Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati.
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Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2013, n. 45965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45965 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 10/10/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2554
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 34353/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AB N. IL 07/07/1972;
avverso la sentenza n. 2807/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. D'ANGELO Giovanni, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AT ZI propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Palermo del 24 giugno 2013 che ha parzialmente riformato (in punto pena, in seguito alla dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo B) la sentenza di primo grado di condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato e truffa.
2. A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. violazione e falsa applicazione degli artt. 476 e 640 c.p.. Secondo il ricorrente il reato di falso sarebbe assorbito in quello di truffa.
b. Con il secondo motivo di ricorso contesta la incongrua valutazione di gravità operata dai giudici di merito con riferimento al reato di falso materiale in atto pubblico.
c. Infine, deduce violazione di legge in merito alla ritenuta ipotesi di cui all'art. 476 c.p., invece di quella di cui all'art. 480, ritenendo che il verbale della commissione medica sia una certificazione e non un atto pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato: è configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa;
in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati (Sez. 5^, n. 21409 del 05/02/2008, Franchi, Rv. 240081).
2. Il bene giuridico che il reato di falso protegge è l'interesse di garantire la pubblica fede, mentre il bene giuridico protetto nel delitto di truffa è l'interesse concernente l'inviolabilità del patrimonio;
i due cennati reati, oltre ad obbiettività giuridiche distinte, presentano elementi strutturali diversi in riferimento ai quali non V'è alcun rapporto di specificità, per il quale occorre il necessario presupposto della esistenza di una norma generale e di una norma speciale, ambedue destinate a disciplinare la stessa materia (cfr. Sez. 2^, n. 297 del 14/11/1989, Scarcelli, Rv. 183021).
3. Il secondo motivo di ricorso è incomprensibile e dunque inammissibile per genericità.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato: questa stessa sezione ha già avuto modo di affermare che i verbali delle commissioni mediche di primo grado e quelli della commissione medica superiore per la concessione delle pensioni a militari e a civili sono atti che fanno fede fino a querela di falso. Invero, alle commissioni mediche sono attribuiti per legge ed in modo esclusivo gli accertamenti sanitari relativi alle menomazioni dell'integrità fisica delle persone, accertamenti che vengono riassunti in verbali che hanno forza probante sia nei rapporti interni della PA, sia nei riguardi dei terzi (Sez. 5^, n. 5647 del 29/03/1973, ANGIONE, Rv. 124709).
5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2013