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19 aprile 1942
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25 febbraio 1970
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2487.
(( (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione).)) ((Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia gia' provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perche' deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa';
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea puo' sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.))
(( (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione).)) ((Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia gia' provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perche' deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa';
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea puo' sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.))
Commentari • 308
- 1. Modificazione dell'atto costitutivo (società)https://www.brocardi.it/ · 250.25406
Consulenza legale Q201923756 (Articolo 2487 Codice Civile - Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione) «Il motivo per il quale il commercialista ha chiesto i documenti relativi alla costituzione della società sono probabilmente legati semplicemente a ragioni di verifica...» Consulenza legale Q201719222 (Articolo 2556 Codice Civile - Imprese soggette a registrazione) «Prima di rispondere al quesito si ritiene indispensabile precisare che, secondo il disposto dell'art. 2487 c.c., l' assemblea dei soci , convocata...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bologna, sentenza 16/11/2021, n. 2716Provvedimento: […] l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione ex adverso esperita, per carenza di interesse ad agire o, in alternativa, per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 2487 cod. civ. ai fini dell'intervento meramente suppletivo dell'adìta […] b. in ipotesi di mutamento della domanda originaria (ex art. 2487 comma II cod. civ.) in richiesta di revoca del liquidatore (ex art. 2487 comma IV cod. civ.), accertare l'improcedibilità della domanda per mutatio libelli e/o per irritualità, dovendosi ricorrere ad un procedimento contenzioso e non ad uno di volontaria giurisdizione, per tutte le causali sul punto compiutamente esposte nella narrativa;Leggi di più...
- art. 2484 cod. civ.·
- compensazione spese processuali·
- inerzia organo gestorio·
- art. 2487 cod. civ.·
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