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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23753/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. RAFFAELLA MARZOCCA, elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE TOSI N. 10 BUSTO ARSIZIO presso il difensore;
ATTORE-§OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA ORTENZI elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in VIALE PARIOLI 87 00198 ROMA presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società Controparte_3 si è opposta al decreto ingiuntivo nr. 16247/24 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della
[...] società per la somma di 294.853,50 euro in forza del contratto inter partes avente ad CP_4 oggetto prestazioni di trasporto nell'ambito dell'accordo quadro convenuto;
ha eccepito l'intervenuto parziale pagamento del proprio debito a mezzo bonifici bancari (docc. 3, 4, 5) rilevando l'inesattezza del quantum indicato in decreto sia per la contraddittoria richiesta, dapprima di 180.000 euro e successivamente di 185.502,20 euro, sia per il mancato computo nel saldo della minor somma di 3.000 euro in forza di un ulteriore pagamento effettuato verso l'opposta (cfr. doc. 9); ha altresì contestato il metodo di conteggio dei pagamenti effettuati, da imputarsi, ai sensi della lett. d) dell'accordo inter partes alle fatture più risalenti nel tempo;
ha da ultimo contestato la validità e l'efficacia della clausola g) (che comporta la decadenza dal beneficio del termine) contestando che il contratto non sarebbe stato interamente negoziato come allegato dalla controparte e pertanto dovrebbe applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nullità delle clausole h) e g) del contratto inter partes, ha inoltre chiesto l'accertamento della non debenza della somma di 3.000 euro sul totale del quantum richiesto e, in ogni caso, il rispetto della clausola d) con imputazione dei pagamenti effettuati a saldo delle fatture più antiche, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa in forza del contratto di trasporto inter partes nell'ambito del quale le erano state affidate dall'opponente molteplici prestazioni di trasporto, con cadenza quasi giornaliera, tutte correttamente eseguite, in considerazione delle quali erano state emesse le fatture azionate in sede monitoria con il totale dell'importo di
294.853,50 euro;
tali fatture erano inoltre state accettate dalla controparte senza riserve, tuttavia essa si era vista costretta a interrompere i rapporti con la controparte a causa del perdurare dell'inadempimento di quest'ultima nel pagarne il corrispettivo, pertanto le parti erano addivenute alla stipulazione di una scrittura privata nell'ambito della quale la controparte aveva riconosciuto il proprio debito con l'impegno di rispettare un piano di rientro che prevedeva le seguenti modalità: euro 30.000,00 entro il
6.2.2023, euro 51.895,10 entro il 3.3.2023 e rate da euro 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna a decorrere dal 3.4.2023 per un numero complessivo di rate pari a 40; inoltre l'accordo prevedeva alla lett. c. “il mancato rispetto, anche di una sola rata relativa al piano di rientro stabilito, comporterà la risoluzione ipso iure dell'accordo con conseguente decadenza del beneficio del termine dilatorio e la possibilità per la di richiedere immediatamente la somma per intero, detratti gli acconti ricevuti oltre Controparte_4 interessi ex d.lgs 231/2022 oltre alle spese legali” (lett. g) della scrittura privata); la società opponente aveva dunque proceduto al pagamento della prima e della seconda rata per l'importo di euro 81.897,10, benché in ritardo rispetto ai termini convenuti, mentre in riferimento alle 40 rate da euro 5.000,00 ciascuna, ne aveva corrisposto solo quattro, anche in questo caso non rispettando alcuna delle scadenze convenute e di cui l'ultimo versamento risalente a settembre 2023; pertanto essa aveva sollecitato il rispetto dell'accordo inviandole una formale diffida e all'esito, in difetto di riscontro, si era risolta ad pagina 2 di 5 esperire l'azione monitoria. Ha evidenziato la fondatezza della propria pretesa anche ai sensi dell'art. 1988 c.c. e l'infondatezza della difesa avversa in relazione alla presunta vessatorietà delle clausole g) e h) del contratto avuto riguardo alla circostanza che la scrittura privata stipulata con la controparte era intervenuta tra due società entrambe altamente specializzate ed entrambe operanti nel medesimo settore da molti anni, inoltre la medesima scrittura era stata concepita proprio al fine di definire bonariamente un credito, peraltro molto cospicuo, dell'opponente nell'ambito di un rapporto di durata di diversi anni e dunque in un tale contesto di rapporti ritenere la decadenza dal beneficio del termine una clausola vessatoria equivarrebbe a riconoscere tale natura in ogni clausola riguardante un ordinario rapporto di debito-credito tra due soggetti. In aggiunta a tali considerazioni ha evidenziato il valore della clausola h) nella quale le parti si erano date reciprocamente atto che la scrittura privata era stata interamente negoziata e formalizzata tra loro dopo trattativa, evidentemente ponderata e consapevole. Ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per prestazioni di trasporto.
