Sentenza 23 marzo 2012
Massime • 1
In tema di querela, ai fini della validità della procura speciale rilasciata in via preventiva da una persona giuridica è necessario che la stessa indichi tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante al momento del suo rilascio e, dunque, è necessario che questi precisi quantomeno per quali tipologie di reato intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba attivarsi.
Commentari • 2
- 1. Proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità: requisiti della querela e procura speciale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante e preclusione alla procedibilità penale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2012, n. 25138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25138 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2012 |
Testo completo
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 23/03/2012
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 676
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 40116/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OG IO N. IL 24/03/1947;
2) GH ED N. IL 07/11/1975;
3) IN IM N. IL 26/08/1972;
4) LA LI N. IL 31/05/1970;
5) IN GI N. IL 14/06/1976;
6) CA CO N. IL 21/11/1981;
7) AS AN N. IL 27/06/1964;
8) AS MA N. IL 10/05/1968;
9) TO HA AU N. IL 15/05/1977;
10) TO HA NA N. IL 02/10/1980;
11) LA AN LU N. IL 13/12/1959;
12) AM AR N. IL 13/04/1973;
13) ER AN N. IL 05/06/1962;
14) DE EN RI N. IL 26/12/1985;
avverso la sentenza n. 5657/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO AN DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Aniello Roberto, ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con riferimento a tutte le condanne per il reato di cui all'art. 642 c.p. per difetto di procedibilità; inammissibilità nel resto per tutti i ricorsi;
Per la parte civile sono presenti: l'Avvocato Buzzelli per AL Subalpina Spa, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi il provvedimento impugnato. Deposita nota spese;
l'Avvocato Bonaccorsi in sostituzione dell'avv. Faletti per AXA Assicurazioni Spa, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi il provvedimento impugnato. Deposita nota spese;
l'Avvocato Obert per DI Assicurazioni Spa, anche in sostituzione dell'avv. Calieri per Toro Assicurazioni Spa, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi il provvedimento impugnato. Deposita nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri soggetti, sono stati sottoposti a procedimento penale in relazione a condotte delittuose poste in essere per ottenere risarcimenti assicurativi non dovuti, poiché relativi ad incidenti stradali mai avvenuti ed aventi per oggetto l'acquisizione e l'utilizzazione di documentazione medica fondata su false dichiarazioni dei rispettivi interessati e sulla collaborazione di medici compiacenti.
2. Principale ideatore e artefice di tale attività fraudolenta, secondo l'accusa, sarebbe stato CA AN, laureato in scienze politiche, che nel proprio ambiente si qualificava come avvocato specializzato in pratiche legali relative a sinistri stradali e che usava seguire i propri clienti in un determinato bar di Torino (il bar Jolly di piazza Rivoli) e solo eccezionalmente presso la propria abitazione, adibita a studio.
3. Particolare rilievo avrebbe assunto nella vicenda anche la figura dell'ortopedico OG IL, le cui certificazioni accompagnarono numerose richieste risarcitorie avanzate dal CA relativamente a sinistri stradali mai avvenuti.
4. Quanto ai referti ottenuti in ospedale veniva contestato il falso ideologico in atto pubblico per induzione ex artt. 479 e 48 c.p. sulla base di tre presupposti: - che il medico ospedaliero in servizio, sia al pronto soccorso sia in reparto, rivesta la qualità di pubblico ufficiale;
- che la documentazione medica abbia natura di atto pubblico;
- che, inoltre, la stessa fosse stata unicamente frutto dell'errore in cui il sanitario sarebbe caduto per effetto dell'inganno dei pazienti, risultando di conseguenza estraneo alla condotta delittuosa.
5. Il Tribunale, ritenuti fondati i primi due presupposti, respingeva il terzo, escludendo che il medico possa pervenire a conclusioni diagnostiche unicamente indotte dalle false dichiarazioni del paziente, in quanto esse devono essere attentamente valutate e verificate dal medico ed esclusa nei casi in esame la configurabilità sia del reato di cui all'art. 483 c.p., peraltro non contestato, a carico dei privati, sia del falso ideologico per induzione in errore del p.u., perveniva alla conclusione che "occorre valutare invece caso per caso se le attestazioni riportate dai medici nei singoli certificati integrino gli estremi del falso ideologico del pubblico ufficiale, eventualmente commesso in concorso con il paziente che a lui si è presentato" (cfr. sent. di primo grado, p.38). Pronunciandosi infine in senso favorevole alla possibile individuazione di eventuali responsabilità in tal senso di medici autori di certificati di pronto soccorso, anche a fronte della diversa contestazione ex artt. 48 e 479 c.p., il Tribunale auspicava in tal senso l'attivazione del P.M..
