Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 18015
CASS
Sentenza 24 febbraio 2015

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In tema di peculato, è irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del peculato nell'appropriazione, da parte di un'impiegata comunale, delle somme ricevute, in contrasto con le disposizioni normative ed organizzative dell'ufficio, da cittadini cui era stata comminata una sanzione amministrativa).

Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all'amministrazione comunale per l'estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall'utilizzo, da parte dell'agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici).

Commentari5

  • 1Foglio di giurisprudenza.
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    Camilla Benedetta Sutera · https://www.studioavvocatofeno.it/blog · 8 novembre 2023

    1. Inquadramento generale. Il delitto di peculato è previsto e punito all'art. 314 c.p. Testualmente il presente articolo recita: “Il pubblico ufficiale o l'incarico di pubblico servizio, che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quanto il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cose, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.” Ritenuto dalla dottrina prevalente un reato plurioffensivo, la fattispecie di cui all'art. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 18015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18015
Data del deposito : 24 febbraio 2015

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