Sentenza 5 novembre 2018
Massime • 2
È configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.
L'attività libero-professionale, cosiddetta "intra moenia", svolta dal medico all'interno dell'ospedale ai sensi del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, è sottoposta a regime privatistico; ne consegue che in relazione a siffatta attività il medico non riveste la qualifica di pubblico ufficiale nè di incaricato di pubblico servizio. (Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 319 cod. pen., in relazione alla condotta del medico che aveva percepito indebitamente somme di denaro in cambio del rilascio di falsa documentazione sanitaria).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: se commesse in occasione dei maltrattamenti in famiglia, c'è concorso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2018, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2018 |
Testo completo
02935-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2834 Dott. MAURIZIO FUMO Presidente - Consigliere - Dott. UMBERTO LUIGI SCOTTI UP 05/11/2018 - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA R.G.N. 5004/2018 Dott.ssa BARBARA CALASELICE - Consigliere - Dott.ssa ELISABETTA MOROSINI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ IN, nato a [...] il [...], TO IO, nato a [...] il [...], QU ES, nato a [...] il [...], QU SI, nato a [...] il [...] QU VI, nato a [...] il [...], FO IA IS, nata a [...] il [...], AR IA, nata a [...], il [...], Le CO IA RO, nata a [...] il [...], NZ FO, nato a [...] il [...], RI NI, nato a [...] il [...], MA LA, nata a [...] il [...], AP AR, nato a [...] il [...], TA NI, nato a [...], il [...], TA DE, nata a [...] il [...], CA RY RI, nata a [...] il [...] 1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 15/03/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, salvo che per la FO ed il RI, per i quali ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
udite per le parti civili l'Avv. to Giugno, l'Avv.to De Stasio, l'Avv.to Leo Mercuri, in sostituzione dell'Avv.to Ernesta Siracusa, che hanno depositato conclusioni scritte, alle quali si sono riportati, e nota spese;
udito per i ricorrenti NZ FO, ZZ IN, LA MA, CA RY RI il difensore di fiducia, Avv.to Tulino, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito per i ricorrenti TA DE, TA NI, AR IA, TO IO il difensore di fiducia, Avv.to Franco VI Locco, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito per i ricorrenti RI NI, Le CO IA RO, FO IA IS il difensore di fiducia, Avv.to Marcello D'Auria, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribuna le di Cosenza in data 18/07/2014, con cui g li imputati erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, in relazione ai reati ✗ loro rispettivamente ascritti, assolveva gli imputati: Le CO IA RO dal reato di cui al capo 3), perché il fatto non sussiste, FO IA IS dal reato di cui al capo 81), ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., TO IO dai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 95), 96), 97) perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati: TO IO, in relazione ai reati di cui ai capi 16), 17), 24), 41), 42), 43), 44), 46), 47), 48), 49), 56), 57), 60), 61), 64), 64 bis), 65), 66), 67), 68), 71), 72), 73), 74), 77), 78), 88) per le condotte fino al 02/05/2009, 89) per le condotte fino all'aprile 2008, 90), 91), 92), per essere estinti per prescrizione;
LA MA, in relazione al reato di cui al capo 36), per essere estinto per prescrizione;
CA RY RI, in relazione al reato di cui al capo 47), per essere estinto per prescrizione;
Le CO IA RO, in relazione ai reati di cui ai capi 70), 71), 72), 73), 74), 77), 92) per essere estinti per prescrizione;
RI NI, in relazione al reato 2 di cui al capo 70), per essere estinto per prescrizione;
rideterminava, nei confronti dei predetti imputati, la pena e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. Con ricorso depositato in data 28/07/2016, IN ZZ ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Roberto Le Pera, per:
2.1. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alle dichiarazioni de relato rese dal dipendente del supermercato Carrefour, NI BR, unico elemento a sostegno della mancata verificazione del sinistro all'interno dell'esercizio commerciale, essendo irrilevante la verifica di avvenimenti successivi, quale la falsità della certificazione medica;
2.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata motivazione circa gli esiti dell'accertamento grafologico disposto in relazione alla dichiarazione presuntivamente sottoscritta dal ricorrente, atteso che il consulente tecnico del pubblico ministero non ha rilevato la sussistenza di sufficienti elementi per attribuire all'imputato la dichiarazione a lui ritenuta riferibile;
2.3. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata motivazione circa l'elemento psicologico del reato, alla luce delle dichiarazioni del teste De CC, non potendo, peraltro, attribuirsi alcuna efficacia causale alla dichiarazione attribuita all'imputato, del tutto generica e priva dell'individuazione della persona infortunata;
2.4. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata motivazione circa la dedotta insussistenza della recidiva contestata ed applicata all'imputato.
3. Con ricorso depositato in data 26/07/2016, IO TO ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Franco Sammarco, per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata eluso ogni risposta in riferimento alle doglianze difensive contenute nell'atto di gravame, essendo stato provato in dibattimento che il TO visitava almeno una volta tutti i soggetti, non potendo, pertanto, sostenersi la contestata falsità dei certificati, anche alla luce della deposizione del teste Giuseppe Li Preti, teste del pubblico ministero, che ha evidenziato come, rispetto ai danni biologici temporanei, la visita tradizionale è superflua, nonché dei medici delle assicurazioni escussi, i quali hanno confermato che le patologie lamentate dai pazienti e certificate dal ricorrente erano basate su diagnosi inizialmente effettuate da strutture pubbliche, mai contestate;
ci si duole, inoltre, dell'assenza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa, della carenza di motivazione del reato di truffa, della carenza di 3 motivazione circa gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ossia il dolo ed il profitto dell'imputato; in relazione alla corruzione, inoltre, il TO viene indicato quale incaricato di pubblico servizio, dimenticandosi che, come emerge dalla deposizione del Direttore sanitario p.t. dell'ASP di Cosenza, il sanitario autorizzato all'esercizio di attività privata è medico privato a tutti gli effetti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità e come dimostrato, per altro aspetto, dalla contestazione del reato di cui all'art. 481 cod. pen., in quanto le prestazioni del ricorrente erano di tipo esclusivamente privato;
ci si duole, infine, del trattamento sanzionatorio.
3. Con ricorso depositato in data 19/07/2016, ES QU ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Giuseppe De AR, per:
3.1. violazione di legge, violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 171, 429, 484 cod. proc. pen., 24 Costituzione, 6 CEDU, 125, comma terzo, 546 lett. e), 171 e segg., cod. proc. pen., in riferimento alla dedotta nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, effettuata a mani di persona che si era qualificata convivente, benché l'imputato fosse detenuto da tempo, per cui il QU non aveva potuto partecipare alle udienze, avendo appreso del processo solo dopo aver ricevuto la notifica della modifica del capo di imputazione;
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 642 cod. pen., ed alla valutazione della prova documentale, relativamente alla quale non vi era prova della partecipazione dell'imputato alla formazione della falsa documentazione, né vi ´era prova del versamento su conto corrente a questi attribuito del risarcimento o, comunque, del trasferimento all'imputato della somma;
3.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata motivazione circa il motivo di gravame con cui si rilevava l'assorbimento del reato di cui agi artt. 476, 482 cod. pen. in quello di cui all'art. 642 cod. pen.; 3.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.
