Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell'azione da proporre in sede civile).
Commentari • 8
- 1. PROCESSO PENALE: proscioglimento per particolare tenuita’ del fatto e responsabilita’ civile.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di F. T., con ordinanza del 27 aprile 2021, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 aprile 2021 (reg. ord. n. 122 del 2021), il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, «quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti» dello stesso …
Leggi di più… - 3. Annullamento con rinvio: se reato prescritto, giudice civile (Cass. 22065/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 gennaio 2023
L'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale. In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo …
Leggi di più… - 4. Tenuità del fatto comporta risarcimento alla vittima del reato (Corte Cost. 173/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2022
Quando il giudice penale proscioglie per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., può decidere anche sulla domanda civile restitutoria o risarcitoria, nel rispetto dei diritti costituzionali e convenzionali della vittima del reato, e del principio generale di ragionevolezza e quello più specifico di ragionevole durata del processo. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 aprile 2021 (reg. ord. n. 122 del 2021), il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, «quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti» dello stesso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2016, n. 6347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6347 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
06347-17 / REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3096/2016 MAURIZIO FUMO Presidente. REGISTRO GENERALE N.4873/2016EDUARDO DE GREGORIO GRAZIA MICCOLI -Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RA IP nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/06/2015 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI che ha concluso per Prifetto RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 12 giugno 2016 il Tribunale di Catania, in riforma della sentenza del locale Giudice di pace, proscioglieva, ai sensi degli artt. 1 e ss. d. lgs. n. 28/2015, PP La TR dal delitto continuato di minaccia ascrittogli per la speciale tenuità dell'offesa, condannandolo, però, a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquidava in euro 800. 2 - Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato. 2 1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare - delle norme del d. lgs. n. 28/2015 per avere il giudice disposto la condanna dell'appellante prosciolto alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Una possibilità che le norme che hanno introdotto l'art. 131 bis nel codice penale non prevedono e che è, pertanto, esclusa. -2 - 2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione non avendo il giudice motivato le ragioni della condanna alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1 L'art. 538 cod. proc. pen. prevede che il giudice possa decidere sulla domanda per il risarcimento dei danni proposta dalla parte civile solo quando vi sia una sentenza di condanna, che l'art. 533 del medesimo codice definisce come la sentenza che, provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, gli commini la relativa pena. L'art. 541 cod. proc. pen. consente la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel solo caso in cui si sia pronunciata la sentenza prevista dall'art. 538 cod. proc. pen.. Si deve pertanto concludere che solo la sentenza di condanna e quindi di accertamento della penale responsabilità dell'imputato, di fissazione di una pena e di condanna per la responsabilità civile legittimi la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. E', allora, evidente che la pronuncia del giudice ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. non rientra nel novero delle sentenze di condanna poiché, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento del medesimo per quella causa di non punibilità. Nell'ordinamento processuale si rinviene una sola eccezione alla regola della permanenza delle statuizioni civili (e della conseguente condanna alle spese) in caso di sentenza che non disponga la condanna ai fini penali dell'imputato ed è quella prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., che (per la sua natura di eccezione) è sempre stato ritenuto di stretta interpretazione, in cui si dispone che quando vi 1 ге sia il proscioglimento dell'imputato per essere il reato a lui attribuito estinto per amnistia o prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve, in presenza di una condanna nel grado precedente, decidere sulle statuizioni civili. Analoga norma non è stata dettata per il caso di specie, per il proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e la sentenza impugnata va pertanto annullata nel solo punto oggetto del ricorso, la condanna dell'imputato a rifondere le spese della costituita parte civile, non avendo peraltro, questa, confermato neppure le statuizioni civili. Allo stato della legislazione dunque i diritti del danneggiato potranno trovare adeguata tutela nella sola azione da proporre avanti al giudice civile, con modalità analoghe a quelle che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente dettato per il caso della abrogatio criminis con sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Schirru Rv. 267884.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di parte civile, che elimina. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio Fumo | Enrico Vittorio Stanislao Scarlini семізі حسن ST NIPOCITATA IN CANCELLERIA asd 10 FEB 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel anzune Bu un 2