6. Quanto alle contestazioni di truffe ai danni delle compagnie assicuratrici, il Tribunale escludeva il concorso del reato di cui all'art. 640 c.p. con quello di cui all'art. 642 c.p., ritenendo assorbito il primo nel secondo, risultando caratterizzato quest'ultimo dall'elemento specializzante del fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore, conseguendone, nei casi di duplice contestazione, l'esclusione del primo e la procedibilità a querela espressamente prevista per il secondo. Sotto questo secondo aspetto il Tribunale, pur ritenendo legittima, per la possibilità prevista dall'art. 37 disp. att. c.p.p. e art. 122 c.p.p. di rilasciare procura speciale in via preventiva, la prassi delle compagnie assicuratrici di conferire a procuratori speciali, quali rappresentanti dell'ente, il potere di querela anche in relazione a fatti non ancora avvenuti, rilevava la necessità di indicare con molta precisione nella procura i fatti che ne costituissero oggetto, pervenendo alla conclusione di ritenere inefficaci le querele presentate da soggetti investiti di tale potere sulla base di formule generiche, quali ad esempio la semplice previsione del potere di "presentare a nome della società denunce e querele".
7. Sulla base di queste premesse, e con riferimento agli odierni ricorrenti, il Tribunale pronunciava condanne in relazione agli addebiti, in tutto o in parte, di cui ai capi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, (con le precisazioni di cui si dirà in seguito); - dichiarava l'improcedibilità per difetto o remissione di querela in relazione a diverse ipotesi di truffa ex art. 642 c.p. comprese in diversi dei predetti capi (2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 36) e per intervenuta prescrizione (totale per gli addebiti di cui ai capi 16, 22; parziale per il capo 23); - pronunciava più assoluzioni (talune parziali, ossia limitatamente a taluni imputati o a taluni addebiti) per i capi 3, 7, 10, 12, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 34, 35. Ritenuta la recidiva per OG IL (semplice), AS AR (reiterata e specifica), AL ND (reiterata, specifica, infraquinquennale), GH ED (infraquinquennale), LI (semplice), AM (semplice e infraquinquennale) e CI (semplice), affermandone la responsabilità, condannava in particolare: AS AR per il reato di cui al capo 8, riqualificato ex artt. 81 cpv., 110 e 479 c.p., ritenuta la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione (pena base anni 3, aumentata ex art. 99 c.p. ad anni 3 mesi 4, ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di un mese per ognuno degli altri tre certificati); AS GI, TO HA UL e TO HA PA per il reato di cui al capo 8, riqualificato ex artt.81, 110, 476 e 479 c.p., riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ciascuno (pena base anni 1, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di un mese per ognuno degli altri tre certificati);
- OG IL per i reati di cui all'art. 481 c.p. ai capi 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23 (limitatamente ai falsi certificati in data 23.7.2002, 6.9.2002, 10.04.2003 e 20.5.2003), 25, 27, 28, 29, 34, nonché dei reati di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 642 c.p., comma 2 ai capi 25 (esclusa l'ipotesi di truffa) e 34,
ritenute la recidiva e la continuazione, alla pena di anni 3 mesi 9 di reclusione ed Euro 400 di multa;
- LA NN CI per il reato di cui al capo 36, riqualificato ex artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p., riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 e mesi
4 di reclusione con la sospensione condizionale;
- LA LI per i reati di cui ai capi 29, 31 e 36, riqualificati ex artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p., nonché del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 642 c.p., comma 2, di cui al capo 31, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione (pena base per uno dei nove delitti di falso di cui capi 29, 31 e 36, anni 3, aumentata ex art. 81 cpv., per gli altri otto delitti di falso e con la frode ex capo 31);
- DE EN IZ per il reato di cui al capo 36,
riqualificato ex artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p., riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2 ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione con la sospensione condizionale;
- AM AR per i reati di cui ai capi 27 e 36,
riqualificati ex artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p., ritenute la recidiva e la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione;
- GH ED per i reati di cui ai capi 29 e 32, riqualificati ex artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p., ritenute la recidiva e la continuazione, alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione (pena base per uno dei cinque delitti di falso di cui ai capi 29 e 32, anni 3 aumentata ex art. 81 cpv., per gli altri delitti di falso di cui al capo 32);
- CA CO per il reato di cui al capo 24, riqualificato ex artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p., riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione con la sospensione condizionale;
- IN MA per i reati di cui ai capi 27, 29, 31, 32 e 36, riqualificati ex artt. 81 cpv., 110, 476 e 479 c.p. e (quanto al capo 31) art. 642 c.p., comma 2, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione (pena base per uno dei dodici delitti di falso di cui ai capi 27, 29, 31, 32 e 36, anni 3 aumentata ex art.81 cpv., per gli altri delitti di falso e con la frode di cui al capo
31);
- IN OR per i reati di cui al capo 29, riqualificato ex artt. 48, 476 e 479 c.p., ritenuta la continuazione, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione con la sospensione condizionale.
