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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi letto le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1838/2023 promossa da:
con l'Avv. CLAPS CARLO (PEC: pec: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con gli Avv.ti Marco D'Amici (Cod. Fisc. Controparte_1
– P.E.C. e IO NA (Cod. Fisc. C.F._1 Email_2
e P.E.C. C.F._2 Email_3 CONVENUTO Em_ E con l'Avv. Rita Di Meo (PEC: oma. ) CP_2 Email_5 CP_3 CONVENUTO
, con l'Avv. Maria DELLA MONACA (PEC: Controparte_4 t) Email_7 CONVENUTO
Controparte_5 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 - ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e deve essere accolto.
È provato per tabulas che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha avanzato opposizione avverso l'intimazione di pagamento identificata con n. 09720199061565592/000, emessa da
[...]
, allegando la mancata notifica delle seguenti cartelle esattoriali: Controparte_1 nn. 097/2013/0117762376000 (per la sola parte relativa alle sanzioni amministrative per violazione al CdS );
1. 097/2015/0124216441000;
pagina 1 di 4 2. 097/2015/0152048715000;
3. 097/2015/0163920363000;
4. 097/2015/0197143708000.
In sede di costituzione avanti al giudice di primo grado ha prodotto le richiamate cartelle CP_6 esattoriali con relativa relata di notifica senza tuttavia produrre la documentazione comprovante la validità della notifica delle stesse effettuata in Frascati Via Tuscolana 11 limitandosi a depositare in giudizio il certificato di residenza elaborato dalla Equitalia Anagrafica in data 19.11.2015, ovvero da un soggetto riconducibile allo stesso soggetto emittente.
L'odierna appellante ha in particolare eccepito la propria residenza nel comune di Grottaferrata successivamente trasferita a Monte Porzio Catone.
Ne segue che secondo il consolidato orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 1921/2019) “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento
o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”. non ha prodotto il certificato storico di residenza dell'opponente comprovante la residenza della CP_6 stessa in Frascati Via Tuscolana 11 all'epoca della notifica delle richiamate cartelle avvenute rispettivamente in data 29.12.2015; 19.9.2016; 23.12.2015 e 30.3.2016 così non assolvendo al proprio onere probatorio inerente la regolarità della notifica che deve escludersi non avendo la difesa dell dimostrato – alla luce delle eccezioni avanzate dalla parte odierna appellante – la residenza CP_6 della medesima in Frascati Via Tuscolana 11 all'epoca della notifica delle cartelle esattoriali.
Deve pertanto dichiararsi la prescrizione dei verbali di accertamento di violazione del codice della strada sottesi alle suddette cartelle per intervenuta prescrizione ex art. 28 Legge 689 1981.
Si deve da ultimo dare atto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che la prescrizione delle richiamate sanzioni amministrative non era ancora maturata in occasione della notifica delle cartelle, come pure emerge dalla documentazione in atti:
pagina 2 di 4 Ne segue che, nei rapporti con gli Enti locali evocati in giudizio le spese di lite del doppio grado di giudizio, non possono essere addossate ai medesimi ma solo ad che ha causato con il suo CP_6 comportamento negligente in sede di notifica delle cartelle la prescrizione della relativa pretesa creditoria.
Osserva il Tribunale come correttamente l'odierno appellante aveva citato in giudizio tanto gli Enti impositori quanto l'Ente esattoriale che ha notificato la cartella di pagamento e che, in ragione dei pagina 3 di 4 motivi fatti valere dall'opponente (tra i quali la prescrizione della pretesa sanzionatoria per inesistenza della notifica della cartella di pagamento) erano entrambi legittimati passivi dell'opposizione (cfr. Cass. 7716/2022 “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all'
[...]
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va Controparte_7 distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata,
o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate per le cause di valore sino ad euro 5.200,00 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza di primo grado n.2637/2022 così dispone: annulla l'atto di intimazione di pagamento n. 09720199061565592/000 e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del crediti degli Enti comunali aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada, riportati nelle cartelle nn. 097/2015/0124216441000, 097/2015/0152048715000, 097/2015/0163920363000 e 097/2015/0197143708000.
Condanna a rimborsare alla parte alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € CP_6
852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il presente grado e in € 457,00 , per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il primo grado di giudizio.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'attore e gli Enti locali evocati in giudizio.
