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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1122/2024 RG fissata all'udienza del 01/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SUMMA Parte_1
COSIMO
Ricorrente
C O N T R O
-I N P S , rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) Con due distinte domande amministrative presentate in data 07.05.2022 alla Commissione
Sanitaria di Prima Istanza per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile delle Condizioni
Visive e del Sordomutismo di Lecce, la Sig.ra chiedeva il riconoscimento del diritto a Parte_1 percepire la pensione d'invalidità civile e/o in subordine l'assegno di invalidità civile nonché il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 L.104/92;
2) In data 18.11.2022, l'odierna ricorrente veniva sottoposto a visita da parte della predetta la quale disponeva il rigetto della domanda in questione riconoscendole un CP_1 grado di invalidità pari al 50 %. nonché portatrice di handicap art. 3 comma 1
L. 104/92;
1 3) In data 19.11.2022, l'odierna ricorrente riceveva con raccomandata copia dei due verbali di visita medica.
All'esito negativo della fase amministrativa ha fatto seguito il ricorso per atpo n. 4249/23.
Anche all'esito di tale fase non sono stati riconosciuti i benefici richiesti e – manifestato tempestivo dissenso – parte ricorrente ha proposto la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Tenuto conto degli elementi clinico anamnestici acquisiti e della documentazione sanitaria esibita, in relazione al complesso morboso accertato, si possono formulare le seguenti considerazioni.
Da un'attenta ricognizione dell'anamnesi e della documentazione esibita, la ricorrente risulta affetta da cardiopatia ipertensiva. Tale condizione è risultata in buon compenso emodinamico, così come è stato possibile attestare dall'analisi integrata delle indagini strumentali, presenti in atti di parte ricorrente, e dalla valutazione peritale. Clinicamente, infatti, la ricorrente ha mostrato dei valori pressori ottimali e a livello obiettivo non si apprezzano segni diretti né indiretti di interessamento cardiocircolatorio (non edemi declivi, non turgore delle giugulari). Inoltre, tutte le indagini strumentali attestano un quadro di buon compenso con una FE 53% (cod. 6441). La ricorrente è risultata, altresì, affetta da diabete mellito tipo
II in riferito trattamento farmacologico. Per la valutazione di tale condizione risulta di fondamentale importanza l'analisi dei segni di eventuale danno secondario a carico dei vari organi e apparati. Al riguardo si osserva che dalla documentazione presente in atti non risultano danni a livello oculare, né a livello cardiaco, né a livello splancnico (cod. 6465). A livello osteoarticolare la ricorrente presenta un quadro di poliartropatia diffusa a vari segmenti. Sul punto, nel referto a firma dott.ssa del Persona_1
02.10.2024, si legge: “Poliartralgie diffuse croniche, in particolare a livello delle mani con impotenza funzionale ridigità. Riferisce tumefazioni radiocarpica E 1, Il e III MCF e IFP sx e polso e ginocchio sinistro. Morning stiffness significativa. Riferita storia di psoriasi. Il dolore è maggiore nelle ore notturne.
Non ha mai assunto terapia consigliata alla precedente visita. Riferisce artralgie croniche arti inferiori e persistenza artralgie alle mani. Riferisce di aver avuto beneficio dopo assunzione di steroide, con recrudescenza della sintomatologia al termine della terapia”. Tale condizione di poliartropatia risulta confermata, anche, da cospicua documentazione presente in atti di parte ricorrente ed è risultata avere un
2 modesto impegno a livello della performance dell'apparato osteoarticolare nel suo complesso (rachide, arti inferiori e superiori), nonostante che la paziente presenti un quadro di obesità di primo grado con un BMI
33,7 (cod. 9327). Da ultimo a livello dell'apparato visivo risulta documentata una cataratta incipiente
OO con visus mantenuto (cod.5003) che non è stata percentualizzata in quanto non determina una riduzione della funzionalità in misura superiore al 10%.
CONCLUSIONI
Alla luce degli accertamenti svolti e di quanto sopra dettagliatamente esposto, valutando l'insieme delle patologie accertate in riferimento alle tabelle di cui al D.M. del 1992, si può affermare che il complesso morboso accertato determina una riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 65% (sessantacinque) per cui la ricorrente non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno di invalidità civile. Le patologie descritte, non determinano nemmeno una condizione di disabilità tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, pertanto la ricorrente è da ritenersi
“Portatrice di Handicap (art. 3 comma 1)”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il ctu attraverso un accurato esame clinico delle patologie di cui è affetta la ricorrente.
Il medesimo ctu, infatti, sostiene come esse siano di entità sostanzialmente modeste e comunque non in grado di incidere significativamente sull'attività lavorativa svolta dalla istante. Invero è stato affermato che la patologia cardiologica è in stato di buon compenso emodinamico, la patologia diabetica non ha incidenza dimostrata su organi secondari, la patologia osteoarticolare è di entità modesta e la patologia visiva non determina una riduzione della funzionalità in misura superiore al 10%. Tutti elementi che inducono a ritenere una scarsa incidenza sull'attività lavorativa generica nonché la loro modesta entità.
Si precisa altresì l'assenza di contestazioni ad opera della parte ricorrente, né nelle note di trattazione depositate in vista dell'odierna udienza vi sono elementi che inducono ad una valutazione differente da quella espressa in sede di ctu.
Ciò detto, deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
3 Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1122/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 01/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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