Articolo 84 del Codice di procedura civile
Articolo 80Articolo 78
Versione
21 aprile 1942
Art. 84.
(Poteri del difensore).

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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