La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò,
pagina 3 di 5 ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
La fonte negoziale posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria dall'opposta è la scrittura privata del 3.2.2023 (doc. 5 opposta) emessa all'esito di un rapporto di spedizione-trasporto inter partes, al fine di regolarne il residuo rapporto di debito a credito, come dettagliatamente descritto dall'opposta in atti e riportato sinteticamente nella parte relativa alle rispettive allegazioni.
Il contratto de quo è caratterizzato da una evidente pari simmetria informativa tra le parti, come si evince dal contenuto del medesimo e pertanto ad esso non si applicano alcune delle norme di cui agli artt. 1341, 1342 c.c., e pertanto non appare fondata la tesi dell'opponente in relazione alla presunta nullità delle clausole in esso contenute. Del resto la clausola h) del contratto de quo prevede espressamente che “le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura provata è stata interamente negoziata e formalizzata a seguito di trattativa e pertanto non necessita di specifica approvazione ex art. 1341 cc e seguenti” e non essendo stati dedotti in giudizi presunti vizi della volontà in capo al sottoscrittore preposto dell'opponente, deve ritenersi che il regolamento contrattuale approvato dalle parti sia valido ed efficace e avente forza di legge tra le stesse.
In merito al quantum l'unica eccezione proposta dall'opponente attiene alla mancata contabilizzazione da parte dell'opposta della somma di 3.000 euro (di cui al doc.9 opponente) su tale eccezione nulla ha dedotto o contro eccepito l'opposta, pertanto, conformemente al disposto della norma sopra richiamata di cui all'art. 115 c.p.c. deve ritenersi che dalla somma ingiunta debba essere sottatta la somma di 3.000 euro e che l'opponente debba essere condannata a corrispondere all'opposta, per il titolo dedotto in giudizio, la somma complessiva di 177.000 euro oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo, come da dispositivo.
Avuto riguardo all'esito della causa le spese di lite devono essere compensate tra le parti per ¼ mentre l'opponente, sostanzialmente soccombente, dev'essere condannata a versare all'opposta i restanti ¾, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che il credito dell'opposta per il titolo dedotto in giudizio è pari alla somma complessiva di 177.000 euro oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponete in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di 177.000 euro oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
dichiara compensata la misura di ¼ delle spese di lite tra le parti;
condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere pagina 4 di 5 all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 6.300 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23753/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. RAFFAELLA MARZOCCA, elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE TOSI N. 10 BUSTO ARSIZIO presso il difensore;
ATTORE-§OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA ORTENZI elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in VIALE PARIOLI 87 00198 ROMA presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società Controparte_3 si è opposta al decreto ingiuntivo nr. 16247/24 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della
[...] società per la somma di 294.853,50 euro in forza del contratto inter partes avente ad CP_4 oggetto prestazioni di trasporto nell'ambito dell'accordo quadro convenuto;
ha eccepito l'intervenuto parziale pagamento del proprio debito a mezzo bonifici bancari (docc. 3, 4, 5) rilevando l'inesattezza del quantum indicato in decreto sia per la contraddittoria richiesta, dapprima di 180.000 euro e successivamente di 185.502,20 euro, sia per il mancato computo nel saldo della minor somma di 3.000 euro in forza di un ulteriore pagamento effettuato verso l'opposta (cfr. doc. 9); ha altresì contestato il metodo di conteggio dei pagamenti effettuati, da imputarsi, ai sensi della lett. d) dell'accordo inter partes alle fatture più risalenti nel tempo;
ha da ultimo contestato la validità e l'efficacia della clausola g) (che comporta la decadenza dal beneficio del termine) contestando che il contratto non sarebbe stato interamente negoziato come allegato dalla controparte e pertanto dovrebbe applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nullità delle clausole h) e g) del contratto inter partes, ha inoltre chiesto l'accertamento della non debenza della somma di 3.000 euro sul totale del quantum richiesto e, in ogni caso, il rispetto della clausola d) con imputazione dei pagamenti effettuati a saldo delle fatture più antiche, con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa in forza del contratto di trasporto inter partes nell'ambito del quale le erano state affidate dall'opponente molteplici prestazioni di trasporto, con cadenza quasi giornaliera, tutte correttamente eseguite, in considerazione delle quali erano state emesse le fatture azionate in sede monitoria con il totale dell'importo di
294.853,50 euro;
tali fatture erano inoltre state accettate dalla controparte senza riserve, tuttavia essa si era vista costretta a interrompere i rapporti con la controparte a causa del perdurare dell'inadempimento di quest'ultima nel pagarne il corrispettivo, pertanto le parti erano addivenute alla stipulazione di una scrittura privata nell'ambito della quale la controparte aveva riconosciuto il proprio debito con l'impegno di rispettare un piano di rientro che prevedeva le seguenti modalità: euro 30.000,00 entro il