8. Il Tribunale dichiarava, invece, non doversi procedere
contro
ER EA in ordine ai reati a lui contestati al capo 13 della rubrica, qualificati come violazione agli artt. 56, 110 e 640 c.p. e art. 642 c.p., comma 2, escluse le ipotesi di truffa di cui all'art. 640 c.p., così modificata l'originaria imputazione, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per difetto di querela;
assolveva FI EA dai reati a lui ascritti al capo 18 della rubrica, qualificati come violazione all'art. 479 c.p., perché il fatto non sussiste. Assolveva FI EA dai reati di cui agli artt. 81, 110 e 479 in relazione all'art. 476 c.p., così modificata l'imputazione del reato loro ascritto al capo 25 della rubrica, originariamente qualificato come violazione agli artt.48, 476 e 479 c.p., per non aver commesso il fatto. Assolveva
FI EA dai reati a lui ascritti al capo 25 della rubrica, qualificati come violazione all'artt. 481 e 110 c.p., art.112 c.p., n. 1, art. 640 c.p. e art. 642 c.p., comma 2, escluse le ipotesi di truffa di cui all'art. 640 c.p., così modificata l'originaria imputazione, per non aver commesso il fatto.
9. Veniva, inoltre, pronunciata condanna alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque a carico di AS, CI, LA, LI, AM, GH e IN e dell'interdizione dalla professione medica per CI per anni 3 mesi 2 e per OG per anni 3 e mesi 9. 10. Su appello del P.G. e dei difensori degli imputati, la Corte di secondo grado così statuiva (si riportano solo le statuizioni relative agli odierni ricorrenti): "in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 15.12.2008 nei confronti di AL ND, AS GI, AS AR, CI AR AT, OG IL, LL NT, LA NN CI, LA LI, IA AL, IN MA, DE EN IZ, ER EA, LI NI, AM AR, GH ED, NA TA, CA CO, HI UI, RA IA, TO HA UL, TO HA PA, AS DE, AS AN, AS IO, AS CC, IN OR, IN MA, IN NO;
11. - assolve AS GI, AS AR, TO HA UL e TO HA PA dal reato di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 8, perché il fatto non sussiste e dichiara gli stessi nonché AL ND e OG IL responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 642 c.p., comma 2, pure contestato al capo 8;
12. - assolve AS DE, AS AN, AS IO, AS CC dal reato di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 17, perché il fatto non sussiste e dichiara non doversi procedere nei confronti degli stessi e di OG IL in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., art.112 c.p., n. 1, art. 642 c.p., comma 2, pure contestato al capo 17,
per intervenuta prescrizione;
13. - dichiara ER EA responsabile dei reati di cui ai capi 18 e 25, già riqualificati quanto a quest'ultimo come reati ex artt. 481 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 642 c.p., comma 2;
14. - esclusa la ritenuta aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2 dichiara non doversi procedere nei confronti di CI
AR AT e AS AR, limitatamente al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 642 c.p., comma 2, in ordine a tutti i reati di cui al capo n. 20 per intervenuta prescrizione;
15. - assolve CA CO dal reato di cui all'art. 479 c.p. e art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 24, perché il fatto non sussiste e lo dichiara responsabile in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 642 c.p., comma 2, pure contestato al capo 24;
16. - assolve IN MA, IA AL, LI NI, AM AR e RA IA dal reato di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 27, perché il fatto non sussiste e dichiara gli stessi nonché OG IL responsabili in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 642 c.p., comma 2, pure contestato al capo 27;
17. - assolve IN MA, LA LI, GH ED e IN OR dal reato di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 29, perché il fatto non sussiste e dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 642 c.p., comma 2, pure contestato al capo 29, per intervenuta prescrizione;
18. - assolve IN MA, LA LI, IN NO e HI UI dal reato di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 31, perché il fatto non sussiste e dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 642 c.p., comma 2, pure contestato al capo 31, per intervenuta prescrizione;
19. - assolve IN MA e GH ED dal reato di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 32, perché il fatto non sussiste e dichiara gli stessi responsabili del reato di cui all'art. 642 c.p., pure contestato al capo 32;
20. - assolve LA NN CI, DE EN IZ, IN MA, LA LI, AM AR dal reato di cui all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, contestato al capo 36, perché il fatto non sussiste e li dichiara responsabili del reato di cui all'art. 642 c.p., pure contestato al capo 36;
21. - dichiara non doversi procedere nei confronti di OG IL in ordine a tutti i reati a lui ascritti di cui al capo 2, in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e art. 642 c.p., comma 2 di cui al capo 3, in ordine al reato di cui all'art.481 c.p., commi 1 e 2 contestato al capo 10 (limitatamente ai certificati CESCON), in ordine ai reati di cui al capo 21 e al capo 23 (relativamente agli episodi dalle date 23.07.2002, 6.9.2002, 10.4.2003 e 20.05.2003);
22. - dichiara OG IL responsabile inoltre dei reati di cui al capo 10 (limitatamente ai certificati GUARNA) e al capo 12 (limitatamente ai certificati DE BIASI);
23. condanna AL ND alla pena di anni uno e mesi due e ridetermina le pene inflitte a:
24. AS GI in anni uno di reclusione;
25. AS AR, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestate, in anni uno di reclusione;
26. OG IL, esclusa la recidiva contestata, in anni 2 e giorni 15 di reclusione e riduce la pena accessoria dell'interdizione dalla professione medica a mesi sei e giorni quindici;
27. LA NN CI e DE EN IZ, valutate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, in mesi otto di reclusione ciascuno;
