impugnabile ed è semplicemente ingenuo pensare che possa essere revocata da chi l'ha emessa. In proposito è stata rimessa alla Corte Costituzionale la predetta norma, essendo stata ritenuta, proprio dal Tribunale di Milano, la sua manifesta incostituzionalità sotto il profilo che sia lo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza a rendere la sentenza definitiva del grado, configurandosi nella specie una evidente lesione del diritto di azione e di difesa, con riferimento alle sentenze 326/1997 e 341/1998 della Corte Costituzionale. Il primo motivo deve ritenersi privo di pregio in quanto errato in diritto (mentre la motivazione della Corte è immune dai vizi denunciati).
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, va affermato che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. può avere ad oggetto anche la condanna al risarcimento del danno derivante da illecito contrattuale ovvero extracontrattuale (ciò è stato affermato, sia pure solo implicitamente, da numerose sentenze di questa Corte Suprema: Cfr. tra le altre Cass. n. 11611 del 22/06/2004; Cass. n. 0 3434 del 08/03/2002; Cass. n. 0 3194 del 06/03/2002; Cass. n. 13397 del 29/10/2001; Cass. n. 12869 del 28/09/2000). Osserva poi il collegio che la questione di legittimità costituzionale sopra enunciata ("...sotto il profilo che sia lo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza a rendere la sentenza definitiva del grado...) non può comunque avere rilevanza nella presente causa dato che, come è affermato del resto dalle stesse parti ricorrenti, nella specie l'ordinanza in questione ha acquistato "... la efficacia di sentenza impugnabile..." (v. a pag. 6 del ricorso) e non vi è dunque stata l'emissione di sentenza. I ricorrenti, con il secondo motivo, denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nel giudizio di "reformatio in pejus" operato dalla Corte milanese nel modificare ed aggravare il grado di responsabilità dei ricorrenti nella causazione del lamentato incidente e del danno a persona subito dal signor LI ES" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Il primo giudice, nella impugnata ordinanza-sentenza ex art. 186 quater c.p.c., aveva esaminato il tamponamento a catena de quo in due distinte fasi: nella prima, relativa all'urto infetto dalla vettura del LI all'autotreno del LL, aveva suddiviso la responsabilità di tale collisione attribuendola nella misura di due terzi a carico del LL e di un terzo a carico del LI, mentre nella seconda, relativa al tamponamento inferto al LI dall'OS, aveva attribuito a quest'ultimo la responsabilità per il danno posteriore dell'auto del LI e per un aggravamento del 20% del danno fisico che il LI aveva subito a cagione del primo tamponamento contro l'autotreno. Rimane così chiarito che, in forza della decisione di primo grado l'OS non era responsabile del primo tamponamento ma, in forza del secondo tamponamento aveva aggravato il danno del LI nella misura del 20%. Ciò premesso va osservato che nessuna delle parti avverse ha mai richiesto, in sede di appello, una diversa e più grave responsabilità dell'OS e, in particolare nessuno ha chiesto alla Corte milanese di condannare La RI ed i suoi assicurati in una percentuale diversa da quella stabilita dal Tribunale. Il LL (cfr. conclusioni dell'atto di appello notificato il 17/11/1999) aveva chiesto: "Rigettare ogni domanda del signor LI ES nei confronti di LF LL e del suo assicuratore LL AT spa, perché infondata in atto e in diritto". Il LI (cfr. conclusioni) aveva chiesto: "confermare la responsabilità dell'OS e del LL nella produzione dell'evento lesivo di cui è rimasto vittima l'ing. LI in data 8 febbraio 1993 nella STESSA MISURA STABILITA dal Tribunale di Milano";
dunque proprio il LI ha esplicitamente domandato la conferma della decisione di primo grado relativamente alla misura dell'an debeatur, limitandosi in via incidentale relativamente al solo quantum debeatur a chiedere in aggiunta il danno patrimoniale che il Tribunale non aveva riconosciuto.
Tale motivo non può esser accolto in quanto privo di pregio in sè e cioè già sulla base di quanto affermano le stesse parti ricorrenti circa il contenuto delle suddette conclusioni.
È infatti palese che in tema di incidenti stradali, se uno dei soggetti condannati dal Giudice di primo grado (nella specie il LL;
insieme al LL IC) propone appello per chiedere il rigetto di ogni domanda proposta contro di lui implicitamente ma necessariamente chiede di rivalutare le problematiche concernenti l'individuazione di chi tra gli originari convenuti debba essere considerato responsabile (o corresponsabile) del sinistro (nonché le problematiche concernenti l'entità delle varie responsabilità); e di riconsiderare quindi la posizione di tutti i soggetti della cui responsabilità si dibatte. Quanto al LI, la richiesta di conferma della responsabilità dell'OS e del LL nella stessa misura stabilità in primo grado, va certamente interpretata come volta ad ottenere la conferma della responsabilità di costoro nella stessa misura complessiva;
è infatti evidente che il danneggiato voleva semplicemente ottenere una pronuncia complessivamente non peggiorativa per i sui interessi rispetto a quella di primo grado (ma anzi desiderava raccoglimento del suo appello incidentale); mentre non aveva alcuna intenzione di proporre (nè interesse a proporre) domande concernenti la ripartizione della responsabilità tra danneggianti. La tesi dei ricorrenti si basa essenzialmente su tale inesatta interpretazione del brano surriportato;
considerata detta inesattezza, e considerato inoltre quanto sopra esposto in ordine alla domande del LL e del LL IC, la tesi medesima va respinta (nè ovviamente possono essere esaminate ipotetiche ulteriori doglianze sul punto non ritualmente e specificamente esposte).