4. Con ricorso depositato in data 15/10/2016, SI QU ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Filippo Cinnante, per:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 32), per essere l'azione penale improcedibile per tardività della querela, avendo avuto la RS Allianz, tramite 4 l'opera dei professionisti incaricati, il tempo per svolgere gli accertamenti circa i certificati rilasciati tra il febbraio e l'aprile 2007, avendo presentato querela circa un anno dopo;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento ai capi 32) e 33), essendo stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per il solo fatto di aver sottoscritto una richiesta risarcitoria autonoma da quella sottoscritta dalla moglie, peraltro posta in essere dopo la consumazione dei reati, come tale inidonea a fondare il ravvisato concorso;
4.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al capo di imputazione 21), atteso che la procura speciale conferita al dott. LI dalla SARA Assicurazioni non risponde ai requisiti di cui all'art. 122 cod. proc. pen., non essendo sufficiente l'individuazione della tipologia dei reati da perseguire, ed essendo priva di ratifica, essendo stata spedita via fax all'Avv.to Caroli per il deposito della querela;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa motivazione circa l'esercizio del potere discrezionale di applicazione della recidiva.
5. Con ricorso depositato in data 27/07/2016, VI QU ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv. to Giovanni Mazzei, per:
5.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 56) dell'imputazione, non essendo mai stato il QU direttamente intercettato, né avendo i soggetti intercettati riportato affermazioni riferibili al QU, per cui ogni riferimento operato da altri soggetti al ricorrente appare del tutto generico, non potendo assumere alcun significato la circostanza che il QU avesse denunciato un sinistro successivamente accertato come falso, con conseguente estraneità del predetto alla fattispecie di cui all'art. 624, comma secondo, cod. pen., commessa da altri;
in particolare, dalle intercettazioni emergerebbe che anche per il De DI il problema non fosse quello della simulazione del sinistro, bensì dell'individuazione dell'ammontare del risarcimento, a cui il QU era estraneo;
5.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata rilevazione della dedotta prescrizione del reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod. pen., essendosi la condotta del ricorrente consumata nel 2006, con la denuncia del sinistro. 5 6. Con unico ricorso, depositato in data 20/07/2016, IA IS FO, IA RO Le CO, NI RI, ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Marcello D'Auria, per:
6.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 76) ascritto a IA RO Le CO, ed in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., non essendo stato riportato in sentenza il contenuto delle dichiarazioni del TO del quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere valutata l'attendibilità, trattandosi di una chiamata in correità, in assenza di riscontri;
in ogni caso, non si comprenderebbe il ruolo della ricorrente, evidentemente confuso con quello del OL, né essendo state valutate le conversazioni ambientali riportate dalla difesa nei motivi di appello, ed illustrate in ricorso, non essendo, in ogni caso provato che l'imputata avesse chiesto al TO la predisposizione di falsa documentazione, né emergendo alcun elemento a dimostrazione della consapevolezza, da parte della predetta, della falsità dei documenti;
si deduce, inoltre, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto, mentre nel capo di imputazione si assumeva che il OL avesse predisposto la documentazione su richiesta dell'imputata, nella motivazione della sentenza si afferma che solo dopo aver predisposto la documentazione falsa il OL la avrebbe sottosta alla Le CO;
6.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 78) ascritto a IA RO Le CO, contenuto nel dispositivo di sentenza, mentre in motivazione ne era stata dichiarata l'improcedibilità, in quanto prescritto;
6.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 81) ascritto a IA IS FO, IA RO Le CO, NI RI, in relazione all'art. 120 cod. pen., in quanto l'azione penale era improcedibile a seguito di liquidazione del sinistro tramite indennizzo diretto, non essendo stata proposta la querela dal soggetto legittimato, ossia la compagnia assicuratrice del responsabile civile, CA GA, bensì dalla compagnia assicuratrice del soggetto danneggiato, KO ED;
non si può, inoltre, desumere l'utilità del falso semplicemente dall'insistenza dei legali, come affermato in sentenza, essendo, nel caso in esame, del tutto incontestata la verificazione del sinistro, per cui le dichiarazioni prodotte erano del tutto ininfluenti, come dimostrato dalla difesa nei motivi di appello, in cui si erano riportate alcune conversazioni, riprodotte in ricorso;
6.4. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 131 bis, cod. pen., essendo stata IA IS FO dichiarata non punibile e, ciò nonostante, condannata dalla Corte di Appello alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte civile, pur in assenza, cioè, di una sentenza di condanna;
6 6.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 82) ascritto a IA RO Le CO ed NI RI, in relazione all'art. 642 cod. pen., in quanto l'omessa indicazione dell'effettivo autore del sinistro non aveva alcun rilievo causale ai fini della messa in pericolo del bene tutelato dalla norma, essendo rilevante la verificazione dell'incidente stradale;
al più, la condotta avrebbe potuto essere inquadrata nel reato di falso, salva verificarne la rilevanza penale, non essendo stato, in ogni caso, riconosciuto il tentativo;
6.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 83) ascritto ad NI RI, in assenza di elementi da cui desumere l'istigazione nei confronti del TO a non effettuare la visita, essendosi l'imputato limitato a presentare al TO il RI AR, all'epoca fidanzato della sorella, risultando del tutto estraneo ai rapporti tre i due, come dimostrato dall'assoluzione dalla corruzione di cui al capo 93; 6.7. violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quanto il RI è stato condannato dalla Corte di Appello ad una pena superiore a quella inflittagli dal primo Giudice, nonostante l'intervenuta prescrizione per il capo 70, essendo stata la pena determinata in mesi dieci di reclusione, mentre in primo grado la pena era stata determinata in mesi nove di reclusione.
7. Con ricorso depositato in data 26/09/2016, FO NZ ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Gianluca Garritano, per violazione di legge, violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., deducendo la prescrizione del reato contestato all'imputato, dovendosi ritenere lo stesso consumato alla data del 27/09/2006, trattandosi di fattispecie a consumazione anticipata.
8. Con ricorso depositato in data 28/07/2016, LA MA ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Gianluca Garritano, per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito rilevato la causa estintiva del reato a prescindere dalla valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento, anche ai fini del risarcimento dei danni.