28. LA LI, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di anni uno di reclusione;
29. ER EA, esclusa l'aggravante di cui all'art. 476 c.p.p., comma 2 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche,
ritenute prevalenti sulla ritenuta aggravante, in anni uno e mesi tre di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione sul certificato del casellario giudiziale;
30. visto l'art. 31 c.p. applica a ER EA la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per mesi otto e dell'interdizione dalla professione medica per mesi uno;
31. AM AR, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestate, in anni uno e mesi due di reclusione;
32. GH ED, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva e all'aggravante contestate, in anni uno di reclusione;
33. CA CO, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in mesi otto di reclusione;
34. TO HA UL e TO HA PA, valutate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, in mesi otto di reclusione ciascuna;
35. IN MA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, in anni uno e mesi due di reclusione;
36. elimina le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque irrogate dal giudice di primo grado;
37. conferma nel resto la sentenza appellata e condanna ER EA al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio;
38. v.to l'art.578 c.p.p., conferma le statuizioni civili in favore della compagnia AL Subalpina Assicurazioni s.p.a. ora AL Assicurazioni s.p.a. e condanna IN MA, LA LI, IN NO e HI UI alla rifusione in favore di detta parte civile delle spese di continuata assistenza e rappresentanza che liquida in complessivi Euro 1.600,00 oltre IVA e CPA;
39. condanna ER EA, in solido con OG IL, al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 25 in favore della costituita parte civile Zurich Insurance Company S.A. (già Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A.) danni da liquidarsi in sede civile e condanna ER EA e OG IL, in solido fra loro alla rifusione in favore di detta parte civile delle spese di continuata assistenza e rappresentanza che liquida in complessivi Euro 1.600,00 oltre IVA e CPA;
40. condanna OG IL al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 14 in favore della costituita parte civile Milano Assicurazioni, danni da liquidarsi in sede civile e condanna OG IL alla rifusione in favore di detta parte civile delle spese di continuata assistenza e rappresentanza che liquida in complessivi Euro 1.600,00 oltre IVA e CPA;
41. condanna AL ND, AS GI, AS AR, TO HA UL e TO HA PA e OG IL, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 8 in favore della costituita parte civile Alleanza Toro s.p.a., danni da liquidarsi in sede civile;
42. condanna IN MA, LA LI, GH ED e IN OR, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 29 in favore della costituita parte civile Alleanza Toro s.p.a., danni da liquidarsi in sede civile;
43. condanna i predetti AL ND, AS GI, AS AR, TO HA UL e TO HA PA e OG IL, IN MA, LA LI, GH ED e IN OR, in solido fra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile Alleanza Toro s.p.a. delle spese di continuata assistenza e rappresentanza che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA;
44. condanna OG IL al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 19 in favore della costituita parte civile Fondiaria SAI s.p.a., danni da liquidarsi in sede civile;
45. condanna IN MA, LA LI, GH ED e IN OR, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 32 in favore della costituita parte civile Fondiaria SAI s.p.a., danni da liquidarsi in sede civile;
46. condanna LA NN CI, DE EN IZ, IN MA, LA LI e AM AR in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 36 in favore della costituita parte civile Fondiaria SAI s.p.a., danni da liquidarsi in sede civile;
47. condanna i predetti IN MA, LA LI, GH ED, IN OR, OG IL, LA NN CI, DE EN IZ e AM AR, in solido fra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile Fondiaria SAI s.p.a. delle spese di assistenza e rappresentanza che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi Euro 10.000,00 oltre IVA e CPA;
48. condanna ER EA al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo 18 in favore della costituita parte civile DI Assicurazioni s.p.a., danni da liquidarsi in sede civile e condanna ER EA alla rifusione in favore di detta parte civile delle spese di assistenza e rappresentanza che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi Euro 5.190,75 oltre IVA e CPA;
49. V.to l'art. 544 c.p.p., comma 3 indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza". 50. A differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado - con riferimento alla irritualità della querela e dunque alla improcedibilità dei reati di cui all'art. 642 c.p., comma 2, - la corte d'appello di Torino optava per il più recente orientamento della S.C., secondo il quale la rituale presentazione della querela nell'interesse di una persona giuridica non richiede che la procura speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere di querela, essendo sufficiente l'indicazione della tipologia generale degli stessi, salvo che essa sia implicitamente desumibile dall'oggetto sociale dell'ente (
52. AS GI, AS AR, NT AB PA, NT AB UL con un unico ricorso sollevano i seguenti tre motivi: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 122 c.p.p. e art. 37 disp. att. c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza di rituale e valida querela sporta in nome e per conto di Alleanza Toro S.p.A. per il reato di cui all'art. 642 c.p., comma 2;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 642 c.p.;
- intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 642 c.p., comma 2, maturata nelle more del termine per il deposito della sentenza emessa all'esito del vizio di appello e rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione.
