Sentenza 27 maggio 2016
Massime • 1
Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 41784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41784 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2016 |
Testo completo
4 1784 /19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 27/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1676/2016 STEFANO PALLA Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.49124/2014 EDUARDO DE GREGORIO ROSA PEZZULLO PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI PE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/06/2014 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Z. ん ん SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna a pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 217 legge Fall., negando la richiesta prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, per il divieto di cui all'art 69 co 4 cp.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato l'inosservanza della legge penale, poiché la Corte aveva negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, nonostante la chiara incostituzionalità della norma in parola. Il difensore dell'imputato in data 18 Maggio 2016 ha fatto pervenire memoria con la quale ha richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. All'odierna udienza il PG dr Pinelli ha concluso per l'inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile.
1.Il ricorrente, tramite l'apparente doglianza di violazione di legge ed insufficienza di motivazione ha criticato nel pieno merito la valutazione dei Giudici torinesi circa la mancata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, esplicitamente chiedendo una più attenta valutazione degli elementi addotti dalla difesa e prospettando, in termini del tutto generici, l'incostituzionalità della norma ex art 99 comma 4 cp.
2. A fronte di tale sommaria critica va osservato che la motivazione ha fatto corretto riferimento al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, ai sensi della norma di cui all'art 69 co 4 cp., sottolineando, altresì, che l'atto di appello neppure ne aveva chiesto l'esclusione.
3. La richiesta di prescrizione va disattesa proprio in ragione della ritenuta recidiva reiterata, neppure contestata nel ricorso, in adesione ai consolidati principi enunciati da questa Corte sul tema, poiché la circostanza aggravante personale deve intendersi applicata non solo quando importa l'aggravio di pena che le è proprio ma anche quando ha come effetto quello di neutralizzare la diminuzione di pena derivante dalle circostanze attenuanti. Così, Sez. 2, Sentenza n. 2731 del 02/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016 ) Rv. 265729 : Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. Nella fattispecie in esame la prescrizione del delitto, aumentata di 2/3 per la recidiva reiterata, si maturerà solo il 14.5.2018. して Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille in favore della cassa delle ammende. Deciso il 27 Maggio 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr Stefano Palla Dr Eduardo de Gregorio ама で、 StefansГ DEPOSITATA IN CANCELLERIA adell 5- OIT 2016 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuise orjum 2