Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 41784
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Sentenza 27 maggio 2016

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Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 41784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41784
    Data del deposito : 27 maggio 2016

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