(Revoca e rinuncia alla procura).
La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
[…] Per espressa previsione normativa (art. 85 c.p.c. "La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore"), infatti, gli effetti della rinuncia al mandato decorrono dal momento della costituzione della parte con un nuovo difensore. […]
Leggi di più…[…] Tale disciplina, come confermato anche dall'articolo 85 del codice di procedura civile, consente al difensore di poter sempre rinunciare purché il recesso sia esercitato in modo tale da evitare pregiudizi al cliente, profilo questo di cui non è stato investito il giudice dalla difesa della società opponente. […] precisano gli Ermellini, è giunta comunque anche la giurisprudenza di legittimità, per la quale "L'assenza di giustificati motivi non può costituire in colpa il patrono che dismettere il mandato, stante la norma dell'articolo 85 codice di procedura civile, la quale, in armonia con la particolare natura del rapporto che si instaura tra cliente e patrono, […]
Leggi di più…[…] Al contrario, in ossequio all'art. 24 Cost. sul diritto di difesa (ma anche all'art. 111 Cost., relativo al diritto al contraddittorio), deve ritenersi applicabile alla fattispecie il principio di necessaria continuità dell'attività difensiva, che trova un esplicito riscontro normativo nell'art. 85 c.p.c.. […]
Leggi di più…[…] Al fine di inquadrare la questione, la Corte dei Conti prende le mosse dall'art. 85 del codice di procedura civile, il quale regola il conferimento della procura, e ne prevede la revocabilità da quando è stato nominato il nuovo difensore. […]
Leggi di più…[…] con la quale ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli dal detto Condominio, sollecitando la sua sostituzione. 5.1) La detta circostanza non esplica efficacia nel presente giudizio, posto che per il principio dell'ultrattività del mandato difensivo, di cui all'art. 85 c.p.c., il difensore officiato dalla parte, anche se abbia rinunciato all'incarico, deve ritenersi ancora tenuto, […]
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