53. RO IL svolge otto motivi di ricorso:
- violazione dell'artt. 192 e 530 c.p.p., e art. 533 c.p.p., comma 1, (violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio);
- nullità ex art. 603 c.p.p. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
- erronea applicazione dell'art. 481 c.p.p.;
- difetto di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti alla corte d'appello e davanti al tribunale;
- violazione degli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 c.p., nonché art. 163 c.p.;
- erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 533 c.p.p. e art. 174 c.p. per mancata applicazione dell'indulto anche in assenza di specifica richiesta.
54. TA NN CI ha proposto due motivi di ricorso in relazione al capo di accusa numero 36:
- violazione dell'art. 122 c.p.p. e art. 37 disp. att. c.p.p. per avere ritenuto valida la procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'ente assicurativo per la presentazione della querela;
- vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di truffa assicurativa.
55. De IS IZ ha proposto due motivi di ricorso in relazione al capo di accusa numero 36:
- violazione dell'art. 122 c.p.p. e art. 37 disp. att. c.p.p. per avere ritenuto valida la procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'ente assicurativo per la presentazione della querela;
- vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di truffa assicurativa.
56. FI EA propone cinque motivi di ricorso:
- improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in quanto proposta da soggetto non legittimato, con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p., contestato al capo numero 18;
- nullità della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 481 c.p., contestato al capo 25, per difetto di correlazione fra accusa e sentenza;
- violazione di legge penale sostanziale per non avere l'impugnata sentenza ritenuto l'assorbimento della fattispecie di cui agli artt.479 e 481 c.p. in quella di cui all'art. 642 c.p., comma 2, (con riferimento ai capi 18 e 25);
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 18 e 25;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla condanna per i reati di cui al capo 25.
57. ME AR propone un unico motivo di ricorso e cioè inosservanza della legge penale sostanziale e processuale a seguito di erronea applicazione dell'art. 37 disp. att. c.p.p. e art. 122 cod. proc. pen., in relazione alla validità ed efficacia delle procure speciali con cui le compagnie assicuratrici conferivano a specifici soggetti il potere di rappresentanza della società per la proposizione dell'atto di querela.
58. LA ED ha proposto tre motivi di ricorso:
- violazione dell'art. 122 c.p.p. e art. 37 disp. att. c.p.p.:
improcedibilità dell'azione penale per la violazione di cui all'art.642 c.p. per mancanza di valida procura speciale per la presentazione delle querele;
- violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: secondo il ricorrente la corte d'appello, dichiarando l'improcedibilità per prescrizione del reato contestato al capo 29, non poteva pronunciarsi sulle conseguenze civili del reato, essendovi stato proscioglimento in primo grado;
- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.642 c.p.. 59. AC CO ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
- nullità della notificazione della citazione per il giudizio di appello ed illegittimità della conseguente declaratoria di contumacia e, in via derivata, nullità del processo di appello della sentenza pronunciata all'esito del medesimo;
- erronea applicazione di legge processuale penale rispetto all'applicazione dell'art. 122 c.p.p. e art. 37 disp. att. c.p.p. rispetto agli atti di querela presentata dalle compagnie AXA ed DI nei confronti dell'imputato;
- erronea applicazione di legge penale in di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 642 c.p., comma 2;
- mancanza, illogicità e contraddittorietà manifesta di motivazione;
mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
- violazione del principio di necessaria correlazione tra l'accusa e la sentenza;
- violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla pena in concreto irrogata ed ai relativi criteri di calcolo. Nullità della sentenza con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. per violazione della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 517 e 519 cod. proc. pen.. 60. ED MA e TA LI hanno proposto, con un unico ricorso, tre motivi di doglianza:
- violazione dell'art. 122 c.p.p. e art. 37 disp. att. c.p.p.:
improcedibilità dell'azione penale per la violazione di cui all'art.642 c.p. per mancanza di valida procura speciale per la presentazione delle querele;
- violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: secondo i ricorrenti la corte d'appello, dichiarando l'improcedibilità per prescrizione del reato contestato al capo 29 non poteva pronunciarsi sulle conseguenze civili del reato, essendovi stato proscioglimento in primo grado;
- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.642 c.p. (capi 27, 32 e 36).
61. ED OR ha proposto due motivi di ricorso:
- violazione di legge in relazione alla ritenuta validità della querela presentata dalla Toro Assicurazioni S.p.A. da un soggetto legittimato in forza di una procura speciale notarile;
- mancanza della motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile Toro Assicurazioni S.p.A., nonché inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali contenute nell'art. 578 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come emerge dalle premesse in fatto, tutti i ricorrenti, con la sola eccezione di RO IL, hanno sollevato una specifica censura con riferimento alla validità delle querele presentate da incaricati delle società assicurative;
la questione assume una notevole rilevanza sia perché la presentazione di tempestiva querela era condizione di procedibilità per le plurime contestazioni ex art.642 c.p., comma 2, sia perché la questione in diritto è stata risolta in modo opposto dai due giudici di merito.
