Provvedimento: […] E' dunque logico che, nella fisiologia, l'atto di impulso al procedimento di negoziazione assistita debba provenire personalmente dalla parte che intende esercitare in giudizio un'azione, o da un suo procuratore speciale al compimento dell'atto. Quest'ultimo, infatti, non rientra tra gli atti che, ai sensi dell'art. 84 c.p.c. il difensore può porre in essere in forza della procura quella lite che il procedimento di negoziazione assistita mira invece ad evitare. D'altro canto, anche da un punto di vista letterale, si deve osservare che l'art. 84 c.p.c. attribuisce al difensore della parte il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente alla parte, ma gli atti del procedimento di negoziazione
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