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 - 2054 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nel giudizio in cui è stata apoditticamente negata la valutazione del TU, fatta propria dal primo giudice, secondo cui il tamponamento subito dall'autovettura del LI avrebbe comportato un aggravamento in misura del 20% dei danni dal medesimo conseguiti per effetto dello scontro con l'autoarticolato DA ed è stata attribuita all'OS la responsabilità nella misura del 75% in relazione al danno fisico subito dal LI senza tener conto che costui non aveva minimamente provato il nesso eziologico fra le lesioni patite ed il comportamento colposo imputabile all'OS" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Nella fase avanti alla Corte di merito i ricorrenti avevano sostenuto che in relazione al tamponamento inferto dal LI al camion del LL ed ai relativi danni generati da codesta autonoma collisione, nessuna responsabilità poteva essere imputata al successivo tamponamento provocato dalla Fiat PR dell'OS che, al massimo, poteva avere solamente aggravato il danno fisico del LI nella misura del 20%. Superfluo osservare che il tamponamento della PR alla Thema era avvenuto in un momento successivo al tamponamento inferto dal LI al camion, essendo tale circostanza pacifica ed apertamente confessata dal LI medesimo (cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 5, terzo cpv. e pag. 7, righe 15 e segg.). Il primo giudice, ha ritenuto che il secondo tamponamento avesse aggravato il danno fisico patito del LI medesimo e ciò sulla base della risposta allo specifico quesito posto al TU che la Corte di merito ha immotivatamente disatteso. Ove non si dovesse condividere tale valutazione, non rimarrebbe che respingere in toto la richiesta di risarcimento del LI relativa al danno fisico patito e ciò per carenza assoluta di prova sul nesso di causa. La Corte di merito non solo non ha tenuto conto delle argomentazioni medico-legali del CTP prof. Mangili, ma ha ignorato completamente gli accertamenti compiuti, su specifica richiesta del Tribunale, dal TU ing. LO in relazione ai due tamponamenti cronologicamente distinti. Detta Corte, dopo avere affermato che non era possibile stabilire in termini certi se le lesioni subite dal LI fossero derivate da uno dei due urti in questione, ha arbitrariamente affermato una prevalenza causale del secondo tamponamento, ritenuto più violento del primo, in pieno contrasto con l'accertamento del TU LO che aveva affermato l'esatto contrario e con le affermazioni del prof. Mangili. Incombeva al LI la dimostrazione certa che le lesioni patite fossero causalmente imputabili al comportamento dell'OS e tale prova il danneggiato non ha fornito. Il motivo non può essere accolto in quanto la decisione sul punto è fondata su una motivazione sufficiente (avendo esaminato esplicitamente od implicitamente tutti i punti rilevanti), logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (in ordine agli asseriti vizi logici va ricordato che "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"; Cass. S.U. n. 0 5802 dell'11/06/1998; v. inoltre, tra le successive: Cass. 10406 del 29/05/2004, Cass. n. 0 8523 del 05/05/2004; e cass. n. 0 1025 del 22/01/2004). Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza di un danno patrimoniale in conseguenza della asserita riduzione della capacità lavorativa, senza alcuna prova di una effettiva riduzione o perdita reddituale", esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La relativa liquidazione risulta incompatibile con la circostanza che il soggetto leso ha continuato a lavorare e percepire reddito. La Corte di merito ha equivocato in ordine alla determinazione, effettuata dal TU (e peraltro contestata dagli esponenti), di una diminuzione nella capacità lavorativa specifica (- 40%) con la lesione della integrità psicofisica del soggetto, giungendo ad una inammissibile duplicazione del danno biologico, anziché utilizzare il parametro offerto come metro di valutazione di un eventuale (e ancora da dimostrare) danno di natura prettamente patrimoniale, consistente nella diminuita produzione di reddito (nella specie mai provata) in seguito all'incidente. Di nessun pregio e fondamento godeva la richiesta avanzata dal LI sotto la voce "capacità lavorativa 40%", la quale doveva essere radicalmente respinta. Non è mai stata fornita prova da parte LI di alcuna flessione nel reddito percepito in seguito all'incidente per cui si procede.
Anche questo motivo non può essere accolto in quanto la decisione sul punto e fondata su una motivazione sufficiente (anche in ordine al danno per diminuzione della capacità lavorativa specifica), logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (anche in ordine all'onere della prova); va precisato che le doglianze in esame debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio nella misura in cui sono apodittiche (ad es. in ordine all'assunto che "...il soggetto leso ha continuato a lavorare e percepire reddito..."); ovvero nella misura in cui sono generiche in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non riportano ritualmente le risultanze (in particolare il punto delle affermazioni del C.T.U. su cui la Corte avrebbe "...equivocato...") su cui si basano (come questa Corte ha osservato più volte - v. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; cfr. anche Cass. n. 0 5608 del 04/05/2000; cfr. per ipotesi assimilabili: Cass. n. 16132 del 02/08/2005; Cass. n. 10357 del 17/05/2005; e Cass. n.
00 376 dell'11/01/2005 - ai fini della specificità' del motivo di censura, sotto il profilo dell'autosufficienza dello stesso, il ricorrente per Cassazione il quale deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce essere decisiva, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative;
inoltre l'indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza ed in particolare la sua decisività, deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima). Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005