6.2.2023, euro 51.895,10 entro il 3.3.2023 e rate da euro 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna a decorrere dal 3.4.2023 per un numero complessivo di rate pari a 40; inoltre l'accordo prevedeva alla lett. c. “il mancato rispetto, anche di una sola rata relativa al piano di rientro stabilito, comporterà la risoluzione ipso iure dell'accordo con conseguente decadenza del beneficio del termine dilatorio e la possibilità per la di richiedere immediatamente la somma per intero, detratti gli acconti ricevuti oltre Controparte_4 interessi ex d.lgs 231/2022 oltre alle spese legali” (lett. g) della scrittura privata); la società opponente aveva dunque proceduto al pagamento della prima e della seconda rata per l'importo di euro 81.897,10, benché in ritardo rispetto ai termini convenuti, mentre in riferimento alle 40 rate da euro 5.000,00 ciascuna, ne aveva corrisposto solo quattro, anche in questo caso non rispettando alcuna delle scadenze convenute e di cui l'ultimo versamento risalente a settembre 2023; pertanto essa aveva sollecitato il rispetto dell'accordo inviandole una formale diffida e all'esito, in difetto di riscontro, si era risolta ad pagina 2 di 5 esperire l'azione monitoria. Ha evidenziato la fondatezza della propria pretesa anche ai sensi dell'art. 1988 c.c. e l'infondatezza della difesa avversa in relazione alla presunta vessatorietà delle clausole g) e h) del contratto avuto riguardo alla circostanza che la scrittura privata stipulata con la controparte era intervenuta tra due società entrambe altamente specializzate ed entrambe operanti nel medesimo settore da molti anni, inoltre la medesima scrittura era stata concepita proprio al fine di definire bonariamente un credito, peraltro molto cospicuo, dell'opponente nell'ambito di un rapporto di durata di diversi anni e dunque in un tale contesto di rapporti ritenere la decadenza dal beneficio del termine una clausola vessatoria equivarrebbe a riconoscere tale natura in ogni clausola riguardante un ordinario rapporto di debito-credito tra due soggetti. In aggiunta a tali considerazioni ha evidenziato il valore della clausola h) nella quale le parti si erano date reciprocamente atto che la scrittura privata era stata interamente negoziata e formalizzata tra loro dopo trattativa, evidentemente ponderata e consapevole. Ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per prestazioni di trasporto.
La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n.
22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò,
pagina 3 di 5 ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
La fonte negoziale posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria dall'opposta è la scrittura privata del 3.2.2023 (doc. 5 opposta) emessa all'esito di un rapporto di spedizione-trasporto inter partes, al fine di regolarne il residuo rapporto di debito a credito, come dettagliatamente descritto dall'opposta in atti e riportato sinteticamente nella parte relativa alle rispettive allegazioni.
Il contratto de quo è caratterizzato da una evidente pari simmetria informativa tra le parti, come si evince dal contenuto del medesimo e pertanto ad esso non si applicano alcune delle norme di cui agli artt. 1341, 1342 c.c., e pertanto non appare fondata la tesi dell'opponente in relazione alla presunta nullità delle clausole in esso contenute. Del resto la clausola h) del contratto de quo prevede espressamente che “le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura provata è stata interamente negoziata e formalizzata a seguito di trattativa e pertanto non necessita di specifica approvazione ex art. 1341 cc e seguenti” e non essendo stati dedotti in giudizi presunti vizi della volontà in capo al sottoscrittore preposto dell'opponente, deve ritenersi che il regolamento contrattuale approvato dalle parti sia valido ed efficace e avente forza di legge tra le stesse.
In merito al quantum l'unica eccezione proposta dall'opponente attiene alla mancata contabilizzazione da parte dell'opposta della somma di 3.000 euro (di cui al doc.9 opponente) su tale eccezione nulla ha dedotto o contro eccepito l'opposta, pertanto, conformemente al disposto della norma sopra richiamata di cui all'art. 115 c.p.c. deve ritenersi che dalla somma ingiunta debba essere sottatta la somma di 3.000 euro e che l'opponente debba essere condannata a corrispondere all'opposta, per il titolo dedotto in giudizio, la somma complessiva di 177.000 euro oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo, come da dispositivo.
Avuto riguardo all'esito della causa le spese di lite devono essere compensate tra le parti per ¼ mentre l'opponente, sostanzialmente soccombente, dev'essere condannata a versare all'opposta i restanti ¾, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che il credito dell'opposta per il titolo dedotto in giudizio è pari alla somma complessiva di 177.000 euro oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponete in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di 177.000 euro oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
dichiara compensata la misura di ¼ delle spese di lite tra le parti;
condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere pagina 4 di 5 all'opposta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di 6.300 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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