9. Con ricorso depositato in data 06/09/2016, AR AP ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Cesare Badolato, per violazione di legge, violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) 7 k ed e), cod. proc. pen., deducendo l'intempestività della querela e la carenza di procura speciale da parte del difensore che l'aveva proposta;
si deduce, in ogni caso, la motivazione apparente della sentenza, sia in relazione all'affermazione di penale responsabilità che in riferimento alla determinazione della pena. 10. Con unico ricorso, depositato in data 20/07/2016, NI TA, DE TA, IA AR, ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Franco VI Locco, per: 10.1. violazione di legge, violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), e), cod. proc. pen., in riferimento al capo 85), non essendo stata valutata la natura dei certificati rilasciati dal TO in data 03/09 e 29/09/2008 quale medico privato e non nell'esercizio di incaricato di un pubblico servizio;
in riferimento ai capi 84) ed 85), la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso la motivazione in relazione al dedotto travisamento delle intercettazioni ambientali, riprodotte in appello, essendo stata omessa, in particolare, la valutazione di alcuni passaggi delle conversazioni, non riprodotte dalla trascrizione peritale del testo e riportate in ricorso, da cui emerge come non vi fosse stato alcun accordo tra i ricorrenti ed il dott. TO circa il rilascio di ulteriori certificazioni retrodatate, né in ordine alla consapevolezza, da parte dei ricorrenti, della qualifica del medico quale dirigente dell'A.S.P., non potendosi, pertanto, ipotizzare alcun accordo illecito;
inoltre, come risulta dalle conversazioni del 31/10/2008, la necessità di formare certificazioni mediche retrodatate era stata oggetto di colloqui tra il TO ed il OL, all'insaputa del ricorrenti;
anche in riferimento al capo 94), l'intercettazione tra il TO ed il OL del 31/10/208, riportata in ricorso, rende evidente come gli stessi, discutendo di altre pratiche, si fossero accordati per la redazione della documentazione ai ricorrenti ed il pagamento della somma di 40,00 euro, senza alcuna compartecipazione dei ricorrenti, non potendo, peraltro, valere il ricorso alla regola del cui prodest;
in subordine, si chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen.; in relazione al capo 94) si ribadisce che i certificati, rilasciati dal TO come medico privato, rendono inconfigurabile il delitto di corruzione;
10.2. si eccepisce, infine, la prescrizione dei reati. 11. Con ricorso depositato in data 07/10/2016, RY RI CA ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Maurizio Nucci, per: 11.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata considerato come non fosse emersa alcuna condotta della CA volta al reperimento di documentazione falsa, né il suo 8 consapevole coinvolgimento nel reato, essendo la ricorrente all'oscuro di quanto concordato tra il TO ed il De DI, come emerge chiaramente anche dall'intercettazione ambientale del 18/04/2009; 11.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; 11.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., essendo stata determinata la pena base in misura superire al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO La vicenda processuale in esame ha per oggetto la ricostruzione di un sistematico ricorso, da parte di numerosi soggetti, tra cui gli imputati attualmente ricorrenti, a truffe in danno di compagnie di assicurazioni, attraverso la simulazione di sinistri mai avvenuti, ovvero l'aggravamento di sinistri effettivamente verificatisi, attraverso la predisposizione di falsa documentazione sanitaria e fisioterapica, allo scopo di dimostrare la sussistenza di malattie ovvero la più lunga durata delle stesse, al fine di conseguire indebiti indennizzi.
1.Il ricorso di ZZ IN è fondato limitatamente al profilo concernente il trattamento sanzionatorio. ZZ IN è stato condannato per il delitto di cui al capo 36), di cui agli artt. 110, 642, comma 2, cod. pen., per avere, in concorso con altri, denunciato un falso infortunio alla compagnia assicuratrice Allianz, consistito nel rappresentare la caduta di NZ EL all'interno del centro Carrefour di Zumpano a causa del pavimento scivoloso, infortunio, in realtà, mai avvenuto, predisponendo falsa documentazione;
in Cosenza il 24/09/2007. In detto contesto all'ZZ è ascritta la condotta di aver reso una falsa dichiarazione testimoniale, priva di data, in cui si confermava la dinamica del sinistro. La sentenza impugnata, a pag 22 della motivazione, ha descritto come l'imputato avesse fornito una dichiarazione scritta a corredo della denuncia di falso sinistro denunciato da QU AR alla Ras Allianz, dando rilevanza alle dichiarazioni del dipendente del supermercato Carrefour, NI BR il quale, anche alla luce delle dichiarazioni da lui ricevute dai colleghi, aveva rappresentato la mancata verificazione di qualsivoglia caduta accidentale. Il ricorso, sul punto, appare reiterativo del gravame, anche considerata la circostanza che l'impianto probatorio non si basa solo sulle dichiarazioni 9 dell'BR, bensì anche sulla falsità accertata della documentazione medica esibita dalla NZ EL, circostanza del tutto incontestata dalla difesa. Peraltro come si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, che integra quella della sentenza impugnata, trattandosi, quanto all'affermazione della responsabilità, di "doppia conforme" l'BR aveva anche preso visione della carta di identità della persona infortunata, avendo riconosciuto, nel documento intestato a NZ EL, la foto di NZ IN, persona a lui già nota in quanto aveva in precedenza denunciato analogo sinistro. Non a caso, quindi, era stata accertata anche la falsità della predetta carta di identità, apparentemente intestata a NZ EL, con la conseguenza che la dichiarazione dell'ZZ è stata inserita in un più ampio contesto di falsità, di cui essa costituisce un tassello, propedeutico alla realizzazione della condotta di cui all'art. 642 cod. pen. Sul punto, quindi, la motivazione delle sentenze di merito appare del tutto logica e non scalfita dalla parzialità delle argomentazioni difensive, che, non confrontandosi con il più ampio contesto motivazionale, risultano incomplete, con conseguente inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso. Del tutto nuovo appare anche il secondo motivo, relativo alla consulenza grafologica, su cui non si rinviene alcun aspetto motivazionale da parte della sentenza di primo grado, e, quindi, nessuna doglianza prospettata in sede di gravame, con inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto del tutto nuovo. Fondato, invece, appare il motivo di ricorso concernente la recidiva, atteso che all'ZZ sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica a lui contestata e ritenuta in sentenza, alla luce del giudizio di equivalenza formulato. Non vi è dubbio, quindi, che la recidiva sia stata applicata all'imputato (Sez. 5, sentenza n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271 - 01; Sez. 5, sentenza n. 34137 del 11/05/2017, Briji, Rv. 270678 01), ed altrettanto pacifica è la circostanza che sul punto fosse stato formulato uno specifico motivo di gravame, su cui la sentenza impugnata ha del tutto omesso ogni motivazione, non potendo soccorrere neanche la motivazione del primo Giudice, parimenti silente sulle ragioni per le quali la recidiva contestata è stata applicata. Risulta, quindi, palesemente violato l'onere motivazionale richiesto in tema di applicazione della recidiva facoltativa (Sez. 6, sentenza n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803-01). Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio dell'ZZ, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. 