Velletri, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi letto le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.6.2025 ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1838/2023 promossa da:
con l'Avv. CLAPS CARLO (PEC: pec: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con gli Avv.ti Marco D'Amici (Cod. Fisc. Controparte_1
– P.E.C. e IO NA (Cod. Fisc. C.F._1 Email_2
e P.E.C. C.F._2 Email_3 CONVENUTO Em_ E con l'Avv. Rita Di Meo (PEC: oma. ) CP_2 Email_5 CP_3 CONVENUTO
, con l'Avv. Maria DELLA MONACA (PEC: Controparte_4 t) Email_7 CONVENUTO
Controparte_5 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 - ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e deve essere accolto.
È provato per tabulas che nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha avanzato opposizione avverso l'intimazione di pagamento identificata con n. 09720199061565592/000, emessa da
[...]
, allegando la mancata notifica delle seguenti cartelle esattoriali: Controparte_1 nn. 097/2013/0117762376000 (per la sola parte relativa alle sanzioni amministrative per violazione al CdS );
1. 097/2015/0124216441000;
pagina 1 di 4 2. 097/2015/0152048715000;
3. 097/2015/0163920363000;
4. 097/2015/0197143708000.
In sede di costituzione avanti al giudice di primo grado ha prodotto le richiamate cartelle CP_6 esattoriali con relativa relata di notifica senza tuttavia produrre la documentazione comprovante la validità della notifica delle stesse effettuata in Frascati Via Tuscolana 11 limitandosi a depositare in giudizio il certificato di residenza elaborato dalla Equitalia Anagrafica in data 19.11.2015, ovvero da un soggetto riconducibile allo stesso soggetto emittente.
L'odierna appellante ha in particolare eccepito la propria residenza nel comune di Grottaferrata successivamente trasferita a Monte Porzio Catone.
Ne segue che secondo il consolidato orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 1921/2019) “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento
o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”. non ha prodotto il certificato storico di residenza dell'opponente comprovante la residenza della CP_6 stessa in Frascati Via Tuscolana 11 all'epoca della notifica delle richiamate cartelle avvenute rispettivamente in data 29.12.2015; 19.9.2016; 23.12.2015 e 30.3.2016 così non assolvendo al proprio onere probatorio inerente la regolarità della notifica che deve escludersi non avendo la difesa dell dimostrato – alla luce delle eccezioni avanzate dalla parte odierna appellante – la residenza CP_6 della medesima in Frascati Via Tuscolana 11 all'epoca della notifica delle cartelle esattoriali.
Deve pertanto dichiararsi la prescrizione dei verbali di accertamento di violazione del codice della strada sottesi alle suddette cartelle per intervenuta prescrizione ex art. 28 Legge 689 1981.
Si deve da ultimo dare atto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che la prescrizione delle richiamate sanzioni amministrative non era ancora maturata in occasione della notifica delle cartelle, come pure emerge dalla documentazione in atti:
pagina 2 di 4 Ne segue che, nei rapporti con gli Enti locali evocati in giudizio le spese di lite del doppio grado di giudizio, non possono essere addossate ai medesimi ma solo ad che ha causato con il suo CP_6 comportamento negligente in sede di notifica delle cartelle la prescrizione della relativa pretesa creditoria.
Osserva il Tribunale come correttamente l'odierno appellante aveva citato in giudizio tanto gli Enti impositori quanto l'Ente esattoriale che ha notificato la cartella di pagamento e che, in ragione dei pagina 3 di 4 motivi fatti valere dall'opponente (tra i quali la prescrizione della pretesa sanzionatoria per inesistenza della notifica della cartella di pagamento) erano entrambi legittimati passivi dell'opposizione (cfr. Cass. 7716/2022 “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all'
[...]
che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va Controparte_7 distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata,
o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate per le cause di valore sino ad euro 5.200,00 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza di primo grado n.2637/2022 così dispone: annulla l'atto di intimazione di pagamento n. 09720199061565592/000 e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del crediti degli Enti comunali aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada, riportati nelle cartelle nn. 097/2015/0124216441000, 097/2015/0152048715000, 097/2015/0163920363000 e 097/2015/0197143708000.
Condanna a rimborsare alla parte alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € CP_6
852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il presente grado e in € 457,00 , per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il primo grado di giudizio.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra l'attore e gli Enti locali evocati in giudizio.
Velletri, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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