Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1192.
(Pagamento eseguito con cose altrui).
Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
(Pagamento eseguito con cose altrui).
Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
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19 marzo 2024 Pagamento eseguito con cose altrui: art 1192 cc. […]
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Giurisprudenza • 65
- 1. Trib. Udine, sentenza 06/04/2022, n. 379Provvedimento: […] datio in solutum da parte dell'amministratore del Parte_1 ossia dal debitore della fattura azionata [...] dall'opposta, va inquadrato nell'ipotesi normativa disciplinata dall'art.1192 c.c., ossia il pagamento eseguito dal debitore con cose altrui, come ritenuto dalla Suprema Corte in una risalente pronunzia con specifico riferimento alla datio in solutum (vedi Cass.n.1795 del 1965). Per quanto qui interessa, non essendo il pagamento avvenuto in denaro (il che avrebbe determinato l'estinzione immediata e definitiva dell'obbligazione a carico delLeggi di più...
- art. 1180 c.c.·
- adempimento del terzo·
- sospensione feriale termini·
- datio in solutum·
- buona fede del creditore·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1192 c.c.·
- art. 155 c.p.c.·
- esatto adempimento