2. Questa sezione della suprema corte si trova oggi a decidere una questione di diritto che ha formato oggetto di decisioni contrastanti da parte delle sezioni semplici e che assume anche in astratto una notevole importanza, per la diffusa prassi delle società assicurative di rilasciare procure speciali per la presentazione della querela senza indicazione specifica dei reati contemplati.
3. Sulla validità della procura speciale rilasciata in via preventiva ai sensi dell'art. 37 disp. att. c.p.p. si registrano, a tacere delle numerose ed articolate pronunce di merito, due indirizzi di legittimità.
4. Secondo un primo indirizzo, seguito anche di recente da questa sezione, ai fini della validità della procura speciale preventiva è necessario che il mandante precisi per quali specifici reati intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba opportunamente attivarsi;
non sarebbe, dunque, sufficiente un generico mandato a proporre querela, perché in tal caso si violerebbe il requisito della specificità richiesto dall'art. 122 c.p.p.. 5. Si riportano alcuni passi delle motivazioni espresse dal predetto orientamento: "..Non è condivisibile la tesi del Procuratore Generale secondo il quale l'art. 37 disp. att. c.p.p. sia una norma speciale rispetto all'art. 122 c.p.p. e che, pertanto, vada interpretata nel senso che non vi sarebbe la necessità di indicare nella procura i fatti ai quali la procura si riferisce. Tale interpretazione non è consentita dal tenore letterale del citato art. 37 che stabilisce la possibilità di rilasciare una procura speciale in via preventiva con riferimento proprio alla procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p.. In effetti non di norma speciale si tratta, ma di disposizione che amplia la portata dell'art. 122 c.p.p. per fare fronte alle necessità delle cosi dette strutture complesse che prevedano vari luoghi ove si eserciti l'attività di una società. Ed allora, come stabilito dall'art. 37 citato, le procure speciali possono essere rilasciate nella eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale fa procura si riferisce. Orbene, come già stabilito dalla Suprema Corte (
una siffatta interpretazione sarebbe, per quel che concerne la procura a proporre querela, abrogatrice del più volte citato art. 37 disp. att. c.p.p.. E una tale interpretazione non è consentita perché
l'interprete ha il dovere di dare un significato positivo alle norme. Tuttavia ha ragione la Corte di merito quando rileva che non è sufficiente un generico mandato a proporre querela perché in tal caso si violerebbe il requisito della specificità richiesto dall'art. 122 c.p.p.. Appare, pertanto, necessario indicare nella procura tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà dei mandante in suo possesso al momento del rilascio della procura speciale preventiva. Insomma è necessario che il mandante precisi per quali specifici reati intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba opportunamente attivarsi. Nel caso di specie il rappresentante di AS SP aveva conferito al procuratore il potere, tra gli altri indicati, di presentare querele o denunce penali. Correttamente la Corte di merito ha stabilito che si trattava di una espressione assolutamente generica e, quindi, non rispettosa della prescrizione di legge che impone che la procura, per essere valida, o meglio non inammissibile, debba essere speciale, cioè conferita per fatti specifici. Si tratta di una motivazione immune da manifeste illogicità e rispettosa sia della lettera che della ratio legis, oltre che conforme all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte sui punto.." (
conforme
"Dall'esame degli atti a disposizione di questo ufficio, e come peraltro precisato anche nello stesso ricorso, si rileva che a OR Carlo, il quale aveva presentato fa querela nell'interesse della società "Esselunga", era stata rilasciata rituale e formale procura per presentare denunce e/o querele in ordine a "reati contro il patrimonio commessi ai danni della società". Orbene appare del tutto evidente la rispondenza, dell'atto cosi confezionato, ai requisiti richiesti dall'art. 122 c.p.p. non potendo richiedersi alla società di integrare di volta in volta la procura, così rilasciata al OR, con l'indicazione dei singolo episodio oggetto dell'istanza di punizione. La soluzione adottata dalla Corte d'Appello si pone dunque dei tutto in sintonia con il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui "in tema di querela, è consentito a norma dell'art. 37 disp. att. c.p.p., che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce (Nella specie, la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dal procuratore speciale nei confronti dell'autore di un furto in un supermercato senza fa necessità che nella procura stessa siano stati preventivamente indicati i singoli fatti criminosi costituenti il furto, non ancora avvenuto)": in termini, "ex plurimis",
6. Secondo un diverso e meno restrittivo indirizzo interpretativo non sarebbe necessario indicare la tipologia dei reati per i quali viene attribuito il potere di presentare querela tutte le volte che tale indicazione si riveli superflua, per le qualità del soggetto che rilascia la procura. In particolare, per quanto riguarda le società commerciali, i limiti al potere di presentare querela sarebbero implicitamente desumibili dall'oggetto sociale dell'ente, cosicché, ad esempio, per i reati commessi a danno di una società di finanziamento dovrebbe ritenersi implicitamente devoluto il potere di sporgere querela per reati di truffa e, per le società assicuratrici, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi "querelabile" il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
7. Si veda quanto afferma
8. Or bene, i predetti orientamenti non sono affatto compatibili, come potrebbe sembrare;
ed invero, l'interpretazione più restrittiva ritiene necessario che il mandante precisi sempre per quali specifici reati intende che venga proposta querela, anche se si tratta di società ed i reati per i quali viene presentata querela dal procuratore speciale siano strettamente connessi all'attività sociale (nel caso esaminato da
9. Per dovere di completezza si deve, poi, segnalare un terzo indirizzo, rimasto isolato, secondo cui non sarebbe mai conferibile il potere di proporre querela per fatti non ancora verificatisi. Si veda il seguente passo della motivazione d
10. Questo collegio - rilevando che il contrasto non è consolidato, esistendo un unico e recente precedente di segno contrario, rispetto all'orientamento maggioritario e considerato che l'interpretazione propugnata dall'ultima sentenza richiamata è rimasta del tutto isolata - non ritiene opportuno rimettere la questione alle sezioni unite, come richiesto da alcuni ricorrenti.
