(Revoca e rinuncia alla procura).
La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
[…] Per espressa previsione normativa (art. 85 c.p.c. "La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore"), infatti, gli effetti della rinuncia al mandato decorrono dal momento della costituzione della parte con un nuovo difensore. […]
Leggi di più…[…] Continuità della difesa: l'art. 85 c.p.c. Un'altra norma fondamentale in materia è l'art. 85 del Codice di Procedura Civile. […]
Leggi di più…(massima n. 1) La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. È, pertanto, nulla la notificazione dell'atto di appello, […]
Leggi di più…[…] Tale disciplina, come confermato anche dall'articolo 85 del codice di procedura civile, consente al difensore di poter sempre rinunciare purché il recesso sia esercitato in modo tale da evitare pregiudizi al cliente, profilo questo di cui non è stato investito il giudice dalla difesa della società opponente. […] precisano gli Ermellini, è giunta comunque anche la giurisprudenza di legittimità, per la quale "L'assenza di giustificati motivi non può costituire in colpa il patrono che dismettere il mandato, stante la norma dell'articolo 85 codice di procedura civile, la quale, in armonia con la particolare natura del rapporto che si instaura tra cliente e patrono, […]
Leggi di più…[…] Al contrario, in ossequio all'art. 24 Cost. sul diritto di difesa (ma anche all'art. 111 Cost., relativo al diritto al contraddittorio), deve ritenersi applicabile alla fattispecie il principio di necessaria continuità dell'attività difensiva, che trova un esplicito riscontro normativo nell'art. 85 c.p.c.. […]
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