Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49584
CASS
Sentenza 27 ottobre 2015

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Massime2

E valida la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, il cui sopravvenuto stato di detenzione non sia noto al giudice procedente.

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia nei processi in cui, ai sensi dell'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore.

Commentari3

  • 1Art. 420-quater - Sospensione del processo per assenza dell’imputato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 420-quater) Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis, infatti, vanno …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021

    Omissione della dichiarazione di contumacia: nessuna nullità ma all'imputato competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, tra cui la notificazione dell'estratto contumaciale. Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49584
Data del deposito : 27 ottobre 2015

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