Articolo 1192 del Codice civile
Articolo 1134Articolo 1136
Versione
19 aprile 1942
Art. 1192.

(Pagamento eseguito con cose altrui).

Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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