11. Ritiene questa Corte di aderire all'orientamento già fatto proprio e più volte ribadito dalla sezione, secondo cui non è sufficiente un generico mandato a proporre querela, perché in tal caso si violerebbe il requisito della specificità richiesto dall'art. 122 c.p.p., essendo invece necessario indicare nella procura tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante al momento del rilascio della procura speciale preventiva (è, dunque, necessario che il mandante precisi almeno per quali tipologie di reati intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba opportunamente attivarsi).
12. La predetta interpretazione comporta la declaratoria di improcedibilità per tutti i reati di cui all'art. 642 c.p. per cui vi è stata condanna, cui consegue l'eliminazione delle relative statuizioni civili;
di ciò dovrà tener conto il giudice civile, nella determinazione del danno subito dalle parti lese. Per tutti i ricorrenti, ad eccezione di RO e FI, la declaratoria di improcedibilità per i reati di cui all'art. 642 comporta il totale venir meno delle statuizioni di carattere civile, essendo gli stessi condannati in secondo grado solo per tali reati. Ne consegue anche la sopravvenuta carenza di interesse per la maggior parte dei motivi di ricorso, come si dirà in seguito, esaminando i singoli ricorsi.
62. AS GI, AS AR, NT AB PA, NT AB UL, ad esempio, hanno visto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe anche i seguenti, tutti relativi al reato di cui all'art. 642 c.p.. 63. RO IL ha svolto otto motivi di ricorso, solo in parte legati al reato di cui all'art. 642. Prima di tutto, peraltro, deve riconoscersi nei suoi confronti l'effetto estensivo delle doglianze svolte dagli altri ricorrenti, per cui anche nei suoi confronti cade l'imputazione ex art. 642, per difetto della condizione di procedibilità. Ne consegue l'assorbimento di tutti i motivi relativi a questo reato.
64. Non meritano accoglimento, invece, i residui motivi:
manifestamente infondate, e dunque inammissibili, sono le doglianze riferite a questioni valutative che il giudice di merito ha effettuato nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, dandone adeguata motivazione (ciò per quanto riguarda la responsabilità del prevenuto, sotto il profilo della certezza della prova, e la misura della pena, nonché con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla generica censura sul difetto di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti alla corte d'appello e davanti al tribunale dibattimentale). Si deve ricordare, peraltro, che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (
il RO ha lamentato la erronea applicazione dell'art.481 cod. proc. pen., sostenendo che egli non rivestiva la qualità di incaricato di servizio di pubblica necessità e che i suoi scritti non potevano essere considerati certificati;
in particolare, secondo il ricorrente i documenti con cui il medico attesta l'esistenza di una determinata patologia non sono qualificabili come certificati ai sensi dell'art. 481 cod. pen., bensì quali scritture private, tutte le volte che il sanitario agisca in regime di diritto privato e cioè al di fuori di ogni incarico conferito dalla pubblica amministrazione. La doglianza è destituita di fondamento;
in tema di reati di falso, il certificato redatto dal medico curante all'infuori di una struttura pubblica o delle funzioni delegate dalla P.A. (casi in cui il medico svolge compiti in materia di assistenza sanitaria o esercita in sua vece poteri autorizzativi e certificativi, operando come pubblico ufficiale) rientra nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.p.; il medico, in questo caso, opera come semplice esercente una professione sanitaria (servizio che in ogni caso è qualificabile come di pubblica necessità), certificando una condizione di salute o di malattia del paziente. Ne consegue che, in caso di falsità ideologica del certificato, il reato ipotizzabile è quello di cui all'art. 481 cod. pen. (in argomento, v.
sul punto si veda
68. Per TA NN CI è stato accolto il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento anche del secondo, pure relativo al caducato reato di cui all'art. 642 cod. pen.; analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla posizione di De IS IZ, ME AR, LA ED, ED MA, TA LI e ED OR.