10 2. Il ricorso di TO IO è fondato limitatamente alle imputazioni di cui all'art. 319 cod. pen., contestato ai capi 88), 89), 93), 94), relativamente alle quali l'impugnata sentenza va annullata perché il fatto non sussiste. In riferimento ai citati capi di imputazione al TO, quale medico dirigente dell'ASP di Rende, e nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, è stata ascritta la ricezione, in varie occasioni, di somme di denaro per la commissione di atti contrari al proprio dovere di ufficio, consistenti nel rilascio di falsa documentazione medica. La sentenza impugnata ha ritenuto che al TO competesse, quanto meno, la qualifica di soggetto incaricato di un pubblico servizio, quale dipendente della ASP nell'alveo del regime pubblicistico di convenzione per l'attività libero- professionale intramoenia, con conseguente sussistenza del delitto di corruzione, avendo egli percepito somme di denaro in cambio di rilascio di falsa documentazione. Questa Corte di legittimità si è già soffermata sulla complessità dei profili caratterizzanti l'attività privata svolta in ambito ospedaliero in base alle previsione del d.p.r. 20 maggio 1987, n. 270, attività così detta intramoenia (Sez. 6, sentenza n. 2969 del 06/10/2004, dep. 31/01/2005, Moschi, Rv. 231474-01; Sez. Sez. 6, sentenza n. 2004 del 20/05/1997, Ascari Rv. 208647 - 01; Sez. 6, sentenza n. 1128 del 12/12/1996, RI, Rv. 206898-01) affermando come detta attività sia sottoposta a regime privatistico. In particolare, era stato osservato dalle sentenze citate che il medico, nello svolgimento dell'attività nell'ambito della struttura ospedaliera, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, in quanto, nella esplicazione di tale attività libero-professionale, egli si limita a mansioni di natura tecnica, strettamente diagnostiche e terapeutiche, senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, e, d'altro canto, le prestazioni in questione non risultano regolate da norme pubbliche. Il fatto che il corrispettivo della prestazione erogata dal sanitario, in detto contesto, dovesse essere versato, ai sensi dell'art. 87 del d.p.r. n.270 del 1987 - all'epoca vigente alla cassa dell'ospedale, era stata ritenuta una semplice modalità di pagamento, rivolta a consentire all'ente ospedaliero di trattenere direttamente la percentuale dovutagli, non già per la attività professionale, non riferibile all'ente stesso, ma per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere. Detto uso, quindi, prevedeva un compenso proprio in quanto esplicatosi al di fuori dei compiti istituzionali e pubblici dell'operatore sanitario. Alla luce di ciò era stato affermato che alla attività intramoenia difettassero i requisiti prescritti dagli artt. 357 e 358 c.p., in quanto ed indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle norme che disciplinano tale attività 11 mancava il requisito della autoritarietà, connotato tipico della pubblica funzione. L'attività diagnostica, terapeutica, consultiva e tecnica inerente al rapporto instaurato con il paziente è stata ritenuta del tutto priva della forza giuridica tipica dei provvedimenti amministrativi, che si caratterizzano nell'imporre unilateralmente variazioni o modifiche nel quadro della sfera giuridica dei destinatari. Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha pacificamente qualificato quale peculato la condotta del medico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene (Sez. 6, sentenza n. 29782 del 16/03/2017, Tenaglia, Rv. 270556; Sez. 6, sentenza n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578-01; Sez. 6, sentenza n. 39695 del 17/09/2009, Russo, Rv. 245003). In tal caso, infatti, la condotta che viene in considerazione non è la attività professionale "intramuraria", ma il comportamento successivo ad essa, posto in essere dal medico che abbia trattenuto le quote spettanti all'ente pubblico, percependo, quindi, il denaro per conto dell'ente pubblico di appartenenza, al quale era poi tenuto ad effettuare il versamento;
avendo egli, invece, trattenuto il danaro, detta condotta concreta una appropriazione in danno del medesimo ente pubblico, vale a dire un peculato. Del resto l'art. 87 del citato d.p.r. n.270 del 1987 all'epoca vigente stabiliva espressamente che i proventi della attività libero-professionale fossero riscossi dalla amministrazione di appartenenza, che provvedeva ad attribuire ai singoli medici che avevano effettuato le prestazioni la quota parte di loro spettanza;
ne consegue che il medico, nel sostituirsi all'ente pubblico nel riscuotere le somme pagate dai pazienti, si trovava in possesso di denaro sicuramente pubblico, per cui almeno in parte, e solo sotto detto aspetto, va considerato pubblico ufficiale, avendo egli ricevuto denaro in una funzione sostitutiva dei funzionari dell'economato, istituzionalmente preposti a ricevere i pagamenti degli assistiti, con la conseguenza che le somme da lui incassate erano possedute per ragioni di ufficio, secondo quanto chiarito da questa Corte, che ha inteso come ragioni di ufficio anche quelle derivanti da prassi e consuetudini invalse in un determinato ufficio (Sez. 6, sentenza n. 18015 del 24/02/2015, Rv. 263278; Sez. 6, sentenza n. 34489 del 30/01/2013, Rv. 256120; Sez. 6, sentenza n. 18606 del 06/12/2012, dep. 24/04/2013, Rv. 256471; Sez. 6, sentenza n. 17920 del 11/03/2003, Rv. 227140). Sotto detto aspetto la stessa Corte conti ha più volte attribuito al medico che opera in regime di intramoenia la veste di "agente contabile, con conseguente obbligo sia di dover rendere conto dei valori che egli "maneggia", che di 12 custodirli e restituirli (Corte dei conto, Sez. Marche, sentenza n. 78 del 24/03/2011; Sez. Puglia, sentenza n. 49 del 17/02/2010; Sez. Lazio, sentenza n. 109 del 23/01/2008). Va quindi chiarito che, sotto detto aspetto, l'esame della giurisprudenza di legittimità in tema di peculato rappresenta un solo, specifico profilo, caratterizzato dalle descritte peculiarità delle vicende inerenti le modalità di riscossione del compenso, parte del quale è destinato all'ente pubblico per l'utilizzazione delle strutture da parte del medico. Esso, tuttavia, non esaurisce affatto il profilo, del tutto diverso, inerente la qualifica del medico che opera intramoenia, in relazione al rapporto tra questi ed i propri assistiti. In tal senso, appare carente la motivazione di entrambe le sentenze di merito, che, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti strutturali del delitto di corruzione nel caso in esame, si sono limitate a citare gli arresti giurisprudenziali di legittimità in tema di peculato, in maniera del tutto apodittica ed aspecifica. In tal senso va, inoltre, ricordato che, a norma dell'art. 15 quater, d. lgs, n. 501 del 1992, come modificato dalla legge 148 del 2004, i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1988, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore de d. lgs. 19 giugno 1999, n. 299 e successive modifiche, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. In detta figura professionale sembrerebbe debba inquadrarsi l'attività del TO, nonostante la mancanza di specifici riferimento da parte del tessuto motivazionale delle sentenze di merito. In ogni caso dalle citate motivazioni, oltre che dalla formulazione dei capi di imputazione, emerge che la documentazione rilasciata dal TO, e qualificata come ideologicamente falsa, consistesse in certificazioni a fronte delle quali erano rilasciate ricevute di pagamento su moduli dell'Azienda Sanitaria benché, tuttavia, come sembra evincibile sempre dalla motivazione delle sentenze di merito, che il TO rilasciasse dette certificazioni all'esito di visite effettuate, almeno sulla carta, all'interno del centro fisioterapico diretto dal coimputato OL. Sotto detto aspetto la sentenza impugnata non ha affatto spiegato come mai l'attività intramoenia del TO venisse svolta all'interno di un centro che per quanto è dato comprendere sembrerebbe un centro privato, non - emergendo altrimenti che l'attività incriminata, da parte dell'imputato, venisse svolta presso una struttura pubblica, così come sarebbe dovuto avvenire in caso di attività intramoenia. Anche per tale ragione, quindi, le sentenze di merito appaiono assolutamente criptiche e lacunose, potendo questa Corte solo 13 peraltro assolutamente non desumibile da parte di ipotizzare la sussistenza alcun passaggio motivazionale delle sentenze di merito di una disciplina - regolamentare, da parte della Azienda Sanitaria di Catanzaro, che consentisse al TO un'attività libero professionale intramuraria allargata, e cioè svolta presso spazi sostitutivi esterni, come il centro OL o il proprio studio professionale, e non già presso la struttura ospedaliera. In ogni caso, dando per scontato che si trattasse di attività intramoenia circostanza non contestata dalla difesa -, va aggiunto che questa Corte non ignora la sussistenza di un diverso orientamento (Sez. 5, sentenza n. 28187 del 06/02/2008, n.m.), che ha affermato che l'attività intramoenia non possa essere qualificata puramente e semplicemente come attività privata, in quanto si tratterebbe di un servizio supplementare offerto dalla struttura pubblica ospedaliera che, pertanto, percepisce anche una parte del compenso spettante al medico;
