Sentenza 29 febbraio 2016
Massime • 1
È valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio).
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- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/02/2016, n. 35542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35542 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2016 |
Testo completo
355 42/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 29/02/2016 Composta da: Sent. n. sez. 631/2016 MAURIZIO FUMO -Presidente -- REGISTRO GENERALE N.43779/2015 PIERO AV AO AN BR OS LL Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI VA BA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/05/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/02/2016, la relazione svolta dal Consigliere OS LL Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Guido Lombardi in sostituzione dell'avv. Isidoro Genna, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 30.1.2014 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna del 30.1.2014, con la quale CI OV TT era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di furto aggravato di un modulo di assegno e di falsa compilazione di tale assegno.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza e di tutti gli atti precedenti per mancata notifica del decreto di citazione diretta a giudizio all'imputato detenuto, in violazione dell'art. 156 c.p.p. in particolare, il decreto di citazione diretta a giudizio, datato 17.1.2012, non è stato notificato al ricorrente, all'epoca dei fatti ristretto presso la Casa Circondariale di Marsala, così come risulta dall'elenco dei movimenti carcerari allegato al ricorso e ciò, in violazione dell'art. 156 c.p.p., la cui inosservanza, determina la nullità dell'udienza e di tutti gli atti successivi;
costituisce infatti ius receptum il principio, secondo il quale, l'omesso avviso della data fissata per l'udienza, costituendo palese violazione del diritto dell'imputato di partecipazione al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, per il caso di omessa citazione dell'imputato, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza dell'udienza dibattimentale della quale l'imputato abbia, in altro modo, avuto notizia;
peraltro, il giudice, prima di procedere in contumacia, ha l'obbligo di controllare la regolare costituzione delle parti, e prima di dar inizio al dibattimento, deve accertare la causa della mancata comparizione dell'imputato, anche se detenuto, in quanto costui, per il suo stato di detenzione, non ha libertà di movimento, ma sottostà alle determinazioni in merito delle autorità preposte al luogo di detenzione ovvero incaricate della traduzione da detto luogo a quello di celebrazione del dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1 Ed invero, la deduzione circa l'omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio al ricorrente, all'epoca dei fatti detenuto per altro, omette di confrontarsi con quanto specificamente evidenziato dal giudice d'appello, circa la notifica del decreto in questione al difensore di fiducia, avv. Buonanno, quale domiciliatario dell'imputato ed in proprio. Sul punto deve evidenziarsi come, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568).
2. In ogni caso, si osserva che la valutazione della Corte circa la validità della notifica effettuata al difensore quale domiciliatario dell'imputato, oltre che in proprio, appare immune da censure, costituendo esatta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui è valida la notifica • all' imputato detenuto anche per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal presso il luogo di detenzione. medesimo e non (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), avendo anche l' imputato detenuto la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 43772 del 14/10/2014, Rv. 260624).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29.2.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente More Pezull Rosa Pezzullo Maurizio Fumo exvizi Depositata in Cancelleria Roma, li 26 AGO 2016 CA Funzionario Giudiziario Carmela LANZUISE J E O T R N Verjum O E C