69. Anche per AC CO, che ha eccepito in primis la nullità della notificazione della citazione per il giudizio di appello, deve ritenersi assorbente la ritenuta improcedibilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., essendo egli stato assolto per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. e non essendovi a suo carico altre contestazioni.
70. Per FI EA valgono le considerazioni già espresse per gli altri coimputati con riferimento al reato di cui all'art. 642 cod. pen.; devono, dunque, essere esaminati solo i motivi di ricorso relativi ai reati di cui all'art. 481 (capo 25) e 479 (capo 18). 71. Con riferimento al capo 25, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 481 c.p. (così riqualificati i fatti originalmente contestati ex art.479 c.p.) per difetto di correlazione fra accusa e sentenza,
sottolineando la contraddittorietà della motivazione;
sostiene il FI che con riferimento al capo 18 i certificati rilasciati nel corso dell'attività privata erano stati esclusi dall'imputazione ex art. 479 (relativa al solo episodio del 23.04.2004) e non riqualificati ex art. 481, mentre nel caso del capo 25, tutti i fatti - pur originariamente contestati ex art. 479 cod. pen. - erano stati riqualificati come falsità ideologiche in certificati ex 481 cod. pen.. Il motivo di ricorso è infondato, essendo ben descritte in fatto le condotte delittuose e trattandosi, nel caso di specie, di riqualificazione giuridica di un fatto correttamente contestato. 72. Con il terzo motivo di ricorso l'imputato ha dedotto violazione di legge penale sostanziale per non avere l'impugnata sentenza ritenuto l'assorbimento della fattispecie di cui agli artt. 479 e 481 c.p. in quella di cui all'art. 642 c.p., comma 2, (con riferimento ai capi 18 e 25); tale motivo di ricorso non era manifestamente infondato, ma è divenuto irrilevante alla luce del proscioglimento per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., nei confronti del quale, pertanto, non può più darsi alcun caso di assorbimento. 73. Attraverso i motivi n. 4 e 5 il FI ha contestato la coerenza e la logicità della motivazione sia nel raffronto tra la parte generale e quella speciale, sia nella valutazione delle prove. Il denunciato vizio di motivazione è insussistente;
i giudici di merito hanno giustificato le ragioni delle proprie valutazioni con motivazione adeguata e con una corretta valutazione delle prove, a nulla rilevando che l'imputato proponga oggi una inammissibile lettura alternativa dei fatti, ne' si ravvisa una evidente contraddittorietà tra la parte introduttiva della sentenza e la motivazione adottata per i singoli reati.
74. Sono manifestamente infondati, dunque, i motivi relativi alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 18 e 25; i giudici di merito, lo si ribadisce, hanno motivato adeguatamente, giustificando la propria decisione con un ragionamento congruo e logico. E, come si è già ricordato, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (
76. Per quanto riguarda FI e RO, residuano le imputazioni rispettivamente ascritte ex artt. 479 e 481 cod. pen. (a seguito di originaria contestazione od avvenuta riqualificazione giuridica); ferme restando, pertanto, le statuizioni di carattere civile per questi ultimi reati, deve rilevarsi come, agli effetti penali, molti degli episodi siano ormai prescritti;
sono tali quelli per i quali le certificazioni sono anteriori al 23 settembre 2004 e cioè entrambi i falsi contestati al FI (si ricorda che per il capo 18 la Corte d'appello ha condannato solo per l'episodio del 23.04.04, come risulta dalla motivazione a pag. 105, pur in costanza di un dispositivo che può trarre in inganno), nonché gran parte di quelli addebitati al RO.
77. Al giudice di rinvio, dunque, il compito di rideterminare le sanzioni penali da infliggere per il solo RO, tenendo conto del venir meno delle condanne per il reato di cui all'art. 642 c.p. e della prescrizione dei fatti commessi anteriormente al 23 settembre 2004. Per il FI, invece, si tratterà solamente di parametrare la condanna civile alla ritenuta sussistenza dei soli reati di falso, pur prescritti. Quanto alle spese processuali richieste in questo grado di giudizio dalle parti civili presenti all'udienza, esse si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che alla AL non viene liquidato nulla perché ha svolto azione civile contro due soggetti non ricorrenti in cassazione e contro due ricorrenti che sono stati prosciolti dall'imputazione ex art. 642 (e che non avevano contestazioni di falso, ovvero erano stati assolti dalle stesse).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei capi riguardanti il reato ex art. 642 c.p. perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di valida querela, nonché nei capi riguardanti i reati di cui agli artt. 479 e 481 c.p. commessi anteriormente al 23 settembre 2004, perché estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi di RO IL e FI EA e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione delle pene ad essi irrogate.
Condanna RO IL alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AXA Assicurazioni Spa, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna FI EA alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DI Assicurazioni Spa, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012