Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 85.
(Revoca e rinuncia alla procura).
La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
(Revoca e rinuncia alla procura).
La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Commentari • 93
- 1. Rinuncia al mandato: guida e fac-simileDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 21 settembre 2022 · 163.16064
[…] Inoltre, hanno avuto occasione di precisare dal Palazzaccio che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore". […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 2216Provvedimento: […] - che tale circostanza, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., non spiega effetti immediati nei confronti della controparte, poiché – come chiarito dalla Suprema Corte – "Le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece ne' la revoca ne' la rinuncia privano - di per sè - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. […]Leggi di più...
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- art. 85 c.p.c.