inoltre, l'esercizio di detta attività professionale è consentita solo ai medici dipendenti dell'ente, che si avvalgono degli strumenti della organizzazione della struttura ospedaliera medesima, regolando i loro rapporti per l'espletamento di tale attività con una convenzione. In realtà, detta sentenza non spiega per quale motivo l'attività esercitata in regime intramoenia rivesta natura pubblicistica, pur dando atto della differenza tra l'attività ospedaliera e l'attività intramoenia, la prima manifestazione del servizio pubblico, la seconda attività privata, remunerata direttamente dall'utente, che, tuttavia, corrisponde una quota all'ente, in quanto la prestazione professionale viene svolta utilizzando le strutture dell'ente stesso. Ciò che non viene evidenziato da detta pronuncia, ad esempio, è che, in ogni caso, l'attività intramoenia viene svolta dal medico al di fuori dell'orario di servizio, né risulta mutata la natura privatistica, più volte ribadita da questa Corte di legittimità, delle disposizioni che disciplinano la regolamentazione del rapporto intramoenia tra l'ente ed il sanitario. La citata pronuncia, infatti, si limita - senza peraltro confrontarsi in alcun modo con i numerosi precedenti difformi ad affermare che l'attività dei medici - convenzionati ha natura pubblicistica, perché trattasi di un servizio offerto dalla struttura pubblica con fini assistenziali della popolazione, che si inserisce in un progetto sanitario complessivo dell'ente ospedaliero. A parte la considerazione che dette affermazioni non appaiono condivisibili, in quanto non si comprenderebbe più in cosa consisterebbe la differenza tra l'attività pubblica e l'attività intramoenia del medico, ciò che dovrebbe affermarsi, come conseguenza logicamente necessaria di tale impostazione, sarebbe la natura di atto pubblico della documentazione rilasciata. Sotto detto aspetto, infatti, non appare coerente con la premessa la circostanza che entrambe le sentenze di merito non abbiano fornito alcuna adeguata 14 giustificazione della qualificazione, ai sensi dell'art. 481 cod. pen., delle condotte ascritte al TO in riferimento al rilascio della falsa documentazione, di cui ai capi 51), 53), 55), 79), 80), 83), 85), 86), consistente in relazioni sanitarie e certificazioni ideologicamente false. Come noto, infatti, l'orientamento assolutamente incontrastato di questa Corte (ad esempio, Sez. 5, sentenza n. 8080 del 26/06/1991, Garetto ed altri, Rv. 188544 - 01) in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ritiene che la funzione amministrativa viene definita pubblica, agli effetti della legge penale, soltanto in presenza di un duplice e concomitante ordine di caratteristiche in concreto ravvisabili: da un lato, l'essere tale funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e, dall'altro, l'essere la stessa connotata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Le specificazioni interne ad ognuno dei due predetti ordini, pur essendo indicate dal legislatore con una serie di congiunzioni, non possono ritenersi cumulative, avendo esse identità di natura, che le rende fra loro assimilabili e dotate ognuna di efficacia caratterizzante le funzioni cui siano in concreto riferibili. Ne consegue che, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale ufficiale, non è necessaria la compresenza, in capo allo stesso soggetto esercente una funzione amministrativa, dei poteri caratteristici della pubblica funzione, e cioè di quelli di formazione e manifestazione della volontà, di quelli autoritativi e di quelli certificativi. Pertanto, il medico esercita una funzione pubblica nella misura in cui concorra a formare la volontà della pubblica amministrazione. Ne sarebbe dovuto discendere, aderendo alla prospettazione che sembra essere condivisa dalla Corte territoriale, che, nel caso in esame, il TO, in quanto pubblico ufficiale, avrebbe redatto dei falsi certificati ai sensi degli artt. 476, e 479 cod. pen.; a rigore, per la verità, avrebbe dovuto essere considerata sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. Peraltro, in tema di falso ideologico, "quando al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto è richiesta dalla norma extrapenale l'affermazione di un risultato, e cioè una manifestazione di giudizio secondo parametri prestabiliti, oggetto dell'attestazione non è il risultato, ma la rispondenza dell'accertamento ad un protocollo o ad una prassi riconosciuta. Pertanto, l'attestazione, contraria al vero, che tale risultato è conseguito sulla base di elementi rispondenti a protocollo o a prassi consolidata, ed in quanto tali adeguati all'applicazione del parametro, integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico previsto dall'art. 479 cod. pen.; se, invece, pur essendo gli elementi valutati rispondenti alla prassi, la diagnosi-prognosi è pervenuta ad un risultato in sé inattendibile, ciò non è indice 15 sufficiente di falsità, pur essendo la divergenza del giudizio espresso da ordinarie aspettative sintomo di falso ideologico, da integrare però con altri indizi concordanti ai fini dell'affermazione di responsabilità (Sez. 5, sentenza n. 7655 del 14/05/1999, Grasso ed altri, Rv. 213813-01). Nel caso in esame in cui è ascritto al TO di aver redatto certificazioni senza aver mai, effettivamente, visitato i pazienti appare ancor più evidente - come avrebbe dovuto essere contestato il falso ideologico in atto pubblico, e non certamente la fattispecie di cui all'art. 481 cod. pen., di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Anche sotto detto aspetto, quindi, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto contraddittoria ed illogica, confliggendo in maniera evidente con la qualifica di pubblico ufficiale o, quanto meno, di incaricato di pubblico servizio attribuita al TO, presupposto indispensabile per poter configurare il delitto di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. Peraltro, la sentenza stessa, nella misura in cui ascrive al TO condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 481 cod. pen., di fatto ha attribuito all'imputato la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità, il che esclude la possibilità di configurare il delitto di corruzione che, ai sensi degli artt. 319 e 320 cod. proc. pen., presuppone la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ma non anche quella di esercente un servizio di pubblica necessità. Per gli aspetti evidenziati, quindi, la sentenza impugnata appare affetta da insanabili contraddizioni ed illogicità motivazionali, non colmabili con la motivazione della sentenza di primo grado, parimenti priva di adeguata motivazione sul punto, con la conseguenza che essa va annullata, nei confronti del TO, senza rinvio, in riferimento alle imputazioni di cui all'art. 319 cod. pen., perché il fatto non sussiste, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In riferimento alle ulteriori imputazioni · di cui ai capi 45), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 76), 79), 80), 83), 84), 85), 86), concernenti fattispecie di cui agli artt. 642 e 481, in cui è contestata la partecipazione del TO alle false denunce dei sinistri, descritti ai capi 45), 50), 52), 54), 76), 84), e la commissione di falsità ideologica in certificati, di cui ai capi 51), 53), 55), 79), 80), 83), 85), 86) il ricorso è inammissibile. Per il capo 45) - artt. 110, 642, comma secondo, cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 31 e segg., ha ricordato come il TO avesse ammesso la falsificazione dei certificati, illustrando, inoltre, le dichiarazioni accusatorie del coimputato De DI e le intercettazioni ambientali all'interno dello studio del coimputato OL. 16 - e 51) art. 481 cod. -Per i capi 50) artt. 110, 642, comma secondo, cod. pen. la sentenza, alle pagg. 37 e segg., ha ricordato le ammissioni pen. dell'imputato, confermate dalle intercettazioni ambientali nello studio del coimputato OL. Per i capi 52) - artt. 110, 642, comma secondo, cod. pen. e 53) art. 481 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 39 e segg., ha descritto le affermazioni accusatorie del coimputato De DI, confermate dall'ammissione dell'imputato, oltre che dalle intercettazioni. - -Per i capi 54) - artt. 110, 642, comma secondo, cod. pen. e 55) art. 481 cod. pen. la motivazione della sentenza, alle pagg. 40 e segg., ha ripercorso le affermazioni accusatorie del coimputato De DI, confermate dalle telefonate intercettate. Per il capo 76) - artt. 110, 642, comma secondo, cod. pen. la motivazione, alla pag. 64, ha ripercorso le dichiarazioni della teste CO Liberata, coerenti con le risultanze delle intercettazioni ambientali, confermate dalle stesse ammissioni dell'imputato. Per il capo 79) art. 110, 481 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, alla pag. 67, ha descritto le dichiarazioni del teste NA AL, confermate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, oltre che ammissioni dell'imputato. Per il capo 80) 1artt. 110, 481 cod. pen. la motivazione della sentenza - impugnata, a pag. 69, ha ripercorso il compendio intercettivo. Per il capo 83) - artt. 110, 481 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, a pag. 74, si è basata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche. -Per i capi 84) - artt. 110, 642, comma secondo, cod. pen. e 85) art. 481 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 75 e segg., ha ripercorso il contenuto delle telefonate e delle conversazioni intercettate. Per il capo 86) artt. 110, 481 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, alla pag. 82, ha ricordato le intercettazioni rilevanti. A fronte del compendio motivazionale sinteticamente ricordato, quindi, non può non rilevarsi come il ricorso appaia affetto da una sostanziale genericità, esulando del tutto da ogni considerazione critica del compendio probatorio riferibile alle singole fattispecie di reato, e finendo per prescindere completamente da ogni confronto con la motivazione della sentenza.
3. Il ricorso di QU ES è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato in relazione ai capi 30 artt. 110, 642 cod. pen. - e 31) artt. 476, comma secondo, 482 cod. pen. -, in riferimento alla denuncia di un falso sinistro consistente nella caduta all'interno del cento 17 commerciale Carrefour di Zumpano, con compilazione di una falsa scheda di ingresso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza e di ulteriore documentazione. La sentenza impugnata, alle pag. 17 e segg., ha fornito una motivazione basata sull'accertata falsificazione della scheda di accesso al pronto soccorso e sul disconoscimento della ulteriore documentazione, da parte dei sanitari dell'ospedale di Cosenza del tutto esente da vizi rilevabili in questa sede - processuale. Sul primo motivo di ricorso, inoltre, la Corte territoriale ha osservato che la difesa non avesse affatto documentato lo stato di detenzione dell'imputato all'atto della notifica del decreto che dispone il giudizio e che, in ogni caso, l'imputato stesso si era poi costituito senza nulla eccepire. Peraltro, anche in sede di ricorso per cassazione, non è stato affatto chiarito in cosa si sarebbe concretata la violazione del diritto di difesa, se non in maniera assolutamente generica. Va ricordato che questa Corte ha affermato la piena validità della notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, il cui sopravvenuto stato di detenzione non sia noto al giudice procedente, anche considerata la facoltà dell'imputato detenuto di dichiarare eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 35542 del 29/02/2016, Manciaracina, Rv. 268017; Sez. 3, sentenza n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771). Quanto all'assorbimento della fattispecie di cui al capo 31) in quella del capo 30), deve ricordarsi come sia già stata ribadita la configurabilità del concorso materiale, escludendosi, quindi, l'assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa, quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa;
in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro, e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati (Sez. 5, sentenza n. 45965 del 10/10/2013, Muratore, Rv. 257496). Nel caso in esame la questione appare del tutto speculare, con conseguente applicazione del principio di diritto appena descritto.
4. Il ricorso di QU SI è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, per le ragioni di seguito specificate. Il ricorrente è stato condannato in relazione ai capi 21), 22), 32), 33) dell'editto accusatorio. 18 -Per quanto riguarda la vicenda di cui ai capi 21 e 22 artt. 110, 642, 476, 482 cod. pen., concernente la predisposizione di falsa documentazione sanitaria funzionale all'aggravamento delle conseguenze scaturite da un sinistro stradale, in danno della compagnia assicuratrice la motivazione della sentenza - impugnata si rinviene alle pagg. 10 e segg. In riferimento alla procura speciale per la presentazione della querela da parte della SARA Assicurazioni, va ricordato che l'indicazione della tipologia di reati da perseguire, indicata nella procura speciale come avvenuto nel caso in esame,- alla luce di quanto riportato in sentenza appare del tutto idoneo a manifestare di la volontà del mandante, in caso procura speciale rilasciata in via preventiva da una persona giuridica, essendo detto riferimento del tutto univoco in relazione alle tipologie di reato per le quali l'ente intendeva che fosse proposta querela (Sez. 5, sentenza n. 25138 del 23/03/2012, Broggi ed altri, Rv. 252990). Sotto detto aspetto il motivo, pertanto, è del tutto inammissibile. Fondato, invece, appare il profilo concernente l'omessa motivazione circa la sussistenza della recidiva, a fronte di specifico motivo di appello, non rinvenendosi, nelle argomentazioni della sentenza impugnata, alcun richiamo, neanche implicito, alle ragioni per le quali si è ritenuta la contestata recidiva indice specifico di maggiore pericolosità dell'imputato. Per i capi 32) e 33) - di cui agli artt. 110, 642, 476, 482 cod. pen., relativi ad altro episodio in danno di compagnia assicuratrice, in cui il QU aveva concorso con la moglie QU VI nella simulazione di un falso sinistro all'interno del supermercato Carrefour di Zumpano - la motivazione si rinviene alle pagg. 19 e segg. della sentenza impugnata. Circa la dedotta tardività della querela, la Corte territoriale ha ricordato come solo nel 2007 la compagnia assicuratrice avesse conferito a suoi professionisti di fiducia l'incarico di effettuare accertamenti, in ciò dimostrando di non essere, in epoca precedente, a conoscenza della truffa. Trattasi di motivazione incontestabile dal punto di vista logico, non contraddetta dalle argomentazioni del ricorso, del tutto congetturali ed in fatto, su detto aspetto. Quanto al concorso del ricorrente con la moglie, la sentenza ha affermato come il sinistro denunciato fosse radicalmente falso, non risultando affatto, come sembra adombrare il ricorso, che il QU avesse sottoscritto una separata richiesta, quale legale rappresentante dei figli, diversa ed ulteriore da quella della moglie;
detta circostanza, peraltro, non risulta neanche dal capo di imputazione, rendendo, sotto detto aspetto del tutto inammissibile il ricorso che, peraltro, appare generico e reiterativo del gravame. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza nei confronti di QU SI, limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra 19 for sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Nel resto, il ricorso del QU è del tutto inammissibile.
5. Il ricorso di QU VI è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato in relazione al capo 56), fattispecie di cui agli artt. 110, 642, comma 2, in Cosenza fino al 31/01/2008. Alle pagg. 42 e segg., la sentenza impugnata descrive il sinistro denunciato, in data 27/09/2006, tra l'autocarro condotto dal QU e la vettura condotta da NZ FA, con a bordo NZ FO e la figlia AL. Le prove a carico dell'imputato sono costituite dalle dichiarazioni rese dal coimputato De DI all'udienza del 08/11/2012 e dalle intercettazioni ambientali presso lo studio del predetto Avv.to De DI, in cui NZ FO riferiva al legale che egli temeva che la persona che si era prestata a fargli il favore di addossarsi la responsabilità di un sinistro simulato, ossia il QU, potesse sapere che era stato richiesto un ulteriore indennizzo anche per un'altra persona, ossia la figlia AL, pretendendo un compenso più elevato. Si cita, in particolare, la telefonata n. 12972 bis del 03/04/2008, da cui secondo la motivazione della sentenza impugnata si comprende chiaramente che l'intero sinistro fosse del tutto simulato. I motivi di ricorso in riferimento al descritto compendio probatorio, quindi, appaiono reiterativi dei motivi di appello e non si confrontano con la motivazione della sentenza, delineata soprattutto pag. 46, basandosi, peraltro, su un'alternativa interpretazione delle conversazioni intercettate, il che rende il motivo inammissibile in sede di ricorso per cassazione. In relazione alla dedotta prescrizione, la sentenza impugnata ha osservato come essa sia ostacolata dalla recidiva contestata al QU. Al ricorrente, infatti, era stata contestata la recidiva reiterata, dichiarata in primo grado equivalente alle generiche. Ne consegue che, per il meccanismo della rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione, in caso di bilanciamento della stessa con le circostanze attenuanti generiche come già in precedenza - osservato con richiami giurisprudenziali sul punto -, la pena base, nel caso in esame, risulta pari ad anni otto mesi quattro di reclusione;
essa, inoltre, e deve essere aumentata di altri 2/3 per effetto del meccanismo interruttivo della prescrizione, di cui all'art. 161 cod. pen., pervenendosi, quindi, ad una pena pari ad anni tredici mesi dieci e giorni venti di reclusione, con la conseguenza che il reato, commesso a partire dal 27/09/2006, non è prescritto.
6. Il ricorso di IA IS FO è fondato e va accolto. 20 La FO è stata assolta per tenuità del fatto, ex art. 131 bis, cod. pen., dal capo di imputazione sub 81), e, tuttavia, è stata condannata alla rifusione delle spese alle parti civili. Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità "La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 bis cod. pen." (Sez. 5, sentenza n. 6347 del 06/12/2016, dep. 10/02/2017, La Mastra, Rv. 269449, dove è stato precisato che i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell'azione da proporre in sede civile). Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di FO IA IS, limitatamente alla condanna alle spese, che va eliminata.
7. Il ricorso di IA RO Le CO è inammissibile, salva la correzione del documento sentenza in riferimento al capo 78). L'imputata è stata ritenuta responsabile delle fattispecie di cui ai capi 76), 81), 82). -Per il capo 76) artt. 110, 642 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, alla pag. 64, appare assolutamente coerente e logica, basata sulle dichiarazioni della teste CO Liberata e sulle intercettazioni ambientali all'interno dello studio OL, ampiamente descritte in sentenza;
in particolare, si ricorda la conversazione del 05/05/2008, progressivo n. 3370, in cui la ricorrente si rivolgeva al suo interlocutore, ricordando come gli importi per le sedute di fisioterapia relative ai due clienti dovevano essere pagate indipendentemente dal fatto che le terapie non fossero state effettuate. Anche in tal caso il ricorso appare basato su una diversa interpretazione del materiale intercettivo, il che ne radica l'inammissibilità. Del tutto inconferente appare, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., atteso che la sentenza impugnata ha affermato che il TO aveva formato le certificazioni false richieste dalla Le CO, come risulta anche dal capo di imputazione. Per il capo 78), la sentenza impugnata in motivazione ne ha correttamente dichiarato la prescrizione, dimenticando di farne menzione in dispositivo. Appare, in tal senso, necessario procedere alla relativa correzione, anche alla luce della circostanza che nel calcolo della pena riportato in sentenza è stata eliminata la porzione di pena corrispondente al reato prescritto. Peraltro va ricordato che il dispositivo letto in udienza era corretto, essendo stato, in esso, riportata la 21 گے dichiarazione di prescrizione del capo 78), con conseguente necessità di procedere alla correzione del solo documento-sentenza di appello, nel senso che deve dichiararsi prescritto anche il reato di cui al capo 78. Anche in riferimento ai capi 81) e 82) - altrettante fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, alle pagg., rispettivamente, - 70 e segg., e 72 e segg., appare del tutto immune da censure logiche, basandosi sulle risultanze di intercettazioni ampiamente descritte dalla Corte territoriale, Irispetto alle quali il ricorso si limita alla contestazione del significato. In riferimento al capo 82), deve aggiungersi che l'assunto difensivo appare inammissibile anche in quanto omette del tutto di considerare che il sinistro era realmente avvenuto, benché ad opera di soggetto sconosciuto, con la conseguenza che la rilevanza penale della condotta scaturisce dalla circostanza che, in caso di sinistro ad opera di ignoti, la garanzia assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge, non trova applicazione, tranne in casi particolarmente gravi, cosa non verificatasi nel caso di specie, con conseguente falsità della denuncia, in cui si individuava un responsabile del sinistro, al fine di rendere esigibile il risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni. Ne discende, pertanto, la inammissibilità del ricorso della Le CO.
8. Il ricorso di NI RI è fondato in riferimento al capo 83). - -La motivazione per il detto capo di imputazione art. 110, 642 cod. pen. si rinviene a pag. 74 della sentenza impugnata: la stessa risulta basata unicamente sul rapporto di amicizia e di affinità tra l'imputato e AR RI, che aveva subito un sinistro e si era rivolto all'imputato per ottenere una relazione medico- legale;
inoltre, si fa riferimento a due conversazioni intercettate all'interno dello studio OL tra il TO e✓ AR RI, alla presenza dell'imputato, da cui sarebbe evincibile, al più, la consapevolezza, da parte di NI RI, dell'insussistenza di postumi rilevanti del sinistro. Sul punto della condotta penalmente rilevante dell'imputato, in termini di accordo con il TO e di istigazione nei confronti del RI AR, invece, non si rinviene, in sentenza, alcuna adeguata motivazione, al di là di un generico richiamo ad un accordo implicito tra l'imputato ed il TO, il che appare una mera congettura.
Considerato che
neanche la sentenza di primo grado, a pag. 208 della motivazione, offre riferimenti probatorio più chiari sul punto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Inoltre, la sentenza impugnata va annullata anche in riferimento al trattamento sanzionatorio, atteso che nei confronti di NI RI la Corte territoriale ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo 70), ed ha confermato la condanna in 22 f riferimento ai capi di imputazione 81), 82), 83), con determinazione della pena in mesi dieci di reclusione, in tal senso incorrendo in un palese violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che la sentenza di primo grado aveva fissato la pena nei confronti del RI, incluso il capo 70, ritenuta fattispecie più grave, in mesi nove di reclusione. Ne consegue l'annullamento della sentenza nei confronti di RI NI limitatamente al capo 83), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
9. Il ricorso di FO NZ è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato per il capo 56) - art. 642 cod. pen., contestato alla data del 31/01/2008 - relativamente al quale la Corte di merito, a pag. 46 della sentenza impugnata, ha osservato come, oltre ad un periodo di sospensione della prescrizione pari a mesi tre, al NZ fosse stata contestata la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., che impediva la prescrizione. A questo proposito va ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 1856 del 17/12/2013, dep. 17/0172014, Unipol Assicurazioni s.p.a., Rv. 258012), l'art. 642 cod. pen. è strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, la quale prevede, nei primi due commi, cinque diverse fattispecie di reato il danneggiamento dei beni assicurati e la - falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo;
la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo - che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro. Quanto ai rapporti fra l'art. 642 e l'art. 640 cod. pen., non vi è dubbio che fra le due norme vi sia un rapporto di specialità, in quanto la prima disposizione ha la stessa struttura dell'art. 640 cod. pen., da cui si differenzia per la specifica natura degli interessi tutelati, ossia il patrimonio dell'assicuratore 22906 del 16/05/2012, Brogi, Rv. 252997;(Sez. 2, sentenza n. Sez. 2, sentenza n. 12210 del 20/02/2007, P.G. in prc. Crisomolo, Rv. 236132), per il soggetto attivo (per le ipotesi che presuppongono la stipula di un contratto e, quindi, la qualifica di soggetto assicurato), e per l'elemento materiale dei raggiri e degli artifizi, costituiti da elementi speciali rispetto a quelli generici previsti per il reato di truffa. In particolare, le condotte previste dall'art. 642 cod. pen. altro non sono che particolari artifizi e raggiri previsti espressamente dal legislatore e che, quindi, caratterizzano e differenziano il suddetto reato da quello della truffa. Tanto premesso, va ricordato come non si sia mai dubitato che il delitto di truffa si consumi al momento del conseguimento del profitto, ma che, anche volendo 23 f ritenere la fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen., reato a consumazione anticipata, certamente non si può fissare la consumazione del reato, nel caso in esame, alla data del sinistro, atteso che sono state contestate successive condotte di formazione di falsa documentazione. Ne consegue che il motivo è inammissibile, anche alla luce della contestata recidiva, per cui il tempo necessario a prescrivere risulta pari ad anni dieci e, considerata l'ultima la data delcondotta contestata 31/01/2008 corrispondendo all'ultima relazione medica rilasciata al NZ -, il reato non era prescritto alla data della sentenza impugnata. Come noto, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 10. Il ricorso di LA MA è inammissibile. Il reato di cui al capo 36), ascritto all'imputatą, è stato dichiarato prescritto dalla sentenza impugnata, con motivazione, a pag. 24, che riferisce un concludente quadro probatorio ed è integrata, sul punto, anche dalla motivazione della sentenza di primo grado. In ogni caso, deve ricordarsi che "Nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, la quale, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., deve risultare dal testo del provvedimento impugnato." (Sez. 6, sentenza n. 48471 del 28/11/2013, P.G. Fontana ed altri, Rv. 258169). 11. Il ricorso di AR AP è inammissibile. artt. 110,Il ricorrente è stato condannato per la fattispecie di cui al capo 75 642 cod. pen.- e la motivazione della sentenza evidenzia la convergenza delle fonti dichiarative del GR e dell'BR e la congruità della pena. Il ricorso appare del tutto generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza, sul punto. Peraltro, come emerge dalla generica formulazione del motivi di appello, nulla di specifico era stato dedotto in riferimento alla tempestività della querela ed alla carenza di procura speciale da parte del difensore che l'aveva proposta, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso che, sul punto, deve essere qualificato come motivo nuovo, non sottoposto al vaglio del giudice del gravame. 12. I ricorsi di NI TA, DE TA, IA AR sono inammissibili, dovendosi, in ogni caso, in relazione alla posizione di NI 24 k TA e di DE TA, limitatamente alle imputazioni di corruzione, di cui agli artt. 319 e 321, cod. pen., annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, richiamandosi sul punto la motivazione in precedenza illustrata nei confronti del coimputato TO, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio in riferimento ad NI TA ed a DE TA. Nel resto, come detto, i ricorso sono inammissibili. In riferimento ai reati di cui ai capi 84) e, 85) artt. 110, 642 cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, a pag. 75 e segg., pur se sintetica, appare del tutto esaustiva, anche perché descrive la ricostruzione del fatto ed il contenuto delle intercettazioni, dando conto anche dei motivi di appello. I ricorsi, al contrario, appaiono evidentemente reiterativi del gravame, oltre che in fatto, in quanto tendenti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti. In sede di gravame, inoltre, non era stata formulata alcuna richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., per cui il relativo motivo di ricorso è del tutto inammissibile. Quanto alla dedotta prescrizione, in riferimento ai capi 84) ed 85), contestate, rispettivamente, fino al dicembre 2008, per il capo 84, e nei mesi di ottobre e novembre 2008, per il capo 85, la prescrizione più vicina sarebbe decorsa a maggio 2016, quindi in epoca successiva alla sentenza impugnata, con la conseguenza che l'inammissibilità dei ricorsi esclude la rilevanza della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 13. Il ricorso di RY RI CA è inammissibile. La ricorrente è stata condannata per la fattispecie di cui al capo 45) - artt. 110, 642 cod. pen.- con motivazione a pag. 31 della sentenza impugnata, che si basa sulle dichiarazioni dei coimputati De DI e TO, oltre che sulle intercettazioni, con particolare riferimento a quella del 23/06/2008, da cui risulta che la ricorrente fosse stata istruita sui sintomi che avrebbe dovuto riferite al medico dell'assicurazione, in tal modo evidenziandosi il suo concorso nel reato e la sua piena consapevolezza della condotta illecita In riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la sentenza impugnata ha affermato con motivazione del tutto priva di vizi - rilevabili nella presente sede - che la ricorrente era la principale interessata alla riscossione del maggiore indennizzo, il che esclude la configurabilità dell'invocata attenuante. Assolutamente corretto e scevro da vizi risulta, infine il calcolo della pena: in primo grado nei confronti dell'imputata era stata determinata una pena di mesi 25 f sette di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione;
in appello è stata dichiarata la prescrizione del capo 47) e la pena è stata ridotta a mesi sei, considerando come pena base, per il capo 45, quella di mesi nove di reclusione, diminuita per le già concesse circostanze attenuanti generiche a mesi sei di reclusione. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di QU ES, QU VI, NZ FO, LA MA, AP AR, AR IA, CA RY RI e Le CO IA RO, discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti imputati al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, TO IO va condannato al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Grouparma Assicurazioni s.p.a., liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
gli imputati indicati nell'atto di costituzione di parte civile della Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. vanno condannati al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, liquidati in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
gli imputati indicati nell'atto di costituzione di parte civile della Società Cattolica di Assicurazione Coop. ARL vanno condannati al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, liquidati in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
gli imputati indicati nella comparsa conclusionale della parte civile Unipolsai Assicurazioni s.p.a. vanno condannati al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, liquidati in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
gli imputati indicati nella comparsa conclusionale della parte civile Zurich Insurance p.l.c. vanno condannati al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, liquidati in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
gli imputati indicati nella comparsa conclusionale della parte civile Fondiaria-Sai s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a. vanno condannati, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalle predette, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO IO, TA NI e TA DE limitatamente alla imputazione di cui all'art. 319 cod. pen., perché il fatto non sussiste;
dichiara nel resto inammissibili i ricorsi dei predetti e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di FO IA IS, limitatamente alla 26 condanna alle spese, che elimina. Annulla la predetta sentenza nei confronti di RI NI limitatamente al capo 83) con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Annulla la medesima sentenza nei confronti di ZZ IN e QU SI limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili i ricorsi di QU ES, QU VI, NZ FO, LA MA, AP AR, AR IA, CA RY RI e Le CO IA RO, in relazione alla quale dispone la correzione del dispositivo della sentenza-documento di appello, nel senso che deve dichiararsi prescritto anche il reato di cui al capo 78); condanna gli imputati i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna TO IO al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Grouparma Assicurazioni s.p.a. che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
condanna gli imputati indicati nell'atto di costituzione di parte civile della Duomo Unione Assicurazioni s.p.a. al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
condanna gli imputati indicati nell'atto di costituzione di parte civile della Società Cattolica di Assicurazione Coop. ARL al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
condanna gli imputati indicati nella comparsa conclusionale della parte civile Unipolsai Assicurazioni s.p.a. al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
condanna gli imputati indicati nella comparsa conclusionale della parte civile Zurich Insurance p.l.c. al rimborso delle spese sostenute dalla predetta, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge;
condanna gli imputati indicati nella comparsa conclusionale della parte civile Fondiaria-Sai s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a. al rimborso delle spese sostenute dalle predette, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge, precisando che le predette condanne in favore delle ricordate parti civili sono da intendersi in solido. Così deciso in Roma, il 05/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Maurizio Fumo شنهاد شدهpscifi my Фотли Сом Depositato in Cancelleria Roma, 1 12 2 GEN. 2019 Funzionario Qudiziario Diska UBALDA